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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 11/07/2025, n. 685 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 685 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati: dott.ssa Elena Sollazzo Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice rel. dott. Ludovico Rossi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1665 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione dell'anno
2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
C.F. , nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dagli avvocati Eugenio Maria PATRONI GRIFFI e Ludovica
AZZARITI FUMAROLI;
e
C.F. , nata a [...] il [...], CP_2 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avvocato Annamaria BASSO
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vicenza;
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
1 Conclusioni delle parti:
““1. Attesa la maggiore età del figlio autonomo economicamente, Persona_1 nulla riconoscere per il mantenimento dello stesso;
2. Il sig. e la sig.ra al fine di voler regolare Controparte_1 CP_2 definitivamente, ai sensi e per gli effetti della vigente normativa in materia, ogni reciproco rapporto patrimoniale, sia di natura immobiliare che mobiliare e/o di reciproco dare e/o avere direttamente riconducibile al rapporto matrimoniale, chiedendone espressamente l'applicazione dei benefici fiscali, hanno concordato che il sig. trasferisca, a titolo di “Una Tantum” alla sig.ra Controparte_1 CP_2 la quota indivisa di ¼ di sua proprietà sui seguenti immobili siti in Malo (VI)
[...] alla via Marano n.30 e precisamente:
a) ¼ della quota indivisa dell'immobile adibito a casa coniugale recensito al Catasto
Fabbricati del Comune di Malo (VI) al Foglio 5 (cinque), Mappale numero 1720 sub
1, Via Marano n. 30, P.T., Cat. A/3, Cl. 3, vani 5,5 (cinque virgola cinque), rendita euro 355,06 (corrispondente ad abitazione composta da cucina, salotto, camera, studio, corridoio, 1 bagno, con annessa pertinente corte esclusiva e pollaio);
b) ¼ della quota indivisa del garage identificato al Catasto Fabbricati del Comune di
Malo (VI) al Foglio 5 (cinque), Mappale numero 1720 sub 2, Via Marano n. 30, P.T.,
Cat. C/6, Cl. 2, mq. 12 (dodici), Rendita euro 22,93 (corrispondente a garage a piano terra con annessa area di corte esclusiva).
3. Le parti espressamente convengono che tutte le spese, imposte e tasse nonché gli onorari del Notaio rogante il trasferimento dei beni di cui al capo precedente cederanno a carico della sig.ra perché di tanto le parti ne hanno tenuto CP_2 conto ai fini della determinazione dei patti regolamentari dei rispettivi rapporti patrimoniali.
4. Le parti si obbligano altresì, entro trenta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario a procedere al trasferimento di cui al punto 1 a tal fine si impegnano a dare immediata acquiescenza alla sentenza medesima.
5. La sig.ra ed il sig. con la sottoscrizione del CP_2 Controparte_1 presente accordo ed all'esito del deposito della Sentenza di cessazione degli effetti
2 civili del matrimonio concordatario contratto in Napoli il 21.09.1998 ed annotato nei
Registri dello Stato Civile di detto Comune al n.275, parte II , Serie A, sez. Q dell'anno
1998 dichiarano reciprocamente di non avere altro a pretendere, per alcun credito, titolo, diritto ragione e/o azione comunque, di qualsiasi genere /o natura, diretta ovvero indiretta ma comunque derivante dal rapporto matrimoniale rilasciandosi, sempre con la sottoscrizione del presente divorzio, ampia e completa quietanza liberatoria.
6. Le parti costituite espressamente convengono che le spese i costi e gli onorari del presente giudizio sia per la declaratoria della separazione personale che per quella della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario restano integralmente compensate tra le stesse”.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
Il PM, interviene e conclude per l'accoglimento del ricorso presentato congiuntamente dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 6/05/2024 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di omologare la loro separazione consensuale nonchè, ai sensi dell'art. 473-bis 49 c.p.c., decorso il termine di legge previsto, la cessazione degli effetti civili del matrimonio da essi contratto in Napoli in data
21/09/1998.
La separazione consensuale, alle condizioni di cui al ricorso introduttivo e alle note scritte depositate, veniva omologata con sentenza non definitiva n. 390/2024 pubblicata in data 4/09/2024 e passata in giudicato.
All'esito dell'udienza del 6/05/2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni relative alla domanda di divorzio e riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico
Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
- è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il Giudice
Relatore nella presente procedura con riguardo alla domanda di separazione
3 consensuale, omologata con sentenza n. 390/2024 del 4/09/2024, passata in giudicato,
e la data di comparizione davanti al Giudice Relatore ai fini della cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- le dichiarazioni rilasciate dai coniugi dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
- risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge
1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno stabilito di porre a carico di l'obbligo di trasferire con futuro atto Controparte_1 notarile, in favore di a titolo di assegno divorzile una tantum e a CP_2 tacitazione di ogni pretesa economica, la quota indivisa di ¼ di sua proprietà sui seguenti beni immobili siti in Malo (VI) alla via Marano n. 30 e precisamente:
a) ¼ della quota indivisa dell'immobile adibito a casa coniugale recensito al Catasto
Fabbricati del Comune di Malo (VI) al Foglio 5 (cinque), Mappale numero 1720 sub
1, Via Marano n. 30, P.T., Cat. A/3, Cl. 3, vani 5,5 (cinque virgola cinque), rendita euro 355,06 (corrispondente ad abitazione composta da cucina, salotto, camera, studio, corridoio, 1 bagno, con annessa pertinente corte esclusiva e pollaio);
b) ¼ della quota indivisa del garage identificato al Catasto Fabbricati del Comune di
Malo (VI) al Foglio 5 (cinque), Mappale numero 1720 sub 2, Via Marano n. 30, P.T.,
Cat. C/6, Cl. 2, mq. 12 (dodici), Rendita euro 22,93 (corrispondente a garage a piano terra con annessa area di corte esclusiva).
Ritiene il Tribunale che non vi sia motivo di disattendere quanto convenuto tra le parti, atteso che la suddetta pattuizione appare equa ed adeguata alle condizioni economiche dei coniugi, quali emergono dalla documentazione in atti.
- delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso e
4 nelle note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
- le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da CP_1
e da in Napoli il 21/09/1998,u alle condizioni in epigrafe
[...] CP_2 riportate da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Napoli al n. 275, parte II, serie A, anno 1998;
c) dichiara equo l'obbligo posto a carico di di trasferire a Controparte_1
a titolo di assegno divorzile una tantum e a tacitazione di ogni pretesa CP_2 economica, la quota indivisa di ¼ di sua proprietà sui seguenti beni immobili siti in
Malo (VI) alla via Marano n. 30 e precisamente:
a) ¼ della quota indivisa dell'immobile adibito a casa coniugale recensito al Catasto
Fabbricati del Comune di Malo (VI) al Foglio 5 (cinque), Mappale numero 1720 sub
1, Via Marano n. 30, P.T., Cat. A/3, Cl. 3, vani 5,5 (cinque virgola cinque), rendita euro 355,06 (corrispondente ad abitazione composta da cucina, salotto, camera, studio, corridoio, 1 bagno, con annessa pertinente corte esclusiva e pollaio);
b) ¼ della quota indivisa del garage identificato al Catasto Fabbricati del Comune di
Malo (VI) al Foglio 5 (cinque), Mappale numero 1720 sub 2, Via Marano n. 30, P.T.,
Cat. C/6, Cl. 2, mq. 12 (dodici), Rendita euro 22,93 (corrispondente a garage a piano terra con annessa area di corte esclusiva).
d) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio dell'8.07.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Biancamaria Biondo Dott.ssa Elena Sollazzo
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati: dott.ssa Elena Sollazzo Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice rel. dott. Ludovico Rossi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1665 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione dell'anno
2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
C.F. , nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dagli avvocati Eugenio Maria PATRONI GRIFFI e Ludovica
AZZARITI FUMAROLI;
e
C.F. , nata a [...] il [...], CP_2 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avvocato Annamaria BASSO
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vicenza;
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
1 Conclusioni delle parti:
““1. Attesa la maggiore età del figlio autonomo economicamente, Persona_1 nulla riconoscere per il mantenimento dello stesso;
2. Il sig. e la sig.ra al fine di voler regolare Controparte_1 CP_2 definitivamente, ai sensi e per gli effetti della vigente normativa in materia, ogni reciproco rapporto patrimoniale, sia di natura immobiliare che mobiliare e/o di reciproco dare e/o avere direttamente riconducibile al rapporto matrimoniale, chiedendone espressamente l'applicazione dei benefici fiscali, hanno concordato che il sig. trasferisca, a titolo di “Una Tantum” alla sig.ra Controparte_1 CP_2 la quota indivisa di ¼ di sua proprietà sui seguenti immobili siti in Malo (VI)
[...] alla via Marano n.30 e precisamente:
a) ¼ della quota indivisa dell'immobile adibito a casa coniugale recensito al Catasto
Fabbricati del Comune di Malo (VI) al Foglio 5 (cinque), Mappale numero 1720 sub
1, Via Marano n. 30, P.T., Cat. A/3, Cl. 3, vani 5,5 (cinque virgola cinque), rendita euro 355,06 (corrispondente ad abitazione composta da cucina, salotto, camera, studio, corridoio, 1 bagno, con annessa pertinente corte esclusiva e pollaio);
b) ¼ della quota indivisa del garage identificato al Catasto Fabbricati del Comune di
Malo (VI) al Foglio 5 (cinque), Mappale numero 1720 sub 2, Via Marano n. 30, P.T.,
Cat. C/6, Cl. 2, mq. 12 (dodici), Rendita euro 22,93 (corrispondente a garage a piano terra con annessa area di corte esclusiva).
3. Le parti espressamente convengono che tutte le spese, imposte e tasse nonché gli onorari del Notaio rogante il trasferimento dei beni di cui al capo precedente cederanno a carico della sig.ra perché di tanto le parti ne hanno tenuto CP_2 conto ai fini della determinazione dei patti regolamentari dei rispettivi rapporti patrimoniali.
4. Le parti si obbligano altresì, entro trenta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario a procedere al trasferimento di cui al punto 1 a tal fine si impegnano a dare immediata acquiescenza alla sentenza medesima.
5. La sig.ra ed il sig. con la sottoscrizione del CP_2 Controparte_1 presente accordo ed all'esito del deposito della Sentenza di cessazione degli effetti
2 civili del matrimonio concordatario contratto in Napoli il 21.09.1998 ed annotato nei
Registri dello Stato Civile di detto Comune al n.275, parte II , Serie A, sez. Q dell'anno
1998 dichiarano reciprocamente di non avere altro a pretendere, per alcun credito, titolo, diritto ragione e/o azione comunque, di qualsiasi genere /o natura, diretta ovvero indiretta ma comunque derivante dal rapporto matrimoniale rilasciandosi, sempre con la sottoscrizione del presente divorzio, ampia e completa quietanza liberatoria.
6. Le parti costituite espressamente convengono che le spese i costi e gli onorari del presente giudizio sia per la declaratoria della separazione personale che per quella della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario restano integralmente compensate tra le stesse”.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
Il PM, interviene e conclude per l'accoglimento del ricorso presentato congiuntamente dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 6/05/2024 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di omologare la loro separazione consensuale nonchè, ai sensi dell'art. 473-bis 49 c.p.c., decorso il termine di legge previsto, la cessazione degli effetti civili del matrimonio da essi contratto in Napoli in data
21/09/1998.
La separazione consensuale, alle condizioni di cui al ricorso introduttivo e alle note scritte depositate, veniva omologata con sentenza non definitiva n. 390/2024 pubblicata in data 4/09/2024 e passata in giudicato.
All'esito dell'udienza del 6/05/2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni relative alla domanda di divorzio e riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico
Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
- è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il Giudice
Relatore nella presente procedura con riguardo alla domanda di separazione
3 consensuale, omologata con sentenza n. 390/2024 del 4/09/2024, passata in giudicato,
e la data di comparizione davanti al Giudice Relatore ai fini della cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- le dichiarazioni rilasciate dai coniugi dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
- risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge
1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno stabilito di porre a carico di l'obbligo di trasferire con futuro atto Controparte_1 notarile, in favore di a titolo di assegno divorzile una tantum e a CP_2 tacitazione di ogni pretesa economica, la quota indivisa di ¼ di sua proprietà sui seguenti beni immobili siti in Malo (VI) alla via Marano n. 30 e precisamente:
a) ¼ della quota indivisa dell'immobile adibito a casa coniugale recensito al Catasto
Fabbricati del Comune di Malo (VI) al Foglio 5 (cinque), Mappale numero 1720 sub
1, Via Marano n. 30, P.T., Cat. A/3, Cl. 3, vani 5,5 (cinque virgola cinque), rendita euro 355,06 (corrispondente ad abitazione composta da cucina, salotto, camera, studio, corridoio, 1 bagno, con annessa pertinente corte esclusiva e pollaio);
b) ¼ della quota indivisa del garage identificato al Catasto Fabbricati del Comune di
Malo (VI) al Foglio 5 (cinque), Mappale numero 1720 sub 2, Via Marano n. 30, P.T.,
Cat. C/6, Cl. 2, mq. 12 (dodici), Rendita euro 22,93 (corrispondente a garage a piano terra con annessa area di corte esclusiva).
Ritiene il Tribunale che non vi sia motivo di disattendere quanto convenuto tra le parti, atteso che la suddetta pattuizione appare equa ed adeguata alle condizioni economiche dei coniugi, quali emergono dalla documentazione in atti.
- delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso e
4 nelle note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
- le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da CP_1
e da in Napoli il 21/09/1998,u alle condizioni in epigrafe
[...] CP_2 riportate da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Napoli al n. 275, parte II, serie A, anno 1998;
c) dichiara equo l'obbligo posto a carico di di trasferire a Controparte_1
a titolo di assegno divorzile una tantum e a tacitazione di ogni pretesa CP_2 economica, la quota indivisa di ¼ di sua proprietà sui seguenti beni immobili siti in
Malo (VI) alla via Marano n. 30 e precisamente:
a) ¼ della quota indivisa dell'immobile adibito a casa coniugale recensito al Catasto
Fabbricati del Comune di Malo (VI) al Foglio 5 (cinque), Mappale numero 1720 sub
1, Via Marano n. 30, P.T., Cat. A/3, Cl. 3, vani 5,5 (cinque virgola cinque), rendita euro 355,06 (corrispondente ad abitazione composta da cucina, salotto, camera, studio, corridoio, 1 bagno, con annessa pertinente corte esclusiva e pollaio);
b) ¼ della quota indivisa del garage identificato al Catasto Fabbricati del Comune di
Malo (VI) al Foglio 5 (cinque), Mappale numero 1720 sub 2, Via Marano n. 30, P.T.,
Cat. C/6, Cl. 2, mq. 12 (dodici), Rendita euro 22,93 (corrispondente a garage a piano terra con annessa area di corte esclusiva).
d) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio dell'8.07.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Biancamaria Biondo Dott.ssa Elena Sollazzo
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