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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 29/05/2025, n. 1512 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1512 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2233/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE SECONDA CIVILE composta dai magistrati
Dott. Carlo Maddaloni Presidente
Dott. Giovanna Ferrero Consigliere rel
Dott. ND Francesco Pirola Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta la numero di ruolo sopra riportato promossa in grado d'Appello
da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BERGAMINI Parte_1 C.F._1
ELEONORA e dell'avv. MENEGHINI BARBARA ANGELA MARIA ( VIA C.F._2
BATTISTOTTI SASSI, 24 20133 MILANO;
( ) VIA Parte_2 C.F._3
CESARE BATTISTI 8 20100 MILANO;
, con elezione di domicilio in VIA ARTURO COLAUTTI, 1
20125 MILANO, presso e nello studio dell'avv. BERGAMINI ELEONORA
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. NT C.F._4
(C.F. ) ON C.F._5
(C.F. ) Controparte_3 C.F._6
IN PERSONA DEL PROCURATORE GENERALE CP_4 ON
C.F. )
[...] C.F._7
IN PERSONA DEL PROCURATORE GENERALE CP_5 ON
C.F. )
[...] C.F._8
IN PERSONA DEL PROCURATORE GENERALE Parte_3 ON
pagina 1 di 32 (C.F. ) con il patrocinio dell'avv. PELANDINI BENEDETTA e CP_2 C.F._9 dell'avv. MANCINI MICHELE MARIA ( ) PIAZZA STUPARICH N. 8 C.F._10
20148 MILANO;
, con elezione di domicilio in VIALE MAJNO 9 MILANO presso e nello studio dell'avv. PELANDINI BENEDETTA
APPELLATI
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. SONCIN E_ C.F._11
BARBARA, con elezione di domicilio in VIA MAGELLANO, 41 62012 CIVITANOVA MARCHE presso e nello studio dell'avv. SONCIN BARBARA
APPELLATO
OGGETTO: Altri istituti relativi alle successioni
Le parti all'udienza del 13.5.2025 ex art 127 ter e 352 cpc chiedevano rimettersi la causa in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per Parte_1
Voglia Codesta Corte di Appello Ecc.ma, previe le più opportune declaratorie, rigettata ogni eccezione e deduzione avversaria, in via pregiudiziale e preliminare:
Vista la proposizione fuori termine degli appelli incidentali dedotti da entrambe le controparti su capi della sentenza non compresi nell'impugnazione principale, dichiararli inammissibili ed improcedibili, e comunque tardivi;
ed in via subordinata, in ogni caso, rigettarli unitamente a tutte le domande avversarie perché anche infondate in punto di fatto e di diritto. in via pregiudiziale e cautelare, sospendere, occorrendo la provvisoria esecutorietà della Sentenza impugnata per i sopraesposti motivi;
NEL MERITO: disattendendo tutte le eccezioni e le istanze avversarie per tutti i motivi esposti in atti, accogliere il proposto appello e riformare integralmente la Sentenza non definitiva del Tribunale di
Varese nella persona della Dott.ssa Flaminia D'Angelo, N. 107/2024, in data 26/01/2024, pubblicata il
29/01/2024 nella Causa RG.2588/2018, non notificata, in quanto illogica, contraddittoria ed erronea per i motivi esposti in atti e,
conseguentemente ACCOGLIERE LE SEGUENTI CONCLUSIONI DI PRIMO GRADO:
Premesso che: gli immobili siti in Varese, Via Sanvito Silvestro 60 ed a Milano, via Ferrucci 1, sono stati venduti nel corso del giudizio di primo grado e le parti hanno depositato presso il Notaio
[...]
€ 272.103,90 quale somma relativa a tali vendite, che sarà da computarsi nell'asse Per_1
ereditario: le stesse parti hanno ritenuto congruo il prezzo dell'appartamento di Venezia-Lido, via delle
Quattro Fontane 5/a, venduto prima dell'inizio del giudizio di primo grado, l'esponente chiede, contrariis rejectis, che l'Ecc.ma Corte d'Appello voglia pagina 2 di 32 Nel merito: - respingere, in quanto inammissibili perché infondate in fatto e in diritto e comunque non provate, le domande tutte svolte “in via principale” e “in subordine” nel primo grado di giudizio dei SI , NT ON Controparte_3 CP_4
e accertando e dichiarando che il Sig. è premorto CP_5 Parte_3 Parte_4 alla Sig.ra e che pertanto l'intero compendio ereditario venga ripartito Parte_5
secondo legge, per i 2/3 a e per 1/3 alla sorella unilaterale per Parte_1 E_ tutti i motivi dell'atto di appello;
In via riconvenzionale: - condannare i SI NT ON
, e in solido tra loro, al risarcimento
[...] Controparte_3 CP_4 CP_5 Parte_3
del danno causato al convenuto per la trascrizione della domanda giudiziale nella misura che si chiede di quantificare nella somma di € 3.500,00 nella maggiore o minore somma che parrà di giustizia, oltre alle tasse di Registro del contratto preliminare di vendita della sua risoluzione, prodotti in atti;
Spese e compensi della mediazione obbligatoria n. 523/19 svolta presso l'Organismo di conciliazione forense di Varese, CTU e lite rifusi, oltre al risarcimento ex art. 96, commi 1 e 2, c.p.c. (per quanto riguarda la mediazione è stato prodotto il verbale del 29.1.20 in cui si prevede il pagamento dell'importo di € 1.830,00 per ciascun centro di interessi, e il bonifico di pari importo effettuato dal
Prof. docc. 38,39). Pt_1
Nei riguardi dell'intervenuta dichiarare che l'eredità di E_ Parte_5
venga ripartita secondo legge, per i 2/3 a e per 1/3 alla sorella unilaterale Parte_1 [...]
E_
dichiarare lo scioglimento della comunione ereditaria tra i due predetti fratelli, formando un progetto divisionale circa le quote di loro pertinenza in via riconvenzionale accertare, come risulta dalla CTU depositata il 13.12.22, i costi tutti, anticipati dal convenuto anche per conto e/o nell'interesse della sorella per le tasse, i professionisti incaricati, le spese condominiali, per gas, E_
elettricità e acqua nonché, in genere, per le spese di gestione relative ai beni di cui all'asse ereditario venduti in corso di causa, condannando la stessa a rifondere al fratello tali esborsi per la quota di 1/3, oltre agli interessi ed alla rivalutazione monetaria dai singoli pagamenti al saldo effettivo, stabilendo quali importi il notaio di Varese, dovrà versare al prof. ed a Persona_1 Parte_1
in ragione delle rispettive quote di spettanza ereditaria e delle somme che la E_
sorella unilaterale intervenuta dovrà versare al convenuto per le ragioni esposte e documentate in atti.
Spese e compensi rifusi;
oltre alle spese di CTU nella predetta proporzione in ragione delle quote ereditate dai due fratelli.
pagina 3 di 32 In via istruttoria, per scrupolo difensivo, richiamati tutti i documenti depositati in corso di causa, chiede l'ammissione della prova orale sui seguenti capitoli, da intendersi preceduti dalle parole "E' vero che", a mezzo dei testimoni sotto indicati:
1) Le trascrizioni della domanda giudiziale, effettuata dagli attori il 14/8/2018, Reg.Gen. 16683,
Reg.Part. 11987 Agenzia delle Entrate di Varese e il 13/8/2018 Reg.Gen. 67181, Reg.Part. 46571,
Agenzia delle Entrate Milano 1 (doc. 3 convenuto), hanno impedito il perfezionamento della vendita dell'immobile di Varese, Via Sanvito Silvestro 60 per la quale il Prof. aveva sottoscritto Parte_1
il preliminare 12/11/2018 (doc. 4 convenuto);
2) La promissaria acquirente, Sig.ra ha chiesto, tramite l'Avv. Laura Signorelli, di risolvere Parte_6
detto preliminare (doc.15) e per il Prof. ha risposto l'Avv. Cristina Bellomunno (doc.16); Pt_1
3) E' poi intervenuto un accordo tra le parti (doc.17) per cui il Prof. ha restituito la caparra e Pt_1 pagato alla Sig.ra l'importo di € 3.500,00 (doc.18); Pt_6
4) Per le tasse della successione di relative alle dichiarazioni di successione nn. Parte_5
163, 193, 340, 470 e 947 (docc. 6,7,8,9,10) il Prof. ha anticipato € 40.176,79 come risulta dai 14 Pt_1
modelli F24 che si allegano (doc.19, da A a P);
5) Incaricato il notaio Dr. , di Varese, per le pratiche relative alle suddette dichiarazioni Persona_2
di successione nn.163, 178, 193, 340 e 947 il Prof. ha pagato, per onorari e compensi del Pt_1 professionista, € 7.564,00 (doc.20, fatture quietanzate nn. 162,163,164,165 e 166 del 2018) ed €
2.424,00 per gli inventari, uno presso l'abitazione dei coniugi e l'altro relativo alla Persona_3
cassetta di sicurezza bancaria intestata ai predetti (doc.21, fatture quietanzate nn. 159 e 161 del 2018;
6) Per la vendita dell'appartamento di Venezia Lido, via delle Quattro Fontane 5/A, già di proprietà di il Prof. ha pagato al mediatore l'importo di € 13.500,00=, come Parte_5 Parte_1
risulta dal rogito 1/3/2018, per notaio Rep. 19252, Racc. 11761 (docc. 22); Persona_4
7) Per la sistemazione e la vendita dello stesso immobile di Venezia, il Prof. ha pagato: € Pt_1
540,00 alla Elettrica Lido di Dughier Loris per i lavori di cui al preventivo 19.12.2017 (doc. 23), €
253,00 alla ditta OR ND per la redazione della Dichiarazione di rispondenza dell'impianto a gas (doc. 24), € 2.068,00 alla ditta Studiart di Davide Bravetti, dipinture-cartongesso-restauri, per le opere di demolizione intonaci, pitturazione, trattamento dei ferri, ripristino delle parti delle terrazze lati
Nord e Sud dell'appartamento di Venezia (doc. 25), € 190,32, allo Controparte_7
dell'immobile, sito in Via Delle Quattro Fontane 5/A (doc. 26);
[...]
8) Quanto alle spese condominiali del predetto appartamento in Venezia Lido, il Prof. ha pagato Pt_1
€ 4.342,58 allo Studio Rag. amministratore del Condominio Nautilus, (doc.27), € 327,24 CP_8
pagina 4 di 32 per il pagamento della TARI alla Società Veritas S.P.A. (doc.28) ed € 205,29 per il Servizio Elettrico
Nazionale (doc.29);
9) Per l'assistenza nella stipula del contratto preliminare di vendita dell'immobile in Venezia e la successione di il Prof. si è avvalso della prestazioni di consulenza e Parte_5 Parte_1
assistenza dell'Avv. Prof. Francesco Florian, di Milano, pagando la sua parcella di € 3.806,40 (doc. 30);
10) Le spese condominiali pagate dal convenuto all'amministratore per l'immoble di Controparte_9
Milano, Via Ferrucci 1, ammontano ad € 3.177,34 (doc. 31);
11) Quanto alle spese condominiali relative all'appartamento di Varese, Via Sanvito Silvestro 60, il
Prof. ha versato € 8.791,94 all'amministratore Geom. (doc. 32); Pt_1 CP_10
12) Per lo stesso appartamento il convenuto ha pagato € 1.256,96= a (doc. 33) ed € NT1
244,00 a per ottenere la certificazione energetica (doc.34); ad oggi restano da saldare una CP_12 bolletta di € 53,50 (doc.35) e la quarta rata delle spese condominiali 2020/2021 di € CP_11
521,00 (doc.36);
13) Il Prof. ha altresì pagato le tasse per IMU e TASI, relative agli anni 2018, 2019 e 2020 per Pt_1
gli immobili di Via Ferrucci 1 e Via Cimarosa a Milano, di Via Sanvito Silvestro 60 a Varese e di Via
Delle Quattro Fontane 5/a, Venezia-Lido, come risulta dal Cassetto Fiscale-Ricerche Tributi F24 per data di versamento, ove sono indicati i codici comunali F205 (Milano) ed L682 (Varese) e L736
(Venezia), per complessivi € 18.310,00= (doc. 37);
Rinunciando al capitolo n.14 indicato nella seconda memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c. in quanto i due fratelli hanno definito quanto di loro spettanza per le spese ivi indicate. Pt_1
Sui capitoli di prova sopra indicati si indicano i seguenti testimoni, da escutere anche a mezzo di prova delegata ove residenti fuori dalla circoscrizione del Tribunale di Varese: Prof. Avv. Francesco Florian di Milano, via dell'Annunciata 31 , Notaio di Varese Via Bernascone 16, Sig.ra Persona_2 Pt_6
[...
di Varese, via Sant'Antonio 51/C, legale rappresentante della Immobiliare Marengo s.a.s.
[...]
, di Venezia Lido, via Doge Michiel 5/d, Dughier Loris, titolare della Elettrica Lido, NT3
di Lido di Venezia, via San gallo 157/c, OR ND, della omonima ditta, di Lido venezia, via G.
Fuga 6, Sig. Davide Bravetti, titolare dello Studiart, di Venezia, via Sandro Gallo 135/H, Arch. Per_5
, via D. Michiel 5/D, Lido Venezia, Rag. Gran viale S.M. Elisabetta 26, Lido di
[...] CP_8
Venezia, legale rappresentante dello , NT4 NT5 [...]
, di Milano, via Donati 6, Geom. di Varese, via Avisio 9, legale CP_16 CP_10
rappresentante della C.S.F. Campo dei Fiori s.r.l., di Varese, via Mulini Grassi 10, legale rappresentante della di Cassano Magnago, Via San Bernardo 1. Con il favore delle spese CP_12
pagina 5 di 32 di lite anche del presente grado di giudizio e successive occorrende, oltre rimborso spese generali,
C.P.A. ed I.V.A. come per legge e maggiorate ai sensi dell'art. 4 comma 1bis DM 55/2014.
Per NT CP_1
Per ON
Per : Controparte_3
Per IN PERSONA DEL PROCURATORE GENERALE CP_4 ON
[...]
Per IN PERSONA DEL PROCURATORE GENERALE CP_5 [...]
CP_2
Per IN PERSONA DEL PROCURATORE GENERALE Parte_3 ON
[...]
CONCLUSIONI
Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Milano, contrariis reiectis, e previa ogni più opportuna declaratoria, così giudicare:
In via preliminare: rigettare l'istanza avversaria di sospensione ex art. 283 c.p.c. dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata in quanto infondata in fatto e in diritto.
Nel merito
I- Sull'appello principale a) Rigettare l'appello principale, in quanto infondato in fatto ed in diritto, confermando la gravata sentenza, se del caso con diversa e più ampia motivazione, laddove il Giudice di prime cure ha così provveduto:
“- accerta e dichiara che e sono deceduti Parte_4 Parte_5
contemporaneamente a seguito del medesimo sinistro mortale che li coinvolse in data 06.04.2017;
- dichiara, quindi, aperta la successione di CF deceduto Parte_4 C.F._12
in Varese il 06.04.2017 lasciando testamento e di (CF. Parte_5
) deceduta il 08.04.2017 in Varese lasciando testamento, C.F._13
- accerta e dichiara che la successione di e regolata Parte_4 Parte_5 dalla seconda parte di ciascuna delle due schede testamentarie olografe del 02.12.2005”;
“Accerta e dichiara che i beni della massa di ono i seguenti: Parte_5
1. euro 47.500 pari alla quota di proprietà di dell'unità immobiliare in Comune di Milano sita in via
Francesco Ferrucci n. 1 distinta al N.C.E.U. del Comune di Milano al foglio 306, mappale 87, sub 37,
A/4, rendita € 296,96, alienata in corso di causa per euro 95.000;
pagina 6 di 32 2. euro 97.500 pari alla quota di proprietà di unità immobiliare in Comune di Varese sita in via
Silvestro Sanvito n. 60, distinta al N.C.E.U. del Comune di Varese al foglio 10, mappale 566, sub 37, e al foglio 10, mappale 17560, sub 9, alienata in corso di causa per l'importo di euro 195.000;
3. la piena proprietà dell'unità immobiliare sita in Comune di Venezia-Lido via Delle Quattro Fontane
n. 5/a, distinta al N.C.E.U. del Comune di Venezia al foglio 28, mappale 461, sub 6, A/3, rendita €
995,99, alienata antecedentemente al giudizio per l'importo di euro 380.000;
4. euro 13.417,16 (pari alla quota di dell'importo di euro 26.834,32) presenti sul conto corrente n.
2206 acceso presso la Filiale di Varese Sanvito della Unione di Banche Italiane s.p.a.;
5. euro 166.727,08 (pari alla quota di dell'importo di euro 333.454,16) relativa al deposito titoli n.
346243 acceso presso la Filiale di Varese Sanvito della Unione di Banche Italiane s.p.a.;
6. euro 2.933,28 pari all'importo presente sul conto corrente n. 073600000195 acceso presso la BA
, filiale di Venezia;
NT7
7. euro 33.890 (pari alla quota di del valore di euro 67.780) relativo ai beni e preziosi contenuti nella cassetta di sicurezza n. 74 cointestata ai SI e , custodita presso Parte_5 Parte_4
la medesima filiale della Unione di Banche Italiane s.p.a.
- dispone lo scioglimento delle masse ereditarie così individuate secondo le seguenti quote stabilite in testamento: 5/20 (CF. ); 5/20 ANNA Parte_1 C.F._14 CP_1
(CF. ; 2/20 (C.F.
[...] C.F._4 ON
); 2/20 (C.F. ); 2/20 C.F._5 Controparte_3 C.F._6 CP_4
(C.F. ); 2/20 (C.F. ); 2/20 C.F._7 CP_5 C.F._8 [...]
C.F. )”; Pt_3 C.F._9
“Accerta e dichiara la comoda divisibilità dei beni preziosi elencati nell'allegato n. 7 della perizia del
CTU nominato e, di conseguenza, ne dispone la seguente assegnazione:
o a preziosi da nn. 1 a 14 + n. 48; Parte_1
o a reziosi da nn.15 a 27; NT
o a i preziosi n. 28; ON
o a i preziosi da nn. 29 a 37; Controparte_3
o a i preziosi da nn.38 a 41; CP_4
o a i preziosi nn. 42, 43, 44, 46, 47; CP_5
o a i preziosi n. 45, 49 e 50. Parte_3
- Pareggia tali ultime attribuzioni ponendo a carico di un conguaglio di euro 402 e a Parte_3
carico di un conguaglio di 255 euro che dovranno essere così ON
ripartiti: euro 378 a favore di euro 88 a favore di euro 2 a CP_5 CP_4
pagina 7 di 32 favore di;
euro 134 a favore di euro 55 a favore di Controparte_3 Parte_1 [...]
NT
- Dispone che i conguagli siano versati al momento della consegna dei preziosi”;
“dichiara rigettata o assorbita ogni altra domanda”;
II- Sull'appello incidentale
In parziale riforma della sentenza n. 107/2024 non definitiva resa dal Tribunale di Varese, nella persona della Dott.ssa Flaminia D'Angelo, in data 26/01/2024 e pubblicata in data 29/01/2024 - non notificata - nella Causa RG n. 2588/2018, e in accoglimento delle conclusioni già precisate in primo grado e che di seguito si riportano:
“I SI , NT ON Controparte_3 CP_4
dato atto già in corso di causa che sono stati venduti i beni immobili siti CP_5 Parte_3
in Milano, via Francesco Ferrucci n. 1, al prezzo di euro 95.000,00, nonché gli immobili siti in Varese, via Sanvito Silvestro, al prezzo complessivo di euro 195.000,00 e che, pertanto, è stata depositata, su accordo delle parti, presso il notaio dott. la somma complessiva di euro 272.103,90 da Per_1 assegnarsi all'esito della presente causa;
e confermato altresì come abbiano già ritenuto congruo il prezzo percepito dal professor per la vendita dell'immobile sito in Venezia- Lido, via Parte_1 delle 4 Fontane n. 5/a, pari ad € 380.000,00, precisano le proprie seguenti
CONCLUSIONI
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e respinte in quanto infondate tutte le domande svolte dal convenuto e dall'intervenuta Parte_1 [...]
previe tutte le declaratorie e le statuizioni del caso, così giudicare: E_
NEL MERITO: dato preliminarmente atto che, in dipendenza del medesimo incidente automobilistico accaduto in data
6 aprile 2017, il signor è deceduto quello stesso giorno, mentre sua moglie, GN Parte_4
è morta in data 8 aprile 2017; Parte_5
In via principale:
- accertato e dichiarato che, per i motivi esposti in narrativa, la morte dei coniugi SI Pt_4
e è stata contemporanea;
[...] Parte_5
- accertato e dichiarato che, pertanto, l'eredità del signor va devoluta secondo le Parte_4
disposizioni contenute nella seconda parte del suo testamento olografo datato 2 dicembre 2005, così come l'eredità della GN va devoluta secondo le disposizioni contenute nella Parte_5
seconda parte del suo testamento olografo datato 2 dicembre 2005; per l'effetto,
pagina 8 di 32 I- accertare, dichiarare e disporre che l'eredità del signor e l'eredità della GN Parte_4
all'epoca del loro decesso costituite dei beni così come meglio indicati e specificati Parte_5
in narrativa e di ogni altro bene ad oggi non conosciuto e di proprietà di uno o di entrambi i defunti al tempo del decesso, vengano così ripartite:
a) la quota di un quarto di entrambe le eredità venga assegnata al signor qui convenuto;
Parte_1
b) la quota di un quarto di entrambe le eredità venga assegnata alla GN NT
[...]
c) la quota della metà di entrambe le eredità venga assegnata pro indiviso ai SI ON
, previo accrescimento in loro
[...] Controparte_3 CP_4 CP_5 Parte_3
favore, ex art. 674, comma 2, c.c., della quota che sarebbe spettata alla GN , morta Persona_6
in data 29-7-14 senza lasciare prole;
II- dichiarare lo scioglimento delle comunioni ereditarie per l'effetto costituitesi ed ordinare la divisione dei beni comuni, così come meglio indicati e specificati in narrativa, di ogni altro bene ad oggi non conosciuto e di proprietà di uno o di entrambi i defunti al tempo del decesso, e comunque dell'importo pari al prezzo conseguito dalla vendita dei beni che nel frattempo fossero usciti dagli assi ereditari, secondo le quote di comunione dei singoli partecipanti, disponendo le operazioni necessarie alla formazione del progetto di divisione e riparto della quota di pertinenza delle parti (quota: pari ad un quarto dell'intero asse ereditario del signor e pari ad un quarto dell'intero asse Parte_4
ereditario della GN a favore del signor pari ad un quarto Parte_5 Parte_1 dell'intero asse ereditario del signor e pari ad un quarto dell'intero asse ereditario della Parte_4
GN a favore della GN pari alla metà Parte_5 NT dell'intero asse ereditario del signor e pari alla metà dell'intero asse ereditario della Parte_4
GN a favore dei SI , Parte_5 ON Controparte_3 [...]
, e assegnando a loro favore i beni ereditari corrispondenti al CP_4 CP_5 Parte_3
valore della quota predetta, con indicazione degli eventuali conguagli.
In caso di ravvisata non comoda divisibilità dei beni costituenti gli assi ereditari di cui trattasi, ordinare la vendita all'incanto dei beni con formazione successiva di separate masse liquide da ripartire fra i singoli condividenti secondo le loro rispettive quote così come sopra indicate.
In subordine:
- accertato e dichiarato che il signor è deceduto prima della moglie e che, pertanto, la Parte_4
sua eredità si è devoluta integralmente alla moglie GN secondo le disposizioni Parte_5
contenute nella prima parte del suo testamento olografo datato 2 dicembre 2005, accertare e dichiarare, per i motivi esposti in narrativa, che la volontà della GN è stata quella che, alla Parte_5
pagina 9 di 32 sua morte, tutti i beni appartenuti in vita a lei ed al marito, venissero ripartiti seguendo le disposizioni lasciate nella seconda parte del suo testamento olografo datato 2 dicembre 2005; per l'effetto:
I- accertare, dichiarare e disporre che l'eredità della GN costituita dei beni così Parte_5
come meglio indicati e specificati in narrativa e di ogni altro bene ad oggi non conosciuto e di proprietà di uno o di entrambi i defunti al tempo del decesso, venga così ripartita:
a) la quota di un quarto venga assegnata al signor qui convenuto;
Parte_1
b) la quota di un quarto venga assegnata alla GN NT
c) la quota della metà venga assegnata pro indiviso ai SI ON CP_3
, previo accrescimento in loro favore, ex art. 674,
[...] CP_4 CP_5 Parte_3
comma 2, c.c., della quota che sarebbe spettata alla GN , morta in data 29-7-14 Persona_6
senza lasciare prole;
II- dichiarare lo scioglimento della comunione ereditaria per l'effetto costituitasi ed ordinare la divisione dei beni comuni, così come meglio indicati e specificati in narrativa, e di ogni altro bene ad oggi non conosciuto e di proprietà di uno o di entrambi i defunti al tempo del decesso, e comunque dell'importo pari al prezzo conseguito dalla vendita dei beni che nel frattempo fossero usciti dagli assi ereditari, secondo le quote di comunione dei singoli partecipanti, disponendo le operazioni necessarie alla formazione del progetto di divisione e riparto della quota di pertinenza delle parti (quota: pari ad un quarto dell'intero asse ereditario della GN a favore del signor Parte_5 Parte_1 pari ad un quarto dell'intero asse ereditario della GN a favore della GN Parte_5
pari alla metà dell'intero asse ereditario della GN NT Parte_5
a favore dei SI ,
[...] ON Controparte_3 CP_4 CP_5
, e assegnando a loro favore i beni ereditari corrispondenti al valore della quota predetta, Parte_3
con indicazione degli eventuali conguagli.
In caso di ravvisata non comoda divisibilità dei beni costituenti l'asse ereditario di cui trattasi, ordinare la vendita all'incanto dei beni con formazione successiva di separate masse liquide da ripartire fra i singoli condividenti secondo le loro rispettive quote così come sopra indicate.
In ogni caso: Con vittoria di spese ed onorari di giudizio, oltre 15% per spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge”, accogliere l'appello incidentale per i motivi esposti in narrativa e per l'effetto così giudicare, ferme restando le altre statuizioni:
“- accerta e dichiara che i beni della massa di ono i seguenti: Parte_4
pagina 10 di 32 1. euro 47.500 pari alla quota di proprietà di dell'unità immobiliare in Comune di Milano sita in via
Francesco Ferrucci n. 1 distinta al N.C.E.U. del Comune di Milano al foglio 306, mappale 87, sub 37,
A/4, rendita € 296,96, alienata in corso di causa per euro 95.000;
2. la quota di proprietà di 1/12 dell'unità immobiliare in Comune di Milano sita in via Domenico
Cimarosa n. 9 distinta al N.C.E.U. del Comune di Milano al foglio 382, mappale 89, sub 11, A/3, rendita € 581,01 stimata in euro 35.000;
3. euro 97.500 pari alla quota di proprietà di unità immobiliare in Comune di Varese sita in via
Silvestro Sanvito n. 60, distinta al N.C.E.U. del Comune di Varese al foglio 10, mappale 566, sub 37, e al foglio 10, mappale 17560, sub 9, alienata in corso di causa per l'importo di euro 195.000;
4. euro 13.417,16 (pari alla quota di dell'importo di euro 26.834,32) presenti sul conto corrente n.
2206 acceso presso la Filiale di Varese Sanvito della Unione di Banche Italiane s.p.a.;
5. euro 166.727,08 (pari alla quota di dell'importo di euro 333.454,16) relativa al deposito titoli n.
346243 acceso presso la Filiale di Varese Sanvito della Unione di Banche Italiane s.p.a.;
6. euro 33.890 (pari alla quota di del valore di euro 67.780) relativo ai beni e preziosi contenuti nella cassetta di sicurezza n. 74 cointestata ai SI e , custodita presso Parte_5 Parte_4
la medesima filiale della Unione di Banche Italiane s.p.a.
7. euro 118.000,00 relativi al prezzo versato da e restituito a per Parte_4 Parte_1
l'intervenuta risoluzione del preliminare di acquisto dell'immobile di Borca di Cadore”;
- “e, di conseguenza, assegna definitivamente:
o a euro 349.438,46 Parte_1
o a euro 267.261,10 NT
o a euro 106.904,446 ON
o a euro 106.904,446 Controparte_3
o a euro 106.904,446 CP_4
o a euro 106.904,446 CP_5
o a euro 106.904,446”. Parte_3
Con vittoria di spese e competenze del presente grado di giudizio, oltre 15% per spese generali, CPA e
IVA come per legge.
Per E_
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, e previa ogni più opportuna declaratoria, così giudicare:
pagina 11 di 32 “- in via pregiudiziale e cautelare, sospendere la provvisoria esecutorietà della Sentenza impugnata per i predetti motivi;
- nel merito: riformare integralmente la Sentenza non definitiva del Tribunale di Varese nella persona della Dott.ssa Flaminia D'Angelo, N. 107/2024, in data 26/01/2024, pubblicata il 29/01/2024 nella
Causa RG.2588/2018, non notificata, in quanto illogica, contraddittoria ed erronea per i motivi esposti in narrativa e, conseguentemente
- accertato e dichiarato che l'eredità di deceduto prima della moglie, va devoluta Parte_4 integralmente alla moglie secondo la prima parte delle sue disposizioni testamentarie e che l'eredità della GN va devoluta secondo le disposizioni di legge per i motivi tutti indicati Parte_5
in narrativa, respingere le domande tutte svolte in via principale e in via subordinata nel primo grado di giudizio dagli attori;
- riconosciuta la qualità di erede legittima della GN per quanto detto in E_ narrativa, dichiarare e disporre che l'eredità della GN venga ripartita secondo le Parte_5
quote previste per legge di 1/3 in favore di e 2/3 in favore di CP_6 Parte_1
- respingere la domanda riconvenzionale svolta nei confronti di per tutte le E_ motivazioni esposte in narrativa e per l'effetto disporre che la quota di due terzi rimanga al signor e la restante quota pari ad un terzo dell'eredità oltre interessi e rivalutazione monetaria, Parte_1
venga assegnata dal signor alla GN previa compensazione con la Pt_1 E_
quota di un terzo delle spese successorie e di gestione dei beni ereditari provate, a carico della stessa come risultanti dal progetto divisionale n. 2 del CTU depositato in data 13.12.2022;
- dichiarare lo scioglimento della comunione ereditaria costituitasi di conseguenza ed ordinare la divisione dei beni comuni di proprietà di al tempo del decesso, compresi nell'asse Parte_5 ereditario, o comunque dell'importo conseguito dalla vendita dei beni che nelle more del giudizio dovessero uscire dall'asse ereditario, secondo le quote di comunione dei due eredi legittimi e assegnando a loro favore i beni ereditari corrispondenti al valore della quota predetta, con indicazione degli eventuali conguagli o, in caso di difficile divisibilità degli immobili dell'asse ereditario, disporne la vendita all'incanto e la successiva ripartizione del ricavato, secondo le rispettive quote sopra indicate.
- accogliere l'appello incidentale per i motivi esposti in narrativa e per l'effetto in riforma del punto della sentenza impugnato dichiarare che euro 118.000,00 relativi al prezzo versato da e Parte_4 restituito a per l'intervenuta risoluzione del preliminare di acquisto dell'immobile di Parte_1
Borca di Cadore sono da includere nella massa ereditaria liquida dei coniugi e Parte_4
che è pertanto pari, come accertato nell'elaborato peritale, ad € 1.154.825,56 e di Parte_5
pagina 12 di 32 conseguenza assegnare, come da progetto divisionale n. 2, oltre ai preziosi, € 1.154.825,56 x 2/3 = €
769.883,71 a ed € 1.154.825,56 x 1/3 = € 384.941,85 a Parte_1 E_
Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio, oltre 15% per spese generali, CPA e
IVA come per legge.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Tribunale così riassumeva lo svolgimento del processo “Con atto di citazione regolarmente notificato, NT ON
, e convenivano in Controparte_3 CP_4 CP_5 Parte_3 giudizio innanzi all'intestato Tribunale per ivi sentire accogliere le seguenti Parte_1 conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e respinte in quanto infondate tutte le domande svolte dal convenuto e dall'intervenuta Parte_1
previe tutte le declaratorie e le statuizioni del caso, così giudicare: E_
NEL MERITO: dato preliminarmente atto che, in dipendenza del medesimo incidente automobilistico accaduto in data 6 aprile 2017, il signor è deceduto quello stesso giorno, mentre sua Parte_4
moglie, GN è morta in data 8 aprile 2017; Parte_5
In via principale: - accertato e dichiarato che, per i motivi esposti in narrativa, la morte dei coniugi SI e è stata contemporanea;
accertato e dichiarato che, pertanto, Parte_4 Parte_5
l'eredità del signor va devoluta secondo le disposizioni contenute nella seconda parte Parte_4 del suo testamento olografo datato 2 dicembre 2005, così come l'eredità della GN Parte_5
va devoluta secondo le disposizioni contenute nella seconda parte del suo testamento olografo
[...] datato 2 dicembre 2005; per l'effetto,
I accertare, dichiarare e disporre che l'eredità del signor e l'eredità della GN Parte_4
all'epoca del loro decesso costituite dei beni così come meglio indicati e specificati Parte_5
in narrativa e di ogni altro bene ad oggi non conosciuto e di proprietà di uno o di entrambi i defunti al tempo del decesso, vengano così ripartite: a) la quota di un quarto di entrambe le eredità venga assegnata al signor qui convenuto;
b) la quota di un quarto di entrambe le eredità venga Parte_1
assegnata alla GN c) la quota della metà di entrambe le eredità NT
venga assegnata pro indiviso ai SI , ON Controparte_3 CP_4
previo accrescimento in loro favore, ex art. 674, comma 2, c.c., della CP_5 Parte_3
quota che sarebbe spettata alla GN , morta in data 29-7-14 senza lasciare prole;
Persona_6
pagina 13 di 32 II dichiarare lo scioglimento delle comunioni ereditarie per l'effetto costituitesi ed ordinare la divisione dei beni comuni, così come meglio indicati e specificati in narrativa, di ogni altro bene ad oggi non conosciuto e di proprietà di uno o di entrambi i defunti al tempo del decesso, e comunque dell'importo pari al prezzo conseguito dalla vendita dei beni che nel frattempo fossero usciti dagli assi ereditari, secondo le quote di comunione dei singoli partecipanti, disponendo le operazioni necessarie alla formazione del progetto di divisione e riparto della quota di pertinenza delle parti (quota: pari ad un quarto dell'intero asse ereditario del signor e pari ad un quarto dell'intero asse Parte_4
ereditario della GN a favore del signor pari ad un quarto Parte_5 Parte_1 dell'intero asse ereditario del signor e pari ad un quarto dell'intero asse ereditario della Parte_4
GN a favore della GN pari alla metà Parte_5 NT dell'intero asse ereditario del signor e pari alla metà dell'intero asse ereditario della Parte_4
GN a favore dei SI , Parte_5 ON Controparte_3 [...]
, e assegnando a loro favore i beni ereditari corrispondenti al CP_4 CP_5 Parte_3
valore della quota predetta, con indicazione degli eventuali conguagli. In caso di ravvisata non comoda divisibilità dei beni costituenti gli assi ereditari di cui trattasi, ordinare la vendita all'incanto dei beni con formazione successiva di separate masse liquide da ripartire fra i singoli condividenti secondo le loro rispettive quote così come sopra indicate.
In subordine: - accertato e dichiarato che il signor è deceduto prima della moglie e che, Parte_4
pertanto, la sua eredità si è devoluta integralmente alla moglie GN secondo le Parte_5
disposizioni contenute nella prima parte del suo testamento olografo datato 2 dicembre 2005, accertare e dichiarare, per i motivi esposti in narrativa, che la volontà della GN è stata Parte_5
quella che, alla sua morte, tutti i beni appartenuti in vita a lei ed al marito, venissero ripartiti seguendo le disposizioni lasciate nella seconda parte del suo testamento olografo datato 2 dicembre 2005; per l'effetto: I- accertare, dichiarare e disporre che l'eredità della GN costituita dei Parte_5
beni così come meglio indicati e specificati in narrativa e di ogni altro bene ad oggi non conosciuto e di proprietà di uno o di entrambi i defunti al tempo del decesso, venga così ripartita: a) la quota di un quarto venga assegnata al signor qui convenuto;
b) la quota di un quarto venga Parte_1
assegnata alla GN c) la quota della metà venga assegnata pro NT
indiviso ai SI , ON Controparte_3 CP_4 CP_5 [...]
previo accrescimento in loro favore, ex art. 674, comma 2, c.c., della quota che sarebbe spettata Pt_3
alla GN , morta in data 29-7-14 senza lasciare prole;
II- dichiarare lo scioglimento Persona_6 della comunione ereditaria per l'effetto costituitasi ed ordinare la divisione dei beni comuni, così come meglio indicati e specificati in narrativa, e di ogni altro bene ad oggi non conosciuto e di proprietà di pagina 14 di 32 uno o di entrambi i defunti al tempo del decesso, e comunque dell'importo pari al prezzo conseguito dalla vendita dei beni che nel frattempo fossero usciti dagli assi ereditari, secondo le quote di comunione dei singoli partecipanti, disponendo le operazioni necessarie alla formazione del progetto di divisione e riparto della quota di pertinenza delle parti (quota: pari ad un quarto dell'intero asse ereditario della GN a favore del signor pari ad un quarto Parte_5 Parte_1 dell'intero asse ereditario della GN a favore della GN Parte_5 NT
pari alla metà dell'intero asse ereditario della GN a favore dei
[...] Parte_5
SI , , e ON Controparte_3 CP_4 CP_5 Parte_3
assegnando a loro favore i beni ereditari corrispondenti al valore della quota predetta, con indicazione degli eventuali conguagli. In caso di ravvisata non comoda divisibilità dei beni costituenti l'asse ereditario di cui trattasi, ordinare la vendita all'incanto dei beni con formazione successiva di separate masse liquide da ripartire fra i singoli condividenti secondo le loro rispettive quote così come sopra indicate. In ogni caso: Con vittoria di spese ed onorari di giudizio, oltre 15% per spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge”.
A sostegno della propria domanda gli attori deducevano:
- che, in data 06.04.2017, e venivano investiti da un Parte_4 Parte_5
veicolo mentre attraversavano la via Silvestro Sanvito in Varese (doc. 2 fascicolo attoreo);
- che ecedeva lo stesso giorno a causa delle lesioni riportate;
Parte_4
- che ricoverata in prognosi riservata, decedeva l'08.04.2017 a causa delle Parte_5
lesioni riportate;
- che i coniugi erano privi di prole e decedevano apparentemente senza lasciare testamento;
- che, quindi, si apriva, dapprima, la successione legittima di e, quindi, quella di Parte_4
(doc. 5 fascicolo attoreo); Parte_5
- che gli eredi decidevano di comune accordo di procedere alla liquidazione di tutti i beni;
- che, tuttavia, il 24.03.2018, rinvenivano due ON Controparte_3
buste chiuse con le firme di e (docc. 3 e 4 fascicolo Parte_4 Parte_5
attoreo); - che le buste venivano consegnate ancora sigillate al notaio;
- che le buste contenevano due testamenti olografi che furono successivamente pubblicati il
23.04.2018; - che i testamenti prevedevano due diverse volontà in ordine alla destinazione dei beni ereditari a seconda della premorienza di un coniuge all'altro o della loro “morte contemporanea”;
- che, successivamente al rinvenimento dei testamenti, e considerato che l' era deceduto CP_2
qualche giorno prima della lo , valorizzando la prima parte dei Pt_5 Parte_1
pagina 15 di 32 testamenti, si dichiarava unico erede di e procedeva alla trascrizione delle Parte_5
dichiarazioni di successione (doc. 5 fascicolo attoreo);
- che, tuttavia, doveva trovare applicazione la seconda parte del testamento che disciplinava proprio il caso di “morte contemporanea” dei coniugi;
- che con la locuzione di “morte contemporanea” i coniugi avevano voluto disciplinare il CP_2 caso in cui uno dei due non fosse riuscito a sopravvivere all'altro per il tempo necessario a godere delle disponibilità ereditate;
- che, esaminando globalmente la scheda testamentaria, si evinceva che la prima parte del testamento era volta alla tutela del proprio coniuge mentre, la seconda parte, alla tutela delle rispettive famiglie prevedendo che i beni venissero ripartiti tra i fratelli o i nipoti;
- che, pertanto, i beni caduti in comunione erano da dividersi per ¼ a , ¼ a Parte_1 [...]
e per ½ ai nipoti , , NT ON CP_4 CP_5
e previo accrescimento ex art. 674 co. 2 c.c. delle quote per la Parte_3 Controparte_3
parte che sarebbe stata devoluta a deceduta nel 2014 (doc. 7 fascicolo attoreo); Persona_6
- che la diffida inviata al convenuto era rimasta priva di risposta (doc. 6 fascicolo attoreo). Si costituiva contestando tutto quanto ex adverso affermato, ed in particolare, eccependo: Parte_1
- che i coniugi rano deceduti a distanza di 48h l'uno dall'altro; CP_2
- che, prima del rinvenimento dei testamenti, tutti erano stati d'accordo nel ritenere il Pt_4
eceduto prima della moglie
[...] Parte_5
- che non era possibile parlare di commorienza in quanto era noto il giorno e l'ora di decesso di entrambi i coniugi;
- che la lettura data dalle controparti al testamento era forzata in quanto, in tema successorio, il termine di morte contemporanea ha un significato preciso ed univoco;
- che, in questi anni, aveva sostenuto tutte le spese legate all'eredità ricevuta oltre quelle legate alle spese funerarie e di tumulazione di della sorella Parte_4 Parte_5
- che, dopo avere ricevuto la diffida, aveva proposto un incontro con gli attori;
- che gli attori avevano trascritto la domanda giudiziale di divisione sugli immobili impedendogli di assolvere all'obbligo di vendere discendente dal contratto preliminare già firmato per l'immobile sito in
Varese in via San Silvestro 60 (doc. 4 fascicolo convenuto). Insisteva per il rigetto delle domande attoreo ed, in via riconvenzionale, per la condanna degli attori al risarcimento del danno causatogli per avere trascritto la domanda giudiziale di divisione sugli immobili oltre al pagamento delle spese di lite ex art. 96 co. 1 e 2 c.p.c.
pagina 16 di 32 Il fascicolo subiva successivamente alcuni rinvii nel periodo in cui questo Giudice si trovava in congedo per maternità. Successivamente, in data 04.12.2019, interveniva volontariamente
[...]
contestando la domanda attorea ed aderendo solo in parte alle difese di E_
in particolare, eccepiva: Parte_1
- che era sorella unilaterale di di in quanto tutti figli Parte_5 Parte_1
di Persona_7
- che, pertanto, tale status la rendeva litisconsorte necessaria ex art. 102 c.p.c. nel giudizio;
- che non era stata coinvolta nel tentativo obbligatorio di mediazione;
- che non era vero che decedeva lasciando quale erede il solo Parte_5 Pt_1
[...]
- che non era possibile parlare di commorienza tra i coniugi erché i coniugi erano deceduti CP_2
a due giorni di distanza;
- che, pertanto, ad era succeduta alla quale, secondo Parte_4 Parte_5
la successione legittima, era succeduto il fratello germano er la quota di 2/3 e la Parte_1
sorella unilaterale er la quota di 1/3; E_
- che, quindi, dovevano essere rettificate le quote ereditarie di le dichiarazioni di Parte_1
successione.
Chiamata alla prima udienza di comparizione e trattazione e considerato che l'intervenuto non era stato coinvolto nella mediazione esperita, questo Giudice, al rientro dalla maternità, assegnava termine per la rinnovazione della procedura di mediazione obbligatoria. La causa subiva nuovi rinvii, dapprima, per permettere la conciliazione in sede di mediazione e, successivamente, nel periodo legato alla pandemia da COVID 19. La causa veniva, quindi, trattata con lo scambio delle memorie ex art. 183 co.
6 c.p.c. all'esito delle quali il Giudice, assegnatario del fascicolo nel periodo in cui questo Giudice si trovava in astensione per maternità, ammetteva la consulenza tecnica per la stima del compendio mobiliare ed immobiliare con formazione di diversi progetti divisionali. La stesura della consulenza richiedeva alcune proroghe da parte del CTU. Successivamente le parti esponevano alcune contestazioni alla consulenza in atti poi risoltesi all'udienza del 10.01.2023 ed insistevano per l'ammissione dell'istruttoria orale. Ritenuta la causa matura per la decisione e rigettate le ulteriori istanze istruttorie, questo Giudice rinviava per la precisazione delle conclusioni. Successivamente sulle conclusioni come precisate dalle parti, chiamata all'udienza del 17.10.2023, la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica”.
Il Tribunale di Varese pronunciava sentenza NON DEFINITIVA n.107/2024 pubblicata in data pagina 17 di 32 29/01/2024 con il seguente dispositivo:
“Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, ogni domanda ed istanza contraria disattesa così provvede:
- accerta e dichiara che e sono deceduti Parte_4 Parte_5
contemporaneamente a seguito del medesimo sinistro mortale che li coinvolse in data 06.04.2017;
- dichiara, quindi, aperta la successione di CF deceduto Parte_4 C.F._12
in Varese il 06.04.2017 lasciando testamento e di (CF. Parte_5
) deceduta il 08.04.2017 in Varese lasciando testamento, - accerta e dichiara che C.F._13
la successione di e è regolata dalla seconda parte di Parte_4 Parte_5
ciascuna delle due schede testamentarie olografe del 02.12.2005;
- accerta e dichiara che i beni della massa di ono i seguenti: Parte_4
1. euro 47.500 pari alla quota di proprietà di ½ dell'unità immobiliare in Comune di Milano sita in via
Francesco Ferrucci n. 1 distinta al N.C.E.U. del Comune di Milano al foglio 306, mappale 87, sub 37,
A/4, rendita € 296,96, alienata in corso di causa per euro 95.000;
2. la quota di proprietà di 1/12 dell'unità immobiliare in Comune di Milano sita in via Domenico
Cimarosa n. 9 distinta al N.C.E.U. del Comune di Milano al foglio 382, mappale 89, sub 11, A/3, rendita € 581,01 stimata in euro 35.000;
3. euro 97.500 pari alla quota di proprietà di ½ unità immobiliare in Comune di Varese sita in via
Silvestro Sanvito n. 60, distinta al N.C.E.U. del Comune di Varese al foglio 10, mappale 566, sub 37, e al foglio 10, mappale 17560, sub 9, alienata in corso di causa per l'importo di euro 195.000;
4. euro 13.417,16 (pari alla quota di ½ dell'importo di euro 26.834,32) presenti sul conto corrente n.
2206 acceso presso la Filiale di Varese Sanvito della Unione di Banche Italiane s.p.a.;
5. euro 166.727,08 (pari alla quota di ½ dell'importo di euro 333.454,16) relativa al deposito titoli n.
346243 acceso presso la Filiale di Varese Sanvito della Unione di Banche Italiane s.p.a.;
6. euro 33.890 (pari alla quota di ½ del valore di euro 67.780) relativo ai beni e preziosi contenuti nella cassetta di sicurezza n. 74 cointestata ai SI e , custodita presso Parte_5 Parte_4
la medesima filiale della Unione di Banche Italiane s.p.a.
- Accerta e dichiara che i beni della massa di ono i seguenti: Parte_5
1. euro 47.500 pari alla quota di proprietà di ½ dell'unità immobiliare in Comune di Milano sita in via
Francesco Ferrucci n. 1 distinta al N.C.E.U. del Comune di Milano al foglio 306, mappale 87, sub 37,
A/4, rendita € 296,96, alienata in corso di causa per euro 95.000;
2. euro 97.500 pari alla quota di proprietà di ½ unità immobiliare in Comune di Varese sita in via
Silvestro Sanvito n. 60, distinta al N.C.E.U. del Comune di Varese al foglio 10, mappale 566, sub 37, e pagina 18 di 32 al foglio 10, mappale 17560, sub 9, alienata in corso di causa per l'importo di euro 195.000;
3. la piena proprietà dell'unità immobiliare sita in Comune di Venezia-Lido via Delle Quattro Fontane
n. 5/a, distinta al N.C.E.U. del Comune di Venezia al foglio 28, mappale 461, sub 6, A/3, rendita €
995,99, alienata antecedentemente al giudizio per l'importo di euro 380.000;
4. euro 13.417,16 (pari alla quota di ½ dell'importo di euro 26.834,32) presenti sul conto corrente n.
2206 acceso presso la Filiale di Varese Sanvito della Unione di Banche Italiane s.p.a.;. euro 166.727,08 (pari alla quota di ½ dell'importo di euro 333.454,16) relativa al deposito titoli n.
346243 acceso presso la Filiale di Varese Sanvito della Unione di Banche Italiane s.p.a.;
6. euro 2.933,28 pari all'importo presente sul conto corrente n. 073600000195 acceso presso la BA
, filiale di Venezia;
NT7
7. euro 33.890 (pari alla quota di ½ del valore di euro 67.780) relativo ai beni e preziosi contenuti nella cassetta di sicurezza n. 74 cointestata ai SI e , custodita presso Parte_5 Parte_4
la medesima filiale della Unione di Banche Italiane s.p.a.
- dispone lo scioglimento delle masse ereditarie così individuate secondo le seguenti quote stabilite in testamento: 5/20 (CF. ); 5/20 ANNA Parte_1 C.F._14 CP_1
(CF. ; 2/20 (C.F.
[...] C.F._4 ON
); 2/20 (C.F. ); 2/20 C.F._5 Controparte_3 C.F._6 CP_4
(C.F. ); 2/20 (C.F. ); 2/20 C.F._7 CP_5 C.F._8 [...]
C.F. ); Pt_3 C.F._9
- dichiara la comoda divisibilità degli importi ricavati dalle vendite dei beni in Milano Via Ferrucci 1, in Varese Via Sanvito Silvestro e in Venezia oltre che dei denari depositati presso i rapporti bancari sopra indicati e, di conseguenza, assegna definitivamente (come indicato in parte motiva):
o a euro 319.938,46 Parte_1
o a euro 237.761,10 NT
o a euro 95.104,44 ON
o a euro 95.104,44 o a euro 95.104,44 Controparte_3 CP_4
o a euro 95.104,44 o a euro 95.104,44 CP_5 Parte_3
- Accerta e dichiara la comoda divisibilità dei beni preziosi elencati nell'allegato n. 7 della perizia del
CTU nominato e, di conseguenza, ne dispone la seguente assegnazione:
o a preziosi da nn. 1 a 14 + n. 48; Parte_1
o a reziosi da nn.15 a 27; NT
o a i preziosi n. 28; ON
o a i preziosi da nn. 29 a 37; Controparte_3
pagina 19 di 32 o a i preziosi da nn.38 a 41; CP_4
o a i preziosi nn. 42, 43, 44, 46, 47; CP_5
o a i preziosi n. 45, 49 e 50. Parte_3
- Pareggia tali ultime attribuzioni ponendo a carico di un conguaglio di euro 402 e a Parte_3
carico di un conguaglio di 255 euro che dovranno essere così ON
ripartiti: euro 378 a favore di euro 88 a favore di euro 2 a CP_5 CP_4
favore di;
euro 134 a favore di euro 55 a favore di Controparte_3 Parte_1 [...]
NT
- Dispone che i conguagli siano versati al momento della consegna dei preziosi;
- dichiara non comodamente divisibile la quota di 1/12 di proprietà di sull'unità Parte_4
immobiliare in Comune di Milano sita in via Domenico Cimarosa n. 9 distinta al N.C.E.U. del Comune di Milano al foglio 382, mappale 89, sub 11, A/3, rendita € 581,01 per la cui divisione la causa viene rimessa sul ruolo, previa integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti gli altri comproprietari litisconsorti necessari;
- dichiara rigettata o assorbita ogni altra domanda;
- spese di lite al definitivo. ”
Avverso tale sentenza proponeva appello con citazione notificata il 22.7.2024 Parte_1
chiedendo la riforma della sentenza per i motivi dedotti. Si costituivano
[...]
, NT8 Controparte_3 CP_4
IN PERSONA DEL PROCURATORE GENERALE ON CP_5
IN PERSONA DEL PROCURATORE GENERALE e
[...] ON
IN PERSONA DEL PROCURATORE GENERALE Parte_3 ON
nonché proponendo appelli incidentali tardivi. Alla
[...] E_
prima udienza del 25.2.2025 il consigliere istruttore visti gli artt. 127 ter ce 352 c.p.c., fissava davanti a sé l'udienza del 13.5.2025 per la rimessione della causa in decisione, assegnando termine perentorio alle parti calcolati a ritroso rispetto alla detta udienza di giorni 60 per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, di giorni 30 per il deposito di comparse conclusionali, di giorni 15 per il deposito di note di replica. Assegnava altresì termine perentorio sino alla data del
13.5.2025 per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza, salvo quanto disposto dall'art. 127 ter, quarto comma, c.p.c., ricorrendone i presupposti. Depositati gli iscritti conclusionali e le note sostitutive della udienza, la causa era rimessa in decisione innanzi al Collegio dell'udienza del
13.5.2025 e decisa nella camera di consiglio del 21.5.2025 . ha impugnato la sentenza per i seguenti motivi: Parte_1
pagina 20 di 32 1. sulla erroneita' della sentenza nella parte in cui accerta e dichiara applicabile la seconda parte dei testamenti olografi di e in quanto nulla e perche' Parte_4 Parte_5
erroneamente ritenuti deceduti contemporaneamente.
1.1.1 sul mancato accertamento della nullità dei testamenti, quantomeno nella seconda parte degli stessi anche quale unica conseguenza logica della statuizione “in sostanza trattasi di testamenti simultanei e reciproci” ai sensi degli artt. 589 e 458 c.c. eccezione rilevabile d'ufficio e in ogni caso formulata nel presente grado di giudizio
1.1.2 sull'illogicità e contrarietà al tenore letterario della volontà dei testatori arbitrariamente interpretata in sentenza per inapplicabilità dell'art. 1362 c.c. e in ogni caso in violazione del medesimo articolo
2. sulla corretta divisione della massa ereditaria dei coniugi e l'attribuzione delle Persona_8
spese e tasse con la riproposizione della domanda riconvenzionale nei confronti di CP_6
[...]
sulla corretta devoluzione ex lege dell'eredità a e Pt_1 CP_6
3. sulla errata statuizione in merito alla domanda riconvenzionale volta al risarcimento dei danni da parte degli odierni appellati
Gli appellati ha proposte impugnazione incidentale tardiva per i seguenti motivi: CP_19
1. sulla erroneita' della sentenza nella parte in cui esclude dalla massa ereditaria il prezzo pagato dal defunto per l'acquisto dell'immobile sito in Borca Di Cadore e restituito al Parte_4
prof. CP_20
di censura e di violazioni di legge: illogicità e contrarietà della decisione alle risultanze
[...] documentali e violazione dell'art. 115 c.p.c. nella parte in cui prevede che “il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti” ha proposto impugnazione incidentale tardiva ed adesiva a quella del fratello , CP_21 Pt_1
sui medesimi motivi 1 e 2 nonché impugnazione incidentale tardiva su capo autonomo per il seguente motivo:
1. sulla erroneità della sentenza nella parte in cui esclude dall'asse ereditario l'importo pagato da per l'acquisto di un immobile sito in Borca Di Cadore e restituito, a seguito di Parte_4
risoluzione del contratto preliminare, a Parte_1
1.1. motivo di censura e di violazioni di legge: erroneità illogicità e contrarietà della sentenza alle informazioni desumibili dai documenti e violazione dell'art. 115, c. 1 c.p.c. nella parte in cui prevede che “il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle pagina 21 di 32 parti o dal pubblico ministero nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita”
Deve preliminarmente essere affrontata la questione di ammissibilità degli appelli incidentali tardivi proposti sia dalle parti appellate che dalla parte appellata Pt_4 CP_6
Le impugnazioni incidentali tardive sono sia adesive, quale è quella di ad E_ eccezione dall'ultimo motivo di appello, che autonome, poiché riguardano il capo di sentenza con cui il tribunale ha escluso dal compendio ereditario oggetto della causa di scioglimento della comunione il bene immobile sito in Borca di Cadore.
Quanto in particolare a quest'ultimo profilo, ritiene questa Corte che non possa configurarsi una ipotesi di cause scindibili o domande autonome e scindibili, in relazione all'accertamento della ricomprensione o alla esclusione in un patrimonio ereditario di un bene.
Pertanto non può trovare ingresso, in questa causa, l'orientamento giurisprudenziale ancora recentemente affermato dalla Suprema Corte con la Ordinanza n. 29448 del 14/11/2024 che ha affermato l'inammissibilità della “impugnazione incidentale tardiva di un capo della sentenza autonomo rispetto a quello investito dall'impugnazione principale, se l'interesse a proporla preesiste all'altrui gravame e sorge immediatamente dalla decisione” , poiché relativo a domande scindibili.
Questo Collegio intende quindi dare continuità all'orientamento espresso dalla Ordinanza n. 15100 del
29/05/2024 che afferma “L'impugnazione incidentale tardiva - da proporsi con l'atto di costituzione dell'appellato o con il controricorso nel giudizio di cassazione - può essere sollevata anche quando sia scaduto il termine per l'impugnazione principale, indipendentemente dal fatto che investa un capo autonomo della sentenza stessa e che, quindi, l'interesse ad impugnare fosse preesistente, dato che nessuna distinzione in proposito è contenuta negli artt. 334, 343 e 371 c.p.c. e che occorre consentire alla parte, che avrebbe di per sé accettato la decisione, di contrastare l'iniziativa della controparte, volta a rimettere comunque in discussione l'assetto di interessi derivante dalla pronuncia impugnata”.
La pronuncia conferma l'indirizzo prevalente già espresso da Cassazione n. 10477 del 2024, n. 26139 del 2022; n. 25285 del 2020; n. 14094 del 2020.
Le impugnazioni incidentali tardive sono pertanto pienamente ammissibili, e nel prosieguo ne verrà valutata la fondatezza.
Giova premettere, sinteticamente, una breve sintesi della decisione impugnata soprattutto in relazione ai principi di diritto applicati.
Il tribunale di Varese ha accolto la domanda formulata dagli attori , qualificatesi chiamati CP_22
all'eredità di accertando la “contemporaneità” del decesso di ed Parte_4 Parte_4
pagina 22 di 32 nel senso intesso dai testatori, e dichiarando quindi aperta la successione Parte_5
testamentaria dei medesimi.
Ha quindi accertato la composizione di entrambe le masse ereditarie ed ha disposto lo scioglimento della comunione secondo le quote indicate il motivazione, determinando i conguagli e rimettendo la causa sul ruolo in relazione alla prosecuzione delle operazioni di divisione per un bene ereditario costituito da un la quota di un dodicesimo sul bene sito in Milano via Cimarosa 9.
Ha espressamente statuito che le spese del giudizio sarebbero state regolate dalla sentenza definitiva.
Osserva inoltre questa Corte che dall'esame del fascicolo telematico di primo grado, risulta depositata in data 3 Marzo 2025 la sentenza definitiva, che ha statuito anche sulle spese di tutto il giudizio di primo grado, pur se alcuna delle parti ne fa menzione negli scritti conclusionali depositati successivamente a tale data, e tutte le parti chiedono la condanna al pagamento delle spese processuali per questa fase di appello avverso la sentenza non definitiva.
Giova altresì riportare, per una migliore comprensione della decisione, il tenore di entrambe le schede testamentarie, redatte su due fogli distinti, trovati diversi mesi dopo il decesso chiusi in due distinte buste, conservate all'interno di un'unica busta.
Il testamento di è del seguente tenore: Parte_4
“Io sottoscritto , nato a [...] il [...], nelle mie piene facoltà di intendere Parte_4
e di volere, dispongo che, dopo la mia morte, diventi mia erede universale di tutti i miei beni mobili e immobili comprese ogni disponibilità finanziarie, mia moglie , nata a [...] il 19 Parte_5
maggio 1947, alla quale sono sempre legato da grande amore.
Varese, 02 dicembre 2005
ln fede Parte_4
Nel caso di morte contemporanea mia e di mia moglie , dispongo che i nostri beni Parte_5
mobili e immobili comprese ogni nostra disponibilità finanziarie, vengano lasciati in eredità così suddivisi:
- Un quarto di tutti i nostri beni a , fratello di mia moglie, nato a [...] il 18 febbraio Parte_1
1945.
Un quarto di tutti i nostri beni ad , mia sorella, nata a [...] il [...]. CP_1
- La rimanente metà di tutti i nostri beni, suddivisa in parti uguali, a questi nostri nipoti:
- , figlio di ON CP_23
- , figlia di Persona_6 Persona_9
- , figlia di - , figlio di Controparte_3 Persona_9 CP_4 CP_24
- , figlia di
[...] Parte_3 CP_24
pagina 23 di 32 - , figlio di . CP_5 CP_24
Varese, 02 dicembre 2005 ln fede . Parte_4
Il testamento di è del seguente tenore Parte_5
"Io sottoscritta nata a [...] il [...], nelle mie piene facoltà di Parte_5
intendere e di volere, dispongo che dopo la mia morte, diventi mio erede universale di tutti i miei beni mobili e immobili comprese ogni disponibilità finanziarie, mia marito , nato a [...]_4
il 19 maggio 1932, al quale sono da sempre legata da profondo amore.
Varese, 02 dicembre 2005 ln fede Parte_5
Nel caso di morte contemporanea mia e di mio marito dispongo che i nostri beni Parte_4
immobili e mobili comprese ogni nostre disponibilità finanziarie, vengano lasciate in eredità così suddivisi:
- Un quarto di tutti i nostri beni a , mio fratello, nato a [...] il [...]. Parte_1
- un quarto di tutti i nostri beni a sorella di mio marito nata a [...] il CP_1 Parte_4
24 settembre 1933.
- La rimanente metà di tutti i nostri beni suddivisa in parti uguali a questi nostri nipoti:
- , figlio di ON CP_23
figlia di Persona_6 Persona_9
- figlia di Controparte_3 Persona_9
- figlio di figlio di CP_4 ON5 CP_24
- figlia di Parte_3 CP_26
02 dicembre 2005
[...]
In fede . Parte_5
L'appello di non è fondato, così come non è fondato quello incidentale adesivo di Parte_1
E_
Con il primo motivo, articolato in due sottomotivi, si censura la sentenza per non aver rilevato la nullità parziale dei testamenti di ed in quanto dichiarati simultanei e Parte_4 Parte_5
reciproci, nonché per aver ritenuto, con una erronea interpretazione delle schede testamentarie, i due testatori deceduti contemporaneamente.
Si chiede quindi che la successione di sia regolata dalla prima parte del testamento Parte_4
nella quale nomina suo erede universale la moglie e che la successione di Parte_5
quest'ultima sia regolata dalla legge, con conseguente accertamento della qualità di eredi di Pt_1
pagina 24 di 32 per la quota di due terzi quale fratello germano e per la quota di un terzo in Pt_1 CP_6
quanto sorella unilaterale di Parte_5
Rileva questa Corte che i due testamenti vanno correttamente qualificati, dovendosi tuttavia condividere l'interpretazione alla volontà dei testatori data dal Tribunale.
I due testamenti non sono “simultanei e reciproci”, come ritenuto dal giudice di prime cure a pagina 12, perché' sono redatti su due atti diversi, distinti fra loro, ciascuno chiuso in una distinta busta, e pubblicati con distinti verbali di pubblicazione del testamento olografo redatti dal notaio, prodotti in primo grado dagli attori ai documenti 3 e4. CP_22
La Suprema Corte, con Sentenza n. 5508 del 05/04/2012, afferma che “in tema di successioni testamentarie, l'art. 589 cod. civ., vietando il testamento di due o più persone nel medesimo atto, sanziona di nullità l'ipotesi di un testamento unitario contenente due o più sottoscrizioni, in violazione dei requisiti formali di cui all'art. 602 cod. civ., nel quale è palese il richiamo ad un'attività di redazione e sottoscrizione delle disposizioni da parte di un unico soggetto. Ne consegue che la nullità suddetta non può estendersi all'ipotesi di due testamenti redatti con separati atti dai testatori, non ricorrendo, in presenza di schede testamentarie formalmente distinte, la presunzione assoluta di mancanza di una libera estrinsecazione della volontà dei testatori, propria del testamento congiuntivo”.
In altra pronuncia, risalente ma non successivamente smentita, la Suprema Corte aveva affermato che
“Gli indizi concorrenti verso una presunzione debbono essere esaminati nel loro complesso, affinché ne derivi il carattere di precisione, gravità e concordanza che la legge esige per le prove presuntive.
Tuttavia ciò non esclude che il giudice di merito, prima di riunire i detti indizi nella sintesi finale, debba vagliarli in sè e per sè, per scartare quelli che non abbiano rilevanza, e,invece, comporre nella sintesi quelli che, dopo il vaglio, quella rilevanza conservino. Ciò perché la legge stessa, quando esige la concordanza nelle prove per presunzioni, vuole che di ciascun indizio che concorre a formarla sia stabilita la portata e questa sia raffrontata a quella di altri, parimenti risultato di un esame analitico, per vedere appunto se concorrono nella stessa direzione, si armonizzino fra loro, se siano, cioè concordanti. A norma dell'art.589 cod.civ., perché si abbia testamento reciproco è necessario che le manifestazioni di volontà dei testatori costituiscano, in un documento unitario, un solo atto, in modo che la volontà delle parti non abbia alcuna autonomia formale. È da escludere, quindi, che due testamenti, fatti da due testatori, ciascuno in favore dell'altro, possano essere considerati un testamento congiuntivo reciproco” ( Cassazione, Sentenza n. 2364 del 18/07/1959)
Pertanto alcuna nullità può pronunciarsi in relazione ai due testamenti oggetto di causa.
Non sono testamenti reciproci e non sono nulli perché non contengono alcun patto successorio pagina 25 di 32 Entrambe le schede testamentarie prevedono due distinte disposizioni in relazione ad eventi diversi, che, come si rileva proprio dal tenore lettele di entrambi i testamenti, sono addirittura separate da data e firma, a poste ciascuna al termine di ogni disposizione.
La prima disposizione è quella di istituire erede universale il proprio coniuge, rispettivamente per la moglie e per il marito Parte_4 Parte_5 Parte_5 Parte_4
La seconda disposizione di ciascuna scheda testamentaria è quella che è stata oggetto della interpretazione da parte del giudice di prime cure, che regola la devoluzione “nel caso di morte contemporanea”, secondo il tenore letterale del testamento.
Il tribunale ha applicato i criteri interpretativi enunciati nella sentenza numero 70 20/05/1986, attribuendo all'aggettivo “contemporanea” Il significato di “uno stesso periodo temporale”, affermando pertanto che “i due testamenti, che sono tra loro scritti in modo identico, nella prima parte salvaguardano il coniuge superstite garantendogli la nomina di erede universale mentre, nella seconda parte, salvaguardano le rispettive famiglie di origine per il caso in cui alcuno dei coniugi fosse sopravvissuto per godere dei beni della loro vita comune. 'E chiaro che i testatori, nel momento in cui disponevano in ordine alla “morte contemporanea” immaginavano proprio la morte di entrambi all'esito di un unico sinistro, questa è come noto la causa più frequente di morte congiunta tra coniugi riuscendo difficile immaginare una morte contemporanea per malattia. E' chiaro che la contemporaneità della morte, di per sé evento assolutamente raro, si doveva collegare, nell'intenzione dei testatori, ad un unico evento altamente lesivo (quale può essere un Incidente mortale) all'esito del quale nessuno dei due coniugi avrebbe avuto la possibilità di godere degli averi ereditati. È del tutto indifferente, quindi, che sia deceduta 48 ore dopo il marito in quanto è morta, senza Parte_5
tra l'altro senza mai risvegliarti, nel lasso temporale (tra l'altro ravvicinato) collegato al medesimo evento lesivo che ha determinato la morte anche di Sostenere una diversa Parte_4
interpretazione vorrebbe dire assegnare al caso - e non all'effettiva volontà del testatore-la destinazione dei beni dismessi con la morte” ( pag 14 e 15 sentenza)
Ritiene questa Corte che tale interpretazione sia condivisibile, poiché non equivale, come ritenuto dall'appellante, ad applicare l'istituto giuridico della commorienza, previsto dall'articolo 4 del codice civile, in una ipotesi in cui pacificamente non ne sussistono i presupposti costituiti da una morte di due soggetti che si presume avvenuta nello stesso momento, salvo prova contraria.
Nel giudizio la premorienza di rispetto ad costituisce circostanza Parte_4 Parte_5
pacifica affermata non solo dalle parti ma anche dal giudice di prime cure.
Le schede testamentarie devono sicuramente essere interpretate secondo il loro chiaro e non equivoco tenore letterale, tenuto altresì conto sicuramente delle qualità dei testatori, che hanno chiaramente pagina 26 di 32 voluto disporre delle proprie sostanze nominando proprio erede il coniuge, che quindi avrebbe sicuramente goduto da solo di tutto il patrimonio ereditario accumulato in vita dai coniugi, e disponendo in favore di alcuni ( non tutti!) componenti di entrambe le proprie famiglie di origine per il solo caso in cui essi fossero morti “per morte contemporanea”, ossia nello stesso periodo di tempo, tale da non consentire una sopravvivenza dell'uno rispetto all'altro e comunque in conseguenza del medesimo evento lesivo, successivamente al quale non ha mai ripreso conoscenza. Parte_5
Questa è la volontà dei testatori che emerge dalle loro ultime volontà, ossia beneficiare entrambe le proprie famiglie d'origine, nell'ipotesi in cui la loro morte fosse sopraggiunta in un momento pressoché contestuale, ancorché non simultaneo, proprio per sottrarre al caso la volontà ed il desiderio che i congiunti di entrambi potessero godere del loro patrimonio.
Appaiono del tutto irrilevanti le argomentazioni di parte appellante secondo le quali il decesso di a poche ore dal sinistro e non in un momento successivo sia dipeso dall' espianto Parte_5
degli organi al quale lui stesso, quale parente più prossimo, ha dato il consenso, dal momento che se sussistevano le condizioni per l'espianto degli organi significava che era deceduta. Parte_5
Il primo motivo dell'appello principale nonché dell'appello incidentale adesivo viene quindi rigettato, con conferma della delazione testamentaria sia di che di così come Parte_4 Parte_5
accertate e disposta nella sentenza impugnata.
Rileva questa Corte che l'appello incidentale proposto da viene rigettato, quale E_
conseguenza della conferma della pronuncia sulla delazione ereditaria in forza dei testamenti, che la escludono dagli eredi
Deve ora essere esaminato il motivo di appello incidentale delle parti che attiene alla CP_22
quantificazione e identificazione del compendio ereditario.
Si premette che, pacificamente il tribunale ha accertato la consistenza del patrimonio ereditario come segue:
1) unità immobiliare in Comune di Milano sita in via Francesco Ferrucci n. 1 distinta al N.C.E.U. del
Comune di Milano al foglio 306, mappale 87, sub 37, A/4, rendita € 296,96, appartenuta per la quota di metà ciascuno ai SI e;
Parte_5 Parte_4
2) unità immobiliare in Comune di Milano sita in via Domenico Cimarosa n. 9 distinta al N.C.E.U. del
Comune di Milano al foglio 382, mappale 89, sub 11, A/3, rendita € 581,01, appartenuta, per la quota di 1/12, al signor Parte_4
3) unità immobiliare in Comune di Varese sita in via Silvestro Sanvito n. 60, distinta al N.C.E.U. del
Comune di Varese al foglio 10, mappale 566, sub 37, C/6, rendita € 96,58, appartenuta per la quota di metà ciascuno ai SI e;
Parte_5 Parte_4
pagina 27 di 32 4) unità immobiliare in Comune di Varese sita in via Silvestro Sanvito n. 60, distinta al N.C.E.U. del
Comune di Varese al foglio 10, mappale 17560, sub 9, A/2, rendita € 1.007,09, appartenuta per la quota di metà ciascuno ai SI e;
Parte_5 Parte_4
5) dell'unità immobiliare sita in Comune di Venezia-Lido via Delle Quattro Fontane n. 5/a, distinta al
N.C.E.U. del Comune di Venezia al foglio 28, mappale 461, sub 6, A/3, rendita € 995,99, appartenuta per la quota dell'intero alla GN;
Parte_5
6) conto corrente n. 2206 cointestato ai SI e , acceso presso la Parte_5 Parte_4
Filiale di Varese Sanvito della Unione di Banche Italiane s.p.a., presentante un saldo contabile, alla data del decesso, di € 26.834,32;
7) deposito titoli n. 346243 cointestato ai SI e , acceso presso la Parte_5 Parte_4
Filiale di Varese Sanvito della Unione di Banche Italiane s.p.a., contenente, alla data del decesso, titoli del valore approssimativo di € 333.454,14;
8) beni e preziosi contenuti nella cassetta di sicurezza n. 74 cointestata ai SI e Parte_5
, custodita sempre presso la medesima filiale della Unione di Banche Italiane s.p.a. Per Parte_4
un valore stimato di euro 67.780,
9) conto corrente n. 073600000195 intestato alla sola GN accesso a Venezia, Parte_5
presso la filiale di con un saldo attivo di euro 2.933,28”. ON7
Il bene numero 2, ossia l'immobile in Milano, via Cimarosa 9, non è oggetto della pronuncia della sentenza parziale qui impugnata.
Costituisce circostanza pacifica che tutti i beni immobili che fanno parte del compendio ereditario, ad eccezione appunto dell'immobile in Milano via Cimarosa 9, comunque estraneo alla presente causa, sono stati alienati in corso di causa ed il ricavato delle vendite è depositato presso un notaio ( dr nell'attesa di essere ripartito a favore degli eredi. Per_1
L'immobile in Milano sito in via Francesco Ferrucci n. 1 è stato venduto per euro 95.000,00
l'immobile sito in Varese sita in via Silvestro Sanvito n. 60 -appartamento più box-è stato venduto per euro 195.000
L'immobile in Comune di Venezia-Lido è stato venduto per euro 380.000,00.
Il tribunale ha correttamente formato due masse, ciascuna comprendente gli immobili o le quote di immobili ed i beni mobili di proprietà di ed che non sono Parte_4 Parte_5
specificamente state contestate nella loro quantificazione e nelle somme attribuite a ciascun coerede di entrambi i testatori, così come non è stata impugnata la statuizione di pagina 21 in forza della quale “ la porzione di eredità che verrà definitivamente assegnata è già comprensiva della regolazione delle spese di comunione sostenute dal solo tra tutti i coerenti. Il convenuto ha, infatti, dato Parte_1
pagina 28 di 32 prova in giudizio di avere sostenuto diverse spese dal 2018 ad oggi in riferimento agli immobili della comunione ereditaria e ha chiesto, quindi, che tali spese vengano ripartite fra tutti gli eredi secondo le medesime quote di spettanza dei singoli eredi sui beni ereditari.Le spese sono provate agli atti e sono state, altresì, valutate dal CU congrue ed attinenti alla successione ereditaria di ed Parte_4
senza che gli attori abbiano contestato alcunché. Anzi con l'accordo di tutte le parti Parte_5
si è riconosciuto un importo di euro 82.177,36 oltre a euro 17.896,10 somma quest'ultima non inserita nel prospetto divisionale quanto già rimborsata al di fuori del giudizio..” Parte_1
Anche la suddivisione dei preziosi contenuti nella cassetta bancaria con assegnazione in natura ai singoli coeredi di beni numericamente individuati non è stata impugnata.
Il tribunale ha escluso dalla massa ereditaria di il bene sito in Borca di Cadore (BI) con Parte_4
questa motivazione “di cui questo Giudice non ha alcuna contezza. Ed infatti, il bene non è indicato negli scritti difensivi di alcuna delle parti e nemmeno indicato nelle dichiarazioni di successione in atti né nelle note di trascrizione. Di tale bene, che si dice essere stato alienato, non si conosce nemmeno
l'intestazione proprietaria e le relative quote prima dell'alienazione. Pertanto, non vi è alcuna certezza che il bene fosse appartenuto ai coniugi e che sia ricompreso nella loro eredità”. Pt_4
La statuizione è stata impugnata con appello incidentale dalle parti , che ne lamentano CP_22
l'erroneità e chiedono conseguentemente che nel compendio ereditario venga ricompreso il corrispettivo incassato da qualificatosi unico erede di dai promissari Parte_1 Parte_4
venditori del bene sito in Borca di Cadore, che successivamente alla morte di avrebbero Parte_4
restituito a quanto ricevuto per il pagamento dell'immobile. Parte_1
La prova di quanto affermato risiederebbe nel documento 11 prodotto dagli attori in primo grado con la memoria 183 numero 1 cpc.
Rileva questa Corte che tale documento attesta sicuramente un accordo fra i promissari venditori del bene e qualificatosi come unico erede di volto alla restituzione degli Parte_1 Parte_4
importi da questo pagati in forza del contratto preliminare, al quale poi non è seguito il definitivo proprio per il decesso di Parte_4
Tuttavia il documento 11 attesta esclusivamente un obbligo di pagamento, ma non prova l'effettivo incasso da parte di delle somme in esso esposte, ne è stata prodotto alcun altro Parte_1
documento che comprovi che l'odierno appellante abbia effettivamente incassato somme in relazione a tale scrittura privata.
L'appello incidentale deve pertanto essere rigettato e non viene ricompreso nel compendio ereditario l'asserito valore del bene di Borca di Cadore.
pagina 29 di 32 Il terzo motivo di appello principale di non è parimenti fondato. Con esso si lamenta Parte_1
l'erroneo rigetto della domanda riconvenzionale formulata nei confronti degli attori in primo grado volta ad ottenere il risarcimento del danno per l'arbitraria trascrizione dell'atto di citazione da parte degli attori, che ha determinato l'impossibilità per di vendere un immobile del Parte_1
compendio ereditario promesso in vendita nei confronti di un terzo e conseguente pagamento in favore del promissario acquirente di euro 3.500,00 a titolo di transazione.
Rileva questa Corte che il preliminare di vendita di uno dei beni ereditari è stato trascritto da Pt_1
successivamente alla notifica dell'atto di citazione di primo grado, ancorché anteriormente alla
[...]
trascrizione della domanda giudiziale. Pertanto può ritenersi che l'odierno appellante abbia consapevolmente proceduto ad una trascrizione a fronte di una domanda giudiziale che contestava la sua qualità di unico erede del SI CP_28
Tale circostanza determina l'insussistenza del nesso causale, ad avviso della Corte, fra il fatto rappresentato dalla trascrizione della domanda giudiziale ed il danno lamentato, con conferma del rigetto della domanda riconvenzionale, sia pure per altra motivazione.
L'esito della lite vede la soccombenza dell'appellante principale e di quello incidentale Parte_7
adesivo nei confronti delle parti appellate E_ NT8
, in persona del procuratore generale
[...] Controparte_3 CP_4
in persona del procuratore generale ON CP_5 ON
e in persona del procuratore generale .
[...] Parte_3 ON
e vengono quindi condannati, in solido, ex art 91 c.p.c. alla Parte_7 E_
refusione delle spese processuali del grado in favore della controparte, liquidate come in dispositivo sulla base del vigente D.M. n.55/2014, con riferimento al valore della causa come dichiarato ai fini del contributo unificato giudiziale ( scaglione dal 520.000,01 a € 1.000.000,00), in rapporto ai valori medi previsti stante la media difficoltà delle questioni trattate, escludendo dal computo la voce relativa alla fase istruttoria assente nel presente grado.
Le spese fra e sono invece compensate Parte_1 E_
Viene inoltre dichiarata la sussistenza degli estremi di cui all'articolo 13 comma 1- quater del d.p.r. n.
115/2002 (così come inserito dall'articolo 1 co 17. D.228/12) per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso art 13, da parte dell'appellante principale di quello incidentale adesivo Parte_7 E_
, nonché dell'appellante incidentale formato da
[...] NT8
, in persona del procuratore generale
[...] Controparte_3 CP_4 ON
pagina 30 di 32 in persona del procuratore generale e Pt_4 CP_5 ON Parte_3 in persona del procuratore generale ON
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
contro NT8
, IN PERSONA DEL PROCURATORE GENERALE Controparte_3 CP_4
IN PERSONA DEL PROCURATORE ON CP_5
GENERALE e IN PERSONA DEL ON Parte_3
PROCURATORE GENERALE nonché ON E_
nonché sugli appelli incidentali avverso la sentenza del Tribunale di Varese n. 107/2024
[...]
così provvede:
1. Rigetta l'appello principale di e l'appello incidentale adesivo di Parte_1 E_
[...]
2. Rigetta l'appello incidentale autonomo proposto da e quello proposto E_
dalla parte formata da , NT8 Controparte_3
in persona del procuratore generale in CP_4 ON CP_5
persona del procuratore generale e in persona del ON Parte_3
procuratore generale ON
3. Condanna e in solido, alla refusione delle spese Parte_1 E_
processuali del grado in favore della controparte formata da NT8
, in persona del procuratore generale
[...] CP_2 Controparte_3 CP_4
in persona del procuratore generale ON CP_5 ON
e in persona del procuratore generale liquidate in
[...] Parte_3 ON
€ 5.706,00 per fase di studio, € 3.318,00 per fase introduttiva ed € 9.487,00 per fase decisionale oltre 15% per rimborso spese forfettarie e accessori di legge;
4. Compensa le spese del grado fra e Parte_1 E_
5. Dichiara la sussistenza degli estremi di cui all'articolo 13 comma 1- quater del d.p.r. n. 115/2002
(così come inserito dall'articolo 1 co 17. D.228/12) per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso art
13 da parte degli appellanti principale e di quello incidentale adesivo Parte_7 [...]
nonché dell'appellante incidentale formato da E_ NT8
, in persona del procuratore generale
[...] Controparte_3 CP_4
pagina 31 di 32 in persona del procuratore generale ON CP_5 ON
e in persona del procuratore generale
[...] Parte_3 ON
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 21.5.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Giovanna Ferrero Carlo Maddaloni
pagina 32 di 32
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE SECONDA CIVILE composta dai magistrati
Dott. Carlo Maddaloni Presidente
Dott. Giovanna Ferrero Consigliere rel
Dott. ND Francesco Pirola Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta la numero di ruolo sopra riportato promossa in grado d'Appello
da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BERGAMINI Parte_1 C.F._1
ELEONORA e dell'avv. MENEGHINI BARBARA ANGELA MARIA ( VIA C.F._2
BATTISTOTTI SASSI, 24 20133 MILANO;
( ) VIA Parte_2 C.F._3
CESARE BATTISTI 8 20100 MILANO;
, con elezione di domicilio in VIA ARTURO COLAUTTI, 1
20125 MILANO, presso e nello studio dell'avv. BERGAMINI ELEONORA
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. NT C.F._4
(C.F. ) ON C.F._5
(C.F. ) Controparte_3 C.F._6
IN PERSONA DEL PROCURATORE GENERALE CP_4 ON
C.F. )
[...] C.F._7
IN PERSONA DEL PROCURATORE GENERALE CP_5 ON
C.F. )
[...] C.F._8
IN PERSONA DEL PROCURATORE GENERALE Parte_3 ON
pagina 1 di 32 (C.F. ) con il patrocinio dell'avv. PELANDINI BENEDETTA e CP_2 C.F._9 dell'avv. MANCINI MICHELE MARIA ( ) PIAZZA STUPARICH N. 8 C.F._10
20148 MILANO;
, con elezione di domicilio in VIALE MAJNO 9 MILANO presso e nello studio dell'avv. PELANDINI BENEDETTA
APPELLATI
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. SONCIN E_ C.F._11
BARBARA, con elezione di domicilio in VIA MAGELLANO, 41 62012 CIVITANOVA MARCHE presso e nello studio dell'avv. SONCIN BARBARA
APPELLATO
OGGETTO: Altri istituti relativi alle successioni
Le parti all'udienza del 13.5.2025 ex art 127 ter e 352 cpc chiedevano rimettersi la causa in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per Parte_1
Voglia Codesta Corte di Appello Ecc.ma, previe le più opportune declaratorie, rigettata ogni eccezione e deduzione avversaria, in via pregiudiziale e preliminare:
Vista la proposizione fuori termine degli appelli incidentali dedotti da entrambe le controparti su capi della sentenza non compresi nell'impugnazione principale, dichiararli inammissibili ed improcedibili, e comunque tardivi;
ed in via subordinata, in ogni caso, rigettarli unitamente a tutte le domande avversarie perché anche infondate in punto di fatto e di diritto. in via pregiudiziale e cautelare, sospendere, occorrendo la provvisoria esecutorietà della Sentenza impugnata per i sopraesposti motivi;
NEL MERITO: disattendendo tutte le eccezioni e le istanze avversarie per tutti i motivi esposti in atti, accogliere il proposto appello e riformare integralmente la Sentenza non definitiva del Tribunale di
Varese nella persona della Dott.ssa Flaminia D'Angelo, N. 107/2024, in data 26/01/2024, pubblicata il
29/01/2024 nella Causa RG.2588/2018, non notificata, in quanto illogica, contraddittoria ed erronea per i motivi esposti in atti e,
conseguentemente ACCOGLIERE LE SEGUENTI CONCLUSIONI DI PRIMO GRADO:
Premesso che: gli immobili siti in Varese, Via Sanvito Silvestro 60 ed a Milano, via Ferrucci 1, sono stati venduti nel corso del giudizio di primo grado e le parti hanno depositato presso il Notaio
[...]
€ 272.103,90 quale somma relativa a tali vendite, che sarà da computarsi nell'asse Per_1
ereditario: le stesse parti hanno ritenuto congruo il prezzo dell'appartamento di Venezia-Lido, via delle
Quattro Fontane 5/a, venduto prima dell'inizio del giudizio di primo grado, l'esponente chiede, contrariis rejectis, che l'Ecc.ma Corte d'Appello voglia pagina 2 di 32 Nel merito: - respingere, in quanto inammissibili perché infondate in fatto e in diritto e comunque non provate, le domande tutte svolte “in via principale” e “in subordine” nel primo grado di giudizio dei SI , NT ON Controparte_3 CP_4
e accertando e dichiarando che il Sig. è premorto CP_5 Parte_3 Parte_4 alla Sig.ra e che pertanto l'intero compendio ereditario venga ripartito Parte_5
secondo legge, per i 2/3 a e per 1/3 alla sorella unilaterale per Parte_1 E_ tutti i motivi dell'atto di appello;
In via riconvenzionale: - condannare i SI NT ON
, e in solido tra loro, al risarcimento
[...] Controparte_3 CP_4 CP_5 Parte_3
del danno causato al convenuto per la trascrizione della domanda giudiziale nella misura che si chiede di quantificare nella somma di € 3.500,00 nella maggiore o minore somma che parrà di giustizia, oltre alle tasse di Registro del contratto preliminare di vendita della sua risoluzione, prodotti in atti;
Spese e compensi della mediazione obbligatoria n. 523/19 svolta presso l'Organismo di conciliazione forense di Varese, CTU e lite rifusi, oltre al risarcimento ex art. 96, commi 1 e 2, c.p.c. (per quanto riguarda la mediazione è stato prodotto il verbale del 29.1.20 in cui si prevede il pagamento dell'importo di € 1.830,00 per ciascun centro di interessi, e il bonifico di pari importo effettuato dal
Prof. docc. 38,39). Pt_1
Nei riguardi dell'intervenuta dichiarare che l'eredità di E_ Parte_5
venga ripartita secondo legge, per i 2/3 a e per 1/3 alla sorella unilaterale Parte_1 [...]
E_
dichiarare lo scioglimento della comunione ereditaria tra i due predetti fratelli, formando un progetto divisionale circa le quote di loro pertinenza in via riconvenzionale accertare, come risulta dalla CTU depositata il 13.12.22, i costi tutti, anticipati dal convenuto anche per conto e/o nell'interesse della sorella per le tasse, i professionisti incaricati, le spese condominiali, per gas, E_
elettricità e acqua nonché, in genere, per le spese di gestione relative ai beni di cui all'asse ereditario venduti in corso di causa, condannando la stessa a rifondere al fratello tali esborsi per la quota di 1/3, oltre agli interessi ed alla rivalutazione monetaria dai singoli pagamenti al saldo effettivo, stabilendo quali importi il notaio di Varese, dovrà versare al prof. ed a Persona_1 Parte_1
in ragione delle rispettive quote di spettanza ereditaria e delle somme che la E_
sorella unilaterale intervenuta dovrà versare al convenuto per le ragioni esposte e documentate in atti.
Spese e compensi rifusi;
oltre alle spese di CTU nella predetta proporzione in ragione delle quote ereditate dai due fratelli.
pagina 3 di 32 In via istruttoria, per scrupolo difensivo, richiamati tutti i documenti depositati in corso di causa, chiede l'ammissione della prova orale sui seguenti capitoli, da intendersi preceduti dalle parole "E' vero che", a mezzo dei testimoni sotto indicati:
1) Le trascrizioni della domanda giudiziale, effettuata dagli attori il 14/8/2018, Reg.Gen. 16683,
Reg.Part. 11987 Agenzia delle Entrate di Varese e il 13/8/2018 Reg.Gen. 67181, Reg.Part. 46571,
Agenzia delle Entrate Milano 1 (doc. 3 convenuto), hanno impedito il perfezionamento della vendita dell'immobile di Varese, Via Sanvito Silvestro 60 per la quale il Prof. aveva sottoscritto Parte_1
il preliminare 12/11/2018 (doc. 4 convenuto);
2) La promissaria acquirente, Sig.ra ha chiesto, tramite l'Avv. Laura Signorelli, di risolvere Parte_6
detto preliminare (doc.15) e per il Prof. ha risposto l'Avv. Cristina Bellomunno (doc.16); Pt_1
3) E' poi intervenuto un accordo tra le parti (doc.17) per cui il Prof. ha restituito la caparra e Pt_1 pagato alla Sig.ra l'importo di € 3.500,00 (doc.18); Pt_6
4) Per le tasse della successione di relative alle dichiarazioni di successione nn. Parte_5
163, 193, 340, 470 e 947 (docc. 6,7,8,9,10) il Prof. ha anticipato € 40.176,79 come risulta dai 14 Pt_1
modelli F24 che si allegano (doc.19, da A a P);
5) Incaricato il notaio Dr. , di Varese, per le pratiche relative alle suddette dichiarazioni Persona_2
di successione nn.163, 178, 193, 340 e 947 il Prof. ha pagato, per onorari e compensi del Pt_1 professionista, € 7.564,00 (doc.20, fatture quietanzate nn. 162,163,164,165 e 166 del 2018) ed €
2.424,00 per gli inventari, uno presso l'abitazione dei coniugi e l'altro relativo alla Persona_3
cassetta di sicurezza bancaria intestata ai predetti (doc.21, fatture quietanzate nn. 159 e 161 del 2018;
6) Per la vendita dell'appartamento di Venezia Lido, via delle Quattro Fontane 5/A, già di proprietà di il Prof. ha pagato al mediatore l'importo di € 13.500,00=, come Parte_5 Parte_1
risulta dal rogito 1/3/2018, per notaio Rep. 19252, Racc. 11761 (docc. 22); Persona_4
7) Per la sistemazione e la vendita dello stesso immobile di Venezia, il Prof. ha pagato: € Pt_1
540,00 alla Elettrica Lido di Dughier Loris per i lavori di cui al preventivo 19.12.2017 (doc. 23), €
253,00 alla ditta OR ND per la redazione della Dichiarazione di rispondenza dell'impianto a gas (doc. 24), € 2.068,00 alla ditta Studiart di Davide Bravetti, dipinture-cartongesso-restauri, per le opere di demolizione intonaci, pitturazione, trattamento dei ferri, ripristino delle parti delle terrazze lati
Nord e Sud dell'appartamento di Venezia (doc. 25), € 190,32, allo Controparte_7
dell'immobile, sito in Via Delle Quattro Fontane 5/A (doc. 26);
[...]
8) Quanto alle spese condominiali del predetto appartamento in Venezia Lido, il Prof. ha pagato Pt_1
€ 4.342,58 allo Studio Rag. amministratore del Condominio Nautilus, (doc.27), € 327,24 CP_8
pagina 4 di 32 per il pagamento della TARI alla Società Veritas S.P.A. (doc.28) ed € 205,29 per il Servizio Elettrico
Nazionale (doc.29);
9) Per l'assistenza nella stipula del contratto preliminare di vendita dell'immobile in Venezia e la successione di il Prof. si è avvalso della prestazioni di consulenza e Parte_5 Parte_1
assistenza dell'Avv. Prof. Francesco Florian, di Milano, pagando la sua parcella di € 3.806,40 (doc. 30);
10) Le spese condominiali pagate dal convenuto all'amministratore per l'immoble di Controparte_9
Milano, Via Ferrucci 1, ammontano ad € 3.177,34 (doc. 31);
11) Quanto alle spese condominiali relative all'appartamento di Varese, Via Sanvito Silvestro 60, il
Prof. ha versato € 8.791,94 all'amministratore Geom. (doc. 32); Pt_1 CP_10
12) Per lo stesso appartamento il convenuto ha pagato € 1.256,96= a (doc. 33) ed € NT1
244,00 a per ottenere la certificazione energetica (doc.34); ad oggi restano da saldare una CP_12 bolletta di € 53,50 (doc.35) e la quarta rata delle spese condominiali 2020/2021 di € CP_11
521,00 (doc.36);
13) Il Prof. ha altresì pagato le tasse per IMU e TASI, relative agli anni 2018, 2019 e 2020 per Pt_1
gli immobili di Via Ferrucci 1 e Via Cimarosa a Milano, di Via Sanvito Silvestro 60 a Varese e di Via
Delle Quattro Fontane 5/a, Venezia-Lido, come risulta dal Cassetto Fiscale-Ricerche Tributi F24 per data di versamento, ove sono indicati i codici comunali F205 (Milano) ed L682 (Varese) e L736
(Venezia), per complessivi € 18.310,00= (doc. 37);
Rinunciando al capitolo n.14 indicato nella seconda memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c. in quanto i due fratelli hanno definito quanto di loro spettanza per le spese ivi indicate. Pt_1
Sui capitoli di prova sopra indicati si indicano i seguenti testimoni, da escutere anche a mezzo di prova delegata ove residenti fuori dalla circoscrizione del Tribunale di Varese: Prof. Avv. Francesco Florian di Milano, via dell'Annunciata 31 , Notaio di Varese Via Bernascone 16, Sig.ra Persona_2 Pt_6
[...
di Varese, via Sant'Antonio 51/C, legale rappresentante della Immobiliare Marengo s.a.s.
[...]
, di Venezia Lido, via Doge Michiel 5/d, Dughier Loris, titolare della Elettrica Lido, NT3
di Lido di Venezia, via San gallo 157/c, OR ND, della omonima ditta, di Lido venezia, via G.
Fuga 6, Sig. Davide Bravetti, titolare dello Studiart, di Venezia, via Sandro Gallo 135/H, Arch. Per_5
, via D. Michiel 5/D, Lido Venezia, Rag. Gran viale S.M. Elisabetta 26, Lido di
[...] CP_8
Venezia, legale rappresentante dello , NT4 NT5 [...]
, di Milano, via Donati 6, Geom. di Varese, via Avisio 9, legale CP_16 CP_10
rappresentante della C.S.F. Campo dei Fiori s.r.l., di Varese, via Mulini Grassi 10, legale rappresentante della di Cassano Magnago, Via San Bernardo 1. Con il favore delle spese CP_12
pagina 5 di 32 di lite anche del presente grado di giudizio e successive occorrende, oltre rimborso spese generali,
C.P.A. ed I.V.A. come per legge e maggiorate ai sensi dell'art. 4 comma 1bis DM 55/2014.
Per NT CP_1
Per ON
Per : Controparte_3
Per IN PERSONA DEL PROCURATORE GENERALE CP_4 ON
[...]
Per IN PERSONA DEL PROCURATORE GENERALE CP_5 [...]
CP_2
Per IN PERSONA DEL PROCURATORE GENERALE Parte_3 ON
[...]
CONCLUSIONI
Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Milano, contrariis reiectis, e previa ogni più opportuna declaratoria, così giudicare:
In via preliminare: rigettare l'istanza avversaria di sospensione ex art. 283 c.p.c. dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata in quanto infondata in fatto e in diritto.
Nel merito
I- Sull'appello principale a) Rigettare l'appello principale, in quanto infondato in fatto ed in diritto, confermando la gravata sentenza, se del caso con diversa e più ampia motivazione, laddove il Giudice di prime cure ha così provveduto:
“- accerta e dichiara che e sono deceduti Parte_4 Parte_5
contemporaneamente a seguito del medesimo sinistro mortale che li coinvolse in data 06.04.2017;
- dichiara, quindi, aperta la successione di CF deceduto Parte_4 C.F._12
in Varese il 06.04.2017 lasciando testamento e di (CF. Parte_5
) deceduta il 08.04.2017 in Varese lasciando testamento, C.F._13
- accerta e dichiara che la successione di e regolata Parte_4 Parte_5 dalla seconda parte di ciascuna delle due schede testamentarie olografe del 02.12.2005”;
“Accerta e dichiara che i beni della massa di ono i seguenti: Parte_5
1. euro 47.500 pari alla quota di proprietà di dell'unità immobiliare in Comune di Milano sita in via
Francesco Ferrucci n. 1 distinta al N.C.E.U. del Comune di Milano al foglio 306, mappale 87, sub 37,
A/4, rendita € 296,96, alienata in corso di causa per euro 95.000;
pagina 6 di 32 2. euro 97.500 pari alla quota di proprietà di unità immobiliare in Comune di Varese sita in via
Silvestro Sanvito n. 60, distinta al N.C.E.U. del Comune di Varese al foglio 10, mappale 566, sub 37, e al foglio 10, mappale 17560, sub 9, alienata in corso di causa per l'importo di euro 195.000;
3. la piena proprietà dell'unità immobiliare sita in Comune di Venezia-Lido via Delle Quattro Fontane
n. 5/a, distinta al N.C.E.U. del Comune di Venezia al foglio 28, mappale 461, sub 6, A/3, rendita €
995,99, alienata antecedentemente al giudizio per l'importo di euro 380.000;
4. euro 13.417,16 (pari alla quota di dell'importo di euro 26.834,32) presenti sul conto corrente n.
2206 acceso presso la Filiale di Varese Sanvito della Unione di Banche Italiane s.p.a.;
5. euro 166.727,08 (pari alla quota di dell'importo di euro 333.454,16) relativa al deposito titoli n.
346243 acceso presso la Filiale di Varese Sanvito della Unione di Banche Italiane s.p.a.;
6. euro 2.933,28 pari all'importo presente sul conto corrente n. 073600000195 acceso presso la BA
, filiale di Venezia;
NT7
7. euro 33.890 (pari alla quota di del valore di euro 67.780) relativo ai beni e preziosi contenuti nella cassetta di sicurezza n. 74 cointestata ai SI e , custodita presso Parte_5 Parte_4
la medesima filiale della Unione di Banche Italiane s.p.a.
- dispone lo scioglimento delle masse ereditarie così individuate secondo le seguenti quote stabilite in testamento: 5/20 (CF. ); 5/20 ANNA Parte_1 C.F._14 CP_1
(CF. ; 2/20 (C.F.
[...] C.F._4 ON
); 2/20 (C.F. ); 2/20 C.F._5 Controparte_3 C.F._6 CP_4
(C.F. ); 2/20 (C.F. ); 2/20 C.F._7 CP_5 C.F._8 [...]
C.F. )”; Pt_3 C.F._9
“Accerta e dichiara la comoda divisibilità dei beni preziosi elencati nell'allegato n. 7 della perizia del
CTU nominato e, di conseguenza, ne dispone la seguente assegnazione:
o a preziosi da nn. 1 a 14 + n. 48; Parte_1
o a reziosi da nn.15 a 27; NT
o a i preziosi n. 28; ON
o a i preziosi da nn. 29 a 37; Controparte_3
o a i preziosi da nn.38 a 41; CP_4
o a i preziosi nn. 42, 43, 44, 46, 47; CP_5
o a i preziosi n. 45, 49 e 50. Parte_3
- Pareggia tali ultime attribuzioni ponendo a carico di un conguaglio di euro 402 e a Parte_3
carico di un conguaglio di 255 euro che dovranno essere così ON
ripartiti: euro 378 a favore di euro 88 a favore di euro 2 a CP_5 CP_4
pagina 7 di 32 favore di;
euro 134 a favore di euro 55 a favore di Controparte_3 Parte_1 [...]
NT
- Dispone che i conguagli siano versati al momento della consegna dei preziosi”;
“dichiara rigettata o assorbita ogni altra domanda”;
II- Sull'appello incidentale
In parziale riforma della sentenza n. 107/2024 non definitiva resa dal Tribunale di Varese, nella persona della Dott.ssa Flaminia D'Angelo, in data 26/01/2024 e pubblicata in data 29/01/2024 - non notificata - nella Causa RG n. 2588/2018, e in accoglimento delle conclusioni già precisate in primo grado e che di seguito si riportano:
“I SI , NT ON Controparte_3 CP_4
dato atto già in corso di causa che sono stati venduti i beni immobili siti CP_5 Parte_3
in Milano, via Francesco Ferrucci n. 1, al prezzo di euro 95.000,00, nonché gli immobili siti in Varese, via Sanvito Silvestro, al prezzo complessivo di euro 195.000,00 e che, pertanto, è stata depositata, su accordo delle parti, presso il notaio dott. la somma complessiva di euro 272.103,90 da Per_1 assegnarsi all'esito della presente causa;
e confermato altresì come abbiano già ritenuto congruo il prezzo percepito dal professor per la vendita dell'immobile sito in Venezia- Lido, via Parte_1 delle 4 Fontane n. 5/a, pari ad € 380.000,00, precisano le proprie seguenti
CONCLUSIONI
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e respinte in quanto infondate tutte le domande svolte dal convenuto e dall'intervenuta Parte_1 [...]
previe tutte le declaratorie e le statuizioni del caso, così giudicare: E_
NEL MERITO: dato preliminarmente atto che, in dipendenza del medesimo incidente automobilistico accaduto in data
6 aprile 2017, il signor è deceduto quello stesso giorno, mentre sua moglie, GN Parte_4
è morta in data 8 aprile 2017; Parte_5
In via principale:
- accertato e dichiarato che, per i motivi esposti in narrativa, la morte dei coniugi SI Pt_4
e è stata contemporanea;
[...] Parte_5
- accertato e dichiarato che, pertanto, l'eredità del signor va devoluta secondo le Parte_4
disposizioni contenute nella seconda parte del suo testamento olografo datato 2 dicembre 2005, così come l'eredità della GN va devoluta secondo le disposizioni contenute nella Parte_5
seconda parte del suo testamento olografo datato 2 dicembre 2005; per l'effetto,
pagina 8 di 32 I- accertare, dichiarare e disporre che l'eredità del signor e l'eredità della GN Parte_4
all'epoca del loro decesso costituite dei beni così come meglio indicati e specificati Parte_5
in narrativa e di ogni altro bene ad oggi non conosciuto e di proprietà di uno o di entrambi i defunti al tempo del decesso, vengano così ripartite:
a) la quota di un quarto di entrambe le eredità venga assegnata al signor qui convenuto;
Parte_1
b) la quota di un quarto di entrambe le eredità venga assegnata alla GN NT
[...]
c) la quota della metà di entrambe le eredità venga assegnata pro indiviso ai SI ON
, previo accrescimento in loro
[...] Controparte_3 CP_4 CP_5 Parte_3
favore, ex art. 674, comma 2, c.c., della quota che sarebbe spettata alla GN , morta Persona_6
in data 29-7-14 senza lasciare prole;
II- dichiarare lo scioglimento delle comunioni ereditarie per l'effetto costituitesi ed ordinare la divisione dei beni comuni, così come meglio indicati e specificati in narrativa, di ogni altro bene ad oggi non conosciuto e di proprietà di uno o di entrambi i defunti al tempo del decesso, e comunque dell'importo pari al prezzo conseguito dalla vendita dei beni che nel frattempo fossero usciti dagli assi ereditari, secondo le quote di comunione dei singoli partecipanti, disponendo le operazioni necessarie alla formazione del progetto di divisione e riparto della quota di pertinenza delle parti (quota: pari ad un quarto dell'intero asse ereditario del signor e pari ad un quarto dell'intero asse Parte_4
ereditario della GN a favore del signor pari ad un quarto Parte_5 Parte_1 dell'intero asse ereditario del signor e pari ad un quarto dell'intero asse ereditario della Parte_4
GN a favore della GN pari alla metà Parte_5 NT dell'intero asse ereditario del signor e pari alla metà dell'intero asse ereditario della Parte_4
GN a favore dei SI , Parte_5 ON Controparte_3 [...]
, e assegnando a loro favore i beni ereditari corrispondenti al CP_4 CP_5 Parte_3
valore della quota predetta, con indicazione degli eventuali conguagli.
In caso di ravvisata non comoda divisibilità dei beni costituenti gli assi ereditari di cui trattasi, ordinare la vendita all'incanto dei beni con formazione successiva di separate masse liquide da ripartire fra i singoli condividenti secondo le loro rispettive quote così come sopra indicate.
In subordine:
- accertato e dichiarato che il signor è deceduto prima della moglie e che, pertanto, la Parte_4
sua eredità si è devoluta integralmente alla moglie GN secondo le disposizioni Parte_5
contenute nella prima parte del suo testamento olografo datato 2 dicembre 2005, accertare e dichiarare, per i motivi esposti in narrativa, che la volontà della GN è stata quella che, alla Parte_5
pagina 9 di 32 sua morte, tutti i beni appartenuti in vita a lei ed al marito, venissero ripartiti seguendo le disposizioni lasciate nella seconda parte del suo testamento olografo datato 2 dicembre 2005; per l'effetto:
I- accertare, dichiarare e disporre che l'eredità della GN costituita dei beni così Parte_5
come meglio indicati e specificati in narrativa e di ogni altro bene ad oggi non conosciuto e di proprietà di uno o di entrambi i defunti al tempo del decesso, venga così ripartita:
a) la quota di un quarto venga assegnata al signor qui convenuto;
Parte_1
b) la quota di un quarto venga assegnata alla GN NT
c) la quota della metà venga assegnata pro indiviso ai SI ON CP_3
, previo accrescimento in loro favore, ex art. 674,
[...] CP_4 CP_5 Parte_3
comma 2, c.c., della quota che sarebbe spettata alla GN , morta in data 29-7-14 Persona_6
senza lasciare prole;
II- dichiarare lo scioglimento della comunione ereditaria per l'effetto costituitasi ed ordinare la divisione dei beni comuni, così come meglio indicati e specificati in narrativa, e di ogni altro bene ad oggi non conosciuto e di proprietà di uno o di entrambi i defunti al tempo del decesso, e comunque dell'importo pari al prezzo conseguito dalla vendita dei beni che nel frattempo fossero usciti dagli assi ereditari, secondo le quote di comunione dei singoli partecipanti, disponendo le operazioni necessarie alla formazione del progetto di divisione e riparto della quota di pertinenza delle parti (quota: pari ad un quarto dell'intero asse ereditario della GN a favore del signor Parte_5 Parte_1 pari ad un quarto dell'intero asse ereditario della GN a favore della GN Parte_5
pari alla metà dell'intero asse ereditario della GN NT Parte_5
a favore dei SI ,
[...] ON Controparte_3 CP_4 CP_5
, e assegnando a loro favore i beni ereditari corrispondenti al valore della quota predetta, Parte_3
con indicazione degli eventuali conguagli.
In caso di ravvisata non comoda divisibilità dei beni costituenti l'asse ereditario di cui trattasi, ordinare la vendita all'incanto dei beni con formazione successiva di separate masse liquide da ripartire fra i singoli condividenti secondo le loro rispettive quote così come sopra indicate.
In ogni caso: Con vittoria di spese ed onorari di giudizio, oltre 15% per spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge”, accogliere l'appello incidentale per i motivi esposti in narrativa e per l'effetto così giudicare, ferme restando le altre statuizioni:
“- accerta e dichiara che i beni della massa di ono i seguenti: Parte_4
pagina 10 di 32 1. euro 47.500 pari alla quota di proprietà di dell'unità immobiliare in Comune di Milano sita in via
Francesco Ferrucci n. 1 distinta al N.C.E.U. del Comune di Milano al foglio 306, mappale 87, sub 37,
A/4, rendita € 296,96, alienata in corso di causa per euro 95.000;
2. la quota di proprietà di 1/12 dell'unità immobiliare in Comune di Milano sita in via Domenico
Cimarosa n. 9 distinta al N.C.E.U. del Comune di Milano al foglio 382, mappale 89, sub 11, A/3, rendita € 581,01 stimata in euro 35.000;
3. euro 97.500 pari alla quota di proprietà di unità immobiliare in Comune di Varese sita in via
Silvestro Sanvito n. 60, distinta al N.C.E.U. del Comune di Varese al foglio 10, mappale 566, sub 37, e al foglio 10, mappale 17560, sub 9, alienata in corso di causa per l'importo di euro 195.000;
4. euro 13.417,16 (pari alla quota di dell'importo di euro 26.834,32) presenti sul conto corrente n.
2206 acceso presso la Filiale di Varese Sanvito della Unione di Banche Italiane s.p.a.;
5. euro 166.727,08 (pari alla quota di dell'importo di euro 333.454,16) relativa al deposito titoli n.
346243 acceso presso la Filiale di Varese Sanvito della Unione di Banche Italiane s.p.a.;
6. euro 33.890 (pari alla quota di del valore di euro 67.780) relativo ai beni e preziosi contenuti nella cassetta di sicurezza n. 74 cointestata ai SI e , custodita presso Parte_5 Parte_4
la medesima filiale della Unione di Banche Italiane s.p.a.
7. euro 118.000,00 relativi al prezzo versato da e restituito a per Parte_4 Parte_1
l'intervenuta risoluzione del preliminare di acquisto dell'immobile di Borca di Cadore”;
- “e, di conseguenza, assegna definitivamente:
o a euro 349.438,46 Parte_1
o a euro 267.261,10 NT
o a euro 106.904,446 ON
o a euro 106.904,446 Controparte_3
o a euro 106.904,446 CP_4
o a euro 106.904,446 CP_5
o a euro 106.904,446”. Parte_3
Con vittoria di spese e competenze del presente grado di giudizio, oltre 15% per spese generali, CPA e
IVA come per legge.
Per E_
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, e previa ogni più opportuna declaratoria, così giudicare:
pagina 11 di 32 “- in via pregiudiziale e cautelare, sospendere la provvisoria esecutorietà della Sentenza impugnata per i predetti motivi;
- nel merito: riformare integralmente la Sentenza non definitiva del Tribunale di Varese nella persona della Dott.ssa Flaminia D'Angelo, N. 107/2024, in data 26/01/2024, pubblicata il 29/01/2024 nella
Causa RG.2588/2018, non notificata, in quanto illogica, contraddittoria ed erronea per i motivi esposti in narrativa e, conseguentemente
- accertato e dichiarato che l'eredità di deceduto prima della moglie, va devoluta Parte_4 integralmente alla moglie secondo la prima parte delle sue disposizioni testamentarie e che l'eredità della GN va devoluta secondo le disposizioni di legge per i motivi tutti indicati Parte_5
in narrativa, respingere le domande tutte svolte in via principale e in via subordinata nel primo grado di giudizio dagli attori;
- riconosciuta la qualità di erede legittima della GN per quanto detto in E_ narrativa, dichiarare e disporre che l'eredità della GN venga ripartita secondo le Parte_5
quote previste per legge di 1/3 in favore di e 2/3 in favore di CP_6 Parte_1
- respingere la domanda riconvenzionale svolta nei confronti di per tutte le E_ motivazioni esposte in narrativa e per l'effetto disporre che la quota di due terzi rimanga al signor e la restante quota pari ad un terzo dell'eredità oltre interessi e rivalutazione monetaria, Parte_1
venga assegnata dal signor alla GN previa compensazione con la Pt_1 E_
quota di un terzo delle spese successorie e di gestione dei beni ereditari provate, a carico della stessa come risultanti dal progetto divisionale n. 2 del CTU depositato in data 13.12.2022;
- dichiarare lo scioglimento della comunione ereditaria costituitasi di conseguenza ed ordinare la divisione dei beni comuni di proprietà di al tempo del decesso, compresi nell'asse Parte_5 ereditario, o comunque dell'importo conseguito dalla vendita dei beni che nelle more del giudizio dovessero uscire dall'asse ereditario, secondo le quote di comunione dei due eredi legittimi e assegnando a loro favore i beni ereditari corrispondenti al valore della quota predetta, con indicazione degli eventuali conguagli o, in caso di difficile divisibilità degli immobili dell'asse ereditario, disporne la vendita all'incanto e la successiva ripartizione del ricavato, secondo le rispettive quote sopra indicate.
- accogliere l'appello incidentale per i motivi esposti in narrativa e per l'effetto in riforma del punto della sentenza impugnato dichiarare che euro 118.000,00 relativi al prezzo versato da e Parte_4 restituito a per l'intervenuta risoluzione del preliminare di acquisto dell'immobile di Parte_1
Borca di Cadore sono da includere nella massa ereditaria liquida dei coniugi e Parte_4
che è pertanto pari, come accertato nell'elaborato peritale, ad € 1.154.825,56 e di Parte_5
pagina 12 di 32 conseguenza assegnare, come da progetto divisionale n. 2, oltre ai preziosi, € 1.154.825,56 x 2/3 = €
769.883,71 a ed € 1.154.825,56 x 1/3 = € 384.941,85 a Parte_1 E_
Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio, oltre 15% per spese generali, CPA e
IVA come per legge.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Tribunale così riassumeva lo svolgimento del processo “Con atto di citazione regolarmente notificato, NT ON
, e convenivano in Controparte_3 CP_4 CP_5 Parte_3 giudizio innanzi all'intestato Tribunale per ivi sentire accogliere le seguenti Parte_1 conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e respinte in quanto infondate tutte le domande svolte dal convenuto e dall'intervenuta Parte_1
previe tutte le declaratorie e le statuizioni del caso, così giudicare: E_
NEL MERITO: dato preliminarmente atto che, in dipendenza del medesimo incidente automobilistico accaduto in data 6 aprile 2017, il signor è deceduto quello stesso giorno, mentre sua Parte_4
moglie, GN è morta in data 8 aprile 2017; Parte_5
In via principale: - accertato e dichiarato che, per i motivi esposti in narrativa, la morte dei coniugi SI e è stata contemporanea;
accertato e dichiarato che, pertanto, Parte_4 Parte_5
l'eredità del signor va devoluta secondo le disposizioni contenute nella seconda parte Parte_4 del suo testamento olografo datato 2 dicembre 2005, così come l'eredità della GN Parte_5
va devoluta secondo le disposizioni contenute nella seconda parte del suo testamento olografo
[...] datato 2 dicembre 2005; per l'effetto,
I accertare, dichiarare e disporre che l'eredità del signor e l'eredità della GN Parte_4
all'epoca del loro decesso costituite dei beni così come meglio indicati e specificati Parte_5
in narrativa e di ogni altro bene ad oggi non conosciuto e di proprietà di uno o di entrambi i defunti al tempo del decesso, vengano così ripartite: a) la quota di un quarto di entrambe le eredità venga assegnata al signor qui convenuto;
b) la quota di un quarto di entrambe le eredità venga Parte_1
assegnata alla GN c) la quota della metà di entrambe le eredità NT
venga assegnata pro indiviso ai SI , ON Controparte_3 CP_4
previo accrescimento in loro favore, ex art. 674, comma 2, c.c., della CP_5 Parte_3
quota che sarebbe spettata alla GN , morta in data 29-7-14 senza lasciare prole;
Persona_6
pagina 13 di 32 II dichiarare lo scioglimento delle comunioni ereditarie per l'effetto costituitesi ed ordinare la divisione dei beni comuni, così come meglio indicati e specificati in narrativa, di ogni altro bene ad oggi non conosciuto e di proprietà di uno o di entrambi i defunti al tempo del decesso, e comunque dell'importo pari al prezzo conseguito dalla vendita dei beni che nel frattempo fossero usciti dagli assi ereditari, secondo le quote di comunione dei singoli partecipanti, disponendo le operazioni necessarie alla formazione del progetto di divisione e riparto della quota di pertinenza delle parti (quota: pari ad un quarto dell'intero asse ereditario del signor e pari ad un quarto dell'intero asse Parte_4
ereditario della GN a favore del signor pari ad un quarto Parte_5 Parte_1 dell'intero asse ereditario del signor e pari ad un quarto dell'intero asse ereditario della Parte_4
GN a favore della GN pari alla metà Parte_5 NT dell'intero asse ereditario del signor e pari alla metà dell'intero asse ereditario della Parte_4
GN a favore dei SI , Parte_5 ON Controparte_3 [...]
, e assegnando a loro favore i beni ereditari corrispondenti al CP_4 CP_5 Parte_3
valore della quota predetta, con indicazione degli eventuali conguagli. In caso di ravvisata non comoda divisibilità dei beni costituenti gli assi ereditari di cui trattasi, ordinare la vendita all'incanto dei beni con formazione successiva di separate masse liquide da ripartire fra i singoli condividenti secondo le loro rispettive quote così come sopra indicate.
In subordine: - accertato e dichiarato che il signor è deceduto prima della moglie e che, Parte_4
pertanto, la sua eredità si è devoluta integralmente alla moglie GN secondo le Parte_5
disposizioni contenute nella prima parte del suo testamento olografo datato 2 dicembre 2005, accertare e dichiarare, per i motivi esposti in narrativa, che la volontà della GN è stata Parte_5
quella che, alla sua morte, tutti i beni appartenuti in vita a lei ed al marito, venissero ripartiti seguendo le disposizioni lasciate nella seconda parte del suo testamento olografo datato 2 dicembre 2005; per l'effetto: I- accertare, dichiarare e disporre che l'eredità della GN costituita dei Parte_5
beni così come meglio indicati e specificati in narrativa e di ogni altro bene ad oggi non conosciuto e di proprietà di uno o di entrambi i defunti al tempo del decesso, venga così ripartita: a) la quota di un quarto venga assegnata al signor qui convenuto;
b) la quota di un quarto venga Parte_1
assegnata alla GN c) la quota della metà venga assegnata pro NT
indiviso ai SI , ON Controparte_3 CP_4 CP_5 [...]
previo accrescimento in loro favore, ex art. 674, comma 2, c.c., della quota che sarebbe spettata Pt_3
alla GN , morta in data 29-7-14 senza lasciare prole;
II- dichiarare lo scioglimento Persona_6 della comunione ereditaria per l'effetto costituitasi ed ordinare la divisione dei beni comuni, così come meglio indicati e specificati in narrativa, e di ogni altro bene ad oggi non conosciuto e di proprietà di pagina 14 di 32 uno o di entrambi i defunti al tempo del decesso, e comunque dell'importo pari al prezzo conseguito dalla vendita dei beni che nel frattempo fossero usciti dagli assi ereditari, secondo le quote di comunione dei singoli partecipanti, disponendo le operazioni necessarie alla formazione del progetto di divisione e riparto della quota di pertinenza delle parti (quota: pari ad un quarto dell'intero asse ereditario della GN a favore del signor pari ad un quarto Parte_5 Parte_1 dell'intero asse ereditario della GN a favore della GN Parte_5 NT
pari alla metà dell'intero asse ereditario della GN a favore dei
[...] Parte_5
SI , , e ON Controparte_3 CP_4 CP_5 Parte_3
assegnando a loro favore i beni ereditari corrispondenti al valore della quota predetta, con indicazione degli eventuali conguagli. In caso di ravvisata non comoda divisibilità dei beni costituenti l'asse ereditario di cui trattasi, ordinare la vendita all'incanto dei beni con formazione successiva di separate masse liquide da ripartire fra i singoli condividenti secondo le loro rispettive quote così come sopra indicate. In ogni caso: Con vittoria di spese ed onorari di giudizio, oltre 15% per spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge”.
A sostegno della propria domanda gli attori deducevano:
- che, in data 06.04.2017, e venivano investiti da un Parte_4 Parte_5
veicolo mentre attraversavano la via Silvestro Sanvito in Varese (doc. 2 fascicolo attoreo);
- che ecedeva lo stesso giorno a causa delle lesioni riportate;
Parte_4
- che ricoverata in prognosi riservata, decedeva l'08.04.2017 a causa delle Parte_5
lesioni riportate;
- che i coniugi erano privi di prole e decedevano apparentemente senza lasciare testamento;
- che, quindi, si apriva, dapprima, la successione legittima di e, quindi, quella di Parte_4
(doc. 5 fascicolo attoreo); Parte_5
- che gli eredi decidevano di comune accordo di procedere alla liquidazione di tutti i beni;
- che, tuttavia, il 24.03.2018, rinvenivano due ON Controparte_3
buste chiuse con le firme di e (docc. 3 e 4 fascicolo Parte_4 Parte_5
attoreo); - che le buste venivano consegnate ancora sigillate al notaio;
- che le buste contenevano due testamenti olografi che furono successivamente pubblicati il
23.04.2018; - che i testamenti prevedevano due diverse volontà in ordine alla destinazione dei beni ereditari a seconda della premorienza di un coniuge all'altro o della loro “morte contemporanea”;
- che, successivamente al rinvenimento dei testamenti, e considerato che l' era deceduto CP_2
qualche giorno prima della lo , valorizzando la prima parte dei Pt_5 Parte_1
pagina 15 di 32 testamenti, si dichiarava unico erede di e procedeva alla trascrizione delle Parte_5
dichiarazioni di successione (doc. 5 fascicolo attoreo);
- che, tuttavia, doveva trovare applicazione la seconda parte del testamento che disciplinava proprio il caso di “morte contemporanea” dei coniugi;
- che con la locuzione di “morte contemporanea” i coniugi avevano voluto disciplinare il CP_2 caso in cui uno dei due non fosse riuscito a sopravvivere all'altro per il tempo necessario a godere delle disponibilità ereditate;
- che, esaminando globalmente la scheda testamentaria, si evinceva che la prima parte del testamento era volta alla tutela del proprio coniuge mentre, la seconda parte, alla tutela delle rispettive famiglie prevedendo che i beni venissero ripartiti tra i fratelli o i nipoti;
- che, pertanto, i beni caduti in comunione erano da dividersi per ¼ a , ¼ a Parte_1 [...]
e per ½ ai nipoti , , NT ON CP_4 CP_5
e previo accrescimento ex art. 674 co. 2 c.c. delle quote per la Parte_3 Controparte_3
parte che sarebbe stata devoluta a deceduta nel 2014 (doc. 7 fascicolo attoreo); Persona_6
- che la diffida inviata al convenuto era rimasta priva di risposta (doc. 6 fascicolo attoreo). Si costituiva contestando tutto quanto ex adverso affermato, ed in particolare, eccependo: Parte_1
- che i coniugi rano deceduti a distanza di 48h l'uno dall'altro; CP_2
- che, prima del rinvenimento dei testamenti, tutti erano stati d'accordo nel ritenere il Pt_4
eceduto prima della moglie
[...] Parte_5
- che non era possibile parlare di commorienza in quanto era noto il giorno e l'ora di decesso di entrambi i coniugi;
- che la lettura data dalle controparti al testamento era forzata in quanto, in tema successorio, il termine di morte contemporanea ha un significato preciso ed univoco;
- che, in questi anni, aveva sostenuto tutte le spese legate all'eredità ricevuta oltre quelle legate alle spese funerarie e di tumulazione di della sorella Parte_4 Parte_5
- che, dopo avere ricevuto la diffida, aveva proposto un incontro con gli attori;
- che gli attori avevano trascritto la domanda giudiziale di divisione sugli immobili impedendogli di assolvere all'obbligo di vendere discendente dal contratto preliminare già firmato per l'immobile sito in
Varese in via San Silvestro 60 (doc. 4 fascicolo convenuto). Insisteva per il rigetto delle domande attoreo ed, in via riconvenzionale, per la condanna degli attori al risarcimento del danno causatogli per avere trascritto la domanda giudiziale di divisione sugli immobili oltre al pagamento delle spese di lite ex art. 96 co. 1 e 2 c.p.c.
pagina 16 di 32 Il fascicolo subiva successivamente alcuni rinvii nel periodo in cui questo Giudice si trovava in congedo per maternità. Successivamente, in data 04.12.2019, interveniva volontariamente
[...]
contestando la domanda attorea ed aderendo solo in parte alle difese di E_
in particolare, eccepiva: Parte_1
- che era sorella unilaterale di di in quanto tutti figli Parte_5 Parte_1
di Persona_7
- che, pertanto, tale status la rendeva litisconsorte necessaria ex art. 102 c.p.c. nel giudizio;
- che non era stata coinvolta nel tentativo obbligatorio di mediazione;
- che non era vero che decedeva lasciando quale erede il solo Parte_5 Pt_1
[...]
- che non era possibile parlare di commorienza tra i coniugi erché i coniugi erano deceduti CP_2
a due giorni di distanza;
- che, pertanto, ad era succeduta alla quale, secondo Parte_4 Parte_5
la successione legittima, era succeduto il fratello germano er la quota di 2/3 e la Parte_1
sorella unilaterale er la quota di 1/3; E_
- che, quindi, dovevano essere rettificate le quote ereditarie di le dichiarazioni di Parte_1
successione.
Chiamata alla prima udienza di comparizione e trattazione e considerato che l'intervenuto non era stato coinvolto nella mediazione esperita, questo Giudice, al rientro dalla maternità, assegnava termine per la rinnovazione della procedura di mediazione obbligatoria. La causa subiva nuovi rinvii, dapprima, per permettere la conciliazione in sede di mediazione e, successivamente, nel periodo legato alla pandemia da COVID 19. La causa veniva, quindi, trattata con lo scambio delle memorie ex art. 183 co.
6 c.p.c. all'esito delle quali il Giudice, assegnatario del fascicolo nel periodo in cui questo Giudice si trovava in astensione per maternità, ammetteva la consulenza tecnica per la stima del compendio mobiliare ed immobiliare con formazione di diversi progetti divisionali. La stesura della consulenza richiedeva alcune proroghe da parte del CTU. Successivamente le parti esponevano alcune contestazioni alla consulenza in atti poi risoltesi all'udienza del 10.01.2023 ed insistevano per l'ammissione dell'istruttoria orale. Ritenuta la causa matura per la decisione e rigettate le ulteriori istanze istruttorie, questo Giudice rinviava per la precisazione delle conclusioni. Successivamente sulle conclusioni come precisate dalle parti, chiamata all'udienza del 17.10.2023, la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica”.
Il Tribunale di Varese pronunciava sentenza NON DEFINITIVA n.107/2024 pubblicata in data pagina 17 di 32 29/01/2024 con il seguente dispositivo:
“Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, ogni domanda ed istanza contraria disattesa così provvede:
- accerta e dichiara che e sono deceduti Parte_4 Parte_5
contemporaneamente a seguito del medesimo sinistro mortale che li coinvolse in data 06.04.2017;
- dichiara, quindi, aperta la successione di CF deceduto Parte_4 C.F._12
in Varese il 06.04.2017 lasciando testamento e di (CF. Parte_5
) deceduta il 08.04.2017 in Varese lasciando testamento, - accerta e dichiara che C.F._13
la successione di e è regolata dalla seconda parte di Parte_4 Parte_5
ciascuna delle due schede testamentarie olografe del 02.12.2005;
- accerta e dichiara che i beni della massa di ono i seguenti: Parte_4
1. euro 47.500 pari alla quota di proprietà di ½ dell'unità immobiliare in Comune di Milano sita in via
Francesco Ferrucci n. 1 distinta al N.C.E.U. del Comune di Milano al foglio 306, mappale 87, sub 37,
A/4, rendita € 296,96, alienata in corso di causa per euro 95.000;
2. la quota di proprietà di 1/12 dell'unità immobiliare in Comune di Milano sita in via Domenico
Cimarosa n. 9 distinta al N.C.E.U. del Comune di Milano al foglio 382, mappale 89, sub 11, A/3, rendita € 581,01 stimata in euro 35.000;
3. euro 97.500 pari alla quota di proprietà di ½ unità immobiliare in Comune di Varese sita in via
Silvestro Sanvito n. 60, distinta al N.C.E.U. del Comune di Varese al foglio 10, mappale 566, sub 37, e al foglio 10, mappale 17560, sub 9, alienata in corso di causa per l'importo di euro 195.000;
4. euro 13.417,16 (pari alla quota di ½ dell'importo di euro 26.834,32) presenti sul conto corrente n.
2206 acceso presso la Filiale di Varese Sanvito della Unione di Banche Italiane s.p.a.;
5. euro 166.727,08 (pari alla quota di ½ dell'importo di euro 333.454,16) relativa al deposito titoli n.
346243 acceso presso la Filiale di Varese Sanvito della Unione di Banche Italiane s.p.a.;
6. euro 33.890 (pari alla quota di ½ del valore di euro 67.780) relativo ai beni e preziosi contenuti nella cassetta di sicurezza n. 74 cointestata ai SI e , custodita presso Parte_5 Parte_4
la medesima filiale della Unione di Banche Italiane s.p.a.
- Accerta e dichiara che i beni della massa di ono i seguenti: Parte_5
1. euro 47.500 pari alla quota di proprietà di ½ dell'unità immobiliare in Comune di Milano sita in via
Francesco Ferrucci n. 1 distinta al N.C.E.U. del Comune di Milano al foglio 306, mappale 87, sub 37,
A/4, rendita € 296,96, alienata in corso di causa per euro 95.000;
2. euro 97.500 pari alla quota di proprietà di ½ unità immobiliare in Comune di Varese sita in via
Silvestro Sanvito n. 60, distinta al N.C.E.U. del Comune di Varese al foglio 10, mappale 566, sub 37, e pagina 18 di 32 al foglio 10, mappale 17560, sub 9, alienata in corso di causa per l'importo di euro 195.000;
3. la piena proprietà dell'unità immobiliare sita in Comune di Venezia-Lido via Delle Quattro Fontane
n. 5/a, distinta al N.C.E.U. del Comune di Venezia al foglio 28, mappale 461, sub 6, A/3, rendita €
995,99, alienata antecedentemente al giudizio per l'importo di euro 380.000;
4. euro 13.417,16 (pari alla quota di ½ dell'importo di euro 26.834,32) presenti sul conto corrente n.
2206 acceso presso la Filiale di Varese Sanvito della Unione di Banche Italiane s.p.a.;. euro 166.727,08 (pari alla quota di ½ dell'importo di euro 333.454,16) relativa al deposito titoli n.
346243 acceso presso la Filiale di Varese Sanvito della Unione di Banche Italiane s.p.a.;
6. euro 2.933,28 pari all'importo presente sul conto corrente n. 073600000195 acceso presso la BA
, filiale di Venezia;
NT7
7. euro 33.890 (pari alla quota di ½ del valore di euro 67.780) relativo ai beni e preziosi contenuti nella cassetta di sicurezza n. 74 cointestata ai SI e , custodita presso Parte_5 Parte_4
la medesima filiale della Unione di Banche Italiane s.p.a.
- dispone lo scioglimento delle masse ereditarie così individuate secondo le seguenti quote stabilite in testamento: 5/20 (CF. ); 5/20 ANNA Parte_1 C.F._14 CP_1
(CF. ; 2/20 (C.F.
[...] C.F._4 ON
); 2/20 (C.F. ); 2/20 C.F._5 Controparte_3 C.F._6 CP_4
(C.F. ); 2/20 (C.F. ); 2/20 C.F._7 CP_5 C.F._8 [...]
C.F. ); Pt_3 C.F._9
- dichiara la comoda divisibilità degli importi ricavati dalle vendite dei beni in Milano Via Ferrucci 1, in Varese Via Sanvito Silvestro e in Venezia oltre che dei denari depositati presso i rapporti bancari sopra indicati e, di conseguenza, assegna definitivamente (come indicato in parte motiva):
o a euro 319.938,46 Parte_1
o a euro 237.761,10 NT
o a euro 95.104,44 ON
o a euro 95.104,44 o a euro 95.104,44 Controparte_3 CP_4
o a euro 95.104,44 o a euro 95.104,44 CP_5 Parte_3
- Accerta e dichiara la comoda divisibilità dei beni preziosi elencati nell'allegato n. 7 della perizia del
CTU nominato e, di conseguenza, ne dispone la seguente assegnazione:
o a preziosi da nn. 1 a 14 + n. 48; Parte_1
o a reziosi da nn.15 a 27; NT
o a i preziosi n. 28; ON
o a i preziosi da nn. 29 a 37; Controparte_3
pagina 19 di 32 o a i preziosi da nn.38 a 41; CP_4
o a i preziosi nn. 42, 43, 44, 46, 47; CP_5
o a i preziosi n. 45, 49 e 50. Parte_3
- Pareggia tali ultime attribuzioni ponendo a carico di un conguaglio di euro 402 e a Parte_3
carico di un conguaglio di 255 euro che dovranno essere così ON
ripartiti: euro 378 a favore di euro 88 a favore di euro 2 a CP_5 CP_4
favore di;
euro 134 a favore di euro 55 a favore di Controparte_3 Parte_1 [...]
NT
- Dispone che i conguagli siano versati al momento della consegna dei preziosi;
- dichiara non comodamente divisibile la quota di 1/12 di proprietà di sull'unità Parte_4
immobiliare in Comune di Milano sita in via Domenico Cimarosa n. 9 distinta al N.C.E.U. del Comune di Milano al foglio 382, mappale 89, sub 11, A/3, rendita € 581,01 per la cui divisione la causa viene rimessa sul ruolo, previa integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti gli altri comproprietari litisconsorti necessari;
- dichiara rigettata o assorbita ogni altra domanda;
- spese di lite al definitivo. ”
Avverso tale sentenza proponeva appello con citazione notificata il 22.7.2024 Parte_1
chiedendo la riforma della sentenza per i motivi dedotti. Si costituivano
[...]
, NT8 Controparte_3 CP_4
IN PERSONA DEL PROCURATORE GENERALE ON CP_5
IN PERSONA DEL PROCURATORE GENERALE e
[...] ON
IN PERSONA DEL PROCURATORE GENERALE Parte_3 ON
nonché proponendo appelli incidentali tardivi. Alla
[...] E_
prima udienza del 25.2.2025 il consigliere istruttore visti gli artt. 127 ter ce 352 c.p.c., fissava davanti a sé l'udienza del 13.5.2025 per la rimessione della causa in decisione, assegnando termine perentorio alle parti calcolati a ritroso rispetto alla detta udienza di giorni 60 per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, di giorni 30 per il deposito di comparse conclusionali, di giorni 15 per il deposito di note di replica. Assegnava altresì termine perentorio sino alla data del
13.5.2025 per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza, salvo quanto disposto dall'art. 127 ter, quarto comma, c.p.c., ricorrendone i presupposti. Depositati gli iscritti conclusionali e le note sostitutive della udienza, la causa era rimessa in decisione innanzi al Collegio dell'udienza del
13.5.2025 e decisa nella camera di consiglio del 21.5.2025 . ha impugnato la sentenza per i seguenti motivi: Parte_1
pagina 20 di 32 1. sulla erroneita' della sentenza nella parte in cui accerta e dichiara applicabile la seconda parte dei testamenti olografi di e in quanto nulla e perche' Parte_4 Parte_5
erroneamente ritenuti deceduti contemporaneamente.
1.1.1 sul mancato accertamento della nullità dei testamenti, quantomeno nella seconda parte degli stessi anche quale unica conseguenza logica della statuizione “in sostanza trattasi di testamenti simultanei e reciproci” ai sensi degli artt. 589 e 458 c.c. eccezione rilevabile d'ufficio e in ogni caso formulata nel presente grado di giudizio
1.1.2 sull'illogicità e contrarietà al tenore letterario della volontà dei testatori arbitrariamente interpretata in sentenza per inapplicabilità dell'art. 1362 c.c. e in ogni caso in violazione del medesimo articolo
2. sulla corretta divisione della massa ereditaria dei coniugi e l'attribuzione delle Persona_8
spese e tasse con la riproposizione della domanda riconvenzionale nei confronti di CP_6
[...]
sulla corretta devoluzione ex lege dell'eredità a e Pt_1 CP_6
3. sulla errata statuizione in merito alla domanda riconvenzionale volta al risarcimento dei danni da parte degli odierni appellati
Gli appellati ha proposte impugnazione incidentale tardiva per i seguenti motivi: CP_19
1. sulla erroneita' della sentenza nella parte in cui esclude dalla massa ereditaria il prezzo pagato dal defunto per l'acquisto dell'immobile sito in Borca Di Cadore e restituito al Parte_4
prof. CP_20
di censura e di violazioni di legge: illogicità e contrarietà della decisione alle risultanze
[...] documentali e violazione dell'art. 115 c.p.c. nella parte in cui prevede che “il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti” ha proposto impugnazione incidentale tardiva ed adesiva a quella del fratello , CP_21 Pt_1
sui medesimi motivi 1 e 2 nonché impugnazione incidentale tardiva su capo autonomo per il seguente motivo:
1. sulla erroneità della sentenza nella parte in cui esclude dall'asse ereditario l'importo pagato da per l'acquisto di un immobile sito in Borca Di Cadore e restituito, a seguito di Parte_4
risoluzione del contratto preliminare, a Parte_1
1.1. motivo di censura e di violazioni di legge: erroneità illogicità e contrarietà della sentenza alle informazioni desumibili dai documenti e violazione dell'art. 115, c. 1 c.p.c. nella parte in cui prevede che “il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle pagina 21 di 32 parti o dal pubblico ministero nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita”
Deve preliminarmente essere affrontata la questione di ammissibilità degli appelli incidentali tardivi proposti sia dalle parti appellate che dalla parte appellata Pt_4 CP_6
Le impugnazioni incidentali tardive sono sia adesive, quale è quella di ad E_ eccezione dall'ultimo motivo di appello, che autonome, poiché riguardano il capo di sentenza con cui il tribunale ha escluso dal compendio ereditario oggetto della causa di scioglimento della comunione il bene immobile sito in Borca di Cadore.
Quanto in particolare a quest'ultimo profilo, ritiene questa Corte che non possa configurarsi una ipotesi di cause scindibili o domande autonome e scindibili, in relazione all'accertamento della ricomprensione o alla esclusione in un patrimonio ereditario di un bene.
Pertanto non può trovare ingresso, in questa causa, l'orientamento giurisprudenziale ancora recentemente affermato dalla Suprema Corte con la Ordinanza n. 29448 del 14/11/2024 che ha affermato l'inammissibilità della “impugnazione incidentale tardiva di un capo della sentenza autonomo rispetto a quello investito dall'impugnazione principale, se l'interesse a proporla preesiste all'altrui gravame e sorge immediatamente dalla decisione” , poiché relativo a domande scindibili.
Questo Collegio intende quindi dare continuità all'orientamento espresso dalla Ordinanza n. 15100 del
29/05/2024 che afferma “L'impugnazione incidentale tardiva - da proporsi con l'atto di costituzione dell'appellato o con il controricorso nel giudizio di cassazione - può essere sollevata anche quando sia scaduto il termine per l'impugnazione principale, indipendentemente dal fatto che investa un capo autonomo della sentenza stessa e che, quindi, l'interesse ad impugnare fosse preesistente, dato che nessuna distinzione in proposito è contenuta negli artt. 334, 343 e 371 c.p.c. e che occorre consentire alla parte, che avrebbe di per sé accettato la decisione, di contrastare l'iniziativa della controparte, volta a rimettere comunque in discussione l'assetto di interessi derivante dalla pronuncia impugnata”.
La pronuncia conferma l'indirizzo prevalente già espresso da Cassazione n. 10477 del 2024, n. 26139 del 2022; n. 25285 del 2020; n. 14094 del 2020.
Le impugnazioni incidentali tardive sono pertanto pienamente ammissibili, e nel prosieguo ne verrà valutata la fondatezza.
Giova premettere, sinteticamente, una breve sintesi della decisione impugnata soprattutto in relazione ai principi di diritto applicati.
Il tribunale di Varese ha accolto la domanda formulata dagli attori , qualificatesi chiamati CP_22
all'eredità di accertando la “contemporaneità” del decesso di ed Parte_4 Parte_4
pagina 22 di 32 nel senso intesso dai testatori, e dichiarando quindi aperta la successione Parte_5
testamentaria dei medesimi.
Ha quindi accertato la composizione di entrambe le masse ereditarie ed ha disposto lo scioglimento della comunione secondo le quote indicate il motivazione, determinando i conguagli e rimettendo la causa sul ruolo in relazione alla prosecuzione delle operazioni di divisione per un bene ereditario costituito da un la quota di un dodicesimo sul bene sito in Milano via Cimarosa 9.
Ha espressamente statuito che le spese del giudizio sarebbero state regolate dalla sentenza definitiva.
Osserva inoltre questa Corte che dall'esame del fascicolo telematico di primo grado, risulta depositata in data 3 Marzo 2025 la sentenza definitiva, che ha statuito anche sulle spese di tutto il giudizio di primo grado, pur se alcuna delle parti ne fa menzione negli scritti conclusionali depositati successivamente a tale data, e tutte le parti chiedono la condanna al pagamento delle spese processuali per questa fase di appello avverso la sentenza non definitiva.
Giova altresì riportare, per una migliore comprensione della decisione, il tenore di entrambe le schede testamentarie, redatte su due fogli distinti, trovati diversi mesi dopo il decesso chiusi in due distinte buste, conservate all'interno di un'unica busta.
Il testamento di è del seguente tenore: Parte_4
“Io sottoscritto , nato a [...] il [...], nelle mie piene facoltà di intendere Parte_4
e di volere, dispongo che, dopo la mia morte, diventi mia erede universale di tutti i miei beni mobili e immobili comprese ogni disponibilità finanziarie, mia moglie , nata a [...] il 19 Parte_5
maggio 1947, alla quale sono sempre legato da grande amore.
Varese, 02 dicembre 2005
ln fede Parte_4
Nel caso di morte contemporanea mia e di mia moglie , dispongo che i nostri beni Parte_5
mobili e immobili comprese ogni nostra disponibilità finanziarie, vengano lasciati in eredità così suddivisi:
- Un quarto di tutti i nostri beni a , fratello di mia moglie, nato a [...] il 18 febbraio Parte_1
1945.
Un quarto di tutti i nostri beni ad , mia sorella, nata a [...] il [...]. CP_1
- La rimanente metà di tutti i nostri beni, suddivisa in parti uguali, a questi nostri nipoti:
- , figlio di ON CP_23
- , figlia di Persona_6 Persona_9
- , figlia di - , figlio di Controparte_3 Persona_9 CP_4 CP_24
- , figlia di
[...] Parte_3 CP_24
pagina 23 di 32 - , figlio di . CP_5 CP_24
Varese, 02 dicembre 2005 ln fede . Parte_4
Il testamento di è del seguente tenore Parte_5
"Io sottoscritta nata a [...] il [...], nelle mie piene facoltà di Parte_5
intendere e di volere, dispongo che dopo la mia morte, diventi mio erede universale di tutti i miei beni mobili e immobili comprese ogni disponibilità finanziarie, mia marito , nato a [...]_4
il 19 maggio 1932, al quale sono da sempre legata da profondo amore.
Varese, 02 dicembre 2005 ln fede Parte_5
Nel caso di morte contemporanea mia e di mio marito dispongo che i nostri beni Parte_4
immobili e mobili comprese ogni nostre disponibilità finanziarie, vengano lasciate in eredità così suddivisi:
- Un quarto di tutti i nostri beni a , mio fratello, nato a [...] il [...]. Parte_1
- un quarto di tutti i nostri beni a sorella di mio marito nata a [...] il CP_1 Parte_4
24 settembre 1933.
- La rimanente metà di tutti i nostri beni suddivisa in parti uguali a questi nostri nipoti:
- , figlio di ON CP_23
figlia di Persona_6 Persona_9
- figlia di Controparte_3 Persona_9
- figlio di figlio di CP_4 ON5 CP_24
- figlia di Parte_3 CP_26
02 dicembre 2005
[...]
In fede . Parte_5
L'appello di non è fondato, così come non è fondato quello incidentale adesivo di Parte_1
E_
Con il primo motivo, articolato in due sottomotivi, si censura la sentenza per non aver rilevato la nullità parziale dei testamenti di ed in quanto dichiarati simultanei e Parte_4 Parte_5
reciproci, nonché per aver ritenuto, con una erronea interpretazione delle schede testamentarie, i due testatori deceduti contemporaneamente.
Si chiede quindi che la successione di sia regolata dalla prima parte del testamento Parte_4
nella quale nomina suo erede universale la moglie e che la successione di Parte_5
quest'ultima sia regolata dalla legge, con conseguente accertamento della qualità di eredi di Pt_1
pagina 24 di 32 per la quota di due terzi quale fratello germano e per la quota di un terzo in Pt_1 CP_6
quanto sorella unilaterale di Parte_5
Rileva questa Corte che i due testamenti vanno correttamente qualificati, dovendosi tuttavia condividere l'interpretazione alla volontà dei testatori data dal Tribunale.
I due testamenti non sono “simultanei e reciproci”, come ritenuto dal giudice di prime cure a pagina 12, perché' sono redatti su due atti diversi, distinti fra loro, ciascuno chiuso in una distinta busta, e pubblicati con distinti verbali di pubblicazione del testamento olografo redatti dal notaio, prodotti in primo grado dagli attori ai documenti 3 e4. CP_22
La Suprema Corte, con Sentenza n. 5508 del 05/04/2012, afferma che “in tema di successioni testamentarie, l'art. 589 cod. civ., vietando il testamento di due o più persone nel medesimo atto, sanziona di nullità l'ipotesi di un testamento unitario contenente due o più sottoscrizioni, in violazione dei requisiti formali di cui all'art. 602 cod. civ., nel quale è palese il richiamo ad un'attività di redazione e sottoscrizione delle disposizioni da parte di un unico soggetto. Ne consegue che la nullità suddetta non può estendersi all'ipotesi di due testamenti redatti con separati atti dai testatori, non ricorrendo, in presenza di schede testamentarie formalmente distinte, la presunzione assoluta di mancanza di una libera estrinsecazione della volontà dei testatori, propria del testamento congiuntivo”.
In altra pronuncia, risalente ma non successivamente smentita, la Suprema Corte aveva affermato che
“Gli indizi concorrenti verso una presunzione debbono essere esaminati nel loro complesso, affinché ne derivi il carattere di precisione, gravità e concordanza che la legge esige per le prove presuntive.
Tuttavia ciò non esclude che il giudice di merito, prima di riunire i detti indizi nella sintesi finale, debba vagliarli in sè e per sè, per scartare quelli che non abbiano rilevanza, e,invece, comporre nella sintesi quelli che, dopo il vaglio, quella rilevanza conservino. Ciò perché la legge stessa, quando esige la concordanza nelle prove per presunzioni, vuole che di ciascun indizio che concorre a formarla sia stabilita la portata e questa sia raffrontata a quella di altri, parimenti risultato di un esame analitico, per vedere appunto se concorrono nella stessa direzione, si armonizzino fra loro, se siano, cioè concordanti. A norma dell'art.589 cod.civ., perché si abbia testamento reciproco è necessario che le manifestazioni di volontà dei testatori costituiscano, in un documento unitario, un solo atto, in modo che la volontà delle parti non abbia alcuna autonomia formale. È da escludere, quindi, che due testamenti, fatti da due testatori, ciascuno in favore dell'altro, possano essere considerati un testamento congiuntivo reciproco” ( Cassazione, Sentenza n. 2364 del 18/07/1959)
Pertanto alcuna nullità può pronunciarsi in relazione ai due testamenti oggetto di causa.
Non sono testamenti reciproci e non sono nulli perché non contengono alcun patto successorio pagina 25 di 32 Entrambe le schede testamentarie prevedono due distinte disposizioni in relazione ad eventi diversi, che, come si rileva proprio dal tenore lettele di entrambi i testamenti, sono addirittura separate da data e firma, a poste ciascuna al termine di ogni disposizione.
La prima disposizione è quella di istituire erede universale il proprio coniuge, rispettivamente per la moglie e per il marito Parte_4 Parte_5 Parte_5 Parte_4
La seconda disposizione di ciascuna scheda testamentaria è quella che è stata oggetto della interpretazione da parte del giudice di prime cure, che regola la devoluzione “nel caso di morte contemporanea”, secondo il tenore letterale del testamento.
Il tribunale ha applicato i criteri interpretativi enunciati nella sentenza numero 70 20/05/1986, attribuendo all'aggettivo “contemporanea” Il significato di “uno stesso periodo temporale”, affermando pertanto che “i due testamenti, che sono tra loro scritti in modo identico, nella prima parte salvaguardano il coniuge superstite garantendogli la nomina di erede universale mentre, nella seconda parte, salvaguardano le rispettive famiglie di origine per il caso in cui alcuno dei coniugi fosse sopravvissuto per godere dei beni della loro vita comune. 'E chiaro che i testatori, nel momento in cui disponevano in ordine alla “morte contemporanea” immaginavano proprio la morte di entrambi all'esito di un unico sinistro, questa è come noto la causa più frequente di morte congiunta tra coniugi riuscendo difficile immaginare una morte contemporanea per malattia. E' chiaro che la contemporaneità della morte, di per sé evento assolutamente raro, si doveva collegare, nell'intenzione dei testatori, ad un unico evento altamente lesivo (quale può essere un Incidente mortale) all'esito del quale nessuno dei due coniugi avrebbe avuto la possibilità di godere degli averi ereditati. È del tutto indifferente, quindi, che sia deceduta 48 ore dopo il marito in quanto è morta, senza Parte_5
tra l'altro senza mai risvegliarti, nel lasso temporale (tra l'altro ravvicinato) collegato al medesimo evento lesivo che ha determinato la morte anche di Sostenere una diversa Parte_4
interpretazione vorrebbe dire assegnare al caso - e non all'effettiva volontà del testatore-la destinazione dei beni dismessi con la morte” ( pag 14 e 15 sentenza)
Ritiene questa Corte che tale interpretazione sia condivisibile, poiché non equivale, come ritenuto dall'appellante, ad applicare l'istituto giuridico della commorienza, previsto dall'articolo 4 del codice civile, in una ipotesi in cui pacificamente non ne sussistono i presupposti costituiti da una morte di due soggetti che si presume avvenuta nello stesso momento, salvo prova contraria.
Nel giudizio la premorienza di rispetto ad costituisce circostanza Parte_4 Parte_5
pacifica affermata non solo dalle parti ma anche dal giudice di prime cure.
Le schede testamentarie devono sicuramente essere interpretate secondo il loro chiaro e non equivoco tenore letterale, tenuto altresì conto sicuramente delle qualità dei testatori, che hanno chiaramente pagina 26 di 32 voluto disporre delle proprie sostanze nominando proprio erede il coniuge, che quindi avrebbe sicuramente goduto da solo di tutto il patrimonio ereditario accumulato in vita dai coniugi, e disponendo in favore di alcuni ( non tutti!) componenti di entrambe le proprie famiglie di origine per il solo caso in cui essi fossero morti “per morte contemporanea”, ossia nello stesso periodo di tempo, tale da non consentire una sopravvivenza dell'uno rispetto all'altro e comunque in conseguenza del medesimo evento lesivo, successivamente al quale non ha mai ripreso conoscenza. Parte_5
Questa è la volontà dei testatori che emerge dalle loro ultime volontà, ossia beneficiare entrambe le proprie famiglie d'origine, nell'ipotesi in cui la loro morte fosse sopraggiunta in un momento pressoché contestuale, ancorché non simultaneo, proprio per sottrarre al caso la volontà ed il desiderio che i congiunti di entrambi potessero godere del loro patrimonio.
Appaiono del tutto irrilevanti le argomentazioni di parte appellante secondo le quali il decesso di a poche ore dal sinistro e non in un momento successivo sia dipeso dall' espianto Parte_5
degli organi al quale lui stesso, quale parente più prossimo, ha dato il consenso, dal momento che se sussistevano le condizioni per l'espianto degli organi significava che era deceduta. Parte_5
Il primo motivo dell'appello principale nonché dell'appello incidentale adesivo viene quindi rigettato, con conferma della delazione testamentaria sia di che di così come Parte_4 Parte_5
accertate e disposta nella sentenza impugnata.
Rileva questa Corte che l'appello incidentale proposto da viene rigettato, quale E_
conseguenza della conferma della pronuncia sulla delazione ereditaria in forza dei testamenti, che la escludono dagli eredi
Deve ora essere esaminato il motivo di appello incidentale delle parti che attiene alla CP_22
quantificazione e identificazione del compendio ereditario.
Si premette che, pacificamente il tribunale ha accertato la consistenza del patrimonio ereditario come segue:
1) unità immobiliare in Comune di Milano sita in via Francesco Ferrucci n. 1 distinta al N.C.E.U. del
Comune di Milano al foglio 306, mappale 87, sub 37, A/4, rendita € 296,96, appartenuta per la quota di metà ciascuno ai SI e;
Parte_5 Parte_4
2) unità immobiliare in Comune di Milano sita in via Domenico Cimarosa n. 9 distinta al N.C.E.U. del
Comune di Milano al foglio 382, mappale 89, sub 11, A/3, rendita € 581,01, appartenuta, per la quota di 1/12, al signor Parte_4
3) unità immobiliare in Comune di Varese sita in via Silvestro Sanvito n. 60, distinta al N.C.E.U. del
Comune di Varese al foglio 10, mappale 566, sub 37, C/6, rendita € 96,58, appartenuta per la quota di metà ciascuno ai SI e;
Parte_5 Parte_4
pagina 27 di 32 4) unità immobiliare in Comune di Varese sita in via Silvestro Sanvito n. 60, distinta al N.C.E.U. del
Comune di Varese al foglio 10, mappale 17560, sub 9, A/2, rendita € 1.007,09, appartenuta per la quota di metà ciascuno ai SI e;
Parte_5 Parte_4
5) dell'unità immobiliare sita in Comune di Venezia-Lido via Delle Quattro Fontane n. 5/a, distinta al
N.C.E.U. del Comune di Venezia al foglio 28, mappale 461, sub 6, A/3, rendita € 995,99, appartenuta per la quota dell'intero alla GN;
Parte_5
6) conto corrente n. 2206 cointestato ai SI e , acceso presso la Parte_5 Parte_4
Filiale di Varese Sanvito della Unione di Banche Italiane s.p.a., presentante un saldo contabile, alla data del decesso, di € 26.834,32;
7) deposito titoli n. 346243 cointestato ai SI e , acceso presso la Parte_5 Parte_4
Filiale di Varese Sanvito della Unione di Banche Italiane s.p.a., contenente, alla data del decesso, titoli del valore approssimativo di € 333.454,14;
8) beni e preziosi contenuti nella cassetta di sicurezza n. 74 cointestata ai SI e Parte_5
, custodita sempre presso la medesima filiale della Unione di Banche Italiane s.p.a. Per Parte_4
un valore stimato di euro 67.780,
9) conto corrente n. 073600000195 intestato alla sola GN accesso a Venezia, Parte_5
presso la filiale di con un saldo attivo di euro 2.933,28”. ON7
Il bene numero 2, ossia l'immobile in Milano, via Cimarosa 9, non è oggetto della pronuncia della sentenza parziale qui impugnata.
Costituisce circostanza pacifica che tutti i beni immobili che fanno parte del compendio ereditario, ad eccezione appunto dell'immobile in Milano via Cimarosa 9, comunque estraneo alla presente causa, sono stati alienati in corso di causa ed il ricavato delle vendite è depositato presso un notaio ( dr nell'attesa di essere ripartito a favore degli eredi. Per_1
L'immobile in Milano sito in via Francesco Ferrucci n. 1 è stato venduto per euro 95.000,00
l'immobile sito in Varese sita in via Silvestro Sanvito n. 60 -appartamento più box-è stato venduto per euro 195.000
L'immobile in Comune di Venezia-Lido è stato venduto per euro 380.000,00.
Il tribunale ha correttamente formato due masse, ciascuna comprendente gli immobili o le quote di immobili ed i beni mobili di proprietà di ed che non sono Parte_4 Parte_5
specificamente state contestate nella loro quantificazione e nelle somme attribuite a ciascun coerede di entrambi i testatori, così come non è stata impugnata la statuizione di pagina 21 in forza della quale “ la porzione di eredità che verrà definitivamente assegnata è già comprensiva della regolazione delle spese di comunione sostenute dal solo tra tutti i coerenti. Il convenuto ha, infatti, dato Parte_1
pagina 28 di 32 prova in giudizio di avere sostenuto diverse spese dal 2018 ad oggi in riferimento agli immobili della comunione ereditaria e ha chiesto, quindi, che tali spese vengano ripartite fra tutti gli eredi secondo le medesime quote di spettanza dei singoli eredi sui beni ereditari.Le spese sono provate agli atti e sono state, altresì, valutate dal CU congrue ed attinenti alla successione ereditaria di ed Parte_4
senza che gli attori abbiano contestato alcunché. Anzi con l'accordo di tutte le parti Parte_5
si è riconosciuto un importo di euro 82.177,36 oltre a euro 17.896,10 somma quest'ultima non inserita nel prospetto divisionale quanto già rimborsata al di fuori del giudizio..” Parte_1
Anche la suddivisione dei preziosi contenuti nella cassetta bancaria con assegnazione in natura ai singoli coeredi di beni numericamente individuati non è stata impugnata.
Il tribunale ha escluso dalla massa ereditaria di il bene sito in Borca di Cadore (BI) con Parte_4
questa motivazione “di cui questo Giudice non ha alcuna contezza. Ed infatti, il bene non è indicato negli scritti difensivi di alcuna delle parti e nemmeno indicato nelle dichiarazioni di successione in atti né nelle note di trascrizione. Di tale bene, che si dice essere stato alienato, non si conosce nemmeno
l'intestazione proprietaria e le relative quote prima dell'alienazione. Pertanto, non vi è alcuna certezza che il bene fosse appartenuto ai coniugi e che sia ricompreso nella loro eredità”. Pt_4
La statuizione è stata impugnata con appello incidentale dalle parti , che ne lamentano CP_22
l'erroneità e chiedono conseguentemente che nel compendio ereditario venga ricompreso il corrispettivo incassato da qualificatosi unico erede di dai promissari Parte_1 Parte_4
venditori del bene sito in Borca di Cadore, che successivamente alla morte di avrebbero Parte_4
restituito a quanto ricevuto per il pagamento dell'immobile. Parte_1
La prova di quanto affermato risiederebbe nel documento 11 prodotto dagli attori in primo grado con la memoria 183 numero 1 cpc.
Rileva questa Corte che tale documento attesta sicuramente un accordo fra i promissari venditori del bene e qualificatosi come unico erede di volto alla restituzione degli Parte_1 Parte_4
importi da questo pagati in forza del contratto preliminare, al quale poi non è seguito il definitivo proprio per il decesso di Parte_4
Tuttavia il documento 11 attesta esclusivamente un obbligo di pagamento, ma non prova l'effettivo incasso da parte di delle somme in esso esposte, ne è stata prodotto alcun altro Parte_1
documento che comprovi che l'odierno appellante abbia effettivamente incassato somme in relazione a tale scrittura privata.
L'appello incidentale deve pertanto essere rigettato e non viene ricompreso nel compendio ereditario l'asserito valore del bene di Borca di Cadore.
pagina 29 di 32 Il terzo motivo di appello principale di non è parimenti fondato. Con esso si lamenta Parte_1
l'erroneo rigetto della domanda riconvenzionale formulata nei confronti degli attori in primo grado volta ad ottenere il risarcimento del danno per l'arbitraria trascrizione dell'atto di citazione da parte degli attori, che ha determinato l'impossibilità per di vendere un immobile del Parte_1
compendio ereditario promesso in vendita nei confronti di un terzo e conseguente pagamento in favore del promissario acquirente di euro 3.500,00 a titolo di transazione.
Rileva questa Corte che il preliminare di vendita di uno dei beni ereditari è stato trascritto da Pt_1
successivamente alla notifica dell'atto di citazione di primo grado, ancorché anteriormente alla
[...]
trascrizione della domanda giudiziale. Pertanto può ritenersi che l'odierno appellante abbia consapevolmente proceduto ad una trascrizione a fronte di una domanda giudiziale che contestava la sua qualità di unico erede del SI CP_28
Tale circostanza determina l'insussistenza del nesso causale, ad avviso della Corte, fra il fatto rappresentato dalla trascrizione della domanda giudiziale ed il danno lamentato, con conferma del rigetto della domanda riconvenzionale, sia pure per altra motivazione.
L'esito della lite vede la soccombenza dell'appellante principale e di quello incidentale Parte_7
adesivo nei confronti delle parti appellate E_ NT8
, in persona del procuratore generale
[...] Controparte_3 CP_4
in persona del procuratore generale ON CP_5 ON
e in persona del procuratore generale .
[...] Parte_3 ON
e vengono quindi condannati, in solido, ex art 91 c.p.c. alla Parte_7 E_
refusione delle spese processuali del grado in favore della controparte, liquidate come in dispositivo sulla base del vigente D.M. n.55/2014, con riferimento al valore della causa come dichiarato ai fini del contributo unificato giudiziale ( scaglione dal 520.000,01 a € 1.000.000,00), in rapporto ai valori medi previsti stante la media difficoltà delle questioni trattate, escludendo dal computo la voce relativa alla fase istruttoria assente nel presente grado.
Le spese fra e sono invece compensate Parte_1 E_
Viene inoltre dichiarata la sussistenza degli estremi di cui all'articolo 13 comma 1- quater del d.p.r. n.
115/2002 (così come inserito dall'articolo 1 co 17. D.228/12) per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso art 13, da parte dell'appellante principale di quello incidentale adesivo Parte_7 E_
, nonché dell'appellante incidentale formato da
[...] NT8
, in persona del procuratore generale
[...] Controparte_3 CP_4 ON
pagina 30 di 32 in persona del procuratore generale e Pt_4 CP_5 ON Parte_3 in persona del procuratore generale ON
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
contro NT8
, IN PERSONA DEL PROCURATORE GENERALE Controparte_3 CP_4
IN PERSONA DEL PROCURATORE ON CP_5
GENERALE e IN PERSONA DEL ON Parte_3
PROCURATORE GENERALE nonché ON E_
nonché sugli appelli incidentali avverso la sentenza del Tribunale di Varese n. 107/2024
[...]
così provvede:
1. Rigetta l'appello principale di e l'appello incidentale adesivo di Parte_1 E_
[...]
2. Rigetta l'appello incidentale autonomo proposto da e quello proposto E_
dalla parte formata da , NT8 Controparte_3
in persona del procuratore generale in CP_4 ON CP_5
persona del procuratore generale e in persona del ON Parte_3
procuratore generale ON
3. Condanna e in solido, alla refusione delle spese Parte_1 E_
processuali del grado in favore della controparte formata da NT8
, in persona del procuratore generale
[...] CP_2 Controparte_3 CP_4
in persona del procuratore generale ON CP_5 ON
e in persona del procuratore generale liquidate in
[...] Parte_3 ON
€ 5.706,00 per fase di studio, € 3.318,00 per fase introduttiva ed € 9.487,00 per fase decisionale oltre 15% per rimborso spese forfettarie e accessori di legge;
4. Compensa le spese del grado fra e Parte_1 E_
5. Dichiara la sussistenza degli estremi di cui all'articolo 13 comma 1- quater del d.p.r. n. 115/2002
(così come inserito dall'articolo 1 co 17. D.228/12) per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso art
13 da parte degli appellanti principale e di quello incidentale adesivo Parte_7 [...]
nonché dell'appellante incidentale formato da E_ NT8
, in persona del procuratore generale
[...] Controparte_3 CP_4
pagina 31 di 32 in persona del procuratore generale ON CP_5 ON
e in persona del procuratore generale
[...] Parte_3 ON
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 21.5.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Giovanna Ferrero Carlo Maddaloni
pagina 32 di 32