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Sentenza 19 agosto 2025
Sentenza 19 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 19/08/2025, n. 1636 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 1636 |
| Data del deposito : | 19 agosto 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1940/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Adelia Tomasetti, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1940/2016 del ruolo generale degli affari contenziosi, posta in decisione a seguito del deposito di note scritte in sostituzione d'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con assegnazione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica di cui all'art. 190 c.p.c. sino al 2.5.2025, vertente
TRA
(C.F.: ) e (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
, rappresentati e difesi dall'Avv. LUIGI CIRO (C.F.: ), C.F._2 C.F._3 giusta procura in atti, elettivamente domiciliati in Potenza alla via Parigi n. 114 presso lo studio del difensore, pec: Email_1
-ATTORI-
E
(C.F.: ), in persona del sindaco p.t., rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_1 dall'Avv.ta MARIA ROSA ZACCARDO (C.F.: ), giusta procura in atti, con C.F._4 elezione di domicilio in Potenza alla via N. Sauro - Palazzo della Mobilità presso la sede legale dell'ente, pec: Email_2
-CONVENUTO-
OGGETTO: azione di accertamento della proprietà;
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 R.G. N. 1940/2016
I hanno citato in giudizio dinanzi all'intestato Parte_1 Parte_2
Tribunale il in persona del sindaco p.t., al fine di sentir accogliere la seguente Controparte_1 domanda:
«In via preliminare:
1- Accertare e dichiarare che gli attori sono gli unici ed esclusivi proprietari delle seguenti unità immobiliari site in Potenza alla Via Scotellaro, 3, Coop. Tonale:
• appartamento al primo piano int. 1 scala B, composto di più vani ed accessori, con locale soffitta n. 1, individuato nel N.C.E.U. del Comune di Potenza alla partita 15414, foglio 28, particella 219, sub 28;
• locale n. 2 al piano terra, individuato nel N.C.E.U. del Comune di Potenza alla partita 15414, foglio 28, particella 219, sub 7; anche per intervenuta usucapione decennale, ex art. 1159 comma I c.c. o, in subordine, per usucapione ventennale ex art. 1158 c.c., essendovene i requisiti di legge;
conseguentemente
2- accertare e dichiarare, pertanto, l'inesistenza e insussistenza del vantato diritto di proprietà, per accessione, sugli immobili citati da parte del e per l'effetto: Controparte_1
- ordinare al Comune di Potenza l'immediata cessazione di qualsivoglia atto e comportamento teso a pregiudicare il libero e pieno godimento dei suddetti beni da parte dei IG.ri ; Pt_1
- condannare l'Ente convenuto al risarcimento dei danni, ai sensi degli artt. 949 II comma e
2043 c.c., sulla base di quanto sarà ritenuto di giustizia, in favore degli istanti, in proporzione ai diritti di ciascuno;
3- Ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari competente, sollevandolo da ogni responsabilità, di procedere alle trascrizioni del caso;
4- Condannare l'Ente al pagamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio ai sensi dell'art. 8, comma 4 bis,
D.Lgs. 28/2010, per essersi ingiustificatamente sottratto al procedimento di mediazione obbligatoria». Con vittoria delle spese di lite.
A sostegno della domanda, gli attori hanno dedotto:
- di essere «proprietari ed intestatari delle seguenti unità immobiliari, site in Potenza alla Via Rocco
Scotellaro, 3, Coop. Tonale, Località Macchia IO:
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• appartamento al primo piano int. 1 scala B, composto di più vani ed accessori, con locale soffitta n. 1, individuato nel N.C.E.U. del Comune di Potenza alla partita 15414, foglio 28, particella
219, sub 28;
• locale n. 2 al piano terra, individuato nel N.C.E.U. del Comune di Potenza alla partita 15414, foglio 28, particella 219, sub 7», rispettivamente per 3/4 e per la residua parte Parte_1 il;
Parte_2
- che «La proprietà dei beni, nelle quote innanzi indicate, conseguiva dai seguenti atti:
• Atto di assegnazione di alloggi cooperativi, rogato per Notar del 31 luglio 1989, n. 1900 Per_1 rep. N. 5153 di racc., registrato in Potenza al n. 1862 il 9 agosto 1989, a favore del sig. Parte_1
, coniugato all'epoca in regime di comunione dei beni con , trascritto il
[...] Persona_2
24/08/1989 al n. 19.000 rep., completato con atto di erogazione a saldo, quietanza e frazionamento di mutuo, rogato in Potenza a mezzo di notar il 05/06/1990 al N. 608, Per_3
Repertorio 34106/6889, con allegato C ed accollo rogato in Potenza a mezzo di notar
[...]
, il 16/07/1995 al n. 65, n. 4736 Rep.; Persona_4
• Successione mortis causa di , del 13/07/2002, a favore degli attori, in qualità di Persona_2 coniuge il sig. e di figlio il sig. della de cuius hereditate Parte_1 Parte_2 agitur»;
- che «- Con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 984 e 985 del 27 dicembre 1984, il Comune di
Potenza aveva approvato le richieste ed i relativi progetti per la realizzazione di alloggi di edilizia economica e popolare, da parte di otto cooperative edilizie, tra cui la Tonale S.r.l.;
- Il Comune di Potenza aveva ceduto alle Cooperative di cui sopra un'area per la realizzazione degli alloggi sociali, con apposita convenzione rogata in Potenza a mezzo di Notar in data Persona_5
26/04/1985, Repertorio n. 17518/4188, registrata a Potenza in data 13/05/1985 al n. 2363, il Comune di
Potenza aveva ceduto alla un terreno, che si era impegnato ad acquistare, di Parte_3
32.00 are sito in Potenza alla loc. Malvaccaro, foglio 28, particella 8, nonché la rimanente area della particella 8 del foglio 28 da più lati, come indicato nella citata convenzione che si produceva in atti;
- Il Comune di Potenza aveva rilasciato alle Cooperative, tra cui la Tonale, “valide concessioni edilizie”
e le stesse avevano proceduto alla realizzazione dei manufatti;
- i germani IO, proprietari della succitata porzione di terreno, avevano adito il G.A. per l'annullamento dei provvedimenti del Consiglio Comunale di localizzazione delle aree, di assegnazione delle medesime alle Cooperative, tra cui quelle assegnate alla Tonale, nonché per l'annullamento dei
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provvedimenti del Presidente della Giunta Regionale che aveva autorizzato le Cooperative ad occupare i lotti assegnati e ceduti dal con le convenzioni di concessione di diritto di superficie citate. CP_1
Ottenuto l'annullamento, in primo grado con Sentenza del TAR Basilicata n. 77/1990, confermata in sede di gravame dalla Sentenza del Consiglio di Stato n. 1178/99, alla conclusione dei giudizi amministrativi i proprietari dei suoli avevano citato in giudizio, innanzi alla giustizia ordinaria, nella fattispecie il Tribunale di Potenza, il , le Cooperative edilizie ed i soci, chiedendo, Controparte_1 nei confronti dei primi due soggetti, “il risarcimento dei danni patiti per l'irreversibile perdita dei terreni, previa rinuncia al diritto di proprietà dei suoli irreversibilmente trasformati”, nei confronti dei soci assegnatari, invece, avevano chiesto dichiararsi la revoca degli atti di assegnazione delle singole unità abitative, ai sensi dell'art. 2901 c.c., a tutela dell'eventuale credito che sarebbe maturato qualora le cooperative fossero state condannate al risarcimento dei danni, in solido con il o in via CP_1 esclusiva;
- La vicenda giudiziaria in argomento si era conclusa, in via definitiva, con la sentenza n. 191/06 della
Corte di Appello di Potenza del 19 ottobre 2006, non impugnata e passata in giudicato, che aveva statuito, tra le altre cose:
• l'esclusiva responsabilità del per i danni cagionati ai IO per Controparte_1 occupazione che veniva qualificata come usurpativa ab origine, non ravvisando alcuna responsabilità in capo alle cooperative;
• negazione del trasferimento della proprietà dei terreni occupati ed irreversibilmente trasformati in favore del , avendo, i IO, espresso una mera rinunzia agli stessi e non Controparte_1 già una volontà di trasferimento, prova ne era l'esplicita negazione dell'operatività dell'accessione invertita pur fortemente e reiteratamente richiesta dal […]; CP_1
• qualificazione delle somme riconosciute in favore dei IO quali mero risarcimento del danno e giammai a titolo di prezzo, con la conseguenza che pur il pagamento delle medesime non avrebbe comportato in alcuna maniera l'acquisto della proprietà sui beni per cui fu causa;
• in definitiva il fu condannato al risarcimento del danno cagionato per Controparte_1
l'occupazione usurpativa dei terreni dei germani IO a pagare in favore degli stessi la somma complessiva di € 5.546.960,17 oltre le spese di causa quantificate in € 35.785,93»;
- che, tuttavia, il «Con determinazione dirigenziale n. 33 del 12.2.2008, mai Controparte_1 notificata alle Cooperative ed ai soci, […] ritenendosi proprietario dei suoli, anche in virtù di richiamo alla Giurisprudenza ante T.U. DPR 327/2001 in materia d'irreversibile trasformazione dei suoli ed
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accessione invertita, in palese contrasto con il disposto della citata sentenza della Corte d'Appello di
Potenza, aveva determinato l'acquisizione della proprietà dei terreni, “nelle condizioni di fatto e di diritto in cui attualmente si trovano, alla piena ed esclusiva proprietà del ” […]. Il Controparte_1
Comune, pertanto, aveva proceduto alle trascrizioni sui terreni di cui sopra. I soci assegnatari, pertanto, avevano visto il loro diritto di piena proprietà, sino ad allora risultante dalle visure ipocatastali, degradarsi in un diritto, pur pieno, incondizionato, incontestato ed esplicitamente riconosciuto dall'Ente, di proprietà superficiaria»;
- che, «con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 121 del 26 maggio 2011, pubblicata per affissione il 7 giugno 2011 e non comunicata, il Comune di Potenza, rilevata la necessità di cedere onerosamente alle cooperative edilizie identificate in delibera o, in assenza delle stesse, ai soci assegnatari, i lotti fondiari sui quali erano sorti i fabbricati realizzati dalle cooperative richiamate, tra cui la Tonale, in zona “Macchia IO”, aveva stabilito la determinazione del valore del terreno del singolo lotto fondiario sulla base del valore di mercato, aggiornato all'attualità, fissato dalle sentenze del giudice ordinario, rimandando all'Unità di direzione competente la determinazione del valore del lotto da cedere. Qualificandosi, inoltre, proprietario per accessione degli alloggi costruiti sui suoli acquisiti, si era riservato l'esercizio dei diritti rinvenienti dagli articoli 934 e 936 c.c. nei confronti di coloro i quali non avessero aderito alla proposta di acquisto»;
- che, adito il Consiglio di Stato, «sostenendo l'ultravigenza delle convenzioni di concessione del diritto di superficie», quest'ultimo «con sentenza 1883/2014 del 16/04/2014, aveva considerato caducate, a seguito dell'annullamento degli atti prodromici […] anche le convenzioni di concessione dei diritti di superficie, pur specificando che detta pronuncia fosse relativa esclusivamente ai profili amministrativi così come dedotti, nulla statuendo sull'effettiva titolarità dei terreni e su differenti modalità di acquisto dei beni da parte dei soci assegnatari. Nello specifico, nelle motivazioni, i Giudici di Palazzo Spada avevano statuito che “la controversia principale sulla proprietà dei beni e sull'accertamento dell'avvenuta usucapione o a qualunque titolo, appartiene alla giurisdizione del G.O.”»;
- che, «con Determinazione del dirigente n. 190 del 28/10/2014 e 190 bis di pari data, l'Unità di direzione preposta aveva stabilito il valore dei lotti, come da delibera consiliare n. 121/2011, stabilendo per la un importo pari ad € 753.177,74»; Parte_3
- che, «facendo seguito alla suddetta determina, con nota a firma del dirigente, in data 19 maggio 2015,
a mezzo di messo comunale, era stata recapitata agli odierni attori una singolare proposta di acquisto della quota di terreno su cui era stato realizzato il proprio immobile, pari ad € 25.753,70, importo al quale, incredibilmente, si sarebbero dovuti aggiungere l'ulteriore rivalutazione monetaria, dalla data
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del calcolo, ovvero settembre 2014, ed ancora più inverosimilmente gli interessi legali a far data dalla
Delibera del Consiglio Comunale n. 121/2011 del 26/05/2011, con l'espresso avvertimento che qualora non avessero aderito alla compravendita entro il termine perentorio di 20 giorni, il Comune “in qualità di proprietario, per accessione, anche degli alloggi (…) si riserverà di esercitare tutti i relativi diritti ai sensi degli artt. 934 e 936 del c.c.”»;
- che, pur contestando nel merito le determinazioni dell'ente comunale, «con nota collettiva del 18 maggio 2015, rimasta del tutto inevasa, si erano resi disponibili a definire in via bonaria e transattiva la vicenda», sicché «si erano determinati a proporre rituale procedimento di mediazione». Tuttavia, il
«senza addurre alcuna ragione e/o impedimento era rimasto ancora una volta Controparte_1 silente ed inerte, giustificando la richiesta di condanna del al pagamento, a favore dell'entrata CP_1 del bilancio dello Stato, di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 comma 4 bis D.Lgs. 28/2010».
Gli attori hanno -altresì- dedotto di aver sempre posseduto gli immobili oggetto di causa, fin da quando erano subentrati alla società cooperativa “Tonale” a r.l., in modo pieno, pubblico e pacifico nonché «esercitandovi il dominio sia diretto che utile, curando e mantenendo a proprie spese il compendio immobiliare». Invero, il «aveva sempre ritenuto quali soggetti passivi Controparte_1 legittimati al pagamento dei tributi comunali, connessi alla titolarità e al possesso dei citati immobili, gli odierni attori, anche successivamente alla delibera n. 121/2011 con la quale, in realtà, si era dichiarato proprietario per accessione dei citati immobili, con un comportamento poco lineare e coerente, atteso che non si comprendeva a che titolo l'Amministrazione Comunale avrebbe quindi riscosso i suddetti tributi da soggetti non proprietari e non nel possesso ad altro titolo dei beni richiamati».
A ciò doveva aggiungersi che «dai registri immobiliari non risultavano essere trascritte, sin dal momento dell'accatastamento del bene, e contro i suddetti beni, domande giudiziali volte a rivendicarne la proprietà o altri diritti reali di godimento sui medesimi […]».
In via ulteriore, gli attori hanno evidenziato che la società cooperativa “Tonale” a r.l. aveva edificato l'immobile nel 1985 «nell'assoluta convinzione che i provvedimenti presupposti fossero stati rilasciati legittimamente. […] Tanto, così come statuito nella ripetuta sentenza 191/06 della Corte
d'Appello di Potenza, aveva inconfutabilmente stabilito l'assoluta buona fede delle cooperative;
giacché
i fabbricati erano stati realizzati ed i terreni irreversibilmente trasformati nel luglio del 1985. Infatti, aveva sostenuto la Corte, nella sentenza citata, che tutto si era svolto “prima del novembre 1985, epoca in cui i IO per la prima volta si rivolsero al TAR Basilicata. Ciò significava che la condotta delle
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cooperative (…) si era svolta in epoca in cui non emergeva alcun indizio, nemmeno a livello di causa pendente, che lasciasse ragionevolmente temere l'annullamento degli interi procedimenti espropriativi”
e la successiva caducazione degli atti conseguenti.
2) Ne derivava l'assoluta buona fede della Cooperativa in parola, anche nell'assegnazione degli alloggi sociali, attesa la correttezza del proprio operato come sancito dalla citata sentenza e, di conseguenza, la buona fede dei soci assegnatari, e quindi degli odierni attori, atteso che ogni e qualsiasi richiesta di annullamento dei suddetti atti di assegnazione, che erano da considerare totalmente validi ed efficaci, era stata rigettata nella medesima sentenza, cristallizzatasi per effetto del giudicato, irrimediabilmente intervenuto anche tra le odierne controparti, sulla scorta dell'accertata buona fede delle cooperative e dei soci».
Peraltro, «[…] nessun atto era intervenuto ad interrompere l'utile decorso del termine breve del possesso ad usucapionem relativo agli immobili di proprietà degli odierni attori. […] soltanto nel maggio del 2011, in coincidenza con la delibera consiliare 121, il Comune, seppur timidamente, si era dichiarato proprietario anche degli alloggi per accessione, senza, tuttavia, intraprendere alcuna azione che potesse essere considerata interruttiva del possesso, la cui durata si era anche prolungata ben oltre il termine ventennale».
Ancora, il Comune di Potenza, «ritenendo di aver acquistato le aree su cui insisteva la proprietà degli odierni attori, in sede di trascrizione, si era limitato a trascrivere il proprio titolo come limitato all'area, riconoscendo, esplicitamente, quantomeno la proprietà superficiaria in capo ai sigg.ri . Pt_1
Proprietà superficiaria che, qualora non la si ritenesse derivante da titolo, essendo venute meno le convenzioni di concessione dei diritti di superficie, non poteva che essere maturata ai sensi dell'art. 1159, I comma, c.c., con la ovvia ed imprescindibile conseguenza che, essendo un acquisto avvenuto a titolo originario, non avrebbe potuto essere limitata al termine negoziale di 99 anni ma avrebbe dovuto, necessariamente, essere considerata a tempo indeterminato».
II In data 11.10.2016 si è costituito in giudizio il , in persona del sindaco Controparte_1
p.t., il quale ha contestato le avverse deduzioni e, per l'effetto, ha concluso la comparsa di costituzione e risposta domandando di:
«1) rigettare le domande attoree siccome inammissibili e infondate;
2) condannare gli attori al pagamento delle spese e compensi di lite a favore del in persona CP_1 del pro-tempore». CP_2
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A sostegno del rigetto della domanda attorea, l'ente locale ha argomentato che, «con
Deliberazioni del Consiglio Comunale nn. 984 e 985 del 27 dicembre 1984, aveva approvato la richiesta di tali cooperative [ovvero, delle edilizie a r.l. “Parco Giustiniana”, “La Capanna”, “Pierluigi Parte_3
Nervi”, “Lavinia”, “Solarium”, “Regione”, “Tonale” e “L'Avvenire”] ed i relativi progetti», riguardante l'assegnazione dei terreni ubicati in Potenza alla località Macchia IO, al fine di edificarvi fabbricati sociali.
Sicché, «con singole convenzioni aventi ad oggetto l'assegnazione di aree con diritto di superficie, tutte rogate alla fine di aprile del 1985, a ciascuna cooperativa era stata concessa un'area, per la realizzazione di alloggi sociali, in diritto di superficie con durata di 99 anni, rinnovabile, previo pagamento di corrispettivo determinato in base alla legge n. 10/1997 ed alla delibera di Consiglio comunale n. 353 del 22/1978. Nelle predette convenzioni erano state, in particolare all'art. 10, elencate esaustivamente le quattro cause di decadenza della concessione con la conseguente estinzione del diritto di superficie, mentre secondo il successivo art. 11, era stato stabilito che “Per effetto della decadenza della concessione…gli immobili passano in proprietà del dietro corresponsione alla CP_1 cooperativa edilizia della minor somma tra lo speso e il migliorato”, (circostanza, questa, acclarata dal
Consiglio di Stato sui ricorsi nn. 8764/2012, 8765/2012, 74/2013, 667/2013, 671/2013, 1240/2013 e
2470/2013, riuniti e decisi con la sentenza n. 1883/2014 - si legga a pag. 14».
I proprietari dei detti terreni, separatamente, avevano presentato ricorso dinanzi al TAR Basilicata chiedendo l'annullamento delle delibere comunali di assegnazione dei terreni e dei provvedimenti del
Presidente della Giunta regionale con cui le dette cooperative edilizie erano state autorizzate a occupare gli stessi. Il Giudice amministrativo adito, con sentenza n. 77/1990, «riunti i ricorsi 633/1985 e 993/1988, aveva dichiarato improcedibile il ricorso 633/1985 avverso le delibere del Consiglio comunale di
Potenza di assegnazione alle cooperative dei lotti di terreno mentre aveva accolto il ricorso 993/1988 annullando i decreti del Presidente della Giunta regionale con i quali era stata autorizzava l'occupazione dei terreni».
La pronuncia del TAR Basilicata era stata impugnata innanzi al Consiglio di Stato, che -con sentenza n. 1178/1999- «aveva confermato la decisione del T.A.R. quanto all'annullamento dei decreti del Presidente della Giunta regionale, ma aveva riformato la decisione circa gli atti comunali di assegnazione ritenendo il ricorso di primo grado non solo ricevibile, ma anche fondato e ciò nella considerazione che il aveva illegittimamente omesso il doveroso accertamento in Controparte_1 capo ai soci delle cooperative dei requisiti di legge per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica».
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Il convenuto, poi, ha sostenuto di essere stato citato a comparire in giudizio dinanzi al CP_1
Tribunale di Potenza, unitamente alle cooperative edilizie e ai soci delle stesse con i rispettivi coniugi, dai fratelli e i quali, conclusosi i giudizi amministrativi, avevano Pt_4 Parte_5 formulato domanda risarcitoria da illegittima occupazione. Riuniti i giudizi, l'intestato Tribunale si era pronunciato con sentenza n. 156/2002, con cui aveva accolto la domanda e conseguentemente condannato il e le cooperative edilizie, in solido tra loro, al risarcimento dei danni in Controparte_1 favore dei fratelli IO. «Nella stessa pronuncia al capo 4 del dispositivo era stata attribuita al ed alle Cooperative, subordinatamente al pagamento delle quote di ciascuna, la Controparte_1 proprietà dei suoli».
Pronunciandosi sui gravami avverso la detta sentenza, la Corte d'Appello di Potenza, «con sentenza n. 191/2006, aveva rigettato le domande proposte contro le cooperative appellanti nonché contro i soci assegnatari dei relativi alloggi e, ritenuto il unico responsabile della Controparte_1 occupazione illegittima dei suoli, lo aveva condannato al pagamento delle somme dovute a titolo di risarcimento dei danni. Aveva tuttavia anche espressamente revocato il capo 4 del dispositivo della sentenza gravata ed aveva respinto le riconvenzionali delle cooperative volte a far dichiarare perfezionato a loro favore l'acquisto dei suoli in quanto – aveva sostenuto la Corte d'Appello – l'opzione abdicativa del proprietario non comportava alcun effetto traslativo della proprietà.
Il , effettuato il pagamento delle somme dovute ai germani IO, aveva, Controparte_1 con determinazione dirigenziale n. 33 del 12 febbraio 2008 (debitamente trascritta), preso atto della decisione della Corte d'Appello di Potenza n. 191/2006 nonché della giurisprudenza ante T.U. n.
327/2001 in tema di irreversibile trasformazione dei suoli e di accessione invertita, ed aveva, conseguentemente, dichiarato l'intervenuta espropriazione sostanziale con acquisto della proprietà ed acquisizione al patrimonio comunale degli immobili di proprietà dei germani IO (interessati dal programma edilizio per la costruzione di alloggi in favore di otto cooperative edilizie in località Macchia
IO).
In seguito, l'amministrazione comunale aveva invitato le cooperative ed i soci assegnatari ad acquistare la proprietà dei lotti fondiari su cui sorgevano i fabbricati da loro realizzati;
nello specifico, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 121 del 26 maggio 2011, il , rilevata la Controparte_1 necessità di cedere onerosamente alle cooperative edilizie identificate in delibera, o ai soci assegnatari,
i lotti fondiari sui quali erano sorti i fabbricati utilizzati dalle cooperative medesime, aveva stabilito la determinazione del valore del terreno del singolo lotto fondiario sulla base del valore di mercato, aggiornato all'attualità, fissato dalle sentenze del Giudice ordinario, qualificandosi proprietario per
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accessione degli alloggi costruiti sui suoli acquisiti e riservandosi l'esercizio dei diritti previsti dagli artt. 934 e 936 cod. civ.
Tale deliberazione, insieme agli atti presupposti, era stata oggetto di impugnazione da parte dei proprietari degli alloggi e, con le sentenze di primo grado, il T.A.R. adito aveva accolto la tesi delle parti ricorrenti in ordine all'illegittimità della suddetta deliberazione comunale. Le dette pronunce del T.A.R. per la Basilicata erano state impugnate dal . Il Consiglio di Stato (sez. IV) si era Controparte_1 pronunciato sui ricorsi in appello e, riunitili, li aveva accolti con la sentenza n. 1883/2014, respingendo gli appelli incidentali nei ricorsi r.g. nn. 8764/2012, 8765/2012 e 2470/2013 nonché le domande risarcitorie riproposte con tali appelli, per danni morali ed esistenziali, e, in riforma della appellata sentenza, aveva respinto i ricorsi originari.
Gli attuali attori, unitamente ad altri 76 assegnatari degli alloggi realizzati in località “Macchia
IO”, avevano chiesto la revocazione della innanzi citata sentenza del Consiglio di Stato n.
1883/2014 (oltre che della decisione del Consiglio di Stato, sez. IV n. 1178/1999), sull'assunto della sopravvenuta conoscenza di documenti decisivi a tal fine.
Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 141/2015, definitivamente pronunciando sul ricorso, lo aveva dichiarato inammissibile.
[…] il dirigente comunale competente, con la determinazione n. 190 bis del 28/10/14, aveva provveduto a definire il valore di cessione delle aree agli assegnatari degli alloggi, sulla base dei criteri dettati dal
Consiglio comunale con la detta deliberazione n. 121/2011».
In ragione di ciò, «non poteva ritenersi intervenuta a favore degli attori l'usucapione del terreno su cui insisteva il fabbricato sociale comprendente l'immobile assegnato al dante causa degli attori.
Posto che l'art. 1164 c.c. stabiliva che “il termine necessario per l'usucapione decorre dalla data in cui il titolo del possesso è stato mutato”, gli attori non avevano chiarito in quale momento sarebbe intervenuta in loro favore l'interversione del possesso ed in quale modo potesse configurarsi la fattispecie del “pacifico ed incontestato possesso” alla luce delle plurime azioni giudiziarie intentate dai proprietari delle aree.
Nel caso di specie, l'immissione nel possesso del bene era avvenuta nel 1985 sulla base di provvedimenti di occupazione di urgenza (decreti del Presidente della Giunta Regionale di Basilicata del 28 maggio
1985 e 19 luglio 1985) che configuravano una mera detenzione della cosa altrui, inidonea a far decorrere il termine per l'usucapione (cfr T.A.R. Liguria, I, 23 novembre 2011, n. 1635; 20 aprile, n.
1833), sia perché erano per legge finalizzati ad una apprensione del bene soltanto temporanea, sia – soprattutto – perché implicavano il riconoscimento della proprietà altrui, prevedendo la corresponsione
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di una apposita indennità ai proprietari iscritti negli atti catastali, notificatari – proprio in quanto tali – dei decreti.
Tale occupazione era diventata illegittima in data 15 maggio 1990, per effetto dell'annullamento dei decreti di autorizzazione da parte del Tribunale amministrativo regionale della Basilicata, con la sentenza n. 77/1990».
Orbene, «Come evidenziato da autorevole giurisprudenza, l'inefficacia del decreto di occupazione di urgenza non concretava “una valida interversione del possesso, ma soltanto un'ipotesi di abuso della situazione di vantaggio determinata dalla mera detenzione materiale del bene in forza del decreto di occupazione di urgenza” (T.A.R. Liguria, I, 20 aprile 2010, n. 1833; T.A.R. Sicilia, Palermo,
III, 5 luglio 2012, n. 1402), atteso che i meri atti di esercizio del possesso consistenti nell'apprensione materiale di un terreno, nell'inizio e finanche nel compimento di un'attività edificatoria, non erano specificamente rivolti contro il possessore (cfr Corte di Cassazione, II, 11 aprile 2013, n. 8900)».
Il convenuto ha -altresì- riferito che e CP_1 Testimone_1 Parte_5
«dichiaratisi proprietari dei suoli edificatori ubicati alla località Malvaccaro del Comune di Potenza, in catasto al foglio 28 p.lla 8, salvo altre, su cui le dette cooperative stavano realizzando fabbricati sociali […]», avevano convenuto in giudizio dinanzi all'intestato Tribunale il le Controparte_1 società cooperative e i loro soci con i relativi coniugi, domandando «la condanna dei soggetti evocati in giudizio, in solido fra loro, o ciascuno per la parte di suo interesse, alla restituzione, previa rimessa in pristino dello stato dei luoghi, dei terreni occupati. In via “sussidiaria” essi avevano chiesto la condanna degli stessi convenuti al risarcimento dei danni mediante la corresponsione dell'equivalente del valore degli immobili».
L'adito Tribunale di Potenza si era pronunciato con sentenza n. 156/2002, con cui, accogliendo la domanda attorea, «aveva condannato i convenuti, in solido, al risarcimento dei danni in favore degli attori, nella misura ivi quantificata. Nella stessa pronuncia, al capo 4 del dispositivo, era stata attribuita ai convenuti la proprietà dei suoli, subordinatamente al pagamento delle rispettive quote».
I convenuti soccombenti in primo grado avevano impugnato detta sentenza dinanzi alla Corte
d'Appello di Potenza, che -con sentenza n. 191/2006-, «ritenuto il unico responsabile Controparte_1 dell'occupazione illegittima dei suoli, lo aveva condannato al pagamento delle somme dovute a titolo di risarcimento dei danni. Aveva tuttavia anche espressamente revocato il capo 4 del dispositivo della sentenza gravata ed aveva respinto le domande riconvenzionali delle cooperative edilizie volte a far dichiarare perfezionato a loro favore l'acquisto dei suoli in quanto – aveva sostenuto la Corte d'Appello
– l'opzione abdicativa del proprietario non comportava alcun effetto traslativo della proprietà».
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Ebbene, «Effettuato il pagamento delle somme dovute ai germani IO, il , Controparte_1 con la determinazione dirigenziale n. 33 del 12 febbraio 2008 (debitamente trascritta), si era avvalso del procedimento sanante ex art. 42 bis del D.P.R. n. 327/2001, quale unico valido titolo di acquisto della proprietà dei terreni illegittimamente occupati, rimediando, così, alle dinamiche patologiche dell'iter espropriativo. Successivamente, l'amministrazione comunale aveva invitato le Cooperative ed i soci assegnatari ad acquistare la proprietà dei lotti fondiari su cui sorgevano i fabbricati da loro realizzati. Dunque, nella fattispecie de qua, non risultava essere mai intervenuta a favore degli attori l'interversio possessionis, necessaria al fine di far iniziare a decorrere il termine per l'usucapione».
Da ultimo, in ordine alla domanda formulata dagli attori ex art. 8 d.lgs. n. 28/2010 di condanna del al pagamento di una somma di importo corrispondente al contributo unificato, l'ente locale CP_1 ha escluso che «la mancata partecipazione al procedimento da parte dell'Ente convenuto al procedimento di mediazione fosse avvenuta “senza giustificato motivo”, dato che erano pervenute all'Ente in un breve arco temporale ben n. 37 domande di mediazione da parte di vari assegnatari degli alloggi realizzati in c.da Macchia IO, aventi tutte il medesimo “petitum” e la medesima “causa petendi”; circostanza, questa, che avrebbe esposto l'Ente, qualora avesse partecipato ai procedimenti di mediazione, al pagamento di una somma consistente». Peraltro, «L'esigenza di non gravare l'Ente delle spese dei numerosi procedimenti era meritevole di considerazione in un contesto in cui, per quanto innanzi dedotto ed eccepito, sulla domanda di usucapione, le prospettive di raggiungere un accordo in sede di mediazione apparivano insussistenti».
III Alla prima udienza, la quale è stata celebrata il 4.11.2016, sono stati concessi alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. ed è stata fissata l'udienza del 7.4.2017 per l'ammissione dei mezzi di prova.
All'udienza da ultimo indicata, sull'istanza congiunta delle parti di individuazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni (solo gli attori hanno depositato esclusivamente la memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c. e non hanno inteso articolare prove orali), è stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni.
In data 22.3.2022 si è costituito in giudizio per gli attori l'Avv. Luigi Ciro, in sostituzione dell'Avv. Gianluca Piscitelli.
Disposta una serie di rinvii giustificati dall'adesione dei difensori all'astensione e dalla necessità di definire prioritariamente cause recanti anno di iscrizione a ruolo più risalente nel tempo della presente, come da programma di smaltimento dell'arretrato (cc.dd. cause vetuste), la causa è stata rimessa in
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decisione successivamente al deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 7.2.2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., assegnando alle parti i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica di cui all'art. 190 c.p.c.
Entrambe le parti hanno depositato -ritualmente- le comparse conclusionali.
IV Sull'azione di accertamento della proprietà.
Gli attori hanno promosso azione di accertamento della proprietà dei beni immobili siti in Potenza alla via Scotellaro n. 3 - [segnatamente dell'appartamento posto al primo piano, Parte_3 interno 1, scala B, composto di più vani ed accessori, con locale soffitta n. 1, individuato nel N.C.E.U. del Comune di Potenza alla partita 15414, foglio 28, particella 219, sub 28; nonché del locale n. 2 posto al piano terra, individuato nel N.C.E.U. del Comune di Potenza alla partita 15414, foglio 28, particella
219, sub 7], assumendo esserne comproprietari ( per ¾ e per ¼) in Parte_1 Parte_2 virtù di atto di assegnazione di alloggi cooperativi, rogato per Notar il 31.7.1989, rep. n. 1900, Per_1 racc. n. 5153, registrato in Potenza il 9.8.1989 al n. 1862, in favore di all'epoca Parte_1 coniugato in regime di comunione die beni con , trascritto il 24.8.1989 al n. 19.000 rep., e Persona_2 per successione mortis causa del 13.7.2002 di (rispettivamente moglie e madre degli Persona_2 attori). In ogni caso, di esserne proprietari per maturata usucapione abbreviata o ordinaria, ritenendo sussistenti tutti gli elementi costitutivi della prescrizione acquisitiva.
A fondamento dell'interesse a promuovere la suddetta azione, gli attori nell'atto di citazione hanno rappresentato delle vicende giudiziarie e degli atti amministrativi che hanno interessato gli immobili oggetto di causa (e complessivamente i terreni sui quali furono edificati alloggi di edilizia popolare in Potenza nella località Macchia-IO a partire dall'anno 1985), e che hanno determinato incertezza circa la titolarità dei beni in contesa. In tal modo hanno compiutamente giustificato il loro interesse ad agire (vedasi in tal senso anche quanto esposto nella memoria depositata dalla difesa attorea ai sensi dell'art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c.) e palesato la pacifica ammissibilità dell'azione proposta.
Gli attori -in sede di precisazione delle conclusioni- hanno richiamato le conclusioni rassegnate nell'atto di citazione sopra riportate, le quali sono state ribadite nella memoria depositata ai sensi dell'art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c.; e -nella comparsa conclusionale- hanno specificato, «onde fugare ogni illazione di controparte, che la domanda attorea mira a veder essere riconosciuto il diritto di proprietà superficiaria, e quindi esula dal campo di indagine del presente giudizio qualsiasi argomentazione ed eccezione relativa a presunte (illegittime) interversioni nel possesso!». Ne discende che la domanda di
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accertamento attorea deve essere riferita alla sola proprietà superficiaria, come -tra l'altro- desumibile dall'esame complessivo delle allegazioni contenute nell'atto di citazione.
Ciò precisato, e chiarito altresì che a base della decisione sarà posta la documentazione ritualmente depositata, fatta eccezione che per i soli precedenti giurisprudenziali allegati alla comparsa conclusionale, i quali non sono equiparabili alla produzione in giudizio di un documento al fine di provare una circostanza ritenuta rilevante per la decisione, che è -invece- attività soggetta ai termini delle preclusioni istruttorie ex art. 183, comma 6, c.p.c. (cfr. Tribunale Milano, sez. IV, sent., 16.2.2018, n.
1645), si osserva quanto segue.
IV.1 Si esamina la tesi attorea secondo cui sussisterebbe in capo a e Parte_1 Parte_2 la titolarità della proprietà superficiaria (dunque, con contestazione della titolarità dei beni oggetto di causa in capo al Comune di Potenza per accessione) in base all'atto di assegnazione di alloggi cooperativi del 31.7.1989 (nonché per successione mortis causa di ), attesa la piena validità ed Persona_6 efficacia del detto atto di assegnazione sulla base di quanto statuito dalla Corte d'Appello di Potenza con la sentenza n. 191/2006, ossia a ragione della piena buona fede delle cooperative (e nella specie della società cooperativa “Tonale” a r.l.) poiché «la condotta delle cooperative (…) si svolse in epoca in cui non emergeva alcun indizio, nemmeno a livello di causa pendente, che lasciasse ragionevolmente temere l'annullamento degli interi procedimenti espropriati» e la successiva caducazione degli atti conseguenti.
La tesi esposta non merita accoglimento.
Invero, dati per noti i plurimi provvedimenti giudiziali che hanno interessato la vicenda in scrutinio in tutto il suo complesso, deve darsi atto di quanto statuito dal Consiglio di Stato con sentenza n. 1883/2014 (prodotta da parte attrice in allegato all'atto di citazione – fascicolo di parte degli attori – tomo 2 di 4 – doc. n. 27 – pagg. da 309 a 338), decisione resa anche tra le parti in causa atteso che ha deciso pure sul ricorso presentato dal n. 2470/2013 contro (tra altri) gli odierni attori Controparte_1
e stabile nel panorama giuridico considerato che con sentenza n. 141/2015 il Consiglio di Stato ha dichiarato inammissibile il ricorso formulato anche dagli attori per la revocazione della sentenza poc'anzi menzionata n. 1883/2014 (cfr. doc. n. 13 del fascicolo di parte convenuta).
Nella citata sentenza, avuto riguardo alla validità ed efficacia delle convenzioni stipulate tra il e le cooperative, si legge: «Tuttavia, ad opinione del Collegio, tale principio [quello Controparte_1 secondo cui il procedimento di espropriazione delle aree incluse in un piano di zona per l'edilizia economica e popolare e quello di assegnazione delle relative aree sarebbero autonomi e conserverebbero tale autonomia, nel senso che, pur divenendo l'assegnazione efficace solo a seguito dell'espropriazione, nessuna invalidità sarebbe riscontrabile nel provvedimento di assegnazione a società cooperativa prima
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che sia intervenuta l'espropriazione dell'area] è, nella specie, comunque mal richiamato ed irrilevante, in quanto, come sopra riportato, anche prescindendo dal suo approfondimento […], le sentenze del
Consiglio di Stato sezione IV nn. 1178 del 1999 e 506 del 1992 hanno annullato proprio (e anche) i provvedimenti di concessione o assegnazione (oltre che la localizzazione) dal a favore delle CP_1 cooperative, poiché il non aveva “effettuato alcun accertamento in ordine alla sussistenza, in CP_1 capo ai soci delle cooperative istanti, dei requisiti di legge per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica”.
D'altra parte, in fatto, anche la sentenza di questo Consesso sezione quarta, n. 506 del 1992, pronunciata sull'appello mosso dal avverso sentenza TAR Basilicata n. 31 del 1986 Controparte_1 che aveva annullato i provvedimenti di occupazione di terreni assegnati alle cooperative, aveva osservato come la omissione di istruttoria riguardava in generale tutte le cooperative, con conseguente invalidità dei provvedimenti che ne erano derivati.
[…] Pertanto, ciò che rileva non è tanto la invalidità, illegittimità o illiceità delle fasi di occupazione d'esproprio […] poi sanate con l'acquisizione, ma la invalidità della concessione o assegnazione alle cooperative per il motivo sostanziale ed importante del mancato e doveroso accertamento sui requisiti di legge.
[…] Tuttavia, ciò che invece realmente rileva ai fini del presente appello è la fase di concessione o di assegnazione dal a favore delle cooperative, poi annullata per motivi sostanziali, sicché CP_1 non può che ritenersi, conseguenzialmente, che siano rimaste inficiate anche le convenzioni tra il e le stesse . CP_1 Parte_3
L'atto di assegnazione (in generale di attribuzione di un diritto reale limitato) su di un lotto di edilizia residenziale pubblica e la relativa convenzione attuativa compongono (tra tante, Consiglio Stato
Sez. IV, 25 giugno 2010, n. 4093) entrambe la fattispecie complessa della concessione amministrativa, preordinata al perseguimento dell'interesse pubblico a soddisfare il diritto all'abitazione da parte delle fasce sociali meno abbienti ed istituiscono, -ripetesi- tra concedente e concessionario, un rapporto unitario, nel quale il momento convenzionale è servente e strumentale al momento pubblicistico, di tal che, il venir meno del primo dei due atti di cui la fattispecie si compone, comporta la caducazione anche dell'altro atto.
Il collegamento si evince sia dalla previsione (settimo comma dell'art. 35 L. n. 865/1971) secondo cui con la stessa delibera di consiglio comunale sulla concessione è determinato il contenuto della convenzione, sia dalla previsione (penultimo comma) secondo cui contestualmente all'atto di cessione di proprietà dell'area viene stipulata la convenzione per atto pubblico.
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La presenza di un momento negoziale costituito dalla convenzione non muta la sostanza del rapporto pubblicistico -preordinato alla realizzazione dell'interesse generale di rilevanza costituzionale alla fornitura, a carico della collettività, di abitazioni per i ceti sociali economicamente svantaggiati - tra amministrazione e concessionario del suolo.
Va infatti ulteriormente ribadito che l'atto di assegnazione o di attribuzione di un diritto reale limitato su di un lotto di edilizia residenziale pubblica e la relativa convenzione attuativa compongono entrambe la fattispecie complessa della concessione amministrativa, preordinata, come già detto, al perseguimento dell'interesse pubblico a soddisfare il diritto all'abitazione da parte delle fasce sociali meno abbienti ed istituiscono, tra concedente e concessionario, un rapporto unitario, nel quale il momento convenzionale e servente e strumentale al momento pubblicistico, di tal che il venir meno del primo dei due atti di cui la fattispecie si compone comporta la caducazione anche dell'altro atto (Cons.
St., Sez. V, 25 giugno 2007, n. 3637).
Pertanto, seguendo il meccanismo previsto dal menzionato art. 35 L. n. 865/1971, non può che ritenersi che l'annullamento dell'atto di attribuzione o assegnazione del diritto (concessione del diritto di superficie alle cooperative) abbia un'efficacia caducante (simul stabunt vel simul cadent) rispetto alle convenzioni stipulate con le cooperative.
In definitiva, anche per completezza argomentativa rispetto alle ragioni riproposte in difesa dalle parti appellate, va ribadito quanto segue.
In particolare, per le ragioni dinanzi ricordate, non può ritenersi fondata la tesi dei resistenti circa la piena validità, e in ogni caso, la piena efficacia delle convenzioni malgrado l'annullamento dei provvedimenti di assegnazione o concessione alle cooperative per mancanza dei requisiti soggettivi degli assegnatari.
Invero, mentre esproprio e occupazione potrebbero risultare fasi distinte e autonome rispetto alla concessione e alla assegnazione, il momento della convenzione è quello della attribuzione alla cooperativa risultano invece collegati ed interdipendenti.
Una volta annullata l'assegnazione (rectius, la concessione del diritto di superficie alla cooperativa), non può ritenersi che le convenzioni continuino ad esplicare il loro effetti come se nulla fosse avvenuto, come pretendono gli appellati.
Non rileva la circostanza della condanna in sede civilistica del solo comune quale unico responsabile della illecita occupazione, in quanto tale fase riguarda le modalità, se legittime, lecite o illecite, mediante le quali l'amministrazione era pervenuta all'acquisto dei terreni -e non quello della concessione-cessione - per le finalità di cui all'art. 35 summenzionato rispetto ai precedenti proprietari
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espropriati. La responsabilità dell'amministrazione comunale, accertata nei menzionati giudizi civili, nei quali infine è stata esclusa la responsabilità delle cooperative e dei soci sui modi di illecito di acquisto dei terreni, non esclude che possa risultare inficiato, per altra ragione, il rapporto tra comune e cooperative e soci assegnatari.
Infatti, diversa questione quella che riguarda il rapporto di cessione tra il comune e le cooperative e assegnatari e la legittimità, validità ed efficacia degli atti relativi (assegnazione e convenzione)».
Se così è, non può in alcun modo ritenersi che l'atto di assegnazione invocato dagli attori a fondamento della loro pretesa titolarità del diritto di proprietà superficiaria sia -ai detti fini- valido titolo per l'accoglimento della domanda. La caducazione della concessione tra il e le cooperative ha CP_1 inficiato tutti gli atti conseguenti poiché connessi e rivenienti ragione nella concessione, sicché risulta inficiato -e privo di effetti nel panorama giuridico- l'atto di assegnazione dei beni immobili oggetto di causa rogato il 31.7.1989.
IV.2 Passando a scrutinare la tesi attorea propugnata in via secondaria secondo la quale Pt_1
e avrebbero acquistato la titolarità del diritto alla proprietà superficiaria per
[...] Parte_2 maturata usucapione abbreviata o ordinaria, si osserva che con Determinazione dirigenziale n. 33 del
12.2.2008 (doc. n. 25 del fascicolo di parte attrice – tomo 2 di 4 – pagg. da 284 a 292) il CP_1
dato atto che il 9.11.2007 era intervenuto accordo tra l'ente locale e i fratelli IO (originari
[...] proprietari dei suoli sui quali sono stati edificati i fabbricati) per il pagamento delle somme residue a titolo di danno e a qualsiasi altro titolo, per la perdita della proprietà e per ogni altro diritto, derivante dall'occupazione dei suoli, con accettazione da parte dei fratelli IO della definitiva acquisizione dei terreni -nelle condizioni di fatto e di diritto in cui si trovavano- in capo al in regime Controparte_1 di proprietà piena ed esclusiva, ha dichiarato in proprio favore l'intervenuta espropriazione sostanziale dei suoli, con acquisto della proprietà delle aree riportate nel prospetto generale, talché i terreni erano già da considerarsi definitivamente acquisiti in proprietà al patrimonio indisponibile dell'ente locale (a far data dal 9.11.2007).
La determinazione da parte del convenuto di acquisizione dei terreni sui quali sono stati CP_1 edificati gli immobili oggetto di causa al patrimonio indisponibile dell'ente locale, quale atto amministrativo di manifestazione della volontà di destinare il bene al pubblico servizio ai sensi dell'art. 836, comma 3, c.c. (suolo destinato alla costruzione di immobili di edilizia popolare, circostanza questa incontestata e che limpidamente emerge dagli atti di causa), impone -in mancanza di contestazione
(nessuna difesa in merito è stata espletata in atti) da parte degli attori circa l'appartenenza del suolo al
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patrimonio indisponibile dell'ente comunale- di applicare al caso di specie il regime proprio dei beni appartenenti al patrimonio indisponibile. Né vi è contezza, anzi emerge il contrario dagli atti di causa, che i beni oggetti in contesa non siano stati, per tutto il tempo utile all'usucapione, destinati ad alloggi di edilizia residenziale popolare/sociale.
Dunque, deve sancirsi che il diritto di proprietà superficiaria relativamente a un bene appartenente al patrimonio indisponibile non è suscettibile di usucapione. Tale principio è stato di recente ribadito dalla Corte di Cassazione, sezione II, con l'ordinanza n. 13129 del 17.5.2025, nella quale si legge: «è da muovere dall'orientamento consolidato di questa Corte, secondo cui il diritto di superficie, in quanto diritto reale distinto dalla proprietà, è suscettibile di usucapione solo quando concerne beni soggetti al regime privatistico e non si estende ai beni appartenenti al demanio pubblico o al patrimonio indisponibile dello Stato (Cass. n. 2798/2009, tra le altre)».
Da tanto discende l'operatività nel caso concreto dell'art. 934 c.c., in conformità a quanto previsto dagli artt. 10 e 11 della Convenzione per l'assegnazione di area con diritto di superficie (cfr. doc. 4 del fascicolo di parte convenuta) intercorsa tra il e la società cooperativa edilizia Controparte_1
“Tonale” a r.l., ovvero il passaggio in proprietà in capo all'ente locale degli immobili costruiti sul suolo
(comunale).
Per le argomentazioni esposte la principale domanda attorea di accertamento della proprietà deve essere respinta, con conseguente assorbimento delle ulteriori domande formulate, fatta eccezione per quella proposta ai sensi dell'art. 8, comma 4 bis, d.lgs. n. 28/2010.
IV.3 Con riguardo a tale ultima domanda non può ritenersi esistente nel caso di specie il “giustificato motivo” di cui al referente normativo poc'anzi citato [art. 8, comma 4 bis, d.lgs. n. 28/2010: «Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione, il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile. Il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall'articolo 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio»].
Invero, l'art. 8, comma 4 bis, d.lgs. n. 28/2010 contempla una sanzione pecuniaria per il caso di mancata partecipazione al procedimento di mediazione, in tutti i casi in cui la mediazione è condizione di procedibilità della domanda ex art. 5 d.lgs. n. 28/2010, come nella specie, in assenza di giustificato motivo. Tale sanzione è imposta dalla legge atteso che la norma recita: «Il giudice condanna», dunque non si è inteso attribuire al giudice alcuna discrezionalità. La disposizione normativa non esplicita il concetto di “giustificato motivo”, sicché in giurisprudenza è stato ritenuto che «non costituisce
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giustificato motivo della mancata partecipazione al tentativo di mediazione l'assunta inutilità dello stesso per essere espletato dopo la proposizione del giudizio, né la permanenza di una situazione di litigiosità, in quanto l'espletamento del tentativo obbligatorio di mediazione anche successivamente alla proposizione della controversia è espressamente contemplato dall'art. 5 d.lgs. 4 marzo 2010 n. 28, ed in considerazione altresì del fatto che la sussistenza di una situazione di litigiosità tra le parti non può di per sé sola giustificare il rifiuto di partecipare al procedimento di mediazione, giacché tale procedimento
è precipuamente volto ad attenuare la litigiosità, tentando una composizione della lite basata su categorie concettuali del tutto differenti rispetto a quelle invocate in giudizio, che prescindono dalla attribuzione di torti e di ragioni, mirando al perseguimento di un armonico contemperamento dei contrapposti interessi delle parti» (cfr. Tribunale Termini Imerese, ord., 9.5.2012).
Nella specie, seppur è stata documentata la ricezione da parte del di plurime domande CP_1 di mediazione (almeno 28) aventi il medesimo oggetto della presente causa, nulla è stato allegato circa eventuali incapienze dell'ente locale tali da aggravare la situazione di dissesto e, dunque, giustificare
(realmente) la mancata partecipazione al procedimento di mediazione. Opinare diversamente significherebbe ritenere sussistente il “giustificato motivo” di natura economica tutte le volte in cui la parte chiamata in mediazione (si pensi a controverse seriali) sarebbe esposta a sostenere le spese di mediazione. Né, come condivisibilmente ritenuto dalla giurisprudenza di merito citata, può ritenersi che assurga a “giustificato motivo” la litigiosità tra le parti in causa, anche intesa quale inverosimile raggiungimento dell'accordo per le difese esposte, atteso che ragionare in tal senso determinerebbe la sostanziale vanificazione della ratio sottesa all'istituto della mediazione.
Ne consegue che parte convenuta va condannata al versamento all'entrata del bilancio dello Stato della somma di euro 759,00, pari al contributo unificato versato per la presente causa.
V Sulle spese di lite.
Le spese di lite, secondo soccombenza, si pongono in capo agli attori in solido tra loro.
Esse si liquidano in applicazione del D.M. 55/2014 e successive modificazioni, secondo i parametri medi per le fasi di studio e introduttiva e secondo i parametri minimi per le fasi istruttoria e decisionale attesa che la causa non ha comportato l'assunzione di prova orale e che non sono state depositate le memoria di repliche quindi avuto riguardo alla concreta attività difensiva svolta, secondo il valore della causa determinato ai sensi dell'art. 15 c.p.c., in complessivi euro 9.142,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
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il Tribunale di Potenza in composizione monocratica, nella causa civile recante n. 1940 iscritta al ruolo generale degli affari civili dell'anno 2016, vertente tra Parte_1
e , definitivamente pronunciando, così Parte_2 Controparte_1 provvede:
1) rigetta la domanda attorea di accertamento della proprietà superficiaria, con assorbimento delle ulteriori domande proposte;
2) condanna il convenuto al versamento all'entrata del bilancio Controparte_1 dello Stato della somma di euro 759,00, pari al contributo unificato versato per la presente causa, ai sensi dell'art. 8, comma 4 bis, d.lgs. n. 28/2010;
3) condanna gli attori , in solido tra loro, Parte_1 Parte_2 al pagamento delle spese di lite in favore del convenuto , le Controparte_1 quali si liquidano in complessivi euro 9.142,00 per compenso professionale, oltre al 15% forfettario per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Potenza, il 18.8.2025.
Il Giudice
dott.ssa Adelia Tomasetti
20
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Adelia Tomasetti, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1940/2016 del ruolo generale degli affari contenziosi, posta in decisione a seguito del deposito di note scritte in sostituzione d'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con assegnazione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica di cui all'art. 190 c.p.c. sino al 2.5.2025, vertente
TRA
(C.F.: ) e (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
, rappresentati e difesi dall'Avv. LUIGI CIRO (C.F.: ), C.F._2 C.F._3 giusta procura in atti, elettivamente domiciliati in Potenza alla via Parigi n. 114 presso lo studio del difensore, pec: Email_1
-ATTORI-
E
(C.F.: ), in persona del sindaco p.t., rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_1 dall'Avv.ta MARIA ROSA ZACCARDO (C.F.: ), giusta procura in atti, con C.F._4 elezione di domicilio in Potenza alla via N. Sauro - Palazzo della Mobilità presso la sede legale dell'ente, pec: Email_2
-CONVENUTO-
OGGETTO: azione di accertamento della proprietà;
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 R.G. N. 1940/2016
I hanno citato in giudizio dinanzi all'intestato Parte_1 Parte_2
Tribunale il in persona del sindaco p.t., al fine di sentir accogliere la seguente Controparte_1 domanda:
«In via preliminare:
1- Accertare e dichiarare che gli attori sono gli unici ed esclusivi proprietari delle seguenti unità immobiliari site in Potenza alla Via Scotellaro, 3, Coop. Tonale:
• appartamento al primo piano int. 1 scala B, composto di più vani ed accessori, con locale soffitta n. 1, individuato nel N.C.E.U. del Comune di Potenza alla partita 15414, foglio 28, particella 219, sub 28;
• locale n. 2 al piano terra, individuato nel N.C.E.U. del Comune di Potenza alla partita 15414, foglio 28, particella 219, sub 7; anche per intervenuta usucapione decennale, ex art. 1159 comma I c.c. o, in subordine, per usucapione ventennale ex art. 1158 c.c., essendovene i requisiti di legge;
conseguentemente
2- accertare e dichiarare, pertanto, l'inesistenza e insussistenza del vantato diritto di proprietà, per accessione, sugli immobili citati da parte del e per l'effetto: Controparte_1
- ordinare al Comune di Potenza l'immediata cessazione di qualsivoglia atto e comportamento teso a pregiudicare il libero e pieno godimento dei suddetti beni da parte dei IG.ri ; Pt_1
- condannare l'Ente convenuto al risarcimento dei danni, ai sensi degli artt. 949 II comma e
2043 c.c., sulla base di quanto sarà ritenuto di giustizia, in favore degli istanti, in proporzione ai diritti di ciascuno;
3- Ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari competente, sollevandolo da ogni responsabilità, di procedere alle trascrizioni del caso;
4- Condannare l'Ente al pagamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio ai sensi dell'art. 8, comma 4 bis,
D.Lgs. 28/2010, per essersi ingiustificatamente sottratto al procedimento di mediazione obbligatoria». Con vittoria delle spese di lite.
A sostegno della domanda, gli attori hanno dedotto:
- di essere «proprietari ed intestatari delle seguenti unità immobiliari, site in Potenza alla Via Rocco
Scotellaro, 3, Coop. Tonale, Località Macchia IO:
2 R.G. N. 1940/2016
• appartamento al primo piano int. 1 scala B, composto di più vani ed accessori, con locale soffitta n. 1, individuato nel N.C.E.U. del Comune di Potenza alla partita 15414, foglio 28, particella
219, sub 28;
• locale n. 2 al piano terra, individuato nel N.C.E.U. del Comune di Potenza alla partita 15414, foglio 28, particella 219, sub 7», rispettivamente per 3/4 e per la residua parte Parte_1 il;
Parte_2
- che «La proprietà dei beni, nelle quote innanzi indicate, conseguiva dai seguenti atti:
• Atto di assegnazione di alloggi cooperativi, rogato per Notar del 31 luglio 1989, n. 1900 Per_1 rep. N. 5153 di racc., registrato in Potenza al n. 1862 il 9 agosto 1989, a favore del sig. Parte_1
, coniugato all'epoca in regime di comunione dei beni con , trascritto il
[...] Persona_2
24/08/1989 al n. 19.000 rep., completato con atto di erogazione a saldo, quietanza e frazionamento di mutuo, rogato in Potenza a mezzo di notar il 05/06/1990 al N. 608, Per_3
Repertorio 34106/6889, con allegato C ed accollo rogato in Potenza a mezzo di notar
[...]
, il 16/07/1995 al n. 65, n. 4736 Rep.; Persona_4
• Successione mortis causa di , del 13/07/2002, a favore degli attori, in qualità di Persona_2 coniuge il sig. e di figlio il sig. della de cuius hereditate Parte_1 Parte_2 agitur»;
- che «- Con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 984 e 985 del 27 dicembre 1984, il Comune di
Potenza aveva approvato le richieste ed i relativi progetti per la realizzazione di alloggi di edilizia economica e popolare, da parte di otto cooperative edilizie, tra cui la Tonale S.r.l.;
- Il Comune di Potenza aveva ceduto alle Cooperative di cui sopra un'area per la realizzazione degli alloggi sociali, con apposita convenzione rogata in Potenza a mezzo di Notar in data Persona_5
26/04/1985, Repertorio n. 17518/4188, registrata a Potenza in data 13/05/1985 al n. 2363, il Comune di
Potenza aveva ceduto alla un terreno, che si era impegnato ad acquistare, di Parte_3
32.00 are sito in Potenza alla loc. Malvaccaro, foglio 28, particella 8, nonché la rimanente area della particella 8 del foglio 28 da più lati, come indicato nella citata convenzione che si produceva in atti;
- Il Comune di Potenza aveva rilasciato alle Cooperative, tra cui la Tonale, “valide concessioni edilizie”
e le stesse avevano proceduto alla realizzazione dei manufatti;
- i germani IO, proprietari della succitata porzione di terreno, avevano adito il G.A. per l'annullamento dei provvedimenti del Consiglio Comunale di localizzazione delle aree, di assegnazione delle medesime alle Cooperative, tra cui quelle assegnate alla Tonale, nonché per l'annullamento dei
3 R.G. N. 1940/2016
provvedimenti del Presidente della Giunta Regionale che aveva autorizzato le Cooperative ad occupare i lotti assegnati e ceduti dal con le convenzioni di concessione di diritto di superficie citate. CP_1
Ottenuto l'annullamento, in primo grado con Sentenza del TAR Basilicata n. 77/1990, confermata in sede di gravame dalla Sentenza del Consiglio di Stato n. 1178/99, alla conclusione dei giudizi amministrativi i proprietari dei suoli avevano citato in giudizio, innanzi alla giustizia ordinaria, nella fattispecie il Tribunale di Potenza, il , le Cooperative edilizie ed i soci, chiedendo, Controparte_1 nei confronti dei primi due soggetti, “il risarcimento dei danni patiti per l'irreversibile perdita dei terreni, previa rinuncia al diritto di proprietà dei suoli irreversibilmente trasformati”, nei confronti dei soci assegnatari, invece, avevano chiesto dichiararsi la revoca degli atti di assegnazione delle singole unità abitative, ai sensi dell'art. 2901 c.c., a tutela dell'eventuale credito che sarebbe maturato qualora le cooperative fossero state condannate al risarcimento dei danni, in solido con il o in via CP_1 esclusiva;
- La vicenda giudiziaria in argomento si era conclusa, in via definitiva, con la sentenza n. 191/06 della
Corte di Appello di Potenza del 19 ottobre 2006, non impugnata e passata in giudicato, che aveva statuito, tra le altre cose:
• l'esclusiva responsabilità del per i danni cagionati ai IO per Controparte_1 occupazione che veniva qualificata come usurpativa ab origine, non ravvisando alcuna responsabilità in capo alle cooperative;
• negazione del trasferimento della proprietà dei terreni occupati ed irreversibilmente trasformati in favore del , avendo, i IO, espresso una mera rinunzia agli stessi e non Controparte_1 già una volontà di trasferimento, prova ne era l'esplicita negazione dell'operatività dell'accessione invertita pur fortemente e reiteratamente richiesta dal […]; CP_1
• qualificazione delle somme riconosciute in favore dei IO quali mero risarcimento del danno e giammai a titolo di prezzo, con la conseguenza che pur il pagamento delle medesime non avrebbe comportato in alcuna maniera l'acquisto della proprietà sui beni per cui fu causa;
• in definitiva il fu condannato al risarcimento del danno cagionato per Controparte_1
l'occupazione usurpativa dei terreni dei germani IO a pagare in favore degli stessi la somma complessiva di € 5.546.960,17 oltre le spese di causa quantificate in € 35.785,93»;
- che, tuttavia, il «Con determinazione dirigenziale n. 33 del 12.2.2008, mai Controparte_1 notificata alle Cooperative ed ai soci, […] ritenendosi proprietario dei suoli, anche in virtù di richiamo alla Giurisprudenza ante T.U. DPR 327/2001 in materia d'irreversibile trasformazione dei suoli ed
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accessione invertita, in palese contrasto con il disposto della citata sentenza della Corte d'Appello di
Potenza, aveva determinato l'acquisizione della proprietà dei terreni, “nelle condizioni di fatto e di diritto in cui attualmente si trovano, alla piena ed esclusiva proprietà del ” […]. Il Controparte_1
Comune, pertanto, aveva proceduto alle trascrizioni sui terreni di cui sopra. I soci assegnatari, pertanto, avevano visto il loro diritto di piena proprietà, sino ad allora risultante dalle visure ipocatastali, degradarsi in un diritto, pur pieno, incondizionato, incontestato ed esplicitamente riconosciuto dall'Ente, di proprietà superficiaria»;
- che, «con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 121 del 26 maggio 2011, pubblicata per affissione il 7 giugno 2011 e non comunicata, il Comune di Potenza, rilevata la necessità di cedere onerosamente alle cooperative edilizie identificate in delibera o, in assenza delle stesse, ai soci assegnatari, i lotti fondiari sui quali erano sorti i fabbricati realizzati dalle cooperative richiamate, tra cui la Tonale, in zona “Macchia IO”, aveva stabilito la determinazione del valore del terreno del singolo lotto fondiario sulla base del valore di mercato, aggiornato all'attualità, fissato dalle sentenze del giudice ordinario, rimandando all'Unità di direzione competente la determinazione del valore del lotto da cedere. Qualificandosi, inoltre, proprietario per accessione degli alloggi costruiti sui suoli acquisiti, si era riservato l'esercizio dei diritti rinvenienti dagli articoli 934 e 936 c.c. nei confronti di coloro i quali non avessero aderito alla proposta di acquisto»;
- che, adito il Consiglio di Stato, «sostenendo l'ultravigenza delle convenzioni di concessione del diritto di superficie», quest'ultimo «con sentenza 1883/2014 del 16/04/2014, aveva considerato caducate, a seguito dell'annullamento degli atti prodromici […] anche le convenzioni di concessione dei diritti di superficie, pur specificando che detta pronuncia fosse relativa esclusivamente ai profili amministrativi così come dedotti, nulla statuendo sull'effettiva titolarità dei terreni e su differenti modalità di acquisto dei beni da parte dei soci assegnatari. Nello specifico, nelle motivazioni, i Giudici di Palazzo Spada avevano statuito che “la controversia principale sulla proprietà dei beni e sull'accertamento dell'avvenuta usucapione o a qualunque titolo, appartiene alla giurisdizione del G.O.”»;
- che, «con Determinazione del dirigente n. 190 del 28/10/2014 e 190 bis di pari data, l'Unità di direzione preposta aveva stabilito il valore dei lotti, come da delibera consiliare n. 121/2011, stabilendo per la un importo pari ad € 753.177,74»; Parte_3
- che, «facendo seguito alla suddetta determina, con nota a firma del dirigente, in data 19 maggio 2015,
a mezzo di messo comunale, era stata recapitata agli odierni attori una singolare proposta di acquisto della quota di terreno su cui era stato realizzato il proprio immobile, pari ad € 25.753,70, importo al quale, incredibilmente, si sarebbero dovuti aggiungere l'ulteriore rivalutazione monetaria, dalla data
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del calcolo, ovvero settembre 2014, ed ancora più inverosimilmente gli interessi legali a far data dalla
Delibera del Consiglio Comunale n. 121/2011 del 26/05/2011, con l'espresso avvertimento che qualora non avessero aderito alla compravendita entro il termine perentorio di 20 giorni, il Comune “in qualità di proprietario, per accessione, anche degli alloggi (…) si riserverà di esercitare tutti i relativi diritti ai sensi degli artt. 934 e 936 del c.c.”»;
- che, pur contestando nel merito le determinazioni dell'ente comunale, «con nota collettiva del 18 maggio 2015, rimasta del tutto inevasa, si erano resi disponibili a definire in via bonaria e transattiva la vicenda», sicché «si erano determinati a proporre rituale procedimento di mediazione». Tuttavia, il
«senza addurre alcuna ragione e/o impedimento era rimasto ancora una volta Controparte_1 silente ed inerte, giustificando la richiesta di condanna del al pagamento, a favore dell'entrata CP_1 del bilancio dello Stato, di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 comma 4 bis D.Lgs. 28/2010».
Gli attori hanno -altresì- dedotto di aver sempre posseduto gli immobili oggetto di causa, fin da quando erano subentrati alla società cooperativa “Tonale” a r.l., in modo pieno, pubblico e pacifico nonché «esercitandovi il dominio sia diretto che utile, curando e mantenendo a proprie spese il compendio immobiliare». Invero, il «aveva sempre ritenuto quali soggetti passivi Controparte_1 legittimati al pagamento dei tributi comunali, connessi alla titolarità e al possesso dei citati immobili, gli odierni attori, anche successivamente alla delibera n. 121/2011 con la quale, in realtà, si era dichiarato proprietario per accessione dei citati immobili, con un comportamento poco lineare e coerente, atteso che non si comprendeva a che titolo l'Amministrazione Comunale avrebbe quindi riscosso i suddetti tributi da soggetti non proprietari e non nel possesso ad altro titolo dei beni richiamati».
A ciò doveva aggiungersi che «dai registri immobiliari non risultavano essere trascritte, sin dal momento dell'accatastamento del bene, e contro i suddetti beni, domande giudiziali volte a rivendicarne la proprietà o altri diritti reali di godimento sui medesimi […]».
In via ulteriore, gli attori hanno evidenziato che la società cooperativa “Tonale” a r.l. aveva edificato l'immobile nel 1985 «nell'assoluta convinzione che i provvedimenti presupposti fossero stati rilasciati legittimamente. […] Tanto, così come statuito nella ripetuta sentenza 191/06 della Corte
d'Appello di Potenza, aveva inconfutabilmente stabilito l'assoluta buona fede delle cooperative;
giacché
i fabbricati erano stati realizzati ed i terreni irreversibilmente trasformati nel luglio del 1985. Infatti, aveva sostenuto la Corte, nella sentenza citata, che tutto si era svolto “prima del novembre 1985, epoca in cui i IO per la prima volta si rivolsero al TAR Basilicata. Ciò significava che la condotta delle
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cooperative (…) si era svolta in epoca in cui non emergeva alcun indizio, nemmeno a livello di causa pendente, che lasciasse ragionevolmente temere l'annullamento degli interi procedimenti espropriativi”
e la successiva caducazione degli atti conseguenti.
2) Ne derivava l'assoluta buona fede della Cooperativa in parola, anche nell'assegnazione degli alloggi sociali, attesa la correttezza del proprio operato come sancito dalla citata sentenza e, di conseguenza, la buona fede dei soci assegnatari, e quindi degli odierni attori, atteso che ogni e qualsiasi richiesta di annullamento dei suddetti atti di assegnazione, che erano da considerare totalmente validi ed efficaci, era stata rigettata nella medesima sentenza, cristallizzatasi per effetto del giudicato, irrimediabilmente intervenuto anche tra le odierne controparti, sulla scorta dell'accertata buona fede delle cooperative e dei soci».
Peraltro, «[…] nessun atto era intervenuto ad interrompere l'utile decorso del termine breve del possesso ad usucapionem relativo agli immobili di proprietà degli odierni attori. […] soltanto nel maggio del 2011, in coincidenza con la delibera consiliare 121, il Comune, seppur timidamente, si era dichiarato proprietario anche degli alloggi per accessione, senza, tuttavia, intraprendere alcuna azione che potesse essere considerata interruttiva del possesso, la cui durata si era anche prolungata ben oltre il termine ventennale».
Ancora, il Comune di Potenza, «ritenendo di aver acquistato le aree su cui insisteva la proprietà degli odierni attori, in sede di trascrizione, si era limitato a trascrivere il proprio titolo come limitato all'area, riconoscendo, esplicitamente, quantomeno la proprietà superficiaria in capo ai sigg.ri . Pt_1
Proprietà superficiaria che, qualora non la si ritenesse derivante da titolo, essendo venute meno le convenzioni di concessione dei diritti di superficie, non poteva che essere maturata ai sensi dell'art. 1159, I comma, c.c., con la ovvia ed imprescindibile conseguenza che, essendo un acquisto avvenuto a titolo originario, non avrebbe potuto essere limitata al termine negoziale di 99 anni ma avrebbe dovuto, necessariamente, essere considerata a tempo indeterminato».
II In data 11.10.2016 si è costituito in giudizio il , in persona del sindaco Controparte_1
p.t., il quale ha contestato le avverse deduzioni e, per l'effetto, ha concluso la comparsa di costituzione e risposta domandando di:
«1) rigettare le domande attoree siccome inammissibili e infondate;
2) condannare gli attori al pagamento delle spese e compensi di lite a favore del in persona CP_1 del pro-tempore». CP_2
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A sostegno del rigetto della domanda attorea, l'ente locale ha argomentato che, «con
Deliberazioni del Consiglio Comunale nn. 984 e 985 del 27 dicembre 1984, aveva approvato la richiesta di tali cooperative [ovvero, delle edilizie a r.l. “Parco Giustiniana”, “La Capanna”, “Pierluigi Parte_3
Nervi”, “Lavinia”, “Solarium”, “Regione”, “Tonale” e “L'Avvenire”] ed i relativi progetti», riguardante l'assegnazione dei terreni ubicati in Potenza alla località Macchia IO, al fine di edificarvi fabbricati sociali.
Sicché, «con singole convenzioni aventi ad oggetto l'assegnazione di aree con diritto di superficie, tutte rogate alla fine di aprile del 1985, a ciascuna cooperativa era stata concessa un'area, per la realizzazione di alloggi sociali, in diritto di superficie con durata di 99 anni, rinnovabile, previo pagamento di corrispettivo determinato in base alla legge n. 10/1997 ed alla delibera di Consiglio comunale n. 353 del 22/1978. Nelle predette convenzioni erano state, in particolare all'art. 10, elencate esaustivamente le quattro cause di decadenza della concessione con la conseguente estinzione del diritto di superficie, mentre secondo il successivo art. 11, era stato stabilito che “Per effetto della decadenza della concessione…gli immobili passano in proprietà del dietro corresponsione alla CP_1 cooperativa edilizia della minor somma tra lo speso e il migliorato”, (circostanza, questa, acclarata dal
Consiglio di Stato sui ricorsi nn. 8764/2012, 8765/2012, 74/2013, 667/2013, 671/2013, 1240/2013 e
2470/2013, riuniti e decisi con la sentenza n. 1883/2014 - si legga a pag. 14».
I proprietari dei detti terreni, separatamente, avevano presentato ricorso dinanzi al TAR Basilicata chiedendo l'annullamento delle delibere comunali di assegnazione dei terreni e dei provvedimenti del
Presidente della Giunta regionale con cui le dette cooperative edilizie erano state autorizzate a occupare gli stessi. Il Giudice amministrativo adito, con sentenza n. 77/1990, «riunti i ricorsi 633/1985 e 993/1988, aveva dichiarato improcedibile il ricorso 633/1985 avverso le delibere del Consiglio comunale di
Potenza di assegnazione alle cooperative dei lotti di terreno mentre aveva accolto il ricorso 993/1988 annullando i decreti del Presidente della Giunta regionale con i quali era stata autorizzava l'occupazione dei terreni».
La pronuncia del TAR Basilicata era stata impugnata innanzi al Consiglio di Stato, che -con sentenza n. 1178/1999- «aveva confermato la decisione del T.A.R. quanto all'annullamento dei decreti del Presidente della Giunta regionale, ma aveva riformato la decisione circa gli atti comunali di assegnazione ritenendo il ricorso di primo grado non solo ricevibile, ma anche fondato e ciò nella considerazione che il aveva illegittimamente omesso il doveroso accertamento in Controparte_1 capo ai soci delle cooperative dei requisiti di legge per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica».
8 R.G. N. 1940/2016
Il convenuto, poi, ha sostenuto di essere stato citato a comparire in giudizio dinanzi al CP_1
Tribunale di Potenza, unitamente alle cooperative edilizie e ai soci delle stesse con i rispettivi coniugi, dai fratelli e i quali, conclusosi i giudizi amministrativi, avevano Pt_4 Parte_5 formulato domanda risarcitoria da illegittima occupazione. Riuniti i giudizi, l'intestato Tribunale si era pronunciato con sentenza n. 156/2002, con cui aveva accolto la domanda e conseguentemente condannato il e le cooperative edilizie, in solido tra loro, al risarcimento dei danni in Controparte_1 favore dei fratelli IO. «Nella stessa pronuncia al capo 4 del dispositivo era stata attribuita al ed alle Cooperative, subordinatamente al pagamento delle quote di ciascuna, la Controparte_1 proprietà dei suoli».
Pronunciandosi sui gravami avverso la detta sentenza, la Corte d'Appello di Potenza, «con sentenza n. 191/2006, aveva rigettato le domande proposte contro le cooperative appellanti nonché contro i soci assegnatari dei relativi alloggi e, ritenuto il unico responsabile della Controparte_1 occupazione illegittima dei suoli, lo aveva condannato al pagamento delle somme dovute a titolo di risarcimento dei danni. Aveva tuttavia anche espressamente revocato il capo 4 del dispositivo della sentenza gravata ed aveva respinto le riconvenzionali delle cooperative volte a far dichiarare perfezionato a loro favore l'acquisto dei suoli in quanto – aveva sostenuto la Corte d'Appello – l'opzione abdicativa del proprietario non comportava alcun effetto traslativo della proprietà.
Il , effettuato il pagamento delle somme dovute ai germani IO, aveva, Controparte_1 con determinazione dirigenziale n. 33 del 12 febbraio 2008 (debitamente trascritta), preso atto della decisione della Corte d'Appello di Potenza n. 191/2006 nonché della giurisprudenza ante T.U. n.
327/2001 in tema di irreversibile trasformazione dei suoli e di accessione invertita, ed aveva, conseguentemente, dichiarato l'intervenuta espropriazione sostanziale con acquisto della proprietà ed acquisizione al patrimonio comunale degli immobili di proprietà dei germani IO (interessati dal programma edilizio per la costruzione di alloggi in favore di otto cooperative edilizie in località Macchia
IO).
In seguito, l'amministrazione comunale aveva invitato le cooperative ed i soci assegnatari ad acquistare la proprietà dei lotti fondiari su cui sorgevano i fabbricati da loro realizzati;
nello specifico, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 121 del 26 maggio 2011, il , rilevata la Controparte_1 necessità di cedere onerosamente alle cooperative edilizie identificate in delibera, o ai soci assegnatari,
i lotti fondiari sui quali erano sorti i fabbricati utilizzati dalle cooperative medesime, aveva stabilito la determinazione del valore del terreno del singolo lotto fondiario sulla base del valore di mercato, aggiornato all'attualità, fissato dalle sentenze del Giudice ordinario, qualificandosi proprietario per
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accessione degli alloggi costruiti sui suoli acquisiti e riservandosi l'esercizio dei diritti previsti dagli artt. 934 e 936 cod. civ.
Tale deliberazione, insieme agli atti presupposti, era stata oggetto di impugnazione da parte dei proprietari degli alloggi e, con le sentenze di primo grado, il T.A.R. adito aveva accolto la tesi delle parti ricorrenti in ordine all'illegittimità della suddetta deliberazione comunale. Le dette pronunce del T.A.R. per la Basilicata erano state impugnate dal . Il Consiglio di Stato (sez. IV) si era Controparte_1 pronunciato sui ricorsi in appello e, riunitili, li aveva accolti con la sentenza n. 1883/2014, respingendo gli appelli incidentali nei ricorsi r.g. nn. 8764/2012, 8765/2012 e 2470/2013 nonché le domande risarcitorie riproposte con tali appelli, per danni morali ed esistenziali, e, in riforma della appellata sentenza, aveva respinto i ricorsi originari.
Gli attuali attori, unitamente ad altri 76 assegnatari degli alloggi realizzati in località “Macchia
IO”, avevano chiesto la revocazione della innanzi citata sentenza del Consiglio di Stato n.
1883/2014 (oltre che della decisione del Consiglio di Stato, sez. IV n. 1178/1999), sull'assunto della sopravvenuta conoscenza di documenti decisivi a tal fine.
Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 141/2015, definitivamente pronunciando sul ricorso, lo aveva dichiarato inammissibile.
[…] il dirigente comunale competente, con la determinazione n. 190 bis del 28/10/14, aveva provveduto a definire il valore di cessione delle aree agli assegnatari degli alloggi, sulla base dei criteri dettati dal
Consiglio comunale con la detta deliberazione n. 121/2011».
In ragione di ciò, «non poteva ritenersi intervenuta a favore degli attori l'usucapione del terreno su cui insisteva il fabbricato sociale comprendente l'immobile assegnato al dante causa degli attori.
Posto che l'art. 1164 c.c. stabiliva che “il termine necessario per l'usucapione decorre dalla data in cui il titolo del possesso è stato mutato”, gli attori non avevano chiarito in quale momento sarebbe intervenuta in loro favore l'interversione del possesso ed in quale modo potesse configurarsi la fattispecie del “pacifico ed incontestato possesso” alla luce delle plurime azioni giudiziarie intentate dai proprietari delle aree.
Nel caso di specie, l'immissione nel possesso del bene era avvenuta nel 1985 sulla base di provvedimenti di occupazione di urgenza (decreti del Presidente della Giunta Regionale di Basilicata del 28 maggio
1985 e 19 luglio 1985) che configuravano una mera detenzione della cosa altrui, inidonea a far decorrere il termine per l'usucapione (cfr T.A.R. Liguria, I, 23 novembre 2011, n. 1635; 20 aprile, n.
1833), sia perché erano per legge finalizzati ad una apprensione del bene soltanto temporanea, sia – soprattutto – perché implicavano il riconoscimento della proprietà altrui, prevedendo la corresponsione
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di una apposita indennità ai proprietari iscritti negli atti catastali, notificatari – proprio in quanto tali – dei decreti.
Tale occupazione era diventata illegittima in data 15 maggio 1990, per effetto dell'annullamento dei decreti di autorizzazione da parte del Tribunale amministrativo regionale della Basilicata, con la sentenza n. 77/1990».
Orbene, «Come evidenziato da autorevole giurisprudenza, l'inefficacia del decreto di occupazione di urgenza non concretava “una valida interversione del possesso, ma soltanto un'ipotesi di abuso della situazione di vantaggio determinata dalla mera detenzione materiale del bene in forza del decreto di occupazione di urgenza” (T.A.R. Liguria, I, 20 aprile 2010, n. 1833; T.A.R. Sicilia, Palermo,
III, 5 luglio 2012, n. 1402), atteso che i meri atti di esercizio del possesso consistenti nell'apprensione materiale di un terreno, nell'inizio e finanche nel compimento di un'attività edificatoria, non erano specificamente rivolti contro il possessore (cfr Corte di Cassazione, II, 11 aprile 2013, n. 8900)».
Il convenuto ha -altresì- riferito che e CP_1 Testimone_1 Parte_5
«dichiaratisi proprietari dei suoli edificatori ubicati alla località Malvaccaro del Comune di Potenza, in catasto al foglio 28 p.lla 8, salvo altre, su cui le dette cooperative stavano realizzando fabbricati sociali […]», avevano convenuto in giudizio dinanzi all'intestato Tribunale il le Controparte_1 società cooperative e i loro soci con i relativi coniugi, domandando «la condanna dei soggetti evocati in giudizio, in solido fra loro, o ciascuno per la parte di suo interesse, alla restituzione, previa rimessa in pristino dello stato dei luoghi, dei terreni occupati. In via “sussidiaria” essi avevano chiesto la condanna degli stessi convenuti al risarcimento dei danni mediante la corresponsione dell'equivalente del valore degli immobili».
L'adito Tribunale di Potenza si era pronunciato con sentenza n. 156/2002, con cui, accogliendo la domanda attorea, «aveva condannato i convenuti, in solido, al risarcimento dei danni in favore degli attori, nella misura ivi quantificata. Nella stessa pronuncia, al capo 4 del dispositivo, era stata attribuita ai convenuti la proprietà dei suoli, subordinatamente al pagamento delle rispettive quote».
I convenuti soccombenti in primo grado avevano impugnato detta sentenza dinanzi alla Corte
d'Appello di Potenza, che -con sentenza n. 191/2006-, «ritenuto il unico responsabile Controparte_1 dell'occupazione illegittima dei suoli, lo aveva condannato al pagamento delle somme dovute a titolo di risarcimento dei danni. Aveva tuttavia anche espressamente revocato il capo 4 del dispositivo della sentenza gravata ed aveva respinto le domande riconvenzionali delle cooperative edilizie volte a far dichiarare perfezionato a loro favore l'acquisto dei suoli in quanto – aveva sostenuto la Corte d'Appello
– l'opzione abdicativa del proprietario non comportava alcun effetto traslativo della proprietà».
11 R.G. N. 1940/2016
Ebbene, «Effettuato il pagamento delle somme dovute ai germani IO, il , Controparte_1 con la determinazione dirigenziale n. 33 del 12 febbraio 2008 (debitamente trascritta), si era avvalso del procedimento sanante ex art. 42 bis del D.P.R. n. 327/2001, quale unico valido titolo di acquisto della proprietà dei terreni illegittimamente occupati, rimediando, così, alle dinamiche patologiche dell'iter espropriativo. Successivamente, l'amministrazione comunale aveva invitato le Cooperative ed i soci assegnatari ad acquistare la proprietà dei lotti fondiari su cui sorgevano i fabbricati da loro realizzati. Dunque, nella fattispecie de qua, non risultava essere mai intervenuta a favore degli attori l'interversio possessionis, necessaria al fine di far iniziare a decorrere il termine per l'usucapione».
Da ultimo, in ordine alla domanda formulata dagli attori ex art. 8 d.lgs. n. 28/2010 di condanna del al pagamento di una somma di importo corrispondente al contributo unificato, l'ente locale CP_1 ha escluso che «la mancata partecipazione al procedimento da parte dell'Ente convenuto al procedimento di mediazione fosse avvenuta “senza giustificato motivo”, dato che erano pervenute all'Ente in un breve arco temporale ben n. 37 domande di mediazione da parte di vari assegnatari degli alloggi realizzati in c.da Macchia IO, aventi tutte il medesimo “petitum” e la medesima “causa petendi”; circostanza, questa, che avrebbe esposto l'Ente, qualora avesse partecipato ai procedimenti di mediazione, al pagamento di una somma consistente». Peraltro, «L'esigenza di non gravare l'Ente delle spese dei numerosi procedimenti era meritevole di considerazione in un contesto in cui, per quanto innanzi dedotto ed eccepito, sulla domanda di usucapione, le prospettive di raggiungere un accordo in sede di mediazione apparivano insussistenti».
III Alla prima udienza, la quale è stata celebrata il 4.11.2016, sono stati concessi alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. ed è stata fissata l'udienza del 7.4.2017 per l'ammissione dei mezzi di prova.
All'udienza da ultimo indicata, sull'istanza congiunta delle parti di individuazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni (solo gli attori hanno depositato esclusivamente la memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c. e non hanno inteso articolare prove orali), è stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni.
In data 22.3.2022 si è costituito in giudizio per gli attori l'Avv. Luigi Ciro, in sostituzione dell'Avv. Gianluca Piscitelli.
Disposta una serie di rinvii giustificati dall'adesione dei difensori all'astensione e dalla necessità di definire prioritariamente cause recanti anno di iscrizione a ruolo più risalente nel tempo della presente, come da programma di smaltimento dell'arretrato (cc.dd. cause vetuste), la causa è stata rimessa in
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decisione successivamente al deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 7.2.2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., assegnando alle parti i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica di cui all'art. 190 c.p.c.
Entrambe le parti hanno depositato -ritualmente- le comparse conclusionali.
IV Sull'azione di accertamento della proprietà.
Gli attori hanno promosso azione di accertamento della proprietà dei beni immobili siti in Potenza alla via Scotellaro n. 3 - [segnatamente dell'appartamento posto al primo piano, Parte_3 interno 1, scala B, composto di più vani ed accessori, con locale soffitta n. 1, individuato nel N.C.E.U. del Comune di Potenza alla partita 15414, foglio 28, particella 219, sub 28; nonché del locale n. 2 posto al piano terra, individuato nel N.C.E.U. del Comune di Potenza alla partita 15414, foglio 28, particella
219, sub 7], assumendo esserne comproprietari ( per ¾ e per ¼) in Parte_1 Parte_2 virtù di atto di assegnazione di alloggi cooperativi, rogato per Notar il 31.7.1989, rep. n. 1900, Per_1 racc. n. 5153, registrato in Potenza il 9.8.1989 al n. 1862, in favore di all'epoca Parte_1 coniugato in regime di comunione die beni con , trascritto il 24.8.1989 al n. 19.000 rep., e Persona_2 per successione mortis causa del 13.7.2002 di (rispettivamente moglie e madre degli Persona_2 attori). In ogni caso, di esserne proprietari per maturata usucapione abbreviata o ordinaria, ritenendo sussistenti tutti gli elementi costitutivi della prescrizione acquisitiva.
A fondamento dell'interesse a promuovere la suddetta azione, gli attori nell'atto di citazione hanno rappresentato delle vicende giudiziarie e degli atti amministrativi che hanno interessato gli immobili oggetto di causa (e complessivamente i terreni sui quali furono edificati alloggi di edilizia popolare in Potenza nella località Macchia-IO a partire dall'anno 1985), e che hanno determinato incertezza circa la titolarità dei beni in contesa. In tal modo hanno compiutamente giustificato il loro interesse ad agire (vedasi in tal senso anche quanto esposto nella memoria depositata dalla difesa attorea ai sensi dell'art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c.) e palesato la pacifica ammissibilità dell'azione proposta.
Gli attori -in sede di precisazione delle conclusioni- hanno richiamato le conclusioni rassegnate nell'atto di citazione sopra riportate, le quali sono state ribadite nella memoria depositata ai sensi dell'art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c.; e -nella comparsa conclusionale- hanno specificato, «onde fugare ogni illazione di controparte, che la domanda attorea mira a veder essere riconosciuto il diritto di proprietà superficiaria, e quindi esula dal campo di indagine del presente giudizio qualsiasi argomentazione ed eccezione relativa a presunte (illegittime) interversioni nel possesso!». Ne discende che la domanda di
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accertamento attorea deve essere riferita alla sola proprietà superficiaria, come -tra l'altro- desumibile dall'esame complessivo delle allegazioni contenute nell'atto di citazione.
Ciò precisato, e chiarito altresì che a base della decisione sarà posta la documentazione ritualmente depositata, fatta eccezione che per i soli precedenti giurisprudenziali allegati alla comparsa conclusionale, i quali non sono equiparabili alla produzione in giudizio di un documento al fine di provare una circostanza ritenuta rilevante per la decisione, che è -invece- attività soggetta ai termini delle preclusioni istruttorie ex art. 183, comma 6, c.p.c. (cfr. Tribunale Milano, sez. IV, sent., 16.2.2018, n.
1645), si osserva quanto segue.
IV.1 Si esamina la tesi attorea secondo cui sussisterebbe in capo a e Parte_1 Parte_2 la titolarità della proprietà superficiaria (dunque, con contestazione della titolarità dei beni oggetto di causa in capo al Comune di Potenza per accessione) in base all'atto di assegnazione di alloggi cooperativi del 31.7.1989 (nonché per successione mortis causa di ), attesa la piena validità ed Persona_6 efficacia del detto atto di assegnazione sulla base di quanto statuito dalla Corte d'Appello di Potenza con la sentenza n. 191/2006, ossia a ragione della piena buona fede delle cooperative (e nella specie della società cooperativa “Tonale” a r.l.) poiché «la condotta delle cooperative (…) si svolse in epoca in cui non emergeva alcun indizio, nemmeno a livello di causa pendente, che lasciasse ragionevolmente temere l'annullamento degli interi procedimenti espropriati» e la successiva caducazione degli atti conseguenti.
La tesi esposta non merita accoglimento.
Invero, dati per noti i plurimi provvedimenti giudiziali che hanno interessato la vicenda in scrutinio in tutto il suo complesso, deve darsi atto di quanto statuito dal Consiglio di Stato con sentenza n. 1883/2014 (prodotta da parte attrice in allegato all'atto di citazione – fascicolo di parte degli attori – tomo 2 di 4 – doc. n. 27 – pagg. da 309 a 338), decisione resa anche tra le parti in causa atteso che ha deciso pure sul ricorso presentato dal n. 2470/2013 contro (tra altri) gli odierni attori Controparte_1
e stabile nel panorama giuridico considerato che con sentenza n. 141/2015 il Consiglio di Stato ha dichiarato inammissibile il ricorso formulato anche dagli attori per la revocazione della sentenza poc'anzi menzionata n. 1883/2014 (cfr. doc. n. 13 del fascicolo di parte convenuta).
Nella citata sentenza, avuto riguardo alla validità ed efficacia delle convenzioni stipulate tra il e le cooperative, si legge: «Tuttavia, ad opinione del Collegio, tale principio [quello Controparte_1 secondo cui il procedimento di espropriazione delle aree incluse in un piano di zona per l'edilizia economica e popolare e quello di assegnazione delle relative aree sarebbero autonomi e conserverebbero tale autonomia, nel senso che, pur divenendo l'assegnazione efficace solo a seguito dell'espropriazione, nessuna invalidità sarebbe riscontrabile nel provvedimento di assegnazione a società cooperativa prima
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che sia intervenuta l'espropriazione dell'area] è, nella specie, comunque mal richiamato ed irrilevante, in quanto, come sopra riportato, anche prescindendo dal suo approfondimento […], le sentenze del
Consiglio di Stato sezione IV nn. 1178 del 1999 e 506 del 1992 hanno annullato proprio (e anche) i provvedimenti di concessione o assegnazione (oltre che la localizzazione) dal a favore delle CP_1 cooperative, poiché il non aveva “effettuato alcun accertamento in ordine alla sussistenza, in CP_1 capo ai soci delle cooperative istanti, dei requisiti di legge per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica”.
D'altra parte, in fatto, anche la sentenza di questo Consesso sezione quarta, n. 506 del 1992, pronunciata sull'appello mosso dal avverso sentenza TAR Basilicata n. 31 del 1986 Controparte_1 che aveva annullato i provvedimenti di occupazione di terreni assegnati alle cooperative, aveva osservato come la omissione di istruttoria riguardava in generale tutte le cooperative, con conseguente invalidità dei provvedimenti che ne erano derivati.
[…] Pertanto, ciò che rileva non è tanto la invalidità, illegittimità o illiceità delle fasi di occupazione d'esproprio […] poi sanate con l'acquisizione, ma la invalidità della concessione o assegnazione alle cooperative per il motivo sostanziale ed importante del mancato e doveroso accertamento sui requisiti di legge.
[…] Tuttavia, ciò che invece realmente rileva ai fini del presente appello è la fase di concessione o di assegnazione dal a favore delle cooperative, poi annullata per motivi sostanziali, sicché CP_1 non può che ritenersi, conseguenzialmente, che siano rimaste inficiate anche le convenzioni tra il e le stesse . CP_1 Parte_3
L'atto di assegnazione (in generale di attribuzione di un diritto reale limitato) su di un lotto di edilizia residenziale pubblica e la relativa convenzione attuativa compongono (tra tante, Consiglio Stato
Sez. IV, 25 giugno 2010, n. 4093) entrambe la fattispecie complessa della concessione amministrativa, preordinata al perseguimento dell'interesse pubblico a soddisfare il diritto all'abitazione da parte delle fasce sociali meno abbienti ed istituiscono, -ripetesi- tra concedente e concessionario, un rapporto unitario, nel quale il momento convenzionale è servente e strumentale al momento pubblicistico, di tal che, il venir meno del primo dei due atti di cui la fattispecie si compone, comporta la caducazione anche dell'altro atto.
Il collegamento si evince sia dalla previsione (settimo comma dell'art. 35 L. n. 865/1971) secondo cui con la stessa delibera di consiglio comunale sulla concessione è determinato il contenuto della convenzione, sia dalla previsione (penultimo comma) secondo cui contestualmente all'atto di cessione di proprietà dell'area viene stipulata la convenzione per atto pubblico.
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La presenza di un momento negoziale costituito dalla convenzione non muta la sostanza del rapporto pubblicistico -preordinato alla realizzazione dell'interesse generale di rilevanza costituzionale alla fornitura, a carico della collettività, di abitazioni per i ceti sociali economicamente svantaggiati - tra amministrazione e concessionario del suolo.
Va infatti ulteriormente ribadito che l'atto di assegnazione o di attribuzione di un diritto reale limitato su di un lotto di edilizia residenziale pubblica e la relativa convenzione attuativa compongono entrambe la fattispecie complessa della concessione amministrativa, preordinata, come già detto, al perseguimento dell'interesse pubblico a soddisfare il diritto all'abitazione da parte delle fasce sociali meno abbienti ed istituiscono, tra concedente e concessionario, un rapporto unitario, nel quale il momento convenzionale e servente e strumentale al momento pubblicistico, di tal che il venir meno del primo dei due atti di cui la fattispecie si compone comporta la caducazione anche dell'altro atto (Cons.
St., Sez. V, 25 giugno 2007, n. 3637).
Pertanto, seguendo il meccanismo previsto dal menzionato art. 35 L. n. 865/1971, non può che ritenersi che l'annullamento dell'atto di attribuzione o assegnazione del diritto (concessione del diritto di superficie alle cooperative) abbia un'efficacia caducante (simul stabunt vel simul cadent) rispetto alle convenzioni stipulate con le cooperative.
In definitiva, anche per completezza argomentativa rispetto alle ragioni riproposte in difesa dalle parti appellate, va ribadito quanto segue.
In particolare, per le ragioni dinanzi ricordate, non può ritenersi fondata la tesi dei resistenti circa la piena validità, e in ogni caso, la piena efficacia delle convenzioni malgrado l'annullamento dei provvedimenti di assegnazione o concessione alle cooperative per mancanza dei requisiti soggettivi degli assegnatari.
Invero, mentre esproprio e occupazione potrebbero risultare fasi distinte e autonome rispetto alla concessione e alla assegnazione, il momento della convenzione è quello della attribuzione alla cooperativa risultano invece collegati ed interdipendenti.
Una volta annullata l'assegnazione (rectius, la concessione del diritto di superficie alla cooperativa), non può ritenersi che le convenzioni continuino ad esplicare il loro effetti come se nulla fosse avvenuto, come pretendono gli appellati.
Non rileva la circostanza della condanna in sede civilistica del solo comune quale unico responsabile della illecita occupazione, in quanto tale fase riguarda le modalità, se legittime, lecite o illecite, mediante le quali l'amministrazione era pervenuta all'acquisto dei terreni -e non quello della concessione-cessione - per le finalità di cui all'art. 35 summenzionato rispetto ai precedenti proprietari
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espropriati. La responsabilità dell'amministrazione comunale, accertata nei menzionati giudizi civili, nei quali infine è stata esclusa la responsabilità delle cooperative e dei soci sui modi di illecito di acquisto dei terreni, non esclude che possa risultare inficiato, per altra ragione, il rapporto tra comune e cooperative e soci assegnatari.
Infatti, diversa questione quella che riguarda il rapporto di cessione tra il comune e le cooperative e assegnatari e la legittimità, validità ed efficacia degli atti relativi (assegnazione e convenzione)».
Se così è, non può in alcun modo ritenersi che l'atto di assegnazione invocato dagli attori a fondamento della loro pretesa titolarità del diritto di proprietà superficiaria sia -ai detti fini- valido titolo per l'accoglimento della domanda. La caducazione della concessione tra il e le cooperative ha CP_1 inficiato tutti gli atti conseguenti poiché connessi e rivenienti ragione nella concessione, sicché risulta inficiato -e privo di effetti nel panorama giuridico- l'atto di assegnazione dei beni immobili oggetto di causa rogato il 31.7.1989.
IV.2 Passando a scrutinare la tesi attorea propugnata in via secondaria secondo la quale Pt_1
e avrebbero acquistato la titolarità del diritto alla proprietà superficiaria per
[...] Parte_2 maturata usucapione abbreviata o ordinaria, si osserva che con Determinazione dirigenziale n. 33 del
12.2.2008 (doc. n. 25 del fascicolo di parte attrice – tomo 2 di 4 – pagg. da 284 a 292) il CP_1
dato atto che il 9.11.2007 era intervenuto accordo tra l'ente locale e i fratelli IO (originari
[...] proprietari dei suoli sui quali sono stati edificati i fabbricati) per il pagamento delle somme residue a titolo di danno e a qualsiasi altro titolo, per la perdita della proprietà e per ogni altro diritto, derivante dall'occupazione dei suoli, con accettazione da parte dei fratelli IO della definitiva acquisizione dei terreni -nelle condizioni di fatto e di diritto in cui si trovavano- in capo al in regime Controparte_1 di proprietà piena ed esclusiva, ha dichiarato in proprio favore l'intervenuta espropriazione sostanziale dei suoli, con acquisto della proprietà delle aree riportate nel prospetto generale, talché i terreni erano già da considerarsi definitivamente acquisiti in proprietà al patrimonio indisponibile dell'ente locale (a far data dal 9.11.2007).
La determinazione da parte del convenuto di acquisizione dei terreni sui quali sono stati CP_1 edificati gli immobili oggetto di causa al patrimonio indisponibile dell'ente locale, quale atto amministrativo di manifestazione della volontà di destinare il bene al pubblico servizio ai sensi dell'art. 836, comma 3, c.c. (suolo destinato alla costruzione di immobili di edilizia popolare, circostanza questa incontestata e che limpidamente emerge dagli atti di causa), impone -in mancanza di contestazione
(nessuna difesa in merito è stata espletata in atti) da parte degli attori circa l'appartenenza del suolo al
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patrimonio indisponibile dell'ente comunale- di applicare al caso di specie il regime proprio dei beni appartenenti al patrimonio indisponibile. Né vi è contezza, anzi emerge il contrario dagli atti di causa, che i beni oggetti in contesa non siano stati, per tutto il tempo utile all'usucapione, destinati ad alloggi di edilizia residenziale popolare/sociale.
Dunque, deve sancirsi che il diritto di proprietà superficiaria relativamente a un bene appartenente al patrimonio indisponibile non è suscettibile di usucapione. Tale principio è stato di recente ribadito dalla Corte di Cassazione, sezione II, con l'ordinanza n. 13129 del 17.5.2025, nella quale si legge: «è da muovere dall'orientamento consolidato di questa Corte, secondo cui il diritto di superficie, in quanto diritto reale distinto dalla proprietà, è suscettibile di usucapione solo quando concerne beni soggetti al regime privatistico e non si estende ai beni appartenenti al demanio pubblico o al patrimonio indisponibile dello Stato (Cass. n. 2798/2009, tra le altre)».
Da tanto discende l'operatività nel caso concreto dell'art. 934 c.c., in conformità a quanto previsto dagli artt. 10 e 11 della Convenzione per l'assegnazione di area con diritto di superficie (cfr. doc. 4 del fascicolo di parte convenuta) intercorsa tra il e la società cooperativa edilizia Controparte_1
“Tonale” a r.l., ovvero il passaggio in proprietà in capo all'ente locale degli immobili costruiti sul suolo
(comunale).
Per le argomentazioni esposte la principale domanda attorea di accertamento della proprietà deve essere respinta, con conseguente assorbimento delle ulteriori domande formulate, fatta eccezione per quella proposta ai sensi dell'art. 8, comma 4 bis, d.lgs. n. 28/2010.
IV.3 Con riguardo a tale ultima domanda non può ritenersi esistente nel caso di specie il “giustificato motivo” di cui al referente normativo poc'anzi citato [art. 8, comma 4 bis, d.lgs. n. 28/2010: «Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione, il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile. Il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall'articolo 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio»].
Invero, l'art. 8, comma 4 bis, d.lgs. n. 28/2010 contempla una sanzione pecuniaria per il caso di mancata partecipazione al procedimento di mediazione, in tutti i casi in cui la mediazione è condizione di procedibilità della domanda ex art. 5 d.lgs. n. 28/2010, come nella specie, in assenza di giustificato motivo. Tale sanzione è imposta dalla legge atteso che la norma recita: «Il giudice condanna», dunque non si è inteso attribuire al giudice alcuna discrezionalità. La disposizione normativa non esplicita il concetto di “giustificato motivo”, sicché in giurisprudenza è stato ritenuto che «non costituisce
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giustificato motivo della mancata partecipazione al tentativo di mediazione l'assunta inutilità dello stesso per essere espletato dopo la proposizione del giudizio, né la permanenza di una situazione di litigiosità, in quanto l'espletamento del tentativo obbligatorio di mediazione anche successivamente alla proposizione della controversia è espressamente contemplato dall'art. 5 d.lgs. 4 marzo 2010 n. 28, ed in considerazione altresì del fatto che la sussistenza di una situazione di litigiosità tra le parti non può di per sé sola giustificare il rifiuto di partecipare al procedimento di mediazione, giacché tale procedimento
è precipuamente volto ad attenuare la litigiosità, tentando una composizione della lite basata su categorie concettuali del tutto differenti rispetto a quelle invocate in giudizio, che prescindono dalla attribuzione di torti e di ragioni, mirando al perseguimento di un armonico contemperamento dei contrapposti interessi delle parti» (cfr. Tribunale Termini Imerese, ord., 9.5.2012).
Nella specie, seppur è stata documentata la ricezione da parte del di plurime domande CP_1 di mediazione (almeno 28) aventi il medesimo oggetto della presente causa, nulla è stato allegato circa eventuali incapienze dell'ente locale tali da aggravare la situazione di dissesto e, dunque, giustificare
(realmente) la mancata partecipazione al procedimento di mediazione. Opinare diversamente significherebbe ritenere sussistente il “giustificato motivo” di natura economica tutte le volte in cui la parte chiamata in mediazione (si pensi a controverse seriali) sarebbe esposta a sostenere le spese di mediazione. Né, come condivisibilmente ritenuto dalla giurisprudenza di merito citata, può ritenersi che assurga a “giustificato motivo” la litigiosità tra le parti in causa, anche intesa quale inverosimile raggiungimento dell'accordo per le difese esposte, atteso che ragionare in tal senso determinerebbe la sostanziale vanificazione della ratio sottesa all'istituto della mediazione.
Ne consegue che parte convenuta va condannata al versamento all'entrata del bilancio dello Stato della somma di euro 759,00, pari al contributo unificato versato per la presente causa.
V Sulle spese di lite.
Le spese di lite, secondo soccombenza, si pongono in capo agli attori in solido tra loro.
Esse si liquidano in applicazione del D.M. 55/2014 e successive modificazioni, secondo i parametri medi per le fasi di studio e introduttiva e secondo i parametri minimi per le fasi istruttoria e decisionale attesa che la causa non ha comportato l'assunzione di prova orale e che non sono state depositate le memoria di repliche quindi avuto riguardo alla concreta attività difensiva svolta, secondo il valore della causa determinato ai sensi dell'art. 15 c.p.c., in complessivi euro 9.142,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
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il Tribunale di Potenza in composizione monocratica, nella causa civile recante n. 1940 iscritta al ruolo generale degli affari civili dell'anno 2016, vertente tra Parte_1
e , definitivamente pronunciando, così Parte_2 Controparte_1 provvede:
1) rigetta la domanda attorea di accertamento della proprietà superficiaria, con assorbimento delle ulteriori domande proposte;
2) condanna il convenuto al versamento all'entrata del bilancio Controparte_1 dello Stato della somma di euro 759,00, pari al contributo unificato versato per la presente causa, ai sensi dell'art. 8, comma 4 bis, d.lgs. n. 28/2010;
3) condanna gli attori , in solido tra loro, Parte_1 Parte_2 al pagamento delle spese di lite in favore del convenuto , le Controparte_1 quali si liquidano in complessivi euro 9.142,00 per compenso professionale, oltre al 15% forfettario per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Potenza, il 18.8.2025.
Il Giudice
dott.ssa Adelia Tomasetti
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