Ordinanza cautelare 27 gennaio 2023
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. I, sentenza 12/02/2026, n. 162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 162 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00162/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01108/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1108 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Stefania Amato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Brescia, via Francesco Crispi 28;
contro
Ministero dell'Interno e Questura di Brescia, in persona dei legali rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
per l'annullamento
del decreto Cat.A.12/2015/Immig/IISez/ft/-OMISSIS-, emesso dalla Questura di Brescia il 19 febbraio 2015, con cui veniva rigettata l'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato n. 38429BB.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Brescia;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 6 febbraio 2026 il dott. EN AG, vista l’istanza di passaggio in decisione senza discussione da remoto depositata dal ricorrente il 5.2.2026, nessuno presente per la controparte come specificato in verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1-Con atto notificato il 2.12.2022 e ritualmente depositato, -OMISSIS-, cittadino albanese, ha esposto:
-) con decreto del 29.2.2015, notificato il 16.10.2022 il Questore della Provincia di Brescia ha rigettato la sua istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato;
-) tanto avveniva in dichiarata applicazione dell’art. 4 comma 3 d. lgs. n. 286/1998 sul rilievo che a carico del ricorrente risultava una condanna a pena detentiva e pecuniaria pronunciata dal Tribunale di Brescia con sentenza emessa il 7 maggio 2013, divenuta irrevocabile, per reati previsto dall’art. 380 commi 1 e 2 c.p.p. ossia in materia di stupefacenti di cui agli artt. 73 commi 1, 1-bis e 2 D.P.R. 309/90., condanna di per sé automaticamente ostativa al rinnovo del titolo di soggiorno; veniva altresì richiamata nel provvedimento la nota della Stazione Carabinieri di -OMISSIS- del 20.7.2013 nella quale si riferiva che “lo straniero è persona scarsamente inserita nel contesto sociale, è dedito ad accompagnarsi con connazionali dello stesso ceto e frequenta ambienti equivoci e malsani dediti allo spaccio di sostanze stupefacenti; in data 19.03.2012, l’istante veniva controllato con dei connazionali che risultavano positivi nella banca dati della polizia, il 03.05.2013 veniva tratto in arresto per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti”;
-) il successivo 24.10.2022 il ricorrente presentava alla Questura di Brescia documentata istanza di riesame, esponendo di essere attualmente inserito nel contesto socio-lavorativo italiano, disponendo di un alloggio presso un connazionale regolarmente residente (con dichiarazione di ospitalità depositata in Comune il 15.2.2022) ed esercitando attività di lavoro subordinato per conto di una imprese di pulizie che lo avrebbe recentemente assunto (comunicazione di assunzione del 14.10.2022); inoltre, in Italia vivrebbe sua sorella, tale -OMISSIS-, titolare di permesso di soggiorno UE di lungo periodo; in subordine, egli chiedeva la modifica del decreto quanto meno nella parte in cui preannuncia l’adozione del provvedimento di espulsione, evidenziando di essere soggetto passibile di espulsione in quanto ancora soggetto all’esecuzione della pena, in forza del provvedimento di esecuzione di pene concorrenti emesso dalla Procura di -OMISSIS- in data 13.10.2022;
-) con nota del 28.10.2022 la Questura di Brescia ha riscontrato l’istanza di riesame confermando il contenuto del provvedimento adottato.
1.1- Il ricorrente ha così impugnato il decreto questorile del -OMISSIS- notificato il 16.10.2022 chiedendo l’annullamento sulla base di tre motivi:
I) VIOLAZIONE DI LEGGE, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 10 BIS L. 241/90, PER OMESSA COMUNICAZIONE DEI MOTIVI, IN TESI, OSTATIVI ALL’ACCOGLIMENTO DELL’ISTANZA
Il provvedimento sarebbe illegittimo per non essere stato preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento ( rectius preavviso di rigetto), a seguito della quale il ricorrente avrebbe potuto allegare l’esistenza del legame familiare con la propria sorella e l’esercizio di attività lavorativa.
II) VIOLAZIONE DI LEGGE, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 5, COMMA 5, E 4, COMMA 3, D.L.VO 286/98, ALLA LUCE DELLA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 202/2013; ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI DI CAUSA, DIFETTO DI ISTRUTTORIA E CARENZA DI MOTIVAZIONE, PER OMESSA VALUTAZIONE DEI VINCOLI FAMILIARI DELLO STRANIERO E, PIU’ IN GENERALE, DELLA DURATA DEL SOGGIORNO E DEL SUO GRADO DI INSERIMENTO IN ITALIA
Il provvedimento sarebbe affetto da carenza di istruttoria e di motivazione, in quanto sarebbe stato adottato quale atto vincolato a fronte del riscontro dell’esistenza di una condanna penale per stupefacenti, senza valutare – né consentire all’interessato di dedurre – l’esistenza di legami familiari in Italia e di una regolare attività lavorativa.
III) IN OGNI CASO, OMESSA REVOCA DELL’ORDINE DI ALLONTANAMENTO DAL TERRITORIO NAZIONALE, NONOSTANTE LA PENDENZA DEL “RAPPORTO ESECUTIVO” PENALE
In subordine, sarebbe illegittima la parte conclusiva del provvedimento, laddove si preannuncia la prossima adozione di un provvedimento di espulsione dello straniero, pregiudicando la possibilità per quest’ultimo di beneficiare di misure alternative alla detenzione in carcere.
2- Il Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio dapprima con atto di stile, successivamente integrato dal deposito di relazione della Questura di Brescia sui fatti di causa con la pertinente documentazione cui ha fatto seguito il deposito di memoria difensiva.
3- All’udienza camerale del 25 gennaio 2023, il ricorrente ha rinunciato alla domanda cautelare.
4- All’udienza pubblica di smaltimento, in vista della quale il 5.2.2026 il ricorrente si è limitato a depositare istanza di stile di passaggio in decisione senza discussione da remoto, il ricorso è stato spedito in decisione.
5- Il ricorso, le cui censure possono essere scrutinate congiuntamente, è infondato.
6- Occorre anzitutto precisare che il Questore non ha fondato la propria determinazione esclusivamente sulla condanna penale riportata nel 2013, avendo egli esteso la propria valutazione anche ai profili riguardanti l'inserimento del richiedente nel tessuto socio/economico, con risultanze atte a evidenziare l'attitudine ad accompagnarsi con connazionali dello stesso ceto e a frequentare ambienti equivoci e malsani dediti allo spaccio di sostanze stupefacenti, come evincibile dai controlli del 19.3.2012, con dei connazionali che risultavano positivi nella banca dati della polizia, e del 3.5.2013 in cui veniva tratto in arresto per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti.
7- Anche in disparte da tali -comunque dirimenti- argomenti è opportuno soggiungere che -come osservato in giurisprudenza (v. T.A.R. -OMISSIS- sez. I, 27/01/2025, n. 1575) – l'art. 4, comma 3, del d.lgs. n. 286/1998, nel testo pro tempore vigente, stabiliva (come attualmente stabilisce) che "Non è ammesso in Italia lo straniero [...] che risulti condannato, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per [...] reati inerenti gli stupefacenti", mentre l'art. 5, comma 5, dello stesso decreto prevedeva (come attualmente prevede) che "il permesso di soggiorno o suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato, quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno dello straniero nel territorio dello Stato, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 22, comma 9, e sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e che non si tratti di irregolarità amministrative sanabili".
A tal proposito, soggiunge la predetta giurisprudenza, con la sentenza n. 88 del 2023, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5, del d.lgs. n. 286/1998 nella parte in cui ricomprende, tra le ipotesi di condanna automaticamente ostative al rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro, anche quelle per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 e per il reato di cui all'art. 474, secondo comma, del codice penale, senza prevedere che l'autorità competente verifichi in concreto la pericolosità sociale del richiedente.
Come la giurisprudenza ha già sottolineato (Cons. St., III, 19.7.2024, n. 6545), "Nella pronuncia, il thema decidendum è delineato in modo chiaro e l'incostituzionalità della presunzione in esame trova la sua ragione, con riferimento all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, proprio nella lieve entità che caratterizza i mezzi, la modalità o le circostanze dell'azione ovvero la qualità e quantità delle sostanze. Sarebbe infatti irragionevole e sproporzionato escludere che, in tali ipotesi, l'amministrazione possa valutare la situazione concreta del richiedente".
Viceversa, nel caso in esame la condanna riportata dalla parte ricorrente non attiene a fatti di lieve entità, riguardando la fattispecie di cui al comma 1-bis dell'art. 73 del d.P.R. n. 309/1990 (ricadente tra le ipotesi per cui è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza) per la quale è stata inflitta la pena di anni1 e mesi 8 di reclusione e 5.000,00 euro di multa. Tale fattispecie rientra "nel novero dei cosiddetti reati ostativi che, ai sensi dell'art. 4, comma 3, d.lgs. n. 286 del 1998, precludono la permanenza in Italia per una scelta operata a monte dal legislatore. Ne consegue che non è necessario un accertamento in concreto della pericolosità sociale del cittadino straniero da parte del Questore né una valutazione del suo grado di integrazione nel contesto sociale italiano".
8- In sostanza – anche a prescindere da una successiva condanna, a mesi sette di reclusione ed euro 1.500,00 di multa per la violazione degli artt. 73 comma 1 e 73 comma 5 del D.P.R. 309/90, emessa dal Tribunale di Brescia il 17/12/2014 e irrevocabile il 20/03/2015, in quanto non riportata nel provvedimento impugnato ma segnalata solo in sede difensiva dall’amministrazione – l’intervenuta condanna nell’anno 2013 e le ulteriori circostanze fattuali evidenziate dalla Questura giustificano l’adozione dell’avversato rigetto, essendo la pericolosità sociale dello straniero conclamata e documentale oltre che prevalente rispetto agli elementi addotti dal ricorrente nell’istanza di riesame, ossia la disponibilità di un alloggio e di un’attività lavorativa.
9- Quanto poi alla tempistica della notifica -costituente, si precisa, condizione integrativa dell’efficacia dell’atto e non ex se condizione di validità- si soggiunge che, come risulta dalla relazione questorile e dall’allegata documentazione, con elementi a loro volta non sottoposti a critica dal ricorrente, il provvedimento impugnato è stato notificato a distanza di circa 7 anni dalla sua adozione in quanto lo straniero si è reso irreperibile; in altri termini, il ricorrente è stato destinatario di “nota di rintraccio” emessa dalla Questura di Brescia il 19.2.2015 per la notifica del decreto di diniego dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno, mentre il provvedimento impugnato gli è stato notificato soltanto il 16.10.2022 in quanto in tale giorno il medesimo veniva controllato da una pattuglia della Polizia Stradale in quanto la sua vettura era “in panne” in autostrada e nella serata del medesimo giorno gli veniva notificato l’atto impugnato.
10- Ancora, non risulta adeguatamente dimostrata da parte del ricorrente l’esistenza di legami familiari significativi, vivendo l’unico soggetto affermato come parente -ossia la sorella- in provincia di -OMISSIS-.
11- Non risulta altresì adeguatamente documentata la titolarità di rapporto di lavoro né di redditi da fonte lecita, non risultando redditi dal 2009.
12- Infine, con riferimento all’omissione del preavviso di rigetto, deve applicabile l’art. 21- octies della legge n. 241/90, come affermato nel provvedimento impugnato, nella versione ratione temporis vigente, rientrando l’atto impugnato tra quelli illo tempore dovuti e comunque risultando adeguatamente comprovato dall’amministrazione che il procedimento non avrebbe potuto avere altro esito.
13- In conclusione, il ricorso va rigettato.
14- Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna il ricorrente alle spese processuali, liquidate in complessivi euro 2.000,00, oltre accessori di legge se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RI IN LL, Presidente FF
EN AG, Primo Referendario, Estensore
Costanza Cappelli, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EN AG | RI IN LL |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.