Sentenza 20 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 20/05/2025, n. 2345 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2345 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° ___________/_________
Registro Sentenze Lavoro
Cron. ___________________
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Addì ______________
TRIBUNALE DI PALERMO Rilasciata spedizione in Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona del forma esecutiva all'Avv.
Giudice dott.ssa Santina Bruno, nella causa iscritta al N. 10159 del 2024
______________________ R.G..L. promossa
DA Parte_1
[...] per ___________________ (avv. ABBAGNATO GIUSEPPE)
ricorrente - ______________________
CONTRO ______________________ CP_1
(avv.ti RAIA GIANFRANCO, CERNIGLIARO DELIA) ______________________
resistente – ______________________ Avente ad oggetto: opposizione ATP
All'udienza di discussione del 20/05/2025 ha pronunziato Il Cancelliere
SENTENZA dando lettura del seguente dispositivo e delle relative ragioni di fatto e di diritto della decisione
DISPOSITIVO
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, dichiara la sussistenza dei requisiti sanitari necessari per ottenere le prestazioni richieste a far data dal Parte_2 condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore di parte CP_1 ricorrente, che liquida in complessivi € 3.500,00 oltre spese generali, IVA e
CPA come per legge, con distrazione in favore dell'avv. ABBAGNATO
GIUSEPPE; pone definitivamente a carico dell le spese di CTU di entrambe le CP_1 fasi del giudizio già liquidate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
- Premesso che, con ricorso depositato il 2.7.2024, il ricorrente deduceva di avere proposto domanda ex art. 445 bis cpc al fine di ottenere il riconoscimento dei requisiti sanitari necessari per ottenere le prestazioni richieste (indennità di accompagnamento e disabilità ex art. 3, comma 3, L.
104/1992);
- premesso che espletata l'attività istruttoria, il CTU nominato concludeva per la insussistenza dei requisiti sanitari;
- premesso che, effettuata nuova consulenza tecnica, la causa viene decisa all'udienza odierna;
- rilevato che, nel merito, l'opposizione è fondata. Il consulente tecnico d'ufficio, infatti, sulla base degli accertamenti clinici e degli esami complementari effettuati, ha concluso per la sussistenza dei requisiti sanitari necessari per ottenere le prestazioni richieste a far data dal maggio
2024;
- rilevato che le conclusioni del CTU vanno condivise, in quanto immuni da vizi logici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico legali (cfr. relazione in atti);
- rilevato che le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore costituito, che ha reso le dichiarazioni di rito;
P.Q.M.
decide come in epigrafe.
Palermo, 20/05/2025
Il Giudice
Santina Bruno