Sentenza breve 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Pescara, sez. I, sentenza breve 28/01/2026, n. 39 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Pescara |
| Numero : | 39 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00039/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00516/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Ex art.60 c.p.a.;
sul ricorso numero di registro generale 516 del 2025, proposto da NE Group SP, in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG B773149DAA, rappresentata e difesa dagli avvocati Daniele Bracci, Patrizio Giordano, con domicilio digitale PEC dai Registri di Giustizia;
contro
CA SP in house providing, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Lorenzo Passeri Mencucci, con domicilio digitale PEC dai Registri di Giustizia;
nei confronti
ST AL SP, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Flavia Speranza, Gianluca Villa, Enrica Fabrizio, con domicilio digitale PEC dai Registri di Giustizia;
per l'annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
della determina n.40 del 18 settembre 2025, con la quale CA SP aggiudicava a ST AL SP il servizio di recapito delle fatture del servizio idrico integrato, di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di CA SP;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di ST AL SP;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 gennaio 2026 il dott. VI MA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
NE Group SP impugnava la determina n.40 del 18 settembre 2025 con la quale CA SP aggiudicava a ST AL SP il servizio di recapito delle fatture del servizio idrico integrato, censurandola per violazione dell’art.3 del D.Lgs. n.36 del 2023, dell’art.22 del Disciplinare, dei principi di separazione tra offerta tecnica ed economica, della segretezza dell’offerta economica, della parità di trattamento nonché per eccesso di potere sotto il profilo del difetto di istruttoria, del travisamento, dell’errore di fatto.
CA SP e ST AL SP si costituivano in giudizio per la reiezione del gravame, illustrandone con successive memorie l’infondatezza nel merito.
Con note difensive la parte ricorrente, avendo acquisito e visionato la documentazione richiesta in corso di causa, dichiarava di voler rinunciare al ricorso, con compensazione delle spese di lite.
Con ultima memoria ST AL SP prendeva atto della suddetta rinuncia, ribadiva i propri assunti nel merito ed insisteva per il rimborso delle spese di giudizio.
Nella camera di consiglio del 16 gennaio 2026, fissata per l’esame dell’istanza cautelare, questo Tribunale, accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria, ricorrendone i presupposti ex art.60 c.p.a., ha trattenuto la causa per la decisione nel merito.
Alla luce di quanto in ultimo riferito dal legale della Società ricorrente, il giudizio va dichiarato estinto per rinuncia, ex artt.84, 35, comma 2c c.p.a..
Sussistono giuste ragioni per compensare le spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, dichiara estinto il giudizio di cui al ricorso n.516/2025 indicato in epigrafe.
Compensa le spese di giudizio tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 16 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
OL ON, Presidente
VI MA, Consigliere, Estensore
Giovanni Giardino, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| VI MA | OL ON |
IL SEGRETARIO