TAR Brescia, sez. I, sentenza 12/02/2026, n. 162
TAR
Ordinanza cautelare 27 gennaio 2023
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Sentenza 12 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Violazione dell'art. 10 bis L. 241/90 per omessa comunicazione dei motivi ostativi

    Il Tribunale ha ritenuto che l'atto rientra tra quelli per cui non era necessaria la comunicazione di avvio del procedimento, in quanto l'esito negativo era prevedibile e l'amministrazione ha adeguatamente comprovato che il procedimento non avrebbe potuto avere altro esito.

  • Rigettato
    Violazione degli artt. 5, comma 5, e 4, comma 3, d.lgs. 286/98 e eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e carenza di motivazione

    Il Tribunale ha ritenuto che la condanna per reati in materia di stupefacenti, in particolare per la fattispecie di cui all'art. 73, comma 1-bis, del D.P.R. 309/1990, rientra tra i reati ostativi che precludono la permanenza in Italia, senza necessità di un accertamento in concreto della pericolosità sociale o di una valutazione del grado di integrazione. La pericolosità sociale dello straniero è stata ritenuta conclamata e documentale, prevalente rispetto agli elementi addotti dal ricorrente.

  • Rigettato
    Omessa revoca dell'ordine di allontanamento dal territorio nazionale

    La decisione sul rigetto del rinnovo del permesso di soggiorno è stata confermata, e implicitamente anche la conseguente procedura di allontanamento, sulla base della sussistenza dei presupposti ostativi.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Brescia, sez. I, sentenza 12/02/2026, n. 162
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Brescia
    Numero : 162
    Data del deposito : 12 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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