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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 02/12/2025, n. 2109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 2109 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1927/2023
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
La Corte d'Appello di Firenze, sezione Iª civile, nella Camera di Consiglio del 21.10.2025 in persona dei magistrati
Dott.ssa IS MA Presidente
Dott.ssa Alessandra Guerrieri Consigliere
Dott.ssa Laura D'Amelio Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente SENTENZA
Sull'appello come in atti proposto da
, in persona del suo rappresentante legale Parte_1 pro tempore, e da in proprio, rappresentati e difesi dall'avv. Parte_1 Selvaggia Del Tre stoia Appellante nei confronti di rappresentata e difesa dall'avv. Angelita Paciscopi del foro CP_1 di Lucca Appellato
avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Lucca n. 844/2023, pubbl. il 24.07.2023;
Esaminati gli atti, sulle seguenti conclusioni:
- per l'appellante: “Voglia Codesta Ill. ma Corte d'Appello di Firenze, ogni contraria istanza disattesa e respinta, accogliere il presente appello e, per l'effetto, previa sospensione dell'efficacia esecutiva e/o esecuzione dell'impugnata sentenza del Tribunale di Lucca sezione civile, nella persona del Giudice dott. Michele Fornaciari, n. 844/2023 resa all'esito del giudizio n. 4061/2022 r.g., pubblicata in data 24.07.2023 e notificata in data 2.08.2022, previa ogni eventuale declaratoria di legge, riformare integralmente la sentenza impugnata ed accogliere di conseguenza le conclusioni formulate in primo grado e quindi: IN VIA ISTRUTTORIA: - ammettere tutti i capitoli di prova testimoniale dal n. 1 al n. 26 richiesti nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. con la testimone ivi indicata sig.ra e rigettare altresì le Tes_1 istanze istruttorie avversarie per le motivazioni espresse nella memoria ex art. 183, sesto comma, n. 3 c.p.c. e, nella denegata ipotesi di ammissione delle prove testimoniali avversarie, ammettere le istanze istruttorie indicate da questa difesa a controprova nella memoria ex art. 183, sesto comma, n. 3 c.p.c. con la testimone ivi indicata;
NEL MERITO: - accertare e dichiarare in accoglimento dell'opposizione privo di efficacia e/o nullo e/o annullare il precetto notificato in data 29.09.2022 dalla sig.ra in quanto il CP_1 decreto di trasferimento del Tribunale di Lucca del onibile alla per le ragioni esposte nel primo Parte_1 motivo di diritto (sub I - pagine 4, 5, 6 e 7 dell'atto di citazione in opposizione a precetto); - accertare e dichiarare il difetto di interesse della sig.ra
[...] all'intimazione contenuta nell'atto di precetto nei confronti della CP_1 e, quindi, dichiarare l'inefficacia e/o Parte_1
per le ragioni espresse nel secondo motivo di diritto (sub II - pagine 7, 8 e 9 dell'atto di citazione in opposizione a precetto); - accertare e dichiarare che la sig.ra è in possesso CP_1 delle chiavi della porzione di immobile in comproprietà con destinazione civile abitazione posto al piano terra e primo (come esposto sub III dell'atto di citazione in opposizione) e, per l'effetto, dichiarare che la stessa non ha un interesse concreto alla preannunciata esecuzione per rilascio dal momento che possiede già una rilevante porzione dell'immobile in comunione secondo quanto rilevato nel terzo motivo di diritto (sub III - pagine 9 e 10 dell'atto di citazione in opposizione a precetto); - accertare e dichiarare che allo stato non è possibile portare ad esecuzione il decreto di trasferimento del Tribunale di Lucca essendo gli immobili oggetto dell'atto di precetto in comunione pro-indiviso (pagina 10 dell'atto di citazione in opposizione) e, pertanto, dichiarare che l'ingiunzione di rilascio contenuta nel decreto di trasferimento emesso dal Tribunale di Lucca non può, allo stato, essere posta in esecuzione in danno di parte opponente e dichiarare altresì l'inefficacia e/o nullità e/o annullare il precetto opposto;
- accertare e dichiarare che l'azione intrapresa attraverso la notifica del precetto in rinnovazione opposto, è riconducibile ad una lite temeraria ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 c.p.c. non potendo tale azione portare in ogni caso ad alcun pratico risultato. Pertanto, condannare la sig.ra al risarcimento del danno in favore di parte opponente per lite CP_1 temeraria da liquidarsi in via equitativa. Con ogni conseguenziale pronuncia di ragione e di legge. Con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio oltre spese generali, CAP ed IVA come per legge”
- per “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, contrariis CP_1 reiect , respingere la richiesta di sospensione per le ragioni di cui in narrativa;
nel merito, respingere l'appello perché infondato in fatto ed in diritto per le ragioni espresse in narrativa e, per l'effetto, confermare la sentenza del Tribunale di Lucca n. 844/2023 del 24/07/2023 (n. 4061/2022 R.G.) in ogni sua parte e capo, inclusa la statuizione sulle spese;
nel merito, condannare gli appellanti, in solido tra loro, ex art. 96 c.p.c.; in ogni caso, con vittoria di spese e compensi di lite, da liquidarsi con maggiorazione del 30% in applicazione dell'art. 4, comma 1 – bis, D.M. 55/2014 perché il presente atto è redatto con tecniche informatiche idonee ad agevolare la consultazione dei documenti”. In via istruttoria, si insiste nelle richieste istruttorie formulate ex art. 183, comma 6, n. 2; in caso di ammissione delle prove avversarie – alle quali si oppone per le ragioni già espresse – insiste per l'ammissione alla controprova già richiesta con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 3”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La vicenda trae origine dal decreto munito di formula esecutiva del
Tribunale di Lucca del 04/07/2019 con cui Giudice dell'esecuzione
2 immobiliare aveva disposto il trasferimento della piena proprietà di un fabbricato ad uso abitativo ed i 12/18 di due unità immobiliari (“una delle quali ad uso commerciale (bar) posta al piano terra ed una a destinazione residenziale sviluppata al piano terra e primo, oltre a soffitta non praticabile”) siti in Montecarlo (LU) all'aggiudicataria . Contestualmente, il CP_1
Tribunale aveva ingiunto ai sig.ri Parte_1 Parte_2 [...]
e “nonché a qualunque altro soggetto ne avesse il Parte_3 Parte_4 possesso senza titolo opponibile, il rilascio dei beni sopra descritti nella libera disponibilità dell'acquirente ”. CP_1
Il giudizio ha ad oggetto il secondo immobile, assegnato alla nella frazione di 12/18. Tale immobile si trovava (e si trova) in CP_1 comunione indivisa tra vari soggetti, uno dei quali e, all'epoca Parte_1 del decreto, la parte ad uso commerciale risultava occupata dalla società in forza di contratto di affitto d'azienda Parte_1 stipulato con Tale contratto veniva poi a naturale scadenza Parte_1 in data 03/11/2017 e non rinnovato.
Dopo la scadenza del contratto d'affitto, nel 2018, la CP_1 notificava una prima volta atto di precetto da cui scaturiva un primo giudizio di opposizione promosso da che si concludeva con la sentenza Parte_1
n. 346/2021, con cui il Tribunale di Lucca rigettava integralmente l'opposizione.
In data 29.09.2022, in ragione della continuazione dell'occupazione dell'immobile da parte della società, la notificava nuovo atto di CP_1 precetto ed il in proprio ed in veste di rappresentante legale della Parte_1
, si è nuovamente opposto deducendo quanto segue: (i) che la Pt_1 CP_1 aveva già le chiavi della porzione di immobile ad uso abitativo e tale porzione era corrispondente ai 12/18 dell'intero immobile, (ii) che e la Parte_1
avevano pieno diritto di utilizzare la porzione di immobile ad uso Pt_1 commerciale, stante la qualifica di comproprietario del primo, (iii) che la non aveva interesse ad agire, in quanto sarebbe CP_1 Parte_1 comunque rimasto legittimamente in possesso dell'immobile, in ragione di tale qualifica.
Il Tribunale, con la sentenza oggi impugnata, respingeva l'opposizione e condannava gli opponenti a rifondere all'opposta le spese di lite, liquidate in complessivi € 12.000,00, oltre che a pagare una penale di €
2.000,00 ai sensi dell'a. 96, co. 3 cpc. A sostegno, rilevava quanto segue: (i)
3 che il non aveva titolo per proporre opposizione, poiché non era CP_2 destinatario del precetto e comunque, nei suoi confronti, faceva stato la decisione emessa nel primo giudizio di opposizione (sentenza n. 346/2021 del Tribunale di Lucca), non impugnata e quindi passata in giudicato, (ii) che la pur avendo il possesso della parte di immobile ad uso abitativo, CP_1 era pacificamente esclusa dal possesso della parte di immobile ad uso commerciale, (iii) che, poiché non aveva il possesso dell'intero immobile, risultava esistente il suo interesse ad agire, (iv) infine, il primo giudice rilevava che la non aveva più alcun titolo per occupare l'immobile, Pt_1 essendo venuto a scadenza il contratto di affitto ed osservava poi che il fatto che fosse comproprietario dell'immobile (e dunque Parte_1 compossessore) non lo legittimava ad esercitare l'attività di bar.
***
Avverso la suddetta sentenza, ha proposto appello la società
[...]
e in proprio. Parte_1 Parte_1
Col primo motivo, gli appellanti hanno impugnato la decisione nella parte in cui il primo giudice ha riconosciuto che non aveva Parte_1 legittimazione attiva. A sostegno, hanno evidenziato che quest'ultimo, pur non essendo destinatario del precetto, poteva comunque prendere parte al giudizio con intervento adesivo autonomo a norma dell'art. 105 cpc, per far valere il proprio diritto di proprietà ed il possesso dell'immobile commerciale oggetto di precetto.
Col secondo motivo, gli appellanti hanno impugnato la decisione nella parte in cui il primo giudice ha rilevato che sull'opposizione promossa da farebbe comunque stato la decisione emessa nel primo Parte_1 giudizio di opposizione, passata in giudicato. Parte appellante ha osservato che il Tribunale avrebbe dovuto esaminare le ragioni addotte nell'opposizione, poiché la preclusione discendente dal giudicato copriva solo le circostanze dedotte nel primo giudizio e non anche quelle deducibili o comunque successive alla formazione del titolo. Nel caso di specie, il Tribunale avrebbe mancato di valutare che, in data 01.11.2021, era venuto a mancare
[...]
e che dunque era subentrato nella titolarità Parte_2 Parte_1 dell'Azienda dello zio (la società ). Pt_1
Col terzo motivo, gli appellanti hanno impugnato la decisione nella parte in cui il primo giudice ha escluso che potesse avere rilevanza la circostanza per cui la odierna appellata, aveva il possesso esclusivo CP_1
4 della porzione di immobile a destinazione residenziale, idealmente corrispondente ai 12/18 della proprietà dell'intero immobile. Tale circostanza era decisiva, poiché il decreto (e poi il precetto) avrebbe imposto il rilascio della sola porzione di immobile di cui la stessa era titolare (ossia i 12/18); di conseguenza, a parere degli sappellanti, il decreto non sarebbe stato concretamente eseguibile, poiché avrebbe preliminarmente imposto l'esperimento di un'azione di divisione del bene in esame, dal momento che la comunione era indivisa e che la quota effettiva doveva essere concretamente identificata (sul punto, ha poi richiamato confacente giurisprudenza di legittimità, cfr. pag. 16 atto di appello). Ha quindi reiterato le istanze istruttorie volte all'ammissione delle prove testimoniali in ordine al possesso esclusivo della in relazione all'immobile a destinazione CP_1 residenziale.
Col quarto motivo, gli appellanti hanno impugnato la decisione nella parte in cui il primo giudice ha condannato gli opponenti al pagamento della somma di € 2.000,00 ai sensi dell'art. 96, co. 3 cpc per lite temeraria.
Secondo gli stessi, infatti, il comportamento tenuto nel corso del primo grado di giudizio sarebbe stato immune da censure. In particolare, sarebbe stato legittimo il rifiuto di accettare la proposta transattiva formulata dal primo giudice, che sarebbe stata viziata per ultrapetita.
Col quinto motivo, infine, gli appellanti hanno impugnato la decisione nella parte in cui il primo giudice ha liquidato le spese di giudizio in una somma pari ad € 12.000,00, recependo in sostanza la nota spese redatta dal legale della Gli stessi hanno messo in evidenza le CP_1 criticità sottese alla quantificazione, evidenziando il fatto che non vi era stata attività istruttoria sul punto, che l'avvocato aveva difeso una parte soltanto e che quindi l'importo non trovava corrispondenza nel tariffario.
Si è costituita in giudizio , la quale ha resistito CP_1 all'appello contestando tutto quanto ex adverso dedotto in fatto ed in diritto e chiedendo la conferma integrale della sentenza di primo grado.
Con ordinanza del 23.08.2024, rilevando del fumus quanto alla quantificazione delle spese di lite, questa Corte di Appello ha disposto la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, limitatamente alla somma eccedente i 5.000,00 € che la è tenuta a corrispondere per Pt_1 la rifusione delle spese legali a favore della Contestualmente, ha CP_1 disposto il rinvio della causa per discussione orale ai sensi dell'art. 351, ult.
5 comma cpc. All'udienza del 21/10/2025, all'esito della discussione della causa, la Corte si è riservata l'emanazione della decisione entro il termine di
30 giorni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo ed il secondo motivo d'appello possono essere trattati congiuntamente, attenendo in sostanza alla posizione del rispetto Parte_1 al precetto impugnato (rispetto al quale non risulta essere destinatario) e alla proponibilità della relativa opposizione. Gli appellanti si dolgono, in primis, della decisione del Tribunale di non riconoscere legittimazione attiva in capo al mentre in subordine insistono affinché l'opposizione sia Parte_1 ritenuta fondata nel merito.
La censura è in parte fondata, poiché il ancorché non destinatario Parte_1 del precetto, vanta il proprio diritto di comproprietà sull'immobile oggetto dell'esecuzione e per questo aveva la facoltà di intervenire ai sensi dell'art. 105 cpc.
Al di là di tale rilievo, occorre comunque osservare che il primo giudice – ad abundantiam – aveva rilevato come la questione fosse comunque superabile sulla base del rilievo per cui – nei suoi confronti – faceva stato il giudicato che si era formato nel primo giudizio di opposizione, per come risultante dalla sentenza n. 346/2021 del Tribunale di Lucca, pubblicata il
09/04/2021. Tale rilievo può essere condiviso. In effetti, la decisione appena richiamata è idonea a far stato tra le parti, poiché l'unico fatto che viene addotto a sostegno del superamento del giudicato, ossia il passaggio di proprietà della da a non è in grado di incidere Pt_1 Pt_2 Parte_1 sugli effetti della sentenza, poiché non determina un sostanziale mutamento della situazione fattuale presa a riferimento al momento della decisione. Ciò detto, la decisione non è idonea a far stato anche nei confronti della , Pt_1 che non era parte di tale giudizio.
Col terzo motivo di appello, gli appellanti hanno censurato la decisione del primo giudice nella parte in cui non ha rilevato che – essendo la precettante già nel possesso di una quota dell'immobile corrispondente ai
12/18 dell'intero – il precetto non era eseguibile.
La censura non può essere condivisa. La ha agito in veste CP_1 di comproprietaria nei confronti della – soggetto terzo – per ottenere Pt_1 la liberazione dei locali che occupava senza titolo (posto che il contratto di
6 locazione era venuto a naturale scadenza). Trattandosi di una comunione pro indiviso, la (com)proprietà del comunista si estende all'intero immobile e non
è circoscritta alla quota di spettanza del singolo comproprietario. Di conseguenza, il diritto di (com)possesso della si estende idealmente CP_1 anche al fondo ad uso commerciale e per tale ragione può agire legittimamente nei confronti di soggetti terzi, senza che abbia rilievo il fatto che non sia proprietaria esclusiva. Ciò consente, al contempo, di spiegare la sussistenza dell'interesse ad agire. Ancora, vanno disattese le censure volte ad invocare l'ineseguibilità dell'obbligo di rilascio per mancato previo esperimento del giudizio di divisione (che consente l'individuazione concreta della quota su cui il comunista acquista la proprietà esclusiva). Sul punto, deve infatti ribadirsi che il rilascio è stato intimato dalla precettante nei confronti di un soggetto giuridicamente distinto dal comproprietario. Per tutte le ragioni che precedono, anche tale motivo dev'essere respinto.
Col quarto motivo, gli appellanti censurano la condanna per lite temeraria ex art. 96, co. 3 cpc. Gli stessi evidenziano in particolare che il rifiuto di sottoscrivere la proposta conciliativa sarebbe stato legittimo, poiché tale proposta andava oltre le richieste della precettante/odierna appellata, che avrebbe intimato il rilascio dei soli 12/18 dell'immobile e non anche della porzione ad uso commerciale. Anche tale motivo è infondato. Infatti, come già rilevato, la ha intimato proprio il rilascio dell'immobile ad uso CP_1 commerciale e lo ha fatto in maniera legittima.
L'ultimo motivo d'appello, relativo all'errata qualificazione delle spese di lite, è fondato. Infatti, la somma liquidata (pari ad € 12.000,00) non trova corrispondenza nelle Tabelle ministeriali. Anche a voler applicare i parametri medi relativi allo scaglione di valore indeterminabile a complessità media, infatti, non si giunge a tale importo. Inoltre, va considerato che l'istruttoria è stata solo documentale e che non vi erano questioni di particolare complessità. Per tali ragioni, le spese di lite dovranno liquidarsi, avendo riguardo allo scaglione di valore indeterminabile – complessità media, ai parametri minimi.
Ogni altra questione è da ritenersi assorbita.
La reciproca soccombenza delle parti giustifica la compensazione parziale, nella misura di un terzo, delle spese del presente grado di giudizio che vengono poste per i residui due terzi a carico di parte appellante soccombente in via prevalente. Esse vengono liquidate come da dispositivo,
7 secondo i parametri aggiornati di cui al D.M. n. 55/2014, esclusi i compensi previsti per la fase istruttoria.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'impugnazione in oggetto, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così dispone:
-In parziale riforma della sentenza impugnata condanna gli opponenti a rifondere all'opposta le spese di lite di primo grado che liquida in euro
5.431,00 9ltre accessori di legge.
- Conferma nel resto la sentenza impugnata.
- Compensa, fra le parti in causa, nella misura di un terzo, le spese del presente grado di giudizio e condanna parte appellante a rimborsare a parte appellata i restanti due terzi che liquida, per l'intero, in euro 4.236, oltre accessori di legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Il Cons. relatore
Dott.ssa Laura D'Amelio
La Presidente
Dott.ssa IS MA
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
8
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
La Corte d'Appello di Firenze, sezione Iª civile, nella Camera di Consiglio del 21.10.2025 in persona dei magistrati
Dott.ssa IS MA Presidente
Dott.ssa Alessandra Guerrieri Consigliere
Dott.ssa Laura D'Amelio Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente SENTENZA
Sull'appello come in atti proposto da
, in persona del suo rappresentante legale Parte_1 pro tempore, e da in proprio, rappresentati e difesi dall'avv. Parte_1 Selvaggia Del Tre stoia Appellante nei confronti di rappresentata e difesa dall'avv. Angelita Paciscopi del foro CP_1 di Lucca Appellato
avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Lucca n. 844/2023, pubbl. il 24.07.2023;
Esaminati gli atti, sulle seguenti conclusioni:
- per l'appellante: “Voglia Codesta Ill. ma Corte d'Appello di Firenze, ogni contraria istanza disattesa e respinta, accogliere il presente appello e, per l'effetto, previa sospensione dell'efficacia esecutiva e/o esecuzione dell'impugnata sentenza del Tribunale di Lucca sezione civile, nella persona del Giudice dott. Michele Fornaciari, n. 844/2023 resa all'esito del giudizio n. 4061/2022 r.g., pubblicata in data 24.07.2023 e notificata in data 2.08.2022, previa ogni eventuale declaratoria di legge, riformare integralmente la sentenza impugnata ed accogliere di conseguenza le conclusioni formulate in primo grado e quindi: IN VIA ISTRUTTORIA: - ammettere tutti i capitoli di prova testimoniale dal n. 1 al n. 26 richiesti nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. con la testimone ivi indicata sig.ra e rigettare altresì le Tes_1 istanze istruttorie avversarie per le motivazioni espresse nella memoria ex art. 183, sesto comma, n. 3 c.p.c. e, nella denegata ipotesi di ammissione delle prove testimoniali avversarie, ammettere le istanze istruttorie indicate da questa difesa a controprova nella memoria ex art. 183, sesto comma, n. 3 c.p.c. con la testimone ivi indicata;
NEL MERITO: - accertare e dichiarare in accoglimento dell'opposizione privo di efficacia e/o nullo e/o annullare il precetto notificato in data 29.09.2022 dalla sig.ra in quanto il CP_1 decreto di trasferimento del Tribunale di Lucca del onibile alla per le ragioni esposte nel primo Parte_1 motivo di diritto (sub I - pagine 4, 5, 6 e 7 dell'atto di citazione in opposizione a precetto); - accertare e dichiarare il difetto di interesse della sig.ra
[...] all'intimazione contenuta nell'atto di precetto nei confronti della CP_1 e, quindi, dichiarare l'inefficacia e/o Parte_1
per le ragioni espresse nel secondo motivo di diritto (sub II - pagine 7, 8 e 9 dell'atto di citazione in opposizione a precetto); - accertare e dichiarare che la sig.ra è in possesso CP_1 delle chiavi della porzione di immobile in comproprietà con destinazione civile abitazione posto al piano terra e primo (come esposto sub III dell'atto di citazione in opposizione) e, per l'effetto, dichiarare che la stessa non ha un interesse concreto alla preannunciata esecuzione per rilascio dal momento che possiede già una rilevante porzione dell'immobile in comunione secondo quanto rilevato nel terzo motivo di diritto (sub III - pagine 9 e 10 dell'atto di citazione in opposizione a precetto); - accertare e dichiarare che allo stato non è possibile portare ad esecuzione il decreto di trasferimento del Tribunale di Lucca essendo gli immobili oggetto dell'atto di precetto in comunione pro-indiviso (pagina 10 dell'atto di citazione in opposizione) e, pertanto, dichiarare che l'ingiunzione di rilascio contenuta nel decreto di trasferimento emesso dal Tribunale di Lucca non può, allo stato, essere posta in esecuzione in danno di parte opponente e dichiarare altresì l'inefficacia e/o nullità e/o annullare il precetto opposto;
- accertare e dichiarare che l'azione intrapresa attraverso la notifica del precetto in rinnovazione opposto, è riconducibile ad una lite temeraria ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 c.p.c. non potendo tale azione portare in ogni caso ad alcun pratico risultato. Pertanto, condannare la sig.ra al risarcimento del danno in favore di parte opponente per lite CP_1 temeraria da liquidarsi in via equitativa. Con ogni conseguenziale pronuncia di ragione e di legge. Con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio oltre spese generali, CAP ed IVA come per legge”
- per “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, contrariis CP_1 reiect , respingere la richiesta di sospensione per le ragioni di cui in narrativa;
nel merito, respingere l'appello perché infondato in fatto ed in diritto per le ragioni espresse in narrativa e, per l'effetto, confermare la sentenza del Tribunale di Lucca n. 844/2023 del 24/07/2023 (n. 4061/2022 R.G.) in ogni sua parte e capo, inclusa la statuizione sulle spese;
nel merito, condannare gli appellanti, in solido tra loro, ex art. 96 c.p.c.; in ogni caso, con vittoria di spese e compensi di lite, da liquidarsi con maggiorazione del 30% in applicazione dell'art. 4, comma 1 – bis, D.M. 55/2014 perché il presente atto è redatto con tecniche informatiche idonee ad agevolare la consultazione dei documenti”. In via istruttoria, si insiste nelle richieste istruttorie formulate ex art. 183, comma 6, n. 2; in caso di ammissione delle prove avversarie – alle quali si oppone per le ragioni già espresse – insiste per l'ammissione alla controprova già richiesta con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 3”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La vicenda trae origine dal decreto munito di formula esecutiva del
Tribunale di Lucca del 04/07/2019 con cui Giudice dell'esecuzione
2 immobiliare aveva disposto il trasferimento della piena proprietà di un fabbricato ad uso abitativo ed i 12/18 di due unità immobiliari (“una delle quali ad uso commerciale (bar) posta al piano terra ed una a destinazione residenziale sviluppata al piano terra e primo, oltre a soffitta non praticabile”) siti in Montecarlo (LU) all'aggiudicataria . Contestualmente, il CP_1
Tribunale aveva ingiunto ai sig.ri Parte_1 Parte_2 [...]
e “nonché a qualunque altro soggetto ne avesse il Parte_3 Parte_4 possesso senza titolo opponibile, il rilascio dei beni sopra descritti nella libera disponibilità dell'acquirente ”. CP_1
Il giudizio ha ad oggetto il secondo immobile, assegnato alla nella frazione di 12/18. Tale immobile si trovava (e si trova) in CP_1 comunione indivisa tra vari soggetti, uno dei quali e, all'epoca Parte_1 del decreto, la parte ad uso commerciale risultava occupata dalla società in forza di contratto di affitto d'azienda Parte_1 stipulato con Tale contratto veniva poi a naturale scadenza Parte_1 in data 03/11/2017 e non rinnovato.
Dopo la scadenza del contratto d'affitto, nel 2018, la CP_1 notificava una prima volta atto di precetto da cui scaturiva un primo giudizio di opposizione promosso da che si concludeva con la sentenza Parte_1
n. 346/2021, con cui il Tribunale di Lucca rigettava integralmente l'opposizione.
In data 29.09.2022, in ragione della continuazione dell'occupazione dell'immobile da parte della società, la notificava nuovo atto di CP_1 precetto ed il in proprio ed in veste di rappresentante legale della Parte_1
, si è nuovamente opposto deducendo quanto segue: (i) che la Pt_1 CP_1 aveva già le chiavi della porzione di immobile ad uso abitativo e tale porzione era corrispondente ai 12/18 dell'intero immobile, (ii) che e la Parte_1
avevano pieno diritto di utilizzare la porzione di immobile ad uso Pt_1 commerciale, stante la qualifica di comproprietario del primo, (iii) che la non aveva interesse ad agire, in quanto sarebbe CP_1 Parte_1 comunque rimasto legittimamente in possesso dell'immobile, in ragione di tale qualifica.
Il Tribunale, con la sentenza oggi impugnata, respingeva l'opposizione e condannava gli opponenti a rifondere all'opposta le spese di lite, liquidate in complessivi € 12.000,00, oltre che a pagare una penale di €
2.000,00 ai sensi dell'a. 96, co. 3 cpc. A sostegno, rilevava quanto segue: (i)
3 che il non aveva titolo per proporre opposizione, poiché non era CP_2 destinatario del precetto e comunque, nei suoi confronti, faceva stato la decisione emessa nel primo giudizio di opposizione (sentenza n. 346/2021 del Tribunale di Lucca), non impugnata e quindi passata in giudicato, (ii) che la pur avendo il possesso della parte di immobile ad uso abitativo, CP_1 era pacificamente esclusa dal possesso della parte di immobile ad uso commerciale, (iii) che, poiché non aveva il possesso dell'intero immobile, risultava esistente il suo interesse ad agire, (iv) infine, il primo giudice rilevava che la non aveva più alcun titolo per occupare l'immobile, Pt_1 essendo venuto a scadenza il contratto di affitto ed osservava poi che il fatto che fosse comproprietario dell'immobile (e dunque Parte_1 compossessore) non lo legittimava ad esercitare l'attività di bar.
***
Avverso la suddetta sentenza, ha proposto appello la società
[...]
e in proprio. Parte_1 Parte_1
Col primo motivo, gli appellanti hanno impugnato la decisione nella parte in cui il primo giudice ha riconosciuto che non aveva Parte_1 legittimazione attiva. A sostegno, hanno evidenziato che quest'ultimo, pur non essendo destinatario del precetto, poteva comunque prendere parte al giudizio con intervento adesivo autonomo a norma dell'art. 105 cpc, per far valere il proprio diritto di proprietà ed il possesso dell'immobile commerciale oggetto di precetto.
Col secondo motivo, gli appellanti hanno impugnato la decisione nella parte in cui il primo giudice ha rilevato che sull'opposizione promossa da farebbe comunque stato la decisione emessa nel primo Parte_1 giudizio di opposizione, passata in giudicato. Parte appellante ha osservato che il Tribunale avrebbe dovuto esaminare le ragioni addotte nell'opposizione, poiché la preclusione discendente dal giudicato copriva solo le circostanze dedotte nel primo giudizio e non anche quelle deducibili o comunque successive alla formazione del titolo. Nel caso di specie, il Tribunale avrebbe mancato di valutare che, in data 01.11.2021, era venuto a mancare
[...]
e che dunque era subentrato nella titolarità Parte_2 Parte_1 dell'Azienda dello zio (la società ). Pt_1
Col terzo motivo, gli appellanti hanno impugnato la decisione nella parte in cui il primo giudice ha escluso che potesse avere rilevanza la circostanza per cui la odierna appellata, aveva il possesso esclusivo CP_1
4 della porzione di immobile a destinazione residenziale, idealmente corrispondente ai 12/18 della proprietà dell'intero immobile. Tale circostanza era decisiva, poiché il decreto (e poi il precetto) avrebbe imposto il rilascio della sola porzione di immobile di cui la stessa era titolare (ossia i 12/18); di conseguenza, a parere degli sappellanti, il decreto non sarebbe stato concretamente eseguibile, poiché avrebbe preliminarmente imposto l'esperimento di un'azione di divisione del bene in esame, dal momento che la comunione era indivisa e che la quota effettiva doveva essere concretamente identificata (sul punto, ha poi richiamato confacente giurisprudenza di legittimità, cfr. pag. 16 atto di appello). Ha quindi reiterato le istanze istruttorie volte all'ammissione delle prove testimoniali in ordine al possesso esclusivo della in relazione all'immobile a destinazione CP_1 residenziale.
Col quarto motivo, gli appellanti hanno impugnato la decisione nella parte in cui il primo giudice ha condannato gli opponenti al pagamento della somma di € 2.000,00 ai sensi dell'art. 96, co. 3 cpc per lite temeraria.
Secondo gli stessi, infatti, il comportamento tenuto nel corso del primo grado di giudizio sarebbe stato immune da censure. In particolare, sarebbe stato legittimo il rifiuto di accettare la proposta transattiva formulata dal primo giudice, che sarebbe stata viziata per ultrapetita.
Col quinto motivo, infine, gli appellanti hanno impugnato la decisione nella parte in cui il primo giudice ha liquidato le spese di giudizio in una somma pari ad € 12.000,00, recependo in sostanza la nota spese redatta dal legale della Gli stessi hanno messo in evidenza le CP_1 criticità sottese alla quantificazione, evidenziando il fatto che non vi era stata attività istruttoria sul punto, che l'avvocato aveva difeso una parte soltanto e che quindi l'importo non trovava corrispondenza nel tariffario.
Si è costituita in giudizio , la quale ha resistito CP_1 all'appello contestando tutto quanto ex adverso dedotto in fatto ed in diritto e chiedendo la conferma integrale della sentenza di primo grado.
Con ordinanza del 23.08.2024, rilevando del fumus quanto alla quantificazione delle spese di lite, questa Corte di Appello ha disposto la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, limitatamente alla somma eccedente i 5.000,00 € che la è tenuta a corrispondere per Pt_1 la rifusione delle spese legali a favore della Contestualmente, ha CP_1 disposto il rinvio della causa per discussione orale ai sensi dell'art. 351, ult.
5 comma cpc. All'udienza del 21/10/2025, all'esito della discussione della causa, la Corte si è riservata l'emanazione della decisione entro il termine di
30 giorni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo ed il secondo motivo d'appello possono essere trattati congiuntamente, attenendo in sostanza alla posizione del rispetto Parte_1 al precetto impugnato (rispetto al quale non risulta essere destinatario) e alla proponibilità della relativa opposizione. Gli appellanti si dolgono, in primis, della decisione del Tribunale di non riconoscere legittimazione attiva in capo al mentre in subordine insistono affinché l'opposizione sia Parte_1 ritenuta fondata nel merito.
La censura è in parte fondata, poiché il ancorché non destinatario Parte_1 del precetto, vanta il proprio diritto di comproprietà sull'immobile oggetto dell'esecuzione e per questo aveva la facoltà di intervenire ai sensi dell'art. 105 cpc.
Al di là di tale rilievo, occorre comunque osservare che il primo giudice – ad abundantiam – aveva rilevato come la questione fosse comunque superabile sulla base del rilievo per cui – nei suoi confronti – faceva stato il giudicato che si era formato nel primo giudizio di opposizione, per come risultante dalla sentenza n. 346/2021 del Tribunale di Lucca, pubblicata il
09/04/2021. Tale rilievo può essere condiviso. In effetti, la decisione appena richiamata è idonea a far stato tra le parti, poiché l'unico fatto che viene addotto a sostegno del superamento del giudicato, ossia il passaggio di proprietà della da a non è in grado di incidere Pt_1 Pt_2 Parte_1 sugli effetti della sentenza, poiché non determina un sostanziale mutamento della situazione fattuale presa a riferimento al momento della decisione. Ciò detto, la decisione non è idonea a far stato anche nei confronti della , Pt_1 che non era parte di tale giudizio.
Col terzo motivo di appello, gli appellanti hanno censurato la decisione del primo giudice nella parte in cui non ha rilevato che – essendo la precettante già nel possesso di una quota dell'immobile corrispondente ai
12/18 dell'intero – il precetto non era eseguibile.
La censura non può essere condivisa. La ha agito in veste CP_1 di comproprietaria nei confronti della – soggetto terzo – per ottenere Pt_1 la liberazione dei locali che occupava senza titolo (posto che il contratto di
6 locazione era venuto a naturale scadenza). Trattandosi di una comunione pro indiviso, la (com)proprietà del comunista si estende all'intero immobile e non
è circoscritta alla quota di spettanza del singolo comproprietario. Di conseguenza, il diritto di (com)possesso della si estende idealmente CP_1 anche al fondo ad uso commerciale e per tale ragione può agire legittimamente nei confronti di soggetti terzi, senza che abbia rilievo il fatto che non sia proprietaria esclusiva. Ciò consente, al contempo, di spiegare la sussistenza dell'interesse ad agire. Ancora, vanno disattese le censure volte ad invocare l'ineseguibilità dell'obbligo di rilascio per mancato previo esperimento del giudizio di divisione (che consente l'individuazione concreta della quota su cui il comunista acquista la proprietà esclusiva). Sul punto, deve infatti ribadirsi che il rilascio è stato intimato dalla precettante nei confronti di un soggetto giuridicamente distinto dal comproprietario. Per tutte le ragioni che precedono, anche tale motivo dev'essere respinto.
Col quarto motivo, gli appellanti censurano la condanna per lite temeraria ex art. 96, co. 3 cpc. Gli stessi evidenziano in particolare che il rifiuto di sottoscrivere la proposta conciliativa sarebbe stato legittimo, poiché tale proposta andava oltre le richieste della precettante/odierna appellata, che avrebbe intimato il rilascio dei soli 12/18 dell'immobile e non anche della porzione ad uso commerciale. Anche tale motivo è infondato. Infatti, come già rilevato, la ha intimato proprio il rilascio dell'immobile ad uso CP_1 commerciale e lo ha fatto in maniera legittima.
L'ultimo motivo d'appello, relativo all'errata qualificazione delle spese di lite, è fondato. Infatti, la somma liquidata (pari ad € 12.000,00) non trova corrispondenza nelle Tabelle ministeriali. Anche a voler applicare i parametri medi relativi allo scaglione di valore indeterminabile a complessità media, infatti, non si giunge a tale importo. Inoltre, va considerato che l'istruttoria è stata solo documentale e che non vi erano questioni di particolare complessità. Per tali ragioni, le spese di lite dovranno liquidarsi, avendo riguardo allo scaglione di valore indeterminabile – complessità media, ai parametri minimi.
Ogni altra questione è da ritenersi assorbita.
La reciproca soccombenza delle parti giustifica la compensazione parziale, nella misura di un terzo, delle spese del presente grado di giudizio che vengono poste per i residui due terzi a carico di parte appellante soccombente in via prevalente. Esse vengono liquidate come da dispositivo,
7 secondo i parametri aggiornati di cui al D.M. n. 55/2014, esclusi i compensi previsti per la fase istruttoria.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'impugnazione in oggetto, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così dispone:
-In parziale riforma della sentenza impugnata condanna gli opponenti a rifondere all'opposta le spese di lite di primo grado che liquida in euro
5.431,00 9ltre accessori di legge.
- Conferma nel resto la sentenza impugnata.
- Compensa, fra le parti in causa, nella misura di un terzo, le spese del presente grado di giudizio e condanna parte appellante a rimborsare a parte appellata i restanti due terzi che liquida, per l'intero, in euro 4.236, oltre accessori di legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Il Cons. relatore
Dott.ssa Laura D'Amelio
La Presidente
Dott.ssa IS MA
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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