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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 30/05/2025, n. 2766 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2766 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Napoli
SEZIONE FAMIGLIA E PERSONA
R.G. 2777/2024
La Corte D'Appello di Napoli, SEZIONE FAMIGLIA E PERSONA, in persona dei magistrati:
Antonio Di Marco Presidente relatore
Efisia Gaviano Consigliere
Silvana Sica Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta a ruolo il 12/06/2024 AVENTE AD
OGGETTO: Modifica delle condizioni di separazione (contenzioso) tra
(C.F. ), N. A Parte_1 C.F._1
CASTELLAMMARE DI STABIA (NA) IL 02/01/1962 ed ivi residente a[...], assistito e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. PAPA MARIANNA con studio in VIA LEPANTO 95,
POMPEI, ed indirizzo pec ammesso Email_1
provvisoriamente al gratuito patrocinio, appellante,
e
(C.F. ), n. a NAPOLI Controparte_1 C.F._2
(NA) il 05/02/1985 assistita e difesa, giusto mandato in atti, dall'Avv.
BORRELLI AMALIA Indirizzo Telematico Email_2 appellato ,
Con l'intervento ex lege
Del Pubblico Ministero nella persona del Sostituto Procuratore Generale dr.ssa Vivina Anziano,
CONCLUSIONI: parte appellante, parte appellata ed il P-G si sono riportate ai rispettivi atti introduttivi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 82/2024 depositata il 14-5-24 il Tribunale di Napoli Nord rigettava la domanda di modifica delle condizioni di separazione avanzata da che aveva chiesto la riduzione ad euro 150,00 mensili Parte_1
dell'assegno di mantenimento disposto in favore della moglie per il mantenimento della figlia e lo condannava al pagamento delle spese Per_1
del giudizio.
Con atto di appello tempestivamente iscritto a ruolo il 12.6.2024 parte appellante chiedeva in completa riforma della sentenza impugnata l'accoglimento della domanda formulata in primo grado con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Si costituiva la chiedendo che l'appello fosse dichiarato CP_1
inammissibile o nel merito rigettato con vittoria di spese in favore del procuratore antistatario.
Interveniva il P.G. chiedendo il rigetto dll'appello.
Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione all'udienza 28.5.2025.
pag. 2/4 L'appello è inammissibile ai sensi dell'articolo 342 del codice di procedura civile.
Il Tribunale ha infatti in sentenza chiarito che la domanda andava rigettata in quanto con il ricorso non è stato evidenziato alcun fatto nuovo sopravvenuto, rispetto alla situazione economico patrimoniale esistente dei coniugi al momento della pronuncia della sentenza di separazione tale da poter giustificare l'esame della domanda di modifica delle condizioni di separazione . Orbene con l'atto di appello non si contesta in alcun modo tale argomentazione, indicando dove la motivazione del Giudice di prime cure fosse errata , ma ci si limita a riproporre le questioni già trattate ed esaminate in primo grado. L'appello è quindi palesemente inammissibile.
Le altre questioni trattate dalle parti nelle loro note esulano l'oggetto del presente giudizio.
La declaratoria di inammissibilità dell'appello comporta la revoca della provvisoria ammissione del al gratuito patrocinio. Pt_1
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto del valore della causa e della riduzione prevista per le presenze in punto di solo rito.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con atto di appello iscritto a ruolo il 12.6.2024 Parte_1
nei confronti di avverso la sentenza del Tribunale Controparte_1
di Napoli Nord n. 82/2024 così provvede:
pag. 3/4 Dichiara inammissibile l'appello,
Revoca la provvisoria ammissione di al gratuito Controparte_2
patrocinio,
Condanna la parte appellante al pagamento, in favore dell'avvocato
Amalia Borrelli delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in €
951,50 , oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della SEZIONE FAMIGLIA E
PERSONA, in data 28/05/2025.
Il Presidente relatore/estensore
Antonio Di Marco
pag. 4/4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Napoli
SEZIONE FAMIGLIA E PERSONA
R.G. 2777/2024
La Corte D'Appello di Napoli, SEZIONE FAMIGLIA E PERSONA, in persona dei magistrati:
Antonio Di Marco Presidente relatore
Efisia Gaviano Consigliere
Silvana Sica Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta a ruolo il 12/06/2024 AVENTE AD
OGGETTO: Modifica delle condizioni di separazione (contenzioso) tra
(C.F. ), N. A Parte_1 C.F._1
CASTELLAMMARE DI STABIA (NA) IL 02/01/1962 ed ivi residente a[...], assistito e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. PAPA MARIANNA con studio in VIA LEPANTO 95,
POMPEI, ed indirizzo pec ammesso Email_1
provvisoriamente al gratuito patrocinio, appellante,
e
(C.F. ), n. a NAPOLI Controparte_1 C.F._2
(NA) il 05/02/1985 assistita e difesa, giusto mandato in atti, dall'Avv.
BORRELLI AMALIA Indirizzo Telematico Email_2 appellato ,
Con l'intervento ex lege
Del Pubblico Ministero nella persona del Sostituto Procuratore Generale dr.ssa Vivina Anziano,
CONCLUSIONI: parte appellante, parte appellata ed il P-G si sono riportate ai rispettivi atti introduttivi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 82/2024 depositata il 14-5-24 il Tribunale di Napoli Nord rigettava la domanda di modifica delle condizioni di separazione avanzata da che aveva chiesto la riduzione ad euro 150,00 mensili Parte_1
dell'assegno di mantenimento disposto in favore della moglie per il mantenimento della figlia e lo condannava al pagamento delle spese Per_1
del giudizio.
Con atto di appello tempestivamente iscritto a ruolo il 12.6.2024 parte appellante chiedeva in completa riforma della sentenza impugnata l'accoglimento della domanda formulata in primo grado con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Si costituiva la chiedendo che l'appello fosse dichiarato CP_1
inammissibile o nel merito rigettato con vittoria di spese in favore del procuratore antistatario.
Interveniva il P.G. chiedendo il rigetto dll'appello.
Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione all'udienza 28.5.2025.
pag. 2/4 L'appello è inammissibile ai sensi dell'articolo 342 del codice di procedura civile.
Il Tribunale ha infatti in sentenza chiarito che la domanda andava rigettata in quanto con il ricorso non è stato evidenziato alcun fatto nuovo sopravvenuto, rispetto alla situazione economico patrimoniale esistente dei coniugi al momento della pronuncia della sentenza di separazione tale da poter giustificare l'esame della domanda di modifica delle condizioni di separazione . Orbene con l'atto di appello non si contesta in alcun modo tale argomentazione, indicando dove la motivazione del Giudice di prime cure fosse errata , ma ci si limita a riproporre le questioni già trattate ed esaminate in primo grado. L'appello è quindi palesemente inammissibile.
Le altre questioni trattate dalle parti nelle loro note esulano l'oggetto del presente giudizio.
La declaratoria di inammissibilità dell'appello comporta la revoca della provvisoria ammissione del al gratuito patrocinio. Pt_1
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto del valore della causa e della riduzione prevista per le presenze in punto di solo rito.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con atto di appello iscritto a ruolo il 12.6.2024 Parte_1
nei confronti di avverso la sentenza del Tribunale Controparte_1
di Napoli Nord n. 82/2024 così provvede:
pag. 3/4 Dichiara inammissibile l'appello,
Revoca la provvisoria ammissione di al gratuito Controparte_2
patrocinio,
Condanna la parte appellante al pagamento, in favore dell'avvocato
Amalia Borrelli delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in €
951,50 , oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della SEZIONE FAMIGLIA E
PERSONA, in data 28/05/2025.
Il Presidente relatore/estensore
Antonio Di Marco
pag. 4/4