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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 17/09/2025, n. 1965 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1965 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
AKA ITALIA
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI TARANTO - SEZ. II CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Delegato, in composizione monocratica, nella persona del G.O. Dott. Antonio Taurino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in primo grado, iscritta nel ruolo contenzioso civile al n. 6288/23 R.G., avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo di pagamento, riservata per la decisione all' odierna udienza ex art. 281 sexies cpc, ultimo comma vertente tra:
, rappresentati e difesi dagli avv.ti Roberto Gentile e Fabio Parte 1 e Parte_2
Romandini per mandato in atti
ATTORI IN OPPOSIZIONE
E
Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa in giudizio dall' avv. Luigi Carpentiere per mandato in atti
CONVENUTA OPPOSTA
Le parti precisavano le conclusioni come da memoria ex art. 189 cpc, n. 1
FATTO
Parte_1 Parte_3Con atto ritualmente notificato, i sigg.ri e Pt 2 traevano in lite la
[...] innanzi all' intestato Ufficio, per ivi sentir revocare il decreto ingiuntivo n. 1514/23, reso in data 4/11/23 dal Tribunale di sede per l'importo di € 9517,67, oltre accessori e spese, asseritamente dovuto a titolo di debito residuo riveniente da contratto di finanziamento concesso dalla Compass spa per convenzione intercorsa il 6/5/10 e ceduto all' odierna opposta a seguito di altre due cessioni intervenute medio tempore.
A sostegno causale della pretesa, rappresentavano che non vi fosse prova che la ricorrente fosse portatrice del relativo diritto, segnatamente sotto il profilo della sua posizione di titolare quale cessionaria (appartenendo il rapporto originariamente ad altro soggetto), nonche' per mancanza delle condizioni per l' emissione del monitorio, non essendo a tal fine sufficiente il salda-conto ex art. 50
TUB, la cui efficacia sarebbe limitata alla sola fase inaudita altera parte, lamentando anche che il finanziamento non fosse stato mai erogato ed in ogni caso prescritto il relativo diritto a recuperalo, essendo decorso un decennio tra data di revoca del beneficio del termine (31/7/13) ed il deposito del decreto ingiuntivo (13/3/23).
Domandavano pertanto la revoca del provvedimento,, vinte le spese con distrazione. La pretesa veniva avversata dalla convenuta, che, in primis, rivendicava la propria legittimazione all' azione recuperatoria, rappresentadosi attuale titolare del credito in lite per effetto di intercorsa convenzione con cui CP_2 ebbe a trasferirle il credito (ai sensi dell'art. 1260 c.c.), regolarmente stipulata, cosi' come la cessionaria l'aveva ricevuto per omologo atto da Ifis spa, che, a sua volta, l' aveva acquistato, sempre per atto di cessione, dall' originaria concedente Compass spa, in questi casi ai sensi dell'art. 58 TUB.
Assunta anche la sussistenza di prova del credito, in assenza di specifiche contestazioni relative all' importo specificato nel salda-conto (anche suffragato dalle scritture contabili), sottolineato che la prova dell' erogazione sarebbe concludentemente ricavabile dal pagamento spontaneo operato dai debitori per le prime 14 rate (evenienza incompatibile con la negazione dell' erogazione), concludeva, previa concessione della provvisoria esecuzione, per il rigetto dell' infondata opposizione, gradatamente per la condanna degli attori al pagamento della somma accertanda in corso di giudizio, vinte le spese.
Istruita come in atti, la causa veniva rimessa a decisione sulle rassegnate conclusioni, udita la discussione di rito ex art. 281 sexies cpc.
MOTIVI
In primis va esclusa la causale di improcebilita' di cui all'art. 5 D. Lgs. 28/10, che assoggetta i processi aventi ad oggetto contratti bancari al tentativo di mediazione obbligatoria, qui ritualmente esperita in via endo-processuale, come consentito dalla normativa di riferimento, a nulla rilevando il fallimento dell' approccio conciliativo, essendo sufficiente a rimuoverla il mero tentativo, purche' ritualmente esperito, come qui avvenuto.
Sempre in via preliminare, va rimarcata l' irricevibilita' dell' eccezione di nullita' dei contratti di cessione prodotti dall' opposta a sostegno della rappresentata titolarita' in proprio capo della posizione creditoria qui contrastata, sollevata solo in sede di memoria conclusionale, noto ed indiscusso principio che, pur trattandosi di questione rilevabile ex officio (come sostenuto dagli opponenti), la sua ammissibilita' va coordinata con il principio della domanda, significato, peraltro, che la nullita' del contratto di cessione e' eccezione ordinariamente non proponibile dalla parte ceduta, che, stante la bilateralita' di tale tipologia convenzionale ( cui parte ceduta non partecipa), puo' sollevare nei confronti del cessionario solo eccezioni reali e personali.
Procedendo all' esame degli ulteriori motivi interposti dagli avversanti in chiave revocativa del decreto monitorio opposto, va esaminata, in primis, la questione, che, egualmente, si pone, a sua volta, quale pregiudiziale, come sollevata dall' opponente, potenzialmente assorbente ove fondata, costituita dall' eccezione di difetto di legittimazione attiva del ricorrente per mancata prova della cessione del credito in capo a chi se ne assume la paternita', tenuto conto che, nel caso, vertesi in tema di cessioni plurime.
Pare doveroso precisare, in merito, la differenza che intercorre tra la legittimazione, quale condizione dell'azione, dalla titolarita', laddove si consideri che la legittimazione sussista ove vi sia astratta coincidenza tra il soggetto che si assume titolare di una posizione tutelabile con chi la aziona in lite, gia' di per se' meritevole di ottenere una pronuncia giudiziale, mentre la titolarita' consiste nell' accertamento di effettiva appartenenza di quel diritto a chi lo reclama, risolvendosi tale aspetto nell' esigenza di indagare su un presupposto costitutivo della pretesa, appartenente, inequivocabilmente, al merito. Nel caso di diritto creditorio caduto in successione per atto tra vivi (compresa la cessione, noto strumento che determina la mutazione del soggetto del rapporto dal lato attivo), pare sin troppo ovvio osservare che la legittimazione attiva e' determinata dalla dichiarazione della parte che agisce di esserne titolare, purche', naturalmente, sia rappresentato che essa agisca quale titolare in virtu' ci convenzione di cessione stipulata in proprio favore, che costituisce ipotesi qui riscontrabile, mentre va accertato se ne sussista l'effettiva titolarita', messa in dubbio dall' opponente, che, in effetti, ne ha contestato la "legittimita' " del ricorrente in termini sostanziali, tali da essere riqualificati quali aspetti meritori, innescando, in tal modo l'onere di provare l' evenienza, incombente sulla assunta creditrice.
In tema, e' aperta, allo stato, accesa discussione, anche in sede di legittimita', segnatamente riguardante le cessioni "in blocco" (ex art. 58 TUB). In un quadro ermeneutico caratterizzato da forte frammentarieta' e e disomogeneita', la tesi prevalsa, in un primo momento, e' quella tradizionalmente ispirata al principio di bilateralita' (per cui il ceduto, non essendo parte della convenzione, nulla potrebbe eccepire sui rapporti tra cedente e cessionario), secondo cui la prova della cessione di credito (in favore di chi se ne assume avente causa) puo' essere desunta a prescindere dalle evidenze documentali (costitutive) della cessione, quale e' il contratto appositamente stipulato, suffragata anche dalla Suprema Corte (vedasi, ex pluribus, Cass.
31118/17).
I successivi arresti si sono assestati verso posizioni, se non diametralmente diverse, quanto meno asimmetriche, che, ponendo al centro della vicenda traslativa l' interesse del debitore ad avere certezza del reale titolare del credito, affermano, ove sia contestata la legittimazione del pretendente, che tale prova in capo alla cessionaria non possa limitarsi all' attestazione di avvenuta pubblicazione della cessione (anche nelle forme divulgative previste dall' art. 58 TUB in caso di cessioni in blocco, quale forma di pubblicita' equipollente ed alternativa rispetto a quella del tradizionale avviso ex art. 1264 c.c), non costituendo tale formalita' il credito in capo al cessionario che, ordinariamente, avviene mediante un vero e proprio contratto di cessione tra il titolare originario (cedente) ed il subentrante cessionario, mentre l' avviso al debitore ceduto assume efficacia meramente dichiarativa, in quanto mirato a rendergli la cessione opponibile.
In tal caso, la cessionaria deve dimostrare documentalmente ed in maniera circostanziata l' avvenuta cessione del credito in oggetto, in quanto solo un contratto che contenga il credito (esplicitamente o de relato) ne puo' materializzare la prova costitutiva, non essendo sufficiente la mera pubblicazione sulla G.U., poiche' opera anche in caso di cartolarizzazione la regola generale di cui all' art. 115 cpc
(Cass. 24789/20, conf., Cass. 17994/23).
La concezione intermedia, affermatasi di recente, sugella una sorta di compromesso, pur ancora ispirandosi ad una prospettiva, seppur attenuata, favorevole alla posizione del debitore ceduto, tende ad affievolire gli oneri probatori incombenti sul creditore cessionario, dandosi prevalenza agli aspetti piu' sostanziali della vicenda traslatoria, qualificando, in particolare, gli elementi indiziariamente rilevanti, quali il possesso del contratto di finanziamento originario, la dichiarazione del cedente di effettiva cessione in favore del soggetto che se ne dichiara titolare, ed ancora, forse anche in via prevalente, la pubblicazione della cessione sulla G.U., purche' naturalmente, nel caso in cui, come di sovente avviene, l'oggetto della cessione non e' esattamente specificato, se non de relato, gli elementi comuni presi in considerazione per le singole categorie consentano di individuare senza incertezze i credito oggetto di cessione, e che, dunque, il rapporto contestato sia incluso nella cessione senza incertezze al riguardo. Emerge, in tema, Cass. 7866/24, a mente della quale, rimanendo fermo l' onere di dimostrazione (del trasferimento) del credito in capo a chi lo voglia far valere, la pubblicazione della cessione nella GU non esonera chi agisce affermandosi successore a titolo particolare (sempre nel caso di contestazione) dalla prova rigorosa della sua inclusione nel contratto di cessione, salvo che le indicazioni contenute nella predetta pubblicazione siano sufficientemente precise al fine ricondurlo con certezza tra quelli ricompresi nel trasferimento in blocco.
Ne consegue che, se cio' non sia sufficiente, sara' necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, o, alternativamente, ne occorrera' la dimostrazione in altro modo (anche mediante elementi presuntivi, in ossequio all' impostazione ermeneutica tradizionale, che tanto aveva gia' opinato).
Ora, anche aderendosi alla linea ermeneutica piu' elastica, va significato che tale prova non risulta conseguita nel caso che occupa.
Pacificamente acquisito che il credito in esame e' stato oggetto di piu' cessioni (esattamente tre), pur essendo stati prodotti i contratti delle dette cessioni (la prima tra Compass spa e Ifis spa, la seconda tra Ifis spa e CP_2 , e la terza tra quest' ultima e l'odierna opposta-assunta creditrice), mancano,
a parere del relatore, gli elementi per ritenere che lo stesso rientri nel vari pacchetti ceduti, segnatamente con riferimento alla prima cessione, significato in merito ai fini della prova della titolarita' in capo all' odierna pretendente ( CP_1 non basta che il contratto in oggetto sia
,
ricompreso nella cessione che la interessa, ma occorra anche la dimostrazione delle cessioni medio tempore intervenute, in applicazione del principio che nessuno puo' cedere cio' che non ha (vedasi in tema OMISSIS).
Nel caso che occupa, pare mancare proprio la prova della precedente titolarita' in capo alla prima cessionaria rilevato e dato atto che il contratto di cessione stipulato inter partes non contiene i criteri per individuare l'esatto oggetto del contratto e, sebbene sia stato accluso un elenco dei crediti oggetto di cessione, cui parte opposta si e' affidata in chiave dimostrativa, pare plausibile la tesi a contrasto elaborata dagli opponenti, che, a ragion veduta, sottolineano che non vi sia alcuna inclusione in tale elenco del nominativo degli odierni avversanti
Rileva, in merito, che la posizione evidenziata (asseritamente riferibile al credito in esame) non corrisponda ai nominativi degli odierni opponenti, anzi, parrebbe riferirsi ad altro soggetto (tal Per_1
[...] ).
Ne' la comunicazione di cessione asseritamente inviata da Ifis spa ai clienti morosi, peraltro non recapitata ad uno degli obbligati (attivita' necessaria per il perfezionamento dell' atto, stante la sua natura recettizia), puo' assumere valenza determinate in tal senso, limitando la propria valenza probatoria ai soli fini dell' opponibilita' e non certo a comprovare l' avvenuta cessione.
Ragion per cui, essendo stato prontamente, quanto recisamente, contestato dagli opponenti, lo stesso non puo' essere posta a base dimostrativa dell' inclusione del rapporto nella cessione in parola.
Peraltro, l'opposta, con riferimento a tale prima transazione di cessione, non ha inteso nemmeno produrre l'avviso di pubblicazione della cessione sulla GU della Repubblica, che, generalmente, costituisce quel documento divulgativo non solo mirato a rendere opponibili le cessioni al debitore ceduto, ma contenente, ordinariamente, i criteri che delimitano l'oggetto della cessione, antefatto che alimenta ulteriore incertezza, che, a parere del relatore, diviene definitiva ove si considerino le mancanze documentali attinenti alle altre cessioni, compresa quella asseritamente operata in favore dell' odierna pretendente. Invero, per quanto riguarda la seconda cessione (tra ifis e P & G), i criteri cumulativi di cui all'elenco non pare ricomprendano con certezza il credito in oggetto, cosi' come la terza cessione, avente ad oggetto un generico richiamo ad un Per_2 senza specificazione dei criteri individuativi, con
,
richiamo ad un elenco, che, tuttavia, non pare prodotto in atti.
Vanno, pertanto, condivise le ragioni avversanti, difettando prova certa dell' avvenuta traslazione del credito in esame della ricorrente societa', anche in relazione alle cessioni che medio tempore ebbero ad interessare la vicenda, antefatto che si riverbera a detrimento della posizione difensiva opposta, risolvendosi quale accertamento di difetto di titolarita' del rapporto in capo all' odierna pretendente, che determina sul piano processuale, accertamento in negativis del diritto dell' opposta a recuperare gli importi oggetto di lite.
Tale accertata pregiudiziale esonera da ogni delibazione dei profili meritori propriamente detti, assorbendo ogni ulteriore eccezione, non essendo esaminabile una posizione di diritto accertata come non appartenente a chi ne ha domandato tutela.
Il decreto ingiuntivo va, per l' effetto, revocato, sebbene la complessita' interpretativa e le difficolta' applicative della normativa in commento, come gia' argomentato, caratterizzata da forte discordanza e disomogeneita", "impongano" una giusta compensazione delle spese di processo almeno parziale, con condanna alla rifusione di una quota pari al solo 50%
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull' opposizione, respinta o assorbita ogni contraria istanza ed eccezione, in accoglimento delle ragioni avanzate dalla difesa opponente, revoca il decreto ingiuntivo n. 1514/23 R. Ing. del Tribunale di Taranto, dichiarando assorbiti gli ulteriori profili di censura, condannando parte opposta al pagamento del 50% delle spese di lite in favore degli antistatari procuratori di parte attrice, che si liquidano, gia' ridotte in frazione, in € 2000,00, oltre spese documentate, maggiorato del 15 % per RSG, nonche' di IVA e CAP, se dovuti, come per legge, con compensazione del residuo.
Cosi' deciso, in Taranto, 17/9/25
IL G.O. A. TAURINO
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI TARANTO - SEZ. II CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Delegato, in composizione monocratica, nella persona del G.O. Dott. Antonio Taurino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in primo grado, iscritta nel ruolo contenzioso civile al n. 6288/23 R.G., avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo di pagamento, riservata per la decisione all' odierna udienza ex art. 281 sexies cpc, ultimo comma vertente tra:
, rappresentati e difesi dagli avv.ti Roberto Gentile e Fabio Parte 1 e Parte_2
Romandini per mandato in atti
ATTORI IN OPPOSIZIONE
E
Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa in giudizio dall' avv. Luigi Carpentiere per mandato in atti
CONVENUTA OPPOSTA
Le parti precisavano le conclusioni come da memoria ex art. 189 cpc, n. 1
FATTO
Parte_1 Parte_3Con atto ritualmente notificato, i sigg.ri e Pt 2 traevano in lite la
[...] innanzi all' intestato Ufficio, per ivi sentir revocare il decreto ingiuntivo n. 1514/23, reso in data 4/11/23 dal Tribunale di sede per l'importo di € 9517,67, oltre accessori e spese, asseritamente dovuto a titolo di debito residuo riveniente da contratto di finanziamento concesso dalla Compass spa per convenzione intercorsa il 6/5/10 e ceduto all' odierna opposta a seguito di altre due cessioni intervenute medio tempore.
A sostegno causale della pretesa, rappresentavano che non vi fosse prova che la ricorrente fosse portatrice del relativo diritto, segnatamente sotto il profilo della sua posizione di titolare quale cessionaria (appartenendo il rapporto originariamente ad altro soggetto), nonche' per mancanza delle condizioni per l' emissione del monitorio, non essendo a tal fine sufficiente il salda-conto ex art. 50
TUB, la cui efficacia sarebbe limitata alla sola fase inaudita altera parte, lamentando anche che il finanziamento non fosse stato mai erogato ed in ogni caso prescritto il relativo diritto a recuperalo, essendo decorso un decennio tra data di revoca del beneficio del termine (31/7/13) ed il deposito del decreto ingiuntivo (13/3/23).
Domandavano pertanto la revoca del provvedimento,, vinte le spese con distrazione. La pretesa veniva avversata dalla convenuta, che, in primis, rivendicava la propria legittimazione all' azione recuperatoria, rappresentadosi attuale titolare del credito in lite per effetto di intercorsa convenzione con cui CP_2 ebbe a trasferirle il credito (ai sensi dell'art. 1260 c.c.), regolarmente stipulata, cosi' come la cessionaria l'aveva ricevuto per omologo atto da Ifis spa, che, a sua volta, l' aveva acquistato, sempre per atto di cessione, dall' originaria concedente Compass spa, in questi casi ai sensi dell'art. 58 TUB.
Assunta anche la sussistenza di prova del credito, in assenza di specifiche contestazioni relative all' importo specificato nel salda-conto (anche suffragato dalle scritture contabili), sottolineato che la prova dell' erogazione sarebbe concludentemente ricavabile dal pagamento spontaneo operato dai debitori per le prime 14 rate (evenienza incompatibile con la negazione dell' erogazione), concludeva, previa concessione della provvisoria esecuzione, per il rigetto dell' infondata opposizione, gradatamente per la condanna degli attori al pagamento della somma accertanda in corso di giudizio, vinte le spese.
Istruita come in atti, la causa veniva rimessa a decisione sulle rassegnate conclusioni, udita la discussione di rito ex art. 281 sexies cpc.
MOTIVI
In primis va esclusa la causale di improcebilita' di cui all'art. 5 D. Lgs. 28/10, che assoggetta i processi aventi ad oggetto contratti bancari al tentativo di mediazione obbligatoria, qui ritualmente esperita in via endo-processuale, come consentito dalla normativa di riferimento, a nulla rilevando il fallimento dell' approccio conciliativo, essendo sufficiente a rimuoverla il mero tentativo, purche' ritualmente esperito, come qui avvenuto.
Sempre in via preliminare, va rimarcata l' irricevibilita' dell' eccezione di nullita' dei contratti di cessione prodotti dall' opposta a sostegno della rappresentata titolarita' in proprio capo della posizione creditoria qui contrastata, sollevata solo in sede di memoria conclusionale, noto ed indiscusso principio che, pur trattandosi di questione rilevabile ex officio (come sostenuto dagli opponenti), la sua ammissibilita' va coordinata con il principio della domanda, significato, peraltro, che la nullita' del contratto di cessione e' eccezione ordinariamente non proponibile dalla parte ceduta, che, stante la bilateralita' di tale tipologia convenzionale ( cui parte ceduta non partecipa), puo' sollevare nei confronti del cessionario solo eccezioni reali e personali.
Procedendo all' esame degli ulteriori motivi interposti dagli avversanti in chiave revocativa del decreto monitorio opposto, va esaminata, in primis, la questione, che, egualmente, si pone, a sua volta, quale pregiudiziale, come sollevata dall' opponente, potenzialmente assorbente ove fondata, costituita dall' eccezione di difetto di legittimazione attiva del ricorrente per mancata prova della cessione del credito in capo a chi se ne assume la paternita', tenuto conto che, nel caso, vertesi in tema di cessioni plurime.
Pare doveroso precisare, in merito, la differenza che intercorre tra la legittimazione, quale condizione dell'azione, dalla titolarita', laddove si consideri che la legittimazione sussista ove vi sia astratta coincidenza tra il soggetto che si assume titolare di una posizione tutelabile con chi la aziona in lite, gia' di per se' meritevole di ottenere una pronuncia giudiziale, mentre la titolarita' consiste nell' accertamento di effettiva appartenenza di quel diritto a chi lo reclama, risolvendosi tale aspetto nell' esigenza di indagare su un presupposto costitutivo della pretesa, appartenente, inequivocabilmente, al merito. Nel caso di diritto creditorio caduto in successione per atto tra vivi (compresa la cessione, noto strumento che determina la mutazione del soggetto del rapporto dal lato attivo), pare sin troppo ovvio osservare che la legittimazione attiva e' determinata dalla dichiarazione della parte che agisce di esserne titolare, purche', naturalmente, sia rappresentato che essa agisca quale titolare in virtu' ci convenzione di cessione stipulata in proprio favore, che costituisce ipotesi qui riscontrabile, mentre va accertato se ne sussista l'effettiva titolarita', messa in dubbio dall' opponente, che, in effetti, ne ha contestato la "legittimita' " del ricorrente in termini sostanziali, tali da essere riqualificati quali aspetti meritori, innescando, in tal modo l'onere di provare l' evenienza, incombente sulla assunta creditrice.
In tema, e' aperta, allo stato, accesa discussione, anche in sede di legittimita', segnatamente riguardante le cessioni "in blocco" (ex art. 58 TUB). In un quadro ermeneutico caratterizzato da forte frammentarieta' e e disomogeneita', la tesi prevalsa, in un primo momento, e' quella tradizionalmente ispirata al principio di bilateralita' (per cui il ceduto, non essendo parte della convenzione, nulla potrebbe eccepire sui rapporti tra cedente e cessionario), secondo cui la prova della cessione di credito (in favore di chi se ne assume avente causa) puo' essere desunta a prescindere dalle evidenze documentali (costitutive) della cessione, quale e' il contratto appositamente stipulato, suffragata anche dalla Suprema Corte (vedasi, ex pluribus, Cass.
31118/17).
I successivi arresti si sono assestati verso posizioni, se non diametralmente diverse, quanto meno asimmetriche, che, ponendo al centro della vicenda traslativa l' interesse del debitore ad avere certezza del reale titolare del credito, affermano, ove sia contestata la legittimazione del pretendente, che tale prova in capo alla cessionaria non possa limitarsi all' attestazione di avvenuta pubblicazione della cessione (anche nelle forme divulgative previste dall' art. 58 TUB in caso di cessioni in blocco, quale forma di pubblicita' equipollente ed alternativa rispetto a quella del tradizionale avviso ex art. 1264 c.c), non costituendo tale formalita' il credito in capo al cessionario che, ordinariamente, avviene mediante un vero e proprio contratto di cessione tra il titolare originario (cedente) ed il subentrante cessionario, mentre l' avviso al debitore ceduto assume efficacia meramente dichiarativa, in quanto mirato a rendergli la cessione opponibile.
In tal caso, la cessionaria deve dimostrare documentalmente ed in maniera circostanziata l' avvenuta cessione del credito in oggetto, in quanto solo un contratto che contenga il credito (esplicitamente o de relato) ne puo' materializzare la prova costitutiva, non essendo sufficiente la mera pubblicazione sulla G.U., poiche' opera anche in caso di cartolarizzazione la regola generale di cui all' art. 115 cpc
(Cass. 24789/20, conf., Cass. 17994/23).
La concezione intermedia, affermatasi di recente, sugella una sorta di compromesso, pur ancora ispirandosi ad una prospettiva, seppur attenuata, favorevole alla posizione del debitore ceduto, tende ad affievolire gli oneri probatori incombenti sul creditore cessionario, dandosi prevalenza agli aspetti piu' sostanziali della vicenda traslatoria, qualificando, in particolare, gli elementi indiziariamente rilevanti, quali il possesso del contratto di finanziamento originario, la dichiarazione del cedente di effettiva cessione in favore del soggetto che se ne dichiara titolare, ed ancora, forse anche in via prevalente, la pubblicazione della cessione sulla G.U., purche' naturalmente, nel caso in cui, come di sovente avviene, l'oggetto della cessione non e' esattamente specificato, se non de relato, gli elementi comuni presi in considerazione per le singole categorie consentano di individuare senza incertezze i credito oggetto di cessione, e che, dunque, il rapporto contestato sia incluso nella cessione senza incertezze al riguardo. Emerge, in tema, Cass. 7866/24, a mente della quale, rimanendo fermo l' onere di dimostrazione (del trasferimento) del credito in capo a chi lo voglia far valere, la pubblicazione della cessione nella GU non esonera chi agisce affermandosi successore a titolo particolare (sempre nel caso di contestazione) dalla prova rigorosa della sua inclusione nel contratto di cessione, salvo che le indicazioni contenute nella predetta pubblicazione siano sufficientemente precise al fine ricondurlo con certezza tra quelli ricompresi nel trasferimento in blocco.
Ne consegue che, se cio' non sia sufficiente, sara' necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, o, alternativamente, ne occorrera' la dimostrazione in altro modo (anche mediante elementi presuntivi, in ossequio all' impostazione ermeneutica tradizionale, che tanto aveva gia' opinato).
Ora, anche aderendosi alla linea ermeneutica piu' elastica, va significato che tale prova non risulta conseguita nel caso che occupa.
Pacificamente acquisito che il credito in esame e' stato oggetto di piu' cessioni (esattamente tre), pur essendo stati prodotti i contratti delle dette cessioni (la prima tra Compass spa e Ifis spa, la seconda tra Ifis spa e CP_2 , e la terza tra quest' ultima e l'odierna opposta-assunta creditrice), mancano,
a parere del relatore, gli elementi per ritenere che lo stesso rientri nel vari pacchetti ceduti, segnatamente con riferimento alla prima cessione, significato in merito ai fini della prova della titolarita' in capo all' odierna pretendente ( CP_1 non basta che il contratto in oggetto sia
,
ricompreso nella cessione che la interessa, ma occorra anche la dimostrazione delle cessioni medio tempore intervenute, in applicazione del principio che nessuno puo' cedere cio' che non ha (vedasi in tema OMISSIS).
Nel caso che occupa, pare mancare proprio la prova della precedente titolarita' in capo alla prima cessionaria rilevato e dato atto che il contratto di cessione stipulato inter partes non contiene i criteri per individuare l'esatto oggetto del contratto e, sebbene sia stato accluso un elenco dei crediti oggetto di cessione, cui parte opposta si e' affidata in chiave dimostrativa, pare plausibile la tesi a contrasto elaborata dagli opponenti, che, a ragion veduta, sottolineano che non vi sia alcuna inclusione in tale elenco del nominativo degli odierni avversanti
Rileva, in merito, che la posizione evidenziata (asseritamente riferibile al credito in esame) non corrisponda ai nominativi degli odierni opponenti, anzi, parrebbe riferirsi ad altro soggetto (tal Per_1
[...] ).
Ne' la comunicazione di cessione asseritamente inviata da Ifis spa ai clienti morosi, peraltro non recapitata ad uno degli obbligati (attivita' necessaria per il perfezionamento dell' atto, stante la sua natura recettizia), puo' assumere valenza determinate in tal senso, limitando la propria valenza probatoria ai soli fini dell' opponibilita' e non certo a comprovare l' avvenuta cessione.
Ragion per cui, essendo stato prontamente, quanto recisamente, contestato dagli opponenti, lo stesso non puo' essere posta a base dimostrativa dell' inclusione del rapporto nella cessione in parola.
Peraltro, l'opposta, con riferimento a tale prima transazione di cessione, non ha inteso nemmeno produrre l'avviso di pubblicazione della cessione sulla GU della Repubblica, che, generalmente, costituisce quel documento divulgativo non solo mirato a rendere opponibili le cessioni al debitore ceduto, ma contenente, ordinariamente, i criteri che delimitano l'oggetto della cessione, antefatto che alimenta ulteriore incertezza, che, a parere del relatore, diviene definitiva ove si considerino le mancanze documentali attinenti alle altre cessioni, compresa quella asseritamente operata in favore dell' odierna pretendente. Invero, per quanto riguarda la seconda cessione (tra ifis e P & G), i criteri cumulativi di cui all'elenco non pare ricomprendano con certezza il credito in oggetto, cosi' come la terza cessione, avente ad oggetto un generico richiamo ad un Per_2 senza specificazione dei criteri individuativi, con
,
richiamo ad un elenco, che, tuttavia, non pare prodotto in atti.
Vanno, pertanto, condivise le ragioni avversanti, difettando prova certa dell' avvenuta traslazione del credito in esame della ricorrente societa', anche in relazione alle cessioni che medio tempore ebbero ad interessare la vicenda, antefatto che si riverbera a detrimento della posizione difensiva opposta, risolvendosi quale accertamento di difetto di titolarita' del rapporto in capo all' odierna pretendente, che determina sul piano processuale, accertamento in negativis del diritto dell' opposta a recuperare gli importi oggetto di lite.
Tale accertata pregiudiziale esonera da ogni delibazione dei profili meritori propriamente detti, assorbendo ogni ulteriore eccezione, non essendo esaminabile una posizione di diritto accertata come non appartenente a chi ne ha domandato tutela.
Il decreto ingiuntivo va, per l' effetto, revocato, sebbene la complessita' interpretativa e le difficolta' applicative della normativa in commento, come gia' argomentato, caratterizzata da forte discordanza e disomogeneita", "impongano" una giusta compensazione delle spese di processo almeno parziale, con condanna alla rifusione di una quota pari al solo 50%
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull' opposizione, respinta o assorbita ogni contraria istanza ed eccezione, in accoglimento delle ragioni avanzate dalla difesa opponente, revoca il decreto ingiuntivo n. 1514/23 R. Ing. del Tribunale di Taranto, dichiarando assorbiti gli ulteriori profili di censura, condannando parte opposta al pagamento del 50% delle spese di lite in favore degli antistatari procuratori di parte attrice, che si liquidano, gia' ridotte in frazione, in € 2000,00, oltre spese documentate, maggiorato del 15 % per RSG, nonche' di IVA e CAP, se dovuti, come per legge, con compensazione del residuo.
Cosi' deciso, in Taranto, 17/9/25
IL G.O. A. TAURINO