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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltagirone, sentenza 24/01/2025, n. 36 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltagirone |
| Numero : | 36 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 262 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, composto dai sigg.ri magistrati dr.ssa Concetta Grillo Presidente dr.ssa Oriana Calvo Giudice dr.ssa Giulia Ferratini Giudice est. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 262 2024 R.G.
PROMOSSO DA
, CF nata a [...] Parte_1 C.F._1
l'11.11.1980 e residente in [...]. SALVATORE 14 95041 CALTAGIRONE rappresentato e difeso dall'avv. MARIA STRAZZERI presso il cui studio ha eletto domicilio giusta procura in atti;
Ricorrente contro
, CF nato a Controparte_1 C.F._2
CORLEONE (PA) 18/10/1980 residente in [...]. SALVATORE 14 95041
CALTAGIRONE , rappresentata e difesa dall'Avv. GIUSEPPA GIARDINELLI presso il cui studio ha eletto domicilio giusta procura in atti
Resistente E con la partecipazione del Pubblico Ministero
Interveniente necessario
OGGETTO: Divorzio contenzioso
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 28.10.2024 la causa veniva rimessa in decisione sulle conclusioni precisate come in atti .
Il Pubblico Ministero ha concluso in senso favorevole al ricorso in data 29.11.2024
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 21/03/2024 , ritualmente notificato, Parte_1
adiva codesto Tribunale al fine di ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 21.6.2014 con CP_1
, dalla cui unione erano nati 3 figli: , nato a
[...] Persona_1
Caltagirone il 16/07/2016, e , nate a Catania il 14/04/2019. Per_2 Per_3
Esponeva che con provvedimento del 04/11/2022 era stata omologata la separazione consensuale dei coniugi e che gli stessi non si erano più riconciliati.
In ordine ai provvedimenti inerenti i figli la ricorrente lamentava che dopo appena un anno dalla separazione personale il marito aveva iniziato a non rispettare gli accordi pattuiti in punto di diritto di visita dei minori e chiedeva, pertanto, a parziale modifica delle condizioni di cui al decreto di omologa, la ridefinizione delle modalità di visita dei figli minori con una regolamentazione dettagliata .
Si costituiva il che aderiva alla domanda di cessazione degli effetti civili CP_1
del matrimonio, tuttavia contestando la chiesta modifica in punto di esercizio del diritto di visita dei minori, deducendo al riguardo, di non aver sempre tenuto con sé i minori nei giorni e nelle ore stabilite a causa di difficoltà organizzative legate alla mansione lavorativa svolta. Fallito il tentativo di conciliazione , ed emesso provvedimento urgente con il quale il
Presidente disponeva che l'assegno unico per i figli venisse versato per intero alla ricorrente, la causa veniva rinviata per la decisione e all'esito dell'udienza del
28.10.2024 rimessa in decisione.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e appare meritevole di accoglimento, non essendo ipotizzabile una ripresa della convivenza coniugale.
Ed invero ritiene il Collegio, sulla scorta delle eloquenti emergenze processuali, che non possa dubitarsi che, nel caso di specie, sia venuta meno, per un verso, la comunione materiale e spirituale su cui poggia il vincolo matrimoniale e, per l'altro, quell'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione sponsale.
Alla luce della situazione venutasi a creare ed acclarata, pertanto, l'impossibilità di ricostituire la convivenza familiare tra i coniugi, la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio sopra specificato rappresenta l'unica decisione allo stato adottabile.
Il titolo legittimante è costituito dal decreto di omologa della separazione emesso da questo Tribunale in data 4.11.2022
È inoltre trascorso il termine sancito dall'art. 3 n.2 lett. b) della L. n.898/70 come modificato dalla L. n.74/1987 e dall'art. 1 Legge 06.05.2015 n. 55 né è stata eccepita la ripresa della convivenza con interruzione della separazione.
Pertanto, alla luce del combinato disposto delle disposizioni sopra menzionate, così come di recente ulteriormente modificate dalla Legge 06.05.2015 n.55, va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Venendo alle statuizioni conseguenti va rilevato che la coppia ha tre figli minori .
Con gli accordi trasfusi nel decreto di omologa della separazione le parti hanno concordato che i figli rimanessero affidati ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre e conseguente assegnazione alla stessa della casa coniugale , ed obbligo di corresponsione di un contributo per il mantenimento a carico del padre nella misura di € 650.00 mensili .Veniva altresì previsto che l'assegno unico per i figli fosse percepito in ragione del 50% da ognuno dei genitori.
Quanto al diritto di visita dei figli veniva stabilito che il padre potesse incontrare i figli
“il martedì, il giovedì e il sabato pomeriggio dalle ore 16:00 alle ore 20:30, con possibilità di tenerli per due fine settimana al mese dalle ore 16:00 del sabato alle ore
20:30 della domenica successiva. Inoltre il padre ha diritto di tenere con sé i minori, in via alternata con la madre, nelle principali festività: Natale o Capodanno;
Pasqua
o Lunedì di pasqua, il 25 aprile o il Primo maggio . Ferie estive da concordare entro il 30 giugno di ogni anno”.
Osserva il Collegio che nessuna contestazione sussiste tra le parti in ordine al mantenimento del regime di affidamento condiviso nonché del collocamento dei minori presso la madre e conseguente assegnazione alla stessa della casa coniugale , statuizioni che vanno in questa sede integralmente confermate anche perché pienamente conformi ai principi ispiratori in tema di famiglia.
Va dunque esaminata la questione relativa alla regolamentazione del diritto di visita: parte ricorrente al riguardo ha lamentato che il padre non esercita tale diritto in modo continuativo e conformemente a quanto stabilito nel titolo esecutivo ed ha dunque chiesto in primo luogo che a parziale modifica delle condizioni della sentenza di divorzio venga previsto che nei giorni infrasettimanali il padre tenga con sé i figli i figli il martedì, il giovedì e il sabato dall'uscita di scuola sino alle ore 20,00 con diritto di tenerli per due fine settimane alternati al mese, dall'uscita di scuola del venerdì fino alle ore 20:00 della domenica successiva e in secondo luogo “ in considerazione del persistente comportamento del sig. il quale, sovente viene Controparte_1
meno al proprio diritto di visita, dimostrando una pressoché inesistente collaborazione nella gestione ed educazione dei minori, disporre a carico di quest'ultimo il pagamento di una multa, a titolo di risarcimento del danno, in favore della ricorrente nella misura che il Tribunale Vorrà stabilire, ogni qualvolta lo stesso si renderà inottemperante al di lui diritto di visita nei giorni e nei periodi prestabiliti e qualora non potrà raggiungersi tra i coniugi un accordo diverso rispetto a quanto verrà disposto da
Questo Onorevole Tribunale”
Tale richiesta è stata contestata dal resistente che ha chiesto la conferma del diritto di visita come già regolamentato tra le parti , deducendo al riguardo che è un carabiniere e che allo stato oltre a svolgere servizio di radio mobile, è addetto al nucleo operativo e svolge attività di polizia giudiziaria. “Ciò significa che l'odierno deducente spesso è chiamato a collaborare nello svolgimento di indagini giudiziarie per le quali deve eseguire pedinamenti, l'ascolto di utenze telefoniche intercettate ed altre attività rispetto alle quali è impossibile prevedere quando hanno inizio e la relativa durata. Di sovente accade che la sera i superiori ordinano al che l'indomani mattina CP_1
deve eseguire una determinata attività oppure che, nonostante si sarebbe concluso il suo turno, non può ritenersi libero in quanto si impone una qualche esigenza investigativa. ….Non si tratta dell'espletamento di lavoro straordinario richiesto dal datore di lavoro, rispetto al quale il dipendente potrebbe rifiutarsi per trascorrere più tempo con i figli… ma di ordini militari “.
Alla luce di tali eccezioni, il cui fondamento in fatto non è stato in verità contestato da parte ricorrente, con provvedimento emesso a conclusione della prima udienza il
Presidente in via d'urgenza disponeva che l'intero importo dell'assegno unico per i figli venisse percepito interamente dalla madre, anche al fine di potere approntare le misure organizzative necessarie acchè i figli potessero essere accuditi nelle giornate in cui entrambi i coniugi sono impegnati nelle rispettive attività lavorative .
Ritiene il Collegio che tale statuizione vada confermata e dunque, anche in ragione delle finalità a cui lo stesso è destinato, che l'assegno unico per i tre figli debba essere percepito per intero dalla madre .
Ciò consentirà alla ricorrente di potere provvedere all'accudimento dei figli minori, eventualmente affidandoli alla cura di terze persone, nei giorni in cui il padre non possa esercitare il proprio diritto di visita e pur la ricorrente sia impegnata nella propria attività lavorativa .
Rileva, però al riguardo il Collegio, che entrambe le parti vadano formalmente invitate ad una maggiore collaborazione al fine di individuare opportune modalità di comunicazione tra le stesse in ordine alle reciproche esigenze lavorative al fine , per un verso, di consentire ai minori di trascorrere un tempo adeguato con il genitore non collocatario e, per altro verso, al genitore con cui gli stessi coabitano di adeguatamente organizzare delle soluzioni alternative in capo di impossibilità per il genitore non collocatario di esercitare il diritto di visita nei giorni richiesti
In tale ottica, stante il deciso parere contrario del resistente, non appare conforme agli interessi dei minori una regolamentazione diversa degli orari di visita nei giorni infrasettimanali che prevede che il padre prenda con sé i figli all'uscita della scuola, dovendo presumersi che il padre, per i sui orari lavorativi non sia in grado di assicurare il rispetto di tali orari.
Può invece accogliersi la richiesta formulata dalla ricorrente di modifica dell'orario in cui i figli devono essere condotti a casa alla madre (h. 20 in luogo di h. 20.30) in modo da consentirle una organizzazione più semplice della fase finale della giornata.
Va per il resto confermato il regime del diritto di visita come concordato tra le parti.
Per le ragioni già esposte ritiene il Collegio che non sussistono i presupposti per l'irrogazione di una “multa” a carico del resistente e in favore della ricorrente a titolo di risarcimento dei danni per tutte le volte in cui lo stesso non rispetti i giorni e gli orari previsti, non essendo emersi nel corso del procedimento comportamenti colpevoli in capo al resistente o un manifesto disinteresse nei confronti dei figli minori, quanto delle difficoltà organizzative legate alla particolare attività che lo stesso svolge.
Tuttavia, nell'ottica della leale collaborazione tra le parti nell'esclusivo interesse dei figli minori va fatto espressamente carico al resistente di comunicare alla ricorrente almeno 24 ore prima del giorno fissato per gli incontri la sopravvenuta impossibilità per lo stesso di esercitare il suo diritto di visita che, comunque, il resistente ha chiesto sia confermato anche con riferimento ai giorni stabiliti.
Va infine confermato l'importo stabilito con il decreto di omologa della separazione che, attualizzato alla data odierna ammonta ad € 698.00, nonché l'obbligo in capo al resistente di contribuire al pagamento delle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei minori nella misura del 50%.
Va infine confermato il diritto della ricorrente di percepire per intero l'assegno unico per i figli .
Le spese del giudizio in ragione della natura del procedimento e dell'esito della lite possono essere compensate tra le parti .
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra e a Caltagirone in data Parte_1 Controparte_1
21.6.2014 atto trascritto nei registri dello Stato civile del predetto Comune atto n 28 anno 2014 ;
2. CONFERMA le statuizioni della separazione relativa ad affidamento e collocamento dei figli minori ed assegnazione della casa coniugale;
3. CONFERMA le statuizioni della separazione relative alla regolamentazione del diritto di visita dei minori ad eccezione dell'orario di rientro dei minori nei giorni di visita del padre che fissa alle ore 20.00 ;
4. PONE A CARICO l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli, versando alla madre, entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo di euro 698.00 0, annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat;
oltre al 50% delle spese straordinarie, purchè previamente concordate e documentate e statuisce il diritto della ricorrente a percepire per intero l'assegno unico per i figli
5. Compensa tra le parti le spese del presente giudizio;
6. MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, ove passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Caltagirone perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
SI COMUNICHI.
Così deciso in Caltagirone alla Camera di Consiglio in data 20/01/2025
IL PRESIDENTE EST.
Dott. Concetta Grillo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, composto dai sigg.ri magistrati dr.ssa Concetta Grillo Presidente dr.ssa Oriana Calvo Giudice dr.ssa Giulia Ferratini Giudice est. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 262 2024 R.G.
PROMOSSO DA
, CF nata a [...] Parte_1 C.F._1
l'11.11.1980 e residente in [...]. SALVATORE 14 95041 CALTAGIRONE rappresentato e difeso dall'avv. MARIA STRAZZERI presso il cui studio ha eletto domicilio giusta procura in atti;
Ricorrente contro
, CF nato a Controparte_1 C.F._2
CORLEONE (PA) 18/10/1980 residente in [...]. SALVATORE 14 95041
CALTAGIRONE , rappresentata e difesa dall'Avv. GIUSEPPA GIARDINELLI presso il cui studio ha eletto domicilio giusta procura in atti
Resistente E con la partecipazione del Pubblico Ministero
Interveniente necessario
OGGETTO: Divorzio contenzioso
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 28.10.2024 la causa veniva rimessa in decisione sulle conclusioni precisate come in atti .
Il Pubblico Ministero ha concluso in senso favorevole al ricorso in data 29.11.2024
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 21/03/2024 , ritualmente notificato, Parte_1
adiva codesto Tribunale al fine di ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 21.6.2014 con CP_1
, dalla cui unione erano nati 3 figli: , nato a
[...] Persona_1
Caltagirone il 16/07/2016, e , nate a Catania il 14/04/2019. Per_2 Per_3
Esponeva che con provvedimento del 04/11/2022 era stata omologata la separazione consensuale dei coniugi e che gli stessi non si erano più riconciliati.
In ordine ai provvedimenti inerenti i figli la ricorrente lamentava che dopo appena un anno dalla separazione personale il marito aveva iniziato a non rispettare gli accordi pattuiti in punto di diritto di visita dei minori e chiedeva, pertanto, a parziale modifica delle condizioni di cui al decreto di omologa, la ridefinizione delle modalità di visita dei figli minori con una regolamentazione dettagliata .
Si costituiva il che aderiva alla domanda di cessazione degli effetti civili CP_1
del matrimonio, tuttavia contestando la chiesta modifica in punto di esercizio del diritto di visita dei minori, deducendo al riguardo, di non aver sempre tenuto con sé i minori nei giorni e nelle ore stabilite a causa di difficoltà organizzative legate alla mansione lavorativa svolta. Fallito il tentativo di conciliazione , ed emesso provvedimento urgente con il quale il
Presidente disponeva che l'assegno unico per i figli venisse versato per intero alla ricorrente, la causa veniva rinviata per la decisione e all'esito dell'udienza del
28.10.2024 rimessa in decisione.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e appare meritevole di accoglimento, non essendo ipotizzabile una ripresa della convivenza coniugale.
Ed invero ritiene il Collegio, sulla scorta delle eloquenti emergenze processuali, che non possa dubitarsi che, nel caso di specie, sia venuta meno, per un verso, la comunione materiale e spirituale su cui poggia il vincolo matrimoniale e, per l'altro, quell'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione sponsale.
Alla luce della situazione venutasi a creare ed acclarata, pertanto, l'impossibilità di ricostituire la convivenza familiare tra i coniugi, la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio sopra specificato rappresenta l'unica decisione allo stato adottabile.
Il titolo legittimante è costituito dal decreto di omologa della separazione emesso da questo Tribunale in data 4.11.2022
È inoltre trascorso il termine sancito dall'art. 3 n.2 lett. b) della L. n.898/70 come modificato dalla L. n.74/1987 e dall'art. 1 Legge 06.05.2015 n. 55 né è stata eccepita la ripresa della convivenza con interruzione della separazione.
Pertanto, alla luce del combinato disposto delle disposizioni sopra menzionate, così come di recente ulteriormente modificate dalla Legge 06.05.2015 n.55, va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Venendo alle statuizioni conseguenti va rilevato che la coppia ha tre figli minori .
Con gli accordi trasfusi nel decreto di omologa della separazione le parti hanno concordato che i figli rimanessero affidati ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre e conseguente assegnazione alla stessa della casa coniugale , ed obbligo di corresponsione di un contributo per il mantenimento a carico del padre nella misura di € 650.00 mensili .Veniva altresì previsto che l'assegno unico per i figli fosse percepito in ragione del 50% da ognuno dei genitori.
Quanto al diritto di visita dei figli veniva stabilito che il padre potesse incontrare i figli
“il martedì, il giovedì e il sabato pomeriggio dalle ore 16:00 alle ore 20:30, con possibilità di tenerli per due fine settimana al mese dalle ore 16:00 del sabato alle ore
20:30 della domenica successiva. Inoltre il padre ha diritto di tenere con sé i minori, in via alternata con la madre, nelle principali festività: Natale o Capodanno;
Pasqua
o Lunedì di pasqua, il 25 aprile o il Primo maggio . Ferie estive da concordare entro il 30 giugno di ogni anno”.
Osserva il Collegio che nessuna contestazione sussiste tra le parti in ordine al mantenimento del regime di affidamento condiviso nonché del collocamento dei minori presso la madre e conseguente assegnazione alla stessa della casa coniugale , statuizioni che vanno in questa sede integralmente confermate anche perché pienamente conformi ai principi ispiratori in tema di famiglia.
Va dunque esaminata la questione relativa alla regolamentazione del diritto di visita: parte ricorrente al riguardo ha lamentato che il padre non esercita tale diritto in modo continuativo e conformemente a quanto stabilito nel titolo esecutivo ed ha dunque chiesto in primo luogo che a parziale modifica delle condizioni della sentenza di divorzio venga previsto che nei giorni infrasettimanali il padre tenga con sé i figli i figli il martedì, il giovedì e il sabato dall'uscita di scuola sino alle ore 20,00 con diritto di tenerli per due fine settimane alternati al mese, dall'uscita di scuola del venerdì fino alle ore 20:00 della domenica successiva e in secondo luogo “ in considerazione del persistente comportamento del sig. il quale, sovente viene Controparte_1
meno al proprio diritto di visita, dimostrando una pressoché inesistente collaborazione nella gestione ed educazione dei minori, disporre a carico di quest'ultimo il pagamento di una multa, a titolo di risarcimento del danno, in favore della ricorrente nella misura che il Tribunale Vorrà stabilire, ogni qualvolta lo stesso si renderà inottemperante al di lui diritto di visita nei giorni e nei periodi prestabiliti e qualora non potrà raggiungersi tra i coniugi un accordo diverso rispetto a quanto verrà disposto da
Questo Onorevole Tribunale”
Tale richiesta è stata contestata dal resistente che ha chiesto la conferma del diritto di visita come già regolamentato tra le parti , deducendo al riguardo che è un carabiniere e che allo stato oltre a svolgere servizio di radio mobile, è addetto al nucleo operativo e svolge attività di polizia giudiziaria. “Ciò significa che l'odierno deducente spesso è chiamato a collaborare nello svolgimento di indagini giudiziarie per le quali deve eseguire pedinamenti, l'ascolto di utenze telefoniche intercettate ed altre attività rispetto alle quali è impossibile prevedere quando hanno inizio e la relativa durata. Di sovente accade che la sera i superiori ordinano al che l'indomani mattina CP_1
deve eseguire una determinata attività oppure che, nonostante si sarebbe concluso il suo turno, non può ritenersi libero in quanto si impone una qualche esigenza investigativa. ….Non si tratta dell'espletamento di lavoro straordinario richiesto dal datore di lavoro, rispetto al quale il dipendente potrebbe rifiutarsi per trascorrere più tempo con i figli… ma di ordini militari “.
Alla luce di tali eccezioni, il cui fondamento in fatto non è stato in verità contestato da parte ricorrente, con provvedimento emesso a conclusione della prima udienza il
Presidente in via d'urgenza disponeva che l'intero importo dell'assegno unico per i figli venisse percepito interamente dalla madre, anche al fine di potere approntare le misure organizzative necessarie acchè i figli potessero essere accuditi nelle giornate in cui entrambi i coniugi sono impegnati nelle rispettive attività lavorative .
Ritiene il Collegio che tale statuizione vada confermata e dunque, anche in ragione delle finalità a cui lo stesso è destinato, che l'assegno unico per i tre figli debba essere percepito per intero dalla madre .
Ciò consentirà alla ricorrente di potere provvedere all'accudimento dei figli minori, eventualmente affidandoli alla cura di terze persone, nei giorni in cui il padre non possa esercitare il proprio diritto di visita e pur la ricorrente sia impegnata nella propria attività lavorativa .
Rileva, però al riguardo il Collegio, che entrambe le parti vadano formalmente invitate ad una maggiore collaborazione al fine di individuare opportune modalità di comunicazione tra le stesse in ordine alle reciproche esigenze lavorative al fine , per un verso, di consentire ai minori di trascorrere un tempo adeguato con il genitore non collocatario e, per altro verso, al genitore con cui gli stessi coabitano di adeguatamente organizzare delle soluzioni alternative in capo di impossibilità per il genitore non collocatario di esercitare il diritto di visita nei giorni richiesti
In tale ottica, stante il deciso parere contrario del resistente, non appare conforme agli interessi dei minori una regolamentazione diversa degli orari di visita nei giorni infrasettimanali che prevede che il padre prenda con sé i figli all'uscita della scuola, dovendo presumersi che il padre, per i sui orari lavorativi non sia in grado di assicurare il rispetto di tali orari.
Può invece accogliersi la richiesta formulata dalla ricorrente di modifica dell'orario in cui i figli devono essere condotti a casa alla madre (h. 20 in luogo di h. 20.30) in modo da consentirle una organizzazione più semplice della fase finale della giornata.
Va per il resto confermato il regime del diritto di visita come concordato tra le parti.
Per le ragioni già esposte ritiene il Collegio che non sussistono i presupposti per l'irrogazione di una “multa” a carico del resistente e in favore della ricorrente a titolo di risarcimento dei danni per tutte le volte in cui lo stesso non rispetti i giorni e gli orari previsti, non essendo emersi nel corso del procedimento comportamenti colpevoli in capo al resistente o un manifesto disinteresse nei confronti dei figli minori, quanto delle difficoltà organizzative legate alla particolare attività che lo stesso svolge.
Tuttavia, nell'ottica della leale collaborazione tra le parti nell'esclusivo interesse dei figli minori va fatto espressamente carico al resistente di comunicare alla ricorrente almeno 24 ore prima del giorno fissato per gli incontri la sopravvenuta impossibilità per lo stesso di esercitare il suo diritto di visita che, comunque, il resistente ha chiesto sia confermato anche con riferimento ai giorni stabiliti.
Va infine confermato l'importo stabilito con il decreto di omologa della separazione che, attualizzato alla data odierna ammonta ad € 698.00, nonché l'obbligo in capo al resistente di contribuire al pagamento delle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei minori nella misura del 50%.
Va infine confermato il diritto della ricorrente di percepire per intero l'assegno unico per i figli .
Le spese del giudizio in ragione della natura del procedimento e dell'esito della lite possono essere compensate tra le parti .
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra e a Caltagirone in data Parte_1 Controparte_1
21.6.2014 atto trascritto nei registri dello Stato civile del predetto Comune atto n 28 anno 2014 ;
2. CONFERMA le statuizioni della separazione relativa ad affidamento e collocamento dei figli minori ed assegnazione della casa coniugale;
3. CONFERMA le statuizioni della separazione relative alla regolamentazione del diritto di visita dei minori ad eccezione dell'orario di rientro dei minori nei giorni di visita del padre che fissa alle ore 20.00 ;
4. PONE A CARICO l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli, versando alla madre, entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo di euro 698.00 0, annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat;
oltre al 50% delle spese straordinarie, purchè previamente concordate e documentate e statuisce il diritto della ricorrente a percepire per intero l'assegno unico per i figli
5. Compensa tra le parti le spese del presente giudizio;
6. MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, ove passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Caltagirone perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
SI COMUNICHI.
Così deciso in Caltagirone alla Camera di Consiglio in data 20/01/2025
IL PRESIDENTE EST.
Dott. Concetta Grillo