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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 30/06/2025, n. 827 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 827 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
N. 4483/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Veronica Marrapodi Presidente dott.ssa Raffaella Cimminiello Giudice dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa ex art. 473-bis.51 c.p.c. da:
), assistita e difesa dall'Avv. Serena Maria Parte_1 C.F._1
ROZZONI, come da procura in atti;
e
), assistito e difeso dall'Avv. Laura FACCHETTI, Controparte_1 C.F._2
come da procura in atti;
RICORRENTI
con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli art. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: divorzio congiunto;
CONCLUSIONI: per i ricorrenti: come da ricorso introduttivo;
per il Pubblico Ministero: nulla si oppone.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. regolarmente depositato e personalmente sottoscritto, i coniugi menzionati in epigrafe hanno congiuntamente richiesto la pronuncia della separazione personale e di divorzio alle condizioni da questi concordate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte. Risulta dai documenti prodotti che i coniugi menzionati in epigrafe hanno contratto matrimonio in data 14 maggio 2005 a Caravaggio (BG).
Dalla loro unione sono nati (25 marzo 2003), maggiorenne ma non economicamente Per_1
indipendente, e i figli ancora minori (25 agosto 2009), (30 maggio 2012) e Per_2 Per_3 Per_4
(18 dicembre 2016).
L'adito Tribunale ha omologato la separazione personale dei coniugi con sentenza non definitiva n.
711/2024, pubblicata il 18 ottobre 2024 e, contestualmente, ha rimesso la causa sul ruolo del Giudice
relatore per la pronuncia di divorzio.
Tanto premesso, la domanda di divorzio è fondata e, pertanto, merita di essere accolta.
I coniugi vivono separati da più di sei mesi, successivamente alla prima udienza di comparizione,
celebrata in data 9 ottobre 2024 in forma scritta.
Con le note difensive d'udienza, entrambi hanno credibilmente dichiarato di non volersi riconciliare e l'eventuale interruzione degli effetti della separazione non potrebbe essere in ogni caso rilevata d'ufficio.
Deve quindi ritenersi accertato che la separazione dei coniugi è durata ininterrottamente per il periodo previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre 1970 n. 898 e che la comunione spirituale e materiale tra loro non può essere ricostituita.
Pertanto, a norma dell'art. 2 della citata legge 1° dicembre 1970 n. 898, sussistono i presupposti per la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, essendo decorso il periodo temporale richiesto ex lege.
Tanto premesso, questo Collegio, visto anche il parere favorevole del Pubblico Ministero, ritiene che possano venire sostanzialmente recepite le condizioni concordate dalle parti, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte, in quanto non contrarie all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e adeguate a garantire ai figli minori l'accesso ad un'effettiva bigenitorialità,
secondo i principi enunciati dall'art. 337 ter c.c., e condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione. Da ultimo, data la condivisa regolamentazione della responsabilità genitoriale, si reputa superfluo disporre l'ascolto della prole ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario celebrato in Caravaggio (BG) il 14 maggio 2005 tra e Parte_1
Controparte_1
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) DPR 3/11/2000 n. 396 all'ufficiale dello stato civile del comune di Caravaggio (Atto n. 10, Parte II, Serie A, Anno 2005);
3. recepisce le condizioni di cui al ricorso, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
4. spese legali compensate.
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio del 18 giugno 2025.
Il Presidente dott.ssa Veronica Marrapodi
Il Giudice estensore
dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Veronica Marrapodi Presidente dott.ssa Raffaella Cimminiello Giudice dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa ex art. 473-bis.51 c.p.c. da:
), assistita e difesa dall'Avv. Serena Maria Parte_1 C.F._1
ROZZONI, come da procura in atti;
e
), assistito e difeso dall'Avv. Laura FACCHETTI, Controparte_1 C.F._2
come da procura in atti;
RICORRENTI
con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli art. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: divorzio congiunto;
CONCLUSIONI: per i ricorrenti: come da ricorso introduttivo;
per il Pubblico Ministero: nulla si oppone.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. regolarmente depositato e personalmente sottoscritto, i coniugi menzionati in epigrafe hanno congiuntamente richiesto la pronuncia della separazione personale e di divorzio alle condizioni da questi concordate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte. Risulta dai documenti prodotti che i coniugi menzionati in epigrafe hanno contratto matrimonio in data 14 maggio 2005 a Caravaggio (BG).
Dalla loro unione sono nati (25 marzo 2003), maggiorenne ma non economicamente Per_1
indipendente, e i figli ancora minori (25 agosto 2009), (30 maggio 2012) e Per_2 Per_3 Per_4
(18 dicembre 2016).
L'adito Tribunale ha omologato la separazione personale dei coniugi con sentenza non definitiva n.
711/2024, pubblicata il 18 ottobre 2024 e, contestualmente, ha rimesso la causa sul ruolo del Giudice
relatore per la pronuncia di divorzio.
Tanto premesso, la domanda di divorzio è fondata e, pertanto, merita di essere accolta.
I coniugi vivono separati da più di sei mesi, successivamente alla prima udienza di comparizione,
celebrata in data 9 ottobre 2024 in forma scritta.
Con le note difensive d'udienza, entrambi hanno credibilmente dichiarato di non volersi riconciliare e l'eventuale interruzione degli effetti della separazione non potrebbe essere in ogni caso rilevata d'ufficio.
Deve quindi ritenersi accertato che la separazione dei coniugi è durata ininterrottamente per il periodo previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre 1970 n. 898 e che la comunione spirituale e materiale tra loro non può essere ricostituita.
Pertanto, a norma dell'art. 2 della citata legge 1° dicembre 1970 n. 898, sussistono i presupposti per la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, essendo decorso il periodo temporale richiesto ex lege.
Tanto premesso, questo Collegio, visto anche il parere favorevole del Pubblico Ministero, ritiene che possano venire sostanzialmente recepite le condizioni concordate dalle parti, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte, in quanto non contrarie all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e adeguate a garantire ai figli minori l'accesso ad un'effettiva bigenitorialità,
secondo i principi enunciati dall'art. 337 ter c.c., e condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione. Da ultimo, data la condivisa regolamentazione della responsabilità genitoriale, si reputa superfluo disporre l'ascolto della prole ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario celebrato in Caravaggio (BG) il 14 maggio 2005 tra e Parte_1
Controparte_1
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) DPR 3/11/2000 n. 396 all'ufficiale dello stato civile del comune di Caravaggio (Atto n. 10, Parte II, Serie A, Anno 2005);
3. recepisce le condizioni di cui al ricorso, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
4. spese legali compensate.
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio del 18 giugno 2025.
Il Presidente dott.ssa Veronica Marrapodi
Il Giudice estensore
dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo