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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 20/05/2025, n. 3161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3161 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Specializzata in materia d'impresa
Composta da:
Dott.ssa Gianna Maria Zannella Presidente Relatore
Dott. Camillo Romandini Consigliere
Dott.ssa Maria Delle Donne Consigliere
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado d'appello, iscritta al n. R.G. 4312/2022, riservata in decisione all'udienza collegiale del 20.05.2025, sostituita dallo scambio anticipato di comparse conclusionali tra le parti ex art. 127 ter c.p.c., come da decreto di questa Corte del
3.04.2025, al fine di provvedere con sentenza con motivazione contestuale, vertente tra:
C.F. Parte_1 C.F._1
elett.te dom.to in Roma, via Pieve di Cadore, 30, presso lo studio dell'Avvocato Prof. Vincenzo Ussani D'Escobar, il quale ha dichiarato di voler ricevere le comunicazioni all'indirizzo p.e.c.
, e rapp.to e Email_1
difeso dal medesimo per procura allegata alla citazione in appello
1 Appellante
e
Controparte_1
e
(già CP_2 Controparte_3
Appellate contumaci nonché
(C.F. ), in persona del legale Controparte_4 P.IVA_1
rappresentante, in persona della sua procuratrice
[...]
Controparte_5
elett.te dom.ta in Roma, via Oslavia, 30, presso lo studio dell'Avvocato Gilberto Casella Pacca Di Matrice, il quale ha dichiarato di voler ricevere le comunicazioni all'indirizzo p.e.c.
e rapp.ta e difesa dal medesimo per procura Email_2
alle liti allegata alla comparsa di costituzione
Interveniente
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma
n.778/2022 pubblicata il 19.01.2022.
Conclusioni: come da rispettivi atti introduttivi del giudizio e rispettive note contenenti le conclusioni, nonché come da note
2 depositate rispettivamente l'appellante il 19.5.2025 e la società intervenuta il 15.5.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso per decreto ingiuntivo la Controparte_1
chiese al Tribunale di Roma che fosse ingiunto ai
[...]
fideiussori della società Villa Tiberia s.r.l. – dichiarata insolvente con sentenza del Tribunale di Roma del 7.7.2014 - sig.ri Pt_2
e il pagamento in proprio favore, in
[...] Parte_1
solido tra loro, della somma di euro 975.000,00 oltre interessi, con decorrenza dalla data della domanda.
A fondamento dell'ingiunzione la ricorrente espose che in data
13.03.2008 Villa Tiberia s.r.l. aveva stipulato con
[...]
(poi fusa per incorporazione nella Controparte_6 [...]
il contratto di conto corrente n. 137, Controparte_1
le cui obbligazioni erano garantite personalmente, con separati contratti di fideiussione, da e Parte_2 Parte_1
– entrambi soci della per quote rispettivamente CP_7
pari all'80% e al 20% - fino a concorrenza del complessivo importo di euro 975.000,00.
Con decreto ingiuntivo n. 22874/2014 emesso in data 8.10.2014
e notificato il 3.11.2014, in accoglimento del ricorso, il Tribunale di Roma ingiunse ai sig.ri e , Parte_1 Parte_2
3 in solido fra loro e nei limiti dell'importo massimo garantito dai medesimi in qualità di fideiussori di Villa Tiberia s.r.l., il pagamento in favore della e Controparte_1
per essa della mandataria della Controparte_8
somma di euro 975.000,00, oltre interessi, a titolo di saldo debitore del conto corrente n. 137 stipulato il 13.03.2008 dall'istituto di credito con la debitrice principale.
Avverso il predetto decreto ingiuntivo propose opposizione il dott. il quale sostenne la propria avvenuta Parte_1
liberazione, ai sensi dell'art. 1956 c.c., dalla garanzia fideiussoria prestata, in quanto la banca opposta, sebbene fosse a conoscenza del progressivo peggioramento delle condizioni patrimoniali della società, la quale invero era stata in seguito dichiarata insolvente, aveva continuato ad erogarle credito, in violazione dei propri obblighi di correttezza e buona fede, in tal modo pregiudicando, altresì, la posizione dei fideiussori.
L'opponente dedusse, inoltre, la mancanza di prova del credito ingiunto, lamentando che la banca aveva, nel corso del rapporto, computato interessi debitori applicando tassi difformi rispetto a quelli pattuiti;
operato la illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori;
applicato condizioni economiche tali per cui il TEG, in alcuni trimestri, era risultato superiore al tasso
4 soglia di riferimento e, in altri, superiore comunque al TEGM;
la banca aveva inoltre eseguito illegittimi addebiti a titolo di commissioni di massimo scoperto e di spese non pattuite;
operato l'antergazione e postergazione della valuta rispetto alla data di effettiva esecuzione delle operazioni, rispettivamente, a credito ed a debito.
Tutto ciò esposto, l'opponente chiese “accogliere la presente opposizione e, in via preliminare e relativamente al rapporto ingiunto di apertura di credito in conto corrente con garanzia fideiussoria del 13.03.2008, previo accertamento e conseguente declaratoria, dichiarare nullo e, comunque, privo di efficacia il decreto ingiuntivo n. 22874/2014. In via subordinata, accertare la minor somma dovuta in relazione a tutto quanto esposto e dedotto in atti, anche mediante idonea consulenza tecnica
d'ufficio che individui e verifichi i parametri economico finanziari normativi ed i criteri contabili sulla base della documentazione da prodursi da parte della banca opposta con riferimento al conto corrente di corrispondenza ed alla fideiussione per cui è causa. In ogni caso, accertarsi o dichiararsi
il diritto di regresso e di surroga dell'odierno opponente nei confronti di tutti i coobbligati principali ed in garanzia. Con vittoria di spese di lite.”.
5 si costituì in giudizio, Controparte_1
chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo opposto e l'integrale rigetto dell'opposizione proposta dal Pt_1
Nelle more, è stato dichiarato lo stato d'insolvenza della banca opposta ed il giudizio è stato dichiarato interrotto.
Validamente riassunto, in giudizio, si è costituita
[...]
e, per essa, la mandataria CP_8 Controparte_1
in qualità di cessionaria dei crediti della banca
[...]
opposta, la quale ha eccepito l'estinzione del giudizio per tardività della riassunzione.
Intervenne in seguito, anche la e, per essa, la CP_4 CP_4
mandataria in qualità di ultima cessionaria dei Controparte_3
crediti della la quale aderì alle Controparte_8
conclusioni già spiegate tanto dalla Controparte_1
che dalla
[...] Controparte_1
La causa fu istruita con c.t.u. contabile.
Con la sentenza impugnata, il primo Giudice, respinta l'eccezione di estinzione del giudizio, ha revocato il decreto ingiuntivo limitatamente all'ingiunzione di pagamento nei confronti del dott. il quale è stato condannato Parte_1
al pagamento, in favore dell'opposta e, per essa, della CP_4
in qualità di cessionaria del credito, della minor somma di
[...]
6 euro 506.019,20, oltre interessi, compensandosi tra le parti le spese di c.t.u. nonché, per metà, le spese di lite che, per la restante metà, sono state poste a carico dell'opponente.
Per quanto rileva ai fini del presente giudizio, il Tribunale ha osservato che:
a prescindere dal nomen iuris utilizzato, il contratto sottoscritto dal aveva natura di contratto autonomo di garanzia;
Pt_1
in particolare, secondo il primo Giudice, ogni qual volta il contratto contenga specifiche clausole - espresse con qualsiasi genere di formula – che pongano a carico del garante l'obbligo di pagare al creditore immediatamente e senza poter sollevare eccezioni fondate sul rapporto sottostante, non era ravvisabile il rapporto di accessorietà tra l'obbligazione del garante e quella del debitore principale, essendosi, viceversa, in presenza di un contratto autonomo di garanzia;
nel caso di specie, alla luce della clausola di cui all'art. 7 del contratto sottoscritto dal - in forza della quale “il Pt_1
fideiussore è tenuto a pagare immediatamente all' di Pt_3
credito, a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione
del debitore, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio” – il negozio doveva necessariamente essere qualificato come contratto autonomo di garanzia;
7 con specifico riferimento alla pretesa dell'opponente secondo cui la garanzia fideiussoria si sarebbe estinta ai sensi dell'art. 1956
c.c., il Tribunale ha evidenziato che, essendo entrambi i garanti soci della debitrice principale, essi erano pienamente a conoscenza del peggioramento della situazione patrimoniale della debitrice principale;
quanto alle ulteriori eccezioni sollevate dall'opponente – il quale ha dedotto l'erroneo addebito di interessi, commissioni e spese, nonché la illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi - il Tribunale ha ritenuto che queste fossero in parte inconferenti, non potendo il garante, in presenza di un contratto autonomo di garanzia, opporre al creditore tutte le eccezioni relative al rapporto fondamentale sussistente tra quest'ultimo e la garantita;
ha tuttavia accolto l'eccezione inerente all'usura, in quanto “il garante autonomo può opporre al creditore la nullità di un patto relativo al rapporto fondamentale, qualora essa dipenda da contrarietà a norme imperative o dall'illiceità della causa ed, attraverso il medesimo contratto autonomo, si intenda assicurare il risultato vietato dall'ordinamento.
Nel condividere le conclusioni della c.t.u. contabile, il primo
Giudice ha rideterminato il debito del garante nella minor somma di euro 506.019,20.
8 Il dott. nel valido contraddittorio con la Parte_1 [...]
ha impugnato la predetta sentenza, chiedendo che, CP_4
previo riconoscimento della natura giuridica di fideiussione al contratto di garanzia stipulato con la banca, fosse dichiarata l'avvenuta liberazione del fideiussore ai sensi dell'art. 1956 c.c., con conseguente compensazione integrale delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
Il ha posto a sostegno dell'appello i seguenti motivi: Pt_1
il contratto che disciplinava la propria obbligazione di garanzia non rientrava tra i contratti autonomi di garanzia, non essendo in tal senso significative le clausole richiamate dal Tribunale. In particolare, a nulla poteva rilevare la previsione contenuta all'art. 7 del contratto di garanzia, in quanto le clausole “a prima richiesta”, “a semplice richiesta” e/o “senza eccezioni” erano inserite in qualsiasi contratto di fideiussione e non costituivano, pertanto, indici rivelatori della natura autonoma della garanzia prestata dal fideiussore;
premessi cenni generali sulla buona fede che deve improntare la condotta della banca, il ha negato di aver avuto un ruolo Pt_1
“di spicco” all'interno dell'attività della Villa Tiberia s.r.l., pur essendone socio, ribadendo che la banca non gli avesse richiesto l'autorizzazione a continuare ad erogare credito alla predetta società, nel contesto disciplinato dall'art. 1956 c.c. In particolare, 9 nonostante la conoscenza dello stato di crisi in cui versava Villa
Tiberia, l'istituto di credito aveva continuato ad erogare credito alla società tanto che, alla data del 4 ottobre 2013, il conto corrente presentava un saldo debitore di euro 994.511,85, superiore all'importo massimo garantito in forza del contratto di fideiussione, pari ad euro 975.000,00;
la sua liberazione ex art. 1956 c.c. risultava oltremodo fondata, in quanto la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la pronuncia del 2021 n. 41994 aveva dichiarato contrarie alla disciplina antitrust e quindi nulle tre clausole contenute nello schema negoziale per il contratto di fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus), ivi compresa la clausola di rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c.
Con comparsa di risposta depositata in data 28.11.2022 si è costituita in giudizio quale Controparte_5
nuova mandataria di premettendo che. Controparte_4
Banca d'Italia con provvedimento del 26 gennaio 2016, aveva disposto la cessione dei crediti in sofferenza risultanti dalla situazione contabile individuale di Controparte_1
al 30 settembre 2015, detenuti da
[...] Controparte_1
per effetto del provvedimento di Banca d'Italia n.
[...]
10 1241120 del 22 novembre 2015 di cessione delle attività e passività,
a Controparte_8
la cessionaria aveva stipulato, in data 15 giugno Controparte_4
2017, nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione avente ad oggetto un portafoglio di crediti pecuniari di titolarità della società
con quest'ultima il contratto di cessione di Controparte_8
crediti pecuniari individuabili “in blocco”, in forza del quale la cessionaria aveva acquistato pro soluto dalla cedente, con effetto giuridico dal 15 giugno 2017, il portafoglio di crediti di cui alle caratteristiche indicate nella GU Parte Seconda n. 73 del
22.06.2017;
la cessionaria, in relazione ai suddetti crediti, aveva conferito in data 25 gennaio 2018 con atto pubblico, idonea procura ad in qualità di “Soggetto Delegato” al fine di Controparte_3
consentire alla stessa di porre in essere, in suo nome e per suo conto, tutti gli atti, adempimenti e formalità ritenuti necessari, utili od opportuni allo svolgimento dell'attività di gestione e recupero giudiziale e stragiudiziale dei crediti;
con atto del 18.10.2022 autenticato dal Dr. , rep. Persona_1
N. 311663, racc. N. 41583, la Società aveva Controparte_4
conferito procura a sostituendo Controparte_5
che aveva svolto la funzione di mandataria di Controparte_3
11 nel giudizio di merito, al fine di consentire alla Controparte_4
stessa di porre in essere, in suo nome e per suo conto, tutti gli atti, adempimenti e formalità ritenuti necessari, utili od opportuni allo svolgimento dell'attività di gestione e recupero giudiziale e stragiudiziale dei crediti dei quali la conferente la procura era o sarebbe stata titolare;
a socio unico doveva Controparte_5
provvedere al recupero e alla riscossione del credito per cui è causa;
tutto ciò premesso, ha chiesto il rigetto dell'appello, contestandolo diffusamente.
e (già Controparte_1 CP_2
, validamente raggiunte dalla notificazione Controparte_3
dell'appello, sono rimaste contumaci.
Con l'ordinanza del 29.11.2022 questa Corte ha respinto l'istanza di inibitoria della sentenza appellata, fissando l'odierna udienza per la precisazione delle conclusioni e la lettura della sentenza in udienza.
L'udienza è stata in seguito sostituita dallo scambio di note anticipate conclusionali tra le parti, ex art. 127 ter c.p.c., al fine di provvedere con sentenza con motivazione contestuale.
Entrambe le parti costituite hanno depositato note.
12 È stata, pertanto, emessa la presente sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va respinto.
Il primo motivo di appello è infondato.
La giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere che l'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento “a prima richiesta e senza eccezioni” valga di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia, in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione: così Cass. civ., SS.UU., n.
3947 del 2010 e successive conformi.
Come correttamente evidenziato dal Tribunale, l'elisione della relazione di accessorietà rispetto all'obbligazione principale è prevista nella clausola, del tutto equipollente, contenuta nel predetto art. 7 della fideiussione che ci occupa, espressamente ritrascritto nella sentenza appellata.
Ove, invero, il garante si impegni ad eseguire il pagamento, oltre che “a semplice richiesta”, “anche in caso di opposizione del debitore”, l'obbligo di adempimento a carico del garante non può risentire delle eccezioni che il debitore principale potrebbe far valere per paralizzare la pretesa del creditore;
il che, a maggior 13 ragione, significa che neppure il fideiussore ha il potere di sollevarle, al fine di paralizzare la pretesa creditoria della banca, poiché si tratterebbe di attività del tutto inefficace.
Il garante è invero tenuto a pagare nonostante l'opposizione dell'obbligato principale, la quale, attesa l'ampia dizione utilizzata, deve ritenersi riferita sia all'opposizione pura e semplice del debitore, sia a quella motivata da eccezioni sollevate sulla natura dell'obbligazione o sulla sua estinzione;
è di conseguenza privo di rilievo che il garante eccepisca alla richiesta di pagamento avanzata dal creditore la circostanza che il debitore abbia rifiutato di adempiere;
analogamente, sarebbe inefficace l'opporre al creditore le stesse eccezioni che, se proposte dal debitore principale, non hanno l'attitudine a paralizzare la richiesta di pagamento rivolta dal creditore al fideiussore.
La clausola, infine, non prevede alcun diritto alla ripetizione da parte del garante.
Alla luce di quanto precede, sebbene, nel caso in esame, il contratto sottoscritto dall'odierno appellante non specificasse espressamente che il pagamento da parte del garante dovesse avvenire “senza eccezioni”, bensì facesse riferimento alla sussistenza dell'obbligo in capo al garante “anche in caso di opposizione del debitore”, del tutto condivisibilmente il Tribunale ha comunque qualificato quale
14 contratto autonomo di garanzia il negozio concluso dal Pt_1
interpretata la clausola nella sua interezza.
La predetta clausola contrattuale, infatti, è, del pari, idonea a condurre ad una deroga pattizia alla disposizione di cui all'art. 1945
c.c., escludendo, in ragione dell'assenza dell'elemento dell'accessorietà della garanzia, il diritto del garante di opporre al creditore le eccezioni spettanti al debitore principale.
Sul punto, fra le tante, occorre rifarsi alla giurisprudenza di legittimità ( Cass. n. 19693 del 2022), secondo cui è ravvisabile il contratto autonomo di garanzia, e non la fideiussione, ogni qualvolta manchi l'elemento dell'accessorietà della garanzia e, cioè, allorquando sia esclusa la facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni spettanti al debitore principale, in deroga all'art. 1945 c.c.
Non ignora questa Corte che la S.C., nella sentenza n. 31105 del
2024, che ha avuto ad oggetto proprio la medesima clausola all'attenzione di questa Corte, ha osservato che la sola presenza della clausola “ a prima richiesta” non è decisiva per concludere che le parti abbiano voluto concludere una fideiussione o una garanzia autonoma, “ rendendosi a tal fine necessario accertare, per mezzo di una indagine diretta a ricostruire, facendo uso degli ordinari strumenti interpretativi nella disponibilità del giudice, l'effettiva
15 volontà delle parti, lo scopo che queste hanno inteso perseguire per mezzo dell'intervenuta stipulazione”.
Orbene , dovendosi la previsione del pagamento a prima richiesta leggersi unitariamente all'inciso “ anche nel caso di opposizione del debitore”, dizione del tutto aperta ad ogni forma di azione ed eccezione del debitore, questa Corte non può che concludere per la pacifica conclusione di un contratto autonomo di garanzia.
È, del pari, infondato anche il secondo motivo di appello.
Osserva, infatti, questa Corte che il dott. oltre ad essere Pt_1
socio per la quota dell'80% del capitale di Villa Tiberia s.r.l., era o poteva essere a conoscenza della situazione patrimoniale e finanziaria della società in quanto, come da lui stesso affermato, egli si occupava in prima persona della gestione ordinaria della società.
In qualità di socio maggioritario, inoltre, il dott. aveva il Pt_1
diritto, tra gli altri consentiti al socio, di partecipare all'assemblea di approvazione dei bilanci.
Tanto premesso, per le ragioni in precedenza esposte, il dott. era o poteva essere a piena conoscenza dell'entità e delle Pt_1
modificazioni delle condizioni reddituali, economiche e patrimoniali della società.
16 In tale contesto, la mancata richiesta di autorizzazione alla continuazione dell'erogazione del credito non configura alcuna violazione contrattuale liberatoria, poiché la conoscenza delle difficoltà economiche in cui versa il debitore principale è comune al fideiussore, o dev'essere presunta tale, come avviene nel caso in cui il fideiussore sia socio o amministratore della società debitrice: in questi termini si sono espresse già Cass. civ. 3761 del 2006 nonché, da ultimo, anche Cass. civ. n. 16822 del 2024.
Pertanto, in casi simili, la banca che concede finanziamenti al debitore principale, pur conoscendone le difficoltà economiche ma confidando nella solvibilità del fideiussore, pur senza informare quest'ultimo dell'aumentato rischio e senza chiederne la preventiva autorizzazione, non incorre nella violazione degli obblighi generici e specifici di correttezza e di buona fede contrattuale.
La giurisprudenza di legittimità ha, inoltre, osservato che, in tema di liberazione del fideiussione, l'autorizzazione di cui all'art. 1956
c.c. non è configurabile come accordo "a latere" del contratto bancario cui la garanzia accede, sicché non richiede la forma scritta
"ad substantiam" e può essere ritenuta implicitamente e tacitamente concessa dal garante, in applicazione del principio di buona fede nell'esecuzione dei contratti, laddove emerga una perfetta conoscenza, da parte sua, della situazione patrimoniale del debitore garantito: così, fra le altre, Cass. civ. n. 4112 del 2016.
17 Alla luce di quanto precede, non può, nel caso di specie, ritenersi realizzata alcuna liberazione del garante.
In appello, è stato richiamato l'orientamento della Corte di
Cassazione a Sezioni Unite, espresso nella sentenza n. 41994/2021.
L'appellante, sulla scorta di tale pronuncia, ha qualificato nulle le fideiussioni che, contenendo l'art. 6 del c.d. schema Abi censurato nella predetta sentenza e, quindi, prevedendo la deroga all'art. 1957
c.c., si ponevano in contrasto con la disciplina “ antitrust”, l.
287/1990.
Questa Corte osserva quanto segue.
Nella misura in cui l'appello abbia inteso far valere la nullità della fideiussione per violazione della disciplina “ antitrust”, si tratta di una questione nuova, proposta per la prima volta in appello.
La questione è pertanto inammissibile.
Il rilievo d'ufficio delle nullità negoziali, anche per ragioni diverse da quelle allegate e purché la nullità risulti dagli atti, può esercitarsi nei limiti stabiliti “a presidio del principio processuale della domanda”: così proprio Cass. S.U. del 2021 n. 41944.
Occorre cioè che la nullità sia stata allegata tempestivamente, tenuto conto delle preclusioni assertive ed istruttorie stabilite dal codice di rito.
18 Le nullità negoziali che non siano state rilevate d'ufficio in primo grado sono suscettibili di tale rilievo in grado di appello o in cassazione, a condizione che i relativi fatti costitutivi siano stati ritualmente allegati dalle parti. (Nella specie, in relazione alla contrarietà alla normativa "antitrust" di un contratto di fideiussione
"omnibus" posto a valle di intese anticoncorrenziali, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto precluso il rilievo officioso della nullità in appello, per non avere la parte interessata, nell'ambito del giudizio di primo grado, dedotto la conformità delle clausole contrattuali al modello ABI né prodotto il modello medesimo): Cass. del 2023 n.20713.
E' un principio da intendersi nel senso che, quantomeno la deduzione della nullità, deve avvenire nei termini previsti per la definitiva esposizione del tema del decidere.
Ed ancora, in una fattispecie analoga, Cass. del 2023 n. 28983: sebbene la nullità delle clausole contrattuali contenenti la pattuizione di interessi usurari sia rilevabile d'ufficio e denunciabile dalle parti nel corso del giudizio anche in relazione a profili originariamente non dedotti, tuttavia le nuove censure sono suscettibili di considerazione solo se fondate su tempestive allegazioni, alle quali devono necessariamente coordinarsi.
19 E' sostanzialmente conforme, quanto alla necessità che i
“presupposti di fatto” della nullità siano in atti nel rispetto dei termini previsti per la definitiva proposizione del tema del decidere e delle istanze istruttorie, Cass. del 2024 n. 4867: la nullità del contratto per violazione di norme imperative, siccome oggetto di un'eccezione in senso lato, è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, a condizione che i relativi presupposti di fatto, anche se non interessati da specifica deduzione della parte interessata, siano stati acquisiti al giudizio di merito nel rispetto delle preclusioni assertive e istruttorie.
Non ignora questa Corte che la giurisprudenza di legittimità molto di recente si è espressa nei seguenti termini: in tema di intese restrittive della concorrenza, la nullità parziale del contratto di fideiussione "a valle" dipendente da intesa restrittiva "a monte", in quanto eccezione "in senso lato", è deducibile e rilevabile d'ufficio in grado di appello a prescindere dalla relativa allegazione di parte, ma non è consentita, in deroga all'art. 345, comma 3, c.p.c., nel testo introdotto dal d.l. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 134 del 2012, la produzione di nuovi documenti, come anche l'ammissione di nuove prove, diretti a dare dimostrazione della nullità stessa: Cass. del 2025 n. 416; mentre Cass. del 2025
n. 863 ha osservato: la nullità del contratto di fideiussione stipulato
20 a valle di un'intesa restrittiva della concorrenza, posta in essere in violazione della l. n. 287 del 1990, può essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del processo, purché sia stato prodotto il provvedimento sanzionatorio emesso dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che non può considerarsi fatto notorio ai sensi e per gli effetti dell'art. 115, comma 2, c.p.c.
E' decisivo osservare che, in ogni caso, anche i più recenti orientamenti di legittimità non fanno che ribadire la possibilità del rilievo d'ufficio solo quando la nullità emerga dagli atti e, dal punto di vista probatorio abbia trovato tempestivo ingresso la prova della allegata nullità; siano date cioè al Giudice le coordinate, nel rispetto delle preclusioni inerenti al tema del decidere ed al thema probandum, per verificare che tale nullità sia ravvisabile. Invece, nella specie, la prova deve escludersi.
Come su ricordato, essendo mancata nel giudizio di primo grado e nei termini ex art. 183 c.p.c. l'allegazione della nullità, nulla è stato prodotto a corredo della stessa, neppure nei termini per deduzioni istruttorie.
Merita, infine, di essere respinto anche l'ultimo motivo di appello, laddove il contesta la mancata compensazione integrale Pt_1
delle spese del giudizio di primo grado.
21 Ritiene, infatti, questa Corte di condividere quanto statuito dal primo Giudice, il quale ha, da un lato - esclusivamente “tenendo conto della natura e del valore della causa, del numero e del rilievo delle questioni affrontate nonché delle attività processuali effettivamente espletate” - parzialmente compensato tra le parti le spese di lite, ma, dall'altro, considerata la soccombenza dell'opponente nel giudizio primo grado (all'esito del quale il decreto ingiuntivo opposto è stato revocato esclusivamente per la rideterminazione del quantum del credito), le ha correttamente poste, per la restante parte, a suo carico.
Al rigetto dell'appello consegue la condanna dell'appellante al pagamento delle spese processuali del presente grado di giudizio in favore della società controparte costituita, le quali si liquidano come in dispositivo.
Trattandosi di appello introdotto dopo la data del 31.1.13 (entrata in vigore della L. n. 228/12) deve darsi atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater T.U.S.G., per il pagamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto (così Cass. del 2020 n. 4315).
P.Q.M.
22 La Corte d'Appello di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n.778/2022 pubblicata il 19.01.2022 proposto tra le parti in epigrafe indicate:
respinge l'appello;
condanna il dott. al pagamento delle spese Parte_1
processuali del presente grado di giudizio in favore di CP_4
come in epigrafe rappresentata, liquidate in euro 14.000,00
[...]
per onorari, oltre spese generali;
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il presente appello, se dovuto.
Roma, 20.05.2025.
Il Presidente Estensore
Gianna Maria Zannella
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Specializzata in materia d'impresa
Composta da:
Dott.ssa Gianna Maria Zannella Presidente Relatore
Dott. Camillo Romandini Consigliere
Dott.ssa Maria Delle Donne Consigliere
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado d'appello, iscritta al n. R.G. 4312/2022, riservata in decisione all'udienza collegiale del 20.05.2025, sostituita dallo scambio anticipato di comparse conclusionali tra le parti ex art. 127 ter c.p.c., come da decreto di questa Corte del
3.04.2025, al fine di provvedere con sentenza con motivazione contestuale, vertente tra:
C.F. Parte_1 C.F._1
elett.te dom.to in Roma, via Pieve di Cadore, 30, presso lo studio dell'Avvocato Prof. Vincenzo Ussani D'Escobar, il quale ha dichiarato di voler ricevere le comunicazioni all'indirizzo p.e.c.
, e rapp.to e Email_1
difeso dal medesimo per procura allegata alla citazione in appello
1 Appellante
e
Controparte_1
e
(già CP_2 Controparte_3
Appellate contumaci nonché
(C.F. ), in persona del legale Controparte_4 P.IVA_1
rappresentante, in persona della sua procuratrice
[...]
Controparte_5
elett.te dom.ta in Roma, via Oslavia, 30, presso lo studio dell'Avvocato Gilberto Casella Pacca Di Matrice, il quale ha dichiarato di voler ricevere le comunicazioni all'indirizzo p.e.c.
e rapp.ta e difesa dal medesimo per procura Email_2
alle liti allegata alla comparsa di costituzione
Interveniente
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma
n.778/2022 pubblicata il 19.01.2022.
Conclusioni: come da rispettivi atti introduttivi del giudizio e rispettive note contenenti le conclusioni, nonché come da note
2 depositate rispettivamente l'appellante il 19.5.2025 e la società intervenuta il 15.5.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso per decreto ingiuntivo la Controparte_1
chiese al Tribunale di Roma che fosse ingiunto ai
[...]
fideiussori della società Villa Tiberia s.r.l. – dichiarata insolvente con sentenza del Tribunale di Roma del 7.7.2014 - sig.ri Pt_2
e il pagamento in proprio favore, in
[...] Parte_1
solido tra loro, della somma di euro 975.000,00 oltre interessi, con decorrenza dalla data della domanda.
A fondamento dell'ingiunzione la ricorrente espose che in data
13.03.2008 Villa Tiberia s.r.l. aveva stipulato con
[...]
(poi fusa per incorporazione nella Controparte_6 [...]
il contratto di conto corrente n. 137, Controparte_1
le cui obbligazioni erano garantite personalmente, con separati contratti di fideiussione, da e Parte_2 Parte_1
– entrambi soci della per quote rispettivamente CP_7
pari all'80% e al 20% - fino a concorrenza del complessivo importo di euro 975.000,00.
Con decreto ingiuntivo n. 22874/2014 emesso in data 8.10.2014
e notificato il 3.11.2014, in accoglimento del ricorso, il Tribunale di Roma ingiunse ai sig.ri e , Parte_1 Parte_2
3 in solido fra loro e nei limiti dell'importo massimo garantito dai medesimi in qualità di fideiussori di Villa Tiberia s.r.l., il pagamento in favore della e Controparte_1
per essa della mandataria della Controparte_8
somma di euro 975.000,00, oltre interessi, a titolo di saldo debitore del conto corrente n. 137 stipulato il 13.03.2008 dall'istituto di credito con la debitrice principale.
Avverso il predetto decreto ingiuntivo propose opposizione il dott. il quale sostenne la propria avvenuta Parte_1
liberazione, ai sensi dell'art. 1956 c.c., dalla garanzia fideiussoria prestata, in quanto la banca opposta, sebbene fosse a conoscenza del progressivo peggioramento delle condizioni patrimoniali della società, la quale invero era stata in seguito dichiarata insolvente, aveva continuato ad erogarle credito, in violazione dei propri obblighi di correttezza e buona fede, in tal modo pregiudicando, altresì, la posizione dei fideiussori.
L'opponente dedusse, inoltre, la mancanza di prova del credito ingiunto, lamentando che la banca aveva, nel corso del rapporto, computato interessi debitori applicando tassi difformi rispetto a quelli pattuiti;
operato la illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori;
applicato condizioni economiche tali per cui il TEG, in alcuni trimestri, era risultato superiore al tasso
4 soglia di riferimento e, in altri, superiore comunque al TEGM;
la banca aveva inoltre eseguito illegittimi addebiti a titolo di commissioni di massimo scoperto e di spese non pattuite;
operato l'antergazione e postergazione della valuta rispetto alla data di effettiva esecuzione delle operazioni, rispettivamente, a credito ed a debito.
Tutto ciò esposto, l'opponente chiese “accogliere la presente opposizione e, in via preliminare e relativamente al rapporto ingiunto di apertura di credito in conto corrente con garanzia fideiussoria del 13.03.2008, previo accertamento e conseguente declaratoria, dichiarare nullo e, comunque, privo di efficacia il decreto ingiuntivo n. 22874/2014. In via subordinata, accertare la minor somma dovuta in relazione a tutto quanto esposto e dedotto in atti, anche mediante idonea consulenza tecnica
d'ufficio che individui e verifichi i parametri economico finanziari normativi ed i criteri contabili sulla base della documentazione da prodursi da parte della banca opposta con riferimento al conto corrente di corrispondenza ed alla fideiussione per cui è causa. In ogni caso, accertarsi o dichiararsi
il diritto di regresso e di surroga dell'odierno opponente nei confronti di tutti i coobbligati principali ed in garanzia. Con vittoria di spese di lite.”.
5 si costituì in giudizio, Controparte_1
chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo opposto e l'integrale rigetto dell'opposizione proposta dal Pt_1
Nelle more, è stato dichiarato lo stato d'insolvenza della banca opposta ed il giudizio è stato dichiarato interrotto.
Validamente riassunto, in giudizio, si è costituita
[...]
e, per essa, la mandataria CP_8 Controparte_1
in qualità di cessionaria dei crediti della banca
[...]
opposta, la quale ha eccepito l'estinzione del giudizio per tardività della riassunzione.
Intervenne in seguito, anche la e, per essa, la CP_4 CP_4
mandataria in qualità di ultima cessionaria dei Controparte_3
crediti della la quale aderì alle Controparte_8
conclusioni già spiegate tanto dalla Controparte_1
che dalla
[...] Controparte_1
La causa fu istruita con c.t.u. contabile.
Con la sentenza impugnata, il primo Giudice, respinta l'eccezione di estinzione del giudizio, ha revocato il decreto ingiuntivo limitatamente all'ingiunzione di pagamento nei confronti del dott. il quale è stato condannato Parte_1
al pagamento, in favore dell'opposta e, per essa, della CP_4
in qualità di cessionaria del credito, della minor somma di
[...]
6 euro 506.019,20, oltre interessi, compensandosi tra le parti le spese di c.t.u. nonché, per metà, le spese di lite che, per la restante metà, sono state poste a carico dell'opponente.
Per quanto rileva ai fini del presente giudizio, il Tribunale ha osservato che:
a prescindere dal nomen iuris utilizzato, il contratto sottoscritto dal aveva natura di contratto autonomo di garanzia;
Pt_1
in particolare, secondo il primo Giudice, ogni qual volta il contratto contenga specifiche clausole - espresse con qualsiasi genere di formula – che pongano a carico del garante l'obbligo di pagare al creditore immediatamente e senza poter sollevare eccezioni fondate sul rapporto sottostante, non era ravvisabile il rapporto di accessorietà tra l'obbligazione del garante e quella del debitore principale, essendosi, viceversa, in presenza di un contratto autonomo di garanzia;
nel caso di specie, alla luce della clausola di cui all'art. 7 del contratto sottoscritto dal - in forza della quale “il Pt_1
fideiussore è tenuto a pagare immediatamente all' di Pt_3
credito, a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione
del debitore, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio” – il negozio doveva necessariamente essere qualificato come contratto autonomo di garanzia;
7 con specifico riferimento alla pretesa dell'opponente secondo cui la garanzia fideiussoria si sarebbe estinta ai sensi dell'art. 1956
c.c., il Tribunale ha evidenziato che, essendo entrambi i garanti soci della debitrice principale, essi erano pienamente a conoscenza del peggioramento della situazione patrimoniale della debitrice principale;
quanto alle ulteriori eccezioni sollevate dall'opponente – il quale ha dedotto l'erroneo addebito di interessi, commissioni e spese, nonché la illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi - il Tribunale ha ritenuto che queste fossero in parte inconferenti, non potendo il garante, in presenza di un contratto autonomo di garanzia, opporre al creditore tutte le eccezioni relative al rapporto fondamentale sussistente tra quest'ultimo e la garantita;
ha tuttavia accolto l'eccezione inerente all'usura, in quanto “il garante autonomo può opporre al creditore la nullità di un patto relativo al rapporto fondamentale, qualora essa dipenda da contrarietà a norme imperative o dall'illiceità della causa ed, attraverso il medesimo contratto autonomo, si intenda assicurare il risultato vietato dall'ordinamento.
Nel condividere le conclusioni della c.t.u. contabile, il primo
Giudice ha rideterminato il debito del garante nella minor somma di euro 506.019,20.
8 Il dott. nel valido contraddittorio con la Parte_1 [...]
ha impugnato la predetta sentenza, chiedendo che, CP_4
previo riconoscimento della natura giuridica di fideiussione al contratto di garanzia stipulato con la banca, fosse dichiarata l'avvenuta liberazione del fideiussore ai sensi dell'art. 1956 c.c., con conseguente compensazione integrale delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
Il ha posto a sostegno dell'appello i seguenti motivi: Pt_1
il contratto che disciplinava la propria obbligazione di garanzia non rientrava tra i contratti autonomi di garanzia, non essendo in tal senso significative le clausole richiamate dal Tribunale. In particolare, a nulla poteva rilevare la previsione contenuta all'art. 7 del contratto di garanzia, in quanto le clausole “a prima richiesta”, “a semplice richiesta” e/o “senza eccezioni” erano inserite in qualsiasi contratto di fideiussione e non costituivano, pertanto, indici rivelatori della natura autonoma della garanzia prestata dal fideiussore;
premessi cenni generali sulla buona fede che deve improntare la condotta della banca, il ha negato di aver avuto un ruolo Pt_1
“di spicco” all'interno dell'attività della Villa Tiberia s.r.l., pur essendone socio, ribadendo che la banca non gli avesse richiesto l'autorizzazione a continuare ad erogare credito alla predetta società, nel contesto disciplinato dall'art. 1956 c.c. In particolare, 9 nonostante la conoscenza dello stato di crisi in cui versava Villa
Tiberia, l'istituto di credito aveva continuato ad erogare credito alla società tanto che, alla data del 4 ottobre 2013, il conto corrente presentava un saldo debitore di euro 994.511,85, superiore all'importo massimo garantito in forza del contratto di fideiussione, pari ad euro 975.000,00;
la sua liberazione ex art. 1956 c.c. risultava oltremodo fondata, in quanto la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la pronuncia del 2021 n. 41994 aveva dichiarato contrarie alla disciplina antitrust e quindi nulle tre clausole contenute nello schema negoziale per il contratto di fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus), ivi compresa la clausola di rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c.
Con comparsa di risposta depositata in data 28.11.2022 si è costituita in giudizio quale Controparte_5
nuova mandataria di premettendo che. Controparte_4
Banca d'Italia con provvedimento del 26 gennaio 2016, aveva disposto la cessione dei crediti in sofferenza risultanti dalla situazione contabile individuale di Controparte_1
al 30 settembre 2015, detenuti da
[...] Controparte_1
per effetto del provvedimento di Banca d'Italia n.
[...]
10 1241120 del 22 novembre 2015 di cessione delle attività e passività,
a Controparte_8
la cessionaria aveva stipulato, in data 15 giugno Controparte_4
2017, nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione avente ad oggetto un portafoglio di crediti pecuniari di titolarità della società
con quest'ultima il contratto di cessione di Controparte_8
crediti pecuniari individuabili “in blocco”, in forza del quale la cessionaria aveva acquistato pro soluto dalla cedente, con effetto giuridico dal 15 giugno 2017, il portafoglio di crediti di cui alle caratteristiche indicate nella GU Parte Seconda n. 73 del
22.06.2017;
la cessionaria, in relazione ai suddetti crediti, aveva conferito in data 25 gennaio 2018 con atto pubblico, idonea procura ad in qualità di “Soggetto Delegato” al fine di Controparte_3
consentire alla stessa di porre in essere, in suo nome e per suo conto, tutti gli atti, adempimenti e formalità ritenuti necessari, utili od opportuni allo svolgimento dell'attività di gestione e recupero giudiziale e stragiudiziale dei crediti;
con atto del 18.10.2022 autenticato dal Dr. , rep. Persona_1
N. 311663, racc. N. 41583, la Società aveva Controparte_4
conferito procura a sostituendo Controparte_5
che aveva svolto la funzione di mandataria di Controparte_3
11 nel giudizio di merito, al fine di consentire alla Controparte_4
stessa di porre in essere, in suo nome e per suo conto, tutti gli atti, adempimenti e formalità ritenuti necessari, utili od opportuni allo svolgimento dell'attività di gestione e recupero giudiziale e stragiudiziale dei crediti dei quali la conferente la procura era o sarebbe stata titolare;
a socio unico doveva Controparte_5
provvedere al recupero e alla riscossione del credito per cui è causa;
tutto ciò premesso, ha chiesto il rigetto dell'appello, contestandolo diffusamente.
e (già Controparte_1 CP_2
, validamente raggiunte dalla notificazione Controparte_3
dell'appello, sono rimaste contumaci.
Con l'ordinanza del 29.11.2022 questa Corte ha respinto l'istanza di inibitoria della sentenza appellata, fissando l'odierna udienza per la precisazione delle conclusioni e la lettura della sentenza in udienza.
L'udienza è stata in seguito sostituita dallo scambio di note anticipate conclusionali tra le parti, ex art. 127 ter c.p.c., al fine di provvedere con sentenza con motivazione contestuale.
Entrambe le parti costituite hanno depositato note.
12 È stata, pertanto, emessa la presente sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va respinto.
Il primo motivo di appello è infondato.
La giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere che l'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento “a prima richiesta e senza eccezioni” valga di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia, in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione: così Cass. civ., SS.UU., n.
3947 del 2010 e successive conformi.
Come correttamente evidenziato dal Tribunale, l'elisione della relazione di accessorietà rispetto all'obbligazione principale è prevista nella clausola, del tutto equipollente, contenuta nel predetto art. 7 della fideiussione che ci occupa, espressamente ritrascritto nella sentenza appellata.
Ove, invero, il garante si impegni ad eseguire il pagamento, oltre che “a semplice richiesta”, “anche in caso di opposizione del debitore”, l'obbligo di adempimento a carico del garante non può risentire delle eccezioni che il debitore principale potrebbe far valere per paralizzare la pretesa del creditore;
il che, a maggior 13 ragione, significa che neppure il fideiussore ha il potere di sollevarle, al fine di paralizzare la pretesa creditoria della banca, poiché si tratterebbe di attività del tutto inefficace.
Il garante è invero tenuto a pagare nonostante l'opposizione dell'obbligato principale, la quale, attesa l'ampia dizione utilizzata, deve ritenersi riferita sia all'opposizione pura e semplice del debitore, sia a quella motivata da eccezioni sollevate sulla natura dell'obbligazione o sulla sua estinzione;
è di conseguenza privo di rilievo che il garante eccepisca alla richiesta di pagamento avanzata dal creditore la circostanza che il debitore abbia rifiutato di adempiere;
analogamente, sarebbe inefficace l'opporre al creditore le stesse eccezioni che, se proposte dal debitore principale, non hanno l'attitudine a paralizzare la richiesta di pagamento rivolta dal creditore al fideiussore.
La clausola, infine, non prevede alcun diritto alla ripetizione da parte del garante.
Alla luce di quanto precede, sebbene, nel caso in esame, il contratto sottoscritto dall'odierno appellante non specificasse espressamente che il pagamento da parte del garante dovesse avvenire “senza eccezioni”, bensì facesse riferimento alla sussistenza dell'obbligo in capo al garante “anche in caso di opposizione del debitore”, del tutto condivisibilmente il Tribunale ha comunque qualificato quale
14 contratto autonomo di garanzia il negozio concluso dal Pt_1
interpretata la clausola nella sua interezza.
La predetta clausola contrattuale, infatti, è, del pari, idonea a condurre ad una deroga pattizia alla disposizione di cui all'art. 1945
c.c., escludendo, in ragione dell'assenza dell'elemento dell'accessorietà della garanzia, il diritto del garante di opporre al creditore le eccezioni spettanti al debitore principale.
Sul punto, fra le tante, occorre rifarsi alla giurisprudenza di legittimità ( Cass. n. 19693 del 2022), secondo cui è ravvisabile il contratto autonomo di garanzia, e non la fideiussione, ogni qualvolta manchi l'elemento dell'accessorietà della garanzia e, cioè, allorquando sia esclusa la facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni spettanti al debitore principale, in deroga all'art. 1945 c.c.
Non ignora questa Corte che la S.C., nella sentenza n. 31105 del
2024, che ha avuto ad oggetto proprio la medesima clausola all'attenzione di questa Corte, ha osservato che la sola presenza della clausola “ a prima richiesta” non è decisiva per concludere che le parti abbiano voluto concludere una fideiussione o una garanzia autonoma, “ rendendosi a tal fine necessario accertare, per mezzo di una indagine diretta a ricostruire, facendo uso degli ordinari strumenti interpretativi nella disponibilità del giudice, l'effettiva
15 volontà delle parti, lo scopo che queste hanno inteso perseguire per mezzo dell'intervenuta stipulazione”.
Orbene , dovendosi la previsione del pagamento a prima richiesta leggersi unitariamente all'inciso “ anche nel caso di opposizione del debitore”, dizione del tutto aperta ad ogni forma di azione ed eccezione del debitore, questa Corte non può che concludere per la pacifica conclusione di un contratto autonomo di garanzia.
È, del pari, infondato anche il secondo motivo di appello.
Osserva, infatti, questa Corte che il dott. oltre ad essere Pt_1
socio per la quota dell'80% del capitale di Villa Tiberia s.r.l., era o poteva essere a conoscenza della situazione patrimoniale e finanziaria della società in quanto, come da lui stesso affermato, egli si occupava in prima persona della gestione ordinaria della società.
In qualità di socio maggioritario, inoltre, il dott. aveva il Pt_1
diritto, tra gli altri consentiti al socio, di partecipare all'assemblea di approvazione dei bilanci.
Tanto premesso, per le ragioni in precedenza esposte, il dott. era o poteva essere a piena conoscenza dell'entità e delle Pt_1
modificazioni delle condizioni reddituali, economiche e patrimoniali della società.
16 In tale contesto, la mancata richiesta di autorizzazione alla continuazione dell'erogazione del credito non configura alcuna violazione contrattuale liberatoria, poiché la conoscenza delle difficoltà economiche in cui versa il debitore principale è comune al fideiussore, o dev'essere presunta tale, come avviene nel caso in cui il fideiussore sia socio o amministratore della società debitrice: in questi termini si sono espresse già Cass. civ. 3761 del 2006 nonché, da ultimo, anche Cass. civ. n. 16822 del 2024.
Pertanto, in casi simili, la banca che concede finanziamenti al debitore principale, pur conoscendone le difficoltà economiche ma confidando nella solvibilità del fideiussore, pur senza informare quest'ultimo dell'aumentato rischio e senza chiederne la preventiva autorizzazione, non incorre nella violazione degli obblighi generici e specifici di correttezza e di buona fede contrattuale.
La giurisprudenza di legittimità ha, inoltre, osservato che, in tema di liberazione del fideiussione, l'autorizzazione di cui all'art. 1956
c.c. non è configurabile come accordo "a latere" del contratto bancario cui la garanzia accede, sicché non richiede la forma scritta
"ad substantiam" e può essere ritenuta implicitamente e tacitamente concessa dal garante, in applicazione del principio di buona fede nell'esecuzione dei contratti, laddove emerga una perfetta conoscenza, da parte sua, della situazione patrimoniale del debitore garantito: così, fra le altre, Cass. civ. n. 4112 del 2016.
17 Alla luce di quanto precede, non può, nel caso di specie, ritenersi realizzata alcuna liberazione del garante.
In appello, è stato richiamato l'orientamento della Corte di
Cassazione a Sezioni Unite, espresso nella sentenza n. 41994/2021.
L'appellante, sulla scorta di tale pronuncia, ha qualificato nulle le fideiussioni che, contenendo l'art. 6 del c.d. schema Abi censurato nella predetta sentenza e, quindi, prevedendo la deroga all'art. 1957
c.c., si ponevano in contrasto con la disciplina “ antitrust”, l.
287/1990.
Questa Corte osserva quanto segue.
Nella misura in cui l'appello abbia inteso far valere la nullità della fideiussione per violazione della disciplina “ antitrust”, si tratta di una questione nuova, proposta per la prima volta in appello.
La questione è pertanto inammissibile.
Il rilievo d'ufficio delle nullità negoziali, anche per ragioni diverse da quelle allegate e purché la nullità risulti dagli atti, può esercitarsi nei limiti stabiliti “a presidio del principio processuale della domanda”: così proprio Cass. S.U. del 2021 n. 41944.
Occorre cioè che la nullità sia stata allegata tempestivamente, tenuto conto delle preclusioni assertive ed istruttorie stabilite dal codice di rito.
18 Le nullità negoziali che non siano state rilevate d'ufficio in primo grado sono suscettibili di tale rilievo in grado di appello o in cassazione, a condizione che i relativi fatti costitutivi siano stati ritualmente allegati dalle parti. (Nella specie, in relazione alla contrarietà alla normativa "antitrust" di un contratto di fideiussione
"omnibus" posto a valle di intese anticoncorrenziali, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto precluso il rilievo officioso della nullità in appello, per non avere la parte interessata, nell'ambito del giudizio di primo grado, dedotto la conformità delle clausole contrattuali al modello ABI né prodotto il modello medesimo): Cass. del 2023 n.20713.
E' un principio da intendersi nel senso che, quantomeno la deduzione della nullità, deve avvenire nei termini previsti per la definitiva esposizione del tema del decidere.
Ed ancora, in una fattispecie analoga, Cass. del 2023 n. 28983: sebbene la nullità delle clausole contrattuali contenenti la pattuizione di interessi usurari sia rilevabile d'ufficio e denunciabile dalle parti nel corso del giudizio anche in relazione a profili originariamente non dedotti, tuttavia le nuove censure sono suscettibili di considerazione solo se fondate su tempestive allegazioni, alle quali devono necessariamente coordinarsi.
19 E' sostanzialmente conforme, quanto alla necessità che i
“presupposti di fatto” della nullità siano in atti nel rispetto dei termini previsti per la definitiva proposizione del tema del decidere e delle istanze istruttorie, Cass. del 2024 n. 4867: la nullità del contratto per violazione di norme imperative, siccome oggetto di un'eccezione in senso lato, è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, a condizione che i relativi presupposti di fatto, anche se non interessati da specifica deduzione della parte interessata, siano stati acquisiti al giudizio di merito nel rispetto delle preclusioni assertive e istruttorie.
Non ignora questa Corte che la giurisprudenza di legittimità molto di recente si è espressa nei seguenti termini: in tema di intese restrittive della concorrenza, la nullità parziale del contratto di fideiussione "a valle" dipendente da intesa restrittiva "a monte", in quanto eccezione "in senso lato", è deducibile e rilevabile d'ufficio in grado di appello a prescindere dalla relativa allegazione di parte, ma non è consentita, in deroga all'art. 345, comma 3, c.p.c., nel testo introdotto dal d.l. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 134 del 2012, la produzione di nuovi documenti, come anche l'ammissione di nuove prove, diretti a dare dimostrazione della nullità stessa: Cass. del 2025 n. 416; mentre Cass. del 2025
n. 863 ha osservato: la nullità del contratto di fideiussione stipulato
20 a valle di un'intesa restrittiva della concorrenza, posta in essere in violazione della l. n. 287 del 1990, può essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del processo, purché sia stato prodotto il provvedimento sanzionatorio emesso dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che non può considerarsi fatto notorio ai sensi e per gli effetti dell'art. 115, comma 2, c.p.c.
E' decisivo osservare che, in ogni caso, anche i più recenti orientamenti di legittimità non fanno che ribadire la possibilità del rilievo d'ufficio solo quando la nullità emerga dagli atti e, dal punto di vista probatorio abbia trovato tempestivo ingresso la prova della allegata nullità; siano date cioè al Giudice le coordinate, nel rispetto delle preclusioni inerenti al tema del decidere ed al thema probandum, per verificare che tale nullità sia ravvisabile. Invece, nella specie, la prova deve escludersi.
Come su ricordato, essendo mancata nel giudizio di primo grado e nei termini ex art. 183 c.p.c. l'allegazione della nullità, nulla è stato prodotto a corredo della stessa, neppure nei termini per deduzioni istruttorie.
Merita, infine, di essere respinto anche l'ultimo motivo di appello, laddove il contesta la mancata compensazione integrale Pt_1
delle spese del giudizio di primo grado.
21 Ritiene, infatti, questa Corte di condividere quanto statuito dal primo Giudice, il quale ha, da un lato - esclusivamente “tenendo conto della natura e del valore della causa, del numero e del rilievo delle questioni affrontate nonché delle attività processuali effettivamente espletate” - parzialmente compensato tra le parti le spese di lite, ma, dall'altro, considerata la soccombenza dell'opponente nel giudizio primo grado (all'esito del quale il decreto ingiuntivo opposto è stato revocato esclusivamente per la rideterminazione del quantum del credito), le ha correttamente poste, per la restante parte, a suo carico.
Al rigetto dell'appello consegue la condanna dell'appellante al pagamento delle spese processuali del presente grado di giudizio in favore della società controparte costituita, le quali si liquidano come in dispositivo.
Trattandosi di appello introdotto dopo la data del 31.1.13 (entrata in vigore della L. n. 228/12) deve darsi atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater T.U.S.G., per il pagamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto (così Cass. del 2020 n. 4315).
P.Q.M.
22 La Corte d'Appello di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n.778/2022 pubblicata il 19.01.2022 proposto tra le parti in epigrafe indicate:
respinge l'appello;
condanna il dott. al pagamento delle spese Parte_1
processuali del presente grado di giudizio in favore di CP_4
come in epigrafe rappresentata, liquidate in euro 14.000,00
[...]
per onorari, oltre spese generali;
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il presente appello, se dovuto.
Roma, 20.05.2025.
Il Presidente Estensore
Gianna Maria Zannella
23