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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 14/01/2025, n. 190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 190 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 16340/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Torino
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Comune ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 16349\2021 promossa da: in persona del legale rapp.te pro – tempore, Parte_1 dott. con il patrocinio dell'avv. Pierluigi Conti, elettivamente domiciliato in Parte_2
Roma al Piazzale Clodio n. 13, presso lo studio dell'avv. Pierluigi Conti ATTORE contro
(già in persona del Controparte_1 Pt_3 Parte_4 proprio consigliere delegato dott. con il patrocinio degli avv.ti alessio Totaro, Parte_5 del foro di Bologna, e Massimo Spina, del foro di Torino, elettivamente domiciliata in Torino via S. Quintino n. 42, presso lo studio dell'avv. Massimo Spina
CONVENUTA contro in persona del legale rapp.te pro – tempore, , Controparte_2 CP_3 con il patrocinio dell'avv. Domenico Dammiano, elettivamente domiciliato in Torino al Corso Ferrucci n. 75 TERZO CHIAMATO contro
, in persona del suo Procuratore Speciale pro – tempore, dott. Controparte_4
, con il patrocinio degli avv.ti Ivana Imbrisco, del foro di Genova, e Vittorio Controparte_5
Vaira, del foro di Torino, elettivamente domiciliato in Torino in via Bertola n. 59. TERZO CHIAMATO
Per parte attrice pagina 1 di 10 - Accertare e dichiarare, per i motivi dedotti l'inadempimento contrattuale della società (già , in persona del Controparte_6 Parte_4 legale rappresentante p.t., e della , in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, nell'esecuzione del trasporto dell'11.01.2018 per grave responsabilità vettoriale e, per l'effetto,
- Condannare (già , in Controparte_6 Parte_4 persona del legale rappresentante p.t., in solido con la ., in Controparte_7 persona del legale rappresentante pro tempore ed in solido con la
[...]
, in persona del Suo Legale Controparte_8 rappresentante pro – tempore, ovvero ognuna per quanto di sua spettanza e/o ragione, al risarcimento in favore della attrice dei Parte_1 danni derivanti dall'inadempimento contrattuale della stessa, che si indicano nell'ammontare di Euro 27.112,63 o in quella somma maggiore o minore che risulterà in corso di causa, somma maggiorata di rivalutazione ed interessi legali dal dì del dovuto al saldo;
- In via concorrente ovvero subordinata,
- Accertare e dichiarare, per i motivi dedotti, la responsabilità extracontrattuale della società (già , in persona Controparte_6 Parte_4 del legale rappresentante p.t., e della , in persona del Controparte_7 legale rappresentante pro tempore, circa i danni subiti dalla odierna attrice a seguito del trasporto dell'11.01.2018 e, per l'effetto,
- Condannare la (già , in Controparte_6 Parte_4 persona del legale rappresentante p.t., in solido con la ., in Controparte_7 persona del legale rappresentante pro tempore, ed in solido con la
[...]
in persona del Suo Controparte_8 rappresentante Legale pro – tempore, ovvero ognuna per quanto di sua spettanza e/o ragione al risarcimento in favore della attrice Parte_1
dei danni, derivanti da negligenza, imperizia e colpa della odierna convenuta, che
[...] si indicano nell'ammontare di Euro 27.112,63 o in quella somma maggiore o minore che risulterà in corso di causa, somma maggiorata di rivalutazione ed interessi legali dal dì del dovuto al saldo;
- In ogni caso, in virtù della responsabilità contrattuale ovvero extracontrattuale della società (già in ordine al Controparte_6 Parte_4 trasporto per cui è causa, accertare e dichiarare che ad essa nulla è dovuto a titolo di corrispettivo per le stesse spedizioni.
- Il tutto, con vittoria di spese, diritti e competenze come per legge.
Per parte convenuta
- In via preliminare accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva e titolarità dei diritti in capo a parte attrice e, per l'effetto, rigettare tutte le domande dalla stessa svolta;
- Sempre in via preliminare accertare e dichiarare la prescrizione della domanda svolta nei confronti di e, per l'effetto, rigettare tutte le domande dalla stessa svolta;
CP_6
pagina 2 di 10 - In via principale accertare e dichiarare che nessuna responsabilità è ascrivibile alla per il furto per cui è causa e, per l'effetto, respingere le domande tutte proposte CP_6 dall'attrice,
- Nel merito, in ogni caso, respingere le domande svolte dall'attrice, a qualunque titolo, in quanto inammissibili e/o improcedibili, infondate in fatto ed in diritto, nonché non provate sia nell'an che nel quantum, per tutti i fatti meglio esposti in narrativa;
- In via subordinata, e per la denegata ipotesi in cui la fosse ritenuta responsabile, CP_6 condannare la stessa al pagamento della minor somma dovuta in applicazione del limite di responsabilità dettato dalla normativa vigente in materia di trasporto di merci su strada,
- In ogni caso condannare la terza chiamata in causa a Controparte_2 manlevare e tenere indenne la rispetto a qualsivoglia esborso che la stessa fosse CP_6 chiamata a sopportare per il sinistro per cui è causa. Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge.
Per la terza chiamata Controparte_2
- In via preliminare accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione dell'azione contrattuale di parte attrice, rigettando le relative domande;
- Nel merito respingere le domande di parte attrice in quanto infondate per i motivi di cui in premessa;
- In via subordinata nella denegata ipotesi di condanna contenere il risarcimento nei limiti di cui all'art. 1696 cc.
- Nella denegata ipotesi di condanna ridurre comunque il risarcimento in ragione della concorrente colpa di parte attrice ai sensi dell'art. 1227 c.c., per i motivi di cui in premessa;
- Nella denegata ipotesi di condanna, dichiarare il terzo tenuto a Controparte_8 manlevare la per quanto fosse eventualmente condannata a Controparte_2 pagare in favore dell'odierna attrice, nei limiti previsti dalla polizza responsabilità vettoriale in essere all'epoca dell'evento per cui è causa. Con vittoria e distrazione di spese ex art. 93 c.p.c., diritti ed onorari della presente procedura, oltre oneri fiscali.
Per la terza chiamata Controparte_8
- Dichiarare la carenza di legittimazione attiva in capo a con Parte_1 conseguente rigetto della domanda principale e quindi della domanda di manleva di
nei confronti di;
CP_2 CP_8
- Alternativamente, respingere le domande attoree in quanto il risarcimento non risulta dovuto dal vettore perché il danno è prescritto per il decorso annuale della prescrizione in materia di contratto di trasporto, prescrizione che è maturata nel 2019 in assenza di interruzioni da parte dell'allora proprietario delle merci, CMT. Conseguentemente respingere le domande di manleva di nei confronti di;
CP_2 CP_8
pagina 3 di 10 - Alternativamente, dichiarare non tenuta l'esponente a tenere indenne per CP_2 intervenuta prescrizione biennale ex art. 2052 cc. in materia assicurativa e conseguentemente respingere la domanda di manleva formulata da nei CP_2 confronti di . CP_8
Con vittoria delle spese del presente procedimento e spese generali del 15%.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione del 21.07.2021, la società conveniva in Parte_1
giudizio dinanzi a codesto Tribunale la società (già Controparte_6 Parte_4
al fine di sentire accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale ed extracontrattuale
[...] della convenuta nell'esecuzione del contratto di trasporto dell'11.01.2018 per grave responsabilità vettoriale e, per l'effetto, condannare la convenuta al risarcimento in favore dell'attrice della somma di € 27.112,63 .
La società (già si costituiva in giudizio Controparte_6 Parte_4
contestando le domande e comunque chiedendo la chiamata in causa della società
[...]
in qualità di subvettore, al fine di essere manlevata e tenuta indenne nel caso di CP_2
accoglimento delle domande attoree.
Con ordinanza del 06.12.2021, si differiva la prima udienza per consentire la notifica alla terza chiamata la quale costituitasi in giudizio chiedeva, a sua volta, la Controparte_2 chiamata in causa della compagnia al Controparte_8
fine di esserne manlevata in caso di condanna al risarcimento del danno.
La compagnia si costituiva impugnando Controparte_8
e contestando ogni avversa richiesta.
La causa veniva istruita a mezzo documenti e viene ora in decisione previo scambio delle difese conclusive.
2. In ordine alla domanda principale di risarcimento da responsabilità contrattuale ex art. 1963 cc. deve essere dichiarata la prescrizione del diritto ai sensi dell'art. 2951 cc.
L'art. 2951 c.c. stabilisce in un anno il termine prescrizionale per i diritti derivanti dal contratto di spedizione e dal contratto di trasporto.
È documentato in atti che in data 11.01.2018 tra la e la Parte_1 [...]
(già (cfr. alle. 3 fascicolo attoreo) veniva stipulato Controparte_6 Parte_4
un contratto di trasporto, avente ad oggetto il trasporto di lamiere in zinco da caricare presso pagina 4 di 10 l'indirizzo di ritiro ubicato in via Caduti del Lavoro in Osio Sotto (BG) presso la ditta Siderver con destinazione in via Montescaglioso km 2 in Matera presso l'azienda Colonna Filippo s.r.l.
È pacifico che il giorno 12.01.2018 il carico di lamiere veniva caricato presso l'indirizzo di ritiro – da un vettore incaricato dal subvettore – e che in data 14.01.2018 il legale Controparte_2
rappresentate della sporgeva denuncia – querela presso la Stazione dei CC di Chieri CP_2
per il furto del carico di lamiere che non era giunto a destinazione.
È documentato che la in data 15 gennaio 2018 veniva a conoscenza Parte_1
del fatto che il carico de quo non era giunto a destinazione e che il mezzo su cui era trasportato non era rintracciabile (doc. 5 fascicolo attoreo); tanto che in pari data la ditta attrice invia comunicazione a mezzo pec diffidando la (già a perfezionare Controparte_6 Parte_4
la consegna (doc. 4 fascicolo attoreo).
Con pec di riscontro alla compagnia assicurativa della (già del CP_6 Parte_4
23.01.18 (doc. 7) la veniva a conoscenza del furto della merce oggetto del Parte_1
trasporto del 12.01.18 e invocava la responsabilità contrattuale della controparte.
L'ultima comunicazione della indirizzata alla odierna convenuta, Parte_1
contenente diffida a provvedere, risale al 12.09.2018 (doc. 9), mentre soltanto nella successiva data del 10.2.21 veniva notificato a mezzo pec l'invito alla mediazione assistita da parte dell'attrice (doc.13).
Tra le due comunicazioni indicate sono trascorsi oltre due anni e dunque il termine di prescrizione
è decorso.
3. Deve essere disattesa la tesi difensiva di parte attrice secondo la quale l'istruttoria assicurativa avrebbe interrotto il decorso della prescrizione, da intendersi, pertanto, nuovamente decorrente dal
Parte_ 14.08.2020 (data di emissione della fattura da parte di nei confronti dell'attrice) ovvero dal
21.10.2020 (data del pagamento della suddetta fattura).
La copiosa giurisprudenza di legittimità (tra le altre, Cassazione Civile, Sezione III, sentenza n.
18879 del 24.09.2015) ha chiarito che anche le trattative di composizione amichevole possono comportare la interruzione della prescrizione, ai sensi dell'art. 2944 c.c., quando, anziché presupporre la contestazione del diritto della parte debitrice, si svolgono in modalità e circostanze tali da implicare la ammissione del diritto stesso e siano rivolte solo ad ottenere un componimento pagina 5 di 10 sulla liquidazione del quantum (vedi anche, Cassazione n. 16379 del 14.07.2009; Cass. n. 19872 del 20.11.2011).
Pertanto, la Corte rileva che, qualora ad un formale ed inequivoco atto di costituzione in mora faccia seguito una trattativa seria, articolata e specifica, diretta a risolvere stragiudizialmente la controversia, non vi è dubbio che il creditore persiste nell'esercizio del suo diritto pur non proponendo una ulteriore messa in mora e che il debitore sia altrettanto inequivocabilmente avvertito della serietà della avversa pretesa, tanto da non necessitare di un rinnovo della diffida,
stante proprio i contatti tra le parti per la soluzione amichevole.
Nel caso in esame non sono documentate trattative tra attrice e convenuta.
Inoltre dallo scambio di mail tra il perito assicurativo della convenuta, la ditta convenuta stessa e la ditta attrice non si ritrovano elementi che facciano presupporre che tra le parti fossero in corso trattative per una chiusura bonaria della controversia, tanto che nelle pec inviate dal perito assicurativo (datate 03.10.18 e 08.10.18, doc. nn. 10 e 11) si chiedevano nuovamente l'invio della documentazione relativa all'acquisto della merce per gli accertamenti del caso.
Pertanto, dalla documentazione allegata in atti dalle parti in causa non si evince una manifestazione di riconoscimento del contrapposto diritto di credito della , che, Parte_1
pertanto, avrebbe dovuto coltivare il proprio interesse al recupero del credito anche successivamente alla pec del 12.09.2018.
4. Né parte attrice può, nel caso specifico, invocare l'impossibilità di far valere il diritto ai sensi dell'art. 2935 c.c. che dalla giurisprudenza di legittimità si concretizza quando “l'impossibilità di far valere il diritto, alla quale l'art. 2035 c.c., attribuisce rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione, è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino
l'esercizio e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, per i quali il successivo art. 2041 cc., prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione, tra le quali, salva l'ipotesi di dolo prevista dal citato art., n. 8, non rientra l'ignoranza, da parte del titolare, del fatto generatore del suo diritto, il dubbio soggettivo sull'esistenza d tale diritto, né il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento” (Cass., ord. n. 27020 del 14.09.2022; Cass.
n. 17769/2015).
pagina 6 di 10 Nel caso in esame parte attrice ritiene che il diritto fosse subordinato all'emissione della fattura di Parte_ vendita da parte della società da cui l'attrice aveva acquistato la merce spedita e andata perduta, fattura richiesta dall'assicurazione ai fini istruttori ed emessa soltanto in data 14.08.2020.
Va però osservato che la società attrice ha subito il danno nel momento in cui la merce è andata perduta ed infatti ha immediatamente diffidato il vettore a rimborsare il valore della merce,
quantificandolo: in quella data dunque la fattispecie della responsabilità contrattuale era integrata in tutti i suoi elementi ed iniziava il decorso della prescrizione.
L'emissione della fattura da parte del venditore poteva al più costituire un elemento di prova nei confronti della controparte, ma non certo condizionare l'esercizio del diritto.
Pertanto l'azione di responsabilità da parte di nei confronti del Parte_1 vettore è da ritenersi prescritta ai sensi dell'art.1951 c.c.
5. Anche la domanda di risarcimento del danno extracontrattuale risulta infondata e deve essere rigettata.
Al riguardo deve ritenersi superata l'eccezione di carenza di legittimazione ad agire sollevata dalle parti resistenti in giudizio dal momento che è documentato che la Parte_1
era il mittente del contratto di trasporto. Tale circostanza è provata sia dallo scambio di mail tra l'attrice ed il convenuto principale (già (doc. 3 fascicolo attoreo) sia CP_6 Parte_4 dall'incarico di ritiro che la (già inviava alla (doc. 2 CP_6 Parte_4 CP_2
fascicolo convenuto principale), nelle quali la ditta figura come il Parte_1
mittente del carico.
Nel caso oggetto del presente giudizio, il trasporto veniva eseguito per conto terzi (il destinatario non coincideva con il mittente) ed infatti la , quale mittente, con pec del Parte_1
15.01.2018 diffidava il vettore all'esatto adempimento, conservando la titolarità dei diritti nascenti dal contratto di trasporto (compreso quella al risarcimento del danno). (Cass., n. 553 del
17.01.2012).
Nel merito la richiesta di risarcimento extracontrattuale avanzata dalla parte attrice deve essere rigettata non avendo parte attrice dimostrato che il vettore o il subvettore abbia tenuto un comportamento doloso o colposo ai sensi dell'art. 2043 c.c.
Sul punto la giurisprudenza ha chiarito che “Il concorso di due titoli di responsabilità si verifica allorché una medesima condotta sia tale da ledere un interesse cui, oltre a trovare specifica tutela
pagina 7 di 10 nel contratto intercorso con il danneggiante, sia coerentemente tutelato dalle norme sui fatti illeciti: quella del contratto di trasporto è una delle ipotesi in cui la giurisprudenza ha tipizzato la
sussistenza di un concorso, ammettendo che il vettore sia responsabile dei danni occorsi alle
persone o alle cose sia a titolo di inadempimento dell'obbligazione elencate dal contratto di trasporto, sia titolo di responsabilità extracontrattuale;
in linea di principio detto cumulo ha un
ambito di operatività limitato ai casi in cui un evento dannoso risulti lesivo dei diritti assoluti che alla persona offesa spettano di non subire pregiudizio all'onore, alla propria incolumità personale e alla proprietà di cui è titolare;
in tali casi al danneggiato è lasciata la scelta all'azione più favorevole per soddisfare il proprio diritto al risarcimento, in considerazione del fatto che l'azione contrattuale ha un vantaggio di un onere probatorio più alleggerito, e che, invece, l'azione extracontrattuale ha un termine prescrizionale più lungo ed è sottratto al limite di cui all'art. 1225 cod. civ.; di regola, il concorso è escluso quando l'interesse leso dall'inadempimento dell'obbligazione trovi una specifica e compiuta regolamentazione contrattuale (Cassazione Civile, sez. III, n. 36270 del 28.12.2023).
La richiesta di risarcimento del danno extracontrattuale così come spiegata da parte attrice non può essere accolta poiché le doglianze richiamate riportano i fatti e le circostanze all'interno dell'alveo della responsabilità contrattuale. Infatti quanto eccepito da parte attrice è una duplicazione della domanda di risarcimento del danno contrattuale ai sensi dell'art. 1693 c.c., mentre – come da richiamata giurisprudenza – per il riconoscimento del danno extracontrattuale il fatto ingiusto patito dal danneggiato deve esulare dalla responsabilità tipica del contratto posto in essere tra le parti.
Infatti, la ditta motivava la richiesta di risarcimento del danno Parte_1
ingiusto ex art. 2043 c.c. sul presupposto che la merce fosse andata perduta a causa
Parte dell'affidamento ad un terzo del trasporto della merce, terzo di cui non aveva verificato le Parte capacità e identità tanto da essersi rivelato poi irreperibile, ed a causa della negligenza della nel non aver verificato gli adempimenti del “sub-trasportatore” in merito all'effettivo ritiro e consegna della merce.
In realtà il fatto di aver scelto negligentemente il sub vettore e di non averlo controllato appare un'ipotesi di inadempimento contrattuale del contratto di trasporto molto ricorrente nella pratica e nella giurisprudenza (ex multis Cass.13374/2018; 32976/2022) e, dunque, di tratta di ipotesi tipica pagina 8 di 10 della responsabilità del vettore ai sensi dell'art.1693 c.c., non rilevando come comportamento doloso o colposo ai sensi dell'art. 2043 c.c.
Anche la domanda di risarcimento derivante dalla responsabilità extracontrattuale deve dunque essere respinta.
Il rigetto delle domande attoree comporta l'assorbimento delle domande di manleva proposte dalla convenuta e dalla terza chiamata.
4. Le spese processuali seguono la soccombenza.
Le spese della parte convenuta vanno liquidate secondo i parametri attualmente vigenti (scaglione corrispondente da €26.000,01 a €52.000,00) nei valori medi per la fase di studio, per quella introduttiva e per quella decisoria in ragione della complessità della fase introduttiva alla luce delle differenti eccezioni che sono state formulate da parte opponente e le quali hanno necessitato un'analisi approfondita e specifica per ciascuna di esse. Vanno liquidate, invece, nei valori minimi per la fase istruttoria in quanto documentale.
In forza del principio di causalità parte attrice è tenuta a rimborsare le spese processuali delle terze chiamate, che si liquidano nel medesimo scaglione, ma nei valori minimi, tenuto conto della limitata complessità delle questioni discusse.
PQM
Il Tribunale,
definitivamente pronunziando respinta ogni diversa eccezione e deduzione;
rigetta le domande attoree;
condanna a rimborsare le spese di lite in favore della convenuta Parte_1
(già che liquida in complessivi €.6713 per Controparte_6 Parte_4
compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e 15% per spese generali;
condanna a rimborsare le spese di lite in favore di Parte_1 [...] che liquida in complessivi €.3809 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e 15% CP_2
per spese generali con distrazione a favore del procuratore che si è dichiarato antistatario;
condanna a rimborsare le spese di lite in favore della terza Parte_1 chiamata , che liquida in complessivi Controparte_8
€3089 per compensi professionali oltre i.v.a., c.p.a. e 15% per spese generali.
pagina 9 di 10 Torino, 13 gennaio 2025.
Il Giudice
dott.ssa Chiara Comune
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Torino
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Comune ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 16349\2021 promossa da: in persona del legale rapp.te pro – tempore, Parte_1 dott. con il patrocinio dell'avv. Pierluigi Conti, elettivamente domiciliato in Parte_2
Roma al Piazzale Clodio n. 13, presso lo studio dell'avv. Pierluigi Conti ATTORE contro
(già in persona del Controparte_1 Pt_3 Parte_4 proprio consigliere delegato dott. con il patrocinio degli avv.ti alessio Totaro, Parte_5 del foro di Bologna, e Massimo Spina, del foro di Torino, elettivamente domiciliata in Torino via S. Quintino n. 42, presso lo studio dell'avv. Massimo Spina
CONVENUTA contro in persona del legale rapp.te pro – tempore, , Controparte_2 CP_3 con il patrocinio dell'avv. Domenico Dammiano, elettivamente domiciliato in Torino al Corso Ferrucci n. 75 TERZO CHIAMATO contro
, in persona del suo Procuratore Speciale pro – tempore, dott. Controparte_4
, con il patrocinio degli avv.ti Ivana Imbrisco, del foro di Genova, e Vittorio Controparte_5
Vaira, del foro di Torino, elettivamente domiciliato in Torino in via Bertola n. 59. TERZO CHIAMATO
Per parte attrice pagina 1 di 10 - Accertare e dichiarare, per i motivi dedotti l'inadempimento contrattuale della società (già , in persona del Controparte_6 Parte_4 legale rappresentante p.t., e della , in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, nell'esecuzione del trasporto dell'11.01.2018 per grave responsabilità vettoriale e, per l'effetto,
- Condannare (già , in Controparte_6 Parte_4 persona del legale rappresentante p.t., in solido con la ., in Controparte_7 persona del legale rappresentante pro tempore ed in solido con la
[...]
, in persona del Suo Legale Controparte_8 rappresentante pro – tempore, ovvero ognuna per quanto di sua spettanza e/o ragione, al risarcimento in favore della attrice dei Parte_1 danni derivanti dall'inadempimento contrattuale della stessa, che si indicano nell'ammontare di Euro 27.112,63 o in quella somma maggiore o minore che risulterà in corso di causa, somma maggiorata di rivalutazione ed interessi legali dal dì del dovuto al saldo;
- In via concorrente ovvero subordinata,
- Accertare e dichiarare, per i motivi dedotti, la responsabilità extracontrattuale della società (già , in persona Controparte_6 Parte_4 del legale rappresentante p.t., e della , in persona del Controparte_7 legale rappresentante pro tempore, circa i danni subiti dalla odierna attrice a seguito del trasporto dell'11.01.2018 e, per l'effetto,
- Condannare la (già , in Controparte_6 Parte_4 persona del legale rappresentante p.t., in solido con la ., in Controparte_7 persona del legale rappresentante pro tempore, ed in solido con la
[...]
in persona del Suo Controparte_8 rappresentante Legale pro – tempore, ovvero ognuna per quanto di sua spettanza e/o ragione al risarcimento in favore della attrice Parte_1
dei danni, derivanti da negligenza, imperizia e colpa della odierna convenuta, che
[...] si indicano nell'ammontare di Euro 27.112,63 o in quella somma maggiore o minore che risulterà in corso di causa, somma maggiorata di rivalutazione ed interessi legali dal dì del dovuto al saldo;
- In ogni caso, in virtù della responsabilità contrattuale ovvero extracontrattuale della società (già in ordine al Controparte_6 Parte_4 trasporto per cui è causa, accertare e dichiarare che ad essa nulla è dovuto a titolo di corrispettivo per le stesse spedizioni.
- Il tutto, con vittoria di spese, diritti e competenze come per legge.
Per parte convenuta
- In via preliminare accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva e titolarità dei diritti in capo a parte attrice e, per l'effetto, rigettare tutte le domande dalla stessa svolta;
- Sempre in via preliminare accertare e dichiarare la prescrizione della domanda svolta nei confronti di e, per l'effetto, rigettare tutte le domande dalla stessa svolta;
CP_6
pagina 2 di 10 - In via principale accertare e dichiarare che nessuna responsabilità è ascrivibile alla per il furto per cui è causa e, per l'effetto, respingere le domande tutte proposte CP_6 dall'attrice,
- Nel merito, in ogni caso, respingere le domande svolte dall'attrice, a qualunque titolo, in quanto inammissibili e/o improcedibili, infondate in fatto ed in diritto, nonché non provate sia nell'an che nel quantum, per tutti i fatti meglio esposti in narrativa;
- In via subordinata, e per la denegata ipotesi in cui la fosse ritenuta responsabile, CP_6 condannare la stessa al pagamento della minor somma dovuta in applicazione del limite di responsabilità dettato dalla normativa vigente in materia di trasporto di merci su strada,
- In ogni caso condannare la terza chiamata in causa a Controparte_2 manlevare e tenere indenne la rispetto a qualsivoglia esborso che la stessa fosse CP_6 chiamata a sopportare per il sinistro per cui è causa. Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge.
Per la terza chiamata Controparte_2
- In via preliminare accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione dell'azione contrattuale di parte attrice, rigettando le relative domande;
- Nel merito respingere le domande di parte attrice in quanto infondate per i motivi di cui in premessa;
- In via subordinata nella denegata ipotesi di condanna contenere il risarcimento nei limiti di cui all'art. 1696 cc.
- Nella denegata ipotesi di condanna ridurre comunque il risarcimento in ragione della concorrente colpa di parte attrice ai sensi dell'art. 1227 c.c., per i motivi di cui in premessa;
- Nella denegata ipotesi di condanna, dichiarare il terzo tenuto a Controparte_8 manlevare la per quanto fosse eventualmente condannata a Controparte_2 pagare in favore dell'odierna attrice, nei limiti previsti dalla polizza responsabilità vettoriale in essere all'epoca dell'evento per cui è causa. Con vittoria e distrazione di spese ex art. 93 c.p.c., diritti ed onorari della presente procedura, oltre oneri fiscali.
Per la terza chiamata Controparte_8
- Dichiarare la carenza di legittimazione attiva in capo a con Parte_1 conseguente rigetto della domanda principale e quindi della domanda di manleva di
nei confronti di;
CP_2 CP_8
- Alternativamente, respingere le domande attoree in quanto il risarcimento non risulta dovuto dal vettore perché il danno è prescritto per il decorso annuale della prescrizione in materia di contratto di trasporto, prescrizione che è maturata nel 2019 in assenza di interruzioni da parte dell'allora proprietario delle merci, CMT. Conseguentemente respingere le domande di manleva di nei confronti di;
CP_2 CP_8
pagina 3 di 10 - Alternativamente, dichiarare non tenuta l'esponente a tenere indenne per CP_2 intervenuta prescrizione biennale ex art. 2052 cc. in materia assicurativa e conseguentemente respingere la domanda di manleva formulata da nei CP_2 confronti di . CP_8
Con vittoria delle spese del presente procedimento e spese generali del 15%.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione del 21.07.2021, la società conveniva in Parte_1
giudizio dinanzi a codesto Tribunale la società (già Controparte_6 Parte_4
al fine di sentire accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale ed extracontrattuale
[...] della convenuta nell'esecuzione del contratto di trasporto dell'11.01.2018 per grave responsabilità vettoriale e, per l'effetto, condannare la convenuta al risarcimento in favore dell'attrice della somma di € 27.112,63 .
La società (già si costituiva in giudizio Controparte_6 Parte_4
contestando le domande e comunque chiedendo la chiamata in causa della società
[...]
in qualità di subvettore, al fine di essere manlevata e tenuta indenne nel caso di CP_2
accoglimento delle domande attoree.
Con ordinanza del 06.12.2021, si differiva la prima udienza per consentire la notifica alla terza chiamata la quale costituitasi in giudizio chiedeva, a sua volta, la Controparte_2 chiamata in causa della compagnia al Controparte_8
fine di esserne manlevata in caso di condanna al risarcimento del danno.
La compagnia si costituiva impugnando Controparte_8
e contestando ogni avversa richiesta.
La causa veniva istruita a mezzo documenti e viene ora in decisione previo scambio delle difese conclusive.
2. In ordine alla domanda principale di risarcimento da responsabilità contrattuale ex art. 1963 cc. deve essere dichiarata la prescrizione del diritto ai sensi dell'art. 2951 cc.
L'art. 2951 c.c. stabilisce in un anno il termine prescrizionale per i diritti derivanti dal contratto di spedizione e dal contratto di trasporto.
È documentato in atti che in data 11.01.2018 tra la e la Parte_1 [...]
(già (cfr. alle. 3 fascicolo attoreo) veniva stipulato Controparte_6 Parte_4
un contratto di trasporto, avente ad oggetto il trasporto di lamiere in zinco da caricare presso pagina 4 di 10 l'indirizzo di ritiro ubicato in via Caduti del Lavoro in Osio Sotto (BG) presso la ditta Siderver con destinazione in via Montescaglioso km 2 in Matera presso l'azienda Colonna Filippo s.r.l.
È pacifico che il giorno 12.01.2018 il carico di lamiere veniva caricato presso l'indirizzo di ritiro – da un vettore incaricato dal subvettore – e che in data 14.01.2018 il legale Controparte_2
rappresentate della sporgeva denuncia – querela presso la Stazione dei CC di Chieri CP_2
per il furto del carico di lamiere che non era giunto a destinazione.
È documentato che la in data 15 gennaio 2018 veniva a conoscenza Parte_1
del fatto che il carico de quo non era giunto a destinazione e che il mezzo su cui era trasportato non era rintracciabile (doc. 5 fascicolo attoreo); tanto che in pari data la ditta attrice invia comunicazione a mezzo pec diffidando la (già a perfezionare Controparte_6 Parte_4
la consegna (doc. 4 fascicolo attoreo).
Con pec di riscontro alla compagnia assicurativa della (già del CP_6 Parte_4
23.01.18 (doc. 7) la veniva a conoscenza del furto della merce oggetto del Parte_1
trasporto del 12.01.18 e invocava la responsabilità contrattuale della controparte.
L'ultima comunicazione della indirizzata alla odierna convenuta, Parte_1
contenente diffida a provvedere, risale al 12.09.2018 (doc. 9), mentre soltanto nella successiva data del 10.2.21 veniva notificato a mezzo pec l'invito alla mediazione assistita da parte dell'attrice (doc.13).
Tra le due comunicazioni indicate sono trascorsi oltre due anni e dunque il termine di prescrizione
è decorso.
3. Deve essere disattesa la tesi difensiva di parte attrice secondo la quale l'istruttoria assicurativa avrebbe interrotto il decorso della prescrizione, da intendersi, pertanto, nuovamente decorrente dal
Parte_ 14.08.2020 (data di emissione della fattura da parte di nei confronti dell'attrice) ovvero dal
21.10.2020 (data del pagamento della suddetta fattura).
La copiosa giurisprudenza di legittimità (tra le altre, Cassazione Civile, Sezione III, sentenza n.
18879 del 24.09.2015) ha chiarito che anche le trattative di composizione amichevole possono comportare la interruzione della prescrizione, ai sensi dell'art. 2944 c.c., quando, anziché presupporre la contestazione del diritto della parte debitrice, si svolgono in modalità e circostanze tali da implicare la ammissione del diritto stesso e siano rivolte solo ad ottenere un componimento pagina 5 di 10 sulla liquidazione del quantum (vedi anche, Cassazione n. 16379 del 14.07.2009; Cass. n. 19872 del 20.11.2011).
Pertanto, la Corte rileva che, qualora ad un formale ed inequivoco atto di costituzione in mora faccia seguito una trattativa seria, articolata e specifica, diretta a risolvere stragiudizialmente la controversia, non vi è dubbio che il creditore persiste nell'esercizio del suo diritto pur non proponendo una ulteriore messa in mora e che il debitore sia altrettanto inequivocabilmente avvertito della serietà della avversa pretesa, tanto da non necessitare di un rinnovo della diffida,
stante proprio i contatti tra le parti per la soluzione amichevole.
Nel caso in esame non sono documentate trattative tra attrice e convenuta.
Inoltre dallo scambio di mail tra il perito assicurativo della convenuta, la ditta convenuta stessa e la ditta attrice non si ritrovano elementi che facciano presupporre che tra le parti fossero in corso trattative per una chiusura bonaria della controversia, tanto che nelle pec inviate dal perito assicurativo (datate 03.10.18 e 08.10.18, doc. nn. 10 e 11) si chiedevano nuovamente l'invio della documentazione relativa all'acquisto della merce per gli accertamenti del caso.
Pertanto, dalla documentazione allegata in atti dalle parti in causa non si evince una manifestazione di riconoscimento del contrapposto diritto di credito della , che, Parte_1
pertanto, avrebbe dovuto coltivare il proprio interesse al recupero del credito anche successivamente alla pec del 12.09.2018.
4. Né parte attrice può, nel caso specifico, invocare l'impossibilità di far valere il diritto ai sensi dell'art. 2935 c.c. che dalla giurisprudenza di legittimità si concretizza quando “l'impossibilità di far valere il diritto, alla quale l'art. 2035 c.c., attribuisce rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione, è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino
l'esercizio e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, per i quali il successivo art. 2041 cc., prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione, tra le quali, salva l'ipotesi di dolo prevista dal citato art., n. 8, non rientra l'ignoranza, da parte del titolare, del fatto generatore del suo diritto, il dubbio soggettivo sull'esistenza d tale diritto, né il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento” (Cass., ord. n. 27020 del 14.09.2022; Cass.
n. 17769/2015).
pagina 6 di 10 Nel caso in esame parte attrice ritiene che il diritto fosse subordinato all'emissione della fattura di Parte_ vendita da parte della società da cui l'attrice aveva acquistato la merce spedita e andata perduta, fattura richiesta dall'assicurazione ai fini istruttori ed emessa soltanto in data 14.08.2020.
Va però osservato che la società attrice ha subito il danno nel momento in cui la merce è andata perduta ed infatti ha immediatamente diffidato il vettore a rimborsare il valore della merce,
quantificandolo: in quella data dunque la fattispecie della responsabilità contrattuale era integrata in tutti i suoi elementi ed iniziava il decorso della prescrizione.
L'emissione della fattura da parte del venditore poteva al più costituire un elemento di prova nei confronti della controparte, ma non certo condizionare l'esercizio del diritto.
Pertanto l'azione di responsabilità da parte di nei confronti del Parte_1 vettore è da ritenersi prescritta ai sensi dell'art.1951 c.c.
5. Anche la domanda di risarcimento del danno extracontrattuale risulta infondata e deve essere rigettata.
Al riguardo deve ritenersi superata l'eccezione di carenza di legittimazione ad agire sollevata dalle parti resistenti in giudizio dal momento che è documentato che la Parte_1
era il mittente del contratto di trasporto. Tale circostanza è provata sia dallo scambio di mail tra l'attrice ed il convenuto principale (già (doc. 3 fascicolo attoreo) sia CP_6 Parte_4 dall'incarico di ritiro che la (già inviava alla (doc. 2 CP_6 Parte_4 CP_2
fascicolo convenuto principale), nelle quali la ditta figura come il Parte_1
mittente del carico.
Nel caso oggetto del presente giudizio, il trasporto veniva eseguito per conto terzi (il destinatario non coincideva con il mittente) ed infatti la , quale mittente, con pec del Parte_1
15.01.2018 diffidava il vettore all'esatto adempimento, conservando la titolarità dei diritti nascenti dal contratto di trasporto (compreso quella al risarcimento del danno). (Cass., n. 553 del
17.01.2012).
Nel merito la richiesta di risarcimento extracontrattuale avanzata dalla parte attrice deve essere rigettata non avendo parte attrice dimostrato che il vettore o il subvettore abbia tenuto un comportamento doloso o colposo ai sensi dell'art. 2043 c.c.
Sul punto la giurisprudenza ha chiarito che “Il concorso di due titoli di responsabilità si verifica allorché una medesima condotta sia tale da ledere un interesse cui, oltre a trovare specifica tutela
pagina 7 di 10 nel contratto intercorso con il danneggiante, sia coerentemente tutelato dalle norme sui fatti illeciti: quella del contratto di trasporto è una delle ipotesi in cui la giurisprudenza ha tipizzato la
sussistenza di un concorso, ammettendo che il vettore sia responsabile dei danni occorsi alle
persone o alle cose sia a titolo di inadempimento dell'obbligazione elencate dal contratto di trasporto, sia titolo di responsabilità extracontrattuale;
in linea di principio detto cumulo ha un
ambito di operatività limitato ai casi in cui un evento dannoso risulti lesivo dei diritti assoluti che alla persona offesa spettano di non subire pregiudizio all'onore, alla propria incolumità personale e alla proprietà di cui è titolare;
in tali casi al danneggiato è lasciata la scelta all'azione più favorevole per soddisfare il proprio diritto al risarcimento, in considerazione del fatto che l'azione contrattuale ha un vantaggio di un onere probatorio più alleggerito, e che, invece, l'azione extracontrattuale ha un termine prescrizionale più lungo ed è sottratto al limite di cui all'art. 1225 cod. civ.; di regola, il concorso è escluso quando l'interesse leso dall'inadempimento dell'obbligazione trovi una specifica e compiuta regolamentazione contrattuale (Cassazione Civile, sez. III, n. 36270 del 28.12.2023).
La richiesta di risarcimento del danno extracontrattuale così come spiegata da parte attrice non può essere accolta poiché le doglianze richiamate riportano i fatti e le circostanze all'interno dell'alveo della responsabilità contrattuale. Infatti quanto eccepito da parte attrice è una duplicazione della domanda di risarcimento del danno contrattuale ai sensi dell'art. 1693 c.c., mentre – come da richiamata giurisprudenza – per il riconoscimento del danno extracontrattuale il fatto ingiusto patito dal danneggiato deve esulare dalla responsabilità tipica del contratto posto in essere tra le parti.
Infatti, la ditta motivava la richiesta di risarcimento del danno Parte_1
ingiusto ex art. 2043 c.c. sul presupposto che la merce fosse andata perduta a causa
Parte dell'affidamento ad un terzo del trasporto della merce, terzo di cui non aveva verificato le Parte capacità e identità tanto da essersi rivelato poi irreperibile, ed a causa della negligenza della nel non aver verificato gli adempimenti del “sub-trasportatore” in merito all'effettivo ritiro e consegna della merce.
In realtà il fatto di aver scelto negligentemente il sub vettore e di non averlo controllato appare un'ipotesi di inadempimento contrattuale del contratto di trasporto molto ricorrente nella pratica e nella giurisprudenza (ex multis Cass.13374/2018; 32976/2022) e, dunque, di tratta di ipotesi tipica pagina 8 di 10 della responsabilità del vettore ai sensi dell'art.1693 c.c., non rilevando come comportamento doloso o colposo ai sensi dell'art. 2043 c.c.
Anche la domanda di risarcimento derivante dalla responsabilità extracontrattuale deve dunque essere respinta.
Il rigetto delle domande attoree comporta l'assorbimento delle domande di manleva proposte dalla convenuta e dalla terza chiamata.
4. Le spese processuali seguono la soccombenza.
Le spese della parte convenuta vanno liquidate secondo i parametri attualmente vigenti (scaglione corrispondente da €26.000,01 a €52.000,00) nei valori medi per la fase di studio, per quella introduttiva e per quella decisoria in ragione della complessità della fase introduttiva alla luce delle differenti eccezioni che sono state formulate da parte opponente e le quali hanno necessitato un'analisi approfondita e specifica per ciascuna di esse. Vanno liquidate, invece, nei valori minimi per la fase istruttoria in quanto documentale.
In forza del principio di causalità parte attrice è tenuta a rimborsare le spese processuali delle terze chiamate, che si liquidano nel medesimo scaglione, ma nei valori minimi, tenuto conto della limitata complessità delle questioni discusse.
PQM
Il Tribunale,
definitivamente pronunziando respinta ogni diversa eccezione e deduzione;
rigetta le domande attoree;
condanna a rimborsare le spese di lite in favore della convenuta Parte_1
(già che liquida in complessivi €.6713 per Controparte_6 Parte_4
compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e 15% per spese generali;
condanna a rimborsare le spese di lite in favore di Parte_1 [...] che liquida in complessivi €.3809 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e 15% CP_2
per spese generali con distrazione a favore del procuratore che si è dichiarato antistatario;
condanna a rimborsare le spese di lite in favore della terza Parte_1 chiamata , che liquida in complessivi Controparte_8
€3089 per compensi professionali oltre i.v.a., c.p.a. e 15% per spese generali.
pagina 9 di 10 Torino, 13 gennaio 2025.
Il Giudice
dott.ssa Chiara Comune
pagina 10 di 10