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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 21/03/2025, n. 529 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 529 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione Seconda Civile Composta dai Signori Magistrati: dott.ssa Bianca Maria Gaudioso - Presidente dott.ssa Mariacolomba Giuliano - Consigliere dott. Samuele Scalise – Giudice Ausiliario Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nella causa civile di II grado iscritta a rg.n.1845/2022
promossa da
elettivamente domiciliata in Bologna, Via San Ma- Parte_1 molo n. 12, presso lo studio dell'avv. Andrea Paternoster, che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce all'atto di appello
- Appellante –
Contro in persona del legale rappre- Controparte_1 sentante pro tempore sig.ra e , entrambe CP_1 CP_1 elettivamente domiciliate in Bologna, Via dell'Indipendenza n. 22, presso lo studio dell'avv. Andrea Trambajolo, che le rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione del precedente grado di giudizio Appellate –
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da rispettivi atti che si intendono richiamati e illustrati in motivazione SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale Parte_1 di Bologna, e , quale socia accomandataria, per fare ac- Controparte_1 CP_1 certare l'esistenza di un proprio credito nei loro confronti pari ad € 41.260,00 oltre interessi di mora dal 31.12.2014 al saldo e, conseguentemente, sentirle condannarle al pagamento di dette somme.
Più in dettaglio l'attrice ha dedotto di avere ceduto, a , materiali e merci come Controparte_1 CP_1 descritti nell'inventario (doc. 3) e nella fattura n. 138/2014 del 31.2.2014. Tale cessione era maturata a seguito della cessazione dell'attività di commercio al minuto di giocattoli e articoli di cancelleria, già esercitata dall'attrice sotto la ditta “Matitomania” di fino al Parte_1
31.12.2014, con successivo subentro, negli stessi locali di Via Castiglione 13 in Bologna, della società
, esercente attività di vendita della stessa categoria merceologica. CP_1 Controparte_1 L'importo fatturato era stato concordato tra le parti, ma mai integralmente corrisposto dalla cessionaria. La domanda giudiziale è stata rivolta sia nei confronti della società cessionaria che della socia accoman- dataria, illimitatamente responsabile per i debiti della società. Si sono ritualmente costituite in giudizio e , disconoscendo il presunto debito e CP_1 CP_1 chiedendo il rigetto di tutte le domande avversarie.
1 Più in dettaglio, le convenute hanno dichiarato che i rapporti tra e la erano stati fin CP_1 Pt_1 dall'inizio improntati ad “aiutare” quest'ultima a risolvere i propri problemi economici legati alla cessata attività commerciale: nei primi mesi del 2015 la è stata assunta alle dipendenze di Pt_1 CP_1 continuando a lavorare nel negozio di Via Castiglione, vendendo la merce rimasta della sua precedente gestione e trattenendo per sé gli incassi;
il rapporto di lavoro è cessato nel 2019 e, solo dopo, la ha Pt_1 avanzato pretese tra cui il pagamento della pretesa cessione di beni di cui alla fattura azionata in questa sede.
In merito a tale fattura hanno eccepito la genericità del contenuto e hanno disconosciuto il documento
“verbale di inventario” al 31.12.2014, mai visto né conosciuto prima e sicuramente non concordato. Il Tribunale di Bologna, con sentenza n. 2416/2022, all'esito dell'espletata istruttoria consistita nella sola acquisizione della documentazione prodotta dalle parti, anche in esecuzione all'ordine di esibizione ex art. 210 cpc (stante il rigetto delle richieste di prove testimoniali, ritenute irrilevanti ai fini della decisione), ha deciso nei seguenti termini:
“La domanda attorea di accertamento del credito e di condanna al pagamento, appare infondata e come tale deve essere rigettata. L'attrice non ha fornito la prova del contratto/accordo di cessione della merce di cui alla fattura n. 138/2014, né dell'effettiva consegna alla società convenuta della merce ivi elencata (con riferimento al verbale di inventario).
La fattura commerciale (peraltro neppure integrata da un documento di trasporto/consegna della merce), quale documento unilateralmente emesso dal cedente, una volta contestata come nel caso di specie, non costituisce prova della cessione neppure nel rapporto tra imprenditori. Sia l'art. 2709 che l'art. 2710 c.c. riconoscono efficacia probatoria, nei rapporti tra imprenditori, ai “libri ed altre scritture contabili delle imprese soggette a registrazione” (art. 2709 c.c.) e ai “libri bollati e vidimati nelle forme di legge” se regolarmente tenuti (art. 2710 c.c.). La giurisprudenza ha riconosciuto efficacia probatoria, entro determinati limiti, anche alle annotazioni nei registri IVA – mai alle semplici fatture neppure in sede monitoria-: “Sebbene alle annotazioni del registro IVA non si applichi la disciplina dettata, per i libri e le altre scritture contabili delle imprese soggette a registrazione, dagli artt. 2709 e
2710 c.c. (che ne regolano, rispettivamente, l'efficacia probatoria contro l'imprenditore e quella tra im- prenditori), esse possono tuttavia costituire idonee prove scritte dell'esistenza di un credito, giacché la relativa annotazione, con richiamo della fattura ad essa inerente, costituisce atto ricognitivo in ordine ad un fatto produttivo di un rapporto giuridico sfavorevole al dichiarante ex art. 2720 c.c.” (Cass.Civ.n.2935 del 20/12/2018).
Parte attrice da un lato non ha provato la regolare contabilizzazione della fattura di cui si discute nei propri registri IVA (ciò avrebbe consentito quantomeno di ritenere provata la tempestiva emissione della fattura) dall'altro ha chiesto a parte convenuta l'esibizione dei registri IVA per riscontrare la contabiliz- zazione della fattura passiva, salvo poi contestare –tardivamente- la presunta alterazione di tali docu- menti.
Quanto al doc.7 prodotto dalla difesa attorea in allegato alle note di trattazione scritta per l'odierna udienza di conclusioni, si evidenzia la tardività della produzione (la parte che aveva interesse ad acquisire tale documento avrebbe dovuto e potuto procurarselo entro i termini istruttori senza bisogno di ordine di esibizione a terzi) e la inefficacia probatoria ai fini della prova dell'effettività della cessione, del contratto sottostante e del conseguente credito.
2 Poiché l'onere probatorio, sia con riferimento alla consegna della merce che all'ammontare della forni- tura, è a carico della parte attrice, si ritiene che tale onere non sia stato soddisfatto attraverso la produ- zione della sola fattura commerciale (unilateralmente emessa), in presenza di una contestazione del rap- porto sottostante da parte delle convenute e nel contesto di un quadro complessivo dei rapporti tra le parti in causa conflittuale”.
Avverso detta sentenza ha proposto appello fondato su tre motivi. Parte_1
Con il primo motivo, lamenta l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha affer- mato (pag. 3 sentenza) “L'attrice non ha fornito la prova del contratto/accordo di cessione della merce di cui alla fattura n. 138/2014 né dell'effettiva consegna alla società convenuta della merce ivi elencata (con riferimento al verbale di inventario)”. Sostiene che, in realtà, con la memoria ex art. 186 comma 6 c.p.c. n. 2 sono stati formulati, sul punto, capitoli di prova testimoniale (reiterati in questa sede) che il Giudice di prime cure, con ordinanza del 10 marzo 2022, ha erroneamente ritenuto inammissibili ai sensi dell'art. 2721 c.c.
Osserva che, per gli atti e i contratti per i quali la forma scritta è richiesta soltanto ad probationem (il contratto di compravendita di beni mobili è un contratto a forma libera) l'inammissibilità della prova te- stimoniale non attiene all'ordine pubblico, ma alla tutela di interessi privati e quindi non può essere rilevata d'ufficio e deve, invece, essere eccepita dalla parte interessata, entro il termine di cui all'art. 157 comma 2 c.p.c., nella prima istanza o difesa successiva al suo configurarsi (cfr. Cass.n.144/2002) . Nel caso in esame l'odierna appellata non ha mai eccepito specificamente l'inammissibilità della prova orale, ritualmente e tempestivamente formulata dalla , e pertanto il Tribunale avrebbe dovuto am- Pt_1 mettere detta prova. Con il secondo motivo, si duole del fatto che il Giudice di prime cure (pag. 4 sentenza appellata) ha rilevato la tardività del documento n. 7 prodotto dalla in allegato alle note di trattazione scritta per l'udienza Pt_1 di conclusioni e quindi oltre i termini perentori previsti per le memorie ex art. 183 cpc.
Deduce che la produzione di detto documento in sede di note conclusive, è stata una conseguenza della mancata ammissione e/o rigetto del Giudice di prime cure dell'istanza istruttoria all'uopo formulata e ciò in assenza di motivazione.
Osserva che parte attrice ha chiesto in via istruttoria di ordinare ex art. 210 c.p.c. alle convenute l'esibi- zione del registro IVA acquisti 2015 con dettaglio fatture, nonché comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA (c.d. ) per la parte relativa agli acquisti dell'anno 2015, poi integrata con l'esibi- CP_2 zione del registro IVA acquisti 2014 con dettaglio fatture, nonché comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA (c.d. ) per la parte relativa agli acquisti dell'anno 2014. CP_2
Il Tribunale, tuttavia, ha autorizzato la sola esibizione del registro IVA acquisti 2015 poi integrata con l'esibizione del registro IVA acquisti 2014. Ebbene, nelle scritture contabili registro IVA acquisti 2014 e 2015 depositate dalla difesa avversaria non risultava registrata alcuna fattura emessa dalla nei confronti della società di Pt_1 CP_1 CP_1
e C.
[...] Per quanto concerne, invece, l'ordine di esibizione della comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA (c.d. Spesometro) per la parte relativa agli acquisti degli anni 2014 e 2015, nonostante la richiesta istruttoria sia stata ritualmente e tempestivamente proposta nei termini di cui all'art 183 comma 6 c.p.c. n.
2 e successivamente reiterata, detta istanza non è stata mai stata autorizzata dal Giudice di prime cure senza alcuna motivazione.
3 Ribadisce che la comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA (c.d. Spesometro), rivestiva una decisiva importanza, trattandosi di documentazione inviata all'Agenzia delle Entrate non suscettibile di modifica alcuna.
Quindi, al fine di sopperire all'immotivata carenza istruttoria relativa alla mancata autorizzazione dell'or- dine di esibizione ex art. 210 c.p.c. della comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA (c.d. CP_3
) per la parte relativa agli acquisti degli anni 2014 e 2015, il difensore della ha formulato
[...] Pt_1 istanza di accesso ai documenti amministrativi all'Agenzia delle Entrate - Direzione di Bologna, in rela- zione alla presenza della fattura n. 138/2014 all'interno delle operazioni rilevanti ai fini IVA per la parte relativa agli acquisti anni 2014 e 2015 della società Controparte_1
Sostiene quindi che non risponde al vero che “la parte che aveva interesse ad acquisire tale documento avrebbe dovuto e potuto procurarselo entro i termini istruttori senza bisogno di ordine di esibizione a terzi” e ciò in quanto l'Ente di Riscossione ha provveduto sull'istanza di accesso agli atti formulata nell'in- teresse della solo a seguito della rappresentazione degli atti e dei verbali di causa dai quali emer- Pt_1 geva la reiterata richiesta istruttoria ex art. 210 c.p.c. di parte attrice nei termini di legge e l'assoluto 'si- lenzio' del Giudice di prime cure circa l'ammissione/rigetto di tale istanza. Evidenzia poi che, le risultanze dell'Agenzia delle Entrate ottenute dalla , confermano l'esistenza Pt_1 della fattura in disamina sempre radicalmente disconosciuta da nonché l'alterazione dei registri CP_1
IVA prodotti in atti
Con il terzo motivo, si duole del fatto che il Tribunale (pag.4) ha ritenuto che la non avesse assolto Pt_1 all'onere probatorio a suo carico sia con riferimento alla consegna della merce che all'ammontare della fornitura, quando in realtà, erroneamente, non le è stato consentito di soddisfare tale onere probatorio, stante: a) il rigetto della prove testimoniali dichiarate, d'ufficio, inammissibili;
b) l'omessa motivazione circa l'ammissione e/o rigetto dell'istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. della comunicazione delle ope- razioni rilevanti ai fini IVA (c.d. ) per la parte relativa agli acquisti degli anni 2014 e 2015 CP_2 ritualmente e tempestivamente proposta nei termini di cui all'art 183 comma 6 c.p.c. n. 2; c) l'omessa valutazione, per dichiarata tardività del deposito, del documento dell'Agenzia delle Entrate allegato dalla alle note conclusive del 15 settembre 2022. Pt_1
Con riferimento a detto documento osserva che l'Ente di Riscossione ha riferito quanto segue: “si evidenzia che, in base ai dati a disposizione dello scrivente Ufficio desumibili dal sistema informativo dell'anagrafe tributaria, per l'anno di imposta 2015 risultano comunicate, ai sensi dell'art. 21, del D.L. n. 78/2010 nella versione ratione temporis vigente, dalla società in oggetto, in qualità di cessionario/committente n. 2 ope- razioni aventi quale controparte la Sig.ra ( C.F.: per un imponi- Parte_1 CodiceFiscale_1 bile complessivo di € 43.819 ed imposta pari ad € 9.640. Si precisa che l'Ufficio non dispone di informa- zioni di dettaglio, né in merito alla tipologia delle operazioni, né in merito alle fatture sottostanti”. Quindi la società nell'anno 2015 ha comunicato all'Agenzia delle En- Controparte_1 trate n. 2 (due) operazioni rilevanti ai fini IVA aventi quale cessionario/committente la;
operazioni, Pt_1 tuttavia, che non risultano nei registri IVA acquisti 2014 e 2015.
Sostiene che alla risulta emessa nei confronti di unicamente la Pt_1 Controparte_1 fattura n. 138 del 31 dicembre 2014 per un importo complessivo pari € 47.360,00, di cui un imponibile per
€ 38.819,76 ed iva al 22% per € 8.540,33 e comunque, alla luce dei dati risultanti all'Ente di Riscossione
- “imponibile complessivo di € 43.819 ed imposta pari ad € 9.640” – è implicito che, in tale dato, sia certamente ricompresa la fattura n. 138 del 31 dicembre 2014 per un imponibile di € 38.819,76 ed imposta pari ad € 8.540,33.
4 Lamenta che le scritture contabili della società di sono state volontaria- CP_1 Controparte_1 mente 'depurate' dalle operazioni concluse con la e ciò al fine di superare l'evidenza istruttoria CP_4 ammessa nell'ambito del presente giudizio. L'incongruenza tra i dati risultanti dalle scritture contabili prodotti da controparte e la risposta fornita dall' in merito alla comunicazione effettuata all'Agenzia delle Entrate delle operazioni Controparte_5 rilevanti ai fini IVA (c.d. ) per la parte relativa agli acquisti dell'anno 2015 è del tutto evidente: CP_2 l'Ente di Riscossione riporta operazioni intercorse tra la e la società Pt_1 Controparte_1 che non risultano nei registri contabili prodotti.
[...] La circostanza conferma le deduzioni della circa l'esistenza della fattura di cui trattasi, fattura che Pt_1 controparte ha sempre disconosciuto.
Osserva, al riguardo, che lo stesso Tribunale ha dichiarato che “Sebbene alle annotazioni del registro IVA non si applichi la disciplina dettata, per i libri e le altre scritture contabili delle imprese soggette a regi- strazione, dagli artt. 2709 e 2710 c.c. … esse possono tuttavia costituire idonee prove scritte dell'esistenza di un credito, giacché la relativa annotazione … costituisce atto ricognitivo in ordine ad un fatto produt- tivo di un rapporto giuridico sfavorevole al dichiarante ex art. 2720 c.c.” Quindi, poiché dalle risultanze dell'Agenzia delle Entrate discende come nelle scritture contabili registro IVA acquisti dovesse essere presente anche la fattura n. 138 del 31 dicembre 2014 in disamina, tale aspetto rappresenta, senza dubbio, un atto ricognitivo in ordine al rapporto giuridico tra la e la società Pt_1 appellata. Conclude quindi per l'accoglimento della domanda con la condanna degli appellati al pagamento delle somme dovute e con il favore delle spese del doppio grado di giudizio, da distrarsi. Si sono ritualmente costituite in giudizio e la stessa quale Controparte_1 CP_1 socia accomandataria, con comparsa di risposta con la quale hanno chiesto il rigetto del proposto appello per le seguenti ragioni.
Sostengono che, sostanzialmente l'appellante censura la sentenza nelle parti in cui il Tribunale ha ritenuto non assolto l'onere probatorio del credito gravante su parte attrice, per non avere fornito prova del con- tratto/accordo di cessione della merce di cui alla fattura n. 138/2014, né dell'affettiva consegna alla società convenuta della merce ivi elencata (punto A e C), nonché nella parte, sempre afferente l'onere probatorio, in cui il Giudice di prime cure ha rilevato la tardività della produzione del doc. 7 di parte attrice e comunque la sua inefficacia probatoria ai fini della prova dell'effettiva cessione, del contratto sottostante e del con- seguente credito (punto B). Osservano che il Tribunale ha correttamente ritenuto inammissibili le richieste prove testimoniali alla luce di quanto disposto dall'art.2721 c.c. oltre che irrilevanti ai fini della decisione.
Aggiungono poi che parte appellante non ha insistito per l'ammissione della prova testimoniale in sede di precisazione delle conclusioni in primo grado e pertanto la richiesta di ammissione, reiterata in questa sede, deve essere disattesa. Sul documento n.7, consistente nella dichiarazione dell'Agenzia delle Entrate sulle risultanze presenti nell'anagrafe fiscale della prodotta da controparte tardivamente solo in sede di udienza di CP_1 precisazione conclusioni e discussione, rilevano, parimenti, la correttezza della statuizione contenuta nella sentenza impugnata che ha ritenuto tardiva e inammissibile tale produzione.
Rilevano che la aveva la possibilità di richiedere, ottenere e produrre il documento nei termini di Pt_1 legge e non lo ha fatto e che, da informazioni ricevute dall'Agenzia delle Entrate, è emerso che la richiesta
è stata formulata allegando solo l'atto di citazione e la comparsa di risposta del primo grado e pertanto,
5 l'Agenzia delle Entrate ben avrebbe potuto rilasciare la dichiarazione anche prima, nei termini di legge per le preclusioni istruttorie.
In ogni caso, con riferimento a detto documento, osservano che è comunque inefficace ai fini della prova della effettiva cessione, del contratto sottostante e del credito.
Difatti da tale documento risultano due operazioni inesistenti con la aggiunte, in accordo con la Pt_1 stessa, in occasione delle dichiarazioni fiscali nel corso dell'anno 2015, al solo fine di avere un illecito vantaggio fiscale, come già spiegato in atti del primo grado;
in ogni caso la dichiarazione generica dell'Agenzia delle Entrate, non comporta alcuna prova della sussistenza del credito per operazione inesi- stente su cui si fonda la domanda giudiziale dell'attrice / attuale appellante. Chiedono quindi, in via istruttoria, che sia ordinata alla e/o all'Agenzia delle Entrate, l'esibizione Pt_1 dei suoi registri contabili, ovvero della sua Impresa Individuale Matitomania di , relativi Parte_1 all'anno 2014 ed a gennaio 2015, ed in particolare il registro IVA vendite, le liquidazioni IVA periodiche, le comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA (c.d. Spesometro) relative agli anni 2014 e 2015, le dichiarazioni dei redditi ed IVA relative al 2014 e 2015; ciò perché se la sig.ra ritiene di essere Pt_1 creditrice per corrispettivo ed IVA esposti in una sua fattura (fatto contestato dalla Travel), è evidente che questa fattura deve esistere ed essere regolarmente registrata nei propri libri contabili e considerata nelle proprie dichiarazioni fiscali.
Rilevano che i registri IVA della prodotti in primo grado su ordine del Giudice, contengono corret- CP_1 tamente tutte le operazioni e fatture effettivamente sussistenti nel periodo di riferimento, nessuna esclusa.
Concludono quindi per il rigetto dell'appello, con condanna alle spese anche del presente grado di giudizio.
Questa Corte con ordinanza istruttoria del 12.05.2023 ha rigettato la richiesta di prova orali, reiterata in questa sede, perché non ribadita in sede di precisazione delle conclusioni e perché non era stato trattato di dette istanze e del provvedimento del Tribunale che ne aveva dichiarato l'inammissibilità ex art. 2721 c.c., nelle note difensive depositate in vista dell'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281 sexies c.p.c. e quindi “ demandata alla sentenza la decisione sull'ammissibilità del doc. 7 dell'appel- lante depositato in primo grado” ha ammesso, quale prova contraria articolata dall'appellata , l'esibizione del registro IVA vendite della o di altra scrittura contabile obbligatoria del 2014 o del 2015, con- Pt_1 tenente la registrazione della fattura oggetto di causa, con attestazione notarile della regolare tenuta dei libri contabili nei quali la fattura sarebbe stata registrata.
Parte appellante ha depositato note con le quali ha dato atto di non avere potuto recuperare la documenta- zione richiesta in quanto il commercialista ha dichiarato di averla consegnata ad un soggetto terzo, asseri- tamente delegato verbalmente al ritiro dalla e ha depositato documenti a conferma di ciò, nonché Pt_1 un esposto al consiglio dell' nei confronti del commercialista dott. Controparte_6 Per_1
[...]
Quindi, sulla scorta di dette conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 04.06.2024, tenutasi con modalità cartolare, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE Il proposto appello non è meritevole di accoglimento.
Tutti i motivi di appello, che si esaminano congiuntamente in quanto strettamente connessi, sono infon- dati per le seguenti ragioni. Preliminarmente si dà atto che in sede di comparsa conclusionale l'appellante ha richiamato e allegato documentazione, effettivamente non potuta depositare prima perché di formazione successiva, tutta emersa nel corso del citato procedimento disciplinare nei confronti del commercialista dott. Persona_1
6 Pur tuttavia si osserva che nel registro IVA della - estratto da quanto depositato dal dott. CP_1 Per_1 nel procedimento disciplinare a suo carico - le due fatture relative a del 31.12.2014 sono Parte_1 state annotate in data 02.01.2015 coi nn.1/bis e 1/ ter. L'inserimento tardivo è quindi dimostrato dalla numerazione 1/bis e 1/ter, per registrazioni eseguite all'interno di registri contabili già completi e compilati (così come emerge dal raffronto con la copia conforme all'originale del registro IVA acquisti 2015 della certificata dal notaio dott. CP_1 [...] di Bologna, depositata nel precedente grado di giudizio in data 11.04.2022) Persona_2 Ciò induce a ritenere che, effettivamente, come già sostenuto dall'appellata nel precedente grado di giu- dizio, si tratta di due fatture per operazioni inesistenti emesse nel corso dell'anno 2015, inserite in sede di dichiarazioni fiscali nella contabilità della al fine di ottenere un illecito beneficio fiscale. CP_1
Pertanto, né il registro IVA della né le dichiarazioni dell'Agenzia Entrate (contenute nel docu- CP_1 mento n. 7 che sarà esaminato di seguito) consentono di provare il rapporto sottostante allegato dalla
, ovvero l'effettiva cessione della merce e il conseguente credito da questa vantato nei confronti Pt_1 dell'appellata. Sempre con riferimento all'omessa prova della domanda, si osserva quanto segue.
Si conferma la citata ordinanza istruttoria di questa Corte del 12.05.2023, con la quale è stata rigettata la richiesta di prove orali, reiterata in questa sede, perché non ribadita in sede di precisazione delle conclu- sioni e perché non era stato trattato di dette istanze e del provvedimento del Tribunale che ne aveva di- chiarato l'inammissibilità ex art. 2721 c.c., nelle note difensive depositate in vista dell'udienza di precisa- zione delle conclusioni e discussione ex art. 281 sexies c.p.c.
Si evidenzia che la non ha ottemperato a detta ordinanza, con la quale è stata richiesta l'esibizione Pt_1 del proprio registro IVA vendite o di altra scrittura contabile obbligatoria del 2014 o del 2015, contenente la registrazione della fattura oggetto di causa.
A tale riguardo si rileva che, indipendentemente dalla veridicità o meno di un'indebita consegna di detti registri, da parte del commercialista dott. a persona non legittimamente delegata, in ogni caso la Per_1
si sarebbe dovuta attivare, per reperire le proprie scritture contabili, prima di avviare una causa Pt_1 nei confronti di Travel e non certo dopo l'ordine di esibizione di questa Corte.
Infine, con riferimento alla dichiarazione dell'Agenzia Entrate del 13.9.2022 (doc. 7 fasc. I grado appel- lante) depositato in allegato alle note di trattazione scritta per l'udienza di precisazione di conclusioni del precedente grado di giudizio, si conferma la statuizione di inammissibilità per tardività, già contenuta nella sentenza impugnata. Difatti la avrebbe certamente potuto chiedere tempestivamente informazioni all'Agenzia delle En- Pt_1 trate e quindi depositare la relativa dichiarazione nei termini previsti dalla legge per le preclusioni istrut- torie. In ogni caso si ribadisce l'inefficacia di tale dichiarazione dell'Agenzia delle Entrate ai fini della prova dell'effettività della cessione, del contratto sottostante e del conseguente credito vantato dalla . Pt_1 Per tali motivi l'appello deve essere rigettato con integrale conferma dell'impugnata sentenza. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono poste, a carico dell'appellante e liquidate come in dispositivo, con riferimento ai parametri di cui al DM 55/2014 e s.m., tenuto conto del non elevato grado di complessità della controversia, dell'attività svolta e delle questioni esaminate.
Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
La Corte, ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente pronunciando, così decide:
7 - rigetta l'appello;
- condanna a rifondere a e a , in solido Parte_1 Controparte_1 CP_1 tra loro, le spese di lite del presente grado di giudizio che si liquidano in complessivi in € 7.160,00 per onorari, oltre al rimborso spese generali del 15%, IVA e CPA. Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della seconda sezione civile, il giorno 16.01.2025.
Il Presidente dott.ssa Bianca Maria Gaudioso
Il Giudice Ausiliario Estensore dott. Samuele Scalise
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione Seconda Civile Composta dai Signori Magistrati: dott.ssa Bianca Maria Gaudioso - Presidente dott.ssa Mariacolomba Giuliano - Consigliere dott. Samuele Scalise – Giudice Ausiliario Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nella causa civile di II grado iscritta a rg.n.1845/2022
promossa da
elettivamente domiciliata in Bologna, Via San Ma- Parte_1 molo n. 12, presso lo studio dell'avv. Andrea Paternoster, che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce all'atto di appello
- Appellante –
Contro in persona del legale rappre- Controparte_1 sentante pro tempore sig.ra e , entrambe CP_1 CP_1 elettivamente domiciliate in Bologna, Via dell'Indipendenza n. 22, presso lo studio dell'avv. Andrea Trambajolo, che le rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione del precedente grado di giudizio Appellate –
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da rispettivi atti che si intendono richiamati e illustrati in motivazione SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale Parte_1 di Bologna, e , quale socia accomandataria, per fare ac- Controparte_1 CP_1 certare l'esistenza di un proprio credito nei loro confronti pari ad € 41.260,00 oltre interessi di mora dal 31.12.2014 al saldo e, conseguentemente, sentirle condannarle al pagamento di dette somme.
Più in dettaglio l'attrice ha dedotto di avere ceduto, a , materiali e merci come Controparte_1 CP_1 descritti nell'inventario (doc. 3) e nella fattura n. 138/2014 del 31.2.2014. Tale cessione era maturata a seguito della cessazione dell'attività di commercio al minuto di giocattoli e articoli di cancelleria, già esercitata dall'attrice sotto la ditta “Matitomania” di fino al Parte_1
31.12.2014, con successivo subentro, negli stessi locali di Via Castiglione 13 in Bologna, della società
, esercente attività di vendita della stessa categoria merceologica. CP_1 Controparte_1 L'importo fatturato era stato concordato tra le parti, ma mai integralmente corrisposto dalla cessionaria. La domanda giudiziale è stata rivolta sia nei confronti della società cessionaria che della socia accoman- dataria, illimitatamente responsabile per i debiti della società. Si sono ritualmente costituite in giudizio e , disconoscendo il presunto debito e CP_1 CP_1 chiedendo il rigetto di tutte le domande avversarie.
1 Più in dettaglio, le convenute hanno dichiarato che i rapporti tra e la erano stati fin CP_1 Pt_1 dall'inizio improntati ad “aiutare” quest'ultima a risolvere i propri problemi economici legati alla cessata attività commerciale: nei primi mesi del 2015 la è stata assunta alle dipendenze di Pt_1 CP_1 continuando a lavorare nel negozio di Via Castiglione, vendendo la merce rimasta della sua precedente gestione e trattenendo per sé gli incassi;
il rapporto di lavoro è cessato nel 2019 e, solo dopo, la ha Pt_1 avanzato pretese tra cui il pagamento della pretesa cessione di beni di cui alla fattura azionata in questa sede.
In merito a tale fattura hanno eccepito la genericità del contenuto e hanno disconosciuto il documento
“verbale di inventario” al 31.12.2014, mai visto né conosciuto prima e sicuramente non concordato. Il Tribunale di Bologna, con sentenza n. 2416/2022, all'esito dell'espletata istruttoria consistita nella sola acquisizione della documentazione prodotta dalle parti, anche in esecuzione all'ordine di esibizione ex art. 210 cpc (stante il rigetto delle richieste di prove testimoniali, ritenute irrilevanti ai fini della decisione), ha deciso nei seguenti termini:
“La domanda attorea di accertamento del credito e di condanna al pagamento, appare infondata e come tale deve essere rigettata. L'attrice non ha fornito la prova del contratto/accordo di cessione della merce di cui alla fattura n. 138/2014, né dell'effettiva consegna alla società convenuta della merce ivi elencata (con riferimento al verbale di inventario).
La fattura commerciale (peraltro neppure integrata da un documento di trasporto/consegna della merce), quale documento unilateralmente emesso dal cedente, una volta contestata come nel caso di specie, non costituisce prova della cessione neppure nel rapporto tra imprenditori. Sia l'art. 2709 che l'art. 2710 c.c. riconoscono efficacia probatoria, nei rapporti tra imprenditori, ai “libri ed altre scritture contabili delle imprese soggette a registrazione” (art. 2709 c.c.) e ai “libri bollati e vidimati nelle forme di legge” se regolarmente tenuti (art. 2710 c.c.). La giurisprudenza ha riconosciuto efficacia probatoria, entro determinati limiti, anche alle annotazioni nei registri IVA – mai alle semplici fatture neppure in sede monitoria-: “Sebbene alle annotazioni del registro IVA non si applichi la disciplina dettata, per i libri e le altre scritture contabili delle imprese soggette a registrazione, dagli artt. 2709 e
2710 c.c. (che ne regolano, rispettivamente, l'efficacia probatoria contro l'imprenditore e quella tra im- prenditori), esse possono tuttavia costituire idonee prove scritte dell'esistenza di un credito, giacché la relativa annotazione, con richiamo della fattura ad essa inerente, costituisce atto ricognitivo in ordine ad un fatto produttivo di un rapporto giuridico sfavorevole al dichiarante ex art. 2720 c.c.” (Cass.Civ.n.2935 del 20/12/2018).
Parte attrice da un lato non ha provato la regolare contabilizzazione della fattura di cui si discute nei propri registri IVA (ciò avrebbe consentito quantomeno di ritenere provata la tempestiva emissione della fattura) dall'altro ha chiesto a parte convenuta l'esibizione dei registri IVA per riscontrare la contabiliz- zazione della fattura passiva, salvo poi contestare –tardivamente- la presunta alterazione di tali docu- menti.
Quanto al doc.7 prodotto dalla difesa attorea in allegato alle note di trattazione scritta per l'odierna udienza di conclusioni, si evidenzia la tardività della produzione (la parte che aveva interesse ad acquisire tale documento avrebbe dovuto e potuto procurarselo entro i termini istruttori senza bisogno di ordine di esibizione a terzi) e la inefficacia probatoria ai fini della prova dell'effettività della cessione, del contratto sottostante e del conseguente credito.
2 Poiché l'onere probatorio, sia con riferimento alla consegna della merce che all'ammontare della forni- tura, è a carico della parte attrice, si ritiene che tale onere non sia stato soddisfatto attraverso la produ- zione della sola fattura commerciale (unilateralmente emessa), in presenza di una contestazione del rap- porto sottostante da parte delle convenute e nel contesto di un quadro complessivo dei rapporti tra le parti in causa conflittuale”.
Avverso detta sentenza ha proposto appello fondato su tre motivi. Parte_1
Con il primo motivo, lamenta l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha affer- mato (pag. 3 sentenza) “L'attrice non ha fornito la prova del contratto/accordo di cessione della merce di cui alla fattura n. 138/2014 né dell'effettiva consegna alla società convenuta della merce ivi elencata (con riferimento al verbale di inventario)”. Sostiene che, in realtà, con la memoria ex art. 186 comma 6 c.p.c. n. 2 sono stati formulati, sul punto, capitoli di prova testimoniale (reiterati in questa sede) che il Giudice di prime cure, con ordinanza del 10 marzo 2022, ha erroneamente ritenuto inammissibili ai sensi dell'art. 2721 c.c.
Osserva che, per gli atti e i contratti per i quali la forma scritta è richiesta soltanto ad probationem (il contratto di compravendita di beni mobili è un contratto a forma libera) l'inammissibilità della prova te- stimoniale non attiene all'ordine pubblico, ma alla tutela di interessi privati e quindi non può essere rilevata d'ufficio e deve, invece, essere eccepita dalla parte interessata, entro il termine di cui all'art. 157 comma 2 c.p.c., nella prima istanza o difesa successiva al suo configurarsi (cfr. Cass.n.144/2002) . Nel caso in esame l'odierna appellata non ha mai eccepito specificamente l'inammissibilità della prova orale, ritualmente e tempestivamente formulata dalla , e pertanto il Tribunale avrebbe dovuto am- Pt_1 mettere detta prova. Con il secondo motivo, si duole del fatto che il Giudice di prime cure (pag. 4 sentenza appellata) ha rilevato la tardività del documento n. 7 prodotto dalla in allegato alle note di trattazione scritta per l'udienza Pt_1 di conclusioni e quindi oltre i termini perentori previsti per le memorie ex art. 183 cpc.
Deduce che la produzione di detto documento in sede di note conclusive, è stata una conseguenza della mancata ammissione e/o rigetto del Giudice di prime cure dell'istanza istruttoria all'uopo formulata e ciò in assenza di motivazione.
Osserva che parte attrice ha chiesto in via istruttoria di ordinare ex art. 210 c.p.c. alle convenute l'esibi- zione del registro IVA acquisti 2015 con dettaglio fatture, nonché comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA (c.d. ) per la parte relativa agli acquisti dell'anno 2015, poi integrata con l'esibi- CP_2 zione del registro IVA acquisti 2014 con dettaglio fatture, nonché comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA (c.d. ) per la parte relativa agli acquisti dell'anno 2014. CP_2
Il Tribunale, tuttavia, ha autorizzato la sola esibizione del registro IVA acquisti 2015 poi integrata con l'esibizione del registro IVA acquisti 2014. Ebbene, nelle scritture contabili registro IVA acquisti 2014 e 2015 depositate dalla difesa avversaria non risultava registrata alcuna fattura emessa dalla nei confronti della società di Pt_1 CP_1 CP_1
e C.
[...] Per quanto concerne, invece, l'ordine di esibizione della comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA (c.d. Spesometro) per la parte relativa agli acquisti degli anni 2014 e 2015, nonostante la richiesta istruttoria sia stata ritualmente e tempestivamente proposta nei termini di cui all'art 183 comma 6 c.p.c. n.
2 e successivamente reiterata, detta istanza non è stata mai stata autorizzata dal Giudice di prime cure senza alcuna motivazione.
3 Ribadisce che la comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA (c.d. Spesometro), rivestiva una decisiva importanza, trattandosi di documentazione inviata all'Agenzia delle Entrate non suscettibile di modifica alcuna.
Quindi, al fine di sopperire all'immotivata carenza istruttoria relativa alla mancata autorizzazione dell'or- dine di esibizione ex art. 210 c.p.c. della comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA (c.d. CP_3
) per la parte relativa agli acquisti degli anni 2014 e 2015, il difensore della ha formulato
[...] Pt_1 istanza di accesso ai documenti amministrativi all'Agenzia delle Entrate - Direzione di Bologna, in rela- zione alla presenza della fattura n. 138/2014 all'interno delle operazioni rilevanti ai fini IVA per la parte relativa agli acquisti anni 2014 e 2015 della società Controparte_1
Sostiene quindi che non risponde al vero che “la parte che aveva interesse ad acquisire tale documento avrebbe dovuto e potuto procurarselo entro i termini istruttori senza bisogno di ordine di esibizione a terzi” e ciò in quanto l'Ente di Riscossione ha provveduto sull'istanza di accesso agli atti formulata nell'in- teresse della solo a seguito della rappresentazione degli atti e dei verbali di causa dai quali emer- Pt_1 geva la reiterata richiesta istruttoria ex art. 210 c.p.c. di parte attrice nei termini di legge e l'assoluto 'si- lenzio' del Giudice di prime cure circa l'ammissione/rigetto di tale istanza. Evidenzia poi che, le risultanze dell'Agenzia delle Entrate ottenute dalla , confermano l'esistenza Pt_1 della fattura in disamina sempre radicalmente disconosciuta da nonché l'alterazione dei registri CP_1
IVA prodotti in atti
Con il terzo motivo, si duole del fatto che il Tribunale (pag.4) ha ritenuto che la non avesse assolto Pt_1 all'onere probatorio a suo carico sia con riferimento alla consegna della merce che all'ammontare della fornitura, quando in realtà, erroneamente, non le è stato consentito di soddisfare tale onere probatorio, stante: a) il rigetto della prove testimoniali dichiarate, d'ufficio, inammissibili;
b) l'omessa motivazione circa l'ammissione e/o rigetto dell'istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. della comunicazione delle ope- razioni rilevanti ai fini IVA (c.d. ) per la parte relativa agli acquisti degli anni 2014 e 2015 CP_2 ritualmente e tempestivamente proposta nei termini di cui all'art 183 comma 6 c.p.c. n. 2; c) l'omessa valutazione, per dichiarata tardività del deposito, del documento dell'Agenzia delle Entrate allegato dalla alle note conclusive del 15 settembre 2022. Pt_1
Con riferimento a detto documento osserva che l'Ente di Riscossione ha riferito quanto segue: “si evidenzia che, in base ai dati a disposizione dello scrivente Ufficio desumibili dal sistema informativo dell'anagrafe tributaria, per l'anno di imposta 2015 risultano comunicate, ai sensi dell'art. 21, del D.L. n. 78/2010 nella versione ratione temporis vigente, dalla società in oggetto, in qualità di cessionario/committente n. 2 ope- razioni aventi quale controparte la Sig.ra ( C.F.: per un imponi- Parte_1 CodiceFiscale_1 bile complessivo di € 43.819 ed imposta pari ad € 9.640. Si precisa che l'Ufficio non dispone di informa- zioni di dettaglio, né in merito alla tipologia delle operazioni, né in merito alle fatture sottostanti”. Quindi la società nell'anno 2015 ha comunicato all'Agenzia delle En- Controparte_1 trate n. 2 (due) operazioni rilevanti ai fini IVA aventi quale cessionario/committente la;
operazioni, Pt_1 tuttavia, che non risultano nei registri IVA acquisti 2014 e 2015.
Sostiene che alla risulta emessa nei confronti di unicamente la Pt_1 Controparte_1 fattura n. 138 del 31 dicembre 2014 per un importo complessivo pari € 47.360,00, di cui un imponibile per
€ 38.819,76 ed iva al 22% per € 8.540,33 e comunque, alla luce dei dati risultanti all'Ente di Riscossione
- “imponibile complessivo di € 43.819 ed imposta pari ad € 9.640” – è implicito che, in tale dato, sia certamente ricompresa la fattura n. 138 del 31 dicembre 2014 per un imponibile di € 38.819,76 ed imposta pari ad € 8.540,33.
4 Lamenta che le scritture contabili della società di sono state volontaria- CP_1 Controparte_1 mente 'depurate' dalle operazioni concluse con la e ciò al fine di superare l'evidenza istruttoria CP_4 ammessa nell'ambito del presente giudizio. L'incongruenza tra i dati risultanti dalle scritture contabili prodotti da controparte e la risposta fornita dall' in merito alla comunicazione effettuata all'Agenzia delle Entrate delle operazioni Controparte_5 rilevanti ai fini IVA (c.d. ) per la parte relativa agli acquisti dell'anno 2015 è del tutto evidente: CP_2 l'Ente di Riscossione riporta operazioni intercorse tra la e la società Pt_1 Controparte_1 che non risultano nei registri contabili prodotti.
[...] La circostanza conferma le deduzioni della circa l'esistenza della fattura di cui trattasi, fattura che Pt_1 controparte ha sempre disconosciuto.
Osserva, al riguardo, che lo stesso Tribunale ha dichiarato che “Sebbene alle annotazioni del registro IVA non si applichi la disciplina dettata, per i libri e le altre scritture contabili delle imprese soggette a regi- strazione, dagli artt. 2709 e 2710 c.c. … esse possono tuttavia costituire idonee prove scritte dell'esistenza di un credito, giacché la relativa annotazione … costituisce atto ricognitivo in ordine ad un fatto produt- tivo di un rapporto giuridico sfavorevole al dichiarante ex art. 2720 c.c.” Quindi, poiché dalle risultanze dell'Agenzia delle Entrate discende come nelle scritture contabili registro IVA acquisti dovesse essere presente anche la fattura n. 138 del 31 dicembre 2014 in disamina, tale aspetto rappresenta, senza dubbio, un atto ricognitivo in ordine al rapporto giuridico tra la e la società Pt_1 appellata. Conclude quindi per l'accoglimento della domanda con la condanna degli appellati al pagamento delle somme dovute e con il favore delle spese del doppio grado di giudizio, da distrarsi. Si sono ritualmente costituite in giudizio e la stessa quale Controparte_1 CP_1 socia accomandataria, con comparsa di risposta con la quale hanno chiesto il rigetto del proposto appello per le seguenti ragioni.
Sostengono che, sostanzialmente l'appellante censura la sentenza nelle parti in cui il Tribunale ha ritenuto non assolto l'onere probatorio del credito gravante su parte attrice, per non avere fornito prova del con- tratto/accordo di cessione della merce di cui alla fattura n. 138/2014, né dell'affettiva consegna alla società convenuta della merce ivi elencata (punto A e C), nonché nella parte, sempre afferente l'onere probatorio, in cui il Giudice di prime cure ha rilevato la tardività della produzione del doc. 7 di parte attrice e comunque la sua inefficacia probatoria ai fini della prova dell'effettiva cessione, del contratto sottostante e del con- seguente credito (punto B). Osservano che il Tribunale ha correttamente ritenuto inammissibili le richieste prove testimoniali alla luce di quanto disposto dall'art.2721 c.c. oltre che irrilevanti ai fini della decisione.
Aggiungono poi che parte appellante non ha insistito per l'ammissione della prova testimoniale in sede di precisazione delle conclusioni in primo grado e pertanto la richiesta di ammissione, reiterata in questa sede, deve essere disattesa. Sul documento n.7, consistente nella dichiarazione dell'Agenzia delle Entrate sulle risultanze presenti nell'anagrafe fiscale della prodotta da controparte tardivamente solo in sede di udienza di CP_1 precisazione conclusioni e discussione, rilevano, parimenti, la correttezza della statuizione contenuta nella sentenza impugnata che ha ritenuto tardiva e inammissibile tale produzione.
Rilevano che la aveva la possibilità di richiedere, ottenere e produrre il documento nei termini di Pt_1 legge e non lo ha fatto e che, da informazioni ricevute dall'Agenzia delle Entrate, è emerso che la richiesta
è stata formulata allegando solo l'atto di citazione e la comparsa di risposta del primo grado e pertanto,
5 l'Agenzia delle Entrate ben avrebbe potuto rilasciare la dichiarazione anche prima, nei termini di legge per le preclusioni istruttorie.
In ogni caso, con riferimento a detto documento, osservano che è comunque inefficace ai fini della prova della effettiva cessione, del contratto sottostante e del credito.
Difatti da tale documento risultano due operazioni inesistenti con la aggiunte, in accordo con la Pt_1 stessa, in occasione delle dichiarazioni fiscali nel corso dell'anno 2015, al solo fine di avere un illecito vantaggio fiscale, come già spiegato in atti del primo grado;
in ogni caso la dichiarazione generica dell'Agenzia delle Entrate, non comporta alcuna prova della sussistenza del credito per operazione inesi- stente su cui si fonda la domanda giudiziale dell'attrice / attuale appellante. Chiedono quindi, in via istruttoria, che sia ordinata alla e/o all'Agenzia delle Entrate, l'esibizione Pt_1 dei suoi registri contabili, ovvero della sua Impresa Individuale Matitomania di , relativi Parte_1 all'anno 2014 ed a gennaio 2015, ed in particolare il registro IVA vendite, le liquidazioni IVA periodiche, le comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA (c.d. Spesometro) relative agli anni 2014 e 2015, le dichiarazioni dei redditi ed IVA relative al 2014 e 2015; ciò perché se la sig.ra ritiene di essere Pt_1 creditrice per corrispettivo ed IVA esposti in una sua fattura (fatto contestato dalla Travel), è evidente che questa fattura deve esistere ed essere regolarmente registrata nei propri libri contabili e considerata nelle proprie dichiarazioni fiscali.
Rilevano che i registri IVA della prodotti in primo grado su ordine del Giudice, contengono corret- CP_1 tamente tutte le operazioni e fatture effettivamente sussistenti nel periodo di riferimento, nessuna esclusa.
Concludono quindi per il rigetto dell'appello, con condanna alle spese anche del presente grado di giudizio.
Questa Corte con ordinanza istruttoria del 12.05.2023 ha rigettato la richiesta di prova orali, reiterata in questa sede, perché non ribadita in sede di precisazione delle conclusioni e perché non era stato trattato di dette istanze e del provvedimento del Tribunale che ne aveva dichiarato l'inammissibilità ex art. 2721 c.c., nelle note difensive depositate in vista dell'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281 sexies c.p.c. e quindi “ demandata alla sentenza la decisione sull'ammissibilità del doc. 7 dell'appel- lante depositato in primo grado” ha ammesso, quale prova contraria articolata dall'appellata , l'esibizione del registro IVA vendite della o di altra scrittura contabile obbligatoria del 2014 o del 2015, con- Pt_1 tenente la registrazione della fattura oggetto di causa, con attestazione notarile della regolare tenuta dei libri contabili nei quali la fattura sarebbe stata registrata.
Parte appellante ha depositato note con le quali ha dato atto di non avere potuto recuperare la documenta- zione richiesta in quanto il commercialista ha dichiarato di averla consegnata ad un soggetto terzo, asseri- tamente delegato verbalmente al ritiro dalla e ha depositato documenti a conferma di ciò, nonché Pt_1 un esposto al consiglio dell' nei confronti del commercialista dott. Controparte_6 Per_1
[...]
Quindi, sulla scorta di dette conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 04.06.2024, tenutasi con modalità cartolare, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE Il proposto appello non è meritevole di accoglimento.
Tutti i motivi di appello, che si esaminano congiuntamente in quanto strettamente connessi, sono infon- dati per le seguenti ragioni. Preliminarmente si dà atto che in sede di comparsa conclusionale l'appellante ha richiamato e allegato documentazione, effettivamente non potuta depositare prima perché di formazione successiva, tutta emersa nel corso del citato procedimento disciplinare nei confronti del commercialista dott. Persona_1
6 Pur tuttavia si osserva che nel registro IVA della - estratto da quanto depositato dal dott. CP_1 Per_1 nel procedimento disciplinare a suo carico - le due fatture relative a del 31.12.2014 sono Parte_1 state annotate in data 02.01.2015 coi nn.1/bis e 1/ ter. L'inserimento tardivo è quindi dimostrato dalla numerazione 1/bis e 1/ter, per registrazioni eseguite all'interno di registri contabili già completi e compilati (così come emerge dal raffronto con la copia conforme all'originale del registro IVA acquisti 2015 della certificata dal notaio dott. CP_1 [...] di Bologna, depositata nel precedente grado di giudizio in data 11.04.2022) Persona_2 Ciò induce a ritenere che, effettivamente, come già sostenuto dall'appellata nel precedente grado di giu- dizio, si tratta di due fatture per operazioni inesistenti emesse nel corso dell'anno 2015, inserite in sede di dichiarazioni fiscali nella contabilità della al fine di ottenere un illecito beneficio fiscale. CP_1
Pertanto, né il registro IVA della né le dichiarazioni dell'Agenzia Entrate (contenute nel docu- CP_1 mento n. 7 che sarà esaminato di seguito) consentono di provare il rapporto sottostante allegato dalla
, ovvero l'effettiva cessione della merce e il conseguente credito da questa vantato nei confronti Pt_1 dell'appellata. Sempre con riferimento all'omessa prova della domanda, si osserva quanto segue.
Si conferma la citata ordinanza istruttoria di questa Corte del 12.05.2023, con la quale è stata rigettata la richiesta di prove orali, reiterata in questa sede, perché non ribadita in sede di precisazione delle conclu- sioni e perché non era stato trattato di dette istanze e del provvedimento del Tribunale che ne aveva di- chiarato l'inammissibilità ex art. 2721 c.c., nelle note difensive depositate in vista dell'udienza di precisa- zione delle conclusioni e discussione ex art. 281 sexies c.p.c.
Si evidenzia che la non ha ottemperato a detta ordinanza, con la quale è stata richiesta l'esibizione Pt_1 del proprio registro IVA vendite o di altra scrittura contabile obbligatoria del 2014 o del 2015, contenente la registrazione della fattura oggetto di causa.
A tale riguardo si rileva che, indipendentemente dalla veridicità o meno di un'indebita consegna di detti registri, da parte del commercialista dott. a persona non legittimamente delegata, in ogni caso la Per_1
si sarebbe dovuta attivare, per reperire le proprie scritture contabili, prima di avviare una causa Pt_1 nei confronti di Travel e non certo dopo l'ordine di esibizione di questa Corte.
Infine, con riferimento alla dichiarazione dell'Agenzia Entrate del 13.9.2022 (doc. 7 fasc. I grado appel- lante) depositato in allegato alle note di trattazione scritta per l'udienza di precisazione di conclusioni del precedente grado di giudizio, si conferma la statuizione di inammissibilità per tardività, già contenuta nella sentenza impugnata. Difatti la avrebbe certamente potuto chiedere tempestivamente informazioni all'Agenzia delle En- Pt_1 trate e quindi depositare la relativa dichiarazione nei termini previsti dalla legge per le preclusioni istrut- torie. In ogni caso si ribadisce l'inefficacia di tale dichiarazione dell'Agenzia delle Entrate ai fini della prova dell'effettività della cessione, del contratto sottostante e del conseguente credito vantato dalla . Pt_1 Per tali motivi l'appello deve essere rigettato con integrale conferma dell'impugnata sentenza. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono poste, a carico dell'appellante e liquidate come in dispositivo, con riferimento ai parametri di cui al DM 55/2014 e s.m., tenuto conto del non elevato grado di complessità della controversia, dell'attività svolta e delle questioni esaminate.
Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
La Corte, ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente pronunciando, così decide:
7 - rigetta l'appello;
- condanna a rifondere a e a , in solido Parte_1 Controparte_1 CP_1 tra loro, le spese di lite del presente grado di giudizio che si liquidano in complessivi in € 7.160,00 per onorari, oltre al rimborso spese generali del 15%, IVA e CPA. Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della seconda sezione civile, il giorno 16.01.2025.
Il Presidente dott.ssa Bianca Maria Gaudioso
Il Giudice Ausiliario Estensore dott. Samuele Scalise
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