Articolo 3 della Legge 6 agosto 1984, n. 425
Articolo 2Articolo 4
Versione
9 agosto 1984
Art. 3.
Con effetto dal 1 luglio 1983 la progressione economica degli stipendi del personale di cui alla legge 19 febbraio 1981, n. 27 , si sviluppa in otto classi biennali del 6 per cento, da determinare sullo stipendio iniziale di qualifica o livello retributivo, ed in successivi aumenti biennali del 2,50 per cento, da calcolare sull'ultima classe di stipendio.
Gli aumenti periodici biennali per nascita di figli o per altre situazioni previste dalle vigenti norme sono attribuiti in ragione del 2,50 per cento, da calcolare sulla classe stipendiale di appartenenza. Essi sono riassorbibili con la successiva progressione economica.
Entrata in vigore il 9 agosto 1984
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