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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 21/05/2025, n. 1049 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1049 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro e in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Fabiana Iorio ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 8245/2021 TRA
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. L. Caduto presso il cui Parte_1 studio elett. domicilia in Caserta alla via C. Battisti n. 85 RICORRENTE E
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. G. Maresca presso la cui sede elett.te domicilia in Caserta via Unità italiana n. 28 RESISTENTE MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 30.12.2021, la parte ricorrente in epigrafe indicata, dirigente medico della a far tempo dall'1.6.1999 e in pensione dal 12.5.2007, esponeva di aver presentato in data CP_2
9.5.2007 domanda per il riconoscimento da causa di servizio delle patologie di cui era affetto. Rappresentava che la Commissione medica di Verifica di Caserta a seguito della visita dell'1.4.2008 riconosceva la dipendenza da causa di servizio delle patologie ascrivendole alla tabella A categoria 5 max% e, successivamente, il 18.3.2009 il Comitato di Verifica del Ministero dell'Economia e delle Finanze per le cause di servizio esprimeva parere favorevole, con riconoscimento delle patologie come dipendenti da causa di servizio a far tempo dalla data della domanda ossia 09.05.2007, come da comunicazione liquidazione dell'equo indennizzo del 30.6.2009 che veniva pagato con bonifico del 06.07.2009. Lamentava tuttavia che non gli venivano corrisposti gli incrementi previsti dal contratto collettivo all'art 39 e pertanto esponeva di aver proposto diverse istanze il 10.06.2014, 17.07.2014, il 07.07.2017 ottenendo sempre la reiezione delle stesse. Tanto premesso, richiamata la disciplina dell'art 39 comma 1 CCNL Dirigenza Medica del 10.02.2004 integrativo del C.C.N.L. 08.06.2000, l'istante adiva il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di Giudice del lavoro, chiedendo di: “a) Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all'incremento del trattamento tabellare del 2,50% e 1.25% per causa di servizio ex art 39 CCNL Dirigenza Medica 10.02.2004 per le causali esposte innanzi;
b) Condannare, conseguentemente l'azienda resistente al pagamento della somma complessiva di euro 38.002,77, così come analiticamente precisate e indicate in ricorso, in ogni caso detta somma è richiesta anche ai sensi e per gli effetti dell'art 36 della Costituzione e nella maggiore o minore somma che dovesse risultare in corso di causa anche eventualmente stabilita in via equitativa...”, con vittoria di spese di lite e attribuzione. Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio l'azienda convenuta eccependo la prescrizione e chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.
1 Acquisita la documentazione prodotta, lette le note scritte depositate in sostituzione dell'udienza dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il giudice procede alla definizione del procedimento mediante sentenza.
***** Il Tribunale osserva. Il beneficio per cui è causa è previsto dall'art. 39 CCNL della Dirigenza Medica del 10.02.2004 “In favore del dirigente che sia stato riconosciuto, con provvedimento formale, invalido o mutilato per causa di servizio è concesso un incremento percentuale nella misura, rispettivamente, del 2,50% e dell'1,25% del trattamento tabellare in godimento alla data di presentazione della relativa domanda, a seconda che l'invalidità è ascritta alle prime sei categorie di menomazione di cui alla tabella A allegata al D.P.R. 23.12.1978 n. 915, ovvero alle ultime due. Il predetto incremento, non riassorbibile, viene corrisposto a titolo di retribuzione individuale di anzianità. Orbene, pacifico il riconoscimento delle patologie sofferte dal ricorrente come dipendenti da causa di Cont servizio, la difesa dell' richiama l'art.70 del d.l. n.112/2008 conv. con modificazioni nella legge n. 133 del 2008, il quale ha previsto che: «A decorrere dal 1° gennaio 2009 nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche ai quali sia stata riconosciuta un'infermità dipendente da causa di servizio ed ascritta ad una delle categorie della tabella A annessa al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978 e successive modificazioni, fermo restando il diritto all'equo indennizzo é esclusa l'attribuzione di qualsiasi trattamento economico aggiuntivo previsto da norme di legge o pattizie » Sostiene quindi l'Ente che la sopravvenuta abrogazione abbia cancellato dall'ordinamento il suddetto beneficio, facendo venir meno il relativo diritto anche nei confronti di chi - come il ricorrente – ha ottenuto il riconoscimento prima dell'entrata in vigore della legge citata. La prospettazione non è condivisibile. Sul punto, infatti si ritiene di dare continuità all'orientamento della giurisprudenza di legittimità espresso anche da questo Tribunale in recenti pronunce, le cui motivazioni si condividono ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. (cfr. sent. 2648 del 3.12.2024- Presid. Pellecchia), secondo cui l'accertamento della causa di servizio costituisce un presupposto necessario per l'ottenimento del beneficio dell'integrazione salariale. Se è un presupposto, allora, va prima definito il procedimento per il riconoscimento della causa di servizio e solo dopo può essere corrisposta l'integrazione salariale del 2,5% (o dell'1,25). Tuttavia, il riferimento contenuto nella disposizione pattizia alla “data di presentazione della relativa domanda” non può che essere relativo alla domanda di riconoscimento della causa di servizio come si deduce dal riferimento all'ascrivibilità dell'invalidità alle prime sei categorie di menomazione ovvero alle ultime due. Nello specifico, non vi è dubbio che il diritto all'integrazione salariare per cui è causa fosse maturato con il riconoscimento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio sin dalla domanda del 9.5.2007 e cioè prima dell'abrogazione di cui all'art. 70 cit. (cfr. comunicazione dell'equo indennizzo del 30.6.2009e verbale della commissione medica del Ministero della Economia e delle Finanze, di riconoscimento della causa di servizio in data 1.4.2008). A favore di tale interpretazione milita il tenore della clausola che si esprime nel senso della doverosità dell'incremento e non richiede che lo stesso sia espressamente sollecitato, con la conseguenza che la domanda alla quale si fa riferimento non può che essere quella di riconoscimento della causa di servizio. A ragionare diversamente si farebbero ricadere sul dipendente le conseguenze del tardivo accoglimento e dell'illegittimo rigetto della domanda di riconoscimento della causa di servizio. Peraltro, la ratio della maggiorazione risiede nella maggiore gravosità del lavoro che svolge il dipendente affetto da invalidità, che viene compensata in quanto l'invalidità medesima è conseguenza del rapporto 2 d'ufficio: rispetto a questa ratio risulta dissonante una interpretazione che limiti la maggiorazione e la escluda per il periodo necessario all'accertamento della causa di servizio (cfr. in termini Cass. ord. 27-06- 2024, n.17806; Cass. ord. 28-06-2023, n.18507). Cont Ciò premesso, l' ha eccepito l'intervenuta prescrizione del diritto al pagamento delle differenze retributive. Orbene - posto che l'informativa INPDAP cui fa riferimento la parte ricorrente nelle note scritte del 29.1.2025 riguarda la presentazione della domanda del beneficio laddove afferma che la prescrizione non inizia a decorrere prima della presentazione della domanda che sia avanzata comunque in corso di rapporto - nel caso di specie, trattandosi del pagamento di incrementi stipendiali sui ratei relativi ad un beneficio già riconosciuto, valgono gli ordinari termini di prescrizione. Sul tema - in applicazione del principio generale di cui all'art. 2935 c.c. secondo cui la prescrizione
“incomincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può esser fatto valere”, deve ritenersi che tale momento coincida con la comunicazione di liquidazione del 30 giugno 2009, rispetto alla quale la parte ha interrotto il decorso del termine con le istanze del 10.6.2014, del 17.7.2014, del 7.7.2017 tutte recanti la specifica Con richiesta di incremento stipendiale di cui al presente ricorso e ritualmente ricevute dall' ome emerge non solo dalla circostanza che le stesse recano il n. di protocollo in entrata ma anche dai riscontri Cont dell' Tuttavia, la notifica del presente ricorso è avvenuta il 16.12.2022 (cfr. RAC .eml della notifica via pec Cont depositata dall' il 6.3.2025 su ordine di questo Giudice) e, dunque, oltre il termine di prescrizione Cont quinquennale decorrente dalla ultima istanza di messa in mora dell' del luglio 2017. Pertanto, devono ritenersi prescritti maturati nel quinquennio antecedente la notifica del ricorso e dunque quelli maturati al 15.12.2017. Tuttavia, poiché in tale data il ricorrente era già collocato in quiescenza (dal 12.5.2009), e pertanto il diritto al riconoscimento del calcolo dell'equo indennizzo non può che incidere esclusivamente sul rateo pensionistico (come emerge dai conteggi), trattandosi di domanda di (ri)quantificazione del trattamento pensionistico attraverso il computo della maggiorazione pari all'1,25% del trattamento in godimento, essa rientra nella giurisdizione della Corte dei Conti. LA Corte di Cassazione ha infatti reiteratamente affermato che la delimitazione dell'ambito della giurisdizione esclusiva è affidata al criterio di collegamento costituito dalla materia, onde in essa sono comprese tutte le controversie in cui il rapporto pensionistico costituisca elemento identificativo del petitum sostanziale (Cass. S.U. n. 26252/2018 e Cass. S.U. n. 31024/2019), ossia le controversie funzionali alla pensione, quali sono, oltre a quelle aventi ad oggetto il sorgere ed il modificarsi del diritto, anche quelle inerenti a problemi connessi, fra i quali possono annoverarsi il riscatto dei periodi di servizio, la ricongiunzione di periodi assicurativi, la quantificazione di assegni accessori, la domanda di interessi e rivalutazione, il recupero di somme indebitamente erogate (in tal senso fra le tante Cass. S.U. n. 15848/2024 e la giurisprudenza ivi richiamata in motivazione, nonché Sez. Un. n. 15058/2017). In specie, quindi, il ricorrente agisce per il riconoscimento del diritto al ricalcolo del rateo pensionistico attraverso il computo del beneficio di cui all'1,25% riconosciuto dagli artt.43 e 44 L.n.1290/1922 e art.1 L.n.474/1958. Ne consegue che con riguardo al capo di domanda di riconoscimento di un beneficio incidente direttamente sulla pensione, questo giudicante deve declinare la giurisdizione del Giudice Ordinario in funzione di Giudice del Lavoro, in favore del Giudice Contabile avente per tali controversie la giurisdizione esclusiva, mentre per il resto la domanda va respinta per intervenuta prescrizione.
3 Le spese di lite, in considerazione della complessità delle questioni giuridiche affrontate, sono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott.ssa Fabiana Iorio, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede: a) rigetta il ricorso relativamente ai ratei maturati fino al 12.5.2007 per intervenuta prescrizione;
b) dichiara il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario in funzione di Giudice del Lavoro e la giurisdizione della Corte dei Conti relativamente ai ratei incidenti sulla pensione;
c) compensa le spese. Santa Maria Capua Vetere, 21.5.2025
Il Giudice
dott.ssa Fabiana Iorio
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, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. L. Caduto presso il cui Parte_1 studio elett. domicilia in Caserta alla via C. Battisti n. 85 RICORRENTE E
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. G. Maresca presso la cui sede elett.te domicilia in Caserta via Unità italiana n. 28 RESISTENTE MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 30.12.2021, la parte ricorrente in epigrafe indicata, dirigente medico della a far tempo dall'1.6.1999 e in pensione dal 12.5.2007, esponeva di aver presentato in data CP_2
9.5.2007 domanda per il riconoscimento da causa di servizio delle patologie di cui era affetto. Rappresentava che la Commissione medica di Verifica di Caserta a seguito della visita dell'1.4.2008 riconosceva la dipendenza da causa di servizio delle patologie ascrivendole alla tabella A categoria 5 max% e, successivamente, il 18.3.2009 il Comitato di Verifica del Ministero dell'Economia e delle Finanze per le cause di servizio esprimeva parere favorevole, con riconoscimento delle patologie come dipendenti da causa di servizio a far tempo dalla data della domanda ossia 09.05.2007, come da comunicazione liquidazione dell'equo indennizzo del 30.6.2009 che veniva pagato con bonifico del 06.07.2009. Lamentava tuttavia che non gli venivano corrisposti gli incrementi previsti dal contratto collettivo all'art 39 e pertanto esponeva di aver proposto diverse istanze il 10.06.2014, 17.07.2014, il 07.07.2017 ottenendo sempre la reiezione delle stesse. Tanto premesso, richiamata la disciplina dell'art 39 comma 1 CCNL Dirigenza Medica del 10.02.2004 integrativo del C.C.N.L. 08.06.2000, l'istante adiva il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di Giudice del lavoro, chiedendo di: “a) Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all'incremento del trattamento tabellare del 2,50% e 1.25% per causa di servizio ex art 39 CCNL Dirigenza Medica 10.02.2004 per le causali esposte innanzi;
b) Condannare, conseguentemente l'azienda resistente al pagamento della somma complessiva di euro 38.002,77, così come analiticamente precisate e indicate in ricorso, in ogni caso detta somma è richiesta anche ai sensi e per gli effetti dell'art 36 della Costituzione e nella maggiore o minore somma che dovesse risultare in corso di causa anche eventualmente stabilita in via equitativa...”, con vittoria di spese di lite e attribuzione. Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio l'azienda convenuta eccependo la prescrizione e chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.
1 Acquisita la documentazione prodotta, lette le note scritte depositate in sostituzione dell'udienza dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il giudice procede alla definizione del procedimento mediante sentenza.
***** Il Tribunale osserva. Il beneficio per cui è causa è previsto dall'art. 39 CCNL della Dirigenza Medica del 10.02.2004 “In favore del dirigente che sia stato riconosciuto, con provvedimento formale, invalido o mutilato per causa di servizio è concesso un incremento percentuale nella misura, rispettivamente, del 2,50% e dell'1,25% del trattamento tabellare in godimento alla data di presentazione della relativa domanda, a seconda che l'invalidità è ascritta alle prime sei categorie di menomazione di cui alla tabella A allegata al D.P.R. 23.12.1978 n. 915, ovvero alle ultime due. Il predetto incremento, non riassorbibile, viene corrisposto a titolo di retribuzione individuale di anzianità. Orbene, pacifico il riconoscimento delle patologie sofferte dal ricorrente come dipendenti da causa di Cont servizio, la difesa dell' richiama l'art.70 del d.l. n.112/2008 conv. con modificazioni nella legge n. 133 del 2008, il quale ha previsto che: «A decorrere dal 1° gennaio 2009 nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche ai quali sia stata riconosciuta un'infermità dipendente da causa di servizio ed ascritta ad una delle categorie della tabella A annessa al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978 e successive modificazioni, fermo restando il diritto all'equo indennizzo é esclusa l'attribuzione di qualsiasi trattamento economico aggiuntivo previsto da norme di legge o pattizie » Sostiene quindi l'Ente che la sopravvenuta abrogazione abbia cancellato dall'ordinamento il suddetto beneficio, facendo venir meno il relativo diritto anche nei confronti di chi - come il ricorrente – ha ottenuto il riconoscimento prima dell'entrata in vigore della legge citata. La prospettazione non è condivisibile. Sul punto, infatti si ritiene di dare continuità all'orientamento della giurisprudenza di legittimità espresso anche da questo Tribunale in recenti pronunce, le cui motivazioni si condividono ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. (cfr. sent. 2648 del 3.12.2024- Presid. Pellecchia), secondo cui l'accertamento della causa di servizio costituisce un presupposto necessario per l'ottenimento del beneficio dell'integrazione salariale. Se è un presupposto, allora, va prima definito il procedimento per il riconoscimento della causa di servizio e solo dopo può essere corrisposta l'integrazione salariale del 2,5% (o dell'1,25). Tuttavia, il riferimento contenuto nella disposizione pattizia alla “data di presentazione della relativa domanda” non può che essere relativo alla domanda di riconoscimento della causa di servizio come si deduce dal riferimento all'ascrivibilità dell'invalidità alle prime sei categorie di menomazione ovvero alle ultime due. Nello specifico, non vi è dubbio che il diritto all'integrazione salariare per cui è causa fosse maturato con il riconoscimento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio sin dalla domanda del 9.5.2007 e cioè prima dell'abrogazione di cui all'art. 70 cit. (cfr. comunicazione dell'equo indennizzo del 30.6.2009e verbale della commissione medica del Ministero della Economia e delle Finanze, di riconoscimento della causa di servizio in data 1.4.2008). A favore di tale interpretazione milita il tenore della clausola che si esprime nel senso della doverosità dell'incremento e non richiede che lo stesso sia espressamente sollecitato, con la conseguenza che la domanda alla quale si fa riferimento non può che essere quella di riconoscimento della causa di servizio. A ragionare diversamente si farebbero ricadere sul dipendente le conseguenze del tardivo accoglimento e dell'illegittimo rigetto della domanda di riconoscimento della causa di servizio. Peraltro, la ratio della maggiorazione risiede nella maggiore gravosità del lavoro che svolge il dipendente affetto da invalidità, che viene compensata in quanto l'invalidità medesima è conseguenza del rapporto 2 d'ufficio: rispetto a questa ratio risulta dissonante una interpretazione che limiti la maggiorazione e la escluda per il periodo necessario all'accertamento della causa di servizio (cfr. in termini Cass. ord. 27-06- 2024, n.17806; Cass. ord. 28-06-2023, n.18507). Cont Ciò premesso, l' ha eccepito l'intervenuta prescrizione del diritto al pagamento delle differenze retributive. Orbene - posto che l'informativa INPDAP cui fa riferimento la parte ricorrente nelle note scritte del 29.1.2025 riguarda la presentazione della domanda del beneficio laddove afferma che la prescrizione non inizia a decorrere prima della presentazione della domanda che sia avanzata comunque in corso di rapporto - nel caso di specie, trattandosi del pagamento di incrementi stipendiali sui ratei relativi ad un beneficio già riconosciuto, valgono gli ordinari termini di prescrizione. Sul tema - in applicazione del principio generale di cui all'art. 2935 c.c. secondo cui la prescrizione
“incomincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può esser fatto valere”, deve ritenersi che tale momento coincida con la comunicazione di liquidazione del 30 giugno 2009, rispetto alla quale la parte ha interrotto il decorso del termine con le istanze del 10.6.2014, del 17.7.2014, del 7.7.2017 tutte recanti la specifica Con richiesta di incremento stipendiale di cui al presente ricorso e ritualmente ricevute dall' ome emerge non solo dalla circostanza che le stesse recano il n. di protocollo in entrata ma anche dai riscontri Cont dell' Tuttavia, la notifica del presente ricorso è avvenuta il 16.12.2022 (cfr. RAC .eml della notifica via pec Cont depositata dall' il 6.3.2025 su ordine di questo Giudice) e, dunque, oltre il termine di prescrizione Cont quinquennale decorrente dalla ultima istanza di messa in mora dell' del luglio 2017. Pertanto, devono ritenersi prescritti maturati nel quinquennio antecedente la notifica del ricorso e dunque quelli maturati al 15.12.2017. Tuttavia, poiché in tale data il ricorrente era già collocato in quiescenza (dal 12.5.2009), e pertanto il diritto al riconoscimento del calcolo dell'equo indennizzo non può che incidere esclusivamente sul rateo pensionistico (come emerge dai conteggi), trattandosi di domanda di (ri)quantificazione del trattamento pensionistico attraverso il computo della maggiorazione pari all'1,25% del trattamento in godimento, essa rientra nella giurisdizione della Corte dei Conti. LA Corte di Cassazione ha infatti reiteratamente affermato che la delimitazione dell'ambito della giurisdizione esclusiva è affidata al criterio di collegamento costituito dalla materia, onde in essa sono comprese tutte le controversie in cui il rapporto pensionistico costituisca elemento identificativo del petitum sostanziale (Cass. S.U. n. 26252/2018 e Cass. S.U. n. 31024/2019), ossia le controversie funzionali alla pensione, quali sono, oltre a quelle aventi ad oggetto il sorgere ed il modificarsi del diritto, anche quelle inerenti a problemi connessi, fra i quali possono annoverarsi il riscatto dei periodi di servizio, la ricongiunzione di periodi assicurativi, la quantificazione di assegni accessori, la domanda di interessi e rivalutazione, il recupero di somme indebitamente erogate (in tal senso fra le tante Cass. S.U. n. 15848/2024 e la giurisprudenza ivi richiamata in motivazione, nonché Sez. Un. n. 15058/2017). In specie, quindi, il ricorrente agisce per il riconoscimento del diritto al ricalcolo del rateo pensionistico attraverso il computo del beneficio di cui all'1,25% riconosciuto dagli artt.43 e 44 L.n.1290/1922 e art.1 L.n.474/1958. Ne consegue che con riguardo al capo di domanda di riconoscimento di un beneficio incidente direttamente sulla pensione, questo giudicante deve declinare la giurisdizione del Giudice Ordinario in funzione di Giudice del Lavoro, in favore del Giudice Contabile avente per tali controversie la giurisdizione esclusiva, mentre per il resto la domanda va respinta per intervenuta prescrizione.
3 Le spese di lite, in considerazione della complessità delle questioni giuridiche affrontate, sono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott.ssa Fabiana Iorio, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede: a) rigetta il ricorso relativamente ai ratei maturati fino al 12.5.2007 per intervenuta prescrizione;
b) dichiara il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario in funzione di Giudice del Lavoro e la giurisdizione della Corte dei Conti relativamente ai ratei incidenti sulla pensione;
c) compensa le spese. Santa Maria Capua Vetere, 21.5.2025
Il Giudice
dott.ssa Fabiana Iorio
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