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Sentenza 15 giugno 2025
Sentenza 15 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 15/06/2025, n. 890 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 890 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI PALERMO
Terza Sezione Civile
La Corte D'Appello di Palermo composta dai sigg.ri Magistrati
dr. Antonino Liberto Porracciolo Presidente dr. Virginia Marletta Consigliere dr. Alida Marinuzzi Consigliere rel.
riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1049 dell'anno 2018 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi, promossa
DA
con l'avv. MULE' CASCIO ADRIANO AR
Attore in riassunzione -appellato
CONTRO
con l'avv. VACCARO GIUSEPPE e CP E_
l'avv. CUMBO DANILA MARIA
Convenuti in riassunzione - appellanti
OGGETTO: Vendita di cose immobili
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Conclusioni per l'appellante: « “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, in accoglimento della domanda attrice ed applicando il principio di diritto, o quant'altro disposto, enunciato dalla Suprema Corte, condannare i IGg.ri e CP P_
, originari appellanti, per le motivazioni rappresentate nel primo grado di giudizio e reiterate con l'appello incidentale,
[...] con conferma della sentenza del primo grado di giudizio per come richiesto con l'appello incidentale: 1) ritenere e dichiarare la risoluzione del contratto preliminare per inadempimento addebitabile ed imputabile al dovuto anche CP all'inosservanza del termine fissato per la stipula del definitivo, e per inadempimento dovuto alla mancata colposa attivazione dell'azione per la divisione, e per violazione dell'art. 1358 c.c. per non avere tenuto in pendenza della condizione un comportamento secondo buona fede;
ed ancora, per avere posto in essere dei raggiri ai sensi dell'art. 1440 c.c.; 2) ritenere e dichiarare la responsabilità dolosa di per la maturata prescrizione di addivenire alla formale divisione degli CP immobili tra il promittente venditore e gli altri comproprietari, secondo le scritture del 14.05.1992 e 18.05.1992; condotta che integra le fattispecie di cui al punto che precede;
3) conseguentemente, condannare il alla restituzione della CP somma versata pari a £. 255.000.000, equivalente ad euro 131.696,5092; oltre al pagamento degli interessi legali e quanto dovuto per la rivalutazione calcolati sull'intera somma oggetto del preliminare sottoscritto tra e AR CP
anche nell'ipotesi di conferma della sentenza di primo grado con conferma della surroga dell'intervenuto
[...] P_
con riguardo alla sorte;
4) condannare il anche in solido con per effetto della
[...] CP E_ cooperazione dolosa posta in essere, al pagamento della penale di £. 85.000.000, equivalente ad euro 43.898,83; 5) condannare il anche in solido con per effetto della cooperazione dolosa posta in essere, al CP E_ risarcimento dei danni ammontante alla somma di € 70.000,00 o in quella misura, maggiore o minore, che l'Autorità Giudiziaria adita riterrà congrua e di giustizia, anche in considerazione che la somma impegnata e versata dal IG. T_
ha subito una svalutazione del 50%, tale che quando è stata offerta in restituzione il suo potere di acquisto era
[...] dimezzato proprio a causa della svalutazione in dipendenza del cambio della moneta dalla lira all'euro; 6) condannare il IG. e il di lui figlio , in solido, alla refusione integrale delle spese, competenze ed onorari del CP E_ doppio grado di giudizio. 7) condannare il IG. e il di lui figlio , in solido, alla refusione CP E_ integrale delle spese, competenze ed onorari per il giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione;
8) con vittoria di spese, diritti ed onorari per la presente fase del giudizio di riassunzione;
9) accogliere la domanda originariamente avanzata in punto di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., per tutti i gradi e le fasi di giudizio, compresa la presente, nei confronti del CP
anche in solido con per effetto della cooperazione dolosa posta in essere. 10) accogliere le domande di
[...] E_ cui alle note autorizzate del 4.05.2005 nei confronti dell'intervenuto ; nell'ipotesi di accettazione delle E_ domande di cui al presente punto, Voglia la Corte di Appello di Palermo dare atto della rinuncia dell'originario attore alle domande formulate nei confronti del salvo che per le spese per averlo questi costretto ad agire in giudizio. CP Ritenere e dichiarare che con riferimento a tale ultima richiesta non osta ai sensi del II comma dell'art. 1453 c.c. l'azione di risoluzione per inadempimento posta in essere nei confronti di rispetto al contratto preliminare stipulato con CP l'odierno procedente, poiché con le note del 4.05.2005 si chiede nei confronti di l'adempimento di altro e E_ diverso preliminare in ordine al quale mai è stata avanzata domanda di risoluzione per inadempimento. In via subordinata, nell'ipotesi di mancato accoglimento delle domande di cui al presente punto, ferme restando le domande svolte in atti e nei verbali di udienza nei confronti del convenuto condannare il terzo intervenuto al risarcimento dei danni subiti CP dall'attore per la mancata acquisizione della proprietà della metà indivisa dei terreni de quibus, sancita e prevista dalla scrittura privata sottoscritta tra e , da determinare anche in via equitativa. 11) Per le AR E_ motivazioni sopra esposte, l'appellato chiede il rigetto dell'appello proposto, proponendo appello incidentale AR per la riforma della sentenza con l'accoglimento delle richieste avanzate nel giudizio di primo grado e sopra indicate;
ed in ogni caso, nell'ipotesi di mancato accoglimento dell'appello incidentale, totale o parziale, con conseguente conferma della sentenza impugnata. »
Conclusioni per gli appellati: «VOGLIA L'ECC.MA CORTE DI APPELLO, Respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa. quale Giudice di rinvio, accogliere il proposto appello e conse-guentemente : Ritenere e dichiarare la nullità del preliminare perché sottoposto a condizione potestativa e/o meramente potestativa dipendente dalla volontà del promittente venditore e/o di terzi;
In via subordinata e senza recesso : Ritenere e dichiarare la risoluzione del preliminare senza alcun inadempimento. In ogni caso ritenere e dichiarare inammissibili, e comunque rigettare, le altre domande avanzate dal
, dando atto della avvenuta restituzione della somma a suo tempo versata di € 131.696,50, decurtata di AR quella spettante a , previa surroga sui diritti originariamente del Termine. Il tutto con vittoria delle spese E_ legali di tutti i giudizi svoltisi (primo grado, secondo, cassazione e presente grado in riassunzione), oltre accessori, rimborso spese generali, Cpa, Iva e quant'altro come per legge. »
2 MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con la sentenza n. 3843 del 2018, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso proposto da
, rilevando che la Corte d'Appello, con la precedente sentenza n. 421 del AR
2014, aveva commesso un errore nel ritenere che lo stesso avesse rinunciato alle T_
proprie domande relative all'inadempimento per inosservanza del termine essenziale previsto per la stipula del contratto definitivo, alla mancata attivazione dell'azione volta a ottenere tale stipula e, infine, al dolo incidente. In ragione di ciò, la Suprema Corte ha annullato la sentenza impugnata, rinviando la causa alla Corte territoriale affinché riesaminasse specificamente il primo motivo di ricorso, che risultava assorbito nella decisione precedente.
A seguito di tale sentenza di rinvio, ha riassunto il giudizio ai sensi AR dell'art. 392 c.p.c., chiedendo che fosse dichiarata la risoluzione del contratto preliminare per grave inadempimento del promittente venditore, Tale inadempimento CP
sarebbe consistito, da un lato, nel mancato rispetto del termine fissato per la stipula del contratto definitivo, e dall'altro nella colpevole omissione dell'attivazione dell'azione necessaria per ottenere la divisione degli immobili, presupposto indispensabile per procedere al trasferimento della proprietà. A ciò si aggiunge, secondo l'attore, anche la violazione del principio di buona fede durante la pendenza della condizione sospensiva e la presenza di comportamenti dolosamente ingannevoli da parte del configurabili CP come raggiri ai sensi dell'art. 1440 del codice civile. Tali comportamenti avrebbero determinato la prescrizione del diritto a ottenere la divisione dei beni tra il venditore e gli altri comproprietari, sulla base delle scritture private del 14 e 18 maggio 1992.
In conseguenza di quanto esposto, ha chiesto la condanna del convenuto AR alla restituzione della somma da lui versata, pari a € 131.696,50 oltre interessi e rivalutazione, nonché al pagamento della penale contrattualmente prevista, pari a €
43.898,83, al risarcimento dei danni e alla rifusione delle spese di lite.
3 Si sono costituiti in giudizio e , chiedendo in via CP E_ principale che fosse accolto il loro appello e che venisse dichiarata la nullità del contratto preliminare, in quanto subordinato a una condizione potestativa o meramente potestativa, dipendente cioè dalla sola volontà del promittente venditore o addirittura da terzi. In subordine, hanno domandato che fosse comunque dichiarata la risoluzione del contratto, ma senza imputazione di alcun inadempimento, e che fossero dichiarate inammissibili – o comunque rigettate – le ulteriori domande proposte da . I convenuti AR hanno inoltre sostenuto di avere già restituito la somma versata, trattenendone però una parte spettante a , in virtù di una surroga nei diritti originariamente E_ vantati da T_
La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 14.11.2024, con concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche, ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
Per comprendere appieno la vicenda, è necessario tornare alla pronuncia della Corte
d'Appello di Palermo, che con la sentenza n. 421 del 2014 aveva rigettato la domanda di volta all'ottenimento della penale prevista nel contratto preliminare. La AR
Corte territoriale aveva fondato la propria decisione sul presupposto che entrambe le parti avessero chiesto la risoluzione del contratto e che non fosse ravvisabile alcun inadempimento colpevole da parte di il quale, peraltro, non aveva mosso CP
specifiche contestazioni nei confronti di . AR
Tuttavia, la Corte di Cassazione ha ritenuto che tale decisione fosse errata, in quanto la
Corte d'Appello aveva indebitamente considerato come rinunciate da parte di T_
le domande relative all'inadempimento contrattuale, alla mancata attivazione
[...] dell'azione per la stipula del definitivo e al dolo incidentale.
La Suprema Corte ha ricordato che, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, la parte che sia risultata vittoriosa nel merito in primo grado non ha l'onere di proporre appello incidentale per le domande rimaste assorbite o non esaminate,
4 ma è semplicemente tenuta a riproporle in modo esplicito nel giudizio di appello o in quello di cassazione, al fine di evitare la presunzione di rinuncia sancita dall'art. 346 c.p.c. (Cass.,
Sezioni Unite, n. 13195/2018; Cass. n. 20451/2017).
Affinché tale riproposizione sia efficace, non è richiesta una forma particolare, ma è necessario che la volontà di riesaminare una specifica domanda o eccezione sia espressa in modo chiaro e inequivocabile, così da risultare comprensibile per il giudice e per la controparte (Cass. n. 15003/2011; Cass. ord. n. 33645/2021).
Nel caso in esame, , nel costituirsi nel giudizio di appello conclusosi con la AR sentenza poi cassata, aveva effettivamente proposto appello incidentale, chiedendo espressamente la riforma della decisione e l'accoglimento delle domande avanzate nel primo grado. In questo modo, aveva manifestato con sufficiente chiarezza la volontà di sottoporre nuovamente all'esame del giudice le questioni che erano state assorbite nella sentenza impugnata. Ne deriva, come correttamente affermato dalla Corte di Cassazione, che non poteva configurarsi alcuna presunzione di rinuncia.
Pertanto, la Corte d'Appello, investita nuovamente della causa, è ora chiamata a esaminare nel merito le domande proposte da e non esaminate in primo grado, in AR quanto assorbite dall'accoglimento della sua domanda principale, fondata su diverse motivazioni.
Il sig. ha lamentato che il contratto preliminare avrebbe dovuto essere dichiarato T_ risolto per inadempimento del promittente venditore, in ragione dell'inosservanza del termine previsto per la stipula del contratto definitivo e, altresì, per il mancato compimento
– asseritamente colposo – dell'azione necessaria alla divisione dei beni oggetto di futura compravendita. A ciò ha aggiunto la deduzione di un dolo incidente, ai sensi dell'art. 1440
c.c.
Tuttavia, tale motivo non può essere accolto, poiché infondato.
5 A norma dell'art. 1457 c.c. – norma che, unitamente all'art. 1456 c.c., regola gli effetti dell'inadempimento nei contratti sinallagmatici, inclusi i preliminari – quando sia decorso inutilmente il termine fissato per l'esecuzione della prestazione, il contratto si intende risolto di diritto solo qualora tale termine sia da considerarsi “essenziale” nell'interesse della parte adempiente. In particolare, la norma prevede che, se la parte interessata vuole comunque ottenere l'esecuzione, nonostante il decorso del termine, debba darne comunicazione all'altra entro tre giorni dalla scadenza;
in mancanza, si verifica la risoluzione automatica, anche in assenza di un'espressa pattuizione.
Il primo aspetto che va considerato riguarda appunto la natura “essenziale” del termine.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, tale carattere può derivare o da un'espressa volontà delle parti o dalla natura e dall'oggetto del contratto (Cass. n. 3710/2013). Non è dunque sufficiente l'impiego di formule convenzionali – come ad esempio “entro e non oltre” – per qualificare un termine come essenziale, essendo invece necessaria una valutazione complessiva che tenga conto della volontà contrattuale, anche implicita, e della funzione economica del contratto. Come affermato, tra le altre, da Cass. n. 7450/2018 e n.
18835/2018, l'essenzialità del termine non può mai desumersi automaticamente da formule standardizzate.
Il termine si considera essenziale solo qualora risulti, con chiarezza, che le parti hanno voluto subordinare l'utilità economica del contratto al rispetto puntuale della scadenza: in tal senso, Cass. n. 8233/1997 ha precisato che si deve escludere l'essenzialità ogniqualvolta la scadenza risulti determinabile solo in maniera approssimativa, come accade quando il termine è collegato allo svolgimento di un'attività complessa (ad esempio, la liberazione di un immobile da oneri o vincoli).
Nel caso di specie, non è ravvisabile la natura essenziale del termine previsto per la stipula del contratto definitivo. Il contratto preliminare, sottoscritto in data 9 aprile 1999, faceva espresso riferimento al fatto che il sig. aveva acquistato – in comunione con CP altri – alcuni fondi rustici siti nel territorio di Sciacca. Tali beni erano stati oggetto, tra i
6 comproprietari, di due scritture private: la prima, del 14 maggio 1992, aveva operato un'assegnazione provvisoria in base alla quale al veniva attribuita la quota “B”, CP corrispondente a mq 600 di terreno edificabile per una superficie coperta pari a mq 260 ed un volume stimato di circa mc 945; la seconda, successiva, teneva conto del piano particolareggiato e attribuiva al medesimo la quota “D”, consistente in una porzione di edificio con superficie coperta di mq 216,5 e volume di circa mc 1.300.
Dalla documentazione negoziale emerge chiaramente che il promittente venditore non era ancora titolare esclusivo della porzione immobiliare oggetto del futuro trasferimento, ma che tale titolarità era subordinata all'ottenimento di una formale e pubblica divisione, la quale costituiva condizione necessaria per la stipula del definitivo. Lo stesso contratto preliminare riconosceva al promissario acquirente un possesso anticipato, ma poneva a carico del venditore l'onere di attivarsi per ottenere la divisione, sia con riferimento agli adempimenti formali, sia per quanto concerneva i costi relativi.
La clausola n. 6 del preliminare prevedeva, inoltre, che in caso di ritardi o contrasti con gli altri comproprietari, il promittente venditore sarebbe stato esonerato da ogni responsabilità qualora avesse attivato le azioni giudiziarie necessarie per ottenere la formalizzazione della divisione. In tale evenienza, le parti avrebbero potuto alternativamente: a) procedere alla stipula pro-indiviso, sempre con spese a carico del venditore;
oppure b) attendere l'esito del giudizio e concludere successivamente il definitivo, senza che potesse essere addebitata alcuna responsabilità al promittente venditore.
Ne consegue che, più che alla scadenza di un termine, la stipulazione del contratto definitivo era subordinata all'avveramento di una condizione, ossia al compimento di attività (inclusa l'azione giudiziaria) che non dipendevano esclusivamente dalla volontà del promittente venditore, ma anche dalla collaborazione – o dall'inerzia – degli altri comproprietari, nonché da operazioni tecniche di frazionamento.
Alla luce di quanto sopra, deve escludersi che il contratto preliminare sia nullo per essere sottoposto a condizione meramente potestativa: la realizzazione della divisione non
7 dipendeva infatti dal mero arbitrio del venditore, bensì dall'iniziativa di quest'ultimo accompagnata dalla necessaria cooperazione di terzi e dal rispetto di specifici vincoli urbanistici e procedimentali.
All'articolo 7 del contratto preliminare era previsto che, in caso di inadempimento di una qualsiasi delle pattuizioni e condizioni ivi contenute, la parte inadempiente avrebbe dovuto corrispondere all'altra una penale pari a lire 85 milioni di lire, ferme restando, in ogni caso, le facoltà di agire per l'esecuzione coattiva del contratto.
Occorre dunque verificare se il sig. abbia effettivamente violato l'obbligo di CP attivarsi per ottenere la divisione con gli altri comproprietari, considerato che, secondo quanto previsto dal contratto, la sola proposizione dell'azione giudiziaria sarebbe stata sufficiente ad esonerarlo da ogni responsabilità in caso di ritardo.
Nel caso di specie, tuttavia, non fu possibile procedere alla formalizzazione della divisione, poiché parte del terreno era stato espropriato dal Comune di Sciacca per la realizzazione di una strada comunale. Tale circostanza rendeva necessaria l'approvazione di nuovi progetti da parte del e la conseguente redazione di un nuovo frazionamento, indispensabile CP_3 per la stipula dell'atto di divisione. Questo frazionamento venne approvato soltanto in data
4 settembre 2002. Ne consegue che il sig. non può essere ritenuto responsabile del CP ritardo, dovendo attendere il raggiungimento di un nuovo accordo con gli altri comproprietari.
È quindi evidente che non ricorrevano i presupposti per l'instaurazione di un giudizio di divisione, come previsto dal contratto preliminare, essendo nel frattempo venuto meno l'originario accordo tra i quattro proprietari. La mancata proposizione dell'azione giudiziaria, pertanto, risulta ampiamente giustificata e non può essere qualificata come inadempimento o come indice di mala fede da parte del promittente venditore.
Infatti, il giudizio divisionale avrebbe dovuto essere instaurato sulla base di scritture del
1992 che, per effetto della mutata situazione dei luoghi, risultavano superate e non più
8 attuabili. Non sussiste, dunque, alcuna condotta inadempiente o dolosa da parte del sig.
CP
Dalla deposizione del teste Ing. emerge chiaramente che la divisione, così come Tes_1 originariamente prevista tra i comproprietari, non era più realizzabile.
Fu quindi necessario procedere ad un nuovo frazionamento che riflettesse la reale situazione dei luoghi e modificare, conseguentemente, gli accordi di divisione anche in funzione delle autorizzazioni rilasciate dal Comune di Sciacca. Lo stesso teste ha riferito che il sig. si recava presso il suo studio per visionare la documentazione progettuale e T_ che il sig. tra tutti i comproprietari, era colui che sollecitava maggiormente CP una rapida definizione degli atti di divisione.
È altresì evidente che il promissario acquirente, alla luce delle previsioni del contratto, era perfettamente consapevole del fatto che un'eventuale controversia in materia di divisione avrebbe richiesto tempi non brevi. Tant'è vero che il preliminare contemplava la possibilità per le parti di procedere ugualmente alla stipula dell'atto pro-indiviso, con spese e oneri a carico del promittente venditore, ovvero di attendere l'esito del giudizio prima di stipulare.
Alla luce di quanto sopra, deve escludersi qualsiasi ipotesi di dolo incidente: non vi è alcuna prova che il sig. al momento della stipula del preliminare, abbia CP dolosamente occultato elementi determinanti o posto in essere artifizi ai danni del T_
Anzi, quest'ultimo era perfettamente consapevole della natura indivisa del bene e della possibilità che la compravendita potesse avvenire anche in assenza della divisione.
Inoltre, la successiva vendita dell'immobile al figlio è intervenuta solo dopo che il T_ sig. aveva manifestato la volontà di risolvere il contratto. In particolare, con atto di T_ citazione notificato in data 13 giugno 2002, il sig. ha chiesto, in via AR principale, la declaratoria di nullità del contratto preliminare e, in subordine, la risoluzione per inadempimento derivante sia dall'inosservanza del termine fissato per la stipula, sia dalla mancata proposizione dell'azione di divisione, nonché per dolo incidente ex art. 1440
c.c.
9 A fronte di tale domanda, non è più possibile per il promissario acquirente invocare l'esecuzione del contratto preliminare, ai sensi dell'art. 1453 c.c., che vieta la conversione dell'azione di risoluzione in quella di adempimento.
Pertanto, il Tribunale ha erroneamente condannato i sigg. e , in CP T_ solido, al pagamento della somma di € 43.898,84 a titolo di penale, oltre interessi, nonché del 50% delle spese legali.
Il Tribunale ha infatti ritenuto erroneamente integrato l'inadempimento del promittente venditore per avere ceduto l'immobile al figlio e non al in violazione del T_ preliminare. Tuttavia, tale cessione è avvenuta il 24 marzo 2003, ovvero dopo che il aveva già agito per la risoluzione del contratto. T_
Ne consegue che, anche tenendo conto delle eccezioni sollevate da con AR
l'appello incidentale, deve essere confermata la decisione di accoglimento parziale dell'appello proposto dai sig.ri con riforma della sentenza impugnata nella parte in CP cui aveva disposto la condanna al pagamento della penale.
Merita inoltre conferma la statuizione di condanna di al pagamento della CP somma di € 79.354,65, comprensiva degli interessi, risultando infondate e generiche le censure sollevate da . Quest'ultimo, in qualità di promissario acquirente, AR ha versato a l'importo di € 112.071,00 in esecuzione del contratto CP preliminare. Successivamente, ha stipulato un ulteriore contratto con T_ P_
, associandolo all'affare e riconoscendogli gli stessi diritti e obblighi derivanti dal
[...] preliminare già stipulato con In esecuzione di tale accordo, CP P_
ha versato a la somma di € 67.139,00.
[...] T_
Poiché il preliminare tra e è risolto, deve ritenersi venuto AR CP meno anche il rapporto contrattuale tra e . Pertanto, T_ E_ P_
, avendo restituito al promissario acquirente una parte del prezzo
[...] complessivamente versato, ha diritto ad essere surrogato nei diritti che vanta nei T_
confronti di per un importo pari a quanto corrisposto, ossia € 67.139,00. CP
10 Ne consegue che la condanna di alla restituzione della restante parte della CP somma incassata (€ 79.354,65) trova pieno fondamento nella documentazione agli atti e nella ricostruzione dei rapporti obbligatori intercorsi tra le parti.
Per questi motivi
, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., le spese del giudizio di primo grado, di appello, di cassazione e del giudizio di rinvio devono essere poste a carico del sig. , AR attore in riassunzione, come liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Palermo, definitivamente pronunciando, sentiti i procuratori delle parti:
1. In parziale accoglimento dell'appello proposto da e , CP E_ rigetta l'appello incidentale e la domanda di volta alla condanna degli AR appellanti al pagamento della penale prevista nel contratto preliminare del 9 aprile 1999;
2. Condanna al pagamento, in favore di e AR CP P_
, delle spese processuali, che liquida come segue: € 5.025,00 per il primo grado;
[...]
€ 6.200,00 per il grado di appello;
€ 3.200,00 per il giudizio di Cassazione;
€ 4.000,00 per il presente giudizio;
oltre rimborso forfetario del 15%, IVA e CPA come per legge.
3. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002, in conseguenza del rigetto dell'impugnazione incidentale, il è tenuto al versamento di un ulteriore T_ importo a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato per l'impugnazione stessa.
Così deciso in Palermo il 15.5.2025.
Il Consigliere rel.
Alida Marinuzzi Il Presidente
Antonino L. Porracciolo
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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