Cass. civ., sez. II, sentenza 20/11/1981, n. 6180
CASS
Sentenza 20 novembre 1981

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Poiché l'eccezione di prescrizione presuntiva è ammissibile quando la differenza tra il deductum ed il disputatum, in cui si sostanzia la controversia, riguardi l'adempimento, e non anche l'esistenza, dell'obbligazione dedotta in giudizio e deve, quindi, essere proposta con riferimento a tale obbligazione, e non a quella ammessa come esistente dall'eccipiente, essa va respinta nel caso in cui, trattandosi di credito per più prestazioni professionali, sia formulata per una parte del credito, con la contestuale parziale contestazione di dette prestazioni. ( V 2409/81, mass n 413177; ( V 831/81, mass n 411317; ( V 4623/79, mass n 401146).*

Ai fini dell'applicazione della tariffa professionale (rispettivamente, degli ingegneri ed architetti e dei Geometri), il progetto di un'opera va qualificato come esecutivo quando contenga lo sviluppo completo e particolareggiato dell'opera medesima, con dati, calcoli e disegni di per sè sufficienti a consentirne l'attuazione anche da parte di persona diversa dal progettista, mentre va qualificato come sommario o di massima, quando si limiti ad esprimere le linee essenziali delle idee dell'autore, in modo da consentire una valutazione orientativa dell'opera, ma senza scendere al dettaglio delle sue singole parti. ( Conf 736/80, mass n 404186; ( Conf 1245/77, mass n 384933).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 20/11/1981, n. 6180
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6180
    Data del deposito : 20 novembre 1981

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