Articolo 14 della Legge 18 novembre 1975, n. 586
Articolo 13
Versione
20 dicembre 1975
Art. 14.
All'onere derivante dall'articolo 9 della presente legge, valutato in lire 1.400 milioni per ciascuno degli anni finanziari 1975 e 1976, si provvede mediante riduzione dei fondi speciali iscritti al capitolo 6856 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per i detti esercizi.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 20 dicembre 1975