Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 13/06/2025, n. 445 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 445 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
Sentenza emessa ai sensi dell'art.127 ter c.p.c.
TRIBUNALE DI CROTONE
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il giudice del lavoro dr. Salvatore Marinò ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella causa iscritta al n.717/2023 del Registro Generale e promossa da
, con l'avv. BASILE ANGELA Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, con l'avv. CARNOVALE MARIAGRAZIA CP_1
Convenuto
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI Parte ricorrente ha chiesto l'accertamento del proprio diritto alla NASPI richiesta con la domanda amministrativa presentata in data 29/7/2022 e la conseguente condanna dell' al pagamento di quanto dovuto a tale titolo, oltre vittoria di spese di lite (con CP_1 distrazione).
L' ha chiesto il rigetto delle avverse pretese, oltre vittoria di spese di lite. CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto per le ragioni che seguono.
Il presente giudizio verte sull'accertamento della sussistenza o meno del diritto della parte ricorrente alla NASPI richiesta con la domanda amministrativa presentata in data
29/7/2022.
Il diritto alla NASPI è previsto dall'ordinamento in favore dei lavoratori dipendenti (con l'esclusione dei dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni nonché degli operai agricoli a tempo determinato o indeterminato) che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione (o si siano dimessi per giusta causa o si siano dimessi ex art.55 d.lgs.151/2001 o nell'ipotesi di risoluzione consensuale ex art.7 l.604/1966), purché siano in stato di disoccupazione e abbiano maturato almeno 13 settimane di contribuzione nei 4 anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione e, solo limitatamente agli eventi di disoccupazione
1
Tanto premesso, tali deduzioni non colgono nel segno, in omaggio a quanto statuito da Cass., n.4741/2025 di cui si riporta qui di seguito uno stralcio: “Recentemente questa Corte (sent. n.396/2024) ha già avuto modo di affrontare tutte le medesime questioni sollevate dall' sostenendo la compatibilità della prestazione NASpI al detenuto CP_1 che versi in stato di disoccupazione involontaria. La funzione del trattamento è quella di fornire una tutela di sostegno al reddito di lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione, tale intendendosi la condizione in cui la perdita del lavoro si colleghi alla sfera di iniziativa
o influenza del datore o alle sue prerogative imprenditoriali;
tanto si ravvisa anche nel caso in cui il lavoratore si sia dimesso per giusta causa (insita in un difetto del rapporto di lavoro subordinato così grave da impedirne perfino la provvisoria prosecuzione) o abbia risolto consensualmente il proprio rapporto di lavoro (laddove, pur in presenza di una manifestazione di volontà del lavoratore, la risoluzione sia in concreto ascrivibile ad un comportamento del datore e non vada ricondotta ad una libera scelta del lavoratore). L'involontarietà ricorre anche nel caso di scadenza della pena e conseguente liberazione del condannato con estinzione del rapporto intramurario, trattandosi di evento non determinato dalla volontà del lavoratore né da questi prevedibile in virtù ed a seguito di provvedimenti di modifica/revoca cautelare o di espiazione anticipata in sede esecutiva”.
Per quanto esposto, il ricorso è fondato e deve essere accolto, con la conseguenza che l' deve essere condannato alla corresponsione in favore della parte ricorrente della CP_1
NASPI richiesta con la domanda amministrativa presentata in data 29/7/2022 con decorrenza di legge, oltre interessi legali o (se maggiore) rivalutazione monetaria fino all'effettivo soddisfo (a mente dell'art.16, co.6, l.412/91).
2 Le spese di lite sono compensate per la metà (in ragione del fatto che la presente decisione si fonda su una pronuncia della Suprema Corte sopravvenuta in corso di causa) e, per il resto, seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente alla NASPI richiesta con la domanda amministrativa presentata in data 29/7/2022 con decorrenza di legge e condanna l' al pagamento di quanto dovuto a tale titolo, oltre interessi legali o (se maggiore) CP_1 rivalutazione monetaria fino all'effettivo soddisfo. Compensa per metà le spese di lite e condanna l' al pagamento della restante CP_1 metà, liquidata in euro 1.000,00 per compensi professionali, oltre contributo unificato
(se dovuto e versato), spese generali, IVA e CPA come per legge (con distrazione).
Crotone, 13/06/2025.
Il Giudice
(dott. Salvatore Marinò)
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