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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 06/06/2025, n. 2518 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2518 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2015/1039
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE SECONDA CIVILE
In persona del giudice unico monocratico dott.ssa Maria Stefania Picece ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. 1039 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2015, trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti con note telematiche depositate nel termine del 10 febbraio 2025 in sostituzione dell'udienza.
TRA
, nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
ed ivi residente a[...], C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Scorza, in virtù di mandato a margine della comparsa di costituzione in primo grado (indirizzo PEC:
.salerno.it). Email_1 CP_1
APPELLANTE
E
Pagina 1 , nata a [...] il [...] (C.F. , CP_2 C.F._2
nato a [...] il [...] (C.F. Controparte_3
) elettivamente domiciliati, ai fini del presente giudizio, in C.F._3
Battipaglia (SA), via Fiorignano n. 10, già Via Magna Grecia n.136,
Capaccio/Paestum (SA), presso e nello studio dell'avv. Pietro Di Filippo,
rappresentante e difensore giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta del 07/07/2015 (PEC: . Email_2
APPELLATI
AVENTE AD OGGETTO
Appello avverso la sentenza n. 58/2014.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da note telematiche per l'udienza cartolare del 10 febbraio 2025, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva innanzi il Parte_1
giudice di pace di Sant'Angelo a Fasanella i sig.ri , al fine di CP_2 CP_3
sentirli condannare in favore di parte attrice, e previa declaratoria di responsabilità
degli stessi, al ripristino dello stato dei luoghi, nonché al risarcimento dei danni quantificati in euro 2.187,46, o a quella o maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge, nei limiti e nell'ambito “ratione valoris” del giudice adito e con espressa rinuncia all'esubero.
Vinte le spese del giudizio.
Pagina 2 Parte attrice, sig. premetteva di essere proprietario dell'immobile sito in Pt_1
Bellosguardo (SA) alla via Vittorio Emanuele, riportato in catasto al foglio 9, part. lle
26,29; il suindicato cespite confinava al lato nord con il terrazzo di proprietà dei coniugi ed in particolare detto terrazzo era ubicato a circa mt. 1,5 dal Parte_2
piano di calpestio del vano soggiorno posto al 2° piano del predetto bene;
i predetti coniugi, privi di ogni autorizzazione e/o consenso, avevano realizzato lungo la parete di confine tra le due abitazioni, un muretto nel quale avevano impiantato aiuole ed altra flora;
che il tutto era realizzato non a regola d'arte ed aveva provocato il danneggiamento dei vani della proprietà privata dell'attore; che la causa dei danni lamentati alla proprietà attorea, consistiti in macchie di umidità, causate dalle opere realizzate, era stata accertata dal CTP Geom. ; i danni arrecati dalle predette CP_4
infiltrazioni riguardanti i vani interessati al suindicato fenomeno venivano quantificati prudentemente in euro 2.187,46 circa, oltre a richiedere il ripristino dello stato dei luoghi.
Nel giudizio così instaurato si costituivano i convenuti e CP_2 CP_3
depositando comparsa di risposta con contestuale domanda riconvenzionale.
Assumevano in via principale che le cause che avevano determinato le macchie di umidità ai vani di proprietà attorea, erano da ricercarsi in altri fenomeni, per cui nessuna responsabilità poteva essere ascritta ai coniugi per le pretese Parte_2
risarcitorie azionate dall'attore; in via riconvenzionale eccepivano che, in conseguenza del colpevole comportamento posto in essere dall'attore circa la sostituzione della canna fumaria, pure impostogli dall'autorità competente, che si
Pagina 3 sviluppava per tutta l'altezza del fabbricato dell'attore e prospiciente al terrazzo dei convenuti, la fuliggine dalla stessa provocata aveva invaso il giardino dei predetti coniugi determinando macchie copiose e diffuse e rendendo impraticabile l'ambiente;
che il sig. non avendo ottemperato all'ordine, aveva determinato una Pt_1
situazione di grave danno e/o nocumento per i coniugi . Parte_2
Il giudizio proseguiva con l'espletamento della fase istruttoria sviluppata attraverso l'audizione dei testimoni nonché nel deposito della CTU a firma dell'ing. Per_1
: questa espletata, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e
[...]
discussione e quindi introitata a sentenza.
Rimessa la causa sul ruolo il giudice di pace disponeva richiedersi chiarimenti al
CTU: questi forniti, la causa veniva introitata ed il giudizio restava deciso dalla sentenza n. 58/14 del 15/09/2014 depositata in cancelleria il 27/09/2014 con la quale veniva rigettava la domanda proposta dall'attore con accoglimento Parte_1
della domanda riconvenzionale spiegata dai convenuti e, per l'effetto, con condanna del al pagamento a favore dei coniugi e , a Parte_1 CP_2 CP_3
titolo di risarcimento danni, della somma di euro 4.133,17,oltre interessi legali dalla domanda e con condanna alle spese di giudizio.
Avverso tale decisione, con atto di citazione in appello ritualmente notificato il impugnava la sentenza resa in prime cure convenendo dinanzi il tribunale Pt_1
civile di Salerno, sede d'appello, i coniugi e chiedendo la CP_2 CP_3
riforma e revoca della decisione resa: specificamente eccepiva la nullità della svolta
CTU perché redatta in violazione con le diposizioni ci che all'art. 194 cpc,
Pagina 4 chiedendone la rinnovazione;
contestava le risultanze della stessa ed i criteri usati dal tecnico per l'acquisizione dei dati pertinenti;
contestava l'accoglimento della riconvenzionale stante l'inadeguatezza della CTU.
Iscritto a ruolo il giudizio innanzi il Tribunale civile di Salerno con il n. 1039/2015, si costituivano gli appellati che impugnavano l'avverso atto di CP_2 CP_3
appello confermando la puntualità e la pertinenza del ragionamento logico giuridico svolto dal giudice di prima istanza, chiedendone il rigetto perché illegittimo ed infondato in fatto ed in diritto, oltre che inammissibile.
Le parti, assegnato nelle more il giudizio al sottoscritto giudicante, venivano poi rinviate alla udienza cartolare di precisazione delle conclusioni del 10 febbraio 2025
ed il giudizio veniva trattenuto a sentenza con la concessione dei termini ex art. 190
cpc per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarata l'ammissibilità della impugnazione svolta in quanto rispondente, in forma e sostanza, alle disposizioni previste dal codice di rito: in particolare si fa riferimento alla rispondenza alle norme previste dall'art. 342 c.p.c.,
essendo oramai pacifico (come da decisione della Suprema Corte) che tale norma deve essere interpretata nel senso che l'atto di appello deve contenere, a pena di inammissibilità, “una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati
della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte
volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo
giudice” (Cass. Sez. Un. n. 27199/17).
Pagina 5 Nella specie, l'atto di appello depositato dal presenta i requisiti sopra Parte_1
evidenziati idonei a consentire di individuare il thema decidendum del giudizio del gravame di guisa che l'appello risulta ammissibile, in quanto proposto nelle forme di legge e formulato con la sufficiente esposizione dei motivi di impugnazione e delle parti della sentenza censurate.
Nel merito, le contestazioni alla sentenza resa riguardano essenzialmente le risultanze della CTU svolta in primo grado nonché i metodi usati dal perito incaricato che avrebbero, erroneamente indirizzato il giudice di prime cure verso la decisione presa.
La pretesa attorea di ripristino dello status quo ante e la richiesta declaratoria di responsabilità, ascrivibile in capo ai coniugi convenuti, per le infiltrazioni verificatesi nell'immobile di proprietà e riconducibili a dei lavori realizzati dagli Pt_1
appellati lungo la parete di confine tra le due abitazioni (un muretto nel quale avevano impiantato aiuole ed altra flora), viene in prima istanza supportata dalla prova per testi e dalle risultanze di una perizia tecnica di parte.
Data la specificità della domanda, che esula dal naturale bagaglio di conoscenze dirette riconducibile al magistrato, il giudice di pace si è avvalso della cognizione di un esperto, l'ing. , che nel suo elaborato ha precisato, con riguardo alla Per_1
domanda principale, che le infiltrazioni che hanno interessato la proprietà Pt_1
non siano riconducibili ad attività svolte sul terreno confinante degli odierni appellati ma che: “… la causa principale dei fenomeni infiltrativi che hanno interessato i
locali salotto/deposito… non è da attribuirsi al muretto in calcestruzzo realizzato
sulla propria corte dai sigg. – ma piuttosto all'umidità di risalita CP_2 Parte_3
Pagina 6 dovuta alla presenza del terrapieno sottostante la pavimentazione della corte degli
appellati e all'umidità da infiltrazione laterale sulla muratura contro terra della
parete del locale deposito…”.
Nella stessa perizia si specificava che la corte dei insisteva su un Parte_2
livello inferiore (di circa 20/30 cm) rispetto ai locali del (piano di calpestio del Pt_1
salone) dove si affermava esservi stato danno.
Veniva, altresì, precisato che i danni erano stati, comunque, effettivamente riscontrati
(e quantificati in circa euro 900,00) unicamente nel salone del CROCE mentre i danni lamentati nel locale deposito non erano stati rilevati dal perito direttamente - ma solo dalla visione del materiale fotografico - in quanto oggetto di ristrutturazione: non veniva riscontrato, invece, danno alcuno nel bagno.
Gli odierni appellati, convenuti in primo grado, non si limitavano a contestare gli assunti avversi ma proponevano domanda riconvenzionale al fine di ottenere il risarcimento dei danni provocati dalla canna fumaria dell'appellante odierno, attore in via principale.
Va premesso che l'analisi sul punto andrà condotta, al pari di quanto ha fatto il CTU,
sulla scorta di vecchie rappresentazioni fotografiche e dichiarazioni delle parti in quanto la canna fumaria è stata demolita nel febbraio 2011 (prima dell'instaurato giudizio) a seguito di ordinanza del 08/2009 del comune di Bellosguardo resa il
16.07.2009.
Pagina 7 Circa la presenza della detta canna la stessa è confermata e non vi è contestazione sul punto: insiste sin dagli anni 80 sui luoghi di causa ed è stata rimossa nel febbraio
2011. Tanto viene confermato dalle parti in lite.
Il consulente nella depositata relazione, circa i lamentati danni chiesti in riconvenzionale, conferma la sussistenza del nesso di causalità tra la canna fumaria e le macchie riportate ed evidenziate in sede di accesso ai luoghi ed affida la sua analisi sia ad un esame visivo (dei danni), che avvalendosi dalle fotografie (la canna fumaria) e, da ultimo, riportando la Nota n.484/UOP Capaccio Roccadaspide del
15.06.2009 dalla quale si evince che: “… la canna fumaria indica una forte
produzione di condensa … tanto è dimostrato anche dalle evidentissime macchie di
ruggine che colando dalla canna fumaria hanno ruscellato nella pavimentazione di
calpestio del giardino dei – , ne hanno intriso per fissazione i CP_2 CP_3
materiale..”
Dalla predetta nota si evincono anche le condizioni di fatiscenza e di rugginosità in cui versava la canna fumaria, realizzata, oltretutto, con materiali scadenti ed in cui veniva evidenziata la percolazione.
Il consulente individua, quale epoca di presumibile verificazione dei danni alla pavimentazione del fondo di parte convenuta/appellata, il periodo successivo al 2004.
Chiamato a chiarimenti, il consulente confermava, ad onta delle osservazioni di parte attrice/appellante, che la causa delle infiltrazioni non era riconducibile ai lavori fatti sulla proprietà di parte convenuta/appellata confermando la perizia depositata anche in relazione agli atri aspetti della vicenda.
Pagina 8 Il ragionamento del giudice di prime cure, censurato con l'appello, appare tuttavia congruo dal punto di vista della valutazione del materiale probatorio e pertinente nell'applicazione delle norme che regolano la materia e va, pertanto, confermato anche in sede di appello, con conseguente rigetto delle istanze dell'appellante.
Come già ribadito, trattandosi di un'analisi che investe aspetti tecnici da un lato e dall'altro situazioni già modificate, è naturale che il tecnico incaricato debba avvalersi di tutti gli strumenti necessari e ricreare, anche attraverso la ricostruzione affidata alle parole dei contendenti, la preesistente situazione al fine di determinarne cause ed effetti.
Al contrario le contestazioni alla perizia non appaiono pregnanti da un punto di vista giuridico né apportano nuove evidenze probatorie limitandosi ad una generica contestazione delle indagini svolte in quanto, anche considerando la conformazione dei luoghi di causa e la loro vetustà, non riescono ad aggiungere e superare le constatazioni della perizia, validamente supportate da documentazione che conferma le risultanze cui è giunto il CTU.
L'appello dunque va rigettato, con conferma delle statuizioni di primo grado e con vittoria di spese liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- Rigetta l'atto di appello e, per l'effetto, conferma le statuizioni di cui alla sentenza n. 58/2014 resa, a conclusione del procedimento segnato al RG 37/2011, dall'Ufficio
del Giudice di Pace di Sant'Angelo a Fasanella.
Pagina 9 - Condanna il sig. come sopra identificato e rappresentato, al Parte_1
pagamento delle spese processuali del presente grado di giudizio, liquidate in euro
1800,00 per onorari oltre Iva e Cap come per legge, con attribuzione all'avv. Pietro
Di Filippo, antistatario.
Così deciso in Salerno, lì 6 giugno 2025.
Il giudice dott. sa Maria Stefania Picece
Pagina 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE SECONDA CIVILE
In persona del giudice unico monocratico dott.ssa Maria Stefania Picece ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. 1039 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2015, trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti con note telematiche depositate nel termine del 10 febbraio 2025 in sostituzione dell'udienza.
TRA
, nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
ed ivi residente a[...], C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Scorza, in virtù di mandato a margine della comparsa di costituzione in primo grado (indirizzo PEC:
.salerno.it). Email_1 CP_1
APPELLANTE
E
Pagina 1 , nata a [...] il [...] (C.F. , CP_2 C.F._2
nato a [...] il [...] (C.F. Controparte_3
) elettivamente domiciliati, ai fini del presente giudizio, in C.F._3
Battipaglia (SA), via Fiorignano n. 10, già Via Magna Grecia n.136,
Capaccio/Paestum (SA), presso e nello studio dell'avv. Pietro Di Filippo,
rappresentante e difensore giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta del 07/07/2015 (PEC: . Email_2
APPELLATI
AVENTE AD OGGETTO
Appello avverso la sentenza n. 58/2014.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da note telematiche per l'udienza cartolare del 10 febbraio 2025, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva innanzi il Parte_1
giudice di pace di Sant'Angelo a Fasanella i sig.ri , al fine di CP_2 CP_3
sentirli condannare in favore di parte attrice, e previa declaratoria di responsabilità
degli stessi, al ripristino dello stato dei luoghi, nonché al risarcimento dei danni quantificati in euro 2.187,46, o a quella o maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge, nei limiti e nell'ambito “ratione valoris” del giudice adito e con espressa rinuncia all'esubero.
Vinte le spese del giudizio.
Pagina 2 Parte attrice, sig. premetteva di essere proprietario dell'immobile sito in Pt_1
Bellosguardo (SA) alla via Vittorio Emanuele, riportato in catasto al foglio 9, part. lle
26,29; il suindicato cespite confinava al lato nord con il terrazzo di proprietà dei coniugi ed in particolare detto terrazzo era ubicato a circa mt. 1,5 dal Parte_2
piano di calpestio del vano soggiorno posto al 2° piano del predetto bene;
i predetti coniugi, privi di ogni autorizzazione e/o consenso, avevano realizzato lungo la parete di confine tra le due abitazioni, un muretto nel quale avevano impiantato aiuole ed altra flora;
che il tutto era realizzato non a regola d'arte ed aveva provocato il danneggiamento dei vani della proprietà privata dell'attore; che la causa dei danni lamentati alla proprietà attorea, consistiti in macchie di umidità, causate dalle opere realizzate, era stata accertata dal CTP Geom. ; i danni arrecati dalle predette CP_4
infiltrazioni riguardanti i vani interessati al suindicato fenomeno venivano quantificati prudentemente in euro 2.187,46 circa, oltre a richiedere il ripristino dello stato dei luoghi.
Nel giudizio così instaurato si costituivano i convenuti e CP_2 CP_3
depositando comparsa di risposta con contestuale domanda riconvenzionale.
Assumevano in via principale che le cause che avevano determinato le macchie di umidità ai vani di proprietà attorea, erano da ricercarsi in altri fenomeni, per cui nessuna responsabilità poteva essere ascritta ai coniugi per le pretese Parte_2
risarcitorie azionate dall'attore; in via riconvenzionale eccepivano che, in conseguenza del colpevole comportamento posto in essere dall'attore circa la sostituzione della canna fumaria, pure impostogli dall'autorità competente, che si
Pagina 3 sviluppava per tutta l'altezza del fabbricato dell'attore e prospiciente al terrazzo dei convenuti, la fuliggine dalla stessa provocata aveva invaso il giardino dei predetti coniugi determinando macchie copiose e diffuse e rendendo impraticabile l'ambiente;
che il sig. non avendo ottemperato all'ordine, aveva determinato una Pt_1
situazione di grave danno e/o nocumento per i coniugi . Parte_2
Il giudizio proseguiva con l'espletamento della fase istruttoria sviluppata attraverso l'audizione dei testimoni nonché nel deposito della CTU a firma dell'ing. Per_1
: questa espletata, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e
[...]
discussione e quindi introitata a sentenza.
Rimessa la causa sul ruolo il giudice di pace disponeva richiedersi chiarimenti al
CTU: questi forniti, la causa veniva introitata ed il giudizio restava deciso dalla sentenza n. 58/14 del 15/09/2014 depositata in cancelleria il 27/09/2014 con la quale veniva rigettava la domanda proposta dall'attore con accoglimento Parte_1
della domanda riconvenzionale spiegata dai convenuti e, per l'effetto, con condanna del al pagamento a favore dei coniugi e , a Parte_1 CP_2 CP_3
titolo di risarcimento danni, della somma di euro 4.133,17,oltre interessi legali dalla domanda e con condanna alle spese di giudizio.
Avverso tale decisione, con atto di citazione in appello ritualmente notificato il impugnava la sentenza resa in prime cure convenendo dinanzi il tribunale Pt_1
civile di Salerno, sede d'appello, i coniugi e chiedendo la CP_2 CP_3
riforma e revoca della decisione resa: specificamente eccepiva la nullità della svolta
CTU perché redatta in violazione con le diposizioni ci che all'art. 194 cpc,
Pagina 4 chiedendone la rinnovazione;
contestava le risultanze della stessa ed i criteri usati dal tecnico per l'acquisizione dei dati pertinenti;
contestava l'accoglimento della riconvenzionale stante l'inadeguatezza della CTU.
Iscritto a ruolo il giudizio innanzi il Tribunale civile di Salerno con il n. 1039/2015, si costituivano gli appellati che impugnavano l'avverso atto di CP_2 CP_3
appello confermando la puntualità e la pertinenza del ragionamento logico giuridico svolto dal giudice di prima istanza, chiedendone il rigetto perché illegittimo ed infondato in fatto ed in diritto, oltre che inammissibile.
Le parti, assegnato nelle more il giudizio al sottoscritto giudicante, venivano poi rinviate alla udienza cartolare di precisazione delle conclusioni del 10 febbraio 2025
ed il giudizio veniva trattenuto a sentenza con la concessione dei termini ex art. 190
cpc per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarata l'ammissibilità della impugnazione svolta in quanto rispondente, in forma e sostanza, alle disposizioni previste dal codice di rito: in particolare si fa riferimento alla rispondenza alle norme previste dall'art. 342 c.p.c.,
essendo oramai pacifico (come da decisione della Suprema Corte) che tale norma deve essere interpretata nel senso che l'atto di appello deve contenere, a pena di inammissibilità, “una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati
della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte
volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo
giudice” (Cass. Sez. Un. n. 27199/17).
Pagina 5 Nella specie, l'atto di appello depositato dal presenta i requisiti sopra Parte_1
evidenziati idonei a consentire di individuare il thema decidendum del giudizio del gravame di guisa che l'appello risulta ammissibile, in quanto proposto nelle forme di legge e formulato con la sufficiente esposizione dei motivi di impugnazione e delle parti della sentenza censurate.
Nel merito, le contestazioni alla sentenza resa riguardano essenzialmente le risultanze della CTU svolta in primo grado nonché i metodi usati dal perito incaricato che avrebbero, erroneamente indirizzato il giudice di prime cure verso la decisione presa.
La pretesa attorea di ripristino dello status quo ante e la richiesta declaratoria di responsabilità, ascrivibile in capo ai coniugi convenuti, per le infiltrazioni verificatesi nell'immobile di proprietà e riconducibili a dei lavori realizzati dagli Pt_1
appellati lungo la parete di confine tra le due abitazioni (un muretto nel quale avevano impiantato aiuole ed altra flora), viene in prima istanza supportata dalla prova per testi e dalle risultanze di una perizia tecnica di parte.
Data la specificità della domanda, che esula dal naturale bagaglio di conoscenze dirette riconducibile al magistrato, il giudice di pace si è avvalso della cognizione di un esperto, l'ing. , che nel suo elaborato ha precisato, con riguardo alla Per_1
domanda principale, che le infiltrazioni che hanno interessato la proprietà Pt_1
non siano riconducibili ad attività svolte sul terreno confinante degli odierni appellati ma che: “… la causa principale dei fenomeni infiltrativi che hanno interessato i
locali salotto/deposito… non è da attribuirsi al muretto in calcestruzzo realizzato
sulla propria corte dai sigg. – ma piuttosto all'umidità di risalita CP_2 Parte_3
Pagina 6 dovuta alla presenza del terrapieno sottostante la pavimentazione della corte degli
appellati e all'umidità da infiltrazione laterale sulla muratura contro terra della
parete del locale deposito…”.
Nella stessa perizia si specificava che la corte dei insisteva su un Parte_2
livello inferiore (di circa 20/30 cm) rispetto ai locali del (piano di calpestio del Pt_1
salone) dove si affermava esservi stato danno.
Veniva, altresì, precisato che i danni erano stati, comunque, effettivamente riscontrati
(e quantificati in circa euro 900,00) unicamente nel salone del CROCE mentre i danni lamentati nel locale deposito non erano stati rilevati dal perito direttamente - ma solo dalla visione del materiale fotografico - in quanto oggetto di ristrutturazione: non veniva riscontrato, invece, danno alcuno nel bagno.
Gli odierni appellati, convenuti in primo grado, non si limitavano a contestare gli assunti avversi ma proponevano domanda riconvenzionale al fine di ottenere il risarcimento dei danni provocati dalla canna fumaria dell'appellante odierno, attore in via principale.
Va premesso che l'analisi sul punto andrà condotta, al pari di quanto ha fatto il CTU,
sulla scorta di vecchie rappresentazioni fotografiche e dichiarazioni delle parti in quanto la canna fumaria è stata demolita nel febbraio 2011 (prima dell'instaurato giudizio) a seguito di ordinanza del 08/2009 del comune di Bellosguardo resa il
16.07.2009.
Pagina 7 Circa la presenza della detta canna la stessa è confermata e non vi è contestazione sul punto: insiste sin dagli anni 80 sui luoghi di causa ed è stata rimossa nel febbraio
2011. Tanto viene confermato dalle parti in lite.
Il consulente nella depositata relazione, circa i lamentati danni chiesti in riconvenzionale, conferma la sussistenza del nesso di causalità tra la canna fumaria e le macchie riportate ed evidenziate in sede di accesso ai luoghi ed affida la sua analisi sia ad un esame visivo (dei danni), che avvalendosi dalle fotografie (la canna fumaria) e, da ultimo, riportando la Nota n.484/UOP Capaccio Roccadaspide del
15.06.2009 dalla quale si evince che: “… la canna fumaria indica una forte
produzione di condensa … tanto è dimostrato anche dalle evidentissime macchie di
ruggine che colando dalla canna fumaria hanno ruscellato nella pavimentazione di
calpestio del giardino dei – , ne hanno intriso per fissazione i CP_2 CP_3
materiale..”
Dalla predetta nota si evincono anche le condizioni di fatiscenza e di rugginosità in cui versava la canna fumaria, realizzata, oltretutto, con materiali scadenti ed in cui veniva evidenziata la percolazione.
Il consulente individua, quale epoca di presumibile verificazione dei danni alla pavimentazione del fondo di parte convenuta/appellata, il periodo successivo al 2004.
Chiamato a chiarimenti, il consulente confermava, ad onta delle osservazioni di parte attrice/appellante, che la causa delle infiltrazioni non era riconducibile ai lavori fatti sulla proprietà di parte convenuta/appellata confermando la perizia depositata anche in relazione agli atri aspetti della vicenda.
Pagina 8 Il ragionamento del giudice di prime cure, censurato con l'appello, appare tuttavia congruo dal punto di vista della valutazione del materiale probatorio e pertinente nell'applicazione delle norme che regolano la materia e va, pertanto, confermato anche in sede di appello, con conseguente rigetto delle istanze dell'appellante.
Come già ribadito, trattandosi di un'analisi che investe aspetti tecnici da un lato e dall'altro situazioni già modificate, è naturale che il tecnico incaricato debba avvalersi di tutti gli strumenti necessari e ricreare, anche attraverso la ricostruzione affidata alle parole dei contendenti, la preesistente situazione al fine di determinarne cause ed effetti.
Al contrario le contestazioni alla perizia non appaiono pregnanti da un punto di vista giuridico né apportano nuove evidenze probatorie limitandosi ad una generica contestazione delle indagini svolte in quanto, anche considerando la conformazione dei luoghi di causa e la loro vetustà, non riescono ad aggiungere e superare le constatazioni della perizia, validamente supportate da documentazione che conferma le risultanze cui è giunto il CTU.
L'appello dunque va rigettato, con conferma delle statuizioni di primo grado e con vittoria di spese liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- Rigetta l'atto di appello e, per l'effetto, conferma le statuizioni di cui alla sentenza n. 58/2014 resa, a conclusione del procedimento segnato al RG 37/2011, dall'Ufficio
del Giudice di Pace di Sant'Angelo a Fasanella.
Pagina 9 - Condanna il sig. come sopra identificato e rappresentato, al Parte_1
pagamento delle spese processuali del presente grado di giudizio, liquidate in euro
1800,00 per onorari oltre Iva e Cap come per legge, con attribuzione all'avv. Pietro
Di Filippo, antistatario.
Così deciso in Salerno, lì 6 giugno 2025.
Il giudice dott. sa Maria Stefania Picece
Pagina 10