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Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 02/01/2025, n. 5 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 5 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 415/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di BOLOGNA
2 SEZIONE CIVILE
La Corte, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giampiero Fiore Presidente dott. Anna Maria Rossi Consigliere Relatore dott. Bianca Maria Gaudioso Consigliere
in esito alla odierna Camera di Consiglio, udita la relazione della causa preso atto delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 415/2022 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. CANIATO Parte_1 P.IVA_1
RICCARDO, elettivamente domiciliato in VIA DE' ROMEI 7 FERRARA presso il difensore
APPELLANTE contro
, con il patrocinio dell'avv. CHERUBINO GIUSEPPE, CP_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA MASSIMO D'AZEGLIO 35 BOLOGNA presso il Difensore
APPELLATO
Avverso la sentenza n. 96 del 2022 emessa dal Tribunale di Ferrara
CONCLUSIONI
L'appellante ha concluso come segue: Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte D'Appello di Bologna, contraris rejectis In via principale di merito In accoglimento dei motivi di appello proposti, riformare integralmente la sentenza n. 96/2022 del
Tribunale di Ferrara pubblicata in data 11.02.2022, accogliendo così le conclusioni di Parte_1 in qualità di Impresa designata per il Fondo di Garanzia Vittime della Strada, come precisate nel giudizio di primo grado e che di seguito si trascrivono: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis rejectis In via principale di merito Respingere le domande avanzate da parte attrice, in quanto infondate in fatto e in diritto, con vittoria di spese, competenze ed onorari di legge. In via subordinata nella denegata ipotesi di accertamento del coinvolgimento (anche in misura concorsuale) di un veicolo non identificato nella causazione del sinistro Quantificare il danno subito dall'attore tenendo conto della responsabilità concorrente del Sig. ai sensi dell'art. 1227 c.c. eventualmente accertata, CP_1
pagina 1 di 7 escludendo ogni voce di danno non consequenziale al sinistro o non provata, fatti salvi i massimali di legge e detratti gli importi già erogati in favore dell'attore. Spese di lite compensate tra le parti “Con ogni consequenziale provvedimento in ordine alla restituzione delle somme eventualmente corrisposte in caso di mancato accoglimento dell'istanza di inibitoria, parzialmente accolta, e non dovute. Con vittoria di spese, competenze, onorari e accessori di legge di entrambi i gradi di giudizio.
L'appellato, , ha rassegnato le seguenti conclusioni: CP_1
Il sottoscritto difensore, procuratore costituito del Sig. , quale parte appellata, nel CP_1 procedimento in epigrafe, giusto Decreto Presidenziale del 14 novembre 2023 per lo svolgimento dell'udienza mediante deposito di note scritte, si riporta alla propria comparsa di costituzione e risposta in Appello, contestando tutto quando dedotto ed eccepito da parte avversa. L'avv. Cherubino precisa le conclusioni come rassegnate nel proprio atto di costituzione e, dunque, CHIEDE che l'Ecc.ma Corte di
Appello di Bologna, Seconda Sezione Civile, rilevata la manifesta inammissibilità ed infondatezza, per i motivi che precedono, dell'atto d'appello interposto da quale Impresa Parte_2 designata per il Fondo di Garanzia Vittime della Strada, n. 96/2022 emessa dal Tribunale di Ferrara, il
10.02.2022 (pubblicata l'11.02.2022), dichiari il rigetto dello stesso ordinando l'integrale rifusione delle somme indicate in sentenza, detratto quanto già versato;
con interessi e rivalutazione sino al momento del pagamento. Con vittoria di spese, competenze ed onorari ed accessori di legge per entrambi i giudizi (nonché anche per il giudizio sub incidentale ex art. 351 c.p.c.), con distrazione delle stesse in favore del procuratore costituito per l'attore.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato convenne dinnanzi al Tribunale di Ferrara CP_1
in qualità di compagnia responsabile per il Fondo Garanzie Vittime Parte_1 della Strada, domandandone la condanna al risarcimento di tutti i danni patiti a seguito di un sinistro stradale verificatosi il 22.08.2017 nell'intersezione tra via Modena e via Cento, in Ferrara.
Esponeva nel merito che quel giorno, alle ore 8.30 circa, stava percorrendo a bordo della propria bicicletta da corsa l'intersezione tra le suddette vie, allorquando un camion non identificato, transitando prima di lui all'interno della rotatoria che regolava il traffico in quel punto, rilasciò sull'asfalto una grande quantità di gasolio, che rese inevitabile lo slittamento della ruota posteriore del suo velocipede, immessosi nella predetta rotatoria, provocando la sua caduta.
Il veicolo coinvolto, allontanatosi, rimase sconosciuto e al trasportato presso il nosocomio più CP_1 vicino, venne riscontrata, a seguito della caduta, una frattura basicervicale del femore sinistro, trattata con intervento chirurgico di artroprotesi di anca sinistra.
In ragione dell'invalidità biologica accertata dal consulente tecnico di parte, della conseguente compromissione dell'attività lavorativa patita a seguito del sinistro stradale, delle spese mediche sostenute, domandava in giudizio la condanna di al pagamento di € CP_1 Parte_1
181.528,30, detratte le somme percepite da , per un totale residuo ancora dovuto pari a CP_2
168.290,30.
Si costituiva nel giudizio contestando che fosse provata la dinamica del Parte_1 sinistro. Nessun teste aveva infatti assistito all'incidente, né parte attrice aveva fornito allegazioni pagina 2 di 7 idonee ad una ricostruzione del sinistro come prospettata nell'atto di citazione. L'attore, peraltro, secondo la convenuta, aveva mancato di evidenziare sia il punto di caduta del velocipede, che le modalità di sversamento del gasolio sulla strada.
La società assicuratrice insisteva altresì nel rilevare la mancata dimostrazione della circostanza che il sinistro fosse stato effettivamente causato da un veicolo rimasto ignoto soggetto all'obbligo di assicurazione, stante l'assenza di testimonianze dirette sull'effettivo spargimento del liquido.
Infine, lamentava come solo in atto di citazione parte attrice avesse rilevato la contestualità del rilascio di gasolio rispetto al proprio ingresso nella rotatoria, mentre nulla emergeva in tal senso dalle dichiarazioni rese a SIT il giorno dell'incidente. Ad ogni modo, a dire della convenuta, tale circostanza non avrebbe modificato in giudizio circa la esclusiva riferibilità del sinistro alla responsabilità dell'attore, posto che, se lo spargimento del gasolio fosse stato anteriore al passaggio del ciclista, questi, con l'uso di ordinaria diligenza, avrebbe dovuto accorgersene evitando di percorrere quel tratto di strada. Diversamente, se lo sversamento fosse stato contestuale all'ingresso del nella CP_1 rotatoria, avrebbe dovuto considerarsi colposo per imprudenza il comportamento del ciclista, per aver viaggiato in posizione troppo vicina al camion.
Quanto alla liquidazione proposta da parte attrice, ne contestava il quantum e la prova della perdita della capacità lavorativa specifica.
Il giudizio veniva istruito, tramite C.T.U. medico – legale, e la domanda è stata accolta con i seguenti passaggi logico – giuridici: il Tribunale ha ritenuto che, in assenza di testi o strumenti di rappresentazione visiva, per ricostruire la cinematica del sinistro poteva ricorrersi ad elementi indiziari gravi, precisi e concordanti emersi nel corso dell'istruttoria e che - secondo il giudicante – suffragavano la dinamica dell'incidente prospettata dall'attore.
In primis, la presenza della macchia di gasolio sull'asfalto, dimostrata dai rilievi svolti dalla Polizia
Municipale; poi, la caduta del soggetto proprio in corrispondenza della traccia di gasolio, che poteva desumersi, secondo il Tribunale, sia dalla circostanza che la predetta traccia interessava gran parte della porzione centrale della carreggiata, sia dal fatto che non era emersa alcuna alternativa ricostruzione plausibile del sinistro diversa da quella fornita dall'attore.
Infine, ha ritenuto il giudicante verosimile che il carburante fosse stato rilasciato da un “autocarro” all'ingresso della rotonda, atteso che solo un veicolo di siffatte dimensioni avrebbe potuto rilasciare una tale quantità di gasolio e comunque, se il rilascio fosse avvenuto molto tempo prima, il liquido a terra sarebbe stato assorbito, almeno parzialmente, dalle alte temperature che caratterizzano il mese di agosto.
Alla luce delle suesposte considerazioni, ha escluso potesse configurarsi un comportamento colposo in capo all'attore, ritenendo che, anche con l'uso dell'ordinaria diligenza, il velocipede non avrebbe potuto prevedere il rilascio del gasolio da parte del suddetto veicolo. Peraltro, nessuna norma prudenziale imponeva all'attore di astenersi dal procedere subito dopo che il predetto veicolo aveva impegnato la rotatoria nella quale si è successivamente verificato il sinistro;
l'alta percorrenza della strada in oggetto, inoltre, non avrebbe verosimilmente consentito di attendere l'inizio dell'azione di immissione nella rotonda (pag. 12 sentenza).
Anche nel caso in cui il rilascio del gasolio non fosse stato contestuale al transito del ciclista, ma invece precedente, il giudicante ha ritenuto quest'ultimo esente da ogni concorso colposo, perché al momento pagina 3 di 7 del sinistro non vi erano veicoli in sosta nei dintorni, tali da far pensare ad eventuali guasti e al possibile rilascio di liquidi di natura viscosa sull'asfalto, anziché al rilascio di acqua da parte di veicoli addetti alla pulizia delle strade, oppure derivati dalla vaporizzazione dell'impianto di raffrescamento.
Riconosciuta quindi l'esclusiva responsabilità dell'autocarro nella causazione del sinistro, e sulla scorta degli accertamenti operati dal consulente nominato (I.P. 22%; ITP al 75% per 60 gg;
ITP al 50% per 60 gg;
ITP al 25% per 60 gg), il primo giudice ha liquidato, in favore di , € 85.391,00 a CP_1 titolo di danno biologico ed € 1.556,50 per le spese mediche sostenute.
Nulla ha liquidato per il danno derivante dalla perdita di capacità lavorativa specifica, non avendo il
Tribunale ritenuta raggiunta la positiva dimostrazione che la dedotta compromissione della capacità lavorativa avesse inciso sulla capacità reddituale del lavoratore.
Avverso la decisione ha proposto appello formulando due motivi di gravame. Parte_1
Nel giudizio si è costituito rilevando l'inammissibilità ed infondatezza del gravame CP_1 proposto.
Disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note, la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe come da provvedimento del 14.02.2024.
***
Con il primo ed il secondo motivo di gravame lamenta l'erronea Parte_1 valutazione delle risultanze istruttorie e della documentazione versata in atti e la conseguente ingiusta esclusione di ogni responsabilità dell'attore nella causazione dell'evento lesivo. Insiste, infatti, nel ritenere che sia nell'ipotesi in cui il presunto sversamento di gasolio fosse avvenuto contestualmente all'ingresso in rotonda da parte del sia nell'ipotesi in cui lo sversamento al CP_1 contrario fosse già avvenuto (e quindi la strada fosse già coperta dalla macchia rilevata dalla Polizia
Municipale intervenuta), comunque la responsabilità sarebbe stata da ascrivere integralmente allo stesso attore (pag. 3 atto di appello).
Gravava, infatti, in capo a parte appellata lo specifico obbligo di porsi in condizione di compiere, con la massima libertà, prontezza e facilità, tutte le manovre necessarie per evitare pericoli, ai sensi dell'art. 182 C.d.S.; a tale obbligo l'appellato non aveva ottemperato, in entrambe le ipotesi prospettate, posto che, nel primo caso, doveva aver assunto una posizione necessariamente attigua al mezzo rimasto non identificato, senza poter prevenire la situazione di pericolo;
qualora poi il rilascio di gasolio fosse stato precedente, e non contestuale al suo ingresso nella rotatoria, il evidentemente aveva omesso di CP_1 prestare la dovuta attenzione alla strada, passando sulla macchia di gasolio, pur ben visibile, contribuendo a determinare così la propria caduta.
Con il secondo motivo di gravame l'appellante lamenta, in subordine, l'esclusione di un contributo causale del nella causazione dell'incidente, rilevando, oltre alle argomentazioni già esposte nel CP_1 primo motivo, che il sinistro avvenne in condizioni di perfetta visibilità e in entrambe le versioni raccontate dall'attore, debbono ravvisarsi negligenze e imprudenze in capo a quest'ultimo, tali da ritenere integrata nei confronti dello stesso – quanto meno - una quota parte di responsabilità (pag. 5 appello).
È fondato il secondo motivo di gravame.
Stante la connessione dei motivi formulati si procederà in questa sede alla loro trattazione unitaria. pagina 4 di 7 Innanzitutto, va premesso come non sia contestato nei motivi di appello, e dunque sia passato in giudicato, l'accertamento operato dal Tribunale di Ferrara, sulla scorta della versione offerta dall'attore, circa l'avvenuto spargimento del gasolio da parte di un autocarro.
Dunque, può ritenersi pacifico, perché non più contestato con specifico motivo di gravame dall'appellante, che il ciclista cadde a causa del rilascio di gasolio da parte dell'autocarro, rimasto non identificato, che si trovava all'interno della rotatoria nel momento in cui il velocipede, nel rispetto del segnale di precedenza, vi si immise.
Nel giudizio di appello la compagnia assicurativa lamenta esclusivamente la mancata valutazione, da parte del primo giudice, del contegno colposo tenuto dal consistito, secondo l'appellante, CP_1 nell'essersi mantenuto ad una distanza eccessivamente ravvicinata rispetto all'autocarro, oppure di non essersi avveduto della presenza su strada della macchia di gasolio, nonostante la sua estensione, ben visibile sul manto stradale. In conseguenza di ciò la Compagnia deduce la responsabilità, esclusiva o concorrente, del ciclista.
Ad avviso della Corte può trovare accoglimento tale seconda prospettazione. Tenuto conto delle dichiarazioni dell'infortunato, non è verosimile che il ciclista al momento della caduta si trovasse in una posizione immediatamente attigua all'autocarro, e deve ritenersi che, pur avendo un tratto di carreggiata libero avanti a sé, sia stato distratto, mancando così di avvedersi della macchia presente sulla strada, sì da non riuscire ad evitare la caduta.
In data 22.08.2017 l'appellato dichiarava infatti agli agenti accertatori intervenuti sul luogo del sinistro:
“In data odierna alle ore 8,35 circa, in sella al mio velocipede percorrevo la via Cento in direzione via Modena. Giungevo all'immissione nella rotatoria posta all'intersezione tra le due vie e mi arrestavo per consentire il transito di un autocarro già in circolazione all'interno della stessa. Successivamente ripartivo e nel transitare sopra una grande macchia di gasolio la ruota posteriore perdeva aderenza provocando la mia caduta sul fianco sinistro”.
Dalla dichiarazione - l'unica da cui è desumibile la dinamica dell'incidente - può dedursi che al momento della caduta il velocipede non si trovava in prossimità dell'autocarro, posto che si era CP_1 arrestato per consentire il passaggio del camion, e solo dopo il suo transito era ripartito, per immettersi nella rotatoria: tra velocipede e autocarro doveva, dunque, necessariamente intercorrere una certa distanza, anche considerata la diversa velocità a cui i due mezzi verosimilmente viaggiavano.
Dunque, il ciclista avrebbe dovuto avvedersi della macchia di gasolio: il infatti, provenendo da CP_1 tergo e avendo davanti a sé la visuale libera – si ricordi che non erano presenti altri utenti della strada al momento dell'incidente - era nelle condizioni di percepire l'anomalia presente sulla carreggiata, e determinarsi di conseguenza.
Per tali motivi non si ritiene condivisibile la statuizione del primo giudice, secondo cui il ciclista, anche con l'uso dell'ordinaria diligenza, non avrebbe potuto prevedere ed evitare il pericolo;
al contrario, lo stato dei luoghi avrebbe consentito al di accorgersi in tempo della insidia, ed eseguire una CP_1 manovra di salvataggio: sia la direzione del velocipede che la posizione della macchia di gasolio, che infine le dimensioni della stessa, larga solo un metro, avrebbero consentito al ciclista di evitare di transitarvi sopra: la macchia di gasolio ricopriva infatti solo la parte più interna della carreggiata, come visibile anche dalle fotografie allegate, il che fa ritenere che il ciclista avrebbe potuto tranquillamente assumere una condotta prudenziale, e mantenersi sul lato destro della rotatoria;
la mattina del 22 agosto
2017 tra l'altro le condizioni meteorologiche erano buone.
pagina 5 di 7 Pertanto non possono essere condivise le allegazioni dell'appellata, secondo cui lo sversamento del liquido oleoso si sarebbe verificato con modalità talmente repentine ed imprevedibili da fagocitare, neutralizzandola qualsivoglia reazione da parte del malcapitato utente della strada (pag. 5 comparsa di costituzione in appello).
Il ciclista ha ammesso di essersi avveduto della presenza dell'autocarro, di essersi arrestato per attenderne il passaggio e solo in un successivo momento di aver ripreso la marcia immettendosi nella rotatoria. Si trovava dunque nelle condizioni di notare la presenza del liquido che il veicolo verosimilmente stava rilasciando nel percorrere la sede stradale.
Da ultimo, non risulta agli atti che l'appellato nei propri atti difensivi abbia descritto la condotta mantenuta al momento dell'incidente, né ha specificato le accortezze e la prudenza adottate. L'art. 182, comma 2, C.d.S impone invece che i ciclisti devono essere in grado di vedere liberamente davanti a sé, ai due lati e compiere con la massima libertà, prontezza e facilità le manovre necessarie.
A fronte dell'anomalia verificatasi e della pacifica sussistenza, in capo ai ciclisti, di un onere di diligenza, la parte mai ha allegato né dimostrato di aver effettivamente adottato ogni manovra necessaria.
Solo a pag. 6 della comparsa di costituzione in appello riferisce: “è bene sottolineare inoltre come sia rimasto accertato che il Sig. non facesse un uso anomalo della strada, compiendo l'ordinaria CP_1 azione di percorrerla su mezzo a due ruote. Parimenti è rimasto escluso che la bicicletta di sua proprietà possedesse caratteristiche incompatibili con la circolazione e presentasse difetti e/o anomalie che abbiano concorso alla perdita di aderenza”. A prescindere dalla genericità di tali rilievi, l'appellato formula un giudizio negativo limitandosi a riferire di non aver fatto un uso anomalo della strada, ma tanto non basta a comprovare l'adozione attiva di un atteggiamento di prudenza, sì da poter escludere ogni concorso colposo nella causazione del sinistro.
Così, pur perdurando il preponderante contributo causale del veicolo a motore che illecitamente rilasciò gasolio sulla sede stradale, dando origine alla insidia, le suesposte considerazioni consentono di rinvenire un profilo di colpa nella condotta dell'appellato e pertanto una concorrente responsabilità di quest'ultimo nel sinistro in causa, che si ritiene di quantificare nella misura del 30%.
Il risarcimento del danno non patrimoniale come liquidato nel primo grado di giudizio va pertanto ricalcolato sottraendo la quota di responsabilità ascrivibile a per un totale pari ad € CP_1
59.773,7.
Tale somma, devalutata dal marzo del 2021 (data di elaborazione delle tabelle milanesi qui utilizzate) alla data del sinistro (22.07.2017), e rivalutate sino ad oggi, con la applicazione degli interessi legali sulla somma annualmente rivalutata, diviene € 74.301,63
In ragione del parziale accoglimento del gravame formulato, che ha riconosciuto un concorso di colpa, seppur ridotto, a carico del danneggiato, vanno compensate tra le parti le spese del grado.
P.Q.M.
La Corte, decidendo definitivamente, in parziale riforma della sentenza n. 96 del 2022 emessa dal
Tribunale di Ferrara, che per il resto conferma:
pagina 6 di 7 - dichiara tenuta e condanna al risarcimento del danno non patrimoniale Parte_1 in favore dell'appellato, mediante pagamento della somma, alla attualità, di € CP_1
77.116,67, oltre interessi legali dalla pubblicazione al saldo;
- compensa integralmente le spese del grado.
Bologna, così deciso nella camera di Consiglio del 26 novembre 2024
Il Consigliere Relatore Il Presidente dott. Anna Maria Rossi dott. Giampiero Fiore
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di BOLOGNA
2 SEZIONE CIVILE
La Corte, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giampiero Fiore Presidente dott. Anna Maria Rossi Consigliere Relatore dott. Bianca Maria Gaudioso Consigliere
in esito alla odierna Camera di Consiglio, udita la relazione della causa preso atto delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 415/2022 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. CANIATO Parte_1 P.IVA_1
RICCARDO, elettivamente domiciliato in VIA DE' ROMEI 7 FERRARA presso il difensore
APPELLANTE contro
, con il patrocinio dell'avv. CHERUBINO GIUSEPPE, CP_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA MASSIMO D'AZEGLIO 35 BOLOGNA presso il Difensore
APPELLATO
Avverso la sentenza n. 96 del 2022 emessa dal Tribunale di Ferrara
CONCLUSIONI
L'appellante ha concluso come segue: Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte D'Appello di Bologna, contraris rejectis In via principale di merito In accoglimento dei motivi di appello proposti, riformare integralmente la sentenza n. 96/2022 del
Tribunale di Ferrara pubblicata in data 11.02.2022, accogliendo così le conclusioni di Parte_1 in qualità di Impresa designata per il Fondo di Garanzia Vittime della Strada, come precisate nel giudizio di primo grado e che di seguito si trascrivono: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis rejectis In via principale di merito Respingere le domande avanzate da parte attrice, in quanto infondate in fatto e in diritto, con vittoria di spese, competenze ed onorari di legge. In via subordinata nella denegata ipotesi di accertamento del coinvolgimento (anche in misura concorsuale) di un veicolo non identificato nella causazione del sinistro Quantificare il danno subito dall'attore tenendo conto della responsabilità concorrente del Sig. ai sensi dell'art. 1227 c.c. eventualmente accertata, CP_1
pagina 1 di 7 escludendo ogni voce di danno non consequenziale al sinistro o non provata, fatti salvi i massimali di legge e detratti gli importi già erogati in favore dell'attore. Spese di lite compensate tra le parti “Con ogni consequenziale provvedimento in ordine alla restituzione delle somme eventualmente corrisposte in caso di mancato accoglimento dell'istanza di inibitoria, parzialmente accolta, e non dovute. Con vittoria di spese, competenze, onorari e accessori di legge di entrambi i gradi di giudizio.
L'appellato, , ha rassegnato le seguenti conclusioni: CP_1
Il sottoscritto difensore, procuratore costituito del Sig. , quale parte appellata, nel CP_1 procedimento in epigrafe, giusto Decreto Presidenziale del 14 novembre 2023 per lo svolgimento dell'udienza mediante deposito di note scritte, si riporta alla propria comparsa di costituzione e risposta in Appello, contestando tutto quando dedotto ed eccepito da parte avversa. L'avv. Cherubino precisa le conclusioni come rassegnate nel proprio atto di costituzione e, dunque, CHIEDE che l'Ecc.ma Corte di
Appello di Bologna, Seconda Sezione Civile, rilevata la manifesta inammissibilità ed infondatezza, per i motivi che precedono, dell'atto d'appello interposto da quale Impresa Parte_2 designata per il Fondo di Garanzia Vittime della Strada, n. 96/2022 emessa dal Tribunale di Ferrara, il
10.02.2022 (pubblicata l'11.02.2022), dichiari il rigetto dello stesso ordinando l'integrale rifusione delle somme indicate in sentenza, detratto quanto già versato;
con interessi e rivalutazione sino al momento del pagamento. Con vittoria di spese, competenze ed onorari ed accessori di legge per entrambi i giudizi (nonché anche per il giudizio sub incidentale ex art. 351 c.p.c.), con distrazione delle stesse in favore del procuratore costituito per l'attore.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato convenne dinnanzi al Tribunale di Ferrara CP_1
in qualità di compagnia responsabile per il Fondo Garanzie Vittime Parte_1 della Strada, domandandone la condanna al risarcimento di tutti i danni patiti a seguito di un sinistro stradale verificatosi il 22.08.2017 nell'intersezione tra via Modena e via Cento, in Ferrara.
Esponeva nel merito che quel giorno, alle ore 8.30 circa, stava percorrendo a bordo della propria bicicletta da corsa l'intersezione tra le suddette vie, allorquando un camion non identificato, transitando prima di lui all'interno della rotatoria che regolava il traffico in quel punto, rilasciò sull'asfalto una grande quantità di gasolio, che rese inevitabile lo slittamento della ruota posteriore del suo velocipede, immessosi nella predetta rotatoria, provocando la sua caduta.
Il veicolo coinvolto, allontanatosi, rimase sconosciuto e al trasportato presso il nosocomio più CP_1 vicino, venne riscontrata, a seguito della caduta, una frattura basicervicale del femore sinistro, trattata con intervento chirurgico di artroprotesi di anca sinistra.
In ragione dell'invalidità biologica accertata dal consulente tecnico di parte, della conseguente compromissione dell'attività lavorativa patita a seguito del sinistro stradale, delle spese mediche sostenute, domandava in giudizio la condanna di al pagamento di € CP_1 Parte_1
181.528,30, detratte le somme percepite da , per un totale residuo ancora dovuto pari a CP_2
168.290,30.
Si costituiva nel giudizio contestando che fosse provata la dinamica del Parte_1 sinistro. Nessun teste aveva infatti assistito all'incidente, né parte attrice aveva fornito allegazioni pagina 2 di 7 idonee ad una ricostruzione del sinistro come prospettata nell'atto di citazione. L'attore, peraltro, secondo la convenuta, aveva mancato di evidenziare sia il punto di caduta del velocipede, che le modalità di sversamento del gasolio sulla strada.
La società assicuratrice insisteva altresì nel rilevare la mancata dimostrazione della circostanza che il sinistro fosse stato effettivamente causato da un veicolo rimasto ignoto soggetto all'obbligo di assicurazione, stante l'assenza di testimonianze dirette sull'effettivo spargimento del liquido.
Infine, lamentava come solo in atto di citazione parte attrice avesse rilevato la contestualità del rilascio di gasolio rispetto al proprio ingresso nella rotatoria, mentre nulla emergeva in tal senso dalle dichiarazioni rese a SIT il giorno dell'incidente. Ad ogni modo, a dire della convenuta, tale circostanza non avrebbe modificato in giudizio circa la esclusiva riferibilità del sinistro alla responsabilità dell'attore, posto che, se lo spargimento del gasolio fosse stato anteriore al passaggio del ciclista, questi, con l'uso di ordinaria diligenza, avrebbe dovuto accorgersene evitando di percorrere quel tratto di strada. Diversamente, se lo sversamento fosse stato contestuale all'ingresso del nella CP_1 rotatoria, avrebbe dovuto considerarsi colposo per imprudenza il comportamento del ciclista, per aver viaggiato in posizione troppo vicina al camion.
Quanto alla liquidazione proposta da parte attrice, ne contestava il quantum e la prova della perdita della capacità lavorativa specifica.
Il giudizio veniva istruito, tramite C.T.U. medico – legale, e la domanda è stata accolta con i seguenti passaggi logico – giuridici: il Tribunale ha ritenuto che, in assenza di testi o strumenti di rappresentazione visiva, per ricostruire la cinematica del sinistro poteva ricorrersi ad elementi indiziari gravi, precisi e concordanti emersi nel corso dell'istruttoria e che - secondo il giudicante – suffragavano la dinamica dell'incidente prospettata dall'attore.
In primis, la presenza della macchia di gasolio sull'asfalto, dimostrata dai rilievi svolti dalla Polizia
Municipale; poi, la caduta del soggetto proprio in corrispondenza della traccia di gasolio, che poteva desumersi, secondo il Tribunale, sia dalla circostanza che la predetta traccia interessava gran parte della porzione centrale della carreggiata, sia dal fatto che non era emersa alcuna alternativa ricostruzione plausibile del sinistro diversa da quella fornita dall'attore.
Infine, ha ritenuto il giudicante verosimile che il carburante fosse stato rilasciato da un “autocarro” all'ingresso della rotonda, atteso che solo un veicolo di siffatte dimensioni avrebbe potuto rilasciare una tale quantità di gasolio e comunque, se il rilascio fosse avvenuto molto tempo prima, il liquido a terra sarebbe stato assorbito, almeno parzialmente, dalle alte temperature che caratterizzano il mese di agosto.
Alla luce delle suesposte considerazioni, ha escluso potesse configurarsi un comportamento colposo in capo all'attore, ritenendo che, anche con l'uso dell'ordinaria diligenza, il velocipede non avrebbe potuto prevedere il rilascio del gasolio da parte del suddetto veicolo. Peraltro, nessuna norma prudenziale imponeva all'attore di astenersi dal procedere subito dopo che il predetto veicolo aveva impegnato la rotatoria nella quale si è successivamente verificato il sinistro;
l'alta percorrenza della strada in oggetto, inoltre, non avrebbe verosimilmente consentito di attendere l'inizio dell'azione di immissione nella rotonda (pag. 12 sentenza).
Anche nel caso in cui il rilascio del gasolio non fosse stato contestuale al transito del ciclista, ma invece precedente, il giudicante ha ritenuto quest'ultimo esente da ogni concorso colposo, perché al momento pagina 3 di 7 del sinistro non vi erano veicoli in sosta nei dintorni, tali da far pensare ad eventuali guasti e al possibile rilascio di liquidi di natura viscosa sull'asfalto, anziché al rilascio di acqua da parte di veicoli addetti alla pulizia delle strade, oppure derivati dalla vaporizzazione dell'impianto di raffrescamento.
Riconosciuta quindi l'esclusiva responsabilità dell'autocarro nella causazione del sinistro, e sulla scorta degli accertamenti operati dal consulente nominato (I.P. 22%; ITP al 75% per 60 gg;
ITP al 50% per 60 gg;
ITP al 25% per 60 gg), il primo giudice ha liquidato, in favore di , € 85.391,00 a CP_1 titolo di danno biologico ed € 1.556,50 per le spese mediche sostenute.
Nulla ha liquidato per il danno derivante dalla perdita di capacità lavorativa specifica, non avendo il
Tribunale ritenuta raggiunta la positiva dimostrazione che la dedotta compromissione della capacità lavorativa avesse inciso sulla capacità reddituale del lavoratore.
Avverso la decisione ha proposto appello formulando due motivi di gravame. Parte_1
Nel giudizio si è costituito rilevando l'inammissibilità ed infondatezza del gravame CP_1 proposto.
Disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note, la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe come da provvedimento del 14.02.2024.
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Con il primo ed il secondo motivo di gravame lamenta l'erronea Parte_1 valutazione delle risultanze istruttorie e della documentazione versata in atti e la conseguente ingiusta esclusione di ogni responsabilità dell'attore nella causazione dell'evento lesivo. Insiste, infatti, nel ritenere che sia nell'ipotesi in cui il presunto sversamento di gasolio fosse avvenuto contestualmente all'ingresso in rotonda da parte del sia nell'ipotesi in cui lo sversamento al CP_1 contrario fosse già avvenuto (e quindi la strada fosse già coperta dalla macchia rilevata dalla Polizia
Municipale intervenuta), comunque la responsabilità sarebbe stata da ascrivere integralmente allo stesso attore (pag. 3 atto di appello).
Gravava, infatti, in capo a parte appellata lo specifico obbligo di porsi in condizione di compiere, con la massima libertà, prontezza e facilità, tutte le manovre necessarie per evitare pericoli, ai sensi dell'art. 182 C.d.S.; a tale obbligo l'appellato non aveva ottemperato, in entrambe le ipotesi prospettate, posto che, nel primo caso, doveva aver assunto una posizione necessariamente attigua al mezzo rimasto non identificato, senza poter prevenire la situazione di pericolo;
qualora poi il rilascio di gasolio fosse stato precedente, e non contestuale al suo ingresso nella rotatoria, il evidentemente aveva omesso di CP_1 prestare la dovuta attenzione alla strada, passando sulla macchia di gasolio, pur ben visibile, contribuendo a determinare così la propria caduta.
Con il secondo motivo di gravame l'appellante lamenta, in subordine, l'esclusione di un contributo causale del nella causazione dell'incidente, rilevando, oltre alle argomentazioni già esposte nel CP_1 primo motivo, che il sinistro avvenne in condizioni di perfetta visibilità e in entrambe le versioni raccontate dall'attore, debbono ravvisarsi negligenze e imprudenze in capo a quest'ultimo, tali da ritenere integrata nei confronti dello stesso – quanto meno - una quota parte di responsabilità (pag. 5 appello).
È fondato il secondo motivo di gravame.
Stante la connessione dei motivi formulati si procederà in questa sede alla loro trattazione unitaria. pagina 4 di 7 Innanzitutto, va premesso come non sia contestato nei motivi di appello, e dunque sia passato in giudicato, l'accertamento operato dal Tribunale di Ferrara, sulla scorta della versione offerta dall'attore, circa l'avvenuto spargimento del gasolio da parte di un autocarro.
Dunque, può ritenersi pacifico, perché non più contestato con specifico motivo di gravame dall'appellante, che il ciclista cadde a causa del rilascio di gasolio da parte dell'autocarro, rimasto non identificato, che si trovava all'interno della rotatoria nel momento in cui il velocipede, nel rispetto del segnale di precedenza, vi si immise.
Nel giudizio di appello la compagnia assicurativa lamenta esclusivamente la mancata valutazione, da parte del primo giudice, del contegno colposo tenuto dal consistito, secondo l'appellante, CP_1 nell'essersi mantenuto ad una distanza eccessivamente ravvicinata rispetto all'autocarro, oppure di non essersi avveduto della presenza su strada della macchia di gasolio, nonostante la sua estensione, ben visibile sul manto stradale. In conseguenza di ciò la Compagnia deduce la responsabilità, esclusiva o concorrente, del ciclista.
Ad avviso della Corte può trovare accoglimento tale seconda prospettazione. Tenuto conto delle dichiarazioni dell'infortunato, non è verosimile che il ciclista al momento della caduta si trovasse in una posizione immediatamente attigua all'autocarro, e deve ritenersi che, pur avendo un tratto di carreggiata libero avanti a sé, sia stato distratto, mancando così di avvedersi della macchia presente sulla strada, sì da non riuscire ad evitare la caduta.
In data 22.08.2017 l'appellato dichiarava infatti agli agenti accertatori intervenuti sul luogo del sinistro:
“In data odierna alle ore 8,35 circa, in sella al mio velocipede percorrevo la via Cento in direzione via Modena. Giungevo all'immissione nella rotatoria posta all'intersezione tra le due vie e mi arrestavo per consentire il transito di un autocarro già in circolazione all'interno della stessa. Successivamente ripartivo e nel transitare sopra una grande macchia di gasolio la ruota posteriore perdeva aderenza provocando la mia caduta sul fianco sinistro”.
Dalla dichiarazione - l'unica da cui è desumibile la dinamica dell'incidente - può dedursi che al momento della caduta il velocipede non si trovava in prossimità dell'autocarro, posto che si era CP_1 arrestato per consentire il passaggio del camion, e solo dopo il suo transito era ripartito, per immettersi nella rotatoria: tra velocipede e autocarro doveva, dunque, necessariamente intercorrere una certa distanza, anche considerata la diversa velocità a cui i due mezzi verosimilmente viaggiavano.
Dunque, il ciclista avrebbe dovuto avvedersi della macchia di gasolio: il infatti, provenendo da CP_1 tergo e avendo davanti a sé la visuale libera – si ricordi che non erano presenti altri utenti della strada al momento dell'incidente - era nelle condizioni di percepire l'anomalia presente sulla carreggiata, e determinarsi di conseguenza.
Per tali motivi non si ritiene condivisibile la statuizione del primo giudice, secondo cui il ciclista, anche con l'uso dell'ordinaria diligenza, non avrebbe potuto prevedere ed evitare il pericolo;
al contrario, lo stato dei luoghi avrebbe consentito al di accorgersi in tempo della insidia, ed eseguire una CP_1 manovra di salvataggio: sia la direzione del velocipede che la posizione della macchia di gasolio, che infine le dimensioni della stessa, larga solo un metro, avrebbero consentito al ciclista di evitare di transitarvi sopra: la macchia di gasolio ricopriva infatti solo la parte più interna della carreggiata, come visibile anche dalle fotografie allegate, il che fa ritenere che il ciclista avrebbe potuto tranquillamente assumere una condotta prudenziale, e mantenersi sul lato destro della rotatoria;
la mattina del 22 agosto
2017 tra l'altro le condizioni meteorologiche erano buone.
pagina 5 di 7 Pertanto non possono essere condivise le allegazioni dell'appellata, secondo cui lo sversamento del liquido oleoso si sarebbe verificato con modalità talmente repentine ed imprevedibili da fagocitare, neutralizzandola qualsivoglia reazione da parte del malcapitato utente della strada (pag. 5 comparsa di costituzione in appello).
Il ciclista ha ammesso di essersi avveduto della presenza dell'autocarro, di essersi arrestato per attenderne il passaggio e solo in un successivo momento di aver ripreso la marcia immettendosi nella rotatoria. Si trovava dunque nelle condizioni di notare la presenza del liquido che il veicolo verosimilmente stava rilasciando nel percorrere la sede stradale.
Da ultimo, non risulta agli atti che l'appellato nei propri atti difensivi abbia descritto la condotta mantenuta al momento dell'incidente, né ha specificato le accortezze e la prudenza adottate. L'art. 182, comma 2, C.d.S impone invece che i ciclisti devono essere in grado di vedere liberamente davanti a sé, ai due lati e compiere con la massima libertà, prontezza e facilità le manovre necessarie.
A fronte dell'anomalia verificatasi e della pacifica sussistenza, in capo ai ciclisti, di un onere di diligenza, la parte mai ha allegato né dimostrato di aver effettivamente adottato ogni manovra necessaria.
Solo a pag. 6 della comparsa di costituzione in appello riferisce: “è bene sottolineare inoltre come sia rimasto accertato che il Sig. non facesse un uso anomalo della strada, compiendo l'ordinaria CP_1 azione di percorrerla su mezzo a due ruote. Parimenti è rimasto escluso che la bicicletta di sua proprietà possedesse caratteristiche incompatibili con la circolazione e presentasse difetti e/o anomalie che abbiano concorso alla perdita di aderenza”. A prescindere dalla genericità di tali rilievi, l'appellato formula un giudizio negativo limitandosi a riferire di non aver fatto un uso anomalo della strada, ma tanto non basta a comprovare l'adozione attiva di un atteggiamento di prudenza, sì da poter escludere ogni concorso colposo nella causazione del sinistro.
Così, pur perdurando il preponderante contributo causale del veicolo a motore che illecitamente rilasciò gasolio sulla sede stradale, dando origine alla insidia, le suesposte considerazioni consentono di rinvenire un profilo di colpa nella condotta dell'appellato e pertanto una concorrente responsabilità di quest'ultimo nel sinistro in causa, che si ritiene di quantificare nella misura del 30%.
Il risarcimento del danno non patrimoniale come liquidato nel primo grado di giudizio va pertanto ricalcolato sottraendo la quota di responsabilità ascrivibile a per un totale pari ad € CP_1
59.773,7.
Tale somma, devalutata dal marzo del 2021 (data di elaborazione delle tabelle milanesi qui utilizzate) alla data del sinistro (22.07.2017), e rivalutate sino ad oggi, con la applicazione degli interessi legali sulla somma annualmente rivalutata, diviene € 74.301,63
In ragione del parziale accoglimento del gravame formulato, che ha riconosciuto un concorso di colpa, seppur ridotto, a carico del danneggiato, vanno compensate tra le parti le spese del grado.
P.Q.M.
La Corte, decidendo definitivamente, in parziale riforma della sentenza n. 96 del 2022 emessa dal
Tribunale di Ferrara, che per il resto conferma:
pagina 6 di 7 - dichiara tenuta e condanna al risarcimento del danno non patrimoniale Parte_1 in favore dell'appellato, mediante pagamento della somma, alla attualità, di € CP_1
77.116,67, oltre interessi legali dalla pubblicazione al saldo;
- compensa integralmente le spese del grado.
Bologna, così deciso nella camera di Consiglio del 26 novembre 2024
Il Consigliere Relatore Il Presidente dott. Anna Maria Rossi dott. Giampiero Fiore
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