TRIB
Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 16/01/2025, n. 486 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 486 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
Il Tribunale, in composizione monocratica in persona della giudice dr.ssa Chiara Fiamingo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1587 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno
2023 vertente:
TRA
, nata a [...], Argentina il 03/09/1963; Parte_1
, nata a [...], Argentina il 24/12/1997; CP_1
, nato a [...], Argentina il 21/07/1995; Controparte_2
, nato a [...], Argentina il 06/08/1965; Controparte_3
, minore rappresentato dai suoi genitori e Controparte_4 Controparte_3 Persona_1
nato a [...], Argentina il 17/08/2005;
[...]
, nato a [...] il [...]; Parte_2 tutti rappresentati e difesi in virtù di procura in calce al ricorso introduttivo dall'Avv. Annamaria Zarrelli del
Foro di Roma e dall'Avv. Fabrizio Fico del Foro di Roma, ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Annamaria Zarrelli sito in Roma, via Crescenzo Del Monte n° 31;
- RICORRENTI -
E
, (C.F. ), in persona del Ministro in carica, legale Controparte_5 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, presso i cui Uffici- alla via G. Da Fiore 34 - domicilia, all'indirizzo P.E.C.
Email_1
-RESISTENTE –
Con l'intervento necessario del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Catanzaro.
Oggetto: riconoscimento cittadinanza italiana jure sanguinis.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ritualmente notificato, gli odierni ricorrenti hanno convenuto davanti all'intestato Tribunale il chiedendo che venga dichiarato il loro status di cittadini Controparte_5
1 italiani in quanto discendenti in linea retta da cittadino italiano, esponendo che l'ascendente non aveva mai perduto la cittadinanza italiana ed aveva potuto trasmetterla validamente ai discendenti.
Deducevano i ricorrenti di essere discendenti diretti di nato in data [...], da genitori Persona_2 italiani ( e ) in Italia, nel Comune di Papasidero (Cosenza). , Persona_3 Persona_4 Persona_2 indicato nei successivi certificati anche come o (doc.1), emigrava in Argentina, Persona_5 Per_6 senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana;
difatti, la Corte Nazionale Elettorale - Potere Giudiziario della
Nazione Argentina ha reso certificato negativo di naturalizzazione del predetto (doc.2).
Dall'unione del citato con , cittadina italiana, nasceva in Santa Fe, Rosario Persona_2 Per_7
(Argentina), in data 10/08/1896 (doc.3) il quale, contraeva matrimonio con Persona_8 in BU ES in data 30/12/1916 (doc. 4); dalla loro unione nasceva Parte_3 [...]
in data 28/11/1930 (doc.5). Persona_9
In data 14/08/1953 in BU ES, contraeva matrimonio con Persona_9 [...]
(doc. 6) e dalla loro unione nascevano in BU ES , il 03/09/1963 Persona_10 Parte_1
(doc.7), e , il 06/08/1965 (doc. 8). Controparte_3
contraeva matrimonio in BU ES il 07/03/1991 con (doc.9) Parte_1 Persona_11
e dalla loro unione nascevano in BU ES María Herrero, il 24/12/1997 (doc. 10), e , il Controparte_2
21/07/1995 (doc.11).
contraeva matrimonio in BU ES il 29/10/1998 con CP_3 CP_3 Persona_1
(doc. 12) e dalla loro unione nascevano in BU ES PE , il 02/12/2002 (doc.13), e CP_4
, il 17/08/2005 (doc.14). Controparte_4
Rappresentavano i ricorrenti di aver presentato richiesta di convocazione presso il d'Italia a Parte_4
BU ES, seguendo le istruzioni reperibili sul sito web istituzionale al fine di vedersi riconoscere la cittadinanza italiana iure sanguinis senza ricevere alcun fattivo riscontro.
Il si è costituito in giudizio senza contestare nel merito la domanda di cittadinanza, Controparte_5 rimettendosi al giudice per la verifica dei presupposti di legge e chiedendo la compensazione delle spese di lite.
Il P.M. in sede ha espresso parere favorevole all'accoglimento della domanda.
Istruita con produzione documentale, all'udienza del 16 gennaio 2025, sulle conclusioni precisate dalle parti, la causa è stata trattenuta in decisione e deliberata nei termini in epigrafe.
Nella fattispecie, i ricorrenti hanno agito in giudizio per il riconoscimento dello status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da cittadino italiano emigrato in Argentina.
Secondo la normativa italiana la cittadinanza si trasmette per discendenza (" iure sanguinis "), per cui alla nascita si acquista la cittadinanza del proprio genitore (articolo 1 della Legge n. 91/92: “è cittadino il figlio di padre o di madre cittadini”) confermando il principio del riconoscimento della cittadinanza italiana per derivazione paterna al figlio del cittadino a prescindere dal luogo di nascita.
2 Pertanto, nell'ipotesi di discendenza paterna, chi è nato in [...] ha diritto di essere riconosciuto
"cittadino italiano" se dimostra di avere un avo italiano (maschio), senza limiti generazionali (con l'unico limite che l'antenato italiano sia deceduto dopo il 17 marzo 1861, data della proclamazione del Regno
D'Italia). L'unica condizione richiesta è che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza, come puntualmente formalizzato nella circolare n. K.28.1 dell'8 aprile 1991 del
, che ha chiarito come i discendenti di emigrante sono da reputarsi cittadini italiani iure Controparte_5 sanguinis anche se di derivazione materna purché nati dopo il I° gennaio 1948, data di entrata in vigore della
Costituzione repubblicana.
Dai documenti prodotti, risulta che l'avo italiano non era mai stato naturalizzato cittadino argentino e pertanto non avesse perso la cittadinanza italiana, trasmettendola “iure sanguinis” ai propri discendenti. La linea di discendenza riportata dai ricorrenti trova esatta corrispondenza nella documentazione versata in atti come sopra indicata, in particolare, né i ricorrenti né gli ascendenti hanno mai rinunciato alla cittadinanza italiana interrompendo la catena di trasmissione della cittadinanza, come provato mediante appositi certificati rilasciati dalle competenti Autorità diplomatico consolari italiane e apostillati.
Nel caso di specie, non risulta agli atti alcuna rinuncia alla cittadinanza da parte dell'avo , Persona_2 prova, peraltro, di cui era onerata l'amministrazione, ma di contro rileva il certificato negativo di naturalizzazione depositato che attesta l'assenza di atto di naturalizzazione in nome dello stesso.
Con riferimento all'interesse ad agire, merita evidenziare che, nonostante la norma preveda che i soggetti interessati debbano chiedere, come hanno fatto, ed ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana all'Autorità Consolare presso il Paese di residenza, è ormai da anni nota la situazione burocratica che affligge i vari Consolati italiani in Argentina, per i quali il tempo di attesa oscilla tra 1 anno e 12 anni.
In questi casi è possibile adire direttamente il Tribunale in Italia per ottenere la cittadinanza senza attendere la fila del . Parte_4
L'orientamento che si sta consolidando nei Tribunale Italiani ritiene che i tempi di risposta dei Parte_5 siano irragionevoli e contraddicono l'articolo 3 del D.P.R. 362/1994 che fissa in 730 giorni il termine per definire il procedimento di cittadinanza.
Considerata la difficoltà di prenotare una data per la presentazione dei documenti tramite il in Parte_4 ragione dell'impossibilità di entrare in contatto con tale Autorità, essendo stati bloccati, a monte, dallo stesso sistema di prenotazione, a causa della mancanza di date disponibili, tanto giustifica l'accesso alla via giurisdizionale.
Peraltro, non può ritenersi che la presentazione della domanda in via amministrativa costituisca una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale, trattandosi di accertare il diritto ad uno stato personale, non potendo l'assenza di certificazione amministrativa precludere il procedimento giurisdizionale di riconoscimento del diritto soggettivo perfetto, come tale oggetto della giurisdizione del giudice ordinario (cfr. Cass SSUU, Sentenza n. 28873 del 2008).
3 La mancata opposizione da parte del giustifica la compensazione integrale delle spese. Controparte_5
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro-Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, definitivamente pronunciando così decide:
A) Accoglie la domanda e per l'effetto dichiara lo Status di cittadini italiani dei ricorrenti;
B) Ordina al e, per esso all'Ufficiale di Stato civile competente, di procedere alle Controparte_5 iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
C) Dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Catanzaro il 10.3.2025
La Giudice
dott.ssa Chiara Fiamingo
4