Art. 2. 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, i Ministeri dell'istruzione e del merito, dell'universita' e della ricerca, della cultura, della difesa e dell'interno stabiliscono le direttive per disciplinare l'eventuale coinvolgimento delle pubbliche amministrazioni, delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nell'ambito della loro autonomia, e delle universita' nella promozione delle iniziative per celebrare l'alto valore storico, morale ed educativo della Giornata di cui all'articolo 1.
2. Alla realizzazione delle iniziative di cui al comma 1 partecipano, sulla base di un protocollo d'intesa con i Ministeri di cui al medesimo comma 1, l'Associazione nazionale ex deportati nei campi nazisti (ANED), l'Associazione nazionale ex internati nei Lager nazisti (ANEI), l'Associazione nazionale reduci dalla prigionia, dall'internamento, dalla guerra di liberazione e loro familiari (ANRP) e il suo centro studi, documentazione e ricerca, quest'ultima con funzioni di coordinamento.
3. Le associazioni di cui al comma 2, con le medesime modalita' ivi previste, partecipano altresi' alla realizzazione e alla promozione delle iniziative di cui all'articolo 1, comma 2.
2. Alla realizzazione delle iniziative di cui al comma 1 partecipano, sulla base di un protocollo d'intesa con i Ministeri di cui al medesimo comma 1, l'Associazione nazionale ex deportati nei campi nazisti (ANED), l'Associazione nazionale ex internati nei Lager nazisti (ANEI), l'Associazione nazionale reduci dalla prigionia, dall'internamento, dalla guerra di liberazione e loro familiari (ANRP) e il suo centro studi, documentazione e ricerca, quest'ultima con funzioni di coordinamento.
3. Le associazioni di cui al comma 2, con le medesime modalita' ivi previste, partecipano altresi' alla realizzazione e alla promozione delle iniziative di cui all'articolo 1, comma 2.