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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 27/03/2025, n. 153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 153 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 149/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Gianmarco Marinai Presidente dott.ssa Azzurra Fodra Giudice dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 149/2025 promossa da:
(cf. ), con il patrocinio Parte_1 CodiceFiscale_1 dell'Avv. Saverio Dal Canto e dell'Avv. Savina Dal Canto
e
(cf. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 CodiceFiscale_2
Saverio Dal Canto e dell'Avv. Savina Dal Canto
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M.- Sede
con OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (ricorso congiunto)
Premesso di aver intrattenuto una relazione sentimentale more uxorio, dalla quale nasceva in data 6/10/2014, il figlio , rilevata l'interruzione della Per_1 convivenza e ritenuta la necessità di regolare i loro rapporti nell'interesse del minore all'esito della definitiva rottura del rapporto tra i genitori, con ricorso congiunto depositato in data 17/1/2025, ai sensi dell'art. 473 bis 51 c.p.c. i signori e chiedevano disciplinarsi le Parte_1 Controparte_1 modalità di affidamento e visita del loro figlio e ogni altro aspetto Per_1 anche patrimoniale nell'interesse dello stesso.
Il ricorso può essere accolto senza necessità di svolgere attività istruttoria, ritenuta la corrispondenza all'interesse del figlio minore degli accordi tra le
1 parti, alla luce delle congiunte allegazioni e della documentazione anche reddituale depositata in atti.
I suddetti accordi possono dunque essere recepiti come da dispositivo. Tenuto conto delle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, le spese legali del presente procedimento vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale così dispone:
1) il figlio minore è affidato in modo condiviso ad entrambi i Persona_2 genitori, con residenza anagrafica e collocazione prevalente presso la madre e con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione;
2) il padre terrà con sé il figlio a settimane alterne, la prima settimana dall'uscita della scuola o comunque dalle ore 13.00 nel periodo non scolastico del mercoledì all'entrata della scuola o comunque alle ore 8.00 nel periodo non scolastico del venerdì, la settimana successiva il mercoledì dall'uscita della scuola o comunque dalle ore 13.00 nel periodo non scolastico alle ore 22.00 quando lo riaccompagnerà presso l'abitazione della madre, nonché dall'uscita della scuola o comunque dalle ore 13.00 nel periodo non scolastico del venerdì alle ore 22.00 della domenica quando lo riaccompagnerà presso l'abitazione della madre;
3) ciascun genitore terrà con sé il figlio durante l'anno per 21 giorni anche non consecutivi da comunicare con almeno un mese di preavviso, durante le vacanze natalizie ad anni alterni per le festività di Natale, S. Stefano, 31 dicembre-1° gennaio ed Epifania e durante le vacanze pasquali ad anni alterni per le festività di Pasqua e Lunedì dell'Angelo;
4) sono salvi i diversi accordi tra i genitori nel rispetto dei tempi minimi sopra previsti;
5) ciascun genitore provvederà al mantenimento diretto del figlio nei giorni in cui lo terrà presso di sé;
6) le spese straordinarie che si renderanno necessarie per il figlio saranno divise al 50% fra i genitori, con la precisazione che, essendo previsto il mantenimento diretto dello stesso da parte dei genitori, secondo il Protocollo
CNF del 29/11/2017 per spese straordinarie si intendono:
a) spese straordinarie che non necessitano del preventivo accordo tra i genitori: tasse scolastiche, eccetto quelle universitarie, libri scolastici, materiale scolastico di cancelleria, mensa, spese di trasporto scolastico urbano (tessera autobus e metro), uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero, prescuola-doposcuola se già presente nell'organizzazione familiare prima della separazione o conseguenti al nuovo assetto determinato dalla
2 cessazione della convivenza, a condizione che si tratti di spesa sostenibile;
spese sanitarie urgenti, farmaci prescritti e medicinali da banco, comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese protesiche;
baby-sitter se già esistente nell'organizzazione familiare;
trattamenti estetici (parrucchiere, estetista); attività ricreative abituali (cinema, feste e attività conviviali); spese per la cura degli animali domestici dei figli, salvo che questi siano stati donati successivamente alla separazione o al divorzio;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori;
carburante mezzo di trasporto;
ricarica cellulare;
b) spese straordinarie che necessitano del preventivo accordo tra i genitori, suddivise nelle seguenti categorie:
b.1) scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private;
b.2) spese di natura ludica o parascolastica: corsi attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori;
spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino, moto); conseguimento della patente presso autoscuole private;
b.3) spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
b.4) spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite il SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
b.5) organizzazione di ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti dedicati ai figli;
b.6) spese per l'abbigliamento; in relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (tramite whatsapp, sms, e-mail, fax, pec, etc.), dovrà manifestare un motivato dissenso per scritto entro 20 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di riscontro il silenzio si intenderà come consenso alla spesa;
tutte le spese straordinarie, subordinate o meno al consenso dei genitori, dovranno essere debitamente documentate;
le spese straordinarie saranno detraibili ai fini IRPEF da entrambi i genitori nella misura del 50% e dovranno essere rimborsate pro-quota al genitore che le
3 ha anticipate, e che ha esibito e consegnato idonea documentazione attestante la spesa, entro il mese successivo a quello della richiesta;
7) l'assegno unico per il figlio minore, o comunque qualsiasi tipo di assegno a favore dello stesso che verrà previsto da eventuali modifiche normative, sarà percepito dalla signora CP_1
8) la casa familiare sita in Montescudaio (PI), Via 30 Giugno n.28, e censita al
Catasto Fabbricati di detto Comune al Foglio 14, Particella 745, Sub 1,
Categoria A/2, Classe 2, Vani 4, Rendita catastale € 464,81 l'appartamento e al
Foglio 14, Particella 745, Sub 2, Categoria C/6, Classe U, mq 22, Rendita catastale € 99,99 l'autorimessa, di proprietà dei signori e Pt_1 CP_1 per la quota di 1/2 ciascuno, è assegnata con tutti i beni mobili che l'arredano a quest'ultima;
9) i signori e continueranno a farsi carico entrambi nella CP_1 Pt_1 misura del 50% ciascuno delle rate mensili del mutuo contratto con la banca
Barclays Bank PLC per l'acquisto della casa familiare;
10) i signori e danno atto di non avere niente a pretendere CP_1 Pt_1
l'uno dall'altro a titolo di mantenimento e spese straordinarie sostenute fino ad oggi per il figlio, nonché per le rate del mutuo ad oggi scadute e pagate, e comunque di rinunziarvi;
11) le spese legali saranno a carico della signora CP_1
Così deciso in Livorno all'esito della camera di consiglio del 27/3/2025.
Il giudice relatore
(dr.ssa Nicoletta Marino)
Il Presidente
(dr. Gianmarco Marinai)
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Gianmarco Marinai Presidente dott.ssa Azzurra Fodra Giudice dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 149/2025 promossa da:
(cf. ), con il patrocinio Parte_1 CodiceFiscale_1 dell'Avv. Saverio Dal Canto e dell'Avv. Savina Dal Canto
e
(cf. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 CodiceFiscale_2
Saverio Dal Canto e dell'Avv. Savina Dal Canto
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M.- Sede
con OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (ricorso congiunto)
Premesso di aver intrattenuto una relazione sentimentale more uxorio, dalla quale nasceva in data 6/10/2014, il figlio , rilevata l'interruzione della Per_1 convivenza e ritenuta la necessità di regolare i loro rapporti nell'interesse del minore all'esito della definitiva rottura del rapporto tra i genitori, con ricorso congiunto depositato in data 17/1/2025, ai sensi dell'art. 473 bis 51 c.p.c. i signori e chiedevano disciplinarsi le Parte_1 Controparte_1 modalità di affidamento e visita del loro figlio e ogni altro aspetto Per_1 anche patrimoniale nell'interesse dello stesso.
Il ricorso può essere accolto senza necessità di svolgere attività istruttoria, ritenuta la corrispondenza all'interesse del figlio minore degli accordi tra le
1 parti, alla luce delle congiunte allegazioni e della documentazione anche reddituale depositata in atti.
I suddetti accordi possono dunque essere recepiti come da dispositivo. Tenuto conto delle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, le spese legali del presente procedimento vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale così dispone:
1) il figlio minore è affidato in modo condiviso ad entrambi i Persona_2 genitori, con residenza anagrafica e collocazione prevalente presso la madre e con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione;
2) il padre terrà con sé il figlio a settimane alterne, la prima settimana dall'uscita della scuola o comunque dalle ore 13.00 nel periodo non scolastico del mercoledì all'entrata della scuola o comunque alle ore 8.00 nel periodo non scolastico del venerdì, la settimana successiva il mercoledì dall'uscita della scuola o comunque dalle ore 13.00 nel periodo non scolastico alle ore 22.00 quando lo riaccompagnerà presso l'abitazione della madre, nonché dall'uscita della scuola o comunque dalle ore 13.00 nel periodo non scolastico del venerdì alle ore 22.00 della domenica quando lo riaccompagnerà presso l'abitazione della madre;
3) ciascun genitore terrà con sé il figlio durante l'anno per 21 giorni anche non consecutivi da comunicare con almeno un mese di preavviso, durante le vacanze natalizie ad anni alterni per le festività di Natale, S. Stefano, 31 dicembre-1° gennaio ed Epifania e durante le vacanze pasquali ad anni alterni per le festività di Pasqua e Lunedì dell'Angelo;
4) sono salvi i diversi accordi tra i genitori nel rispetto dei tempi minimi sopra previsti;
5) ciascun genitore provvederà al mantenimento diretto del figlio nei giorni in cui lo terrà presso di sé;
6) le spese straordinarie che si renderanno necessarie per il figlio saranno divise al 50% fra i genitori, con la precisazione che, essendo previsto il mantenimento diretto dello stesso da parte dei genitori, secondo il Protocollo
CNF del 29/11/2017 per spese straordinarie si intendono:
a) spese straordinarie che non necessitano del preventivo accordo tra i genitori: tasse scolastiche, eccetto quelle universitarie, libri scolastici, materiale scolastico di cancelleria, mensa, spese di trasporto scolastico urbano (tessera autobus e metro), uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero, prescuola-doposcuola se già presente nell'organizzazione familiare prima della separazione o conseguenti al nuovo assetto determinato dalla
2 cessazione della convivenza, a condizione che si tratti di spesa sostenibile;
spese sanitarie urgenti, farmaci prescritti e medicinali da banco, comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese protesiche;
baby-sitter se già esistente nell'organizzazione familiare;
trattamenti estetici (parrucchiere, estetista); attività ricreative abituali (cinema, feste e attività conviviali); spese per la cura degli animali domestici dei figli, salvo che questi siano stati donati successivamente alla separazione o al divorzio;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori;
carburante mezzo di trasporto;
ricarica cellulare;
b) spese straordinarie che necessitano del preventivo accordo tra i genitori, suddivise nelle seguenti categorie:
b.1) scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private;
b.2) spese di natura ludica o parascolastica: corsi attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori;
spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino, moto); conseguimento della patente presso autoscuole private;
b.3) spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
b.4) spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite il SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
b.5) organizzazione di ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti dedicati ai figli;
b.6) spese per l'abbigliamento; in relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (tramite whatsapp, sms, e-mail, fax, pec, etc.), dovrà manifestare un motivato dissenso per scritto entro 20 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di riscontro il silenzio si intenderà come consenso alla spesa;
tutte le spese straordinarie, subordinate o meno al consenso dei genitori, dovranno essere debitamente documentate;
le spese straordinarie saranno detraibili ai fini IRPEF da entrambi i genitori nella misura del 50% e dovranno essere rimborsate pro-quota al genitore che le
3 ha anticipate, e che ha esibito e consegnato idonea documentazione attestante la spesa, entro il mese successivo a quello della richiesta;
7) l'assegno unico per il figlio minore, o comunque qualsiasi tipo di assegno a favore dello stesso che verrà previsto da eventuali modifiche normative, sarà percepito dalla signora CP_1
8) la casa familiare sita in Montescudaio (PI), Via 30 Giugno n.28, e censita al
Catasto Fabbricati di detto Comune al Foglio 14, Particella 745, Sub 1,
Categoria A/2, Classe 2, Vani 4, Rendita catastale € 464,81 l'appartamento e al
Foglio 14, Particella 745, Sub 2, Categoria C/6, Classe U, mq 22, Rendita catastale € 99,99 l'autorimessa, di proprietà dei signori e Pt_1 CP_1 per la quota di 1/2 ciascuno, è assegnata con tutti i beni mobili che l'arredano a quest'ultima;
9) i signori e continueranno a farsi carico entrambi nella CP_1 Pt_1 misura del 50% ciascuno delle rate mensili del mutuo contratto con la banca
Barclays Bank PLC per l'acquisto della casa familiare;
10) i signori e danno atto di non avere niente a pretendere CP_1 Pt_1
l'uno dall'altro a titolo di mantenimento e spese straordinarie sostenute fino ad oggi per il figlio, nonché per le rate del mutuo ad oggi scadute e pagate, e comunque di rinunziarvi;
11) le spese legali saranno a carico della signora CP_1
Così deciso in Livorno all'esito della camera di consiglio del 27/3/2025.
Il giudice relatore
(dr.ssa Nicoletta Marino)
Il Presidente
(dr. Gianmarco Marinai)
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