Art. 4.
Il pagamento in una unica soluzione o il pagamento rateale, se richiesto, del prezzo del riscatto come sopra determinato, continuano ad essere regolati dall' articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2 e dell' articolo 6 della legge 27 aprile 1962, n. 231 .
Note all' art. 4 :
- L' art. 9 del D.P.R. n. 2/1959 (per l'argomento del decreto v. nella nota all'art. 1) cosi' dispone:
"Art. 9. (Pagamento del prezzo). - Il prezzo degli alloggi puo' essere pagato in unica soluzione ovvero in non oltre 20 anni, in rate mensili costanti posticipate, al tasso del 5%.
Coloro che hanno chiesto il sistema di pagamento rateale possono in qualsiasi momento provvedere al pagamento in unica soluzione della quota capitale ancora non corrisposta.
Nel caso di pagamento rateale la mancata corresponsione di sei mensilita' consecutive fa decadere dal diritto di acquistare la proprieta'.
Entro i tre mesi successivi l'assegnatario puo' sanare la morosita' ed in tal caso e' reintegrato nel suo originario diritto.
L'assegnatario decaduto ha diritto alla restituzione delle somme versate, eccettuato quanto egli avrebbe dovuto pagare a titolo di affitto".
- L' art. 6 della legge n. 231/1962 (recante modifiche e integrazioni al D.P.R. n. 2/1969) al primo comma ha modificato l'aliquota del tasso di interesse delle rate mensili di pagamento del prezzo dell'alloggio (cosi' come riportata all' art. 9 del D.P.R. n. 2/1959 il cui testo e' stato sopra trascritto). Per i rimanenti commi ha invece cosi' disposto:
"il prezzo di cessione non puo' essere inferiore alla somma occorrente agli enti proprietari per recuperare gli apporti di carattere patrimoniale per la realizzazione degli alloggi e per estinguere i residui debiti contratti da essi per la costruzione di ogni singolo alloggio, al netto dei contributi dello Stato.
La valutazione degli apporti di cui al comma precedente sara' effettuata, nel caso di apporti in danaro, al valore nominale e, nel caso di apporto di natura reale, mediante stima, al valore del giorno della deliberazione di cessione, da parte della commissione provinciale di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959.
Il pagamento in una unica soluzione o il pagamento rateale, se richiesto, del prezzo del riscatto come sopra determinato, continuano ad essere regolati dall' articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2 e dell' articolo 6 della legge 27 aprile 1962, n. 231 .
Note all' art. 4 :
- L' art. 9 del D.P.R. n. 2/1959 (per l'argomento del decreto v. nella nota all'art. 1) cosi' dispone:
"Art. 9. (Pagamento del prezzo). - Il prezzo degli alloggi puo' essere pagato in unica soluzione ovvero in non oltre 20 anni, in rate mensili costanti posticipate, al tasso del 5%.
Coloro che hanno chiesto il sistema di pagamento rateale possono in qualsiasi momento provvedere al pagamento in unica soluzione della quota capitale ancora non corrisposta.
Nel caso di pagamento rateale la mancata corresponsione di sei mensilita' consecutive fa decadere dal diritto di acquistare la proprieta'.
Entro i tre mesi successivi l'assegnatario puo' sanare la morosita' ed in tal caso e' reintegrato nel suo originario diritto.
L'assegnatario decaduto ha diritto alla restituzione delle somme versate, eccettuato quanto egli avrebbe dovuto pagare a titolo di affitto".
- L' art. 6 della legge n. 231/1962 (recante modifiche e integrazioni al D.P.R. n. 2/1969) al primo comma ha modificato l'aliquota del tasso di interesse delle rate mensili di pagamento del prezzo dell'alloggio (cosi' come riportata all' art. 9 del D.P.R. n. 2/1959 il cui testo e' stato sopra trascritto). Per i rimanenti commi ha invece cosi' disposto:
"il prezzo di cessione non puo' essere inferiore alla somma occorrente agli enti proprietari per recuperare gli apporti di carattere patrimoniale per la realizzazione degli alloggi e per estinguere i residui debiti contratti da essi per la costruzione di ogni singolo alloggio, al netto dei contributi dello Stato.
La valutazione degli apporti di cui al comma precedente sara' effettuata, nel caso di apporti in danaro, al valore nominale e, nel caso di apporto di natura reale, mediante stima, al valore del giorno della deliberazione di cessione, da parte della commissione provinciale di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959.