Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 06/05/2025, n. 657 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 657 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
Riunita in camera di consiglio e composta dai Magistrati:
Presidente Dott. Gianmichele Marcelli
Consigliere relatore Dott. Pier Giorgio Palestini
Dott. Cesare Marziali Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 580/2023RG vertente tra P.IVA 1 ), in persona del legale rappresentante pro-tempore, con Parte 1 (C.F. e P.IVA:
sede legale sita a Fabriano (AN), alla via delle Fornaci n. 88/A, domiciliata a Fabriano, al viale
Aurelio Zonghi n. 62, presso lo studio dell'Avv. Giorgio - Maria Tobaldi (C.F.: C.F. 1
[...] ), del Foro di Ancona che la rappresenta e difende (telefax 0732.880399 o pec:
Email 1 ;
-parte appellante principale/appellata incidentale e
ト in persona del legale rappresentante pro P.IVA P.IVA 2 Controparte_1 C.F. C.F. 2 con sede in Bassano in Teverina (VT) tempore Controparte_2
via XXV Aprile n. 1, elettivamente domiciliata in Viterbo, via Marconi n. 17 presso lo studio
(tel e fax 0761/309519 dell'Avv. Tabata Turchetti, del Foro di Viterbo C.F. C.F. 3
)che la rappresenta e difende;
indirizzo PEC: Email 2
-parte appellata principale/appellante incidentale
Conclusioni delle parti: come da memoria di precisazione delle conclusioni.
Fatto e diritto
1. La presente motivazione, depositata con modalità telematica, è redatta in maniera sintetica secondo quanto previsto dall'art. 132 cpc, dall'art. 118 disp. att. cpc e dall' art. 19 del d.l. 83/2015 convertito con l. 132/2015 che modifica il d.l. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge
deformalizzazione dell'impianto decisorio della sentenza come delineati da Cass. SU n. 642/2015.
Controparte 1 conveniva in2.Con atto di citazione ritualmente notificato, la società giudizio la società Parte 1 proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 844/2020 notificato il 24.6.2020, con cui il BU di Ancona ingiungeva il pagamento di €. 8.000,00 oltre interessi e spese del procedimento quale residuo importo ancora dovuto relativamente alla fattura n.
284 del 12.10.2017.
A sostegno della domanda, la società opponente: (a) ha eccepito l'incompetenza per territorio del giudice adito ritenendo invece competente il BU di Viterbo sia ex art. 19 c.p.c., sia ex art. 20
c.p.c., contestando l'applicabilità del foro del domicilio del creditore di cui all'art. 1182, comma 2,
c.p.c. per l'obbligazione di pagamento dedotta in giudizio, non potendo ritenersi il credito certo, liquido ed esigibile, (b) ha dedotto che tra le parti era stato stipulato un contratto avente ad oggetto la fornitura da parte della società Pt 1 di materiale per la costituzione di un tunnel per allevamento avicolo, (c) ha contestato la debenza della somma richiesta eccependo l'inadempimento della società opposta sotto diversi profili in primo luogo la merce era stata consegnata in modo frammentario, in secondo luogo la consegna non era stata completata, da ultimo, i materiali consegnati erano difformi rispetto a quelli pattuiti e di valore inferiore tanto da rendere il tunnel di qualità scadente e inidoneo all'utilizzo al quale era destinato, (d)ha sostenuto di avere subito danni in conseguenza della condotta della società opposta, (e) ha concluso chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo e, in via riconvenzionale, la risoluzione del contratto e il risarcimento del danno da lucro cessante e da danno emergente, nonché la condanna della società opposta per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c.. Si costituiva la società Parte 1 insistendo per il rigetto dell'opposizione, in quanto infondata in fatto e in diritto. Sull'eccezione di incompetenza rilevava che, trattandosi di obbligazione pecuniaria e dovendosi la stessa adempiere presso il domicilio del creditore, in applicazione dell'art. 20 c.p. il giudice adito sarebbe stato correttamente individuato. Nel merito contestava quanto ex adverso dedotto ed eccepiva che la consegna della merce in un'unica soluzione non era prevista nel contratto, deduceva che la merce era stata utilizzata ed accettata dall'acquirente che aveva terminato la realizzazione del capannone, ha concluso chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo.
Rigettata la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, la causa è stata istruita mediante escussione dei testimoni e, all'esito, è stata assunta in decisione ex art. 281 sexies 3.Con la sentenza impugnata il BU (per la parte rilevante nel presente giudizio) motivava e decideva come segue
"Va respinta l'eccezione di incompetenza per territorio formulata dalla società attrice opponente.
Essa si fonda sul fatto che il credito sorge su fatture di vendita predisposte da creditore e che, quindi, come criterio per la determinazione della competenza non andrebbe applicato il forum destinatae solutionis.
Tale assunto è infondato e frutto di una non corretta applicazione dei principi fissati da Cass. sez. un. n. 17989 del 13.9.2016 che ha fissato il principio per cui "le obbligazioni pecuniarie da adempiersi al domicilio del creditore, secondo il disposto dell'art. 1182, terzo comma, c.c., sono – agli effetti sia della mora ex re ai sensi dell'art. 1219, secondo comma n. 3, c.c. sia delle determinazione del forum destinatae solutionis ai sensi dell'art. 20, ultima parte, c.p.c., esclusivamente quelle liquide, delle quali, cioè, il titolo determini l'ammontare, oppure indichi i criteri per determinarlo, senza lasciare alcun margine di scelta discrezionale, e i presupposti della liquidità sono accertati dal giudice, ai fini della competenza, allo stato degli atti secondo quanto dispone l'art. 38, ultimo comma c.p.c.".
Pertanto, il giudice decide allo stato degli atti ex art. 38, comma 4, c.p.c., sulla questione della liquidità del credito ai fini della sussistenza del criterio di competenza di cui al combinato disposto degli artt. 20 c.p.c. e 1182, comma 3, c.c., e, quindi, anzitutto, in base alle allegazioni e agli elementi probatori forniti dall'attore sostanziale, senza che abbiano alcun rilievo le contestazioni sull'esistenza e/o sul quantum dell'obbligazione, attenendo queste alla fase delmerito del processo:
"in tema di competenza per territorio, se l'attore domanda la condanna al pagamento di una somma di denaro indicata come liquida ed esigibile, competente ratione loci è il giudice del domicilio del creditore ex art. 1182, comma 3, c.c., senza che rilevi se all'esito del giudizio emerga l'illiquidità del credito o che il convenuto ne contesti l'esistenza o l'ammontare, ove il convenuto non neghi il proprio debito ma contesti che il credito sia "portabile", la questione della liquidità del credito andrà accertata dal giudice ai soli fini della competenza, in base allo stato degli atti ex art. 38, comma 4, c.p.c., senza nessuna incidenza sul merito della causa" (Cass. n.4792 del
23.2.2021; n. 7722 del 20.3.2019).
Tuttavia, la necessità che l'importo dell'obbligazione risulti dal titolo va correttamente intesa, nel senso che non è necessario che sia prodotto esclusivamente un contratto scritto con indicazione della somma, determinata o determinabile, oggetto dell'obbligazione, posto che altrimenti per tutti i contratti conclusi oralmente non potrebbe mai applicarsi il criterio di competenza di cui all'art. 1182, comma 3 c.c., il che evidentemente non può essere, dovendo semplicemente il giudice accertare la prova della liquidità del credito allo stato degli atti, e quindi alla luce, oltre che degli elementi probatori già depositati, delle rispettive allegazioni e del principio di non contestazione.
Nel caso di specie, è stato prodotto il contratto con indicazione della somma pattuita di €.
100.000,00 oltre iva, nonché la fattura relativa alla merce fornita per la somma scontata di €.
88.524,59 oltre iva.
Dunque, trattandosi di una obbligazione pecuniaria liquida siccome determinata esattamente nel proprio ammontare direttamente dal titolo, il forum destinatae solutionis è individuabile nel domicilio del creditore a norma degli artt. 1182, comma 3, c.c. e 20 c.p.c., ossia Fabriano, comune rientrante nel circondario di questo BU.
L'opposizione è infondata con conseguente conferma del decreto opposto.
Giova premettere che con l'opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 645 c.p.c., si instaura un giudizio che in nulla differisce da quello ordinario di cognizione, se non nella presa d'atto che le parti assumono un ruolo invertito solo dal punto di vista formale, rimanendo fermi il piano dei rapporti sostanziali e gli ordinari criteri di riparto dell'onere della prova (art. 2697 c.c.).
E', infatti, il creditore che, proponendo un ricorso inaudita altera parte ex artt. 633 e ss. c.p.c., dà impulso all'inizio di un giudizio che, successivamente, e solo eventualmente, prosegue con l'opposizione, tempestivamente promossa dal debitore, senza tuttavia introdurre un giudizio autonomo e neppure un grado autonomo, ma costituisce solo una fase del giudizio già pendente a seguito del ricorso del creditore che si svolge secondo le norme del procedimento.
Come ogni ordinario giudizio di cognizione, anche nell'opposizione a decreto ingiuntivo, il giudice non deve limitarsi ad esaminare se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa, ma deve procedere a una autonoma valutazione di tutti gli elementi offerti sia dal creditore opposto per dimostrare la fondatezza della pretesa dedotta con il ricorso, sia dal debitore opponente, per contestarla.
Dovendo pronunciare, nel merito, in punto di riparto dell'onus probandi, spetta a parte opposta, che si assume creditrice allegare e provare i fatti costitutivi del diritto vantato, mentre ricade, sulla parte opponente l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto.
Ciò posto, deve affermarsi che parte attrice in senso sostanziale ha fornito la prova dell'esistenza tra le parti di un contratto di vendita avente ad oggetto la fornitura di materiale per la realizzazione di un tunnel per l'allevamento avicolo, non essendo, peraltro, tale circostanza contestata. Parte opponente ha lamentato l'inadempimento della società opposta con riferimento alla presenza di vizi e difetti della merce, tenuto conto della mancata consegna di una parte del materiale e del mancato rispetto dei tempi di consegna.
L'eccezione sollevata dalla società Pt 1 risulta fondata.
Come è noto la garanzia per vi vizi che rendono la cosa inidonea all'uso cui è destinata legittima il compratore a richiedere la risoluzione del contratto o la riduzione del prezzi, oltre al risarcimento dei danni causati dai vizi medesimi.
L'art. 1495 c.c. stabilisce che il compratore decade dal diritto alla garanzia se non denuncia i vizi al venditore entro otto giorni dalla scoperta, salvo il diverso termine. Tale denuncia non è necessaria se il venditore ha riconosciuto l'esistenza del vizio o l'ha occultato.
L'azione si prescrive, in ogni caso, in un anno dalla consegna della merce, ma il compratore che sia convenuto per l'esecuzione del contratto, può sempre far valere la garanzia, purchè il vizio della cosa sia stato denunciatpo entro il termine di otto giorni e, comunque, prima del decorso dell'anno dalla consegna.
Secondo l'orientamento del tutto consolidato della Corte di Cassazione "in tema di compravendita,
l'azione del compratore contro il venditore per far valere la garanzia a norma dell'art. 1495 c.c. si prescrive, alla stregua del comma 3 di tale disposizione, in ogni caso nel termine di un anno dalla consegna del bene compravenduto, e ciò anche se i vizi non siano stati scoperti o non siano stati tempestivamente denunciati o la denuncia non fosse neppure necessaria, sempre che la consegna abbia avuto luogo dopo la conclusione del contratto, coincidendo, altrimenti, l'inizio della prescrizione con quest'ultimo evento" (Cass.
5.5.2017 n. 11037).
Ebbene, nel caso di specie, risulta dagli atti e non è contestato che la consegna del materiale si è conclusa nel mese di luglio 2018.
Di conseguenza, essendo state mosse le lamentele per la prima volta con l'atto di citazione in opposizione notificato nell'anno 2020, l'azione deve ritenersi prescritta.
Parte acquirente su cui ricadeva l'onere della prova della tempestività dell'esercizio dell'azione, nulla ha aggiunto al riguardo,
Per tutto quanto sopra esposto ed argomentato, l'opposizione va rigettata e il decreto ingiuntivo confermato.
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e vanno psote a carico della opponente.
P.Q.M.
Il BU, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: -rigetta l'opposizione
-conferma il decreto ingiuntivo n. 844/2020;
-condanna la CP 1 Controparte_1 al pagamento delle spese processuali che liquida in complessive €. 2.500,00 oltre accessori come per legge.
4.Nell'esame delle questioni devolute il Collegio ritiene di applicare il cd “principio della ragione più liquida” che “(...) imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico-sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cpc, in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata- senza che sia necessario esaminare previamente le altre" (Cass. n. 12002/14; conf. Cass. n. 5264/15, n°
1113/15).
Pertanto saranno immediatamente scrutinate e discusse le questioni complessivamente devolute con l'appello incidentale che attengono all' interpretazione dell'atto di opposizione e della domanda ricovenzionale in primo grado dell'opponente nonché alla corretta perimetrazione dell'oggetto del giudizio.
5.Osserva la Corte che, in primo grado, è stata proposta una domanda riconvenzionale di risoluzione per inadempimento del rapporto intercorso tra le parti (oltre che di risarcimento danni) come chiaramente attestato dalla congiunta lettura:
• delle conclusioni dell'atto di citazione in opposizione: “sempre in via subordinata, per l'ipotesi in cui codesto Ill.mo BU dovesse ritenersi competente a conoscere i fatti per cui è causa, accertare e dichiarare l'inadempimento della società [...]
Pt 1 in relazione al rapporto contrattuale avente ad oggetto la fornitura dell'impianto Tunnel per l'allevamento avicolo in favore della Controparte_1
[...] e per l'effetto condannare la società Parte 1 in persona del legale
,
rappresentante pro tempore al risarcimento di tutti i danni patiti e patendi dalla incluso il danno emergente che si quantifica in € Controparte_1
50.000,00 per tutti i motivi riportati in narrativa o nella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia ed il lucro cessante che si quantifica in
€100.000,00 per tutti i motivi riportati in narrativa o nella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia conseguenti all'inadempimento contrattuale ed alla risoluzione contrattualeintimata(...)”,
• delle argomentazioni difensive contenute nell'atto di citazione in opposizione: “In
Diritto Sulla gravità dell'inadempimento contrattuale, la risoluzione del contratto e la domanda di risarcimento del danno emergente e del lucro cessante Ai sensi dell'art. 1453
c.c. nei contratti con prestazioni corrispettive quando uno dei contraenti non adempie le sue obbligazioni, l'altro può a sua scelta chiedere l'adempimento o la risoluzione del contratto, salvo, in ogni caso il risarcimento del danno. Nel caso di specie, stante la gravità dell'inadempimento della Parte 1 che riguarda degli elementi essenziali della
'ad oggi non ha più interesse all'adempimento prestazione, la Controparte_1
della controparte con la conseguente risoluzione del contratto per grave inadempimento e la necessità del risarcimento del danno".
6.Il rapporto intercorso tra le parti deve essere qualificato come un ordinario rapporto di compravendita con termine di consegna al 30.6.2017.
Il documento contrattuale prodotto dall'appellante principale contiene una correzione del testo con riferimento alla data di consegna. Tale correzione è contestata dalla controparte.
La parte appellante principale non ha tuttavia fornito la prova che tale correzione del testo a stampa sia conseguenza di un accordo tra le parti a differenza delle altre due incontestate correzioni apportate al testo in relazione: (a) al prezzo e (b) alle modalità di pagamento.
Va peraltro notato che, nel testo contrattuale riprodotto anche nella conclusionale in appello, le correzioni incontestate (prezzo, modalità di pagamento) sono fatte con penna blu mentre la correzione contestata (data di consegna) è diversa ed è fatta con tratto grigio (all'apparenza con matita).
7.Debbono di seguito essere riprodotti gli inadempimenti veicolati dall'atto di appello incidentale:
“In particolare è emerso nel corso del giudizio che non risulta essere mai stato consegnato:
1. il calcolo statico della struttura in elevazione;
elemento essenziale al contratto in quanto riguarda l'utilizzabilità stessa del tunnel perché necessario per l'espletamento delle procedure autorizzative presso l'ex Genio civile della Regione
Lazio per l'ottenimento dell'inizio attività. La richiesta della consegna di tale documento alla Pt_1
[... è rimasta senza riscontro nonostante la scadenza del contratto e numerosi solleciti prima telefonici e poi tramite mail inviata il 27/03/2019 da parte del direttore dei lavori della [...]
(doc. 7 e 8 allegati alla memoria ex art. 183 c.p.c 6° co. n. 2). Controparte_1
Controparte 1 per limitare i danni ed iniziare l'attività è stata costretta a La
provvedere autonomamente con un altro professionista e a proprie spese alla realizzazione del predetto documento che rientrava negli obblighi contrattuali della Pt 1 ingiustificatamente disattesi.
Nel corso della causa ed in particolare già nella comparsa di costituzione e risposta controparte ammette la mancata consegna del predetto calcolo ed il proprio inadempimento adducendo un inesistente e non provato sollevamento dall'obbligo di consegna che sortisce l'unico effetto di provare con certezza l'inadempimento.
2. Una porta del Tunnel avicolo
Riguardo alla mancata consegna di una porta del tunnel necessaria per il corretto svolgimento delle attività di allevamento e la qualità lavorativa nelle operazioni di tecniche relative al buon funzionamento della struttura, controparte sosteneva che l'inadempimento non ci fosse stato in virtù del fatto che la porta poteva essere ricavata dal mero taglio del materiale consegnato.
Ebbene, posto che contrattualmente anche i tagli del materiale avrebbero dovuto essere realizzati direttamente dalla Parte 1 per rendere gli stessi pronti all'assemblaggio, operazione non avvenuta nella maggior parte dei casi, la circostanza addotta da controparte non sarebbe stata comunque tecnicamente realizzabile in virtù del fatto che, per conoscenza comune, la porta oltre ad un pannello, che potrebbe anche essere ricavato da un taglio, necessita comunque di un telaio ed Parte un controtelaio, mai consegnati dalla
Tale contestazione risulta essere stata provata a seguito anche dell'escussione del teste di controparte CP 3 all'udienza del 26/4/2022 il quale dichiarava di lavorare per Pt 1 all'epoca dei fatti e di essere montatore e manutentore. Il CP_3 nel descrivere le operazioni che aveva eseguito nel montaggio di un altro tunnel presso un'altra società agricola che aveva Parte incaricato di eseguire il montaggio del tunnel riferisce: "uno fa il taglio del pannello in base alla misura della porta, dopo rifinisci il taglio con dei profili e da una parte metti le cerniere e poi un maniglione o un chiavistello". A.D.R. “preciso che i profili di ferro sagomati erano già sul cantiere".
Dal predetto esame testimoniale quindi, che si riferisce esclusivamente alle tecniche di costruzione, in quanto il teste era estraneo al montaggio del tunnel oggetto di causa, si evince in maniera netta e chiara l'impossibilità di montare una porta del tunnel in assenza dei "profili in ferro sagomati", delle cerniere e di un maniglione o un chiavistello, che nel caso che ci occupa non sono mai mai stati consegnati da CP 4 mentre nell'episodio raccontato presso un altro cantiere si trovavano già sul luogo al momento delle operazioni. Con riferimento invece all'esame del teste Tes 1 di parte attrice, escusso sempre all'udienza del 26/04/2022, lo stesso ha confermato che ad oggi il tunnel di allevamento avicolo della è privo di una porta nel Controparte_1 fondo, nella parte opposta all'entrata, A.D.R.: "La mancanza comporta degli inconvenienti consistenti in una difficoltà maggiore nella gestione, comportandomi anche più ore lavorative.",
A.D.R.: "posso dire che le ore lavorative in più sono dalle tre alle quattro a settimana".
Anche rispetto alla mancata consegna della porta quindi l'istruttoria ha dimostrato l'inadempimento della Pt 1 e la conseguente riduzione di funzionalità del tunnel oltre ad un costante aggravio di costi nella gestione in termini di ore di lavorazione.
3. Non risultano consegnate le porte delle precamere del cooling per ispezione
Posto che, per gli stessi motivi indicati sopra, di alcun pregio possa ritenersi l'affermazione di controparte secondo la quale anche le porte predette avrebbero potuto essere ricavate dal mero taglio dei pannelli, in assenza dei “profili in ferro sagomati", delle cerniere e di un maniglione o ha confermato al capitolo n. 3 che il tunnel un chiavistello, l'esame testimoniale del sig. Tes_1 di allevamento avicolo della s.s.sa. Controparte_1 privo delle predette porte per ispezione;
al capitolo n. 4 che l'assenza delle stesse comporta un afflusso di aria calda con malfunzionamento del cooling per la refrigerazione dell'ambiente e, A.D.R. Sul capitolo n. 3: non sono in grado di dire cosa sia successo nella ditta di cui al capitolo, quello che posso dire è che le altre porte che abbiamo ci sono state consegnate con il telaio, il controtelaio e le cerniere".
E' bene ribadire che il malfunzionamento causato dell'assenza delle predette porte del cooling,, necessario per la refrigerazione dell'ambiente, oltre al maggior aggravio di lavoro comporta anche l'impossibilità di allevare polli pesanti per inidoneità delle condizioni climatiche. Allevamento che consentirebbe all'opponente di avere un maggior profitto economico e che invece deve escludersi a causa della temperatura interna inadeguata al benessere degli animali di grossa taglia a causa della maggiore umidità provocata alla lettiera di paglia ed alle normative sanitarie.
Alla luce di quanto sopra dunque, può affermarsi che dall'istruttoria sia emersa nella sua interezza la prova dell'inadempimento di Parte 1 che non giustifica la richiesta del saldo della fattura oggetto del decreto ingiuntivo e che invece è alla base del grave inadempimento dell Pt 1 e delle richieste di risoluzione del contratto e risarcimento del danno per lucro cessante e danno emergente".
8.Sul punto l'appellata incidentale, nella comparsa conclusionale, ha osservato quanto segue: "Per scrupolo si aggiunge che l'eccezione sulle mancate consegne di una porta e del calcolo statico, anche se fossero fondate -e non lo sono- non rileverebbero anche per via dello sconto di €
14.000,00. Le eccezioni sono entrambe infondate, infatti la porta andava ricavata per taglio del materiale all'uopo fornito, come confermato dal montatore, teste Testimone 2 8 mentre il calcolo statico non andava più consegnato, tanto che è la stessa controparte alla pagina 11 della propria citazione in opposizione a d.i. ad ammettere di avervi provveduto autonomamente con l'intervento professionale di un ingegnere». Tuttavia, anche laddove tali eccezioni fossero state fondate, sarebbero comunque state irrilevanti sia perché il valore della porta e del calcolo statico, rispettivamente secondo il prezziario della Camera di Commercio di Ancona e secondo il tariffario degli Architetti e degli Ingegneri, è decisamente inferiore rispetto allo sconto di € 14.000,00 operato dalla Parte_1 sia perché la CP 1 CP 1 non ha domandato una riduzione del prezzo.
9.Osserva il Collegio che gli inadempimenti richiamati dall'appellante incidentale (con assoluta evidenza) non costituiscono vizi del bene compravenduto ma mancata (parziale) consegna del bene stesso.
La non integrale consegna comporta l'inapplicabilità della disciplina dei vizi e l'applicazione unicamente della comune responsabilità per inadempimento contrattuale di cui agli artt. 1453 e ss.
c.c.. e dunque la prescrizione decennale senza alcuna decadenza.
10.Poiché la parte appellata incidentale non ha offerto adeguata contestazione delle allegazioni e degli elementi di prova offerti dall'appellante incidentale sui tre addebiti avanti richiamati e poiché la parte stessa non ha assolto al suo specifico onere di provare la consegna di un bene totalmente conforme alle previsioni contrattuali, ne consegue l'accertamento dell'inadempimento della venditrice.
11. Sul punto è appena il casi di richiamare le regole di distribuzione dell'onere probatorio in materia di inadempimento contrattuale stabilite dalla sentenza delle Sezioni unite n. 13331 del 2001 secondo cui il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa costituito dall'avvenuto adempimento. Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori come quello di informazione ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni) gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento.
In particolare, occorre osservare che in tema di compravendita, l'obbligazione (di dare) posta a carico del venditore è di risultato in quanto l'interesse perseguito dall'acquirente è soddisfatto con la consegna di un bene in grado di realizzare le utilità alle quali, secondo quanto pattuito, la prestazione sia preordinata. Ne consegue che all'acquirente (creditore) sarà sufficiente allegare l'inesatto adempimento (e dunque anche una parziale consegna del bene) essendo a carico del venditore (debitore), in virtù del principio della riferibilità o vicinanza della prova, l'onere di dimostrare, anche attraverso presunzioni, di avere consegnato una cosa che sia conforme alle caratteristiche del tipo ordinariamente prodotto.
12. Nel caso di specie l'acquirente ha allegato la mancata consegna di parti del bene acquistato e la controparte non ha offerto la prova del proprio esatto adempimento.
In tal modo:
• resta accertato l'inadempimento (parziale) della venditrice per mancata consegna di parti del bene,
• deve essere di seguito verificato il rilievo di detto complessivo inadempimento ai fini della invocata risoluzione del rapporto.
13.Ritiene la Corte che l'accertato parziale inadempimento non abbia i requisiti di gravità per legittimare la pronuncia di risoluzione.
La risoluzione per inadempimento, ai sensi dell'art. 1455 c.c., può essere pronunciata soltanto in caso di inadempimento di non scarsa importanza. Con riguardo alla valutazione circa l'importanza dell'inadempimento, la giurisprudenza di legittimità afferma che “In tema di risoluzione per inadempimento, il giudice, per valutarne la gravità, deve tener conto di tutte le circostanze, oggettive e soggettive, dalle quali sia possibile desumere l'alterazione dell'equilibrio contrattuale"
(Cass. civ. Sez. III Sent., 04/03/2022, n. 7187 (rv. 664394-03).
14. Nel presente giudizio il valore economico dei componenti mancanti (alcune porte interne del tunnel) ed il rilievo della mancata consegna del calcolo statico della struttura in elevazione, è, con assoluta evidenza, limitato rispetto all'oggetto della compravendita del valore di euro 100.000,00 e peraltro risulta che a detti inconvenienti l'acquirente abbia agevolmente ovviato montando comunque il tunnel ed utilizzandolo.
In altri termini l'inadempimento:
. è parziale, non riguarda la consegna di componenti definibili come principali nell'economia del
•
rapporto o comunque essenziali in relazione all'intera struttura del bene compravenduto, non risulta tale da compromettere il contratto tant'è che l'appellante principale ha potuto
.
montare ed utilizzare la struttura.
15.La domanda di risoluzione va dunque disattesa per l'assenza di gravità dell'inadempimento e va di seguito esaminata la domanda di risarcimento dei danni autonomamente proposta dall'originaria opponente rispetto a quella di risoluzione.
Dagli atti risulta provato che la mancata consegna delle porte e delle indicazioni progettuali del bene compravenduto ha comportato:
(a) un minor valore del bene stesso,
(b) un costo per ovviare alla corretta posa in opera dei componenti mancanti,,
(c) un costo per ovviare alle mancanze informative/progettuali,
(d) un maggiore aggravio di costi per i dipendenti come da testimonianza del teste di parte originaria opponente,
(e) un limitato ritardo nell'avvio della produzione.
16. In considerazione di tali elementi di difficile quantificazione, la Corte ritiene di operare una determinazione equitativa per un importo pari a quello portato dal decreto ingiuntivo opposto.
Va disattesa invece ogni ulteriore domanda risarcitoria:
• per il lucro cessante che appare del tutto privo di riscontro probatorio specialmente nella sua determinazione quantitativa.
• per il danno emergente eccedente la liquidazione equitativa che appare anch'esso invocato per importi del tutto privi di riscontri probatori.
17.In definitiva la sentenza di primo grado va riformata ed il decreto ingiuntivo opposto va revocato perché il rapporto dare-avere tra le parti (residuo corrispettivo risarcimento danni da inadempimento) resta azzerato. Ogni altro motivo di appello incidentale è respinto così come è respinta ogni ulteriore domanda dell'appellante incidentale intesa ad un maggior risarcimento rispetto a quello equitativamente determinato.
L'appello principale è assorbito dalla riforma della pronuncia di primo grado.
18.Le spese di lite del doppio grado sono interamente compensate in ragione della reciproca soccombenza.
19. Alla (parziale) riforma dell'impugnata sentenza consegue, quale effetto espansivo interno ex art. 336 I co. cpc, il diritto dell'appellante incidentale alla restituzione delle somme pagate in esecuzione della pronuncia di primo grado oltre interessi legali dal pagamento al saldo.
PQM
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
definitivamente pronunziando, ogni ulteriore o difforme istanza assorbita o disattesa, così provvede:
1-in parziale accoglimento dell'appello incidentale e in riforma della gravata sentenza, revoca il decreto ingiuntivo opposto dichiarando non dovute le somme ingiunte per le ragioni esposte in motivazione;
2-respinge ogni ulteriore motivo di appello incidentale e le connesse domande e dichiara assorbito l'appello principale;
3- compensa integralmente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio;
4-dichiara il diritto dell'appellante incidentale alla restituzione delle somme pagate in esecuzione della pronuncia di primo grado con conseguente condanna dell' appellata incidentale a detta restituzione oltre interessi legali dal pagamento al saldo.
Così deciso in Ancona nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello in data 22 aprile 2025.
IL PRESIDENTE
Dott. Gianmichele Marcelli
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
Dr. Pier Giorgio Palestini