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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 19/06/2025, n. 2652 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2652 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
N.R.G. 9772/2019
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Bari, Dott.ssa Angela Vernia, in funzione di Giudice del Lavoro, dato atto della trattazione della presente controversia, in data 19.06.2025, dapprima ai sensi dell'art. 83, comma 1, D.L. n. 18 del 17.3.2020, conv. in l. n.
27/2020 e succ. modd. e da ultimo dell'art. 127 ter c.p.c. nonché della rituale comunicazione alle parti del decreto di trattazione scritta e del deposito di note di trattazione, ha emesso la seguente
SENTENZA nella controversia individuale di lavoro recante n.r.g.
9772/2019 vertente
TRA
, Parte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Avv. Bianca Maria Losacco, dall'Avv. Giuseppe Di Tria e dall'Avv. Graziana Augusto
1 RICORRENTE
E
in persona del legale rappr. p.t., CP_1
rappr. e dif. dall'Avv. Luca Laronca e dall'Avv. Marica Longo
RESISTENTE
CP_2
rappr. e dif. dall'Avv. Daniele De Leonardis
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato in data 8.08.2019 e tempestivamente notificato il ricorrente in epigrafe indicato chiedeva l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo del giudizio, con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio. La parte convenuta si costituiva in giudizio e invocava il rigetto della domanda.
La presente controversia, precedentemente in capo ad altro magistrato della Sezione, dott.ssa S. Fioraso, veniva assegnata al
Giudicante giusta decreto presidenziale del 15.02.2021. In data odierna, rientrata questo Giudice in servizio dopo aver fruito del periodo di interdizione obbligatoria dal lavoro per maternità ai sensi degli art. 16 co. 1 lett. a) e c), d.lgs. 151/2001, nonché di un periodo di congedo parentale ai sensi dell'art. 32, d.lgs. n.
151/2001, successivamente alla definizione dell'abnorme numero di controversie ricevute in carico dal Giudicante sin dall'immissione in servizio aventi iscrizione a ruolo di gran lunga più risalente rispetto alla presente, tra cui quelle provenienti alle ex preture circondariali risalenti ai primi anni '90 (nell'ordine di svariate migliaia) nonché tutte quelle iscritte presso la Sezione
2 Lavoro di codesto Tribunale a partire dall'anno 2000 assegnate a questo Giudice, nonché tutte le procedure urgenti anche ex art. 1, commi 47 e ss. l. n. 92/2012 attribuite al Giudicante a seguito del trasferimento ad altri uffici dei precedenti titolari – dott.ssa
, , , , dott. , dott. Per_1 CP_3 CP_4 CP_5 CP_6 CP_7
, dott.ssa -,la causa, trattata dapprima ai sensi Per_2 Per_3
dell'art. 83, comma 1, D.L. n. 18 del 17.3.2020, conv. in l. n.
27/2020 e da ultimo dell'art. 127 ter c.p.c., esaurita la prova testioniale, veniva decisa.
Il ricorso è fondato nei limiti di seguito illustrati.
Osserva preliminarmente il Giudicante che la ricorrente deduce di aver svolto attività di lavoro subordinato in favore della parte convenuta in giudizio nel periodo 2.10.2012 – 28.05.2019 (epoca del licenziamento), assunta con contratto di apprendistato professionalizzante part itme e mansioni d 6° liv. CCNL per i dipendenti delle aziende del terziario, distribuzione e servizi
(trasformato in ata 1.10.2015 in contratto a tempo indeterminato). Deduce altresì di essere stata licenziata per giustificato motivo oggettivo con nota del 27.05.2019. Sulla scorta di tali elementi rassegna le seguenti conclusioni: “a) accertare e dichiarare che tra la sig.ra e la Parte_1 CP_1
(p.iva: ) con sede legale in Altamura (BA) alla via P.IVA_1
Matera n. 85 è intercorso un rapporto di lavoro subordinato full- time (e non part- time 18 ore settimanali) nei giorni e negli orari indicati in narrativa a far data dal 2.10.2012 e sino al 28.05.2019, con mansioni di addetta al banco salumeria di 5° livello del ccnl per i dipendenti dalle aziende del terziario: distribuzioni e servizi (e non di 6° livello); b) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a vedersi riconosciuti i crediti maturati a titolo di differenze retributive maturate sia con riferimento all'esatto inquadramento,
3 sia con rifermento alle ore e giorni di lavoro realmente prestate, indennità per il lavoro supplementare, indennità per il lavoro straordinario prestato e mai pagato, differenze retributive maturate sulle 13° mensilità, differenze retributive maturate sulle 14° mensilità, indennità per ferie non godute, indennità per festività non godute, e differenze retributive maturate sul tfr;
c) per l'effetto condannare la (p.iva: con sede legale in CP_1 P.IVA_1
Altamura (BA) alla via Matera n. 85 al pagamento in favore della sig.ra della complessiva somma di euro Parte_1
85.615,83 di cui euro 6.838,61 a titolo di differenze retributive maturate con riferimento all'errato inquadramento nonché a titolo di indennità per il lavoro straordinario prestato, euro 67,229,14 a titolo di indennità per il lavoro supplementare prestato, euro
907,34 a titolo di differenze retributive maturate con riferimento alla 13° mensilità 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018,
2019, euro 949,35 a titolo di differenze retributive maturate con riferimento alla 14° mensilità 2013, 2014, 2015, 2016, 2017,
2018, 2019, euro 4.310,66 a titolo di indennità per ferie non godute, euro 368,58 a titolo di indennità per festività non godute ed euro 4.263,87 a titolo di differenze retributive maturate sul tfr così come specificato nel conteggio analitico che è parte integrante del presente ricorso oltre interessi e danno da svalutazione, o in ogni caso, a quell'altra somma da quantificarsi, ove occorra, in corso di causa anche a mezzo CTU di cui si fa sin d'ora richiesta, versando all' i contributi previdenziali relativi a tali differenze;
d) CP_2
accertare e dichiarare l'inefficacia, nullità ed illegittimità del licenziamento irrogato alla lavoratrice con lettera datata
27.05.2019 poiché totalmente privo di giustificato motivo oggettivo;
e) per l'effetto, condannare la società (p.iva: CP_1
) con sede legale in Altamura (BA) alla via Matera n. P.IVA_1
4 85 alla riassunzione della ricorrente inquadrandola nel 5° livello del ccnl per i dipendenti dalle aziende del terziario: distribuzioni e servizi con contratto di lavoro full time e/o al pagamento di una indennità risarcitoria di importo compreso tra un minimo di 2,5 mensilità e un massimo di 6 mensilità. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio da attribuirsi ai procuratori anticipatari”.
Ebbene, quanto alle modalità di svolgimento del rapporto di lavoro de quo, si rileva che la richiesta delle differenze retributive, discende dalla rivendicazione dello svolgimento di una mansione superiore e conseguente erroneo inquadramento nel 6° anziché nel 5° livello. In pratica, l'istante, inquadrata nel 6° liv. CCNL di categoria applicato, avrebbe svolto attività prevalente di salumiera ricondicibili al 5° livello.
Orbene, dall'istruttoria svolta è emersa con la prova che la ricorrente svolgeva la propria attività di salumiera nel reparto salumeria con uso continuo di affettatrice presso il banco (cfr. anche modello unificato lav – all.5 e buste paga). All'occorrenza, saltuariamente, la prestava anche altre mansioni in Parte_1
diversi reparti (addetta al reparto macelleria, ortofrutta, cassa, bevande, salse e spezie e pulizia in genere). Ciò emerge con evidenza dalle testimonianze rese dai testi , Testimone_1 Tes_2
, e
[...] Testimone_3 Testimone_4 Tes_2
occupata al supermercato dal 2011 in qualità di commessa
(“lavoro presso la dal 2011 in qualità di commessa CP_1
presso il supermercato Dok in via Matera, Altamura”….”Io lavoro dal 2011 dal lunedì al sabato dalle ore 7:30 /13:30 e dalle 16:30 –
21:00..”) confermava le mansioni della , ovvero quelle di Parte_1
addetta al reparto salumeria (“le preparazioni alimentari vengono effettuate dal reparto salumeria e la sig.ra era addetta Parte_1
5 al reparto salumeria e preciso che affettava con l'affettatrice e sistemava il banco”). Ed ancora anche Testimone_3
(occupata nel supermercato dal settembre 2013 al 4 settembre
2016 : “Io ho lavorato per la dal settembre 2013 sino al CP_1
4 settembre 2016. Svolgevo mansioni di cassiera, inoltre nei reparti mettevo la merce in ordine e facevo anche le pulizie”) precisava che la ricorrente era stata adibita sin dall'inizio del rapporto di lavoro alle attività nel reparto salumeria (“Confermo le mansioni descritte nella circostanza sub 41 del ricorso e cioè che la ricorrente lavorava presso il reparto salumeria e si occupava dello svolgimento delle attività indicate.”). Riferiva altresì che la ricorrente all'occorrenza svolgeva anche altre mansioni, come ad esempio quelle di cassiera e di addetta al reparto macelleria (“La ricorrente faceva anche la cassiera e metteva la merce a posto. Le attività di salumeria e di addetta ai reparti per mettere la merce a posto erano le sue attività principali, ma all'occorrenza faceva anche altro. Stava anche nel reparto macelleria dove confezionava e faceva i preparati, cioè faceva hamburgher, salsiccia, saltimbocca ecc.”). (collega delle ricorrente Testimone_4
dall'aprile 2017 sino ad agosto 2019 : “Sono stata dipendente della dal 2017 (mese aprile/maggio se mal non ricordo) CP_1
sino ad agosto 2019 svolgendo mansioni di salumiere presso il
Dok sito in Altamura alla via Matera n. 85, tutti i giorni (lun- sabato) dalle 14:30 alle 21:00”) precisava di essere stata assunta successivamente alla ricorrente (circa 7 anni dopo) e di averla sostituita nel reparto salumeria in quanto stava usufruendo del congedo di maternità (“Nel periodo in cui ho svolto la mia attività lavorativa la sig.ra usufruiva del congedo di maternità Parte_1
….Preciso che i colleghi di lavoro mi avevano riferito che la sig.ra era salumiera e quando era necessario andava in Parte_1
6 macelleria”). La testimone, inoltre, confermava di prestare mansioni di salumiera ad agosto 2019 (e dunque 3 mesi dopo il licenziamento della ) con banco e reparto salumeria Parte_1
attivo anche a maggio 2019, data di licenziamento della Parte_1
(“Con riferimento alla circostanza sub 51 preciso che a maggio
2019 presso il Dok era ancora operativo e funzionante il reparto salumeria dove io lavoravo”) La entrava nel dettaglio e Tes_4
riferiva che anche le colleghe Controparte_8 Parte_2
e lavoravano in qualità di salumiere
[...] Parte_3
alla data di licenziamento della ricorrente (“In riferimento alla circostanza sub 46 preciso che la sig.ra e Parte_4
lavoravano dal lunedì al sabato, come salumiere Parte_2
presso il reparto salumeria Dok alla data di licenziamento della
Cutecchia”…..”Con riferimento alla circostanza sub 53 io insieme alle sig.re e Controparte_8 Parte_2 Parte_3
, lavoravamo a turni presso il reparto salumeria del Dok.
[...]
Tanto posso dire perché le ho viste e lavoravamo a turni. Loro lavoravano la mattina e io il pomeriggio”).
Da quanto esposto, si evince che la ricorrente durante il rapporto di lavoro ha sempre prestato mansioni di operaio qualificato, espletando mansioni di salumiera. Tali compiti, lungi dal rientrare nel 6° livello che si riferisce ai “lavoratori che compiono lavori che richiedono il possesso di semplici conoscenze pratiche”, sono ascrivibili appiento nella declaratoria del 5° livello secondo cui:
“Appartengono al quinto livello i lavoratori che eseguono mansioni per la cui esecuzione sono richieste semplici conoscenze e adeguate capacità tecnico-pratiche comunque acquisite e/o che richiedono il possesso di normali conoscenze pratiche” (cfr. all.15 del fascicolo di parte). Inoltre, le attività demandatele (ovvero quelle prestate nel reparto salumeria e le altre comunque
7 effettuate) sono state sempre prestate in totale autonomia e senza usufruire di alcuna formazione.
Ritenuta dunque provata la mansione di salumiera ricoperta dalla ricorrente ascrivibile al 5° livello del CCNL di categoria.
Ne deriva che la società ha erroneamente inquadrato e retribuito l'istante che ha diritto a percepire le differenze retributive maturate in forza del corretto inquadramento nel V liv. CCNL di categoria applicabile alla presente fattispecie, ivi comprese le differenze retributive a titolo di 13^, 14^ mensilità e t.f.r..
Quanto all'orario di lavoro, dalla corposa istruttoria svolta (cfr. verbali di causa), può dirsi raggiunta con tranquillante certezza la prova dello svolgimento di un orario di lavoro full time, con l'espletamento di 2 ore settimanali di lavoro straordinario, ivi compreso il lavoro supplementare allegato in ricorso (pari a 22 ore settimanali).
Sul punto è suffuciente richiamare le dichiarazioni testimonilai più rilevanti. occupato al supermercato nel reparto Testimone_1
macelleria dal 20.6.2016 al 15.7.2017 dal lunedì al sabato dalle ore 7:30 alle 13:30 e dalle 16:30 alle 21:30 (“ Conosco la ricorrente in quanto ho lavorato presso la e CP_1
precisamen1te al Dok in Altamura alla via Matera dal 20.06.2016 al 15.07.2017” –“Io lavorav lunedì al sabato dalle 7:30 alle 13:30 e dalle 16:30 alle 21:30”) precisava che la ricorrente chiudeva insieme a lui il supermercato alle ore 21:30 (“Vedevo la Parte_1
già a lavoro – riferendosi al pomeriggio, atteso che la dipendente iniziava alle 14:30 -; e lavorava sino alle 21:30; chiudevamo insieme, lavoravamo anche il sabato”). Inoltre, riferiva di aver visto la dipendente lavorare con (altra salumiera) sino Testimone_4
alle 21:30 (…”Ho visto la lavorare con Parte_1 Testimone_4
8 dalle 14:30 alle 21:30 dal lunedì dal sabato in qualità di salumiera”). Ed ancora il teste (occupata nel Testimone_3
supermercato dal settembre 2013 al 4 settembre 2016 : “Io ho lavorato per la dal settembre 2013 sino al 4 settembre CP_1
2016. Svolgevo mansioni di cassiera, inoltre nei reparti mettevo la merce in ordine e facevo anche le pulizie”) precisava che la lavorava dalla 14:30 alle 21:30 dal lunedì al sabato Parte_1
(“l'orario di lavoro della era dalle 14:30 alle 21:30 dal Parte_1
lunedì al sabato”). Anche – occupato presso la Testimone_5
società dal 2011 e quanto meno sino alla data di testimonianza
(18.11.2020) – precisava che prima del suo turno pomeridiano la ricorrente era già a lavoro (“Per quanto concerne l'orario di lavoro della , posso dire che lei inizia quando io finisco e io Parte_1
termino alle 13:30. Poi rimonto alle 16,30-17,00 e la ricorrente a quell'ora lavora ancora”).
Ne consegue che l'istante che ha diritto a percepire le differenze retributive maturate in forza dell' orario di lavoro sopra indicato.
Mentre, per difetto di prova sul fatto costitutivo del relativo diritto, vanno rigettati i capi di domanda aventi ad oggetto l'indennità per ferie non godute (euro 4.310,66) e le festività, le cui giornate non sono state neppure allegate in ricorso (euro 368,58).
Non sfugge al Giudicante che la parte resistente ha eccepito la prescrizione quinquennale dei crediti per differenze retributive.
Trattasi di eccezione palesemente fondata, sicché la società convenuta dev'essere condannata a pagare, in favore della ricorrente, le differenze retributive rivenienti dal corretto inquadramento nel 5° liv. CCNL per i dipendenti dalle aziende del terziario: distribuzione e servizi, ivi comprese le differenze retributive a titolo di 13^, 14^ mensilità e t.f.r.., e per l'orario di
9 lavoro effettivamente osservato (straordinario e supplementare), nei limiti della prescrizione quinquennale, ossia a decorrere dal maggio 2014.
Su tali importi la parte convenuta dev'essere condannata altresì a pagare al ricorrente la rivalutazione monetaria e gli interessi legali ai sensi del combinato reviviscente disposto degli artt.429 c.p.c. e dell'art. 150, disp. att., c.p.c., (alla luce di C. Cost. n. 459/2000),
l'una agli indici ISTAT delle singole scadenze, gli altri sui ratei via via rivalutati, e ciò dal dì di maturazione dei singoli crediti fino al momento del soddisfo.
Venendo ora all'impugnativa di licenziamento, dalla lettura della missiva in atti può senz'altro riconoscersi al licenziamento di cui trattasi la natura di licenziamento per giustificato motivo oggettivo.
Orbene, in linea generale, si osserva che l'art. 3 della legge n.
604/1966 identifica il giustificato motivo oggettivo in <<ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di esso>>, rimettendo al giudice la ricognizione dell'effettività delle denunciate esigenze tecniche ed economiche dell'organizzazione produttiva, dell'esistenza di un nesso di causalità tra le scelte imprenditoriali e il provvedimento di licenziamento, nonché dell'inesistenza di possibilità di utilizzazione alternativa del lavoratore (cosiddetto "repechage") mediante l'adibizione a mansioni equivalenti (si veda, ex plurimis,
Cass. n. 15894/2000).
L'onere probatorio della sussistenza del giustificato motivo oggettivo grava, ai sensi dell'art. 5 l. cit., sul datore di lavoro, cui spetta dimostrare non solo la concreta riferibilità del licenziamento individuale ad iniziative collegate ad effettive
10 ragioni di carattere produttivo e/o organizzativo, ma anche l'impossibilità di utilizzare il lavoratore estromesso in altre mansioni compatibili con la qualifica rivestita, in relazione al concreto contenuto professionale dell'attività cui era stato precedentemente adibito (si veda, ex plurimis, Cass. n.
6659/2010, Cass. n. 4688/1991). In particolare, la piena inerenza della non riutilizzabilità del lavoratore in mansioni alternative al novero dei presupposti del giustificato motivo oggettivo è stata confermata, di recente, da Cass. 10435/2018.
Se dunque è pressoché incontrastata l'affermazione dell'insindacabilità giudiziale delle scelte imprenditoriali, in quanto espressione della libertà di iniziativa economica tutelata dall'art. 41 Cost. (si veda ex plurimis Cass. n. 24458/2016, secondo cui “il licenziamento per giustificato motivo oggettivo determinato da ragioni inerenti all'attività produttiva è scelta riservata all'imprenditore, quale responsabile della corretta gestione dell'azienda anche dal punto di vista economico ed organizzativo, sicché essa, quando sia effettiva e non simulata o pretestuosa, non è sindacabile dal giudice quanto ai profili della sua congruità ed opportunità (v. Cass. 21121 del 2004, n. 17887 del 2007, n. 15157 del 2011, n. 7474 del 2012; Cass. SS. UU. n.
10144 del 2012; Cass. n. 19197 del 2013, n. 24037 del 2013)”, nonché Cass. n. 7474/2012, Cass. n. 5777/03, Cass. n.
7376/2001, Cass. n. 12554/1998), nondimeno si discute sull'essenza del giustificato motivo oggettivo.
Tra l'altro ci si chiede se al giustificato motivo obiettivo di licenziamento siano riconducibili le sole ragioni dirette a fronteggiare situazioni sfavorevoli “non contingenti che influiscano decisamente sulla normale attività produttiva, imponendo una riduzione dei costi”, così da salvaguardare gli equilibri economici
11 dell'impresa e quindi la possibilità di mantenimento dei livelli occupazionali (su cui si veda Cass. n. 3030/1999, Cass. n.
11646/98, Cass. n. 12999/95), ovvero qualunque processo di riorganizzazione o ristrutturazione che tragga la sua legittimità dall'effettiva ragione economica che l'abbia determinato, sia essa rappresentata da motivi estranei alle determinazioni imprenditoriali (esigenze di mercato), o anche da modifiche organizzative finalizzate all'incremento dei profitti (si veda Cass.
n. 9310/2001, Cass. n. 6222/1998).
In accordo con tale seconda impostazione, consapevolmente recepita sin da Cass. n. 5777/2003 (sul punto, si veda anche
Cass. n. 2874/2012), si ritiene che la ragione giustificativa del licenziamento possa rinvenirsi sia nei fattori (sfavorevoli) di mercato, sia nelle modificazioni tecnico-produttive ovvero nelle iniziative di riorganizzazione inerenti alla gestione d'impresa orientate al contenimento dei costi e quindi all'aumento dei profitti, purché tali iniziative siano serie, effettive e non già pretestuose, dovendosi ravvisare piuttosto nella previsione dell'obbligo di repechage quel “certo contemperamento tra
l'interesse dell'impresa e quello del lavoratore ugualmente protetti dalla normativa costituzionale” (si veda Cass. n. 5777/2003, cit.).
Del resto, tale opzione ermeneutica è stata di recente autorevolmente ripresa dalla Suprema Corte, con sentenza n.
25201/2016, in cui si afferma che “ai fini della legittimità del licenziamento individuale intimato per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'art.3 della legge n. 106 del 1966, l'andamento economico negativo dell'azienda non costituisce presupposto fattuale che il datore di lavoro debba necessariamente provare e il giudice accertare, essendo sufficiente che le ragioni inerenti all'attività produttiva e all'organizzazione del lavoro, tra le quali
12 non è possibile escludere quelle dirette ad una migliore efficienza gestionale ovvero ad un incremento della redditività dell'impresa, determinino un effettivo mutamento dell'assetto organizzativo attraverso la soppressione di una individuata posizione lavorativa;
ove però il licenziamento sia stato motivato richiamando l'esigenza di fare fronte a situazioni economiche sfavorevoli ovvero a spese notevoli di carattere straordinario ed in giudizio si accerti che la ragione indicata non sussiste, il recesso può risultare ingiustificato per una valutazione in concreto sulla mancanza di veridicità e sulla pretestuosità della causale addotta dall'imprenditore”.
Orbene, come detto sopra, la società ha giustificato il licenziamento della ricorrente “nell'ottica di una più economica ed efficiente gestione aziendale” (cfr. lettera di licenziamento) e nella memoria di costituzione ha specificato che “non aveva più alcun bisogno della ricorrente quale addetta al banco salumeria” (cfr. comparsa a pagina 6).
Nella fattispecie, quindi, è necessario dedurre e provare l'esistenza delle concrete ragioni di efficientamento gestionale ovvero di contenimento dei costi unitamene all'impossibilità di adibire il lavoratore ad altre mansioni, al più inferiori;
ditalché, la legittimità del licenziamento deve essere valutata in relazione all'esistenza di tali ragioni, all'effettività dell'eventuale riduzione dei costi e al nesso causale con il licenziamento impugnato.
Infatti, se è vero che non è sindacabile, nei suoi profili di congruità ed opportunità, la scelta imprenditoriale che abbia comportato la riorganizzazione aziendale anche attraverso una più efficiente gestione aziendale con eventuale contenimento dei costi, è necessario che risulti l'effettività e la non fittizietà delle ragioni poste alla base della scelta espulsiva (si veda, ex plurimis, anche Cass. n. 21282/2006).
13 Ora, ciò posto, nel caso di specie, non è stato fornito alcun elemento al fine di provare in cosa sia consistita la “più economica ed efficiente gestione aziendale”.
Di contro, è emerso che il banco salumeria era rimasto operativo anche dopo il licenziamento della ricorrente e che le colleghe demandate ad occuparsene erano rimaste Testimone_4
e Controparte_8 Persona_4 Parte_3
ad esempio, affermava chiaramente detta Testimone_1
circostanza, anche perché, seppur occupato sino a luglio 2017, aveva continuato a frequentare assiduamente il supermercato in qualità di cliente avendo la sua residenza a pochi metri dall'attività. “Preciso che al Dok in via Matera quando ho lavorato io era funzionante il reparto salumeria, successivamente andavo li a fare la spesa quasi tutti i giorni ed il reparto salumeria era ancora operativo” ….”Confermo la circostanza su 52) del ricorso
414; preciso che tanto so in quanto facevo la spesa quasi tutti i giorni;
attualmente mi reco al supermercato a fare la spesa;
vivo a
10 metri dal supermercato”….”Con riferimento alla circostanza sub 53) preciso di conoscere le dipendenti su menzionate. Preciso che e le vedevo lavorare Testimone_4 Parte_3
anche dopo maggio 2019 nel reparto salumeria. Tanto so in quanto mi recavo con assiduità a fare la spesa. Stesso posso dire per le sig.re e ..”confermo Controparte_8 Parte_2
la circostanza su 54) del ricorso 414 c.p.c.) (cfr. circostanza sub.
54): “Vero che alla data di licenziamento della ricorrente avvenuta il 28.05.2019 le sig.ra e Testimone_4 Controparte_8
hanno proseguito l'attività loro demandata Parte_2
(ovvero quella di salumiere), rimanendo di fatto a lavorare al supermercato Dok?”).
14 A ciò aggiungasi che la società non ha neppure adempiuto all'onere probatorio su di essa ricadente della dimostrazione di aver prospettato alla ricorrente ulteriori soluzioni circa un suo reimpiego in mansioni equivalenti e/o inferiori rispetto a quelle effettivamente svolte. Infatti, come noto, in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo il datore di lavoro che adduca a fondamento del licenziamento la soppressione del posto di lavoro cui era addetto il lavoratore licenziato ha l'onere di provare non solo che al momento del licenziamento non sussisteva alcuna posizione di lavoro analoga a quella soppressa – alla quale avrebbe potuto essere assegnato il lavoratore per l'espletamento di mansioni equivalenti a quelle svolte -, ma anche di aver prospettato, senza ottenerne il consenso, la possibilità di un reimpiego in mansioni inferiori rientranti nel suo bagaglio professionale (cfr. ex multis sull'onere della prova sent. Cass. n.
5592/16). In altri termini, occorre “la necessità di verificare il rapporto di congruità causale fra la scelta imprenditoriale e il licenziamento, nel senso che non basta che i compiti un tempo espletati dal lavoratore licenziato risultino essere stati distribuiti ad altri, ma è necessario che tale riassetto sia all'origine del licenziamento anziché costituirne mero effetto di risulta (cfr. in tal senso Cass. n. 24502/11). Infatti, se tale redistribuzione fosse un mero effetto di risulta (e non la causale del licenziamento) si dovrebbe concludere che la vera ragione del licenziamento risiede altrove e non in un'esigenza di più efficiente organizzazione produttiva” (Cass. n. 19185/16). La ricorrente, invero, avrebbe potuto prestare attività di lavoro nel reparto macelleria, e/o ortofrutta, e/o presso la cassa, e/o nel reparto bevande, salse e spezie e pulizia in genere. Difatti, era capace di prestare le
15 menzionate attività avendole già svolte durante tutto il rapporto di lavoro, come pure riferito dai testi escussi.
In virtù di tutto quanto innanzi esposto, dunque, il licenziamento va dichiarato illegittimo.
Restano assorbite le ulteriori questioni in contestazione, anche perchè la presente decisione, la cui motivazione è redatta in forma semplificata ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., viene adottata sulla scorta del criterio della “ragione più liquida”, in forza del quale la causa può essere definita sulla base di una questione ritenuta di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinata – senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr. Cass. n. 12002/2014) persino qualora si tratti di questioni aventi natura pregiudiziale (cfr. Cass. n.
9936/2014).
Quanto alle conseguenze dell'illegittimità del licenziamento, va detto che alla declaratoria d'illegittimità, in presenza del pacifico requisito dimensionale per l'applicazione del regime di tutela obbligatoria, consegue la tutela alternativa della riassunzione nel termine di tre giorni o del risarcimento del danno, che si stima equo ragguagliare ad una indennità parametrata a 4 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto lorda, alla luce di tutti i criteri indicati dall'art.8 della Legge n.604/1966 nella versione novellata, ossia avuto riguardo alle modeste dimensioni dell'impresa, alle condizioni delle parti, al fatto che il ricorrente aveva svolto attività di lavoro subordinato per circa 9 anni.
In conclusione, per tutte le considerazioni sin qui esposte, va dichiarata l'illegittimità del licenziamento intimato al ricorrente con missiva del 28.05.2019 e la parte resistente va condannata a riassumerlo entro il termine di tre giorni ovvero, in difetto, a risarcirgli il danno versandogli un'indennità di importo pari a 4
16 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto lorda. La società convenuta dev'essere, infine, condannata, in base al reviviscente combinato disposto di cui agli artt.429 c.p.c. e 150, disp. att.,
c.p.c. [stante la sopravvenuta declaratoria d'illegittimità costituzionale dell'art.22, 36° co., della legge n.724/1994 nei confronti dei crediti di lavoro privato (v. C. cost. n.459/2000)], al pagamento in favore dell'istante della rivalutazione monetaria e degli interessi legali sugli importi sin qui indicati.
La rivalutazione monetaria va calcolata sulle somme dovute secondo gli indici ISTAT delle singole scadenze, mentre gli interessi in misura legale devono essere computati sui ratei via via rivalutati.
Rivalutazione ed interessi spettano dal giorno di maturazione dei crediti (nel caso in esame dalla data di cessazione del rapporto) sino al momento del saldo.
In applicazione dei suesposti principi, poiché nella presente fattispecie l non è stato convenuto in giudizio, non può CP_2
accogliersi la domanda di condanna del datore di lavoro alla regolarizzazione della posizione contributiva presso gli Enti competenti attraverso il pagamento dei relativi contributi.
Le considerazioni sin qui svolte sono dirimenti ed assorbono ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente contestate tra le parti.
Le spese del giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza, mentre rimangono interamente compensate nei confronti dell' stante la posizione processuale da CP_2
quest'utlimo assunta.
Tali sono i motivi della presente decisione.
P.Q.M.
17 Definitivamente pronunciando, così provvede: ogni diversa domanda ed eccezione rigettate o assorbite, dichiara l'illegittimità del licenziamento intimato alla ricorrente con missiva del 28.05.2019 e condanna, per l'effetto, la parte convenuta a riassumerla entro il termine di tre giorni ovvero, in difetto, a risarcirle il danno mediante versamento in suo favore di una indennità ragguagliata a 4 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto lorda dovutagli, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali secondo i criteri di cui in motivazione;
Condanna la parte convenuta, a pagare, in favore della ricorrente, le differenze retributive rivenienti dal corretto inquadramento nel
5° liv. CCNL per i dipendenti dalle aziende del terziario: distribuzione e servizi, ivi comprese le differenze retributive a titolo di 13^, 14^ mensilità e t.f.r.., e dall'orario di lavoro effettivamente osservato (straordinario e supplementare), nei limiti della prescrizione quinquennale, ossia a decorrere dal maggio 2014, nonché alla regolarizzazione contributiva della ricorrente;
condanna la parte convenuta a pagare, in favore della ricorrente, le spese di lite che liquida in complessivi € 4.629,00, oltre accessori di legge e di tariffa e distrae in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario;
compensa le spese tra ricorrente e CP_2
Bari, 19.06.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Angela Vernia
18
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Bari, Dott.ssa Angela Vernia, in funzione di Giudice del Lavoro, dato atto della trattazione della presente controversia, in data 19.06.2025, dapprima ai sensi dell'art. 83, comma 1, D.L. n. 18 del 17.3.2020, conv. in l. n.
27/2020 e succ. modd. e da ultimo dell'art. 127 ter c.p.c. nonché della rituale comunicazione alle parti del decreto di trattazione scritta e del deposito di note di trattazione, ha emesso la seguente
SENTENZA nella controversia individuale di lavoro recante n.r.g.
9772/2019 vertente
TRA
, Parte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Avv. Bianca Maria Losacco, dall'Avv. Giuseppe Di Tria e dall'Avv. Graziana Augusto
1 RICORRENTE
E
in persona del legale rappr. p.t., CP_1
rappr. e dif. dall'Avv. Luca Laronca e dall'Avv. Marica Longo
RESISTENTE
CP_2
rappr. e dif. dall'Avv. Daniele De Leonardis
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato in data 8.08.2019 e tempestivamente notificato il ricorrente in epigrafe indicato chiedeva l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo del giudizio, con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio. La parte convenuta si costituiva in giudizio e invocava il rigetto della domanda.
La presente controversia, precedentemente in capo ad altro magistrato della Sezione, dott.ssa S. Fioraso, veniva assegnata al
Giudicante giusta decreto presidenziale del 15.02.2021. In data odierna, rientrata questo Giudice in servizio dopo aver fruito del periodo di interdizione obbligatoria dal lavoro per maternità ai sensi degli art. 16 co. 1 lett. a) e c), d.lgs. 151/2001, nonché di un periodo di congedo parentale ai sensi dell'art. 32, d.lgs. n.
151/2001, successivamente alla definizione dell'abnorme numero di controversie ricevute in carico dal Giudicante sin dall'immissione in servizio aventi iscrizione a ruolo di gran lunga più risalente rispetto alla presente, tra cui quelle provenienti alle ex preture circondariali risalenti ai primi anni '90 (nell'ordine di svariate migliaia) nonché tutte quelle iscritte presso la Sezione
2 Lavoro di codesto Tribunale a partire dall'anno 2000 assegnate a questo Giudice, nonché tutte le procedure urgenti anche ex art. 1, commi 47 e ss. l. n. 92/2012 attribuite al Giudicante a seguito del trasferimento ad altri uffici dei precedenti titolari – dott.ssa
, , , , dott. , dott. Per_1 CP_3 CP_4 CP_5 CP_6 CP_7
, dott.ssa -,la causa, trattata dapprima ai sensi Per_2 Per_3
dell'art. 83, comma 1, D.L. n. 18 del 17.3.2020, conv. in l. n.
27/2020 e da ultimo dell'art. 127 ter c.p.c., esaurita la prova testioniale, veniva decisa.
Il ricorso è fondato nei limiti di seguito illustrati.
Osserva preliminarmente il Giudicante che la ricorrente deduce di aver svolto attività di lavoro subordinato in favore della parte convenuta in giudizio nel periodo 2.10.2012 – 28.05.2019 (epoca del licenziamento), assunta con contratto di apprendistato professionalizzante part itme e mansioni d 6° liv. CCNL per i dipendenti delle aziende del terziario, distribuzione e servizi
(trasformato in ata 1.10.2015 in contratto a tempo indeterminato). Deduce altresì di essere stata licenziata per giustificato motivo oggettivo con nota del 27.05.2019. Sulla scorta di tali elementi rassegna le seguenti conclusioni: “a) accertare e dichiarare che tra la sig.ra e la Parte_1 CP_1
(p.iva: ) con sede legale in Altamura (BA) alla via P.IVA_1
Matera n. 85 è intercorso un rapporto di lavoro subordinato full- time (e non part- time 18 ore settimanali) nei giorni e negli orari indicati in narrativa a far data dal 2.10.2012 e sino al 28.05.2019, con mansioni di addetta al banco salumeria di 5° livello del ccnl per i dipendenti dalle aziende del terziario: distribuzioni e servizi (e non di 6° livello); b) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a vedersi riconosciuti i crediti maturati a titolo di differenze retributive maturate sia con riferimento all'esatto inquadramento,
3 sia con rifermento alle ore e giorni di lavoro realmente prestate, indennità per il lavoro supplementare, indennità per il lavoro straordinario prestato e mai pagato, differenze retributive maturate sulle 13° mensilità, differenze retributive maturate sulle 14° mensilità, indennità per ferie non godute, indennità per festività non godute, e differenze retributive maturate sul tfr;
c) per l'effetto condannare la (p.iva: con sede legale in CP_1 P.IVA_1
Altamura (BA) alla via Matera n. 85 al pagamento in favore della sig.ra della complessiva somma di euro Parte_1
85.615,83 di cui euro 6.838,61 a titolo di differenze retributive maturate con riferimento all'errato inquadramento nonché a titolo di indennità per il lavoro straordinario prestato, euro 67,229,14 a titolo di indennità per il lavoro supplementare prestato, euro
907,34 a titolo di differenze retributive maturate con riferimento alla 13° mensilità 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018,
2019, euro 949,35 a titolo di differenze retributive maturate con riferimento alla 14° mensilità 2013, 2014, 2015, 2016, 2017,
2018, 2019, euro 4.310,66 a titolo di indennità per ferie non godute, euro 368,58 a titolo di indennità per festività non godute ed euro 4.263,87 a titolo di differenze retributive maturate sul tfr così come specificato nel conteggio analitico che è parte integrante del presente ricorso oltre interessi e danno da svalutazione, o in ogni caso, a quell'altra somma da quantificarsi, ove occorra, in corso di causa anche a mezzo CTU di cui si fa sin d'ora richiesta, versando all' i contributi previdenziali relativi a tali differenze;
d) CP_2
accertare e dichiarare l'inefficacia, nullità ed illegittimità del licenziamento irrogato alla lavoratrice con lettera datata
27.05.2019 poiché totalmente privo di giustificato motivo oggettivo;
e) per l'effetto, condannare la società (p.iva: CP_1
) con sede legale in Altamura (BA) alla via Matera n. P.IVA_1
4 85 alla riassunzione della ricorrente inquadrandola nel 5° livello del ccnl per i dipendenti dalle aziende del terziario: distribuzioni e servizi con contratto di lavoro full time e/o al pagamento di una indennità risarcitoria di importo compreso tra un minimo di 2,5 mensilità e un massimo di 6 mensilità. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio da attribuirsi ai procuratori anticipatari”.
Ebbene, quanto alle modalità di svolgimento del rapporto di lavoro de quo, si rileva che la richiesta delle differenze retributive, discende dalla rivendicazione dello svolgimento di una mansione superiore e conseguente erroneo inquadramento nel 6° anziché nel 5° livello. In pratica, l'istante, inquadrata nel 6° liv. CCNL di categoria applicato, avrebbe svolto attività prevalente di salumiera ricondicibili al 5° livello.
Orbene, dall'istruttoria svolta è emersa con la prova che la ricorrente svolgeva la propria attività di salumiera nel reparto salumeria con uso continuo di affettatrice presso il banco (cfr. anche modello unificato lav – all.5 e buste paga). All'occorrenza, saltuariamente, la prestava anche altre mansioni in Parte_1
diversi reparti (addetta al reparto macelleria, ortofrutta, cassa, bevande, salse e spezie e pulizia in genere). Ciò emerge con evidenza dalle testimonianze rese dai testi , Testimone_1 Tes_2
, e
[...] Testimone_3 Testimone_4 Tes_2
occupata al supermercato dal 2011 in qualità di commessa
(“lavoro presso la dal 2011 in qualità di commessa CP_1
presso il supermercato Dok in via Matera, Altamura”….”Io lavoro dal 2011 dal lunedì al sabato dalle ore 7:30 /13:30 e dalle 16:30 –
21:00..”) confermava le mansioni della , ovvero quelle di Parte_1
addetta al reparto salumeria (“le preparazioni alimentari vengono effettuate dal reparto salumeria e la sig.ra era addetta Parte_1
5 al reparto salumeria e preciso che affettava con l'affettatrice e sistemava il banco”). Ed ancora anche Testimone_3
(occupata nel supermercato dal settembre 2013 al 4 settembre
2016 : “Io ho lavorato per la dal settembre 2013 sino al CP_1
4 settembre 2016. Svolgevo mansioni di cassiera, inoltre nei reparti mettevo la merce in ordine e facevo anche le pulizie”) precisava che la ricorrente era stata adibita sin dall'inizio del rapporto di lavoro alle attività nel reparto salumeria (“Confermo le mansioni descritte nella circostanza sub 41 del ricorso e cioè che la ricorrente lavorava presso il reparto salumeria e si occupava dello svolgimento delle attività indicate.”). Riferiva altresì che la ricorrente all'occorrenza svolgeva anche altre mansioni, come ad esempio quelle di cassiera e di addetta al reparto macelleria (“La ricorrente faceva anche la cassiera e metteva la merce a posto. Le attività di salumeria e di addetta ai reparti per mettere la merce a posto erano le sue attività principali, ma all'occorrenza faceva anche altro. Stava anche nel reparto macelleria dove confezionava e faceva i preparati, cioè faceva hamburgher, salsiccia, saltimbocca ecc.”). (collega delle ricorrente Testimone_4
dall'aprile 2017 sino ad agosto 2019 : “Sono stata dipendente della dal 2017 (mese aprile/maggio se mal non ricordo) CP_1
sino ad agosto 2019 svolgendo mansioni di salumiere presso il
Dok sito in Altamura alla via Matera n. 85, tutti i giorni (lun- sabato) dalle 14:30 alle 21:00”) precisava di essere stata assunta successivamente alla ricorrente (circa 7 anni dopo) e di averla sostituita nel reparto salumeria in quanto stava usufruendo del congedo di maternità (“Nel periodo in cui ho svolto la mia attività lavorativa la sig.ra usufruiva del congedo di maternità Parte_1
….Preciso che i colleghi di lavoro mi avevano riferito che la sig.ra era salumiera e quando era necessario andava in Parte_1
6 macelleria”). La testimone, inoltre, confermava di prestare mansioni di salumiera ad agosto 2019 (e dunque 3 mesi dopo il licenziamento della ) con banco e reparto salumeria Parte_1
attivo anche a maggio 2019, data di licenziamento della Parte_1
(“Con riferimento alla circostanza sub 51 preciso che a maggio
2019 presso il Dok era ancora operativo e funzionante il reparto salumeria dove io lavoravo”) La entrava nel dettaglio e Tes_4
riferiva che anche le colleghe Controparte_8 Parte_2
e lavoravano in qualità di salumiere
[...] Parte_3
alla data di licenziamento della ricorrente (“In riferimento alla circostanza sub 46 preciso che la sig.ra e Parte_4
lavoravano dal lunedì al sabato, come salumiere Parte_2
presso il reparto salumeria Dok alla data di licenziamento della
Cutecchia”…..”Con riferimento alla circostanza sub 53 io insieme alle sig.re e Controparte_8 Parte_2 Parte_3
, lavoravamo a turni presso il reparto salumeria del Dok.
[...]
Tanto posso dire perché le ho viste e lavoravamo a turni. Loro lavoravano la mattina e io il pomeriggio”).
Da quanto esposto, si evince che la ricorrente durante il rapporto di lavoro ha sempre prestato mansioni di operaio qualificato, espletando mansioni di salumiera. Tali compiti, lungi dal rientrare nel 6° livello che si riferisce ai “lavoratori che compiono lavori che richiedono il possesso di semplici conoscenze pratiche”, sono ascrivibili appiento nella declaratoria del 5° livello secondo cui:
“Appartengono al quinto livello i lavoratori che eseguono mansioni per la cui esecuzione sono richieste semplici conoscenze e adeguate capacità tecnico-pratiche comunque acquisite e/o che richiedono il possesso di normali conoscenze pratiche” (cfr. all.15 del fascicolo di parte). Inoltre, le attività demandatele (ovvero quelle prestate nel reparto salumeria e le altre comunque
7 effettuate) sono state sempre prestate in totale autonomia e senza usufruire di alcuna formazione.
Ritenuta dunque provata la mansione di salumiera ricoperta dalla ricorrente ascrivibile al 5° livello del CCNL di categoria.
Ne deriva che la società ha erroneamente inquadrato e retribuito l'istante che ha diritto a percepire le differenze retributive maturate in forza del corretto inquadramento nel V liv. CCNL di categoria applicabile alla presente fattispecie, ivi comprese le differenze retributive a titolo di 13^, 14^ mensilità e t.f.r..
Quanto all'orario di lavoro, dalla corposa istruttoria svolta (cfr. verbali di causa), può dirsi raggiunta con tranquillante certezza la prova dello svolgimento di un orario di lavoro full time, con l'espletamento di 2 ore settimanali di lavoro straordinario, ivi compreso il lavoro supplementare allegato in ricorso (pari a 22 ore settimanali).
Sul punto è suffuciente richiamare le dichiarazioni testimonilai più rilevanti. occupato al supermercato nel reparto Testimone_1
macelleria dal 20.6.2016 al 15.7.2017 dal lunedì al sabato dalle ore 7:30 alle 13:30 e dalle 16:30 alle 21:30 (“ Conosco la ricorrente in quanto ho lavorato presso la e CP_1
precisamen1te al Dok in Altamura alla via Matera dal 20.06.2016 al 15.07.2017” –“Io lavorav lunedì al sabato dalle 7:30 alle 13:30 e dalle 16:30 alle 21:30”) precisava che la ricorrente chiudeva insieme a lui il supermercato alle ore 21:30 (“Vedevo la Parte_1
già a lavoro – riferendosi al pomeriggio, atteso che la dipendente iniziava alle 14:30 -; e lavorava sino alle 21:30; chiudevamo insieme, lavoravamo anche il sabato”). Inoltre, riferiva di aver visto la dipendente lavorare con (altra salumiera) sino Testimone_4
alle 21:30 (…”Ho visto la lavorare con Parte_1 Testimone_4
8 dalle 14:30 alle 21:30 dal lunedì dal sabato in qualità di salumiera”). Ed ancora il teste (occupata nel Testimone_3
supermercato dal settembre 2013 al 4 settembre 2016 : “Io ho lavorato per la dal settembre 2013 sino al 4 settembre CP_1
2016. Svolgevo mansioni di cassiera, inoltre nei reparti mettevo la merce in ordine e facevo anche le pulizie”) precisava che la lavorava dalla 14:30 alle 21:30 dal lunedì al sabato Parte_1
(“l'orario di lavoro della era dalle 14:30 alle 21:30 dal Parte_1
lunedì al sabato”). Anche – occupato presso la Testimone_5
società dal 2011 e quanto meno sino alla data di testimonianza
(18.11.2020) – precisava che prima del suo turno pomeridiano la ricorrente era già a lavoro (“Per quanto concerne l'orario di lavoro della , posso dire che lei inizia quando io finisco e io Parte_1
termino alle 13:30. Poi rimonto alle 16,30-17,00 e la ricorrente a quell'ora lavora ancora”).
Ne consegue che l'istante che ha diritto a percepire le differenze retributive maturate in forza dell' orario di lavoro sopra indicato.
Mentre, per difetto di prova sul fatto costitutivo del relativo diritto, vanno rigettati i capi di domanda aventi ad oggetto l'indennità per ferie non godute (euro 4.310,66) e le festività, le cui giornate non sono state neppure allegate in ricorso (euro 368,58).
Non sfugge al Giudicante che la parte resistente ha eccepito la prescrizione quinquennale dei crediti per differenze retributive.
Trattasi di eccezione palesemente fondata, sicché la società convenuta dev'essere condannata a pagare, in favore della ricorrente, le differenze retributive rivenienti dal corretto inquadramento nel 5° liv. CCNL per i dipendenti dalle aziende del terziario: distribuzione e servizi, ivi comprese le differenze retributive a titolo di 13^, 14^ mensilità e t.f.r.., e per l'orario di
9 lavoro effettivamente osservato (straordinario e supplementare), nei limiti della prescrizione quinquennale, ossia a decorrere dal maggio 2014.
Su tali importi la parte convenuta dev'essere condannata altresì a pagare al ricorrente la rivalutazione monetaria e gli interessi legali ai sensi del combinato reviviscente disposto degli artt.429 c.p.c. e dell'art. 150, disp. att., c.p.c., (alla luce di C. Cost. n. 459/2000),
l'una agli indici ISTAT delle singole scadenze, gli altri sui ratei via via rivalutati, e ciò dal dì di maturazione dei singoli crediti fino al momento del soddisfo.
Venendo ora all'impugnativa di licenziamento, dalla lettura della missiva in atti può senz'altro riconoscersi al licenziamento di cui trattasi la natura di licenziamento per giustificato motivo oggettivo.
Orbene, in linea generale, si osserva che l'art. 3 della legge n.
604/1966 identifica il giustificato motivo oggettivo in <<ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di esso>>, rimettendo al giudice la ricognizione dell'effettività delle denunciate esigenze tecniche ed economiche dell'organizzazione produttiva, dell'esistenza di un nesso di causalità tra le scelte imprenditoriali e il provvedimento di licenziamento, nonché dell'inesistenza di possibilità di utilizzazione alternativa del lavoratore (cosiddetto "repechage") mediante l'adibizione a mansioni equivalenti (si veda, ex plurimis,
Cass. n. 15894/2000).
L'onere probatorio della sussistenza del giustificato motivo oggettivo grava, ai sensi dell'art. 5 l. cit., sul datore di lavoro, cui spetta dimostrare non solo la concreta riferibilità del licenziamento individuale ad iniziative collegate ad effettive
10 ragioni di carattere produttivo e/o organizzativo, ma anche l'impossibilità di utilizzare il lavoratore estromesso in altre mansioni compatibili con la qualifica rivestita, in relazione al concreto contenuto professionale dell'attività cui era stato precedentemente adibito (si veda, ex plurimis, Cass. n.
6659/2010, Cass. n. 4688/1991). In particolare, la piena inerenza della non riutilizzabilità del lavoratore in mansioni alternative al novero dei presupposti del giustificato motivo oggettivo è stata confermata, di recente, da Cass. 10435/2018.
Se dunque è pressoché incontrastata l'affermazione dell'insindacabilità giudiziale delle scelte imprenditoriali, in quanto espressione della libertà di iniziativa economica tutelata dall'art. 41 Cost. (si veda ex plurimis Cass. n. 24458/2016, secondo cui “il licenziamento per giustificato motivo oggettivo determinato da ragioni inerenti all'attività produttiva è scelta riservata all'imprenditore, quale responsabile della corretta gestione dell'azienda anche dal punto di vista economico ed organizzativo, sicché essa, quando sia effettiva e non simulata o pretestuosa, non è sindacabile dal giudice quanto ai profili della sua congruità ed opportunità (v. Cass. 21121 del 2004, n. 17887 del 2007, n. 15157 del 2011, n. 7474 del 2012; Cass. SS. UU. n.
10144 del 2012; Cass. n. 19197 del 2013, n. 24037 del 2013)”, nonché Cass. n. 7474/2012, Cass. n. 5777/03, Cass. n.
7376/2001, Cass. n. 12554/1998), nondimeno si discute sull'essenza del giustificato motivo oggettivo.
Tra l'altro ci si chiede se al giustificato motivo obiettivo di licenziamento siano riconducibili le sole ragioni dirette a fronteggiare situazioni sfavorevoli “non contingenti che influiscano decisamente sulla normale attività produttiva, imponendo una riduzione dei costi”, così da salvaguardare gli equilibri economici
11 dell'impresa e quindi la possibilità di mantenimento dei livelli occupazionali (su cui si veda Cass. n. 3030/1999, Cass. n.
11646/98, Cass. n. 12999/95), ovvero qualunque processo di riorganizzazione o ristrutturazione che tragga la sua legittimità dall'effettiva ragione economica che l'abbia determinato, sia essa rappresentata da motivi estranei alle determinazioni imprenditoriali (esigenze di mercato), o anche da modifiche organizzative finalizzate all'incremento dei profitti (si veda Cass.
n. 9310/2001, Cass. n. 6222/1998).
In accordo con tale seconda impostazione, consapevolmente recepita sin da Cass. n. 5777/2003 (sul punto, si veda anche
Cass. n. 2874/2012), si ritiene che la ragione giustificativa del licenziamento possa rinvenirsi sia nei fattori (sfavorevoli) di mercato, sia nelle modificazioni tecnico-produttive ovvero nelle iniziative di riorganizzazione inerenti alla gestione d'impresa orientate al contenimento dei costi e quindi all'aumento dei profitti, purché tali iniziative siano serie, effettive e non già pretestuose, dovendosi ravvisare piuttosto nella previsione dell'obbligo di repechage quel “certo contemperamento tra
l'interesse dell'impresa e quello del lavoratore ugualmente protetti dalla normativa costituzionale” (si veda Cass. n. 5777/2003, cit.).
Del resto, tale opzione ermeneutica è stata di recente autorevolmente ripresa dalla Suprema Corte, con sentenza n.
25201/2016, in cui si afferma che “ai fini della legittimità del licenziamento individuale intimato per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'art.3 della legge n. 106 del 1966, l'andamento economico negativo dell'azienda non costituisce presupposto fattuale che il datore di lavoro debba necessariamente provare e il giudice accertare, essendo sufficiente che le ragioni inerenti all'attività produttiva e all'organizzazione del lavoro, tra le quali
12 non è possibile escludere quelle dirette ad una migliore efficienza gestionale ovvero ad un incremento della redditività dell'impresa, determinino un effettivo mutamento dell'assetto organizzativo attraverso la soppressione di una individuata posizione lavorativa;
ove però il licenziamento sia stato motivato richiamando l'esigenza di fare fronte a situazioni economiche sfavorevoli ovvero a spese notevoli di carattere straordinario ed in giudizio si accerti che la ragione indicata non sussiste, il recesso può risultare ingiustificato per una valutazione in concreto sulla mancanza di veridicità e sulla pretestuosità della causale addotta dall'imprenditore”.
Orbene, come detto sopra, la società ha giustificato il licenziamento della ricorrente “nell'ottica di una più economica ed efficiente gestione aziendale” (cfr. lettera di licenziamento) e nella memoria di costituzione ha specificato che “non aveva più alcun bisogno della ricorrente quale addetta al banco salumeria” (cfr. comparsa a pagina 6).
Nella fattispecie, quindi, è necessario dedurre e provare l'esistenza delle concrete ragioni di efficientamento gestionale ovvero di contenimento dei costi unitamene all'impossibilità di adibire il lavoratore ad altre mansioni, al più inferiori;
ditalché, la legittimità del licenziamento deve essere valutata in relazione all'esistenza di tali ragioni, all'effettività dell'eventuale riduzione dei costi e al nesso causale con il licenziamento impugnato.
Infatti, se è vero che non è sindacabile, nei suoi profili di congruità ed opportunità, la scelta imprenditoriale che abbia comportato la riorganizzazione aziendale anche attraverso una più efficiente gestione aziendale con eventuale contenimento dei costi, è necessario che risulti l'effettività e la non fittizietà delle ragioni poste alla base della scelta espulsiva (si veda, ex plurimis, anche Cass. n. 21282/2006).
13 Ora, ciò posto, nel caso di specie, non è stato fornito alcun elemento al fine di provare in cosa sia consistita la “più economica ed efficiente gestione aziendale”.
Di contro, è emerso che il banco salumeria era rimasto operativo anche dopo il licenziamento della ricorrente e che le colleghe demandate ad occuparsene erano rimaste Testimone_4
e Controparte_8 Persona_4 Parte_3
ad esempio, affermava chiaramente detta Testimone_1
circostanza, anche perché, seppur occupato sino a luglio 2017, aveva continuato a frequentare assiduamente il supermercato in qualità di cliente avendo la sua residenza a pochi metri dall'attività. “Preciso che al Dok in via Matera quando ho lavorato io era funzionante il reparto salumeria, successivamente andavo li a fare la spesa quasi tutti i giorni ed il reparto salumeria era ancora operativo” ….”Confermo la circostanza su 52) del ricorso
414; preciso che tanto so in quanto facevo la spesa quasi tutti i giorni;
attualmente mi reco al supermercato a fare la spesa;
vivo a
10 metri dal supermercato”….”Con riferimento alla circostanza sub 53) preciso di conoscere le dipendenti su menzionate. Preciso che e le vedevo lavorare Testimone_4 Parte_3
anche dopo maggio 2019 nel reparto salumeria. Tanto so in quanto mi recavo con assiduità a fare la spesa. Stesso posso dire per le sig.re e ..”confermo Controparte_8 Parte_2
la circostanza su 54) del ricorso 414 c.p.c.) (cfr. circostanza sub.
54): “Vero che alla data di licenziamento della ricorrente avvenuta il 28.05.2019 le sig.ra e Testimone_4 Controparte_8
hanno proseguito l'attività loro demandata Parte_2
(ovvero quella di salumiere), rimanendo di fatto a lavorare al supermercato Dok?”).
14 A ciò aggiungasi che la società non ha neppure adempiuto all'onere probatorio su di essa ricadente della dimostrazione di aver prospettato alla ricorrente ulteriori soluzioni circa un suo reimpiego in mansioni equivalenti e/o inferiori rispetto a quelle effettivamente svolte. Infatti, come noto, in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo il datore di lavoro che adduca a fondamento del licenziamento la soppressione del posto di lavoro cui era addetto il lavoratore licenziato ha l'onere di provare non solo che al momento del licenziamento non sussisteva alcuna posizione di lavoro analoga a quella soppressa – alla quale avrebbe potuto essere assegnato il lavoratore per l'espletamento di mansioni equivalenti a quelle svolte -, ma anche di aver prospettato, senza ottenerne il consenso, la possibilità di un reimpiego in mansioni inferiori rientranti nel suo bagaglio professionale (cfr. ex multis sull'onere della prova sent. Cass. n.
5592/16). In altri termini, occorre “la necessità di verificare il rapporto di congruità causale fra la scelta imprenditoriale e il licenziamento, nel senso che non basta che i compiti un tempo espletati dal lavoratore licenziato risultino essere stati distribuiti ad altri, ma è necessario che tale riassetto sia all'origine del licenziamento anziché costituirne mero effetto di risulta (cfr. in tal senso Cass. n. 24502/11). Infatti, se tale redistribuzione fosse un mero effetto di risulta (e non la causale del licenziamento) si dovrebbe concludere che la vera ragione del licenziamento risiede altrove e non in un'esigenza di più efficiente organizzazione produttiva” (Cass. n. 19185/16). La ricorrente, invero, avrebbe potuto prestare attività di lavoro nel reparto macelleria, e/o ortofrutta, e/o presso la cassa, e/o nel reparto bevande, salse e spezie e pulizia in genere. Difatti, era capace di prestare le
15 menzionate attività avendole già svolte durante tutto il rapporto di lavoro, come pure riferito dai testi escussi.
In virtù di tutto quanto innanzi esposto, dunque, il licenziamento va dichiarato illegittimo.
Restano assorbite le ulteriori questioni in contestazione, anche perchè la presente decisione, la cui motivazione è redatta in forma semplificata ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., viene adottata sulla scorta del criterio della “ragione più liquida”, in forza del quale la causa può essere definita sulla base di una questione ritenuta di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinata – senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr. Cass. n. 12002/2014) persino qualora si tratti di questioni aventi natura pregiudiziale (cfr. Cass. n.
9936/2014).
Quanto alle conseguenze dell'illegittimità del licenziamento, va detto che alla declaratoria d'illegittimità, in presenza del pacifico requisito dimensionale per l'applicazione del regime di tutela obbligatoria, consegue la tutela alternativa della riassunzione nel termine di tre giorni o del risarcimento del danno, che si stima equo ragguagliare ad una indennità parametrata a 4 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto lorda, alla luce di tutti i criteri indicati dall'art.8 della Legge n.604/1966 nella versione novellata, ossia avuto riguardo alle modeste dimensioni dell'impresa, alle condizioni delle parti, al fatto che il ricorrente aveva svolto attività di lavoro subordinato per circa 9 anni.
In conclusione, per tutte le considerazioni sin qui esposte, va dichiarata l'illegittimità del licenziamento intimato al ricorrente con missiva del 28.05.2019 e la parte resistente va condannata a riassumerlo entro il termine di tre giorni ovvero, in difetto, a risarcirgli il danno versandogli un'indennità di importo pari a 4
16 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto lorda. La società convenuta dev'essere, infine, condannata, in base al reviviscente combinato disposto di cui agli artt.429 c.p.c. e 150, disp. att.,
c.p.c. [stante la sopravvenuta declaratoria d'illegittimità costituzionale dell'art.22, 36° co., della legge n.724/1994 nei confronti dei crediti di lavoro privato (v. C. cost. n.459/2000)], al pagamento in favore dell'istante della rivalutazione monetaria e degli interessi legali sugli importi sin qui indicati.
La rivalutazione monetaria va calcolata sulle somme dovute secondo gli indici ISTAT delle singole scadenze, mentre gli interessi in misura legale devono essere computati sui ratei via via rivalutati.
Rivalutazione ed interessi spettano dal giorno di maturazione dei crediti (nel caso in esame dalla data di cessazione del rapporto) sino al momento del saldo.
In applicazione dei suesposti principi, poiché nella presente fattispecie l non è stato convenuto in giudizio, non può CP_2
accogliersi la domanda di condanna del datore di lavoro alla regolarizzazione della posizione contributiva presso gli Enti competenti attraverso il pagamento dei relativi contributi.
Le considerazioni sin qui svolte sono dirimenti ed assorbono ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente contestate tra le parti.
Le spese del giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza, mentre rimangono interamente compensate nei confronti dell' stante la posizione processuale da CP_2
quest'utlimo assunta.
Tali sono i motivi della presente decisione.
P.Q.M.
17 Definitivamente pronunciando, così provvede: ogni diversa domanda ed eccezione rigettate o assorbite, dichiara l'illegittimità del licenziamento intimato alla ricorrente con missiva del 28.05.2019 e condanna, per l'effetto, la parte convenuta a riassumerla entro il termine di tre giorni ovvero, in difetto, a risarcirle il danno mediante versamento in suo favore di una indennità ragguagliata a 4 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto lorda dovutagli, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali secondo i criteri di cui in motivazione;
Condanna la parte convenuta, a pagare, in favore della ricorrente, le differenze retributive rivenienti dal corretto inquadramento nel
5° liv. CCNL per i dipendenti dalle aziende del terziario: distribuzione e servizi, ivi comprese le differenze retributive a titolo di 13^, 14^ mensilità e t.f.r.., e dall'orario di lavoro effettivamente osservato (straordinario e supplementare), nei limiti della prescrizione quinquennale, ossia a decorrere dal maggio 2014, nonché alla regolarizzazione contributiva della ricorrente;
condanna la parte convenuta a pagare, in favore della ricorrente, le spese di lite che liquida in complessivi € 4.629,00, oltre accessori di legge e di tariffa e distrae in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario;
compensa le spese tra ricorrente e CP_2
Bari, 19.06.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Angela Vernia
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