Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 25/06/2025, n. 2227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2227 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
R. G. 1609/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La corte di appello di Venezia
Sezione prima civile e Impresa riunitasi in camera di consiglio, nelle persone di dott. Guido Santoro - presidente rel. - dott. Federico Bressan - consigliere - dott. Francesco Petrucco Toffolo - consigliere - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta a ruolo il 19-9-2023 promossa con atto di citazione da
(C.F. ), nato a [...] il 16 agosto Parte_1 C.F._1
1964, domiciliato in Verona, Strada La Rizza n. 123/c, rappresentato e difeso dall'Avv.
Michele Alban di Verona, Piazza Cittadella n. 16, (C.F. ), che C.F._2 dichiara di voler ricevere le comunicazioni all'indirizzo PEC:
presso il quale è eletto domicilio;
Email_1
appellante/convenuto in primo grado contro
(C.F. ), nata a [...] il 25 Controparte_1 C.F._3 gennaio 1948 e (C.F. ), nato a [...] Controparte_2 C.F._4
d'Alfaedo (VR) il 16 marzo 1945, entrambi residenti a [...], rappresentati e difesi dagli avvocati Alberto Borghetti (C.F. , C.F._5
pec: e Francesco Mercurio (C.F. Email_2
, pec: , elettivamente C.F._6 Email_3 domiciliati presso quest'ultimo a Venezia, Viale Ancona, n. 17 appellati/attori in primo grado
PUBBLICO MINISTERO in persona del procuratore generale presso la Corte d'appello di Venezia
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 1309/2023 emessa dal Tribunale di Venezia, sez. imprese, pubblicata in data 17/07/2023 e notificata in data 19/07/2023, a definizione della causa civile RG 9024/2021.
-1-
Per parte appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Venezia, contrariis reiectis:
- in via preliminare o pregiudiziale: stante la proposizione di querela di falso incidentale avverso la scrittura privata datata 30.11.2013 (docc. 1 e 18 controparte), sospendersi il giudizio d'appello ex art. 355 cpc, fissando un termine perentorio per la riassunzione della causa di querela di falso avanti il Tribunale di Venezia, sez. specializzata Impresa;
- nel merito: in riforma della sentenza n. 1309/2023 emessa dal Tribunale di Venezia,
Sezione specializzata Impresa – R.G. n. 9024/2021, pubblicata in data 17.7.2023 e notificata in data 19.7.2023:
1) accertata la falsità delle scritture private datate 30 novembre 2013 (docc. 1 e 18 di controparte) dichiararsi nulla ed inesistente, quanto meno nei confronti dell'appellante, la predetta scrittura privata denominata: “Accordo privato familiare” datata 30.11.2013.
2) in accoglimento dei motivi d'appello, respingersi in ogni caso tutte le domande di
e . Controparte_2 Controparte_1
3) Revocarsi il sequestro giudiziario concesso con provvedimento inaudita altera parte in data 26.6.2021 e confermato con provvedimento 11.10.2021 per i motivi indicati in atti.
4) Condannarsi ed ex art. 96 cpc nella misura che sarà Controparte_2 Controparte_1 ritenuta dalla Corte d'Appello equa e di giustizia;
- in ogni caso: con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio, con restituzione di quanto versato dall'opponente ad opposti in forza della sentenza di primo grado.
- in via istruttoria: si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello e qui riportate:
“Si chiede che venga ammessa prova per testi, ai fini delle querele di falso presentate, relativamente ai doc. 1 e 18 depositati da controparte, sui seguenti capitoli:
1. Vero che l'autovettura Lexus targata EL370GW intestata a è sempre e solo CP_3 stata utilizzata esclusivamente da Parte_1
2. Vero che il signor il giorno 29 novembre 2013 partiva da Verona con Parte_1
l'autovettura marca Lexus RX 450h targata EL370GW per raggiungere Chieti ove aveva in programma il giorno successivo incontri di lavoro;
-2-
3. Vero che la mattina del 30 novembre 2013 il signor incontrava a Chieti il signor CP
; Parte_2
4. Vero che nella notte tra il 29 novembre 2013 ed il 30 novembre 2013 il signor CP alloggiava presso l'Hotel Villa Maria di Francavilla al Mare in provincia di Chieti e veniva ricevuto dalla signora , responsabile dell'Hotel; Tes_1
5. Vero che il giorno 30 novembre alle ore 12:17 il signor pagava alla signora CP
con alla reception dell'Hotel Villa Maria il conto per la stanza nella quale Tes_1 CP_4
aveva soggiornato;
6. Vero che ripartiva da Chieti il giorno 30 novembre 2013 alle ore 19:30 Parte_1
per raggiungere Verona;
7. Vero che il signor faceva rientro a casa a Verona il giorno 1 dicembre Parte_1
2013 alle ore 2:20.
Indica a testi: ; di Pescara;
Signora Testimone_2 Parte_2 Testimone_3
addetta alla reception Hotel Villa Maria di Francavilla al Mare;
Titolare, incaricato Hotel
Villa Maria di Francavilla al Mare.
Si chiede inoltre, ai fini di causa, prova per testi ed interrogatorio formale degli attori
ed , sui seguenti capitoli: Controparte_2 Controparte_1
8. Vero che in data 4.4.1997 veniva acquistata dalla famiglia la società CP_2
Sanitaria Ortopedia Policlinico e l'acquisto veniva parzialmente eseguito con il pagamento dell'importo di Lire 30.000.000 da parte di Parte_1
9. Vero che tale provvista era pervenuta a dalla propria liquidazione in Parte_1
quanto si era dimesso proprio al fine di percepire il TFR del proprio lavoro quale dipendente;
10. Vero che oltre a tale esborso, per recuperare ulteriori somme per permettere a tutta la sua famiglia d'origine di acquistare la società Sanitaria Ortopedia Policlinico Epiboli
Gianluigi faceva stipulare alla moglie un mutuo ipotecario in data Testimone_2
14.07.1998 n. 3431 rac. notaio per Lire 400.000.000, gravante sulla casa di Persona_1
quest'ultima (doc. 1);
11. Vero che nel 2002 la società “Sanitaria Ortopedia Policlinico S.r.l.” che veniva scissa nelle due società “Sanitaria Ortopedia Borgo Roma S.r.l.” e “GOS AL SR” per necessità di liquidità, ed in particolare per acquistare immobili da parte della società ai fini sociali, chiedeva alla moglie di stipulare un nuovo mutuo Parte_1 Testimone_2
ipotecario che veniva stipulato in data 1.02.2006 n. 336015 rep. notaio per Persona_1
-3- euro 250.000,00 (doc. 2) con parti mutuatari e;
Parte_1 Testimone_2
12. Vero che per ragioni espresse di celerità in innumerevoli occasioni prima del
30.11.2013 faceva sottoscrivere a documenti indicandoli Controparte_2 Parte_1 come attinenti l'attività lavorativa senza dare la possibilità di leggerli;
13. Vero che in innumerevoli occasioni faceva sottoscrivere a Controparte_2 Parte_1 fogli in bianco da compilarsi successivamente secondo accordi;
[...]
14. Vero che nel novembre 2013 chiedeva a di Controparte_2 Parte_1
sottoscrivere dei fogli compilati evidenziando che si trattava di un mandato esplorativo a vendere le quote sociali detenute dai famigliari e che firmò senza Parte_1
leggere il testo che il padre subito trattenne per sé.
Indica testi: . Testimone_2
Si chiede inoltre che il Giudice voglia, qualora ciò non lo consideri già accertato con la documentazione prodotta, la targa dell'auto che il giorno 1.12.2013 usciva al castello di
Verona sud alle ore 1:56 partendo da PE-Chieti di conseguenza circa 6 ore prima che è il tempo necessario per il tragitto Chieti/Verona, come si dimostra dalla fattura con allegati viaggi di Autostrade per l'AL Spa (doc. 5 . Parte_1
Si chiede inoltre che il Giudice voglia richiedere alla società Autostrade per l'AL la produzione in giudizio di documenti comprovanti quali targhe fossero intestatarie di dispositivo telepass relativamente al cliente nel mese di novembre/dicembre CP_3
2013.
Si chiede che il Giudice Voglia richiedere alla competente Questura di Francavilla al
Mare di produrre in giudizio l'elenco degli ospiti dichiarati ex lege dall'Hotel Villa Maria
Hotel & Spa di Chieti nella notte tra il 29 e il 30 novembre 2013.”.
Per parte appellata:
“- Rigettarsi l'appello, per l'inammissibilità e l'infondatezza di ogni avversa domanda e istanza;
- con rifusione delle spese del giudizio;
- in via istruttoria, accogliersi le istanze istruttorie avanzate in primo grado con la seconda e con la terza memoria ex. art. 183, c. 6 c.p.c. (all. D e E), che si trascrivono di seguito: senza con ciò acconsentire a un'inversione dell'onere probatorio, si chiede
l'ammissione della prova per testimoni sui seguenti capitoli, da leggersi in forma interrogativa, preceduti da “vero che”:
-4-
1. nel pomeriggio del 7 dicembre 2013, i signori Controparte_2 Controparte_1 [...]
e ncontrarono nell'abitazione dei coniugi Per_2 Persona_3 Parte_3
in Via Pasubio n. 6 a Castel d'Azzano (VR), ove – dopo averne letto il CP_2 Parte_1 contenuto – ognuno di loro sottoscrisse in due originali l'accordo privato familiare che si esibisce al testimone (nostri docc. 1 e 18);
2. l'accordo privato familiare, che si si esibisce al testimone (nostri docc. 1 e 18), venne sottoscritto nel 2013, ma la volontà dei sottoscrittori di tale patto (signori Controparte_2
e in ordine Controparte_1 Persona_2 Persona_3 Parte_1 all'intestazione solo formale delle quote societarie indicate in tale documento a favore dei signori e era stata manifestata da Persona_2 Persona_3 Parte_1 tutti e cinque loro prima della costituzione di ciascuna di tali società;
3. il 2 ottobre 2018, i signori e diedero Parte_1 CP_5 Controparte_6
avvio alle trattative per la cessione della partecipazione in Sanitaria Ortopedia San
Massimo s.a.s. intestata al signor e, in tale occasione, i signori e CP CP_7 CP_6
segnalarono al signor di essere a conoscenza che la quota che essi intendevano CP acquistare (pari al 40 % del capitale sociale) apparteneva in realtà al signor
[...]
e a sua moglie CP_2 Controparte_1
4. nell'occasione di cui al capitolo precedente, il signor disse ai signori Parte_1
e di aver già discusso con i propri genitori ( CP_5 Controparte_6 Controparte_2
e della cessione della quota di Sanitaria Ortopedia San Massimo s.a.s. Controparte_1
(formalmente intestata al medesimo signor e che questi ultimi avevano prestato CP
il loro consenso alla cessione. I signori e ricevettero CP_5 Controparte_6 analoga rassicurazione da parte della signora moglie del signor Testimone_2
Essi decisero pertanto di acquistare la quota di Sanitaria Ortopedia San CP
Massimo s.a.s intestata al signor Parte_1
5. i signori e già nell'ottobre 2018, erano a conoscenza CP_5 Controparte_6 dell'esistenza di un accordo tra i coniugi e e i loro figli, Controparte_2 Controparte_1 signori e in ordine all'intestazione a Persona_2 Persona_3 Parte_1 favore di questi ultimi di una parte delle quote di Sanitaria Ortopedia Borgo Roma s.r.l.,
Sanitaria Ortopedia s.r.l., Controparte_8 Controparte_9
Sanitaria Ortopedia San Massimo s.a.s.,
[...] Controparte_10 [...]
che – al di là Controparte_11 Controparte_12 CP3 della loro intestazione formale – sarebbero rimaste di proprietà esclusiva dei coniugi
-5-
Controparte_14
6. in qualità di commercialista, la Dott. prestò la propria assistenza Persona_4
professionale in occasione della cessione della quota di Controparte_11 formalmente intestata al signor a favore del signor
[...] Parte_1 CP_5 redigendo l'atto di cessione del 9 giugno 2014 e provvedendo alla relativa iscrizione nel
Registro delle imprese, come si evince dal doc. 22 che si esibisce alla testimone. Nel giugno 2014, la Dott. ra a conoscenza del fatto che la quota oggetto di cessione, Per_4
benché formalmente intestata al signor appartenesse ai signori Parte_1 [...]
e in forza di uno specifico accordo intercorso tra il signor CP_2 Controparte_1
e i propri genitori, ed era altresì a conoscenza del fatto che la somma pagata dal CP signor per l'acquisto della predetta quota sarebbe stata consegnata ai CP_5 coniugi Controparte_14
7. in qualità di commercialista, la Dott. prestò la propria assistenza Persona_4
professionale in occasione della cessione della quota di Controparte_9
formalmente intestata al signor a favore del signor
[...] Parte_1
, redigendo l'atto di cessione del 27 gennaio 2017 e provvedendo alla Persona_5 relativa iscrizione nel Registro delle imprese, come risulta dal doc. 24 che si esibisce alla testimone. In tali circostanze, la Dott. era a conoscenza del fatto che la quota Per_4
oggetto di cessione, benché formalmente intestata al signor Parte_1
apparteneva in realtà ai signori e in forza di uno Controparte_2 Controparte_1
specifico accordo intercorso tra il signor e i propri genitori, ed era altresì a CP conoscenza del fatto che la somma pagata dal signor per l'acquisto delle Persona_5 predette quote sarebbe stata consegnata ai coniugi Controparte_14
8. sin dalla prima decade del 2000, la Dott. era a conoscenza Persona_4 dell'esistenza di un accordo tra i coniugi e e i loro figli, Controparte_2 Controparte_1 signori e in ordine all'intestazione a Persona_2 Persona_3 Parte_1
favore di questi ultimi di una parte delle quote di Sanitaria Ortopedia Borgo Roma s.r.l.,
Sanitaria Ortopedia s.r.l., Controparte_8 Controparte_9
Sanitaria Ortopedia San Massimo s.a.s.,
[...] Controparte_10 [...]
Controparte_11 Controparte_12 Controparte_15
che – al di là della loro intestazione formale – sarebbero rimaste di
[...]
proprietà esclusiva dei coniugi Controparte_16
Si indicano come testimoni i signori:
-6- - specialmente sui capitoli nn. 1 e 2; Persona_2
- specialmente sui capitoli nn. 1 e 2; Persona_3
- specialmente sui capitoli nn. 3, 4 e 5; CP_5
- specialmente sui capitoli nn. 3, 4 e 5; Controparte_6
- Dott. specialmente sui capitoli nn. 6, 7 e 8; Persona_4
- per la denegata ipotesi in cui venissero ammesse le istanze istruttorie avanzate ex adverso, chiediamo di essere abilitati alla prova contraria, con i predetti testimoni, sui capitoli formulati da Controparte.”
“Considerate la temerarietà dell'appello e la condotta processuale dell'appellante, chiediamo che, nel pronunciarsi sulle spese del giudizio, la Corte di appello condanni
d'ufficio il signor al pagamento, a favore dei coniugi di Parte_1 Controparte_14 una somma equitativamente determinata, ex art. 96, comma 3 cod. proc. Civ.”
Ragioni della decisione
In fatto. -
1. I coniugi e citavano in giudizio avanti il tribunale di Controparte_1 Controparte_2
Venezia da loro affiliato, per ottenere il trasferimento in proprio favore Parte_1 della partecipazione societaria nella s.r.l. Sanitaria Ortopedia Borgo Roma (pari al 34%), di cui sostenevano che fosse titolare meramente fiduciario, come Parte_1
sarebbe risultato dal documento prodotto in giudizio (doc. 1), sottoscritto dagli attori, dal convenuto e dai figli degli attori e e datato 30/11/2013. Persona_2 Per_3
Deducevano che il convenuto negava di essere un mero fiduciario ed anzi aveva notificato denuntiatio ai sensi dell'art. 7 dello statuto sociale, in vista della cessione a terzi, che si apprestava a fare, della quota.
1.1. Ante causam, gli attori avevano ottenuto l'autorizzazione al sequestro giudiziario della partecipazione, con ordinanza dell'11 ottobre 2021, confermativa del decreto d'urgenza emesso inaudita altera parte.
1.2. Il convenuto, si costituiva proponendo querela di falso, negando di Parte_1 aver sottoscritto consapevolmente il predetto documento e lamentando che il foglio sarebbe stato firmato in bianco e compilato solo in seguito. Contestava inoltre che il contenuto del documento potesse valere come patto fiduciario.
1.3. Successivamente, gli attori depositavano la scansione di un secondo originale del documento (doc. 18), che presentava la sottoscrizione di il quale Parte_1
-7- proponeva querela di falso anche avverso di esso.
2. Con sentenza n. 1309/2023 del 17.7.2023, notificata da parte attrice il 19.7.2023, il
Tribunale di Venezia, sez. Imprese ha dichiarato inammissibili le querele di falso proposte dal convenuto, ha trasferito agli attori, per la metà ciascuno, la partecipazione pari al 34% nella Sanitaria Ortopedia Borgo Roma s.r.l., ha disposto la restituzione dei documenti 1 e 18 a parte attrice dopo il passaggio in giudicato della sentenza e ha posto a carico di parte convenuta le spese di lite e di custodia.
3. Avverso tale sentenza ha proposto appello, affidato a tre motivi. Parte_1
3.1. Con il primo motivo d'appello si lamenta la violazione e/o errata applicazione delle regole in tema di abusivo riempimento di foglio firmato in bianco con conseguente errore di diritto per aver dichiarato inammissibile la querela di falso, rilevante ai fini della decisione impugnata.
3.1.1. In particolare, il motivo deduce che il Tribunale sarebbe incorso in errore, in quanto l'appellante, pur avendo riconosciuto come proprie le firme apposte sui ridetti documenti, avrebbe espressamente disconosciuto il testo ivi rappresentato, precisando che entrambi i documenti erano stati firmati in bianco e poi compilati a sua insaputa e contro la sua volontà (e dunque “absque pactis”). Secondo l'appellante non sarebbe dirimente la prassi, riferita al passato, di firmare su richiesta dei familiari, avendone piena fiducia, fogli in bianco o documenti compilati senza poterli leggere in ragione della addotta urgenza. Inoltre, l'appellante deduce che non avrebbe potuto firmare i documenti in questione, trovandosi nel giorno di sottoscrizione (30 novembre 2013) presso luogo diverso da quello indicato nei documenti.
3.1.2. Sotto altro profilo, l'appellante lamenta che il Tribunale avrebbe commesso l'errore di non considerare la falsità della dichiarazione sottoscritta da e Persona_3 [...]
datata 4 ottobre 2021 ed indirizzata al legale degli attori, in cui si affermava che Per_2 tutti (compreso l'appellante) avevano sottoscritto i documenti nel pomeriggio di sabato 30 novembre a casa dei genitori (appellati nel presente giudizio), dunque, a Rizza, in provincia di Verona.
Per converso, si sostiene che era stata fornita prova documentale che, il giorno 30 novembre 2013, si trovava a Chieti - distante oltre 500 km da Rizza - essendo partito il
29 novembre 2013 e avendo fatto rientro a Verona il 1° dicembre 2013.
3.1.3. L'appellante deduce infine che il Tribunale avrebbe errato nell'applicare la fattispecie di abusivo riempimento di foglio firmato in bianco al caso di specie, essendo il
-8- riempimento avvenuto in assenza di specifico accordo sul contenuto dello stesso.
3.1.4. L'appellante intende quindi riproporre la querela di falso incidentale avverso i docc.
1 e 18 di controparte, con conseguente richiesta di sospensione del relativo giudizio di appello e fissazione di termine per la riassunzione del procedimento di querela di falso avanti il Tribunale di Venezia, sez. specializzata Impresa.
3.2. Con secondo motivo d'appello deduce l'errata e/o contraddittoria motivazione sulla qualificazione giuridica della scrittura 30.11.2023 (biancosegno con autorizzazione al riempimento o documento già compilato); l'errata valutazione delle prove anche presuntive offerte dal convenuto e/o l'omessa istruttoria per accertare l'abusivo riempimento di foglio firmato in bianco “contra pacta”, istruttoria volta a interrompere il collegamento tra sottoscrizione e dichiarazione.
3.2.1. contesta la motivazione della sentenza, nella parte in cui Parte_1
l'appellante avrebbe fornito una ricostruzione dei fatti ambigua, non chiarendo se la scrittura rientrasse tra quelle che gli venivano sottoposte in via di urgenza e che firmava senza avere modo di leggere o tra quelle che era solito firmare in bianco, su richiesta dei familiari, affinché fossero riempite secondo le necessità degli affari di famiglia. Al riguardo, deduce l'irrilevanza della prassi degli scritti firmati in bianco o senza leggerne il contenuto, nel mentre si sostiene che era stato espressamente dedotto l'abusivo riempimento, contro la sua volontà del documento oggetto di querela.
3.2.2. Inoltre, si sostiene che, in ogni caso, anche il riempimento “contra pacta” costituisce fattispecie di abuso, trattandosi di inadempimento al “mandatum ad scribendum”, la cui dimostrazione non richiede la proposizione di querela di falso, essendo sufficiente un qualsiasi mezzo di prova, anche di carattere presuntivo.
3.2.3. Sul punto, deduce che il Tribunale avrebbe errato nel ritenere che l'appellante avrebbe sottoscritto un biancosegno, autorizzando i familiari al suo riempimento con qualsivoglia prescrizione per tutelare gli affari di famiglia, non avendo adeguatamente tenuto conto delle evidenze istruttorie. Quindi, enuclea degli elementi volti a dimostrare,
a suo dire, l'inesistenza di un patto fiduciario intercorso tra l'appellante e gli appellati, o della volontà dell'appellante di disporre gratuitamente delle proprie quote societarie, per l'acquisizione delle quali si era indebitato personalmente.
3.3. Con terzo motivo d'appello lamenta l'errata qualificazione giuridica dello scritto del
30 novembre 2013 ed errata sua valutazione ai fini probatori dell'esistenza del patto fiduciario, rilevante ai fini della decisione impugnata rappresentando riconoscimento di
-9- credito.
3.3.1. Nella specie, parte appellante sostiene che i documenti in questione non rappresentino un patto fiduciario, non essendo stati sottoscritti contestualmente all'atto di costituzione della società, né rappresentino atto di riconoscimento di patto fiduciario.
Per converso, secondo parte appellante, rappresenterebbero semmai un riconoscimento del diritto di credito dei coniugi appellati con promessa/preliminare di trasferimento senza corrispettivo, basato sull'erroneo presupposto che gli stessi avrebbero conferito in via esclusiva il capitale iniziale ed i conferimenti avvenuti nel corso degli anni, fatto contestato dall'appellante, secondo cui i principali apporti economici alla società sarebbero stati eseguiti dallo stesso, con anche il supporto economico della moglie
, che avrebbe iscritto ipoteche sui propri immobili. Testimone_2
3.4. In via istruttoria, parte appellante chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse in primo grado.
4. Si sono costituiti in giudizio i signori ed contestando Controparte_1 Controparte_2
quanto dedotto ex adverso.
4.1.1. Rispetto al primo motivo d'appello, parte appellata ribadisce l'ambiguità della ricostruzione fattuale effettuata in primo grado da controparte, quanto all'esistenza di un abusivo riempimento di foglio sottoscritto in bianco, avendo l'appellante ammesso la possibilità che il documento oggetto di giudizio potesse essere stato sottoposto alla sua firma dal padre che gli avrebbe spiegato che trattavasi di una procura a vendere e CP_2 non di un patto fiduciario e che non gli avrebbe dato modo di leggerne l'effettivo contenuto. Per conseguenza, sostiene l'inammissibilità delle querele di falso proposte per indeterminatezza dell'oggetto.
4.1.2. A sostegno dell'inammissibilità delle querele di falso, parte appellata richiama la pronuncia del giudice di prime cure che ha sostenuto l'inesistenza di un riempimento abusque pactis, dovendosi questo distinguere dal riempimento contra pacta, fattispecie non sussumibile nella falsità materiale, dunque, non contestabile tramite querela di falso.
4.1.3. Parte appellata deduce che il testo dei documenti nn. 1 e 18 era stato integralmente predisposto prima della sottoscrizione dell'accordo da parte di tutti i componenti della famiglia, come corroborato anche dalla sottoscrizione di Parte_1
che invade la scrittura in calce che stava firmando, soprapponendosi ad essa.
[...]
4.1.4. Da ultimo, argomenta circa l'irrilevanza della data di sottoscrizione indicata nei documenti, non essendo elemento essenziale dell'accordo, potendo questi essere stati
-10- sottoscritti anche il sabato successivo al 30 novembre 2013 ed affermando, in ogni caso, la possibilità che l'appellante sia rientrato a Rizza il 30 novembre 2013, per sottoscriverli.
4.2.1. Parte appellata deduce l'inammissibilità del secondo motivo d'appello, non avendo controparte compreso la ratio della pronuncia del Tribunale, che non avrebbe affatto accertato che avrebbe consapevolmente sottoscritto un biancosegno Parte_1 con autorizzazione al riempimento, ma si sarebbe limitata a rilevare l'inesistenza di un riempimento abusque pactis, quale che fosse la reale dinamica dei fatti rispetto alla duplice versione fornita dall'appellante.
Ribadisce che il testo dei documenti nn. 1 e 18 sarebbe stato integralmente predisposto prima della sottoscrizione e contesta i singoli elementi addotti da parte appellante quale dimostrazione della violazione di un mandatum ad scribendum, evidenziando, in particolare, che gli oneri economici dei mutui contratti per la società sarebbero stati da ultimo sostenuti da Controparte_2
4.3.1. Con riguardo al terzo motivo d'appello, parte appellata ne deduce l'inammissibilità sotto due profili: per tardività e per inidoneità, in caso di suo accoglimento, a condurre ad una riforma della pronuncia di primo grado.
4.3.2. Nel merito, ne deduce l'infondatezza, affermando che dall'accordo sarebbe desumibile l'assenza di qualsiasi intento liberale dei genitori nei confronti dei figli e dell'affiliato, configurandosi questo quale patto fiduciario. Sul punto evidenzia che i documenti, benché successivi alla costituzione della società, sarebbero stati redatti al fine di formalizzare la comune volontà delle parti in ordine all'intestazione fiduciaria delle partecipazioni sociali, richiamando la giurisprudenza che qualifica il patto fiduciario come negozio a forma libera, per il quale non è necessaria la forma scritta. Quanto alla contestazione ex adverso proposta sulla veridicità della dichiarazione, contenuta nei documenti, secondo cui il capitale iniziale e i conferimenti sarebbero stati esclusivamente apportati da ed , ne argomenta l'irrilevanza, oltre che Controparte_2 Controparte_1
l'infondatezza.
5. Da ultimo, parte appellata contesta l'ammissibilità delle istanze di prova ex adverso riproposte, domandando, in caso di ammissione, l'abilitazione a prova contraria, con testimoni indicati nel giudizio di primo grado. Rileva l'inattendibilità della sig.ra Tes_2
poiché coniuge dell e si oppone all'emissione degli ordini di esibizione
[...] CP
chiesti ex adverso.
6. Con memoria di replica parte appellante si è opposta all'amissione delle prove
-11- testimoniali richieste ex adverso e parte appellata ha chiesto alla Corte d'appello la condanna nei confronti del signor al pagamento, a favore dei coniugi Parte_1
di una somma equitativamente determinata, ex art. 96, c. 3, c.p.c., Controparte_14 considerata, a suo dire, la temerarietà dell'appello e la condotta processuale dell'appellante.
7. La causa è stata rimessa in decisione per l'udienza del giorno 29.05.2025.
In diritto.-
1. Anche nella prospettazione fatta valere in questa sede, nella quale ha Parte_1
chiarito che il riferimento alla prassi della sottoscrizione nel corso degli anni di fogli in bianco non doveva ritenersi rilevante ai fini di causa, concentrandosi dunque su quanto allegato con riferimento alla scrittura 30-11-2023 (v. atto di appello, pag. 7), va constatato che l'appellante non è riuscito a superare quanto osservato in proposito dal tribunale.
2. Invero, il primo giudice, dopo aver preso in esame la prospettazione delle scritture sottoscritte in bianco “come accadde molte volte” su richiesta dei famigliari, ha affrontato l'alternativa prospettazione, quella relativa alla scrittura che gli veniva sottoposta in via d'urgenza e senza dargli tempo di leggerne il contenuto, come sarebbe avvenuto nel particolare caso per cui è causa, in cui “gli venne data spiegazione che si trattava di una procura a vendere”, vale a dire l'alternativa che, in questa sede, viene indicata come l'unica rilevante.
3. In riferimento a tale ipotesi, il tribunale ha evidenziato che si trattava della “libera decisione dell'attore di sottoscrivere un documento senza avere contezza del suo contenuto” e che la apposizione della sua sottoscrizione “comportava la confezione di un documento che egli accettava di fare proprio per come era, qualunque ne fosse il contenuto e che rendeva con la sua firma, per quanto lo riguardava, completo e perfetto”
(sentenza appellata, pag. 5).
4. L'appellante non si fa carico di affrontare e, tanto meno superare, tale argomentazione, limitandosi a ribadire che egli aveva dedotto – anche tramite i richiami giurisprudenziali – un'ipotesi di riempimento absque pactis.
5. Il punto è che la stessa allegazione fattuale di sta a smentire la Parte_1 ricorrenza di un'ipotesi di riempimento del documento absque pactis.
6. Sostenere che il documento gli era stato sottoposto in termini di procura a vendere, mentre poi venne completato con il “patto fiduciario” val quanto sostenere che un
-12- accordo sul riempimento c'era (e aveva il contenuto chiarito: procura a vendere), ma che venne tradito, con il completamento della scrittura in termini di “patto fiduciario”.
7. L'insistito richiamo alla presenza dell in altro luogo alla data recata nella scrittura CP privata oggetto di querela di falso sconta l'equivoco su cui si basa la prospettazione dell'appellante. Ciò che in questa sede unicamente rileva (ai fini della ammissibilità della querela) è la allegazione dell'assenza di un patto di riempimento, non già che il sottoscrittore si trovasse o meno nel giorno indicato nella località indicata nel documento.
8. È appena il caso di soggiungere che l'insistita deduzione della mancanza di
“consapevolezza” del qui appellante nella sottoscrizione della scrittura è già stata presa in esame dal tribunale e ritenuta – con valutazione pienamente condivisibile – del tutto irrilevante ai fini della querela di falso ove si tratta unicamente di accertare la falsità o meno del documento (e non di valutare la ricorrenza di vizi del volere o altre ipotesi di impugnative negoziali).
9. La valutazione di inammissibilità della querela di falso compiuta dal tribunale si sottrae, dunque, alle critiche rivoltele con il motivo in disamina e merita conferma.
10. Con il secondo motivo si sottopone a censura la parte della sentenza ove il tribunale, dopo aver dichiarato l'inammissibilità della querela di falso, è passato alla disamina della scrittura privata 30-11-2023, qualificandola in termini di patto fiduciario. L'appello sostiene che il tribunale avrebbe omesso di considerare, al di là della questione della querela di falso, che anche il caso del riempimento contra pacta costituisce un abuso e un inadempimento al mandato ad scribendum e che occorreva verificare in causa tale aspetto, alla stregua dei documenti prodotti e delle presunzioni offerte. In tale specificata prospettiva si richiamano i seguenti elementi:
«a) ha finanziato con denaro proprio o della moglie le società in cui lo stesso è o è Parte_1
stato socio, a cominciare dal 1997 ove ha investito nella società Sanitaria Ortopedia Policlinico acquistata dalla famiglia il proprio TFR di circa 30 milioni di lire;
Controparte_14
b) il recesso dalla società Sanitaria San Massimo (anch'essa riportata nella scrittura 30.11.2013 cd
“patto fiduciario”) da parte del socio di è avvenuto a seguito di regolare “denuntiatio”, Parte_1 verificata anche dal professionista che l'ha gestita e gli attori-appellati non hanno mai contestato ad di aver percepito l'importo di euro 49.000 del recesso (il che smentisce l'esistenza del Parte_1 presunto patto fiduciario);
c) ha ceduto a terzi incassandone il relativo prezzo, le proprie quote di partecipazione Parte_1 nelle società (docc. 21 e 22 di controparte) e Controparte_11 Controparte_9
(docc. 23 e 24 di controparte), anch'esse riportate nella scrittura 30.11.2013 cd “patto
[...]
-13- fiduciario”), mentre non risultano provate dazioni di presunte somme in denaro dal convenuto agli attori come da questi asserito. Anzi, il prezzo di cessione delle quote di Controparte_9
pari ad euro 2.550,00, è stato riscosso dal convenuto che ha versato il relativo
[...] assegno circolare sul proprio conto corrente, come risulta dai docc. 19 e 20 del convenuto prodotti a
prova contraria;
d) la “denuntiatio” inviata agli altri soci della conferma che Parte_4 sia il vero titolare della quota societaria che intende vendere a terzi;
Parte_1
e) moglie di ha garantito in data 14.7.1998 con ipoteca sui propri Testimone_2 Parte_1 beni immobili fino a Lire 800.000.000, il mutuo ipotecario di lire 400.000.000 erogato in favore della società Sanitaria Ortopedia Policlinico S.r.l. (v. doc. 1 convenuto) che nel 2002 veniva di fatto scissa nelle due società Sanitaria Ortopedia Borgo Roma S.r.l. (di cui detiene il 34% delle Parte_1 quote) e GOS AL SR (di cui detiene il 17% delle quote); Parte_1
f) Per necessità di liquidità volta all'acquisto di immobili da parte della società Sanitaria Ortopedia
Borgo Roma srl, e la moglie hanno contratto un ulteriore mutuo in Parte_1 Testimone_2 data 1.2.2006 per euro 250.000,00 (doc. 2 convenuto), garantito da ipoteca sui beni immobili di quest'ultima, la quale, dopo aver ricevuto dalla Banca l'accredito della somma mutuata, faceva
emettere in pari data 2 assegni circolari a favore della società Sanitaria Ortopedia Borgo Roma srl
(doc. 3 convenuto), con l'accordo di genitori e fratelli del signor Parte_1
g) Il mutuo garantito dai beni immobili di (moglie di è stato Testimone_2 Parte_1 contratto nell'interesse della società Sanitaria Ortopedia Borgo Roma SR e ha pagato Controparte_2 solo alcune rate del mutuo (essendovi comunque tenuto quale fidejussore) che non Parte_1 riusciva a pagare per difficoltà economiche, come risulta dalla rilevazione di insoluti del Banco BM per le rate del 2019/2020 (doc. 17 convenuto) e dalla raccomandata del 21.01.2020 del Banco PM
(doc. 18 convenuto) che chiedeva il rientro dal debito, e informava della conseguente iscrizione in
centrale rischi di Banca d'AL e nei SIC banche dati private, sia di sia della moglie Parte_1
; Testimone_2
h) In data 13.2.2013 ha anche prestato a Banco Popolare fideiussione omnibus Parte_1 personale a favore della Sanitaria Ortopedia Borgo Roma SRL per l'importo di euro 2.000.000,00 di
euro, confermata in data 16.12.2015 (doc. 4 convenuto)».
11. In disparte l'evidente contraddittorietà della prospettazione difensiva rispetto a quella incentrata sulla mancanza di patti di riempimento, in ogni caso l'appellante pare non avvedersi che la deduzione dell'inadempimento del mandato ad scribendum presuppone il rilascio di un foglio sottoscritto in bianco, che successivamente risulti compilato in violazione degli accordi fra le parti. Ai fini, dunque, della dimostrazione del riempimento contra pacta si rende necessario provare la sottoscrizione di un foglio in bianco e l'esistenza del patto di riempimento che si assuma violato.
12. Le circostanze innanzi richiamate così come le richieste di prova al riguardo articolate
-14- dall'appellante non risultano pertanto rilevanti, non attenendo ai temi ora indicati.
13. In particolare, con riferimento alle richieste di prove orali, soltanto il capitolo 14 potrebbe essere inteso a dare la prova in questione, ma – nei termini nei quali è stato formulato –
è del tutto inidoneo a dare dimostrazione in causa alla doglianza veicolata con il motivo in disamina. Ed invero la richiesta di provare che “nel novembre 2013” Controparte_2 aveva chiesto a “di sottoscrivere dei fogli compilati, evidenziando che si Parte_1
trattava di un mandato esplorativo a vendere le quote sociali detenute dai famigliari e che firmò senza leggere il testo che il padre subito trattenne per sé” Parte_1 equivale a dedurre che i fogli sottoscritti erano già completi (“fogli compilati”) e che l unicamente non provvide a leggerli (“firmò senza leggere”). Si è dunque Pt_1 completamente al di fuori dell'ipotesi, fatta oggetto del secondo motivo, di riempimento contra pacta, che risulta – in conseguenza – del tutto priva di riscontri probatori e, dunque, infondata.
14. Il terzo motivo - incentrato sull'erroneità della qualificazione della scrittura 30 novembre
2013 in termini di “patto fiduciario” - è privo di pregio.
15. Il motivo mirerebbe ad annettere alla scrittura la natura di “promessa/preliminare di trasferimento ai fini di agire giudizialmente con una domanda di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c.” (appello, pag. 20). Peraltro, la sentenza impugnata è pervenuta proprio all'adozione di una pronuncia ex art. 2932 c.c. che tiene luogo del trasferimento cui il convenuto era tenuto per contratto (sentenza appellata, pag. 6), di tal ché coglie nel segno la replica della parte appellata, secondo cui si tratta di censura che propone “una ricostruzione del fatto inidonea a condurre alla riforma della pronuncia di primo grado” (comparsa di risposta, pag. 17).
16. In ogni caso, la qualificazione della scrittura 30-11-2013 in termini di patto ricognitivo di una intestazione fiduciaria risulta pienamente condivisibile.
17. In esso unitamente a e e ai loro figli, Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
qualificandosi soci in diverse società, delle quali vengono pure specificatamente indicate le rispettive quote di partecipazione, premettono che “il capitale iniziale e i conferimenti avvenuti nel corso degli anni è stato conferito esclusivamente dalla famiglia CP_2 ed ” e che “figli ed affiliato intendono riconoscere quindi alla
[...] Controparte_1 famiglia ed l'intera proprietà delle società”. Ciò Controparte_2 Controparte_1 premesso, “i figli… e l'affiliato … convengono di riconoscere ai genitori Parte_1
ed l'intera proprietà delle loro quote societarie suddette e Controparte_2 Controparte_1
-15- si impegnano a trasferire, a semplice richiesta dei genitori ed Controparte_2 CP
, tutte le loro quote societarie a titolo gratuito …”.
[...]
18. A fronte di tali espressioni, del tutto chiare ed inequivoche, della volontà delle parti di riconoscere l'intestazione fiduciaria delle quote a fronte della provenienza della relativa provvista unicamente da e da , il tentativo della parte Controparte_2 Controparte_1 appellante di giungere a una diversa interpretazione, esasperando alcuni termini utilizzati dalle parti, rimane del tutto inane.
In tal senso, la circostanza che la scrittura risulti successiva alla costituzione delle società le cui quote sono oggetto dell'intestazione fiduciaria non tiene conto che il tribunale ha ritenuto che la scrittura contenesse un riconoscimento di un precedente patto fiduciario, il che presuppone la preesistenza di esso rispetto al riconoscimento stesso.
La tesi che si incentra sull'uso del verbo “convengono” (le parti “convengono” e non
“riconoscono” o “confermano”) non tiene conto, da un lato, che si tratta di persone non tecniche del diritto e, dall'altro, e soprattutto, che il verbo “convenire” contiene anche un'accezione di “essere d'accordo su”, “concordare su”, il che rende del tutto compatibile il suo uso anche con riferimento al riconoscimento oggetto di questo contendere.
Quanto poi alla tesi secondo cui “giuridicamente non si può riconoscere la proprietà postuma a qualcuno nel caso questi paghi capitale iniziale e conferimenti ciò comportando invece il nascere esclusivamente di un diritto di credito”, essa non considera il fenomeno della fiducia cum amico, risalente peraltro già al diritto romano e tuttora ampiamente utilizzato, nonché della circostanza che anche nel caso che ne occupa, a fronte della titolarità formale del diritto, sorge unicamente un obbligo di ritrasferimento in capo al fiduciario in favore del fiduciante.
Del pari sostenere che “Il testo dell'accordo è chiarissimo e non rappresenta un riconoscimento di patto fiduciario ma rappresenta il riconoscimento di un diritto di credito” pare non tenere conto che il patto fiduciario fa nascere proprio un diritto di natura obbligatoria e, in tal senso, un credito avente a oggetto il correlato debito del fiduciario di ritrasferire il bene solo formalmente intestatogli dal fiduciante.
In tale chiarita prospettiva, la conclusiva valutazione del tribunale, secondo cui “lo scritto
è il tipico atto ricognitivo di una intestazione fiduciaria” va condivisa (con l'unica puntualizzazione che l'aggettivo “tipico” non è ovviamente riferito alla categoria dei contratti nominati di cui all'art. 1323 c.c., ma viene utilizzato come sinonimo di fattispecie
-16- concreta talmente ricorrente nella pratica da apparire “tipica”).
19. In definitiva, l'appello è infondato e va respinto con conferma dell'impugnata sentenza, senza peraltro che sussistano i presupposti per la condanna della parte appellante ex art. 96, co. 3, c.p.c., in considerazione della complessa rete di rapporti inter partes risultata in causa.
20. Le spese processuali seguono la soccombenza della parte appellante e vanno poste a suo integrale carico.
21. Alla liquidazione delle spese si provvede come da dispositivo, con applicazione dei valori medi dei compensi previsti dal d.m. 55/2014 per le cause di valore indeterminabile media complessità e in ragione delle attività effettivamente espletate in questo grado, dato atto del deposito della nota spese.
19. Va dato atto del presupposto procedimentale di cui all'art. 13 co 1 quater d.p.r. 115/2002
a carico della parte appellante.-
P.Q.M.
definitivamente decidendo sull'appello proposto da contro la sentenza n. Parte_1
1309/2023 del tribunale di Venezia, sezione impresa, lo respinge e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
condanna a rifondere agli appellati le spese processuali da costoro Parte_1 sostenute e che liquida in € 8.470,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% del compenso e agli oneri fiscali e previdenziali se e come per legge dovuti;
dà atto della sussistenza a carico di del presupposto procedimentale di Parte_1 cui all'art. 13, co. 1 quater, d.p.r. 115/2002.
Venezia, 5 giugno 2025.
Il presidente est.
Guido Santoro
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