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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 18/12/2025, n. 1858 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1858 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO SEZIONE SECONDA CIVILE
Riunita in camera di consiglio, composta dai magistrati:
1) GI LU Presidente;
2) Rossana Guzzo Consigliere;
3) ON AR AD Consigliere rel.;
ha emesso la seguente
sentenza
definitiva nella causa civile iscritta al n. 165/2022 R.G., tra:
Parte_1
(p. iva ), in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Antonio Di Lorenzo e Adriana Di Giorgio, elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori, sito in Corleone (PA), via del Carmine n. 3 (indirizzi p.e.c. dei difensori indicati in atti),
appellante,
e
con sede in Roma, via Luigi Boccherini Controparte_1
n. 15 (c.f. e numero di iscrizione al registro delle Imprese di Roma
), a mezzo del procuratore speciale (c.f. e p. iva: P.IVA_2 CP_2
), rappresentata e difesa dagli avv.ti Giovanni De Rosa e Stefano P.IVA_3
Autuori (indirizzi p.e.c. dei difensori indicati in atti),
1 convenuta.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
In occasione dell'udienza del 28 febbraio 2025, sostituita dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni secondo le modalità di cui agli artt. 127, comma 3, e 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti hanno così concluso:
- Avv.ti Antonio Di Lorenzo e Adriana Di Giorgio per
[...]
Parte_1
“… i sottoscritti procuratori si riportano ai motivi di appello e alle domande ed eccezioni ivi formulate, contestano le eccezioni e difese nonché le conclusioni della parte appellata e chiedono che la causa venga posta in decisione con assegnazione dei termini di rito”.
- Avv.ti Giovanni De Rosa e Stefano Autuori per Controparte_1
[...]
“nel riportarsi integralmente alle richieste ed alle conclusioni effettuate dalla collega Pt_2 nei propri precedenti libelli difensivi e verbali di causa CHIEDONO che la causa
[...] venga trattenuta in decisione”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 21 gennaio 2022, la ditta individuale
Parte_1 proponeva appello avverso la sentenza n. 676/2021, pubblicata il 21.06.2021, emessa dal Tribunale di Termini Imerese nell'ambito del procedimento iscritto al n. 264/2019 R.G.
Si costituiva in giudizio la chiedendo il Controparte_1 rigetto dell'impugnazione.
2 All'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 28 febbraio 2025, sostituita dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni secondo le modalità di cui agli artt. 127, come 3, e 127 ter c.p.c., la causa è stata assunta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
*****
La Parte_1 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1434/2018, emesso dal Tribunale di Termini Imerese, depositato il 19.12.2018, con il quale le era stato ingiunto il pagamento, in favore di Controparte_1 della complessiva somma di €13.972,82, oltre interessi moratori “nella misura prevista dall'art. 5 del D. Lg. n. 231/2002 dalle scadenze previste dall'art. 4, comma 2, del medesimo decreto, sino all'effettivo pagamento” e spese della procedura di ingiunzione, per la fornitura di energia elettrica di cui alle fatture:
1. n. 082411013010501B emessa il 17.10.2017 di €5.796,05;
2. n. 082411013010501C emessa il 17.10.2017 di €8.124,47;
3. n. 082411013010501D emessa il 17.10.2017 di €52,30.
Istruito il procedimento in via documentale, con la sentenza oggetto di impugnazione il Tribunale di Termini Imerese così statuiva:
“- Rigetta l'opposizione proposta dalla ditta individuale
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, Sig. Parte_1
avverso il n. 1434/2018, emesso dal Tribunale di Termini Imerese, in Parte_1 data 17.12.2018 e pubblicato in data 19.12.2018 con il quale veniva ingiunto, in favore del il pagamento della complessiva somma di € Controparte_1
13.972,82 oltre interessi moratori, dovuti ai sensi del D.Lgs. 231/2002, e spese della procedura di ingiunzione liquidate per € 540,00 per compensi professionali e € 145,50 per spese borsuali, oltre accessori di legge, perché infondata in fatto ed in diritto;
- Per l'effetto, conferma in ogni sua parte, il predetto decreto ingiuntivo dichiarandolo definitivamente esecutivo;
- Condanna la ditta Controparte_3
in persona del legale rappresentante pro tempore, Sig. al
[...] Parte_1 pagamento in favore della società delle spese di lite che si Controparte_1 liquidano in complessivi € 4.835,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge”.
3 Il Tribunale rileva che, a fronte di una contestazione generica, Controparte_1 ha fornito prova sufficiente del suo credito, producendo il Giornale
[...] dei Crediti in contenzioso ed indicando numero, data di emissione, scadenza ed importo delle fatture, emesse in conformità alla normativa vigente in materia di erogazione del servizio di maggior tutela ai clienti finali.
*****
Proponendo impugnazione, l'appellante denuncia, in primo luogo, l'omessa pronuncia sull'eccezione di illegittimità della condanna al pagamento degli interessi moratori ai sensi del d. lgs 231/2002, che in ogni caso ribadisce, deducendo che la pretesa degli stessi è subordinata alla previa pattuizione delle parti, nella fattispecie insussistente.
Lamenta, quindi, che il primo giudice abbia ritenuto assolto l'onere probatorio in capo alla opposta sulla scorta di una documentazione invece insufficiente, senza la dimostrazione riguardo al corretto funzionamento del contatore ed alla corrispondenza tra quanto riportato in bolletta e quanto emergente dal contatore.
L'appello è infondato.
A supporto della propria pretesa, dopo aver Controparte_1 prodotto in sede di richiesta di emissione del decreto ingiuntivo l'estratto notarile autentico del “Giornale dei crediti in contenzioso”, riportante i crediti di cui alle tre fatture indicate, una volta instaurato il giudizio di opposizione ha versato in atti le fatture stesse ed una missiva, del 13 dicembre 2017, inviata al procuratore della . Parte_1
Quest'ultima, invece, ha limitato le proprie difese all'atto di opposizione a decreto ingiuntivo, in cui contestava la sussistenza del credito perché non sufficientemente provato dal solo estratto notarile autentico del Giornale dei crediti in contenzioso, in assenza delle fatture e della indicazione del quantitativo somministrato e del relativo periodo.
Successivamente alla nuova produzione eseguita dalla opposta, di cui si è detto, ed alle relative allegazioni, contenute nella comparsa di costituzione di Servizio
4 Elettrico Nazionale, la opponente nulla ha dedotto, omettendo del tutto anche il deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c. nei termini assegnati.
Eppure, sia le fatture - tutte recanti la dicitura “Consumi errati Id 45441517 rettifica consumi per letture errate” - che la citata missiva (la cui ricezione, pure, non è stata in alcun modo posta in dubbio) contenevano ampia indicazione degli importi richiesti, dei periodi di riferimento e delle compensazioni operate fra le varie letture.
Inoltre, la nota, con cui la opposta forniva alla cliente tutti i chiarimenti del caso, dava conto dell'interlocuzione intercorsa con l'ente distributore, nonché dei dati e delle letture da questo rispettivamente forniti ed eseguite.
Tutti aspetti riguardo ai quali l'opponente non ha preso alcuna posizione, omettendo qualsivoglia rilievo.
Parimenti, nessuna contestazione o denuncia di mal funzionamento riguardo al contatore è stata tempestivamente avanzata dalla opponente.
La Suprema Corte ha ripetutamente affermato il principio secondo cui, in tema di contratti di somministrazione, la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità, sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre il fruitore deve dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto (Cass. Civ., Sez. III, n. 512/2025; sez. III, n. 836/2021; sez. VI, n. 297/2020)
Nel caso in esame, come si è visto, l'utente non ha avanzato nessun tipo di specifica contestazione riguardo ad un sia pure solo ipotizzato cattivo funzionamento del contatore, né riguardo ai conteggi ed alle compensazioni espressamente richiamati dal fornitore e posti a fondamento della richiesta di pagamento o, ancora, rispetto alle letture comunicate dall'ente deputato alla distribuzione.
Nessun onere di dimostrazione del perfetto funzionamento del contatore era, dunque, configurabile in capo alla società somministrante.
5 Il credito vantato da deve, pertanto, ritenersi Controparte_1 sufficientemente provato.
Non merita accoglimento neppure il motivo riguardante il riconoscimento degli interessi moratori, ex d. lgs. n. 231/2002.
L'art. 5 del decreto (che si applica alle transazioni commerciali, ossia alle transazioni tra imprese, come quella in esame) prevede che gli interessi moratori, decorrenti secondo le scadenze disciplinate dal precedente art. 4, sono
“determinati nella misura degli interessi legali di mora”, a sua volta individuati semestralmente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.
La stessa disposizione prevede, altresì, che, nelle transazioni commerciali tra imprese è consentito alle parti di concordare un tasso di interesse diverso.
Dunque, la circostanza che, nella fattispecie, non si dia conto di un accordo in tal senso, lungi dal determinare la non spettanza degli interessi moratori, fa invece sì che legittimamente la opposta abbia richiesto ed ottenuto il riconoscimento degli stessi nella misura prevista dall'art. 5, ossia in quella “degli interessi legali di mora”.
Per le ragioni esposte, l'appello deve essere rigettato.
*****
A seguito del rigetto dell'impugnazione, la Parte_1
soccombente, va condannata al pagamento,
[...] in favore di come in atti rappresentata, delle Controparte_1 spese del presente grado di giudizio, che si liquidano - tenuto conto dei parametri di cui all'art. 4, comma 1, D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, ed, in particolare, del numero e della complessità delle questioni trattate, del pregio dell'attività svolta e dell'esito della causa - in complessivi
€2.300,00 per compensi (scaglione valore da €5.200,01 a €26.000,00; €800,00 per la fase di studio della controversia, €600,00 per la fase introduttiva del giudizio ed €900,00 per la fase decisionale), oltre rimborso forfetario come per legge, CPA e IVA.
6 In conseguenza del rigetto dell'appello, deve darsi atto del fatto che ricorrono i presupposti, di cui all'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002, perché l'appellante versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (ciò in virtù del principio, espresso da Cass. Civ., SS.UU., n. 4315/2020, secondo cui: ”Il giudice dell'impugnazione, ogni volta che pronunci l'integrale rigetto o l'inammissibilità o la improcedibilità dell'impugnazione, deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo del contributo unificato anche nel caso in cui quest'ultimo non sia stato inizialmente versato per una causa suscettibile di venir meno (come nel caso di ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato); mentre può esimersi dalla suddetta attestazione quando la debenza del contributo unificato iniziale sia esclusa dalla legge in modo assoluto e definitivo”. Con tale pronuncia, la Corte ha altresì chiarito che il giudice deve limitarsi a dare atto di avere adottato una pronuncia di integrale rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità dell'impugnazione, competendo poi esclusivamente all'Amministrazione valutare se - nonostante l'attestato tenore della pronuncia, che evidenzia la sussistenza del presupposto processuale costituito dall'esito del giudizio di impugnazione, legittimante "in astratto" la debenza del doppio contributo - la doppia contribuzione spetti "in concreto”).
p.q.m.
La Corte di Appello di Palermo, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall' Parte_1 vverso la sentenza n. 676/2021, pubblicata il 21.06.2021, emessa dal
[...]
Tribunale di Termini Imerese nell'ambito del procedimento già iscritto al n. 264/2019 R.G., così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna la Parte_1 al pagamento, in favore di
[...] Controparte_1 come in atti rappresentata, delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in €2.300,00 per compensi, oltre rimborso forfetario come per legge, CPA e IVA;
- dà atto che ricorrono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002, perché l'appellante versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
7 Palermo, così deciso nella camera di consiglio del 12 dicembre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
ON AR AD GI LU
8
LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO SEZIONE SECONDA CIVILE
Riunita in camera di consiglio, composta dai magistrati:
1) GI LU Presidente;
2) Rossana Guzzo Consigliere;
3) ON AR AD Consigliere rel.;
ha emesso la seguente
sentenza
definitiva nella causa civile iscritta al n. 165/2022 R.G., tra:
Parte_1
(p. iva ), in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Antonio Di Lorenzo e Adriana Di Giorgio, elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori, sito in Corleone (PA), via del Carmine n. 3 (indirizzi p.e.c. dei difensori indicati in atti),
appellante,
e
con sede in Roma, via Luigi Boccherini Controparte_1
n. 15 (c.f. e numero di iscrizione al registro delle Imprese di Roma
), a mezzo del procuratore speciale (c.f. e p. iva: P.IVA_2 CP_2
), rappresentata e difesa dagli avv.ti Giovanni De Rosa e Stefano P.IVA_3
Autuori (indirizzi p.e.c. dei difensori indicati in atti),
1 convenuta.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
In occasione dell'udienza del 28 febbraio 2025, sostituita dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni secondo le modalità di cui agli artt. 127, comma 3, e 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti hanno così concluso:
- Avv.ti Antonio Di Lorenzo e Adriana Di Giorgio per
[...]
Parte_1
“… i sottoscritti procuratori si riportano ai motivi di appello e alle domande ed eccezioni ivi formulate, contestano le eccezioni e difese nonché le conclusioni della parte appellata e chiedono che la causa venga posta in decisione con assegnazione dei termini di rito”.
- Avv.ti Giovanni De Rosa e Stefano Autuori per Controparte_1
[...]
“nel riportarsi integralmente alle richieste ed alle conclusioni effettuate dalla collega Pt_2 nei propri precedenti libelli difensivi e verbali di causa CHIEDONO che la causa
[...] venga trattenuta in decisione”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 21 gennaio 2022, la ditta individuale
Parte_1 proponeva appello avverso la sentenza n. 676/2021, pubblicata il 21.06.2021, emessa dal Tribunale di Termini Imerese nell'ambito del procedimento iscritto al n. 264/2019 R.G.
Si costituiva in giudizio la chiedendo il Controparte_1 rigetto dell'impugnazione.
2 All'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 28 febbraio 2025, sostituita dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni secondo le modalità di cui agli artt. 127, come 3, e 127 ter c.p.c., la causa è stata assunta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
*****
La Parte_1 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1434/2018, emesso dal Tribunale di Termini Imerese, depositato il 19.12.2018, con il quale le era stato ingiunto il pagamento, in favore di Controparte_1 della complessiva somma di €13.972,82, oltre interessi moratori “nella misura prevista dall'art. 5 del D. Lg. n. 231/2002 dalle scadenze previste dall'art. 4, comma 2, del medesimo decreto, sino all'effettivo pagamento” e spese della procedura di ingiunzione, per la fornitura di energia elettrica di cui alle fatture:
1. n. 082411013010501B emessa il 17.10.2017 di €5.796,05;
2. n. 082411013010501C emessa il 17.10.2017 di €8.124,47;
3. n. 082411013010501D emessa il 17.10.2017 di €52,30.
Istruito il procedimento in via documentale, con la sentenza oggetto di impugnazione il Tribunale di Termini Imerese così statuiva:
“- Rigetta l'opposizione proposta dalla ditta individuale
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, Sig. Parte_1
avverso il n. 1434/2018, emesso dal Tribunale di Termini Imerese, in Parte_1 data 17.12.2018 e pubblicato in data 19.12.2018 con il quale veniva ingiunto, in favore del il pagamento della complessiva somma di € Controparte_1
13.972,82 oltre interessi moratori, dovuti ai sensi del D.Lgs. 231/2002, e spese della procedura di ingiunzione liquidate per € 540,00 per compensi professionali e € 145,50 per spese borsuali, oltre accessori di legge, perché infondata in fatto ed in diritto;
- Per l'effetto, conferma in ogni sua parte, il predetto decreto ingiuntivo dichiarandolo definitivamente esecutivo;
- Condanna la ditta Controparte_3
in persona del legale rappresentante pro tempore, Sig. al
[...] Parte_1 pagamento in favore della società delle spese di lite che si Controparte_1 liquidano in complessivi € 4.835,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge”.
3 Il Tribunale rileva che, a fronte di una contestazione generica, Controparte_1 ha fornito prova sufficiente del suo credito, producendo il Giornale
[...] dei Crediti in contenzioso ed indicando numero, data di emissione, scadenza ed importo delle fatture, emesse in conformità alla normativa vigente in materia di erogazione del servizio di maggior tutela ai clienti finali.
*****
Proponendo impugnazione, l'appellante denuncia, in primo luogo, l'omessa pronuncia sull'eccezione di illegittimità della condanna al pagamento degli interessi moratori ai sensi del d. lgs 231/2002, che in ogni caso ribadisce, deducendo che la pretesa degli stessi è subordinata alla previa pattuizione delle parti, nella fattispecie insussistente.
Lamenta, quindi, che il primo giudice abbia ritenuto assolto l'onere probatorio in capo alla opposta sulla scorta di una documentazione invece insufficiente, senza la dimostrazione riguardo al corretto funzionamento del contatore ed alla corrispondenza tra quanto riportato in bolletta e quanto emergente dal contatore.
L'appello è infondato.
A supporto della propria pretesa, dopo aver Controparte_1 prodotto in sede di richiesta di emissione del decreto ingiuntivo l'estratto notarile autentico del “Giornale dei crediti in contenzioso”, riportante i crediti di cui alle tre fatture indicate, una volta instaurato il giudizio di opposizione ha versato in atti le fatture stesse ed una missiva, del 13 dicembre 2017, inviata al procuratore della . Parte_1
Quest'ultima, invece, ha limitato le proprie difese all'atto di opposizione a decreto ingiuntivo, in cui contestava la sussistenza del credito perché non sufficientemente provato dal solo estratto notarile autentico del Giornale dei crediti in contenzioso, in assenza delle fatture e della indicazione del quantitativo somministrato e del relativo periodo.
Successivamente alla nuova produzione eseguita dalla opposta, di cui si è detto, ed alle relative allegazioni, contenute nella comparsa di costituzione di Servizio
4 Elettrico Nazionale, la opponente nulla ha dedotto, omettendo del tutto anche il deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c. nei termini assegnati.
Eppure, sia le fatture - tutte recanti la dicitura “Consumi errati Id 45441517 rettifica consumi per letture errate” - che la citata missiva (la cui ricezione, pure, non è stata in alcun modo posta in dubbio) contenevano ampia indicazione degli importi richiesti, dei periodi di riferimento e delle compensazioni operate fra le varie letture.
Inoltre, la nota, con cui la opposta forniva alla cliente tutti i chiarimenti del caso, dava conto dell'interlocuzione intercorsa con l'ente distributore, nonché dei dati e delle letture da questo rispettivamente forniti ed eseguite.
Tutti aspetti riguardo ai quali l'opponente non ha preso alcuna posizione, omettendo qualsivoglia rilievo.
Parimenti, nessuna contestazione o denuncia di mal funzionamento riguardo al contatore è stata tempestivamente avanzata dalla opponente.
La Suprema Corte ha ripetutamente affermato il principio secondo cui, in tema di contratti di somministrazione, la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità, sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre il fruitore deve dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto (Cass. Civ., Sez. III, n. 512/2025; sez. III, n. 836/2021; sez. VI, n. 297/2020)
Nel caso in esame, come si è visto, l'utente non ha avanzato nessun tipo di specifica contestazione riguardo ad un sia pure solo ipotizzato cattivo funzionamento del contatore, né riguardo ai conteggi ed alle compensazioni espressamente richiamati dal fornitore e posti a fondamento della richiesta di pagamento o, ancora, rispetto alle letture comunicate dall'ente deputato alla distribuzione.
Nessun onere di dimostrazione del perfetto funzionamento del contatore era, dunque, configurabile in capo alla società somministrante.
5 Il credito vantato da deve, pertanto, ritenersi Controparte_1 sufficientemente provato.
Non merita accoglimento neppure il motivo riguardante il riconoscimento degli interessi moratori, ex d. lgs. n. 231/2002.
L'art. 5 del decreto (che si applica alle transazioni commerciali, ossia alle transazioni tra imprese, come quella in esame) prevede che gli interessi moratori, decorrenti secondo le scadenze disciplinate dal precedente art. 4, sono
“determinati nella misura degli interessi legali di mora”, a sua volta individuati semestralmente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.
La stessa disposizione prevede, altresì, che, nelle transazioni commerciali tra imprese è consentito alle parti di concordare un tasso di interesse diverso.
Dunque, la circostanza che, nella fattispecie, non si dia conto di un accordo in tal senso, lungi dal determinare la non spettanza degli interessi moratori, fa invece sì che legittimamente la opposta abbia richiesto ed ottenuto il riconoscimento degli stessi nella misura prevista dall'art. 5, ossia in quella “degli interessi legali di mora”.
Per le ragioni esposte, l'appello deve essere rigettato.
*****
A seguito del rigetto dell'impugnazione, la Parte_1
soccombente, va condannata al pagamento,
[...] in favore di come in atti rappresentata, delle Controparte_1 spese del presente grado di giudizio, che si liquidano - tenuto conto dei parametri di cui all'art. 4, comma 1, D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, ed, in particolare, del numero e della complessità delle questioni trattate, del pregio dell'attività svolta e dell'esito della causa - in complessivi
€2.300,00 per compensi (scaglione valore da €5.200,01 a €26.000,00; €800,00 per la fase di studio della controversia, €600,00 per la fase introduttiva del giudizio ed €900,00 per la fase decisionale), oltre rimborso forfetario come per legge, CPA e IVA.
6 In conseguenza del rigetto dell'appello, deve darsi atto del fatto che ricorrono i presupposti, di cui all'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002, perché l'appellante versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (ciò in virtù del principio, espresso da Cass. Civ., SS.UU., n. 4315/2020, secondo cui: ”Il giudice dell'impugnazione, ogni volta che pronunci l'integrale rigetto o l'inammissibilità o la improcedibilità dell'impugnazione, deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo del contributo unificato anche nel caso in cui quest'ultimo non sia stato inizialmente versato per una causa suscettibile di venir meno (come nel caso di ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato); mentre può esimersi dalla suddetta attestazione quando la debenza del contributo unificato iniziale sia esclusa dalla legge in modo assoluto e definitivo”. Con tale pronuncia, la Corte ha altresì chiarito che il giudice deve limitarsi a dare atto di avere adottato una pronuncia di integrale rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità dell'impugnazione, competendo poi esclusivamente all'Amministrazione valutare se - nonostante l'attestato tenore della pronuncia, che evidenzia la sussistenza del presupposto processuale costituito dall'esito del giudizio di impugnazione, legittimante "in astratto" la debenza del doppio contributo - la doppia contribuzione spetti "in concreto”).
p.q.m.
La Corte di Appello di Palermo, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall' Parte_1 vverso la sentenza n. 676/2021, pubblicata il 21.06.2021, emessa dal
[...]
Tribunale di Termini Imerese nell'ambito del procedimento già iscritto al n. 264/2019 R.G., così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna la Parte_1 al pagamento, in favore di
[...] Controparte_1 come in atti rappresentata, delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in €2.300,00 per compensi, oltre rimborso forfetario come per legge, CPA e IVA;
- dà atto che ricorrono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002, perché l'appellante versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
7 Palermo, così deciso nella camera di consiglio del 12 dicembre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
ON AR AD GI LU
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