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Decreto 4 aprile 2025
Decreto 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto arsizio, decreto 04/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Ufficio del Giudice Tutelare
N. V. G. 1828/2025
Il Giudice tutelare, letta l'ordinanza del Sindaco del COMUNE DI LEGNANO (MI) del 03.04.2025 ore
14:28, notificata a questo ufficio alle ore 10:05 del giorno 04.04.2025, con la quale è stato disposto il trattamento sanitario obbligatorio in stato di degenza ospedaliera nell'interesse di , nato a [...] il [...], residente in Persona_1
Cavenago (MB), vista la proposta motivata dalla dott.ssa, medico, CPS Legnano, Testimone_1
datata 02.04.2025, ore 11:46, vista la convalida della struttura pubblica, a firma del dott. datata Testimone_2
02.04.2025, ore 11:46 ritenuta la propria competenza territoriale;
atteso che le alterazioni psichiche riscontrate e certificate dal sanitario rendono indispensabili interventi terapeutici urgenti, ritenuto che gli interventi medesimi sono rifiutati e non possono essere consapevolmente accettati dall'infermo; dato atto che, allo stato, non sono possibili/praticabili adeguate misure sanitarie extra ospedaliere, visti gli artt. 33, 34, 35, l. 23 dicembre 1978, 737, 741 c.p.c.,
CONVALIDA l'ordinanza di cui sopra emessa dal Sindaco del COMUNE DI
LEGNANO (MI) nell'interesse della persona inferma.
DISPONE l'immediata efficacia del provvedimento.
RICORDA CHE deve essere data immediata comunicazione alla competente cancelleria di questo Tribunale, ex lege entro 48 ore dal ricevimento della comunicazione del sanitario, della cessazione delle condizioni che richiedono l'obbligo del trattamento sanitario “sia in caso di dimissione del ricoverato che in continuità di degenza”, sia in caso dell'eventuale sopravvenuta impossibilità a proseguire il trattamento stesso E CHE
l'omissione delle comunicazioni di cui sopra determina la cessazione di ogni effetto del provvedimento e configura, salvo che non sussistano gli estremi di un delitto più grave, il reato di omissione di atti di ufficio (ex art. 35 della Legge 833/1978).
MANDA alla Cancelleria per le comunicazioni di rito, anche a mezzo fax, anche al
Sindaco del Comune di Cavenago (MB) e al GT del Tribunale di Monza.
Busto Arsizio, 04/04/2025
Manuela Palvarini
pag. 2 di 2
PRIMA SEZIONE CIVILE
Ufficio del Giudice Tutelare
N. V. G. 1828/2025
Il Giudice tutelare, letta l'ordinanza del Sindaco del COMUNE DI LEGNANO (MI) del 03.04.2025 ore
14:28, notificata a questo ufficio alle ore 10:05 del giorno 04.04.2025, con la quale è stato disposto il trattamento sanitario obbligatorio in stato di degenza ospedaliera nell'interesse di , nato a [...] il [...], residente in Persona_1
Cavenago (MB), vista la proposta motivata dalla dott.ssa, medico, CPS Legnano, Testimone_1
datata 02.04.2025, ore 11:46, vista la convalida della struttura pubblica, a firma del dott. datata Testimone_2
02.04.2025, ore 11:46 ritenuta la propria competenza territoriale;
atteso che le alterazioni psichiche riscontrate e certificate dal sanitario rendono indispensabili interventi terapeutici urgenti, ritenuto che gli interventi medesimi sono rifiutati e non possono essere consapevolmente accettati dall'infermo; dato atto che, allo stato, non sono possibili/praticabili adeguate misure sanitarie extra ospedaliere, visti gli artt. 33, 34, 35, l. 23 dicembre 1978, 737, 741 c.p.c.,
CONVALIDA l'ordinanza di cui sopra emessa dal Sindaco del COMUNE DI
LEGNANO (MI) nell'interesse della persona inferma.
DISPONE l'immediata efficacia del provvedimento.
RICORDA CHE deve essere data immediata comunicazione alla competente cancelleria di questo Tribunale, ex lege entro 48 ore dal ricevimento della comunicazione del sanitario, della cessazione delle condizioni che richiedono l'obbligo del trattamento sanitario “sia in caso di dimissione del ricoverato che in continuità di degenza”, sia in caso dell'eventuale sopravvenuta impossibilità a proseguire il trattamento stesso E CHE
l'omissione delle comunicazioni di cui sopra determina la cessazione di ogni effetto del provvedimento e configura, salvo che non sussistano gli estremi di un delitto più grave, il reato di omissione di atti di ufficio (ex art. 35 della Legge 833/1978).
MANDA alla Cancelleria per le comunicazioni di rito, anche a mezzo fax, anche al
Sindaco del Comune di Cavenago (MB) e al GT del Tribunale di Monza.
Busto Arsizio, 04/04/2025
Manuela Palvarini
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