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Sentenza 11 gennaio 2024
Sentenza 11 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 11/01/2024, n. 91 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 91 |
| Data del deposito : | 11 gennaio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bologna
Sezione I Civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla - Presidente rel., dott.ssa Francesca Neri - Giudice dott.ssa Arianna D'Addabbo - Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di primo grado iscritto al n.13957/2023 R.G. promosso da: nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
) C.F._1
e nata in [...] il [...] (C.F. ) Parte_2 C.F._2
Entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. D'ANGIOLILLO Fiorella ed elettivamente domiciliati presso lo studio EL proprio difensore Via G. Matteotti a Piedimonte ES
(CE)
e con l'intervento EL
P.M., in persona EL Procuratore ELla Repubblica EL Tribunale di Bologna
Oggetto: scioglimento matrimonio
Vista la domanda congiunta di scioglimento matrimonio proposta con ricorso depositato il 27/10/2023 ; rilevato che le parti hanno depositato le note scritte in sostituzione ELl'udienza EL 9 gennaio 2024 confermando la domanda;
rilevato che i coniugi hanno contratto matrimonio civile a AS VO (CE) in data
24.07.2009; rilevato che dall'unione dei coniugi sono nati quattro figli: il 23.09.2008, Per_1
il 20.12.2010, l 18.05.2013 ed il 25.08.2015; Per_2 Per_3 Per_4
ritenuto che, come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una ELle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), l. 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni e che la separazione si è protratta ininterrottamente dal 10/01/2023 (data ELl'udienza presidenziale nel giudizio di separazione) e che pertanto sono ampiamente decorsi i termini di legge senza che i coniugi si siano riappacificati, né abbiano ripreso la convivenza coniugale. Del resto, l'impossibilità di una riconciliazione e di ricostituire la comunione spirituale e materiale propria ELl'istituto EL matrimonio è confermata dalle dichiarazioni ELle parti e dal contenuto degli atti.
Quanto alle statuizioni accessorie, possono essere recepite quelle concordate dalle parti in quanto aventi ad oggetto diritti disponibili e conformi a legge.
Le spese di lite possono essere pertanto compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo definitivamente:
a) pronuncia lo scioglimento EL matrimonio contratto in AS VO (Ce) in data
24.07.2009 da nato a [...] il [...] e Parte_1 Pt_2
nata in [...] il [...] ed iscritto nei Registri EL predetto Comune,
[...]
anno 2009, n. 31, parte 1, Uff.1;
b) ordina all'ufficiale ELlo Stato Civile EL predetto Comune di procedere all'annotazione ELla presente sentenza;
c) prende atto che in base all'accordo tra le parti lo scioglimento EL matrimonio è sottoposto alle seguenti condizioni:
1) la casa coniugale sita in via Idice 51 a Monterenzio (BO), resterà assegnata al signor nella sua qualità di genitore convivente con i figli, i quali in tale luogo Pt_1
hanno mantenuto la propria residenza;
2) i figli e saranno affidati congiuntamente ad Per_3 Per_1 Per_2 Per_4 entrambi i coniugi con residenza privilegiata presso il padre;
3) il diritto di visita tra i minori e il genitore non collocatario continuerà ad essere disciplinato così come statuito in sede di separazione e pertanto la madre avrà la facoltà di vedere i figli almeno due week and al mese dalle ore 19.00 EL venerdì alle ore 19.00 ELla domenica. Gli accordi, in tal caso, saranno presi da entrambi i coniugi a mezzo contatti telefonici. Tale statuizione potrà subire ELle variazioni per impedimento dei genitori o dei figli minori, in tal caso i genitori si accorderanno a seconda ELle esigenze previo accordo telefonico da comunicare almeno un giorno prima.
I genitori avranno altresì, facoltà di tenere i figli minori con sé il giorno di Natale e di
Pasqua ad anni alterni, in modo che, chi dei due genitori non abbia trascorso con i figli il giorno di Natale, possa trascorrere con essi il giorno di Pasqua e viceversa.
Per le vacanze estive, i figli trascorreranno due settimane consecutive con il padre e due con la madre ed i genitori concordano nel darsi preventiva comunicazione, a partire dal mese di Maggio ed in ogni caso con almeno 15 giorni di anticipo, EL luogo con l'esatto recapito, ove terranno i piccoli durante le vacanze;
4) in considerazione ELlo stato di disoccupazione ELla madre, il mantenimento ordinario dei figli continuerà ad essere integralmente a carico EL signor mentre Pt_1
le spese straordinarie (visite specialistiche, mediche o dentistiche, acquisto libri scolastici, tasse scolastiche ecc), saranno poste a carico di ciascun genitore nella misura EL 50%;
5) le parti concordano che l'assegno unico per i figli minori venga percepito interamente dal signor Pt_1
6) la signora rinuncia a chiedere un assegno divorzile;
Pt_2
Spese legali compensate
Così deciso in Bologna il 10/01/2024 nella camera di consiglio ELla Prima sezione
Il Presidente
Dott. Bruno Perla
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bologna
Sezione I Civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla - Presidente rel., dott.ssa Francesca Neri - Giudice dott.ssa Arianna D'Addabbo - Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di primo grado iscritto al n.13957/2023 R.G. promosso da: nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
) C.F._1
e nata in [...] il [...] (C.F. ) Parte_2 C.F._2
Entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. D'ANGIOLILLO Fiorella ed elettivamente domiciliati presso lo studio EL proprio difensore Via G. Matteotti a Piedimonte ES
(CE)
e con l'intervento EL
P.M., in persona EL Procuratore ELla Repubblica EL Tribunale di Bologna
Oggetto: scioglimento matrimonio
Vista la domanda congiunta di scioglimento matrimonio proposta con ricorso depositato il 27/10/2023 ; rilevato che le parti hanno depositato le note scritte in sostituzione ELl'udienza EL 9 gennaio 2024 confermando la domanda;
rilevato che i coniugi hanno contratto matrimonio civile a AS VO (CE) in data
24.07.2009; rilevato che dall'unione dei coniugi sono nati quattro figli: il 23.09.2008, Per_1
il 20.12.2010, l 18.05.2013 ed il 25.08.2015; Per_2 Per_3 Per_4
ritenuto che, come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una ELle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), l. 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni e che la separazione si è protratta ininterrottamente dal 10/01/2023 (data ELl'udienza presidenziale nel giudizio di separazione) e che pertanto sono ampiamente decorsi i termini di legge senza che i coniugi si siano riappacificati, né abbiano ripreso la convivenza coniugale. Del resto, l'impossibilità di una riconciliazione e di ricostituire la comunione spirituale e materiale propria ELl'istituto EL matrimonio è confermata dalle dichiarazioni ELle parti e dal contenuto degli atti.
Quanto alle statuizioni accessorie, possono essere recepite quelle concordate dalle parti in quanto aventi ad oggetto diritti disponibili e conformi a legge.
Le spese di lite possono essere pertanto compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo definitivamente:
a) pronuncia lo scioglimento EL matrimonio contratto in AS VO (Ce) in data
24.07.2009 da nato a [...] il [...] e Parte_1 Pt_2
nata in [...] il [...] ed iscritto nei Registri EL predetto Comune,
[...]
anno 2009, n. 31, parte 1, Uff.1;
b) ordina all'ufficiale ELlo Stato Civile EL predetto Comune di procedere all'annotazione ELla presente sentenza;
c) prende atto che in base all'accordo tra le parti lo scioglimento EL matrimonio è sottoposto alle seguenti condizioni:
1) la casa coniugale sita in via Idice 51 a Monterenzio (BO), resterà assegnata al signor nella sua qualità di genitore convivente con i figli, i quali in tale luogo Pt_1
hanno mantenuto la propria residenza;
2) i figli e saranno affidati congiuntamente ad Per_3 Per_1 Per_2 Per_4 entrambi i coniugi con residenza privilegiata presso il padre;
3) il diritto di visita tra i minori e il genitore non collocatario continuerà ad essere disciplinato così come statuito in sede di separazione e pertanto la madre avrà la facoltà di vedere i figli almeno due week and al mese dalle ore 19.00 EL venerdì alle ore 19.00 ELla domenica. Gli accordi, in tal caso, saranno presi da entrambi i coniugi a mezzo contatti telefonici. Tale statuizione potrà subire ELle variazioni per impedimento dei genitori o dei figli minori, in tal caso i genitori si accorderanno a seconda ELle esigenze previo accordo telefonico da comunicare almeno un giorno prima.
I genitori avranno altresì, facoltà di tenere i figli minori con sé il giorno di Natale e di
Pasqua ad anni alterni, in modo che, chi dei due genitori non abbia trascorso con i figli il giorno di Natale, possa trascorrere con essi il giorno di Pasqua e viceversa.
Per le vacanze estive, i figli trascorreranno due settimane consecutive con il padre e due con la madre ed i genitori concordano nel darsi preventiva comunicazione, a partire dal mese di Maggio ed in ogni caso con almeno 15 giorni di anticipo, EL luogo con l'esatto recapito, ove terranno i piccoli durante le vacanze;
4) in considerazione ELlo stato di disoccupazione ELla madre, il mantenimento ordinario dei figli continuerà ad essere integralmente a carico EL signor mentre Pt_1
le spese straordinarie (visite specialistiche, mediche o dentistiche, acquisto libri scolastici, tasse scolastiche ecc), saranno poste a carico di ciascun genitore nella misura EL 50%;
5) le parti concordano che l'assegno unico per i figli minori venga percepito interamente dal signor Pt_1
6) la signora rinuncia a chiedere un assegno divorzile;
Pt_2
Spese legali compensate
Così deciso in Bologna il 10/01/2024 nella camera di consiglio ELla Prima sezione
Il Presidente
Dott. Bruno Perla