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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 21/03/2025, n. 1684 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1684 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
N. 1848/2024 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
composto dai Magistrati:
dott.ssa Sonia Di Gesu Presidente
dott.ssa Venera Condorelli Giudice
dott. Davide Capizzello Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1848/2024 R.G.V.G., avente per oggetto:
“Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili matrimonio)”
PROMOSSA DA
, nata a [...] il [...], cod. fisc.: Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in Gela (CL), Via G. Rossini n. 21, presso lo studio dell'avv.
RIMMAUDO DAFNE, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
[...]
nato a [...] il [...], cod. fisc.: Parte_2 C.F._2
elettivamente domiciliato in Paternò (CT), Via SS. Annunziata n. 49, presso lo studio dell'avv.
FIORELLO SIMONA, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti.
Con il parere favorevole del Pubblico Ministero
1 Conclusioni: i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi a quanto dedotto nei propri atti e nei verbali di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.49-51 c.p.c., e hanno Parte_1 Parte_2
chiesto congiuntamente a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale nonché, al maturare dei termini di legge, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a
Trecastagni (CT) in data 24/07/2021.
Dall'unione coniugale non sono nati figli.
Con sentenza n. 3491/2024 resa in data 08/07/2024, questo Tribunale ha omologato la separazione consensuale tra i coniugi alle condizioni di cui al ricorso e, con separata ordinanza,
il Tribunale ha rimesso la causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio teso alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
All'esito dell'udienza del 21/01/2025, tenutasi ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito per l'accoglimento del ricorso congiunto,
quindi, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Nel merito, ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 c. 1 n. 2 lett. b) della L. 1
dicembre 1970, n. 898, come modificato dalla legge n. 55/2015, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il periodo prescritto persiste dalla data di celebrazione dell'udienza presidenziale del giudizio volto a pronunciare la separazione personale dei coniugi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
2 Va, pertanto pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio che unisce le odierne parti.
Il Tribunale prende atto delle ulteriori condizioni concordate dalle parti, evidenziando che,
comunque, attengono a profili disciplinati dalle ordinarie regole civilistiche.
La natura congiunta del procedimento e la particolarità delle questioni giuridiche affrontate consentono di compensare integralmente tra le parti le spese processuali sia per il giudizio di separazione che per il presente di divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Trecastagni (CT) in data 24/07/2021, tra e trascritto nel registro degli atti Parte_1 Parte_2
di matrimonio dello Stato Civile del Comune di Trecastagni (CT) dell'anno 2021, al N. 55, della
Parte II, Serie A, uff. 1, alle condizioni specificate in motivazione;
compensa tra le parti le spese di giudizio;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Trecastagni (CT) di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Catania in data 18 Febbraio 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
dott. Davide Capizzello dott.ssa Sonia Di Gesu
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
composto dai Magistrati:
dott.ssa Sonia Di Gesu Presidente
dott.ssa Venera Condorelli Giudice
dott. Davide Capizzello Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1848/2024 R.G.V.G., avente per oggetto:
“Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili matrimonio)”
PROMOSSA DA
, nata a [...] il [...], cod. fisc.: Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in Gela (CL), Via G. Rossini n. 21, presso lo studio dell'avv.
RIMMAUDO DAFNE, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
[...]
nato a [...] il [...], cod. fisc.: Parte_2 C.F._2
elettivamente domiciliato in Paternò (CT), Via SS. Annunziata n. 49, presso lo studio dell'avv.
FIORELLO SIMONA, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti.
Con il parere favorevole del Pubblico Ministero
1 Conclusioni: i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi a quanto dedotto nei propri atti e nei verbali di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.49-51 c.p.c., e hanno Parte_1 Parte_2
chiesto congiuntamente a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale nonché, al maturare dei termini di legge, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a
Trecastagni (CT) in data 24/07/2021.
Dall'unione coniugale non sono nati figli.
Con sentenza n. 3491/2024 resa in data 08/07/2024, questo Tribunale ha omologato la separazione consensuale tra i coniugi alle condizioni di cui al ricorso e, con separata ordinanza,
il Tribunale ha rimesso la causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio teso alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
All'esito dell'udienza del 21/01/2025, tenutasi ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito per l'accoglimento del ricorso congiunto,
quindi, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Nel merito, ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 c. 1 n. 2 lett. b) della L. 1
dicembre 1970, n. 898, come modificato dalla legge n. 55/2015, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il periodo prescritto persiste dalla data di celebrazione dell'udienza presidenziale del giudizio volto a pronunciare la separazione personale dei coniugi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
2 Va, pertanto pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio che unisce le odierne parti.
Il Tribunale prende atto delle ulteriori condizioni concordate dalle parti, evidenziando che,
comunque, attengono a profili disciplinati dalle ordinarie regole civilistiche.
La natura congiunta del procedimento e la particolarità delle questioni giuridiche affrontate consentono di compensare integralmente tra le parti le spese processuali sia per il giudizio di separazione che per il presente di divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Trecastagni (CT) in data 24/07/2021, tra e trascritto nel registro degli atti Parte_1 Parte_2
di matrimonio dello Stato Civile del Comune di Trecastagni (CT) dell'anno 2021, al N. 55, della
Parte II, Serie A, uff. 1, alle condizioni specificate in motivazione;
compensa tra le parti le spese di giudizio;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Trecastagni (CT) di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Catania in data 18 Febbraio 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
dott. Davide Capizzello dott.ssa Sonia Di Gesu
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