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Sentenza 7 dicembre 2025
Sentenza 7 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 07/12/2025, n. 4371 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4371 |
| Data del deposito : | 7 dicembre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, G.O.T. dott. Domenico Circosta, a seguito dell'udienza del 2/12/2025, trattata in modalità sostitutiva ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6990/25 R.G. Sez. Lavoro, promossa
DA
, rappresentata e difesa, giusta procura speciale in atti, dall'avv. Parte_1
AR DA;
-Ricorrente –
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
IA RS per procura generale alle liti;
-Resistente-
Le parti concludevano come da note scritte depositate nel termine assegnato.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10.07.2025, esponeva: che l'istante, già Parte_1 invalida civile nella misura del 75% e, con decorrenza dal 1° agosto 2005, titolare di assegno sociale categoria INVCIV n. 044-210007106706, il 26.09.2024 presentava domanda di aggravamento delle sue condizioni di salute;
che con verbali dei 17 e 18 gennaio 2025 veniva riconosciuta dalla Commissione Medica per l'accertamento delle
Invalidità Civili invalida “ultrasessantacinquenne con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita” con decorrenza dalla data 2
della domanda e dalla Commissione Medica per l'accertamento dell'Handicap
“portatore di handicap in situazione di gravità (comma 3 art. 3)”; in ragione di tanto la sig.ra diveniva titolare di pensione cat. INVCIV n. 07308990 (indennità Parte_1 di accompagnamento) con decorrenza dal primo ottobre 2024; che essendo deceduto il coniuge, sig. , il 06.01.2025, con domanda del 16.01.2025 la sig.ra Persona_1 chiedeva che venisse liquidata la pensione ai superstiti;
che con Parte_1 raccomandata 66513260668-9 del 22.01.2025 l' comunicava la liquidazione della CP_1 pensione ai superstiti n. 020-210035041724 cat. nella misura del 60% Per_2 spettante al dante causa , con decorrenza da febbraio 2025; Con nota Persona_1
25PRP1T0030872 del 22.01.2025 l' comunicava la revoca della pensione n. 044- CP_1
210007106706 cat. INVCIV a decorrere dal 1° gennaio 2025 in ragione del fatto di essere la ricorrente divenuta titolare della pensione di reversibilità ed, effettuato il ricalcolo, chiedeva la restituzione di € 877,42 a titolo di conguaglio avendo maturato nei confronti dell' un debito fino al 28 febbraio 2025 (ratei gennaio e febbraio); che CP_1
l' nel mese di marzo 2025 recuperava l'importo di € 877,42 sugli arretrati che nel CP_1 frattempo la sig.ra avevo maturato a titolo di indennità di Parte_1 accompagnamento dal 26.09.2024 al 03.03.2025; che in seguito a ricorso in via amministrativa dell'istante con delibera n. 2516931 del 09.04.2025 il Comitato
Provinciale dell' di Catania comunicava che l'indebito oggetto del ricorso CP_1 derivava da una ricostruzione effettuata il 22 gennaio 2025 per la concessione di un'altra pensione e che, essendo la ricorrente “invalida parziale” e, in quanto tale, soggetta a limiti reddituali molto bassi, con la concessione della nuova pensione cat.
n. 210035041724 “la stessa supera il limite reddituale annualmente previsto per Per_2 la concessione della pensione INVCIV;
che la pensione n. 044-210007106706 cat.
INVCIV non andava revocata in quanto la ricorrente a decorrere dal 26.09.2024 è stata riconosciuta invalida “ultrasessantacinquenne con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita” nonché “portatore di handicap in situazione di gravità (comma 3 art. 3)” ed è, pertanto, illegittimo quanto deciso dall' con il provvedimento 25PRP1T0030872 del 22.01.2025 ed illogico è CP_1 quanto precisato dal Comitato Provinciale nella delibera del 09.04.2025 laddove afferma che la revoca è conseguenza della circostanza che la ricorrente è invalida parziale e, in quanto tale, soggetta a limiti reddituali molto bassi;
che agli invalidi civili totali (100%) è riconosciuto il diritto di cumulare la pensione di invalidità civile- assegno sociale sostitutivo in corso di godimento con gli altri trattamenti pensionistici, qual è quello di reversibilità, purché abbiano un reddito non superiore ad € 19.461,12 3
riferito all'anno 2024 e ad € 19.772,50 riferito all'anno 2025; che la sig.ra Parte_1 vi rientra posto che la stessa ha avuto nell'anno 2024 un reddito inferiore a tale limite: €
5.657,73 per pensione di invalidità ed € 1.124,00 per redditi da immobili;
che con il provvedimento del 22.01.2025 l' ha chiesto la restituzione della somma di euro CP_1
877,42 per essere la ricorrente divenuta titolare della pensione di reversibilità a far data dal 1° febbraio 2025; che l'importo è stato recuperato sugli arretrati che nel frattempo la sig.ra avevo maturato a titolo di indennità di accompagnamento;
che se Parte_1
l'indebito si basa sulla illegittima percezione dell'assegno di invalidità civile di € 438,71 al mese, poiché dal 1° febbraio 2025 la ricorrente ha iniziato a percepire la pensione ai superstiti n. 020-210035041724 cat. l'importo che l' avrebbe dovuto Per_2 CP_1 recuperare è di € 438,71 pari al rateo relativo al mese di febbraio 2025 e non l'importo di € 877,42 pari a due mensilità.
Tanto premesso la ricorrente chiedeva che il Tribunale volesse: condannare l'
[...]
a ricostituire la pensione n. 044- Controparte_2
210007106706 cat. INVCIV, revocata a decorrere dal 1° gennaio 2025 per avvenuto asserito superamento del limite di reddito in conseguenza del godimento di un reddito proveniente dalla pensione di reversibilità, nonchè a corrispondere gli importi relativi per il periodo successivo;
- in via subordinata, accertato l'errore sull'importo come specificato al punto 2, condannare l' a versare quanto erroneamente recuperato. CP_1
CP_ Fissata l'udienza di discussione, si costituiva la resistente svolgendo ampie ed articolate difese volte a dimostrare l'infondatezza del ricorso, di cui chiedeva il rigetto.
Disposta la trattazione del giudizio secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., a seguito dell'udienza del 2.12.2025 come sostituita dalle note depositate dalle parti nel termine assegnato, la causa è stata trattenuta per la decisione e definita nei termini che seguono.
*******
Rileva il decidente che la signora era titolare di assegno di invalidità civile Pt_1
(certificato n. 044210007106706) da agosto 2005, il quale per raggiungimento dei limiti di età (65 anni) viene trasformato in assegno sociale sostitutivo a partire da febbraio
2006 ex art. 3 commi 6 e 7 L. 335/95.
A seguito di domanda per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento all'odierna ricorrente in data 24.9.2024, viene riconosciuta la predetta indennità verbale sanitario del 17.1.2025 a partire da ottobre 2024, all'età di 85 anni.
Orbene, pur essendo stata riconosciuta l'indennità di accompagnamento, non era possibile riconoscere alla la pensione civile di inabilità, considerato che la Pt_1 4
medesima era già titolare di assegno sociale sostitutivo per l'originaria invalidità civile parziale, avendo superato i limiti di età. Tant'è vero che lo stesso verbale sanitario non parla mai di invalidità totale/100% ma solo di invalida ultrasessantacinquenne con necessità di assistenza continua.
Osserva il decidente che con l'erogazione dell'assegno sociale sostitutivo dell'invalidità civile parziale, il limite reddituale rimane quello previsto per la liquidazione del trattamento di invalidità originario, vale a dire quello dell'invalidità parziale (fascia 34) che per il 2025 è di 7.002,97. Poiché la ricorrente ha fatto anche domanda di pensione ai superstiti, alla medesima veniva riconosciuta tale prestazione con decorrenza febbraio
2025, per un importo annuo di € 7348,96. Il riconoscimento della pensione ai superstiti, comportava il superamento dei limiti reddituali, con conseguente sospensione della prestazione di invalidità civile e recupero di tale prestazione relativamente ai mesi di gennaio e febbraio 2025, comunicata con lettera del 25.1.2025.
Rileva il decidente che la sig.ra non è e non è mai stata titolare di pensione Pt_1 civile di inabilità, ma solo di assegno sostitutivo dell'invalidità civile parziale, cosicché, vale il limite reddituale di cui sopra (pari ad € 7.002,97) e non quello riconosciuto ai titolari di assegno sociale sostitutivo di pensione di inabilità civile (19.461,12 €).
Osserva, inoltre, il decidente che deve ritenersi insussistente alcun errore contabile relativamente all'indebito.
Infatti, è irrilevante la data di decorrenza del diritto alla pensione di reversibilità, ciò che conta ai fini dell'assegno sociale è il reddito annuo e, nel momento in cui, come nel caso di specie, i limiti reddituali annui si superano, viene meno l'intera prestazione di invalidità, per tutto l'anno di riferimento.
In definitiva, il ricorso non può trovare accoglimento.
Le spese di lite, in ragione della natura della controversia e della qualità delle parti possono trovare integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: rigetta il ricorso;
compensa le spese.
Catania, 7 dicembre 2025
Il Giudice del Lavoro
G.O.T. dott. Domenico Circosta
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, G.O.T. dott. Domenico Circosta, a seguito dell'udienza del 2/12/2025, trattata in modalità sostitutiva ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6990/25 R.G. Sez. Lavoro, promossa
DA
, rappresentata e difesa, giusta procura speciale in atti, dall'avv. Parte_1
AR DA;
-Ricorrente –
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
IA RS per procura generale alle liti;
-Resistente-
Le parti concludevano come da note scritte depositate nel termine assegnato.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10.07.2025, esponeva: che l'istante, già Parte_1 invalida civile nella misura del 75% e, con decorrenza dal 1° agosto 2005, titolare di assegno sociale categoria INVCIV n. 044-210007106706, il 26.09.2024 presentava domanda di aggravamento delle sue condizioni di salute;
che con verbali dei 17 e 18 gennaio 2025 veniva riconosciuta dalla Commissione Medica per l'accertamento delle
Invalidità Civili invalida “ultrasessantacinquenne con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita” con decorrenza dalla data 2
della domanda e dalla Commissione Medica per l'accertamento dell'Handicap
“portatore di handicap in situazione di gravità (comma 3 art. 3)”; in ragione di tanto la sig.ra diveniva titolare di pensione cat. INVCIV n. 07308990 (indennità Parte_1 di accompagnamento) con decorrenza dal primo ottobre 2024; che essendo deceduto il coniuge, sig. , il 06.01.2025, con domanda del 16.01.2025 la sig.ra Persona_1 chiedeva che venisse liquidata la pensione ai superstiti;
che con Parte_1 raccomandata 66513260668-9 del 22.01.2025 l' comunicava la liquidazione della CP_1 pensione ai superstiti n. 020-210035041724 cat. nella misura del 60% Per_2 spettante al dante causa , con decorrenza da febbraio 2025; Con nota Persona_1
25PRP1T0030872 del 22.01.2025 l' comunicava la revoca della pensione n. 044- CP_1
210007106706 cat. INVCIV a decorrere dal 1° gennaio 2025 in ragione del fatto di essere la ricorrente divenuta titolare della pensione di reversibilità ed, effettuato il ricalcolo, chiedeva la restituzione di € 877,42 a titolo di conguaglio avendo maturato nei confronti dell' un debito fino al 28 febbraio 2025 (ratei gennaio e febbraio); che CP_1
l' nel mese di marzo 2025 recuperava l'importo di € 877,42 sugli arretrati che nel CP_1 frattempo la sig.ra avevo maturato a titolo di indennità di Parte_1 accompagnamento dal 26.09.2024 al 03.03.2025; che in seguito a ricorso in via amministrativa dell'istante con delibera n. 2516931 del 09.04.2025 il Comitato
Provinciale dell' di Catania comunicava che l'indebito oggetto del ricorso CP_1 derivava da una ricostruzione effettuata il 22 gennaio 2025 per la concessione di un'altra pensione e che, essendo la ricorrente “invalida parziale” e, in quanto tale, soggetta a limiti reddituali molto bassi, con la concessione della nuova pensione cat.
n. 210035041724 “la stessa supera il limite reddituale annualmente previsto per Per_2 la concessione della pensione INVCIV;
che la pensione n. 044-210007106706 cat.
INVCIV non andava revocata in quanto la ricorrente a decorrere dal 26.09.2024 è stata riconosciuta invalida “ultrasessantacinquenne con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita” nonché “portatore di handicap in situazione di gravità (comma 3 art. 3)” ed è, pertanto, illegittimo quanto deciso dall' con il provvedimento 25PRP1T0030872 del 22.01.2025 ed illogico è CP_1 quanto precisato dal Comitato Provinciale nella delibera del 09.04.2025 laddove afferma che la revoca è conseguenza della circostanza che la ricorrente è invalida parziale e, in quanto tale, soggetta a limiti reddituali molto bassi;
che agli invalidi civili totali (100%) è riconosciuto il diritto di cumulare la pensione di invalidità civile- assegno sociale sostitutivo in corso di godimento con gli altri trattamenti pensionistici, qual è quello di reversibilità, purché abbiano un reddito non superiore ad € 19.461,12 3
riferito all'anno 2024 e ad € 19.772,50 riferito all'anno 2025; che la sig.ra Parte_1 vi rientra posto che la stessa ha avuto nell'anno 2024 un reddito inferiore a tale limite: €
5.657,73 per pensione di invalidità ed € 1.124,00 per redditi da immobili;
che con il provvedimento del 22.01.2025 l' ha chiesto la restituzione della somma di euro CP_1
877,42 per essere la ricorrente divenuta titolare della pensione di reversibilità a far data dal 1° febbraio 2025; che l'importo è stato recuperato sugli arretrati che nel frattempo la sig.ra avevo maturato a titolo di indennità di accompagnamento;
che se Parte_1
l'indebito si basa sulla illegittima percezione dell'assegno di invalidità civile di € 438,71 al mese, poiché dal 1° febbraio 2025 la ricorrente ha iniziato a percepire la pensione ai superstiti n. 020-210035041724 cat. l'importo che l' avrebbe dovuto Per_2 CP_1 recuperare è di € 438,71 pari al rateo relativo al mese di febbraio 2025 e non l'importo di € 877,42 pari a due mensilità.
Tanto premesso la ricorrente chiedeva che il Tribunale volesse: condannare l'
[...]
a ricostituire la pensione n. 044- Controparte_2
210007106706 cat. INVCIV, revocata a decorrere dal 1° gennaio 2025 per avvenuto asserito superamento del limite di reddito in conseguenza del godimento di un reddito proveniente dalla pensione di reversibilità, nonchè a corrispondere gli importi relativi per il periodo successivo;
- in via subordinata, accertato l'errore sull'importo come specificato al punto 2, condannare l' a versare quanto erroneamente recuperato. CP_1
CP_ Fissata l'udienza di discussione, si costituiva la resistente svolgendo ampie ed articolate difese volte a dimostrare l'infondatezza del ricorso, di cui chiedeva il rigetto.
Disposta la trattazione del giudizio secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., a seguito dell'udienza del 2.12.2025 come sostituita dalle note depositate dalle parti nel termine assegnato, la causa è stata trattenuta per la decisione e definita nei termini che seguono.
*******
Rileva il decidente che la signora era titolare di assegno di invalidità civile Pt_1
(certificato n. 044210007106706) da agosto 2005, il quale per raggiungimento dei limiti di età (65 anni) viene trasformato in assegno sociale sostitutivo a partire da febbraio
2006 ex art. 3 commi 6 e 7 L. 335/95.
A seguito di domanda per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento all'odierna ricorrente in data 24.9.2024, viene riconosciuta la predetta indennità verbale sanitario del 17.1.2025 a partire da ottobre 2024, all'età di 85 anni.
Orbene, pur essendo stata riconosciuta l'indennità di accompagnamento, non era possibile riconoscere alla la pensione civile di inabilità, considerato che la Pt_1 4
medesima era già titolare di assegno sociale sostitutivo per l'originaria invalidità civile parziale, avendo superato i limiti di età. Tant'è vero che lo stesso verbale sanitario non parla mai di invalidità totale/100% ma solo di invalida ultrasessantacinquenne con necessità di assistenza continua.
Osserva il decidente che con l'erogazione dell'assegno sociale sostitutivo dell'invalidità civile parziale, il limite reddituale rimane quello previsto per la liquidazione del trattamento di invalidità originario, vale a dire quello dell'invalidità parziale (fascia 34) che per il 2025 è di 7.002,97. Poiché la ricorrente ha fatto anche domanda di pensione ai superstiti, alla medesima veniva riconosciuta tale prestazione con decorrenza febbraio
2025, per un importo annuo di € 7348,96. Il riconoscimento della pensione ai superstiti, comportava il superamento dei limiti reddituali, con conseguente sospensione della prestazione di invalidità civile e recupero di tale prestazione relativamente ai mesi di gennaio e febbraio 2025, comunicata con lettera del 25.1.2025.
Rileva il decidente che la sig.ra non è e non è mai stata titolare di pensione Pt_1 civile di inabilità, ma solo di assegno sostitutivo dell'invalidità civile parziale, cosicché, vale il limite reddituale di cui sopra (pari ad € 7.002,97) e non quello riconosciuto ai titolari di assegno sociale sostitutivo di pensione di inabilità civile (19.461,12 €).
Osserva, inoltre, il decidente che deve ritenersi insussistente alcun errore contabile relativamente all'indebito.
Infatti, è irrilevante la data di decorrenza del diritto alla pensione di reversibilità, ciò che conta ai fini dell'assegno sociale è il reddito annuo e, nel momento in cui, come nel caso di specie, i limiti reddituali annui si superano, viene meno l'intera prestazione di invalidità, per tutto l'anno di riferimento.
In definitiva, il ricorso non può trovare accoglimento.
Le spese di lite, in ragione della natura della controversia e della qualità delle parti possono trovare integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: rigetta il ricorso;
compensa le spese.
Catania, 7 dicembre 2025
Il Giudice del Lavoro
G.O.T. dott. Domenico Circosta