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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 12/09/2025, n. 578 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 578 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3552/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Reggio Emilia, composto dai seguenti magistrati:
Damiano DAZZI Presidente
Stefano RAGO Giudice rel.
Lorenzo MEOLI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I grado iscritta al n. 3552/2025 V.G. promossa da
, C.F. nato a [...]_1 C.F._1
Rotondo (FG) il 22 agosto 1978; rappresentato e difeso dall'avv. Cecilia Barilli come da procura allegata al ricorso introduttivo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Reggio Emilia, Via Livatino n. 9
e
, C.F. , nata a [...]_1 C.F._2
Sotto (RE) il 2 agosto 1972; rappresentata e difesa dall'avv. Ernestina Morstofolini come da procura allegata al ricorso introduttivo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Reggio Emilia, Via Cisalpina n. 36
- ricorrenti -
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia;
1 di 5 - interventore ex lege -
OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio.
CONCLUSIONI CONGIUNTE
1-DISPORRE che i figli e siano affidata in forma Per_1 Per_2 condivisa ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre;
2-DISPORRE che la casa familiare sia assegnata alla sig.ra che CP_1
l'abiterà con i figli, fino al momento della vendita. Con il deposito del presente ricorso le parti concordano che la sig.ra si attiverà con CP_1 il cambio delle serrature.
3-DISPORRE che il padre, in relazione all'età dei figli potrà frequentare i medesimi, secondo le esigenze e le volontà degli stessi, con preventiva comunicazione alla madre. Il sig. potrà stare a Pt_1
w.e. alterni con i figli ed al pomeriggio del mercoledì con cena e pernotto dal 09.08.2025. Per quanto riguarda ormai Per_1 maggiorenne, potrà comunque accordarsi con il padre, ponendo la necessità di avvisare la madre per motivi organizzativi. Avendo entrambi i genitori turni lavorativi che impegnano i pomeriggi e le festività e i week end, essi saranno tenuti a comunicarsi reciprocamente, per iscritto tramite mai o messaggistica entro la fine di ogni mese, i turni del mese successivo, al fine di poter preventivamente organizzare la loro presenza con i ragazzi, assicurando loro anche lo svolgimento delle varie attività extrascolastiche con i relativi accompagnamenti;
per le vacanze natalizie i ragazzi trascorreranno ad anni alternati la festività del
Natale e del primo dell'anno con ciascun genitore e così in forma alternata con i genitori non più di due settimane consecutive. I sig.ri si comunicheranno entro e non oltre il mese di aprile di Parte_2 ogni anno il rispettivo periodo di vacanze che trascorreranno con i ragazzi. In caso di disaccordo il sig. sceglierà negli anni Pt_1 dispari e la sig.ra negli anni pari. Ciascun genitore si occuperà CP_1
2 di 5 della gestione dei figli in ogni suo aspetto quando sono presso di sé ed anche delle relative spese che questi comportano, fatti salvi diversi accordi fra le parti;
4-DISPORRE che il signor verserà alla sig.ra a Pt_1 CP_1 titolo di contributo al mantenimento dei figli la somma mensile di
€.200, 00= per ciascuno di essi), somma che sarà versata entro il giorno 15 di ogni mese e da indicizzarsi annualmente sulla base degli indici ISTAT a far data dal mese di agosto 2026. Il pagamento di detto importo avverrà tramite bonifico sulle coordinate che la sig.ra comunicherà per iscritto al sig. . Detto importo andrà Pt_1 comunque riconosciuto anche durante il periodo di vacanze con il genitore. Il sig. verserà direttamente ai figli la somma di €. Pt_1
15,00= settimanale per e €.10,00= settimanali per Per_1 Per_2
a titolo di paghetta. Le parti concordano che quando i figli saranno in vacanza con il padre per un periodo di oltre 7 giorni il contributo al mantenimento sarà ridotto in misura proporzionale;
5-DISPORRE che l'assegno unico sia incassato nella misura del 100% dalla sig.ra salvo il periodo in cui i ragazzi trascorreranno CP_1 le vacanze con il padre come sopra indicato, per un periodo maggiore di 7 giorni, in quanto verrà ripartito fra i genitori nella stessa proporzione. Il sig. si attiverà a consegnare l'eventuale Pt_1 documentazione che venisse all'uopo richiesta dall'Ente preposto ed a sottoscrivere l'eventuale modulistica;
6-DISPORRE che le spese straordinarie relative ai figli siano ripartite nella misura del 50% ciascuno, intendendo qui trascritto il protocollo del Tribunale di Reggio Emilia con le spese straordinarie extra- scolastiche, mediche e farmaceutiche sportive e di vacanze studio o soggiorni studio all'estero incluse tasse universitarie trasporti e libri di testo materiale a corredo scolastico che andranno concordate;
7-DISPORRE che il sig. in considerazione delle spese che la Pt_1 manutenzione della casa famigliare comporta verserà, sulle coordinate bancarie che saranno comunicate dalla sig.ra fino al CP_1
3 di 5 momento della vendita, a titolo di contributo la somma di €.200,00= mensili;
8-DISPORRE che in virtù dell'accordo intervenuto fra i sig.ri
[...]
la casa coniugale sia posta in vendita e il relativo ricavato, CP_2 detratto l'ammontare che residua del mutuo e le eventuali spese resesi necessarie, ai fini della vendita, sia ripartito in parti uguali fra gli stessi;
9-DICHIARARE integralmente compensate le spese di lite.
FATTI DI CAUSA
1. Con ricorso a domanda congiunta ex art. 473 bis.51 c.p.c., sottoscritto personalmente e depositato in data 17 luglio 2025,
e , già conviventi more uxorio, hanno Parte_1 CP_1 chiesto recepirsi le condizioni concordate per l'affidamento dei loro figli (nato il [...]) e (nata il 16 luglio Per_2 Per_1
2007), nonché per gli ulteriori profili economici attinenti al mantenimento degli stessi.
Con provvedimento in data 22 luglio 2025 è stato disposto lo svolgimento dell'udienza mediante trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e, altresì, confermato le condizioni di cui al ricorso, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.
Il decreto di fissazione dell'udienza è stato regolarmente comunicato a mezzo PEC in data 22 luglio 2025 al Pubblico Ministero, il quale è stato quindi messo in condizione di intervenire nel presente procedimento (Cass. 10894/2005) e non ha fatto pervenire il proprio parere nel termine di tre giorni previsto dall'art. 473 bis.51, comma
3, c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Gli accordi intercorsi tra le parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo
4 di 5 o agli interessi della prole minore, e, anzi, paiono adeguati a garantire a quest'ultima l'accesso ad una effettiva bigenitorialità.
Anche i profili economici dell'accordo non appaiono contrari a norme imperative o di ordine pubblico e risultano idonei, nel contemperamento delle rispettive posizioni, ad assicurare alla prole minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
Pertanto, la domanda congiunta delle parti può essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
L'ascolto della prole non è necessario (art. 473 bis.4, comma 3,
c.p.c.), tenuto conto dei contenuti dell'accordo dei genitori.
Alla luce del combinato disposto dei commi 2 e 4 dell'art. 473 bis.51 c.p.c., «Il collegio provvede con sentenza con la quale omologa
[le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici] o prende atto degli accordi intervenuti tra le parti [sui loro rapporti patrimoniali]»).
Non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite, trattandosi di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta:
1. omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici concordate tra le parti nel ricorso a domanda congiunta così come trascritte in epigrafe;
2. prende atto degli ulteriori accordi, anche patrimoniali, intervenuti tra le parti.
Nulla per le spese.
Così deciso in Reggio Emilia, nella camera di consiglio della Prima
Sezione Civile, in data 11 settembre 2025.
IL GIUDICE EST.
Stefano Rago
IL PRESIDENTE
Damiano Dazzi
5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Reggio Emilia, composto dai seguenti magistrati:
Damiano DAZZI Presidente
Stefano RAGO Giudice rel.
Lorenzo MEOLI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I grado iscritta al n. 3552/2025 V.G. promossa da
, C.F. nato a [...]_1 C.F._1
Rotondo (FG) il 22 agosto 1978; rappresentato e difeso dall'avv. Cecilia Barilli come da procura allegata al ricorso introduttivo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Reggio Emilia, Via Livatino n. 9
e
, C.F. , nata a [...]_1 C.F._2
Sotto (RE) il 2 agosto 1972; rappresentata e difesa dall'avv. Ernestina Morstofolini come da procura allegata al ricorso introduttivo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Reggio Emilia, Via Cisalpina n. 36
- ricorrenti -
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia;
1 di 5 - interventore ex lege -
OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio.
CONCLUSIONI CONGIUNTE
1-DISPORRE che i figli e siano affidata in forma Per_1 Per_2 condivisa ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre;
2-DISPORRE che la casa familiare sia assegnata alla sig.ra che CP_1
l'abiterà con i figli, fino al momento della vendita. Con il deposito del presente ricorso le parti concordano che la sig.ra si attiverà con CP_1 il cambio delle serrature.
3-DISPORRE che il padre, in relazione all'età dei figli potrà frequentare i medesimi, secondo le esigenze e le volontà degli stessi, con preventiva comunicazione alla madre. Il sig. potrà stare a Pt_1
w.e. alterni con i figli ed al pomeriggio del mercoledì con cena e pernotto dal 09.08.2025. Per quanto riguarda ormai Per_1 maggiorenne, potrà comunque accordarsi con il padre, ponendo la necessità di avvisare la madre per motivi organizzativi. Avendo entrambi i genitori turni lavorativi che impegnano i pomeriggi e le festività e i week end, essi saranno tenuti a comunicarsi reciprocamente, per iscritto tramite mai o messaggistica entro la fine di ogni mese, i turni del mese successivo, al fine di poter preventivamente organizzare la loro presenza con i ragazzi, assicurando loro anche lo svolgimento delle varie attività extrascolastiche con i relativi accompagnamenti;
per le vacanze natalizie i ragazzi trascorreranno ad anni alternati la festività del
Natale e del primo dell'anno con ciascun genitore e così in forma alternata con i genitori non più di due settimane consecutive. I sig.ri si comunicheranno entro e non oltre il mese di aprile di Parte_2 ogni anno il rispettivo periodo di vacanze che trascorreranno con i ragazzi. In caso di disaccordo il sig. sceglierà negli anni Pt_1 dispari e la sig.ra negli anni pari. Ciascun genitore si occuperà CP_1
2 di 5 della gestione dei figli in ogni suo aspetto quando sono presso di sé ed anche delle relative spese che questi comportano, fatti salvi diversi accordi fra le parti;
4-DISPORRE che il signor verserà alla sig.ra a Pt_1 CP_1 titolo di contributo al mantenimento dei figli la somma mensile di
€.200, 00= per ciascuno di essi), somma che sarà versata entro il giorno 15 di ogni mese e da indicizzarsi annualmente sulla base degli indici ISTAT a far data dal mese di agosto 2026. Il pagamento di detto importo avverrà tramite bonifico sulle coordinate che la sig.ra comunicherà per iscritto al sig. . Detto importo andrà Pt_1 comunque riconosciuto anche durante il periodo di vacanze con il genitore. Il sig. verserà direttamente ai figli la somma di €. Pt_1
15,00= settimanale per e €.10,00= settimanali per Per_1 Per_2
a titolo di paghetta. Le parti concordano che quando i figli saranno in vacanza con il padre per un periodo di oltre 7 giorni il contributo al mantenimento sarà ridotto in misura proporzionale;
5-DISPORRE che l'assegno unico sia incassato nella misura del 100% dalla sig.ra salvo il periodo in cui i ragazzi trascorreranno CP_1 le vacanze con il padre come sopra indicato, per un periodo maggiore di 7 giorni, in quanto verrà ripartito fra i genitori nella stessa proporzione. Il sig. si attiverà a consegnare l'eventuale Pt_1 documentazione che venisse all'uopo richiesta dall'Ente preposto ed a sottoscrivere l'eventuale modulistica;
6-DISPORRE che le spese straordinarie relative ai figli siano ripartite nella misura del 50% ciascuno, intendendo qui trascritto il protocollo del Tribunale di Reggio Emilia con le spese straordinarie extra- scolastiche, mediche e farmaceutiche sportive e di vacanze studio o soggiorni studio all'estero incluse tasse universitarie trasporti e libri di testo materiale a corredo scolastico che andranno concordate;
7-DISPORRE che il sig. in considerazione delle spese che la Pt_1 manutenzione della casa famigliare comporta verserà, sulle coordinate bancarie che saranno comunicate dalla sig.ra fino al CP_1
3 di 5 momento della vendita, a titolo di contributo la somma di €.200,00= mensili;
8-DISPORRE che in virtù dell'accordo intervenuto fra i sig.ri
[...]
la casa coniugale sia posta in vendita e il relativo ricavato, CP_2 detratto l'ammontare che residua del mutuo e le eventuali spese resesi necessarie, ai fini della vendita, sia ripartito in parti uguali fra gli stessi;
9-DICHIARARE integralmente compensate le spese di lite.
FATTI DI CAUSA
1. Con ricorso a domanda congiunta ex art. 473 bis.51 c.p.c., sottoscritto personalmente e depositato in data 17 luglio 2025,
e , già conviventi more uxorio, hanno Parte_1 CP_1 chiesto recepirsi le condizioni concordate per l'affidamento dei loro figli (nato il [...]) e (nata il 16 luglio Per_2 Per_1
2007), nonché per gli ulteriori profili economici attinenti al mantenimento degli stessi.
Con provvedimento in data 22 luglio 2025 è stato disposto lo svolgimento dell'udienza mediante trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e, altresì, confermato le condizioni di cui al ricorso, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.
Il decreto di fissazione dell'udienza è stato regolarmente comunicato a mezzo PEC in data 22 luglio 2025 al Pubblico Ministero, il quale è stato quindi messo in condizione di intervenire nel presente procedimento (Cass. 10894/2005) e non ha fatto pervenire il proprio parere nel termine di tre giorni previsto dall'art. 473 bis.51, comma
3, c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Gli accordi intercorsi tra le parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo
4 di 5 o agli interessi della prole minore, e, anzi, paiono adeguati a garantire a quest'ultima l'accesso ad una effettiva bigenitorialità.
Anche i profili economici dell'accordo non appaiono contrari a norme imperative o di ordine pubblico e risultano idonei, nel contemperamento delle rispettive posizioni, ad assicurare alla prole minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
Pertanto, la domanda congiunta delle parti può essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
L'ascolto della prole non è necessario (art. 473 bis.4, comma 3,
c.p.c.), tenuto conto dei contenuti dell'accordo dei genitori.
Alla luce del combinato disposto dei commi 2 e 4 dell'art. 473 bis.51 c.p.c., «Il collegio provvede con sentenza con la quale omologa
[le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici] o prende atto degli accordi intervenuti tra le parti [sui loro rapporti patrimoniali]»).
Non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite, trattandosi di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta:
1. omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici concordate tra le parti nel ricorso a domanda congiunta così come trascritte in epigrafe;
2. prende atto degli ulteriori accordi, anche patrimoniali, intervenuti tra le parti.
Nulla per le spese.
Così deciso in Reggio Emilia, nella camera di consiglio della Prima
Sezione Civile, in data 11 settembre 2025.
IL GIUDICE EST.
Stefano Rago
IL PRESIDENTE
Damiano Dazzi
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