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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 12/12/2025, n. 1490 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1490 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
T r i b u n a l e O r d i n a r i o d i M o d e n a
S E Z I O N E P R I M A C I V I L E
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del dott. Eugenio Bolondi, pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 6564 del Ruolo Generale degli affari contenziosi per l'anno
2023 promossa da
, C.F. , rappresentata e difesa dall'Avvocato BRUNI Parte_1 C.F._1
GIORGIA
RICORRENTE
contro
, C.F. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa l'Avvocato CEVOLINI ANDREA
PHOENIX C.F. , in persona del legale Parte_2 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avvocati RG BENEDETTO e
RG UI
C.F. , in persona del legale rappresentante Controparte_2 P.IVA_3 pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocato APICELLA CARLA
CONVENUTE
avente a oggetto: Usucapione - 1159 bis
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI: l' come in note autorizzate del Controparte_2
14/11/2025, tutte le altre parti come nei rispettivi atti introduttivi.
RA G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E
1. Oggetto del presente contenzioso, radicato da con ricorso del 16/11/2023 dopo aver Parte_1 dato corso a mediazione con esito negativo, è la domanda della stessa di accertamento dell'avvenuto acquisto per usucapione ai sensi dell'art. 1159 bis c.c. e/o dell'art. 1158 c.c. di fabbricato rurale e annesso appezzamento di terreno siti in Vignola (MO), Via Frignanese I.M., identificati in atti.
All'accoglimento di tale pretesa si oppongono le tre convenute costituite.
2. La causa è stata istruita con prove per testi e quindi posta in decisione dopo discussione orale dei
Difensori delle contendenti.
3. Occorre premettere come non sia vincolante ex art. 2909 c.c. in questa sede quanto statuito dall'intestato Tribunale in pregressi contenziosi intervenuti tra la ricorrente e (i Controparte_1 quali, peraltro, comunque non avrebbero effetti nei confronti delle due ulteriori convenute costituite).
Nello specifico:
a) la sentenza n. 364/2019, pubblicata il 14/03/2019, ha respinto la domanda di rivendica dei beni immobili in questione proposta da per difetto di prova del relativo diritto di Controparte_1 proprietà ma non si è pronunciata sulla richiesta di usucapione formulata da , su cui Parte_1 dunque non è sceso alcun giudicato, tanto è vero che l'odierna ricorrente ha radicato il presente apposito giudizio;
b) l'ordinanza del 20/05/2014, resa a conclusione del procedimento R.G. 5440/2013, non è suscettibile di produrre gli effetti del giudicato, trattandosi di provvedimento cautelare, come rimarcato in modo condivisibile da a pagina 6 della comparsa di costituzione. Controparte_1
4. Ciò chiarito, si rileva come abbia iniziato a detenere i beni contesi in forza di Parte_1 contratto di comodato con l'ente Pia Unione “Seguimi” stipulato nell'anno 1995, come da doc. 3 di
, certamente producibile in questa sede dalla suddetta convenuta per contrastare la Controparte_1 pretesa di usucapione della ricorrente.
L'interversione del possesso asseritamente verificatasi nel successivo 1997, su cui fonda le proprie richieste , non solo non è allegata con sufficiente precisione (nulla è specificamente Parte_1 circostanziato nel corpo del ricorso introduttivo, dove ci si limita a richiamare il procedimento cautelare R.G. 5440/2013 e la relativa ordinanza conclusiva del 20/05/2014) ma anche gli informatori sentiti in quella sede all'udienza del 23/04/2014 (il cui verbale è agli atti di causa) hanno deposto in modo generico sul punto (non è dato sapere con esattezza, tra le varie cose, chi, in tesi, intimò alla di riconsegnare i beni di cui era comodataria e a chi, sempre in tesi, avrebbero dovuto essere Pt_1
2 restituiti), oltre che, soprattutto, inverosimile (non è stata prodotta alcuna intimazione scritta in tesi ricevuta dalla e si ritiene alquanto implausibile che una simile richiesta restitutoria di beni Pt_1 immobili sia stata avanzata solo oralmente) e, in ogni caso, inopponibile a che, si Controparte_1 badi, ha acquistato i beni nel successivo anno 2000 e ha pure affittato il fondo che è stato in seguito coltivato dall'affittuario (documenti 7 e 8 di tale convenuta). Anche per tali ragioni Persona_1 non è stato dato ingresso alla prova orale per cui aveva fatto istanza la ricorrente.
5. Un chiaro atto di interversione del possesso nei confronti di , effettivamente Controparte_1 qualificabile come tale ex art. 1141 c.c., è stato compiuto da solo nel 2013, quando Parte_1
l'odierna ricorrente ha esperito avanti questo Tribunale azione di nunciazione radicando il procedimento R.G. 5440/2013, conclusosi con l'ordinanza sopra citata.
Il termine di 15 anni stabilito dall'art. 1159 bis c.c. per il perfezionamento della relativa usucapione non è, in conclusione, decorso (ancor meno naturalmente lo è quello ventennale di cui all'art. 1158
c.c.) e la domanda di viene così respinta. Parte_1
6. Il rigetto della domanda della ricorrente comporta ex art. 91, primo comma, c.p.c. la sua condanna a rifondere le spese di lite alle convenute.
Le stesse sono quantificate ai sensi del d.m. 55/2014, come aggiornato dal d.m. 147/2022, in complessivi euro 4.000,00 per compenso professionale di Avvocato per ciascuna delle tre convenute costituite, oltre accessori di legge e costi vivi di causa documentati (spese di intimazione testi, di registrazione della sentenza), considerando la controversia di valore indeterminabile basso, dunque ricompresa nello scaglione da euro 26.000,00 a euro 52.000,00, ritenendo svolte le quattro fasi e liquidando valori prossimi a quelli minimi tariffari vista la semplicità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Modena, in composizione monocratica, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa e respinta:
- respinge le domande di;
Parte_1
- condanna la ricorrente a rifondere le spese di lite alle tre convenute, liquidate in euro 4.000,00 per compenso professionale di Avvocato di ciascuna convenuta costituita, oltre 15% per spese generali,
4% per CPA, 22% per IVA, oltre costi vivi di causa documentati.
Si comunichi.
Modena, 12/12/2025
IL GIUDICE dott. Eugenio Bolondi
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