Sentenza 27 ottobre 2022
Sentenza 3 maggio 2024
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Perugia, sez. I, sentenza 07/02/2025, n. 108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Perugia |
| Numero : | 108 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00108/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00535/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 535 del 2021, proposto da
LA LL, rappresentata e difesa in proprio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Perugia, domiciliataria ex lege in Perugia, via degli Offici, 14;
per il reclamo
avverso l’inadempimento del MI ad AC nominato con sentenza n. 755 del 25 ottobre 2022 nel giudizio per l’ottemperanza al giudicato formatosi sul decreto della Corte d’Appello di Perugia n. 1850/16 della Corte d’Appello di Perugia del 19 agosto 2016;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2025 la dott.ssa Elena Daniele e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con sentenza del T.A.R. Umbria n. 705 del 15 settembre 2022 è stato definito il giudizio per l’ottemperanza al giudicato nascente dal decreto della Corte d’Appello di Perugia n. 1850 del 19 agosto 2016, nella parte in cui aveva riconosciuto al difensore antistatario le spese legali relative al giudizio di riparazione del danno da ritardo giudiziario ( ex lege n. 89/2001). Con la predetta pronuncia è stato ordinato al Ministero soccombente di conformarsi al giudicato, provvedendo, nel termine perentorio di novanta giorni dalla notifica o dalla comunicazione della sentenza, al pagamento del dovuto, oltre alle spese di giudizio; si è, altresì, provveduto, per l’ipotesi di inutile decorso di detto termine, alla nomina del MI ad AC , nella persona del Dirigente responsabile del Ministero soccombente, con l’incarico di provvedere ad istanza di parte, entro i successivi novanta giorni.
2. La ricorrente ha proposto un primo reclamo ex art. 114 comma 6, cod. proc. amm., - notificato il 3 ottobre 2023 e depositato il successivo 9 ottobre -, con il quale ha lamentato il perdurante inadempimento dell’Amministrazione e del MI ad AC ; l’incidente di esecuzione è stato accolto con sentenza di questo Tribunale n. 315 del 3 maggio 2024.
3. Atteso il perdurante inadempimento dell’Amministrazione, la ricorrente ha proposto un secondo reclamo, notificato e depositato il 4 giugno 2024, oggetto della presente trattazione.
4. La difesa erariale nulla ha dedotto.
5. Alla camera di consiglio del 14 gennaio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Essendo incontestato che il titolo giudiziale di cui in epigrafe non è stato ancora ottemperato, anche il nuovo reclamo deve essere accolto.
7. Ciò premesso, giova evidenziare che il MI ad AC :
- è organo del giudice dell’ottemperanza e che le sue determinazioni vanno adottate esclusivamente in funzione dell’esecuzione del giudicato, ed eventuali inerzie nell’esecuzione degli ordini impartiti possono rilevare ai fini di un’eventuale responsabilità erariale (ex multis T.A.R. Lombardia, Milano, sez. III, 3 marzo 2017, n. 518);
- deve provvedere sia all’allocazione della somma in bilancio, ove manchi un apposito stanziamento, nonché all’espletamento delle fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa, sia al reperimento materiale della somma, con la precisazione che l’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato, dovendo il predetto organo straordinario porre in essere tutte le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento (ex plurimis T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, sez. I, 26 gennaio 2016, n. 108).
8. Ciò considerato, il reclamo è fondato e va accolto: deve ordinarsi nuovamente al MI ad AC di effettuare tutti gli adempimenti demandati con la sentenza n. 755/2022, assegnando a tal fine il termine di trenta giorni dalla notificazione o dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.
9. Considerato che il presente è il secondo reclamo avverso l’inadempimento dell’Amministrazione debitrice rispetto alla sentenza pronunciata sul ricorso in ottemperanza in epigrafe, il Collegio ritiene di dovere a questo punto disporre la trasmissione degli atti di causa alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma nonché alla Procura regionale della Corte dei conti presso la Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, per le valutazioni di rispettiva competenza in ordine alla mancata esecuzione degli obblighi nascenti dal giudicato oggetto del presente giudizio di ottemperanza ed ai correlati profili inerenti all’omessa adozione delle misure organizzative idonee in ordine alla tempestiva evasione di dette pratiche e dello smaltimento dell’arretrato accumulato, onde rendere effettivo il diritto degli istanti all’ottenimento degli indennizzi in tempi ragionevoli.
10. Le spese legali sono liquidate in dispositivo, tenuto conto del carattere seriale e del non elevato livello di complessità della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Umbria (Sezione Prima), accoglie il reclamo e, per l’effetto, ordina gli adempimenti indicati in motivazione.
Le spese del presente incidente di esecuzione, poste a carico del Ministero resistente, sono liquidate in € 500,00 (euro cinquecento/00), oltre agli oneri e agli accessori di legge ed alle eventuali ulteriori spese che dovessero rendersi necessarie, con distrazione in favore del difensore antistatario avvocato LA LL.
Dispone che la Segreteria trasmetta gli atti di causa alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma nonché alla Procura regionale della Corte dei conti presso la Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio.
Dispone che la Segreteria comunichi la presente sentenza al commissario ad AC già nominato con la sentenza n. 705 del 15 settembre 2022.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Pierfrancesco Ungari, Presidente
Floriana Venera Di Mauro, Consigliere
Elena Daniele, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Elena Daniele | Pierfrancesco Ungari |
IL SEGRETARIO