Sentenza 15 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 15/02/2025, n. 210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 210 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 314/2024
CORTE di APPELLO di BARI Prima Sezione Civile
*** REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Riunita in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Mitola Presidente
Dott.ssa Emma Manzionna Consigliere
Dott. Oronzo Putignano Consigliere rel. – est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 314/2024 R.G.A.C.C., promossa da
rappresentato e difeso come in atti dall'avv. Cristiana Sollazzo Parte_1
- Appellante -
nei confronti di
CP_1
- Appellata contumace -
OGGETTO: “Altri istituti e leggi speciali”.
Conclusioni dell'appellante: come da note di trattazione scritta depositate in prossimità
dell'udienza dell'11.2.2025 all'esito della quale la causa è stata riservata in decisione.
FATTO e DIRITTO
loro unione il 29.3.2000 è nato in [...] il loro figlio Per_1
1.1. – svolge in Italia la professione di medico dopo aver ottenuto la Parte_1
cittadinanza italiana, mentre laureata in Farmacia, dopo una breve permanenza sul Parte_2
territorio nazionale, ha fatto ritorno nel Paese d'origine portando con sé il minore.
2. – Con ricorso del 21.6.2013 ha chiesto al Tribunale di Bari di pronunciare Parte_2
la separazione personale dei coniugi, con addebito al marito, previa adozione dei provvedimenti temporanei ed urgenti.
2.1. – ha resistito alla domanda di separazione personale dei coniugi, Parte_1
eccependo l'intervenuta pronunzia di divorzio (sia pure non ancora irrevocabile) davanti ai giudici iraniani e chiedendo la sospensione del procedimento per litispendenza internazionale.
2.2. – Con ordinanza ex art. 708 cpc del 12.5.2014 (in seguito confermata in sede di reclamo)
il Presidente del Tribunale di Bari – fra l'altro – ha disposto, a carico di il pagamento di un Pt_1
contribuito economico di € 1.500,00 mensili (rispettivamente di € 850,00 e di € 650,00) per il mantenimento della moglie e del figlio.
3. – Nelle more, è divenuta definitiva la sentenza di divorzio pronunciata il 24.11.2014 dalla
Corte Suprema della Repubblica Islamica dell'Iran, la quale il 20.7.2015 è stata trascritta nei registri di matrimonio del Comune di Bari.
4. – Con ricorso ex artt. 702-bis cpc e 30 D.Lgs. n. 150/2011 ha chiesto la Parte_2
cancellazione della trascrizione della sentenza di divorzio iraniana per la sua contrarietà ai principi dell'ordine pubblico italiano.
4.1. – Con ordinanza n. 1256/2016 la Corte di Appello di Bari, rilevando il contrasto della sentenza iraniana con i principi fondamentali dell'ordinamento italiano, giacché in quel Paese
esiste una norma del codice locale che prevede espressamente la possibilità per il marito di divorziare senza che la moglie possa neutralizzare tale iniziativa giudiziaria, ha ordinato all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Bari di cancellare la trascrizione della sentenza del
2 24.11.2014 della Corte Suprema di Teheran dal certificato di matrimonio trascritto nei registri di matrimonio del Comune di Bari.
4.2. – Tuttavia, detta pronunzia della Corte di Appello di Bari è stata annullata con rinvio dalla Corte Suprema di Cassazione con ordinanza n. 17170/2020.
4.3. – Decidendo ex art. 392 cpc nei giudizi riuniti riassunti da ciascuna parte, la Corte di
Appello di Bari con ordinanza n. 943/2021 ha respinto l'originario ricorso proposto da Pt_2
ai sensi degli artt. 702-bis e 30 D.Lgs. n. 150/2011, confermando la legittimità della
[...]
trascrizione in Italia della sentenza di divorzio iraniana.
4.4. – Il ricorso per cassazione proposto da avverso detto provvedimento Parte_2
della Corte di Appello di Bari è esitato nell'ordinanza di rigetto n. 6920/2023 emessa dalla Corte
Suprema di Cassazione.
5. – Indi, ha chiesto la prosecuzione del giudizio separativo, che era stato Parte_1
sospeso con tre distinte ordinanze ex art. 295 cpc fino alla definizione del giudizio d'impugnazione del riconoscimento della sentenza di divorzio straniera, con le quali ordinanze il Tribunale di Bari
aveva confermato l'efficacia dell'ordinanza presidenziale del 12.5.2014. Con detto ricorso ex art. 297 cpc ha richiesto, in via d'urgenza, la revoca dell'ordine di pagamento Parte_1
dell'assegno di mantenimento e, nel merito, di dichiarare inammissibile l'originaria domanda di separazione personale, con vittoria delle spese dei vari procedimenti.
5.1. – Nella resistenza di il Tribunale di Bari con sentenza n. 3832/2023, Parte_2
pubblicata il 3.10.2023, ha dichiarato la cessazione della materia del contendere fra le parti con riferimento al giudizio separativo (quale effetto del venir meno del vincolo matrimoniale in forza della sentenza di divorzio straniera) ed ha compensato fra le stesse le spese del giudizio, in ragione della natura in rito della pronunzia definitoria e delle divergenti statuizioni rese dalla Corte di
Appello di Bari in ordine alla legittimità della trascrizione in Italia della sentenza straniera. Inoltre,
il Collegio di prime cure ha esteso la pronunzia di cessazione della materia del contendere anche alle domande accessorie relative al contributo di mantenimento in favore dell'ex moglie e del
3 figlio, sulle quali aveva provveduto in via provvisoria il Presidente con l'ordinanza del 12.5.2014,
ritenendo “che l'inefficacia dei provvedimenti provvisori assunti in sede presidenziale debba
decorrere dalla irrevocabilità della sentenza della Corte di Appello di Bari che ha riconosciuto la
legittimità della trascrizione della sentenza di divorzio iraniana, tenuto conto dell'opportunità di
stabilizzare, nelle more del processo, gli effetti dei pregressi provvedimenti giudiziali, onde non
pregiudicare l'assetto su cui hanno fatto affidamento le parti ed anche al fine di prevenire
litigiosità in ordine agli eventuali arretrati sopravvenuti”.
6. – Avverso detta sentenza ha proposto appello, articolato in tre motivi (1. Parte_1
erronea declaratoria di cessazione della materia del contendere;
2. omessa pronunzia di condanna restitutoria delle somme corrisposte all'ex moglie a titolo di mantenimento in virtù dell'ordinanza presidenziale del 12.5.2014; 3. violazione degli artt. 91 e 92 cpc), chiedendo di dichiarare l'inammissibilità della domanda di separazione personale proposta da con ricorso CP_1
del 21.6.2013 per carenza di “potestas iudicandi”, prima temporanea e poi assoluta, del Tribunale
di Bari;
dichiarare, previo accertamento dell'inefficacia dei provvedimenti resi in sede di udienza presidenziale, l'inesistenza del diritto muliebre ad ottenere l'assegno di mantenimento a far data dal 12.5.2014; condannare conseguentemente la stessa alla restituzione di tutte le somme percepite indebitamente fino al 30.10.2023, oltre interessi al tasso legale dai singoli pagamenti al saldo;
condannare l'ex moglie al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio.
6.1. – L'appellata ha omesso di costituirsi in giudizio e, pertanto, deve dichiararsene la contumacia.
7. – All'udienza del 12.11.2024 il difensore dell'appellante ha discusso oralmente la causa ed il Collegio ha riservato la decisione.
8. – Con ordinanza in pari data la Corte ha disposto l'acquisizione del parere del PG,
trattandosi di causa matrimoniale, nonché del fascicolo del giudizio di primo grado (RG n.
7095/2013) presso il Tribunale di Bari.
4 9. – All'udienza dell'11.2.2025, dopo l'acquisizione del parere del PG ed il deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127-ter cpc da parte dell'appellante, la causa è stata definitivamente riservata in decisione.
10. – L'appello, all'esito del suo esame complessivo, non può essere accolto, tenuto conto dell'inscindibile nesso di implicazione e subordinazione funzionale tra l'istanza “propedeutica”
riproposta con il primo motivo di gravame (che è formalmente accolto) e la domanda condannatoria, avente un contenuto sostanzialmente “assorbente” della richiesta presupposta nell'economia globale della decisione, fatta valere con il secondo motivo d'impugnazione (invece respinto), al quale si ricollega, in via esclusiva, il bene della vita invocato dalla parte impugnante.
In altri termini, il pur avvenuto riscontro dell'“error in procedendo” compiuto dal Tribunale di
Bari (cioè aver ritenuto cessata la materia del contendere) non incide sull'effettivo oggetto della causa (ossia sul “petitum” diretto ad ottenere la restituzione delle somme illegittimamente versate a titolo di mantenimento) e non si traduce in una nuova pronunzia che si sostituisce a quella precedentemente emessa in punto di accertamento della (in)fondatezza della pretesa di ripetizione azionata in primo grado.
11. – Il primo motivo è meritevole di accoglimento alla luce del principio di diritto statuito da Cass. 29.7.2021 n. 21757, secondo cui “La cessazione della materia del contendere presuppone
che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale
dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice, potendo al più
residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere
secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale. Allorquando, invece, la sopravvenienza
di un fatto, che si assume suscettibile di determinare la cessazione della materia del contendere,
sia allegato da una sola parte e l'altra non aderisca a tale prospettazione, il suo apprezzamento,
ove esso sia dimostrato, non può concretarsi in una pronuncia di cessazione della materia del
contendere, ma, ove abbia determinato il soddisfacimento del diritto azionato con la domanda
dell'attore, in una valutazione dell'interesse ad agire, con la conseguenza che il suo rilievo potrà
5 dare luogo ad una pronuncia dichiarativa dell'esistenza del diritto azionato (e, quindi, per tale
aspetto, di accoglimento della domanda) e di sopravvenuto difetto di interesse ad agire dell'attore
in ordine ai profili non soddisfatti da tale dichiarazione, in ragione dell'avvenuto soddisfacimento
della sua pretesa per i profili ulteriori rispetto alla tutela dichiarativa”.
11.1. – Nella specie, difettavano i presupposti per la declaratoria di cessazione della materia del contendere da parte del Tribunale di Bari in quanto non aveva aderito all'avversa CP_2
istanza tesa ad ottenere la definizione in rito del processo, ma aveva insistito per l'adozione di una pronunzia di merito sul fondamento della domanda restitutoria delle somme riconosciute come dovute all'ex coniuge in forza dell'ordinanza presidenziale del 12.5.2014.
12. – Il secondo motivo di gravame, invece, è infondato poiché – fermo il corretto rilievo del primo giudice circa la decorrenza dell'effetto caducatorio dei provvedimenti di natura economica assunti con l'ordinanza presidenziale (al tempo della cui adozione non era ancora intervenuta la sentenza straniera dichiarativa dell'estinzione del vincolo matrimoniale tra i coniugi) dalla data in cui si è formato il giudicato sulla decisione della Corte di Appello che ha riconosciuto la legittimità
della trascrizione della sentenza di divorzio straniera, per effetto dell'ordinanza della Corte
Suprema di Cassazione n. 6920/2023, pubblicata in data 8.3.2023 – l'appellante non risulta aver provato di aver versato il contributo economico a titolo di mantenimento in favore dell'ex moglie
(e del figlio) nel periodo di tempo ricompreso fra il giorno di formazione del giudicato ed il
30.10.2023, come espressamente da lui indicato e richiesto al punto 3) delle conclusioni dell'atto di impugnazione.
13. – Tanto può sostenersi sulla scorta delle risultanze documentali dell'acquisito fascicolo di parte “cartaceo” di primo grado di La consultazione dei sedici allegati in esso Parte_1
contenuti consente di verificare l'esistenza di semplici fogli manoscritti o dattiloscritti su cui sono annotati versamenti nel 2008 di somme di denaro in favore del figlio dell'appellante (cfr. allegato
5) nonché di “Scontrini vari per acquisto occhiali, parrucchiere, generi alimentari” (cfr. allegato
8) non comprovatamente riferibili ad esborsi eseguiti in favore dei familiari-aventi diritto.
6 non può farsi luogo all'invocata pronuncia restitutoria dell'indebito in mancanza di CP_3
dimostrazione dell'“an” e del “quantum” della prestazione di pagamento effettuata dal soggetto riconosciuto obbligato nell'ordinanza ex art. 708 cpc.
14. – La statuizione di rigetto della domanda restitutoria, emessa all'esito finale e globale della lite, assorbe l'esame del terzo motivo di appello avente ad oggetto la contestata compensazione delle spese e competenze legali del giudizio di primo grado (quest'ultima statuizione del Tribunale di Bari, peraltro, finisce per rivelarsi, comunque, legittima non solo in considerazione della reiezione della domanda di ripetizione delle somme, che dà vita ad una situazione di soccombenza reciproca, ma anche dell'estrema particolarità della vicenda controversa e delle contrapposte decisioni assunte nel corso dei vari gradi del procedimento, tanto integrando le gravi ed eccezionali ragioni ex art. 92 co. 2 cpc, nella formulazione vigente all'epoca dell'introduzione della causa, applicabile nella specie “ratione temporis”).
15. – Infine, occorre dare atto nel dispositivo della sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 13 co. 1-quater Tusg.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , nei confronti di Parte_1 CP_1
avverso la sentenza del Tribunale di Bari n. 3832/2023, pubblicata il 3.10.2023, con atto di
[...]
citazione dell'8.3.2024, così provvede:
1) dichiara la contumacia dell'appellata;
2) rigetta l'appello;
3) compensa interamente fra le parti le spese dell'intero procedimento;
4) dà atto, ai sensi dell'art. 13 co.
1-quater Dpr n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato a norma dei co. 1 e 1-bis dello stesso art. 13; l'obbligo del pagamento sorge al momento del deposito del provvedimento.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.-
7 Così deciso in Bari, nella camera di consiglio dell'11 febbraio 2025
Il Presidente
Dott.ssa Maria Mitola
Il Consigliere est.
Dott. Oronzo Putignano
8