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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 10/10/2025, n. 4360 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 4360 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2325/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Ill.mi Signori Magistrati: dott. RT ET Presidente dott.ssa Lucia Minutella Giudice dott.ssa EL SS Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2325/2022 promossa da:
(c.f.: ), con il patrocinio dell'avv. VALERIA CEDDIA Parte_1 C.F._1
presso il cui studio ha eletto domicilio
-ricorrente- contro
(c.f.: ), con il patrocinio degli avv.ti DANIELA CP_1 C.F._2
AS, IU DE IO e NC HI
-convenuta-
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
“In via principale
Pronunciare la separazione dei coniugi senza addebito alcuno al marito così rigettando sul punto la richiesta di parte aversa poiché infondata in fatto ed in diritto per le motivazioni di cui in narrativa
Nulla disporre quanto al mantenimento dei coniugi essendo economicamente autosufficienti entrambi pagina 1 di 14 Nulla disporre quanto all'assegnazione della casa essendo in comproprietà e mancando figli
Per_ Affidare il gatto della coppia alla signora con onere per il signor di CP_1 Pt_1
corrispondere per le spese relative al medesimo 30 euro mensili oltre il 50% per gli esborsi medici straordinari relativi a visite veterinarie di controllo e/o interventi resisi necessari a seguito di patologie;
tutte le spese dovranno essere previamente concordate e successivamente documentate”
Parte ricorrente chiede l'ammissione delle prove, per interrogatorio formale e testi, dei capitoli di prova infra dedotti, con i testi di seguito indicati.
CAPITOLI DI PROVA DA INTENDERSI PRECEDUTI DALLA LOCUZIONE “VERO CHE”:
1. Vero che i coniugi contraevano matrimonio concordatario nel regime di comunione dei beni a
Vinovo in data 12 settembre 1999?
2. Vero che i coniugi fino al 2001 abitavano presso l'abitazione sita in Vinovo via Carignano 30 di proprietà esclusiva del signor ? Pt_1
3. Vero che questo immobile fu oggetto di ristrutturazione i cui importi vennero corrisposti per metà ciascuno dei coniugi con un finanziamento accesso per gli anni dal 1999 al 2004?
4. Vero che il signor in quel periodo riceveva la proposta di trasferirsi a Pomigliano per Pt_1
lavoro?
5. Vero che nel medesimo lasso di tempo, e nello specifico nel gennaio 2001, il padre della signora si ammalava? CP_1
6. Vero che dal marzo del 2001 e fino alla morte del suocero avvenuta il 27 giugno 2001 il signor tutti i fine settimana viaggiava per raggiungere la resistente che era ivi rimasta per le cure del Pt_1
caso al padre?
7. Vero che la signora in quegli anni prestava attività come praticante presso lo studio CP_1
dell'avvocato Romano Monica di Torino con un compenso di circa 500 euro attuali?
8. Vero che a seguito della morte del padre della signora la stessa si trasferiva in accordo CP_1
con il marito presso lo stesso in Teano?
9. Vero che nel 2003 la signora conseguiva il titolo di avvocato e si iscriveva sia al foro di CP_1
Torino che a quello di Cassino?
pagina 2 di 14 10. Vero che nel 2004 la signora riceveva un'offerta per una nuova collaborazione con CP_1
l'avvocato Di Mambro del foro di Cassino, che la stessa accettava e con lo studio del quale collaborava fino all'anno 2008, pur rientrando in Torino nel settembre 2006?
11. Vero che a seguito del rientro a Torino i due coniugi cominciavano a cercare un figlio?
12. Vero che dal 2008 iniziano le difficoltà di natura sessuale per entrambi i coniugi che da allora mai hanno smesso di gravare sulla coppia?
13. Vero che sino al 2010 i due coniugi vivevano in Torino, Via Brandizzo a casa della mamma della signora signora ? CP_1 Parte_2
14. Vero che i due coniugi per cercare di rimettere insieme il progetto di coppia decidevano di cercare una casa tutta loro in Vinovo?
15. Vero che tale scelta era dovuta anche al fatto che nel frattempo la signora si era trasferita Pt_2
Per_ in Trino Vercellese con la sorella separata della signora tale signora , ed i genitori del CP_1
signor erano invece in quel di Vinovo? Pt_1
16. Vero che i due coniugi acquistavano in comproprietà la casa coniugale accendendo un mutuo cointestato fino al 2031 con una rata odierna di circa 600 euro mensili?
17. Vero che parte dell'importo dato in anticipo per l'acquisto di tale casa coniugale è stato fornito dal signor a seguito della vendita dell'appartamento di via Carignano 30 di cui sopra di sia Pt_1
esclusiva proprietà?
18. Vero che le rate del mutuo seppur cointestato venivano pagate, attraverso un rid, sul conto corrente cointestato ma su cui venivano versati solo gli importi dello stipendio del signor Pt_1
avendo la signora un conto a parte per la propria attività? CP_1
19. Vero che il signor sino alla separazione di fatto avvenuta nel giugno 2021 mai ha avuto un Pt_1
conto corrente solo suo?
20. Vero che nonostante il tentativo di un progetto comune con l'acquisto della casa coniugale a fine del 2010 la signora comunicava al signor di essersi invaghita di un altro uomo, CP_1 Pt_1
signor (dentista) e di aver necessità di un periodo di riflessione? Persona_3
21. Vero che tale terzo uomo era il dentista della coppia, dott. con studio a Persona_4
Torino?
pagina 3 di 14 22. Vero che per riflettere la signora andava a vivere per ben otto mesi a casa della madre CP_1
fino alla fine dell'estate del 2012?
23. Vero che a seguito di una ristrutturazione aziendale nel 2014 signor veniva licenziato Pt_1
dall'azienda presso cui lavorava?
24. Vero che nel 2015 si aggiunge alle difficoltà anche la malattia della madre della signora
CP_1
25. Vero che altresì nel medesimo periodo emerse la malattia di Alzheimer per la madre anche del signor tanto da determinarne il definitivo ricovero presso un RSA dall'anno 2016? Pt_1
26. Vero che nel settembre del 2015 il signor che mai aveva smesso di cercare una nuova Pt_1
occupazione veniva assunto in Pianezza ma continuava a sostenere i nuovi colloqui in linea maggiore con le proprie ambizioni di crescita professionale?
27. Vero che infatti nel mese di novembre 2015 ricorrente reperiva e veniva assunto con contratto a tempo indeterminato presso un'altra azienda di Almese fino a luglio del 2019 (Job Act)?
28. Vero che nel mese di maggio 2019 nel frattempo il signor padre del ricorrente veniva Persona_5
ricoverato presso il nosocomio di Moncalieri E ivi decideva nel mese di giugno 2019?
29. Vero che entrambi i coniugi nei momenti di difficoltà si adoperavano con i genitori propri e dell'altro, considerati anche i rispettivi impegni lavorativi?
30. Vero che nel frattempo il signor continuava a ricercare una posizione lavorativa più in Pt_1
linea con le sue ambizioni professionali?
31. Vero che nel settembre 2019 il signor veniva assunto per sei mesi presso la Pt_1 CP_2
Gruppo DR in prova?
32. Vero che trascorsi poco meno dei sei mesi di prova la sua posizione lavorativa trovava la propria conclusione per scelta del datore di lavoro (mancata conferma)?
33. Vero che nel mese di marzo 2020 il signor veniva assunto presso la Ghas SRL di Torino ove Pt_1
attualmente ancora presta la sua attività in qualità di amministratore delegato?
34. Vero che lo stipendio mensile del signor è di circa 3.000 euro netti è di € 500 ulteriori sono Pt_1
un rimborso spese per le numerose trasferte effettuate?
pagina 4 di 14 35. Vero che le difficoltà della coppia continuavano a permanere soprattutto a livello sessuale ed intimo?
36. Vero che nel giugno del 2021 durante e subito dopo una vacanza con la moglie il signor Pt_1
decideva di confessarle la fine dell'amore nei suoi confronti?
37. Vero che di comune accordo con la signora il signor lasciava la casa coniugale e CP_1 Pt_1
per qualche giorno si trasferiva dapprima dalla cognata signora e successivamente Persona_6
dagli amici e ? Persona_7 Persona_8
38. Vero che a luglio del 2021 trova un residence denominato “Cascina Fossata” via Ala di Stura a
Torino con una spesa al mensile di €700 onnicomprensivi fino a febbraio del 2022?
39. Vero che per permettere anche alla signora di riflettere sul proseguo delle scelte da CP_1
effettuarsi, il signor lasciava sul conto corrente cointestato le somme per pagare l'intera rata di Pt_1
mutuo fino a luglio 2023, e quindi per due anni?
40.Vero che dopo poco dall'allontanamento dalla casa coniugale del signor la signora Pt_1
prelevava immediatamente la metà delle sue spettanze dal conto corrente cointestato? CP_1
41Vero che su tale conto la signora appoggiava altresì un Rid per un versamento ai fini CP_1
futuri pensionistici di euro 200 mensili del quale beneficerà esclusivamente lei?
42. Vero che dal febbraio del 2022 il signor ha sottoscritto contratto di locazione per un Pt_1
appartamento sito in Rivoli, via Primo Maggio 99 per la somma di 660 al mese tutto compreso?
43. Vero che sono presenti presso la casa coniugale numerosi effetti personali e mobili ricevuti in dono dai parenti del signor tuttora in uso alla sola signora Pt_1 CP_1
44. Vero che il signor ha comprato anche i mobili per la nuova residenza ed ha per questo Pt_1
motivo acceso un finanziamento di 10.000 euro con una rata mensile di circa €300
45. Vero che per un errore dell'INPS il signor fino ad ottobre 2023 ha una rata di 938 al mese Pt_1
per corrispondere la restituzione della naspi erroneamente a lui pagata
46. Vero che il signor percepisce l'affitto della casa dei defunti genitori di Vinovo via Pt_1
Carignano 30, per un importo di €445 circa mensili
47. Vero che la signora percepisce circa 170 euro mensili per l'affitto della casa dei defunti CP_1
genitori di via Brandizzo 27 a Torino
pagina 5 di 14 48. Vero che la signora è stata vista in compagnia di un uomo in atteggiamento intimo e CP_1
mano nella mano la sera del 6 maggio 2023 dal signor e da un amico dello stesso ( Pt_1 Persona_9
durante una passeggiata dopo cena?
[...]
49. Vero che il signor a seguito della separazione, ha deciso di farsi seguire dal dott. Pt_1 Per_10
(urologo e psicoterapeuta), al quale si erano già rivolti i coniugi, poiché tale situazione
[...]
provocava in lui ansia e frustrazione?
50. Vero che nel corso di alcuni accertamenti clinici degli ultimi 6 mesi (Tac / risonanza), al signor
è stato riferito dal medico curante dott. che ha subito, senza che se ne Pt_1 Persona_11
accorgesse, e probabilmente a causa del forte stress, un ictus?
TESTIMONI:
1) Signor residente in [...] Persona_9
2) Signor residente in [...] Testimone_1
3) Signora residnete in Grugliasco (TO), Via Latina 185/E Persona_8
4) Dottoressa , sessuologa, in Torino, Corso G. Ferraris, 110 Testimone_2
5) Dott. in Torino, Via Assarotti 1 Per_10
6) Dott. , in Vinovo (TO), Piazza Rey Persona_11
7) Dott. , in Torino Via Cialdini 43 Persona_4
8) in Torino, Via Cristalliera, 21 Persona_6
Chiede l'ammissione altresì dei documenti già indicati nel ricorso introduttivo
Chiede di essere ammesso alla prova in materia diretta e contraria, con i testi indicati ed indicandi, sui testi di parte resistente e sui capitoli che la stessa dedurrà.
Chiede disporsi indagine sui redditi, sui patrimoni della sig.ra anche a mezzo della CP_1
Polizia Tributaria se ritenuto opportuno.
Chiede rigettarsi la richiesta di esibizione avanzata da controparte del contratto e di ulteriori documenti reddituali, essendo il patrimonio e le entrate del signor , dipendente aziendale, certe, Pt_1
documentali e verificabili attraverso la produzione già eseguita delle dichiarazioni fiscali.
Chiede rigettarsi ogni richiesta di CTU effettuata da controparte e che non venga conteggiato nei redditi del signor il rimborso spese, che come tale non è assimilabile a stipendio. Pt_1
pagina 6 di 14 Con riserva di ulteriormente capitolare, dedurre, produrre ed indicare testi, in riscontro alla memoria avversaria nel termine della concessa memoria ex art. 183 comma VI n. 3 c.p.c.
Per parte convenuta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale, ogni contraria istanza disattesa:
In via principale
- accertare e dichiarare che la separazione dei coniugi sia da addebitarsi in via esclusiva alla condotta tenuta dal sig. per aver negato al coniuge il godimento e l'appagamento di una vita Parte_1
sessuale regolare, per oltre undici anni consecutivamente, sulla falsa prospettazione della realtà di un'asserita, inesistente, disfunzione;
in ulteriore primarietà
- accertare e dichiarare la separazione giudiziale dei coniugi con addebito al marito, in quanto determinata dalla condotta tenuta dal sig. per aver egli intrattenuto una relazione extra Parte_1
coniugale con un'altra donna, oltre ad avere offeso la dignità della moglie, avendone partecipato i dettagli a parenti ed amici;
- disporre assegno di mantenimento in favore della sig.ra a carico del coniuge sig. CP_1
in misura pari ad € 1.000,00 mensili o superiore accertanda, aggiornato annualmente Parte_1
secondo l'indice Istat, tenuto conto delle differenze dei redditi tra i coniugi e del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio;
dell'apporto dalla stessa dato alla crescita professionale del marito a svantaggio della propria;
della fattiva partecipazione della sig.ra alle necessità morali e CP_1
materiali della famiglia oltre ad occuparsi delle cure in favore dei genitori del sig. a discapito Pt_1
della propria professione, nonché della durata ultraventennale dell'unione;
Per_
- assegnare il gatto alla sig.ra posto che ella se ne occupa oramai da sola da circa un CP_1
anno con obbligo a carico del sig. di contribuire alle spese di mantenimento ordinario nonché, Pt_1
in misura del 50%, alle spese veterinarie.
Con riserva di ulteriormente dedurre ed instare in via istruttoria, nonché con vittoria delle spese di lite e rimborso di quelle per consulenze tecniche d'ufficio e di parte.
Chiede che l'Ill.mo Giudice istruttore voglia, ai sensi dell'art. 89 c.p.c., ordinare la cancellazione dagli scritti citati le frasi riportate nella narrativa del presente atto”.
pagina 7 di 14 Per il Pubblico Ministero: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in VINOVO, il Parte_1 CP_1
12/09/1999.
Dal matrimonio non sono nati figli.
Con ricorso depositato il 08/02/2022, la parte ricorrente chiedeva a questo Tribunale di pronunziare la separazione personale dei coniugi.
In data 30.05.2022, avanti al Presidente del Tribunale compariva la parte convenuta e veniva esperito il tentativo di conciliazione con esito negativo.
Con ordinanza del 15.06.2022, il Presidente scioglieva la riserva assunta alla precedente udienza e disponeva il passaggio alla fase istruttoria.
Avanti al G.I. nominato, le parti si costituivano ed integravano le proprie difese.
All'udienza del 15/12/2022, entrambe le parti chiedevano pronunciarsi sentenza non definitiva di separazione e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
In data 27/02/2023 veniva emessa sentenza non definitiva sullo status.
In data 08/03/2023, dovendo il giudizio proseguire sulle reciproche domande di addebito nonché sulle questioni economiche, il G.I. concedeva alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.
Veniva svolta l'istruttoria mediante escussione dei testi ammessi.
All'udienza del 17/04/2025 le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva rimessa al collegio per la decisione con concessione dei termini per il deposito delle difese finali.
Ritiene preliminarmente il Collegio che non debba farsi luogo ad ulteriore attività istruttoria risultando acquisiti agli atti elementi sufficienti per poter addivenire alla decisione nel merito delle domande proposte, dovendosi ribadire sul punto le valutazioni già condotte dal G.I. con l'ordinanza del
13.08.2024.
Sulla domanda di addebito
La convenuta ha chiesto la pronuncia dell'addebito della separazione a carico del CP_1
marito, deducendo due fattori posti a fondamento della rottura dell'affectio coniugalis: in primo luogo, la totale assenza di rapporti sessuali con il marito a partire dal 2008, a causa dei continui rifiuti di pagina 8 di 14 quest'ultimo a fronte degli approcci tentati dalla resistente;
in secondo luogo, l'instaurazione di una relazione extraconiugale con una ex collega di lavoro, che il ricorrente medesimo confessava alla moglie in data 16 luglio 2021 e che determinava la cessazione della convivenza a partire dalla fine del mese di luglio 2021.
Il ricorrente ha, di contro, collocato la grave ed irreversibile frattura dell'unione Parte_1
coniugale in epoca antecedente, affermando la sussistenza di una crisi coniugale radicata da tempo e dovuta, principalmente, alla mancanza di una dimensione sessuale nel rapporto di coniugio, ascrivibile ad entrambi i coniugi. Peraltro, a detta del ricorrente, la si era già allontanata dall'abitazione CP_1
familiare per qualche mese, nell'anno 2011, circostanza che rappresenterebbe un sintomo della crisi coniugale già in atto da molto tempo prima rispetto al momento della cessazione della convivenza.
Osserva preliminarmente il Collegio come presupposto essenziale dell'addebito sia un comportamento cosciente e volontario, contrario ai doveri che derivano dal matrimonio e come il giudice sia chiamato ad accertare se la frattura del rapporto coniugale sia stata provocata dal contegno oggettivamente trasgressivo di uno o di entrambi i coniugi e, dunque, se sussista un rapporto di causalità tra detto comportamento ed il verificarsi dell'intollerabilità dell'ulteriore convivenza, o se piuttosto, la violazione dei doveri di cui all'art. 143 cc sia avvenuta quando era già maturata una situazione di crisi del vincolo coniugale e, quindi, per effetto di essa (si veda, in merito alla violazione dell'obbligo di fedeltà, Cass. 23.5.2008, n. 13431, conf. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 13592 del 12/06/2006, Cass. Sez. 1,
Sentenza n. 13747 del 18/09/2003).
In tal senso, dunque, l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave che, determinando normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, costituisce, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile;
è evidente, peraltro, che l'infedeltà di un coniuge possa essere rilevante ai fini dell'addebitabilità della separazione soltanto quando sia stata causa o concausa della frattura del rapporto coniugale e non anche quando risulti non avere spiegato alcuna concreta incidenza negativa sull'unità familiare e sulla prosecuzione della convivenza, essendo state l'una e/o l'altra già irrimediabilmente compromesse (cfr. in tal senso, Cass. 7.12.2007, n. 25618, conf., conf. Sez. 6 - 1,
Ordinanza n. 16859 del 14/08/2015).
pagina 9 di 14 Ne consegue che grava sulla parte che richieda, per l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà, l'addebito della separazione all'altro coniuge, l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà (cfr. da ultimo Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 3923 del 19/02/2018, conf. Sez. 1, Sentenza n. 2059 del 14/02/2012).
Nel caso di specie, la ricorrente fonda la domanda di addebito primariamente sulla mancanza di rapporti sessuali con il marito, ai quali lo stesso si sarebbe sottratto, dall'anno 2008 e sino al momento della separazione di fatto e, in secondo luogo, sulla relazione extraconiugale che il avrebbe Pt_1
instaurato con una collega di lavoro.
Ebbene, entrambe le circostanze sono pacifiche, in quanto affermate sia da parte ricorrente che da parte convenuta. Infatti, il chiarisce sin da subito di non avere coltivato per diversi anni una Pt_1
dimensione intima con la moglie, così come non nega di aver intrapreso un percorso terapeutico con una sessuologa, nel tentativo di risolvere tale problematica.
Dall'istruttoria espletata, peraltro, non emerge, effettivamente, se la mancanza della dimensione intima all'interno della coppia, che verosimilmente ha rappresentato un importante fattore di crisi dell'affectio coniugalis, fosse ascrivibile alla responsabilità dell'uno o dell'altro coniuge. Che vi fosse un fattore di crisi all'interno della coppia emerge non solo dalle allegazioni delle parti e da un primo allontanamento della dalla casa coniugale nel 2011 (circostanza risalente nel tempo ma che certamente CP_1
rappresenta un elemento sintomatico di una crisi in atto), ma altresì dalla testimonianza resa da un'amica comune ad entrambi coniugi, la sig.ra la quale ha riferito di essere a Persona_8
conoscenza che la coppia avesse intrapreso un percorso terapeutico condiviso (“Non conosco il nome della dott.ssa né l'anno ma so che la coppia aveva intrapreso un percorso che non sapevo fosse con una sessuologa, non mi hanno parlato nell'occasione che ci fossero problemi sessuali, pensavamo fosse un percorso di coppia, il ricorrente non mi ha mai riferito di cose intime relative a sesso e figli”).
Per quanto attiene, poi, alla relazione extraconiugale instaurata dal con una collega di lavoro, Pt_1
tale dato non viene smentito in toto dal ricorrente, che comunque ritiene di aver provato quantomeno pagina 10 di 14 una “attrazione” nei confronti della stessa, e viene peraltro confermato dai testi Persona_6
(cognata del ricorrente e sorella della convenuta) e (amico e collega universitario del Testimone_3
ricorrente); quest'ultimo, in particolare, ha riferito che lo stesso gli aveva confidato di aver Pt_1
avuto una relazione con una ex collega di lavoro quando lavorava a IV (“Non ricordo la data esatta, era il luglio 2021, durante una cena con il ricorrente mi disse di avere avuto una relazione con una ex collega che lavorava con lui quando lui lavorava a IV, non mi ricordo se mi disse da quanto durava, e mi disse di averla interrotta di recente”).
Che il avesse instaurato una relazione extraconiugale con un'altra donna risulta, dunque, Pt_1
provato e comunque non sconfessato dal ricorrente. Giova, tuttavia, evidenziare che, dall'istruttoria dibattimentale espletata, non è emerso che tale condotta violativa dell'obbligo di fedeltà abbia spiegato una efficienza causale rispetto all'evento della cessazione della convivenza e che sia stata tale da renderla intollerabile. È ragionevole ritenere, infatti, che l'infedeltà del sia maturata Pt_1
successivamente all'instaurazione di una crisi già in atto da tempo e che entrambi i coniugi non sono riusciti a sanare.
Alla luce delle considerazioni che precedono, dunque, si rigetta la domanda di addebito della separazione in capo al ricorrente formulata da parte convenuta.
Sul contributo al mantenimento del coniuge
Come già evidenziato nell'ordinanza presidenziale del 15.06.2022, vista la situazione economica delle parti, non vi è spazio per porre a carico del marito un assegno di mantenimento per la moglie.
Alla luce della documentazione prodotta da entrambe le parti e dalla comparazione della situazione reddituale dei coniugi si ritiene che non vi sia un evidente divario o comunque che lo stesso non sia tale da non assicurare al coniuge un tenore di vita pari a quello fruito durante la convivenza;
peraltro, occorre rilevare che la sig.ra conta su un'adeguata capacità lavorativa, infatti svolge la CP_1
professione di avvocato presso il foro di Torino già dal 2008; inoltre, occorre tenere conto del fatto che la medesima è comproprietaria di cinque immobili al 50% oltre a comproprietà di percentuale inferiore, come risulta dalla dichiarazione dei redditi in atti.
Infine, giova evidenziare che, rispetto all'epoca dell'ordinanza presidenziale sopra richiamata
(confermata in sede di reclamo in appello, come precisato dal nell'ambito della comparsa Pt_1
pagina 11 di 14 conclusionale del 16.9.2025), non sono state dimostrate variazioni di reddito ovvero diminuzioni della capacità lavorativa della convenuta tali da indurre questo Collegio a riconoscere un contributo di mantenimento in favore della stessa.
Sull'istanza ex art. 89 c.p.c.
Si ritiene di rigettare l'istanza ex art. 89 c.p.c. formulata dalla parte convenuta in considerazione del fatto che le dichiarazioni compendiate negli scritti difensivi richiamati non possono ritenersi offensive, sconvenienti o comunque lesive dell'onore, della dignità e della professionalità della sig.ra CP_1
Sul punto, giova evidenziare che, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, la cancellazione delle espressioni offensive o sconvenienti contenute negli atti difensivi non può essere disposta se le dichiarazioni “non risultino dettate da un passionale e incomposto intento dispregiativo, essendo ben possibile che nell'esercizio del diritto di difesa il giudizio sulla reciproca condotta possa investire anche il profilo della moralità, senza tuttavia eccedere le esigenze difensive o colpire la scarsa attendibilità delle affermazioni della controparte” (cfr. Cass. sez. L, sent. n. 21031 del 18/10/2016).
Si tratta, infatti, di espressioni che rientrano nell'alveo applicativo dell'esercizio del diritto di difesa esercitato dalla parte ricorrente, attinenti ai fatti oggetto di causa, che non travalicano i limiti della correttezza e del rispetto della controparte.
Per_ Sul mantenimento del gatto
Ferma restando l'incompetenza del Tribunale a pronunciarsi in ordine al mantenimento dell'animale domestico, si dà atto del raggiungimento di un sostanziale accordo da parte dei coniugi, avendo la
Per_ convenuta chiesto l'assegnazione del “gatto alla sig.ra posto che ella se ne occupa CP_1
oramai da sola da circa un anno con obbligo a carico del sig. di contribuire alle spese di Pt_1
mantenimento ordinario nonché, in misura del 50%, alle spese veterinarie”, ed avendo il ricorrente offerto di versare la somma di euro 30 mensili “oltre il 50% per gli esborsi medici straordinari relativi a visite veterinarie di controllo e/o interventi resisi necessari a seguito di patologie;
tutte le spese dovranno essere previamente concordate e successivamente documentate”.
Sulle spese di lite
In virtù della soccombenza di parte convenuta in ordine alle domande addebito della separazione e di riconoscimento di un contributo al proprio mantenimento, la sig.ra deve essere condannata CP_1
pagina 12 di 14 alla rifusione in favore del ricorrente delle spese di lite nella misura di 3/4, mentre per il restante 1/4 le spese di lite devono essere compensate, in ragione della natura della pronuncia (sullo status) e del raggiungimento dell'accordo in ordine al mantenimento dell'animale domestico.
Tenuto conto del valore indeterminabile della causa e dell'attività svolta, le spese di lite vengono liquidate ai sensi del D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. 37/2018, per l'intero, in € 4.553,00 (di cui € 851,00 per la fase di studio, € 602,00 per la fase introduttiva, € 1500,00 per la fase istruttoria, €
1600,00 per la fase decisoria), oltre rimborso forfetario 15%, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis,
PRONUNZIA la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 CP_1
RIGETTA la domanda di addebito della separazione in capo al sig. ; Pt_1
RIGETTA la domanda di assegno di mantenimento formulata dalla convenuta;
Per_ DA' ATTO che le parti concordano che il gatto rimanga con la signora con onere per il CP_1
signor di corrispondere per le spese relative al medesimo 30 euro mensili oltre il 50% per gli Pt_1
esborsi medici straordinari relativi a visite veterinarie di controllo e/o interventi resisi necessari a seguito di patologie;
tutte le spese dovranno essere previamente concordate e successivamente documentate;
CONDANNA alla refusione di 3/4 delle spese di lite in favore di CP_1 Pt_1
, spese liquidate per intero in complessivi € 4.553,00 (di cui € 851,00 per la fase di studio, €
[...]
602,00 per la fase introduttiva, € 1500,00 per la fase istruttoria, € 1600,00 per la fase decisoria), oltre rimborso forfetario 15%, IVA e CPA come per legge.
COMPENSA i restanti 1/4 delle spese di lite.
pagina 13 di 14 Così deciso in Torino, il 3.10.2025
Il Giudice estensore
EL SS
Provvedimento redatto con la collaborazione della CP_3
Il Presidente
RT ET
r.ssa Grazia Anna Tripodi.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Ill.mi Signori Magistrati: dott. RT ET Presidente dott.ssa Lucia Minutella Giudice dott.ssa EL SS Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2325/2022 promossa da:
(c.f.: ), con il patrocinio dell'avv. VALERIA CEDDIA Parte_1 C.F._1
presso il cui studio ha eletto domicilio
-ricorrente- contro
(c.f.: ), con il patrocinio degli avv.ti DANIELA CP_1 C.F._2
AS, IU DE IO e NC HI
-convenuta-
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
“In via principale
Pronunciare la separazione dei coniugi senza addebito alcuno al marito così rigettando sul punto la richiesta di parte aversa poiché infondata in fatto ed in diritto per le motivazioni di cui in narrativa
Nulla disporre quanto al mantenimento dei coniugi essendo economicamente autosufficienti entrambi pagina 1 di 14 Nulla disporre quanto all'assegnazione della casa essendo in comproprietà e mancando figli
Per_ Affidare il gatto della coppia alla signora con onere per il signor di CP_1 Pt_1
corrispondere per le spese relative al medesimo 30 euro mensili oltre il 50% per gli esborsi medici straordinari relativi a visite veterinarie di controllo e/o interventi resisi necessari a seguito di patologie;
tutte le spese dovranno essere previamente concordate e successivamente documentate”
Parte ricorrente chiede l'ammissione delle prove, per interrogatorio formale e testi, dei capitoli di prova infra dedotti, con i testi di seguito indicati.
CAPITOLI DI PROVA DA INTENDERSI PRECEDUTI DALLA LOCUZIONE “VERO CHE”:
1. Vero che i coniugi contraevano matrimonio concordatario nel regime di comunione dei beni a
Vinovo in data 12 settembre 1999?
2. Vero che i coniugi fino al 2001 abitavano presso l'abitazione sita in Vinovo via Carignano 30 di proprietà esclusiva del signor ? Pt_1
3. Vero che questo immobile fu oggetto di ristrutturazione i cui importi vennero corrisposti per metà ciascuno dei coniugi con un finanziamento accesso per gli anni dal 1999 al 2004?
4. Vero che il signor in quel periodo riceveva la proposta di trasferirsi a Pomigliano per Pt_1
lavoro?
5. Vero che nel medesimo lasso di tempo, e nello specifico nel gennaio 2001, il padre della signora si ammalava? CP_1
6. Vero che dal marzo del 2001 e fino alla morte del suocero avvenuta il 27 giugno 2001 il signor tutti i fine settimana viaggiava per raggiungere la resistente che era ivi rimasta per le cure del Pt_1
caso al padre?
7. Vero che la signora in quegli anni prestava attività come praticante presso lo studio CP_1
dell'avvocato Romano Monica di Torino con un compenso di circa 500 euro attuali?
8. Vero che a seguito della morte del padre della signora la stessa si trasferiva in accordo CP_1
con il marito presso lo stesso in Teano?
9. Vero che nel 2003 la signora conseguiva il titolo di avvocato e si iscriveva sia al foro di CP_1
Torino che a quello di Cassino?
pagina 2 di 14 10. Vero che nel 2004 la signora riceveva un'offerta per una nuova collaborazione con CP_1
l'avvocato Di Mambro del foro di Cassino, che la stessa accettava e con lo studio del quale collaborava fino all'anno 2008, pur rientrando in Torino nel settembre 2006?
11. Vero che a seguito del rientro a Torino i due coniugi cominciavano a cercare un figlio?
12. Vero che dal 2008 iniziano le difficoltà di natura sessuale per entrambi i coniugi che da allora mai hanno smesso di gravare sulla coppia?
13. Vero che sino al 2010 i due coniugi vivevano in Torino, Via Brandizzo a casa della mamma della signora signora ? CP_1 Parte_2
14. Vero che i due coniugi per cercare di rimettere insieme il progetto di coppia decidevano di cercare una casa tutta loro in Vinovo?
15. Vero che tale scelta era dovuta anche al fatto che nel frattempo la signora si era trasferita Pt_2
Per_ in Trino Vercellese con la sorella separata della signora tale signora , ed i genitori del CP_1
signor erano invece in quel di Vinovo? Pt_1
16. Vero che i due coniugi acquistavano in comproprietà la casa coniugale accendendo un mutuo cointestato fino al 2031 con una rata odierna di circa 600 euro mensili?
17. Vero che parte dell'importo dato in anticipo per l'acquisto di tale casa coniugale è stato fornito dal signor a seguito della vendita dell'appartamento di via Carignano 30 di cui sopra di sia Pt_1
esclusiva proprietà?
18. Vero che le rate del mutuo seppur cointestato venivano pagate, attraverso un rid, sul conto corrente cointestato ma su cui venivano versati solo gli importi dello stipendio del signor Pt_1
avendo la signora un conto a parte per la propria attività? CP_1
19. Vero che il signor sino alla separazione di fatto avvenuta nel giugno 2021 mai ha avuto un Pt_1
conto corrente solo suo?
20. Vero che nonostante il tentativo di un progetto comune con l'acquisto della casa coniugale a fine del 2010 la signora comunicava al signor di essersi invaghita di un altro uomo, CP_1 Pt_1
signor (dentista) e di aver necessità di un periodo di riflessione? Persona_3
21. Vero che tale terzo uomo era il dentista della coppia, dott. con studio a Persona_4
Torino?
pagina 3 di 14 22. Vero che per riflettere la signora andava a vivere per ben otto mesi a casa della madre CP_1
fino alla fine dell'estate del 2012?
23. Vero che a seguito di una ristrutturazione aziendale nel 2014 signor veniva licenziato Pt_1
dall'azienda presso cui lavorava?
24. Vero che nel 2015 si aggiunge alle difficoltà anche la malattia della madre della signora
CP_1
25. Vero che altresì nel medesimo periodo emerse la malattia di Alzheimer per la madre anche del signor tanto da determinarne il definitivo ricovero presso un RSA dall'anno 2016? Pt_1
26. Vero che nel settembre del 2015 il signor che mai aveva smesso di cercare una nuova Pt_1
occupazione veniva assunto in Pianezza ma continuava a sostenere i nuovi colloqui in linea maggiore con le proprie ambizioni di crescita professionale?
27. Vero che infatti nel mese di novembre 2015 ricorrente reperiva e veniva assunto con contratto a tempo indeterminato presso un'altra azienda di Almese fino a luglio del 2019 (Job Act)?
28. Vero che nel mese di maggio 2019 nel frattempo il signor padre del ricorrente veniva Persona_5
ricoverato presso il nosocomio di Moncalieri E ivi decideva nel mese di giugno 2019?
29. Vero che entrambi i coniugi nei momenti di difficoltà si adoperavano con i genitori propri e dell'altro, considerati anche i rispettivi impegni lavorativi?
30. Vero che nel frattempo il signor continuava a ricercare una posizione lavorativa più in Pt_1
linea con le sue ambizioni professionali?
31. Vero che nel settembre 2019 il signor veniva assunto per sei mesi presso la Pt_1 CP_2
Gruppo DR in prova?
32. Vero che trascorsi poco meno dei sei mesi di prova la sua posizione lavorativa trovava la propria conclusione per scelta del datore di lavoro (mancata conferma)?
33. Vero che nel mese di marzo 2020 il signor veniva assunto presso la Ghas SRL di Torino ove Pt_1
attualmente ancora presta la sua attività in qualità di amministratore delegato?
34. Vero che lo stipendio mensile del signor è di circa 3.000 euro netti è di € 500 ulteriori sono Pt_1
un rimborso spese per le numerose trasferte effettuate?
pagina 4 di 14 35. Vero che le difficoltà della coppia continuavano a permanere soprattutto a livello sessuale ed intimo?
36. Vero che nel giugno del 2021 durante e subito dopo una vacanza con la moglie il signor Pt_1
decideva di confessarle la fine dell'amore nei suoi confronti?
37. Vero che di comune accordo con la signora il signor lasciava la casa coniugale e CP_1 Pt_1
per qualche giorno si trasferiva dapprima dalla cognata signora e successivamente Persona_6
dagli amici e ? Persona_7 Persona_8
38. Vero che a luglio del 2021 trova un residence denominato “Cascina Fossata” via Ala di Stura a
Torino con una spesa al mensile di €700 onnicomprensivi fino a febbraio del 2022?
39. Vero che per permettere anche alla signora di riflettere sul proseguo delle scelte da CP_1
effettuarsi, il signor lasciava sul conto corrente cointestato le somme per pagare l'intera rata di Pt_1
mutuo fino a luglio 2023, e quindi per due anni?
40.Vero che dopo poco dall'allontanamento dalla casa coniugale del signor la signora Pt_1
prelevava immediatamente la metà delle sue spettanze dal conto corrente cointestato? CP_1
41Vero che su tale conto la signora appoggiava altresì un Rid per un versamento ai fini CP_1
futuri pensionistici di euro 200 mensili del quale beneficerà esclusivamente lei?
42. Vero che dal febbraio del 2022 il signor ha sottoscritto contratto di locazione per un Pt_1
appartamento sito in Rivoli, via Primo Maggio 99 per la somma di 660 al mese tutto compreso?
43. Vero che sono presenti presso la casa coniugale numerosi effetti personali e mobili ricevuti in dono dai parenti del signor tuttora in uso alla sola signora Pt_1 CP_1
44. Vero che il signor ha comprato anche i mobili per la nuova residenza ed ha per questo Pt_1
motivo acceso un finanziamento di 10.000 euro con una rata mensile di circa €300
45. Vero che per un errore dell'INPS il signor fino ad ottobre 2023 ha una rata di 938 al mese Pt_1
per corrispondere la restituzione della naspi erroneamente a lui pagata
46. Vero che il signor percepisce l'affitto della casa dei defunti genitori di Vinovo via Pt_1
Carignano 30, per un importo di €445 circa mensili
47. Vero che la signora percepisce circa 170 euro mensili per l'affitto della casa dei defunti CP_1
genitori di via Brandizzo 27 a Torino
pagina 5 di 14 48. Vero che la signora è stata vista in compagnia di un uomo in atteggiamento intimo e CP_1
mano nella mano la sera del 6 maggio 2023 dal signor e da un amico dello stesso ( Pt_1 Persona_9
durante una passeggiata dopo cena?
[...]
49. Vero che il signor a seguito della separazione, ha deciso di farsi seguire dal dott. Pt_1 Per_10
(urologo e psicoterapeuta), al quale si erano già rivolti i coniugi, poiché tale situazione
[...]
provocava in lui ansia e frustrazione?
50. Vero che nel corso di alcuni accertamenti clinici degli ultimi 6 mesi (Tac / risonanza), al signor
è stato riferito dal medico curante dott. che ha subito, senza che se ne Pt_1 Persona_11
accorgesse, e probabilmente a causa del forte stress, un ictus?
TESTIMONI:
1) Signor residente in [...] Persona_9
2) Signor residente in [...] Testimone_1
3) Signora residnete in Grugliasco (TO), Via Latina 185/E Persona_8
4) Dottoressa , sessuologa, in Torino, Corso G. Ferraris, 110 Testimone_2
5) Dott. in Torino, Via Assarotti 1 Per_10
6) Dott. , in Vinovo (TO), Piazza Rey Persona_11
7) Dott. , in Torino Via Cialdini 43 Persona_4
8) in Torino, Via Cristalliera, 21 Persona_6
Chiede l'ammissione altresì dei documenti già indicati nel ricorso introduttivo
Chiede di essere ammesso alla prova in materia diretta e contraria, con i testi indicati ed indicandi, sui testi di parte resistente e sui capitoli che la stessa dedurrà.
Chiede disporsi indagine sui redditi, sui patrimoni della sig.ra anche a mezzo della CP_1
Polizia Tributaria se ritenuto opportuno.
Chiede rigettarsi la richiesta di esibizione avanzata da controparte del contratto e di ulteriori documenti reddituali, essendo il patrimonio e le entrate del signor , dipendente aziendale, certe, Pt_1
documentali e verificabili attraverso la produzione già eseguita delle dichiarazioni fiscali.
Chiede rigettarsi ogni richiesta di CTU effettuata da controparte e che non venga conteggiato nei redditi del signor il rimborso spese, che come tale non è assimilabile a stipendio. Pt_1
pagina 6 di 14 Con riserva di ulteriormente capitolare, dedurre, produrre ed indicare testi, in riscontro alla memoria avversaria nel termine della concessa memoria ex art. 183 comma VI n. 3 c.p.c.
Per parte convenuta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale, ogni contraria istanza disattesa:
In via principale
- accertare e dichiarare che la separazione dei coniugi sia da addebitarsi in via esclusiva alla condotta tenuta dal sig. per aver negato al coniuge il godimento e l'appagamento di una vita Parte_1
sessuale regolare, per oltre undici anni consecutivamente, sulla falsa prospettazione della realtà di un'asserita, inesistente, disfunzione;
in ulteriore primarietà
- accertare e dichiarare la separazione giudiziale dei coniugi con addebito al marito, in quanto determinata dalla condotta tenuta dal sig. per aver egli intrattenuto una relazione extra Parte_1
coniugale con un'altra donna, oltre ad avere offeso la dignità della moglie, avendone partecipato i dettagli a parenti ed amici;
- disporre assegno di mantenimento in favore della sig.ra a carico del coniuge sig. CP_1
in misura pari ad € 1.000,00 mensili o superiore accertanda, aggiornato annualmente Parte_1
secondo l'indice Istat, tenuto conto delle differenze dei redditi tra i coniugi e del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio;
dell'apporto dalla stessa dato alla crescita professionale del marito a svantaggio della propria;
della fattiva partecipazione della sig.ra alle necessità morali e CP_1
materiali della famiglia oltre ad occuparsi delle cure in favore dei genitori del sig. a discapito Pt_1
della propria professione, nonché della durata ultraventennale dell'unione;
Per_
- assegnare il gatto alla sig.ra posto che ella se ne occupa oramai da sola da circa un CP_1
anno con obbligo a carico del sig. di contribuire alle spese di mantenimento ordinario nonché, Pt_1
in misura del 50%, alle spese veterinarie.
Con riserva di ulteriormente dedurre ed instare in via istruttoria, nonché con vittoria delle spese di lite e rimborso di quelle per consulenze tecniche d'ufficio e di parte.
Chiede che l'Ill.mo Giudice istruttore voglia, ai sensi dell'art. 89 c.p.c., ordinare la cancellazione dagli scritti citati le frasi riportate nella narrativa del presente atto”.
pagina 7 di 14 Per il Pubblico Ministero: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in VINOVO, il Parte_1 CP_1
12/09/1999.
Dal matrimonio non sono nati figli.
Con ricorso depositato il 08/02/2022, la parte ricorrente chiedeva a questo Tribunale di pronunziare la separazione personale dei coniugi.
In data 30.05.2022, avanti al Presidente del Tribunale compariva la parte convenuta e veniva esperito il tentativo di conciliazione con esito negativo.
Con ordinanza del 15.06.2022, il Presidente scioglieva la riserva assunta alla precedente udienza e disponeva il passaggio alla fase istruttoria.
Avanti al G.I. nominato, le parti si costituivano ed integravano le proprie difese.
All'udienza del 15/12/2022, entrambe le parti chiedevano pronunciarsi sentenza non definitiva di separazione e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
In data 27/02/2023 veniva emessa sentenza non definitiva sullo status.
In data 08/03/2023, dovendo il giudizio proseguire sulle reciproche domande di addebito nonché sulle questioni economiche, il G.I. concedeva alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.
Veniva svolta l'istruttoria mediante escussione dei testi ammessi.
All'udienza del 17/04/2025 le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva rimessa al collegio per la decisione con concessione dei termini per il deposito delle difese finali.
Ritiene preliminarmente il Collegio che non debba farsi luogo ad ulteriore attività istruttoria risultando acquisiti agli atti elementi sufficienti per poter addivenire alla decisione nel merito delle domande proposte, dovendosi ribadire sul punto le valutazioni già condotte dal G.I. con l'ordinanza del
13.08.2024.
Sulla domanda di addebito
La convenuta ha chiesto la pronuncia dell'addebito della separazione a carico del CP_1
marito, deducendo due fattori posti a fondamento della rottura dell'affectio coniugalis: in primo luogo, la totale assenza di rapporti sessuali con il marito a partire dal 2008, a causa dei continui rifiuti di pagina 8 di 14 quest'ultimo a fronte degli approcci tentati dalla resistente;
in secondo luogo, l'instaurazione di una relazione extraconiugale con una ex collega di lavoro, che il ricorrente medesimo confessava alla moglie in data 16 luglio 2021 e che determinava la cessazione della convivenza a partire dalla fine del mese di luglio 2021.
Il ricorrente ha, di contro, collocato la grave ed irreversibile frattura dell'unione Parte_1
coniugale in epoca antecedente, affermando la sussistenza di una crisi coniugale radicata da tempo e dovuta, principalmente, alla mancanza di una dimensione sessuale nel rapporto di coniugio, ascrivibile ad entrambi i coniugi. Peraltro, a detta del ricorrente, la si era già allontanata dall'abitazione CP_1
familiare per qualche mese, nell'anno 2011, circostanza che rappresenterebbe un sintomo della crisi coniugale già in atto da molto tempo prima rispetto al momento della cessazione della convivenza.
Osserva preliminarmente il Collegio come presupposto essenziale dell'addebito sia un comportamento cosciente e volontario, contrario ai doveri che derivano dal matrimonio e come il giudice sia chiamato ad accertare se la frattura del rapporto coniugale sia stata provocata dal contegno oggettivamente trasgressivo di uno o di entrambi i coniugi e, dunque, se sussista un rapporto di causalità tra detto comportamento ed il verificarsi dell'intollerabilità dell'ulteriore convivenza, o se piuttosto, la violazione dei doveri di cui all'art. 143 cc sia avvenuta quando era già maturata una situazione di crisi del vincolo coniugale e, quindi, per effetto di essa (si veda, in merito alla violazione dell'obbligo di fedeltà, Cass. 23.5.2008, n. 13431, conf. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 13592 del 12/06/2006, Cass. Sez. 1,
Sentenza n. 13747 del 18/09/2003).
In tal senso, dunque, l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave che, determinando normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, costituisce, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile;
è evidente, peraltro, che l'infedeltà di un coniuge possa essere rilevante ai fini dell'addebitabilità della separazione soltanto quando sia stata causa o concausa della frattura del rapporto coniugale e non anche quando risulti non avere spiegato alcuna concreta incidenza negativa sull'unità familiare e sulla prosecuzione della convivenza, essendo state l'una e/o l'altra già irrimediabilmente compromesse (cfr. in tal senso, Cass. 7.12.2007, n. 25618, conf., conf. Sez. 6 - 1,
Ordinanza n. 16859 del 14/08/2015).
pagina 9 di 14 Ne consegue che grava sulla parte che richieda, per l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà, l'addebito della separazione all'altro coniuge, l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà (cfr. da ultimo Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 3923 del 19/02/2018, conf. Sez. 1, Sentenza n. 2059 del 14/02/2012).
Nel caso di specie, la ricorrente fonda la domanda di addebito primariamente sulla mancanza di rapporti sessuali con il marito, ai quali lo stesso si sarebbe sottratto, dall'anno 2008 e sino al momento della separazione di fatto e, in secondo luogo, sulla relazione extraconiugale che il avrebbe Pt_1
instaurato con una collega di lavoro.
Ebbene, entrambe le circostanze sono pacifiche, in quanto affermate sia da parte ricorrente che da parte convenuta. Infatti, il chiarisce sin da subito di non avere coltivato per diversi anni una Pt_1
dimensione intima con la moglie, così come non nega di aver intrapreso un percorso terapeutico con una sessuologa, nel tentativo di risolvere tale problematica.
Dall'istruttoria espletata, peraltro, non emerge, effettivamente, se la mancanza della dimensione intima all'interno della coppia, che verosimilmente ha rappresentato un importante fattore di crisi dell'affectio coniugalis, fosse ascrivibile alla responsabilità dell'uno o dell'altro coniuge. Che vi fosse un fattore di crisi all'interno della coppia emerge non solo dalle allegazioni delle parti e da un primo allontanamento della dalla casa coniugale nel 2011 (circostanza risalente nel tempo ma che certamente CP_1
rappresenta un elemento sintomatico di una crisi in atto), ma altresì dalla testimonianza resa da un'amica comune ad entrambi coniugi, la sig.ra la quale ha riferito di essere a Persona_8
conoscenza che la coppia avesse intrapreso un percorso terapeutico condiviso (“Non conosco il nome della dott.ssa né l'anno ma so che la coppia aveva intrapreso un percorso che non sapevo fosse con una sessuologa, non mi hanno parlato nell'occasione che ci fossero problemi sessuali, pensavamo fosse un percorso di coppia, il ricorrente non mi ha mai riferito di cose intime relative a sesso e figli”).
Per quanto attiene, poi, alla relazione extraconiugale instaurata dal con una collega di lavoro, Pt_1
tale dato non viene smentito in toto dal ricorrente, che comunque ritiene di aver provato quantomeno pagina 10 di 14 una “attrazione” nei confronti della stessa, e viene peraltro confermato dai testi Persona_6
(cognata del ricorrente e sorella della convenuta) e (amico e collega universitario del Testimone_3
ricorrente); quest'ultimo, in particolare, ha riferito che lo stesso gli aveva confidato di aver Pt_1
avuto una relazione con una ex collega di lavoro quando lavorava a IV (“Non ricordo la data esatta, era il luglio 2021, durante una cena con il ricorrente mi disse di avere avuto una relazione con una ex collega che lavorava con lui quando lui lavorava a IV, non mi ricordo se mi disse da quanto durava, e mi disse di averla interrotta di recente”).
Che il avesse instaurato una relazione extraconiugale con un'altra donna risulta, dunque, Pt_1
provato e comunque non sconfessato dal ricorrente. Giova, tuttavia, evidenziare che, dall'istruttoria dibattimentale espletata, non è emerso che tale condotta violativa dell'obbligo di fedeltà abbia spiegato una efficienza causale rispetto all'evento della cessazione della convivenza e che sia stata tale da renderla intollerabile. È ragionevole ritenere, infatti, che l'infedeltà del sia maturata Pt_1
successivamente all'instaurazione di una crisi già in atto da tempo e che entrambi i coniugi non sono riusciti a sanare.
Alla luce delle considerazioni che precedono, dunque, si rigetta la domanda di addebito della separazione in capo al ricorrente formulata da parte convenuta.
Sul contributo al mantenimento del coniuge
Come già evidenziato nell'ordinanza presidenziale del 15.06.2022, vista la situazione economica delle parti, non vi è spazio per porre a carico del marito un assegno di mantenimento per la moglie.
Alla luce della documentazione prodotta da entrambe le parti e dalla comparazione della situazione reddituale dei coniugi si ritiene che non vi sia un evidente divario o comunque che lo stesso non sia tale da non assicurare al coniuge un tenore di vita pari a quello fruito durante la convivenza;
peraltro, occorre rilevare che la sig.ra conta su un'adeguata capacità lavorativa, infatti svolge la CP_1
professione di avvocato presso il foro di Torino già dal 2008; inoltre, occorre tenere conto del fatto che la medesima è comproprietaria di cinque immobili al 50% oltre a comproprietà di percentuale inferiore, come risulta dalla dichiarazione dei redditi in atti.
Infine, giova evidenziare che, rispetto all'epoca dell'ordinanza presidenziale sopra richiamata
(confermata in sede di reclamo in appello, come precisato dal nell'ambito della comparsa Pt_1
pagina 11 di 14 conclusionale del 16.9.2025), non sono state dimostrate variazioni di reddito ovvero diminuzioni della capacità lavorativa della convenuta tali da indurre questo Collegio a riconoscere un contributo di mantenimento in favore della stessa.
Sull'istanza ex art. 89 c.p.c.
Si ritiene di rigettare l'istanza ex art. 89 c.p.c. formulata dalla parte convenuta in considerazione del fatto che le dichiarazioni compendiate negli scritti difensivi richiamati non possono ritenersi offensive, sconvenienti o comunque lesive dell'onore, della dignità e della professionalità della sig.ra CP_1
Sul punto, giova evidenziare che, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, la cancellazione delle espressioni offensive o sconvenienti contenute negli atti difensivi non può essere disposta se le dichiarazioni “non risultino dettate da un passionale e incomposto intento dispregiativo, essendo ben possibile che nell'esercizio del diritto di difesa il giudizio sulla reciproca condotta possa investire anche il profilo della moralità, senza tuttavia eccedere le esigenze difensive o colpire la scarsa attendibilità delle affermazioni della controparte” (cfr. Cass. sez. L, sent. n. 21031 del 18/10/2016).
Si tratta, infatti, di espressioni che rientrano nell'alveo applicativo dell'esercizio del diritto di difesa esercitato dalla parte ricorrente, attinenti ai fatti oggetto di causa, che non travalicano i limiti della correttezza e del rispetto della controparte.
Per_ Sul mantenimento del gatto
Ferma restando l'incompetenza del Tribunale a pronunciarsi in ordine al mantenimento dell'animale domestico, si dà atto del raggiungimento di un sostanziale accordo da parte dei coniugi, avendo la
Per_ convenuta chiesto l'assegnazione del “gatto alla sig.ra posto che ella se ne occupa CP_1
oramai da sola da circa un anno con obbligo a carico del sig. di contribuire alle spese di Pt_1
mantenimento ordinario nonché, in misura del 50%, alle spese veterinarie”, ed avendo il ricorrente offerto di versare la somma di euro 30 mensili “oltre il 50% per gli esborsi medici straordinari relativi a visite veterinarie di controllo e/o interventi resisi necessari a seguito di patologie;
tutte le spese dovranno essere previamente concordate e successivamente documentate”.
Sulle spese di lite
In virtù della soccombenza di parte convenuta in ordine alle domande addebito della separazione e di riconoscimento di un contributo al proprio mantenimento, la sig.ra deve essere condannata CP_1
pagina 12 di 14 alla rifusione in favore del ricorrente delle spese di lite nella misura di 3/4, mentre per il restante 1/4 le spese di lite devono essere compensate, in ragione della natura della pronuncia (sullo status) e del raggiungimento dell'accordo in ordine al mantenimento dell'animale domestico.
Tenuto conto del valore indeterminabile della causa e dell'attività svolta, le spese di lite vengono liquidate ai sensi del D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. 37/2018, per l'intero, in € 4.553,00 (di cui € 851,00 per la fase di studio, € 602,00 per la fase introduttiva, € 1500,00 per la fase istruttoria, €
1600,00 per la fase decisoria), oltre rimborso forfetario 15%, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis,
PRONUNZIA la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 CP_1
RIGETTA la domanda di addebito della separazione in capo al sig. ; Pt_1
RIGETTA la domanda di assegno di mantenimento formulata dalla convenuta;
Per_ DA' ATTO che le parti concordano che il gatto rimanga con la signora con onere per il CP_1
signor di corrispondere per le spese relative al medesimo 30 euro mensili oltre il 50% per gli Pt_1
esborsi medici straordinari relativi a visite veterinarie di controllo e/o interventi resisi necessari a seguito di patologie;
tutte le spese dovranno essere previamente concordate e successivamente documentate;
CONDANNA alla refusione di 3/4 delle spese di lite in favore di CP_1 Pt_1
, spese liquidate per intero in complessivi € 4.553,00 (di cui € 851,00 per la fase di studio, €
[...]
602,00 per la fase introduttiva, € 1500,00 per la fase istruttoria, € 1600,00 per la fase decisoria), oltre rimborso forfetario 15%, IVA e CPA come per legge.
COMPENSA i restanti 1/4 delle spese di lite.
pagina 13 di 14 Così deciso in Torino, il 3.10.2025
Il Giudice estensore
EL SS
Provvedimento redatto con la collaborazione della CP_3
Il Presidente
RT ET
r.ssa Grazia Anna Tripodi.
pagina 14 di 14