Sentenza 17 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 17/04/2025, n. 219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 219 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
In persona del Giudice Monocratico, Raffaele Russillo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero 438 del ruolo affari contenziosi civili dell'anno 2023 avente ad oggetto: opposizione ad ordinanza ingiunzione
TRA la Sig.ra rapp.ta e difesa giusta procura in atti dall'avv. Vincenzo Castaldo, con Parte_1 studio in a via Nazionale n°43, presso il quale elegge domicilio. OPPONENTE E
(C.F. ) in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e Controparte_1 P.IVA_1 enzo irtù di determinazione iale di incarico e liti rep. n. 79987 – raccolta 39479 – roga dal notaio dott. CP_1 [...] in data 30.12.2019, elettivamente domiciliato in go Pioppi, 1 Persona_1 CP_1
OPPOSTO
Conclusioni: le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 17 aprile 2025.
Decisa all'udienza del 17 aprile 2025 ex artt. 429, c.1, c.p.c. – 6 d.lgs. n. 150/2011 con lettura in pubblica udienza del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione all'esito della camera di consiglio e contestuale deposito telematico della relativa motivazione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.pc., in combinato disposto con l'articolo 429, c.1, c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. Tanto premesso e passando ad esaminare il merito della res controversa, la ricorrente ha proposto opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n.23 dell'anno 2023, con cui la Provincia di le ha CP_1
“semplice negazione del fatto contestato”, ma venivano dedotte precise eccezioni in merito alle quale non sono state espresse ragioni per “il non accoglimento”. Ha eccepito, ancora, l'illegittimità dell'ordinanza-ingiunzione opposta poiché non vi sarebbe la prova che il fatto contestato sia attribuibile alla ricorrente. Infine, ha evidenziato l'assenza di motivazione in ordine al criterio di determinazione della somma ingiunta. Instaurato il contraddittorio con la notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione udienza, la costituitasi in giudizio, ha evidenziato che l'ordinanza ingiunzione trova Controparte_1 fondamento nel verbale di contestazione (non impugnato) di norme in materia di abbandono dei rifiuti,
e che la ricorrente nulla deduce, se non una generica difesa volta ad eccepire che la fattura per l'acquisto del pc trovata negli scatoloni non fosse riconducibile a lei. Ha concluso per il rigetto dell'opposizione con vittoria di spese ed onorari. La causa è stata istruita con produzione documentale, quindi, è stata decisa all'odierna udienza ai sensi dell'art. 429 c.p.c., mediante lettura del dispositivo e concise ragioni in fatto e in diritto della decisione. Occorre premettere che nel procedimento di opposizione al provvedimento irrogativo di una sanzione amministrativa pecuniaria, l'Amministrazione pur essendo formalmente convenuta in giudizio, assume sostanzialmente la veste di attrice;
ne consegue pertanto che spetta ad essa, ai sensi dell'art. 2697 c.c., fornire la prova dell'esistenza degli elementi di fatto integranti la violazione contestata e della loro riferibilità all'intimato, mentre compete all'opponente, che assume formalmente la veste di convenuto, la prova dei fatti impeditivi od estintivi (Cass. civile, sez. I, 7 marzo 2007). Incombe dunque sull'Amministrazione nella sua sostanziale veste di attrice di fornire la dimostrazione della fondatezza della sua pretesa. Spetta per contro all'opponente che deduca fatti specifici (esistenza di vizi procedurali, l'inaffidabilità dei risultati degli accertamenti, la mancata contestazione della trasgressione) fornire la prova del proprio assunto. Ne deriva che ove l'amministrazione non adempia all'onere di dimostrare compiutamente l'esistenza di fatti costitutivi dell'illecito l'opposizione deve essere accolta (cfr. Cass. civile, n. 5277/2007; Cass. civile, n. 5095/1999; Cass. civile, n. 3741/1999). Occorre altresì premettere che la giurisprudenza assolutamente maggioritaria riconosce efficacia probatoria privilegiata, ai sensi dell'art. 2700 c.c., all'accertamento dei fatti contenuto nel verbale di accertamento prodromico all'emanazione dell'ordinanza ingiunzione impugnata e redatto dagli agenti accertatori nell'esercizio delle proprie funzioni, quanto meno per tutte le circostanze di fatto che sono state direttamente accertate alla presenza di questi ultimi (Cass. civile, Sez. Un., sent. 17355/2009). Tanto premesso l'opposizione è fondata a va accolta. Merita accoglimento il motivo di opposizione relativo al difetto di identificazione del soggetto che ha commesso l'illecito contestato. Venendo ai fatti di causa, la ricorrente sostiene che la fattura a lei intestata per l'acquisto del pc, rinvenuta tra i rifiuti, sarebbe caduta accidentalmente da uno dei mezzi per la raccolta dei rifiuti, che quotidianamente attraversano quella strada per trasportare i rifiuti “urbani” presso il sito di raccolta del Comune di S. Marina. Tale ricostruzione viene contestata dalla , la quale sostiene che dall'accertamento eseguito dai CP_1
Carabinieri sui luoghi di causa, ovvero su una strada sterrata di uso pubblico, si evince che è stata rinvenuta una fattura commerciale, riconducibile ad un soggetto determinato, riposta all'interno di scatoloni, per cui la sanzione sarebbe stata correttamente elevata. Ciò posto, appare necessario riportare integralmente il verbale di accertamento dei CC di Parte_2
, atteso che la responsabilità del soggetto ingiunto può sussistere o meno a seconda della
[...] circostanza che il singolo rifiuto a lui ricollegabile sia stato rinvenuto o meno all'interno di un contenitore (busta, scatola o altro). Invero, secondo la giurisprudenza prevalente, se il singolo rifiuto viene rinvenuto all'interno della busta con altri rifiuti allora si può desumere come conseguenza ragionevolmente possibile, secondo criterio di normalità, che l'autore dell'abbandono dei rifiuti sia lo stesso soggetto identificato dal singolo rifiuto (cfr. Corte Appello Sassari, 27/04/2022, n. 110). Nella ipotesi in cui il singolo rifiuto, sempre ricollegabile al soggetto, viene rinvenuto singolarmente e non all'interno della busta, l'ingiunto potrebbe legittimamente sostenere che quel singolo rifiuto rinvenuto sia finito nel cumulo perché portato dal vento, da terze persone o anche “scivolato” dall'autocarro della raccolta dei rifiuti. Orbene, dal verbale di accertamento dei CC in servizio presso la stazione di risulta Parte_2 che i carabinieri “in data 27 giugno 2018 alle ore 16:00 in agro del comune di Santa Marina alla località Monte Granara nella strada sterrata che dalla SS 517 VAR conduce all'abitato di Policastro Bussentino e più precisamente alle coordinate Gaus Boaga E.2562507 N.4438155 accertavano l'abbandono di rifiuti non pericolosi della tipologia rifiuti urbani così come definiti dal D.Lvo 152/06 art. 184/2 quali scatoloni di varie dimensioni, beni di uso domestico e rifiuti cartacei;
tra i quali veniva notata una fattura di acquisto di un personal computer intestata alla signora sopra rubricata. Parte_1
Costituendo il fatto violazione alle norme precipitate, la stessa è stata notificata nei modi e termini prescritti dalla legge”.
Ebbene, nel detto verbale non si specifica se la fattura di acquisto di un personal computer, intestata alla signora sia stata rinvenuta all'interno di uno scatolone o invece al di fuori di Parte_1 scatole o buste, singolarmente tra i rifiuti cartacei, come sembra preferibile concludere. Invero, si può certamente ritenere plausibile, anche sulla scorta dell'esperienza dei militari nel settore delle violazioni ambientali, che se i carabinieri avessero rinvenuto la citata fattura all'interno di una busta di rifiuti, l'avrebbero indicato in verbale. Deve, quindi, ritenersi quantomeno non provata la circostanza che la fattura di acquisto di un personal computer, intestata alla signora sia stata rinvenuta Parte_1 all'interno di un contenitore dei rifiuti. Ne consegue che, nel caso che ci occupa, il singolo rifiuto rappresentato dalla fattura di acquisto, può essere finito nel cumulo perché caduto dall'autocarro della raccolta dei rifiuti, così come sostenuto dal ricorrente. A tal proposito, va osservato che il ricorrente ha sostenuto che la strada su cui è stato rinvenuto il rifiuto era utilizzata per trasportare i rifiuti “urbani” presso il sito di raccolta del Comune di S. Marina, ed ha indicato anche dei testi per provare tale circostanza. Sul punto non vi è stata alcuna contestazione della , per cui può ritenersi che, effettivamente, quella strada in cui sono stati CP_1 rinvenuti i rifiuti fosse percorsa dai mezzi del comune per il trasporto dei rifiuti.
In conclusione, in assenza di prova sulla responsabilità del ricorrente quale autore materiale dell'illecito in questione, il motivo di opposizione va accolto e l'ordinanza-ingiunzione va annullata nella parte in cui ha ingiunto la sanzione di euro 900,00 per la violazione di norme in materia di abbandono di rifiuti. Le spese seguono l'ordinario principio della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo ai sensi del D.M. Giustizia n°55 del 10.03.2014, con esclusione della fase istruttoria in concreto non tenutasi e con applicazione dei valori medi per le restanti fasi tenuto conto del valore della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, definitivamente pronunciando sull'opposizione all'ordinanza ingiunzione n.23 dell'anno 2023 della proposta con ricorso, così provvede: Controparte_1
1. accoglie, per le causali di cui in motivazione, l'opposizione e per l'effetto annulla l'ordinanza ingiunzione n.23 dell'anno 2023 della Controparte_1
2. condanna la in persona del Presidente p.t., al pagamento in favore del ricorrente Controparte_1 delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 532,00 di cui euro 462,00 per compensi professionali, e il resto per spese, oltre spese forfettarie nella misura del 15% come per legge, IVA e C.P.A se dovute, come per legge, con attribuzione all'avv. Vincenzo Castaldo, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Lagonegro, il 17 aprile 2025 Il Giudice