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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 14/02/2025, n. 300 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 300 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 391/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr. Giovanni Salina Presidente
Dr.ssa Manuela Velotti Consigliere Dr.ssa Silvia Romagnoli Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. R.G. 391/2022 promossa da:
(C.F. ) rappresentata e difesa da Avv. FERRARIO Parte_1 P.IVA_1
FRANCESCA e Avv. RICCIARDI ALESSANDRA con domicilio eletto presso il loro studio in
MILANO VIA TOMMASO SALVINI 10
APPELLANTE contro
(C.F. rappresentata e difesa da Avv. SAMA Controparte_1 P.IVA_2
ROBERTA e Avv. MANARESI SILVIA con domicilio eletto presso il loro studio in RAVENNA
VIA DE GASPERI 8
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Ravenna n. 661/2021
Le parti hanno precisato le conclusioni con note scritte in sostituzione di udienza di p.c. del
15.10.2024 tenutasi con modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., come segue:
Per l'appellante: “In via principale e nel merito: a parziale riforma della sentenza n. 661/2021,emessa dal Tribunale di Ravenna all'esito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo n. 3550/2019 R.G., pubblicata il 20 settembre 2021, accertare e dichiarare la nullità integrale dell'art. 16 del contratto di fornitura sottoscritto tra la cedente e l' e, per l'effetto, Controparte_2 Parte_2 condannare quest'ultima al pagamento in favore di di euro 7.537,65 a titolo di Parte_1 interessi di mora ex D.lgs. 231/2002, calcolati dalla scadenza di ogni singola fattura sino al saldo effettivo, o nel diverso maggiore o minore importo che dovesse emergere in corso di causa.
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali, oltre accessori di legge per entrambi i gradi di giudizio”
Per l'appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Bologna adita, contrariis reiectis, in accoglimento delle eccezioni proposte dalla scrivente difesa: In via pregiudiziale: per tutte le ragioni di cui in narrativa, dichiarare inammissibili e/o improcedibili le domande ed eccezioni nuove proposte da con atto di citazione in appello;
Parte_1
In via principale, nel merito:
- dichiarare la legittimità dell'art. 16 della Convenzione e, per l'effetto, respingere CP_3 l'appello proposto da in quanto infondato in fatto ed in diritto e confermare la Parte_1 sentenza n. 661/2021 del Tribunale di Ravenna, resa nel procedimento di prime cure R.G. n.
3550/2019 e depositata in data 20/09/2021; In via subordinata, nel merito:
- nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte adita ritenesse di dover accogliere alcuna delle avverse ragioni e, pertanto, ritenesse dovute in favore di ulteriori somme Parte_1
a titolo di interessi moratori - rispetto a quanto già pagato dall' in esito al Parte_2 giudizio di primo grado - accertare che la somma pretesa da controparte è in ogni caso errata per aver considerato l'importo delle fatture, anziché al netto, al lordo dell'Iva e per aver considerato come dies a quo la data di emissione delle fatture al posto di quella di ricevimento (questioni mai contestate / impugnate da e pertanto definite e passate in giudicato). CP_4
In ogni caso, il tutto con sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge, con vittoria di spese, competenze ed onorari oltre accessori e oneri riflessi come per legge per entrambi i gradi di giudizio”.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.
Con sentenza n. 661/2021 RG del 20.09.2021, il Tribunale di Ravenna accoglieva parzialmente l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da contro Controparte_1
l'ingiunzione di pagamento di € 11.177,16 a titolo di interessi moratori richiesta da
[...] quale cessionaria di credito di che aveva a sua volta maturato Parte_1 Controparte_2 tale credito nei confronti dell'odierna appellata in forza di ritardati pagamenti di forniture di medicinali. esponeva che e Parte_1 Controparte_2 Controparte_1 avevano concluso una “convenzione per la fornitura di medicinali” (doc. 2 – appellante),
[...] in forza della quale la prima maturava - a fronte di inadempimenti dell'azienda sanitaria - un credito a titolo di interessi moratori, che veniva ceduto in data 8.1.2013 a la quale Parte_1 otteneva decreto ingiuntivo. si opponeva lamentando l'errata quantificazione degli interessi moratori e il CP_1
Tribunale accoglieva parzialmente l'opposizione, revocando il decreto ingiuntivo e condannando al pagamento di € 3.080,63 oltre interessi di legge in favore di CP_1 Parte_1
e compensando le spese di lite.
[...]
2. Il giudice di prime cure riteneva fondata l'eccezione sollevata da per l'erronea CP_1 determinazione dei pretesi interessi moratori: l'art. 16 della convenzione stabiliva che le fatture dovessero venire pagate entro 90 giorni dal ricevimento della fattura, decorso il quale tra il novantesimo e il centottantesimo giorno di ritardo andavano pagati gli interessi legali e dopo il centottantunesimo giorno gli interessi moratori al tasso di interessi di cui agli artt. 56 l.r. 22/1980 e
30 dm 145/2000 per la minor somma di € 3.080,63.
Il Tribunale osservava, da una parte, che la cessionaria di credito on era Parte_1 legittimata a sollevare l'eccezione di nullità dell'art. 16 della convenzione, poiché avrebbe determinato un aggravamento della posizione patrimoniale della debitrice ceduta;
dall'altra, che in ogni caso sia l'art. 5 d.lgs. 231/2002, sia l'art. 1284 c.c. ammettono la possibilità di derogare la misura dell'interesse di mora. 3.
Con atto di citazione notificato in data 25.2.2022, (nel prosieguo anche Parte_1 solo ) appellava innanzi a questa Corte formulando n. 3 motivi, tra loro Parte_1 strettamente collegati, per cui si ritiene opportuna la trattazione congiunta.
Parte appellata si costituiva con comparsa di costituzione depositata in data 10.5.2022
La causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni come in epigrafe riportate ad udienza del
15.10.2024 sostituita da note scritte ex artt. 35 D. Lgs. 149/2022 e 127 ter c.p.c.
4. Con il primo motivo rubricato “la legittimità dell'eccezione di nullità dell'art. 16 della convenzione sollevata da ”, l'appellante lamenta la violazione dell'art. 1421 c.c., secondo cui Parte_1 chiunque vi abbia interesse può far valere la nullità; al contrario, il giudice ha erroneamente sostenuto la carenza di legittimazione a sollevare l'eccezione di nullità della clausola di cui all'art. 16, poiché
“parte opposta in qualità di cessionario del credito non può sollevare tale eccezione relativa al rapporto sottostante nei confronti del debitore ceduto determinando un evidente aggravamento della posizione patrimoniale dello stesso”.
Con il secondo motivo rubricato “la nullità dell'art. 16 della convenzione di fornitura e la corretta decorrenza degli interessi di mora”, l'appellante deduce la violazione del d.lgs. 231/2002 e della Direttiva 200/35/CE nella parte in cui il giudice di prime cure ha affermato che era nella facoltà delle parti derogare la misura degli interessi di mora ex artt. 5 d.lgs. 231/2002 e 1284 c.c. e che tale deroga può dichiararsi nulla solo quando determini una situazione di grave iniquità per il creditore ex art. 7 d.lgs. 231/2002, nel caso di specie non rilevata;
diversamente, – sottolineando Parte_1 lo scopo del d.lgs. 231/2002 volto a limitare il possibile abuso di potere da parte del debitore forte a pregiudizio del creditore debole – ritiene che abbia imposto condizioni ben più gravose rispetto Pt_2
a quelle normativamente previste, determinando un grave pregiudizio per il creditore, al tempo della stipula oggi la cessionaria . Controparte_2 Parte_1
Con il terzo motivo rubricato “la nullità dell'art. 16 della convenzione di fornitura: l'applicazione del tasso di mora di cui al d.lgs. 231/2002”, l'appellante deduce la violazione del d.lgs. 231/2002, quale norma imperativa e inderogabile.
5. I tre motivi, tutti riguardanti l'art. 16 della convenzione, possono essere trattati congiuntamente e vanno rigettati.
Il D.Lgs. 231/2002, in attuazione della Direttiva 2000/35/Ce, successivamente modificato dal D.Lgs.
n. 192/2012, ha introdotto nel nostro ordinamento numerose norme che derogano alla tradizionale disciplina del Codice civile, con la finalità di contrastare il fenomeno, diffuso in tutti gli Stati membri, dei ritardi di pagamento e conseguentemente di eliminare le distorsioni e gli ostacoli della concorrenza, causati dalla imposizione da parte delle grandi imprese e della P.A. di termini di pagamento eccessivamente dilazionati, mediante l'imposizione di interessi moratori a un tasso più elevato;
la predetta condotta abusiva era agevolata dal carattere dispositivo delle norme nazionali sui termini per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie e dalle trascurabili conseguenze del mancato rispetto di detti termini, nonché dalla misura relativamente modesta del tasso legale degli interessi moratori.
Il legislatore europeo ha ritenuto di “fronteggiare il fenomeno - considerato foriero del rischio, oltre che di rallentamento dello sviluppo economico, anche di alterazione del regime della concorrenza, e causa della fuoriuscita dal mercato degli operatori commerciali più piccoli, non in grado di sostenere lunghi tempi di attesa - attraverso l'introduzione di una serie di misure palesemente ispirate al favor creditoris, quali la previsione di un tasso di interessi moratori elevato e di un meccanismo di automatica applicazione degli stessi interessi in caso di ritardo, l'assoggettamento degli accordi derogatori della disciplina comunitaria del termine e del tasso di interesse ad un controllo, di tipo contenutistico, della grave iniquità della pattuizione” (Cass. SS.UU., n. 35092/2023).
Nel caso di specie, la Corte osserva che è lo stesso d.lgs. 231/2002 all'art. 5 a prevedere la possibilità di deroga del saggio di interesse moratorio ivi previsto nei limiti di cui all'art. 7, secondo cui le deroghe sono nulle nel momento in cui risultino gravemente inique in danno del creditore;
tuttavia, dalle allegazioni non emerge tale iniquità per due ragioni: le modalità della stipulazione, dato che l'art. 16 è stato doppiamente sottoscritto dal creditore che dunque era Controparte_2 consapevole delle modalità pattuite per la decorrenza e il computo degli interessi moratori;
in secondo luogo, per la natura del servizio prestato avente ad oggetto prestazioni sanitarie e per le finalità perseguite, lontane dal procurare al debitore liquidità aggiuntiva a spese del creditore, come recentemente sostenuto dalla Suprema Corte (Cass. n. 27119/2024).
Alla luce dell'infondatezza nel merito dell'eccezione di nullità della clausola di cui all'art. 16 del contratto sottoscritto da e è assorbita la doglianza relativa Parte_2 Controparte_2 al mancato riconoscimento della legittimazione di a sollevare la relativa Parte_1 eccezione.
6.
Le spese del grado di appello seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, secondo i criteri e parametri di cui a D.M. 10.3.2014 n. 55 e successive modifiche, avuto riguardo alla tabella dei giudizi innanzi alla corte di appello (n. 12), tenuto conto dei valori medi dei compensi previsti per lo scaglione di valore della causa (da € 5.201 a € 26.000) con esclusione del compenso per l'attività istruttoria non svoltasi, oltre 15% per spese generali ex art. 2 D.M. cit.
Il rigetto dell'appello comporta l'applicazione dell'art. 13, co. 1 quater del D.P.R. n. 115/2002 (T.U. spese di giustizia) sull'obbligo di versamento del doppio contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da Parte_1 nei confronti di con atto di appello notificato in data
[...] Controparte_1
25.2.2022, così provvede:
RIGETTA l'appello e per l'effetto
CONFERMA integralmente la sentenza impugnata del Tribunale di Ravenna nr. 661/2021, pubblicata il 20.9.2021;
CONDANNA al rimborso in favore di delle spese del grado Controparte_1 di appello, che liquida in € 3.966,00 per compenso di avvocato, oltre 15 % per spese generali ed oltre accessori di legge.
DICHIARA la ricorrenza delle condizioni per l'applicazione dell'art. 13, co. 1 quater DPR 115/2002. Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello di Bologna in data 11.2.2025
Il Consigliere est.
Dr.ssa Silvia Romagnoli
Il Presidente
Dr. Giovanni Salina
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr. Giovanni Salina Presidente
Dr.ssa Manuela Velotti Consigliere Dr.ssa Silvia Romagnoli Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. R.G. 391/2022 promossa da:
(C.F. ) rappresentata e difesa da Avv. FERRARIO Parte_1 P.IVA_1
FRANCESCA e Avv. RICCIARDI ALESSANDRA con domicilio eletto presso il loro studio in
MILANO VIA TOMMASO SALVINI 10
APPELLANTE contro
(C.F. rappresentata e difesa da Avv. SAMA Controparte_1 P.IVA_2
ROBERTA e Avv. MANARESI SILVIA con domicilio eletto presso il loro studio in RAVENNA
VIA DE GASPERI 8
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Ravenna n. 661/2021
Le parti hanno precisato le conclusioni con note scritte in sostituzione di udienza di p.c. del
15.10.2024 tenutasi con modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., come segue:
Per l'appellante: “In via principale e nel merito: a parziale riforma della sentenza n. 661/2021,emessa dal Tribunale di Ravenna all'esito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo n. 3550/2019 R.G., pubblicata il 20 settembre 2021, accertare e dichiarare la nullità integrale dell'art. 16 del contratto di fornitura sottoscritto tra la cedente e l' e, per l'effetto, Controparte_2 Parte_2 condannare quest'ultima al pagamento in favore di di euro 7.537,65 a titolo di Parte_1 interessi di mora ex D.lgs. 231/2002, calcolati dalla scadenza di ogni singola fattura sino al saldo effettivo, o nel diverso maggiore o minore importo che dovesse emergere in corso di causa.
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali, oltre accessori di legge per entrambi i gradi di giudizio”
Per l'appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Bologna adita, contrariis reiectis, in accoglimento delle eccezioni proposte dalla scrivente difesa: In via pregiudiziale: per tutte le ragioni di cui in narrativa, dichiarare inammissibili e/o improcedibili le domande ed eccezioni nuove proposte da con atto di citazione in appello;
Parte_1
In via principale, nel merito:
- dichiarare la legittimità dell'art. 16 della Convenzione e, per l'effetto, respingere CP_3 l'appello proposto da in quanto infondato in fatto ed in diritto e confermare la Parte_1 sentenza n. 661/2021 del Tribunale di Ravenna, resa nel procedimento di prime cure R.G. n.
3550/2019 e depositata in data 20/09/2021; In via subordinata, nel merito:
- nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte adita ritenesse di dover accogliere alcuna delle avverse ragioni e, pertanto, ritenesse dovute in favore di ulteriori somme Parte_1
a titolo di interessi moratori - rispetto a quanto già pagato dall' in esito al Parte_2 giudizio di primo grado - accertare che la somma pretesa da controparte è in ogni caso errata per aver considerato l'importo delle fatture, anziché al netto, al lordo dell'Iva e per aver considerato come dies a quo la data di emissione delle fatture al posto di quella di ricevimento (questioni mai contestate / impugnate da e pertanto definite e passate in giudicato). CP_4
In ogni caso, il tutto con sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge, con vittoria di spese, competenze ed onorari oltre accessori e oneri riflessi come per legge per entrambi i gradi di giudizio”.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.
Con sentenza n. 661/2021 RG del 20.09.2021, il Tribunale di Ravenna accoglieva parzialmente l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da contro Controparte_1
l'ingiunzione di pagamento di € 11.177,16 a titolo di interessi moratori richiesta da
[...] quale cessionaria di credito di che aveva a sua volta maturato Parte_1 Controparte_2 tale credito nei confronti dell'odierna appellata in forza di ritardati pagamenti di forniture di medicinali. esponeva che e Parte_1 Controparte_2 Controparte_1 avevano concluso una “convenzione per la fornitura di medicinali” (doc. 2 – appellante),
[...] in forza della quale la prima maturava - a fronte di inadempimenti dell'azienda sanitaria - un credito a titolo di interessi moratori, che veniva ceduto in data 8.1.2013 a la quale Parte_1 otteneva decreto ingiuntivo. si opponeva lamentando l'errata quantificazione degli interessi moratori e il CP_1
Tribunale accoglieva parzialmente l'opposizione, revocando il decreto ingiuntivo e condannando al pagamento di € 3.080,63 oltre interessi di legge in favore di CP_1 Parte_1
e compensando le spese di lite.
[...]
2. Il giudice di prime cure riteneva fondata l'eccezione sollevata da per l'erronea CP_1 determinazione dei pretesi interessi moratori: l'art. 16 della convenzione stabiliva che le fatture dovessero venire pagate entro 90 giorni dal ricevimento della fattura, decorso il quale tra il novantesimo e il centottantesimo giorno di ritardo andavano pagati gli interessi legali e dopo il centottantunesimo giorno gli interessi moratori al tasso di interessi di cui agli artt. 56 l.r. 22/1980 e
30 dm 145/2000 per la minor somma di € 3.080,63.
Il Tribunale osservava, da una parte, che la cessionaria di credito on era Parte_1 legittimata a sollevare l'eccezione di nullità dell'art. 16 della convenzione, poiché avrebbe determinato un aggravamento della posizione patrimoniale della debitrice ceduta;
dall'altra, che in ogni caso sia l'art. 5 d.lgs. 231/2002, sia l'art. 1284 c.c. ammettono la possibilità di derogare la misura dell'interesse di mora. 3.
Con atto di citazione notificato in data 25.2.2022, (nel prosieguo anche Parte_1 solo ) appellava innanzi a questa Corte formulando n. 3 motivi, tra loro Parte_1 strettamente collegati, per cui si ritiene opportuna la trattazione congiunta.
Parte appellata si costituiva con comparsa di costituzione depositata in data 10.5.2022
La causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni come in epigrafe riportate ad udienza del
15.10.2024 sostituita da note scritte ex artt. 35 D. Lgs. 149/2022 e 127 ter c.p.c.
4. Con il primo motivo rubricato “la legittimità dell'eccezione di nullità dell'art. 16 della convenzione sollevata da ”, l'appellante lamenta la violazione dell'art. 1421 c.c., secondo cui Parte_1 chiunque vi abbia interesse può far valere la nullità; al contrario, il giudice ha erroneamente sostenuto la carenza di legittimazione a sollevare l'eccezione di nullità della clausola di cui all'art. 16, poiché
“parte opposta in qualità di cessionario del credito non può sollevare tale eccezione relativa al rapporto sottostante nei confronti del debitore ceduto determinando un evidente aggravamento della posizione patrimoniale dello stesso”.
Con il secondo motivo rubricato “la nullità dell'art. 16 della convenzione di fornitura e la corretta decorrenza degli interessi di mora”, l'appellante deduce la violazione del d.lgs. 231/2002 e della Direttiva 200/35/CE nella parte in cui il giudice di prime cure ha affermato che era nella facoltà delle parti derogare la misura degli interessi di mora ex artt. 5 d.lgs. 231/2002 e 1284 c.c. e che tale deroga può dichiararsi nulla solo quando determini una situazione di grave iniquità per il creditore ex art. 7 d.lgs. 231/2002, nel caso di specie non rilevata;
diversamente, – sottolineando Parte_1 lo scopo del d.lgs. 231/2002 volto a limitare il possibile abuso di potere da parte del debitore forte a pregiudizio del creditore debole – ritiene che abbia imposto condizioni ben più gravose rispetto Pt_2
a quelle normativamente previste, determinando un grave pregiudizio per il creditore, al tempo della stipula oggi la cessionaria . Controparte_2 Parte_1
Con il terzo motivo rubricato “la nullità dell'art. 16 della convenzione di fornitura: l'applicazione del tasso di mora di cui al d.lgs. 231/2002”, l'appellante deduce la violazione del d.lgs. 231/2002, quale norma imperativa e inderogabile.
5. I tre motivi, tutti riguardanti l'art. 16 della convenzione, possono essere trattati congiuntamente e vanno rigettati.
Il D.Lgs. 231/2002, in attuazione della Direttiva 2000/35/Ce, successivamente modificato dal D.Lgs.
n. 192/2012, ha introdotto nel nostro ordinamento numerose norme che derogano alla tradizionale disciplina del Codice civile, con la finalità di contrastare il fenomeno, diffuso in tutti gli Stati membri, dei ritardi di pagamento e conseguentemente di eliminare le distorsioni e gli ostacoli della concorrenza, causati dalla imposizione da parte delle grandi imprese e della P.A. di termini di pagamento eccessivamente dilazionati, mediante l'imposizione di interessi moratori a un tasso più elevato;
la predetta condotta abusiva era agevolata dal carattere dispositivo delle norme nazionali sui termini per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie e dalle trascurabili conseguenze del mancato rispetto di detti termini, nonché dalla misura relativamente modesta del tasso legale degli interessi moratori.
Il legislatore europeo ha ritenuto di “fronteggiare il fenomeno - considerato foriero del rischio, oltre che di rallentamento dello sviluppo economico, anche di alterazione del regime della concorrenza, e causa della fuoriuscita dal mercato degli operatori commerciali più piccoli, non in grado di sostenere lunghi tempi di attesa - attraverso l'introduzione di una serie di misure palesemente ispirate al favor creditoris, quali la previsione di un tasso di interessi moratori elevato e di un meccanismo di automatica applicazione degli stessi interessi in caso di ritardo, l'assoggettamento degli accordi derogatori della disciplina comunitaria del termine e del tasso di interesse ad un controllo, di tipo contenutistico, della grave iniquità della pattuizione” (Cass. SS.UU., n. 35092/2023).
Nel caso di specie, la Corte osserva che è lo stesso d.lgs. 231/2002 all'art. 5 a prevedere la possibilità di deroga del saggio di interesse moratorio ivi previsto nei limiti di cui all'art. 7, secondo cui le deroghe sono nulle nel momento in cui risultino gravemente inique in danno del creditore;
tuttavia, dalle allegazioni non emerge tale iniquità per due ragioni: le modalità della stipulazione, dato che l'art. 16 è stato doppiamente sottoscritto dal creditore che dunque era Controparte_2 consapevole delle modalità pattuite per la decorrenza e il computo degli interessi moratori;
in secondo luogo, per la natura del servizio prestato avente ad oggetto prestazioni sanitarie e per le finalità perseguite, lontane dal procurare al debitore liquidità aggiuntiva a spese del creditore, come recentemente sostenuto dalla Suprema Corte (Cass. n. 27119/2024).
Alla luce dell'infondatezza nel merito dell'eccezione di nullità della clausola di cui all'art. 16 del contratto sottoscritto da e è assorbita la doglianza relativa Parte_2 Controparte_2 al mancato riconoscimento della legittimazione di a sollevare la relativa Parte_1 eccezione.
6.
Le spese del grado di appello seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, secondo i criteri e parametri di cui a D.M. 10.3.2014 n. 55 e successive modifiche, avuto riguardo alla tabella dei giudizi innanzi alla corte di appello (n. 12), tenuto conto dei valori medi dei compensi previsti per lo scaglione di valore della causa (da € 5.201 a € 26.000) con esclusione del compenso per l'attività istruttoria non svoltasi, oltre 15% per spese generali ex art. 2 D.M. cit.
Il rigetto dell'appello comporta l'applicazione dell'art. 13, co. 1 quater del D.P.R. n. 115/2002 (T.U. spese di giustizia) sull'obbligo di versamento del doppio contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da Parte_1 nei confronti di con atto di appello notificato in data
[...] Controparte_1
25.2.2022, così provvede:
RIGETTA l'appello e per l'effetto
CONFERMA integralmente la sentenza impugnata del Tribunale di Ravenna nr. 661/2021, pubblicata il 20.9.2021;
CONDANNA al rimborso in favore di delle spese del grado Controparte_1 di appello, che liquida in € 3.966,00 per compenso di avvocato, oltre 15 % per spese generali ed oltre accessori di legge.
DICHIARA la ricorrenza delle condizioni per l'applicazione dell'art. 13, co. 1 quater DPR 115/2002. Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello di Bologna in data 11.2.2025
Il Consigliere est.
Dr.ssa Silvia Romagnoli
Il Presidente
Dr. Giovanni Salina