Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 18/04/2025, n. 3909 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3909 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
n. 20836/2024 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
Il Tribunale di Napoli, XII Sezione Civile, nella persona del Giudice Unico, dott.ssa
Luigia Stravino, preso atto delle note di trattazione scritta depositate dalla parte opponente, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
Nel giudizio R.G. n. 20836/2024
Avente ad oggetto: contratto di fornitura con posa in opera.
TRA
in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Parte_1
Napoli, alla via G. Carducci, n. 19, rappresentata e difesa dagli avv.ti Carlo Sersale (CF:
) e Fabio Altamura (C.F. ) C.F._1 C.F._2
OPPONENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente Controparte_1
domiciliata in Napoli, alla via dei Mille, n. 40, rappresentata e difesa dall'Avv. Fabrizio
Grasso, C.F. C.F._3
OPPOSTA
pagina 1 di 10
Con le note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 17-4-2025 il difensore della parte opponente si richiamava ai propri scritti difensivi.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Tribunale di Napoli emetteva, in favore della richiedente in data Controparte_1
10-7-2024, il decreto ingiuntivo n. 3789/2024, oggetto del presente giudizio di opposizione, notificato alla in data 17-7-2024, con il quale si ingiungeva a Parte_1
quest'ultima “di pagare al ricorrente, nel termine di quaranta giorni dalla notifica del decreto, la somma di euro 170.800,00 per la causale di cui al ricorso, con gli interessi nella misura del 2,5% dalla scadenza della fattura al saldo, nonché le spese e competenze di questo procedimento, che si liquidano nella somma di euro 406,50 per spese ed euro 2242,00 per onorari, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario spese generali come per legge”.
La con atto di citazione notificato il 26-09-2024 alla Parte_1 Controparte_1
proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 3789/2024 dinanzi all'intestato
Tribunale, chiedendo: in via pregiudiziale, di accertare e dichiarare l'inammissibilità ed improcedibilità della domanda monitoria azionata per violazione della clausola compromissoria prevista dalle pattuizioni contrattuali e/o per violazione del foro competente esclusivo eletto dalle parti e previsto nelle pattuizioni contrattuali;
nel merito, accertare la fondatezza dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c.; sempre nel merito, di dichiarare, in accoglimento della proposta domanda riconvenzionale, la risoluzione contrattuale ex art. 1453 c.c. in danno dell'opposta, con conseguente condanna della stessa al pagamento, in favore della opponente, della somma di € 24.000,00; in ogni caso, di accertare e dichiarare l'infondatezza dell'avversa pretesa, con revoca del decreto ingiuntivo opposto, poiché inammissibile, improcedibile pagina 2 di 10 e comunque infondata in fatto ed in diritto per le ragioni innanzi ampiamente illustrate;
con vittoria di spese e competenza di lite.
Con comparsa del 21-11-2024, l'opposta costituendosi in Controparte_1
giudizio, chiedeva: in via preliminare, fissare un'udienza ad hoc al fine di concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ai sensi dell'art. 648 c.p.c.; nel merito, in via principale, di rigettare l'opposizione, confermando integralmente l'opposto decreto ingiuntivo;
nel merito, in via subordinata, nella ipotesi di declaratoria di nullità, annullamento o revoca dell'opposto decreto ingiuntivo, di accertare l'inadempimento dell'opponente degli obblighi di pagamento assunti nei confronti della e, per l'effetto, condannare la al pagamento Controparte_1 Parte_1
dell'importo di € 170.800,00, oltre interessi moratori come stabiliti nel contratto intercorso tra le parti nella misura del 2,5%, ovvero di quella maggiore o minor somma che risultasse accertata in corso di causa, oltre interessi legali sino all'integrale soddisfo,
e spese del procedimento monitorio come liquidate in decreto ingiuntivo;
in ogni caso, di rigettare la domanda riconvenzionale formulata da parte attrice in quanto infondata in fatto ed in diritto;
con vittoria di spese, diritti ed onorari.
Depositate le memorie integrative di cui all'art. 171 ter c.p.c., alla prima udienza del 30-
1-2025 il Giudice si riservava sulla istanza di provvisoria esecuzione: a scioglimento della riserva assunta, il Giudice, con ordinanza del 4-2-2025, ritenendo assorbente rispetto al merito la questione attinente alla competenza arbitrale, fissava l'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., successivamente sostituita mediante il deposito di note scritte ex art.127 ter cpc.
Tanto premesso, si osserva quanto segue.
In relazione alla presente controversia va dichiarato il difetto di competenza dell'adito
Tribunale in favore del Collegio arbitrale individuato ai sensi dell'art. 28 delle condizioni generali di contratto - richiamato integralmente nell'art. 22 del contratto di fornitura del 22-6-2021, oggetto di causa - e, pertanto, va revocato il decreto ingiuntivo opposto n. 3789/2024, per i motivi di seguito esposti.
pagina 3 di 10 La proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 3789/2024, Parte_1
eccepiva, in via pregiudiziale e preliminare, la nullità del decreto ingiuntivo emesso e la inammissibilità e improcedibilità dell'azione monitoria per mancato rispetto della clausola compromissoria prevista dall'art. 28 delle condizioni generali di contratto - integralmente richiamato dall'art. 22 del contratto di fornitura oggetto di causa - il quale, rubricato “ART. 28 CLAUSOLA COMRPOMISSORIA”, recita: “Tutte le controversie derivanti dal presente accordo saranno risolte da un Collegio Arbitrale di tre membri dei quali uno nominato dalla parte richiedente contestualmente alla richiesta di arbitrato, da effettuarsi con lettera raccomandata A.R., il secondo dall'altra parte con la medesima modalità entro 15 giorni dalla richiesta di arbitrato. Il terzo arbitro, con funzione di Presidente, sarà nominato da due arbitri come sopra nominati,
o, in difetto di accordo, entro 30 giorni dalla nomina dell'ultimo arbitro, dal presidente del Tribunale di Vicenza che provvederà anche alla nomina dell'arbitro che la parte abbia omesso di nominare entro il termine di 15 giorni come sopra indicato. Sede dell'arbitrato è Vicenza. Gli arbitri decideranno in via irrituale secondo diritto e le parti si impegnano fin d'ora a considerare la loro decisione, ancorchè assunta a maggioranza, come manifestazione della propria volontà contrattuale ed a darvi immediata esecuzione”.
La costituendosi in giudizio con comparsa di costituzione e Controparte_1
risposta, eccepiva la inefficacia della clausola compromissoria, in quanto: dovendosi applicare la disciplina prevista dal codice del consumo, non è stata fornita prova dell'avvenuta trattativa finalizzata all'inserimento della clausola compromissoria;
in ogni caso, la approvazione per iscritto della clausola compromissoria ad opera della opposta non soddisfa i requisiti previsti dell'art. 1341, co. 2, c.p.c., perché la sottoscrizione non è stata apposta specificamente alla singola clausola, ma in calce ad un richiamo cumulativo di diverse clausole;
assente è la sottoscrizione della opponente sulle condizioni generali di contratto;
il Tribunale, in sede monitoria, aveva Parte_1
riconosciuto la propria competenza ad emettere il decreto ingiuntivo poi opposto.
pagina 4 di 10 Tali posizioni sono state ribadite dalle parti anche nelle memorie integrative depositate ai sensi dell'art. 171 ter c.p.c.
Tanto premesso, l'eccezione di compromesso sollevata da parte opponente appare fondata, posto che, alla luce di tutti gli atti di causa, è da ritenere efficace la clausola compromissoria prevista dall'art. 28 delle condizioni generali di contratto (richiamato integralmente dall'art. 22 del contratto di fornitura, oggetto di causa), mentre non meritevoli di accoglimento sono, sul punto, le eccezioni sollevate da parte opposta.
In primo luogo, deve escludersi che, nel caso di specie, possa trovare applicazione la disciplina prevista dal D.Lgs. n. 206/2005 (cd. codice del consumo) e che, quindi, ai fini della validità ed efficacia della clausola compromissoria, necessaria sia la prova di un'avvenuta trattativa finalizzata all'inserimento della clausola de qua nelle condizioni generali di contratto.
Infatti, essendo parte opposta una società, essa non può essere qualificata come un consumatore e, quindi, non opera la disciplina consumeristica: si sottolinea, sul punto, che, ai sensi dell'art. 3, co. 1, lett. a), D.Lgs. n. 206/2005, consumatore (o utente) è solo
“la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta”; ossia un soggetto che, al momento della conclusione del contratto, persegua una finalità estranea alla propria sfera professionale e rivolta alla soddisfazione delle proprie esigenze di consumo privato
(cfr.: Cass., Sez. 3, Ord. n. 26292/2024; Cass., SS.UU., Ord. n. 25954/2024).
In secondo luogo, l'odierno Giudicante ritiene soddisfatto il requisito ex art. 1341, co. 2,
c.c. della specifica approvazione per iscritto della clausola compromissoria de qua, anche se detta approvazione per iscritto è stata apposta dalla sola Controparte_1
ad un richiamo cumulativo di talune clausole posto in calce alle condizioni generali di contratto.
In tema di condizioni generali di contratto, la costante giurisprudenza di legittimità e di merito chiarisce, premessa la non necessarietà della sottoscrizione del predisponente (cfr.: Cass. n. 12739/2017; Cass. n. 4377/2017), che l'obbligo ex art.
pagina 5 di 10 1341, co. 2, c.c. della specifica approvazione per iscritto della clausola vessatoria è rispettato non solo nel caso di richiamo (numerico o per lettere) a clausole (onerose o no), ma anche se il richiamo è cumulativo, a condizione che detto richiamo sia accompagnato da un'indicazione, benché sommaria, del contenuto delle clausole (cfr.:
Cass. n. 4126/2024; Corte appello Brescia, sez. I, n. 775/2023; Cass. n. 22984/2015; Cass. n. 12708/2014): in altri termini, il requisito della specifica approvazione per iscritto ex art. 1341, co. 2, c.c. è soddisfatto anche quando la sottoscrizione delle clausole, sebbene avvenuta in blocco, riguarda un elenco preciso e dettagliato, che riporta solo alcune clausole delle condizioni generali del contratto, identificate attraverso un richiamo numerico ed una breve indicazione del contenuto, così da rendere edotto e consapevole il contraente "debole" di quanto sta per approvare con la sua sottoscrizione
(cfr.: Cass. n. 17939/2018; Cass. n. 10942/2006; Cass. n. 1317/1998; Cass. n.
6976/1995).
Orbene, le coordinate ermeneutiche tracciate dalla giurisprudenza di legittimità e di merito ricorrono nel caso di specie, in quanto: la sottoscrizione è stata apposta specificamente ad un richiamo effettuato (non a tutte, ma) soltanto ad alcune clausole delle condizioni generali di contratto, tra cui la clausola compromissoria de qua; in ogni richiamo numerico esiste anche una (benché sommaria) indicazione del contenuto della clausola, attraverso l'esplicitazione del suo oggetto, nel caso di specie avvenuta attraverso la dicitura “28 Clausola compromissoria”; l'elenco delle clausole richiamate è anticipato dalla dicitura “PARTE 2 dichiara, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c., di approvare espressamente le disposizioni degli articoli sopra riportati e di seguito riepilogati”.
Alla luce di tali dati, allora, l'esigenza di tutela codificata nell'art. 1341, co. 2, c.c. risulta essere stata rispettata: l'attenzione della è stata adeguatamente Controparte_1
sollecitata sulla esistenza e sull'oggetto della clausola compromissoria di cui trattasi, sicché la sua sottoscrizione è da ritenersi specificatamente rivolta in modo consapevole anche al contenuto della stessa.
pagina 6 di 10 In terzo luogo, l'efficacia, tra le parti, della clausola compromissoria de qua sussiste nonostante l'intestato Tribunale, in sede monitoria, abbia riconosciuto la propria competenza ad emettere il decreto ingiuntivo opposto in tale giudizio.
Infatti, la giurisprudenza di legittimità e di merito, in tema di competenza arbitrale, afferma che la presenza di una clausola compromissoria non impedisce di richiedere e ottenere dal giudice ordinario un decreto ingiuntivo per il credito scaturente dal contratto, ferma restando la facoltà, per l'intimato, di eccepire la competenza arbitrale in sede di opposizione, con conseguente necessità, per il giudice di quest'ultima, di revocare il decreto ingiuntivo e inviare le parti dinanzi all'arbitro unico o al collegio arbitrale (cfr.: Tribunale Brescia, sez. I, n. 4104/2024; Cass. n. 5265/2011).
Pertanto, il giudice ordinario è sempre competente ad emettere il decreto ingiuntivo nonostante l'esistenza di una clausola compromissoria prevista nel contratto dal quale origina il rapporto creditorio dedotto in giudizio, ma, in caso di opposizione al decreto ingiuntivo, si instaura il normale procedimento di cognizione e, se si eccepisce la competenza arbitrale, si verificano, a seguito della contestazione, i presupposti fissati nella clausola compromissoria e, conseguentemente, viene a cessare la competenza del giudice precedentemente adito, il quale deve revocare il decreto ingiuntivo e rinviare le parti davanti al collegio arbitrale o all'arbitro unico, a seconda dei casi (cfr.: Tribunale
Trento n. 802/2024; Tribunale Bergamo, sez. I, n. 2369/2022; Cass., sez. VI, n.
25939/2021).
Per tutte le ragioni ora esposte, la clausola compromissoria di cui all'art. 28 delle condizioni generali di contratto, richiamata integralmente dall'art. 22 del contratto di fornitura oggetto di causa, è da ritenersi, ai sensi dell'art. 1341, co. 2, c.c. e dell'art. 808
e ss. c.p.c., pienamente valida ed efficace tra le parti.
Risultando, così, in maniera chiara ed inequivocabile che tra le parti fosse vigente la clausola compromissoria de qua, in conformità alla citata giurisprudenza di legittimità e di merito deve essere dichiarato nullo il decreto ingiuntivo e rimesse le parti davanti al pagina 7 di 10 Collegio arbitrale, individuato alla stregua di quanto indicato dalla stessa clausola in questione.
In applicazione dell'l'art. 819 ter, co. 2, c.p.c. - dichiarato costituzionalmente illegittimo
(Corte Cost. n. 223/2013) nella parte in cui, nei rapporti tra arbitrato e processo, non consentiva l'applicazione dell'art. 50 c.p.c. - quando è dichiarata dal giudice togato la competenza in favore di quella arbitrale è possibile (ma, beninteso, non obbligatoria) la riassunzione dinanzi agli arbitri nel termine fissato o, in mancanza, in quello previsto dall'art. 50 c.p.c.: così, in accoglimento del capo preliminare dell'opposizione proposta, oltre a dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo opposto, va assegnato alle parti il termine di legge per la eventuale riassunzione della causa - ove le parti vogliano conservare gli effetti processuali della domanda monitoria - avanti al costituendo
Collegio arbitrale.
Il motivo di opposizione incentrato sulla competenza arbitrale, in quanto fondato, deve ritenersi assorbente rispetto alle ulteriori doglianze di parte opponente;
ed inoltre, le domande proposte nel merito non vengono esaminate da questo Giudice, in quanto riservate alla cognizione del Collegio arbitrale per espressa pattuizione contenuta nella clausola compromissoria de qua.
In punto di regolamentazione delle spese processuali, si osserva quanto segue.
Premesso che il giudice, anche nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, nel provvedere alla revoca del decreto ingiuntivo opposto deve pronunciarsi sulle spese giudiziali, pur se non ha deciso su alcun punto di merito della causa, non potendo rimettere la relativa pronuncia all'organo giudicante dichiarato competente (cfr.: Cass., sez. II, n. 18021/2023; Tribunale Crotone, sez. I, n.1106/2020; Tribunale Milano, sez.
VI, n. 3355/2019; Cass., sez. III, n. 22541/2006), nel presente giudizio deve ritenersi che non ricorrano motivi di compensazione.
Sul punto, la giurisprudenza afferma che la scelta della parte ingiungente di ricorrere al procedimento monitorio, nonostante la presenza della clausola compromissoria, è soggetta al rischio che tale clausola possa essere legittimamente invocata dall'ingiunto pagina 8 di 10 nella fase di opposizione (cfr.: Tribunale Civitavecchia n. 307/2023; Tribunale Milano n.
5606/2022): ecco che, se è vero che la che ha sottoscritto Controparte_1
la clausola compromissoria de qua, poteva sempre ricorrere alla tutela monitoria, è altrettanto vero che lo ha fatto a proprio rischio, in quanto l'accoglimento dell'opposizione rende parte vittoriosa l'opponente con la conseguenza che Parte_1
non è ravvisabile una soccombenza reciproca o una delle ipotesi previste dall'art. 92
c.p.c. (considerando, peraltro, che parte opposta ha costantemente resistito all'eccezione di compromesso proposta da parte opponente).
Conseguentemente, considerato che la facoltà di disporre la compensazione delle spese tra le parti rientra nel potere discrezionale del giudice di merito (con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l'eventualità di una compensazione, non può essere censurata in cassazione: cfr. Cass., sez. II, n. 18021/2023), la parte ingiungente deve essere condannata a pagare le spese processuali, le quali seguono il principio della soccombenza e devono essere poste e carico della Esse sono liquidate in dispositivo alla stregua dell'art. Controparte_1
91 c.p.c. e dei parametri di cui al D.M. 55/2014 (così come aggiornati dal D.M.
147/2022), tenuto conto del valore della controversia e determinando gli onorari nei valori minimi per tutte le fasi in cui si è articolato il processo, stante la pronuncia in rito, l'esaurimento della fase istruttoria-trattazione nel deposito delle memorie ex art.171 ter cpc (senza l'assunzione di prove costituende) ed l'esaurimento della fase decisionale nel deposito delle note scritte ex art.127 ter cpc, con distrazione ex art. 93
c.p.c. in favore degli Avv.ti Carlo Sersale e Fabio Altamura, dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio
R.G. n. 20836/2024, così decide:
- dichiara l'incompetenza del Tribunale adito in favore del Collegio arbitrale individuato ai sensi della clausola compromissoria di cui all'art. 28 delle condizioni generali di pagina 9 di 10 contratto, richiamata integralmente dall'art. 22 del contratto di fornitura del 22-6-2021 oggetto di causa;
- assegna alle parti il termine di mesi tre dalla data di pubblicazione della presente sentenza per la eventuale riassunzione della controversia avanti al costituendo Collegio arbitrale;
- dichiara la nullità del decreto ingiuntivo n. 3789/2024, emesso dal Tribunale di Napoli in data 10-7-2024, revocandolo;
- condanna la al rimborso, in favore della delle spese Parte_2 Parte_1
del presente procedimento di opposizione, liquidate in € 7052,00 per compensi, oltre
IVA, CPA e rimborso forfettario spese generali come per legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore degli Avv.ti Carlo Sersale e Fabio Altamura, dichiaratisi antistatari.
Napoli, 18-4-2025
Il Giudice
(dott.ssa Luigia Stravino)
Questo provvedimento è stato redatto con la collaborazione del , dott. Mirko Russo. Controparte_2
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