Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 27/03/2025, n. 841 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 841 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
Nella causa iscritta al R.G.L. n. 6745/2024 promossa da:
, c.f. , ass. Avv.ti Edoardo Bertero, Enrico Parte_1 C.F._1
Luigi Mazzola, domiciliata come da ricorso introduttivo;
- PARTE RICORRENTE -
C O N T R O
p. iva , in persona del presidente pro tempore, ass. Avv. CP_1 P.IVA_1
Tommaso Parisi, elettivamente domiciliato come da memoria costitutiva;
, in persona del legale rappresentante Controparte_2
e pro tempore, ass. Avv. Luigi Critelli
- PARTI CONVENUTE -
All'esito della camera di consiglio, non essendo presenti le parti, la Giudice pronuncia la seguente sentenza contestuale, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., contenente il dispositivo e l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Torino Sezione Lavoro
1. Premesso:
1. con ricorso depositato in data 29 luglio 2024, ritualmente notificato, la sig.ra ha evocato in giudizio l' e l Parte_1 CP_1 Controparte_2
, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “accertare e
[...] dichiarare l'intervenuta prescrizione in relazione agli atti impositivi indicati ai nn. 1, 2 e 3 (n.d.r.: cartelle di pagamento, rispettivamente, n. 110-2004-
004751646500, notificata in data 03.12.2004, n. 110-2006-0047135131000 notificata in data 17.02.2007, n. 110-2007-0065272740000, notificata in
1
l'insussistenza di materia imponibile per quanto riguarda gli ultimi tre avvisi di addebito per gli anni 2016 e 2017.”.
2. Le parti convenute si sono tempestivamente costituite eccependo in via preliminare il difetto di interesse ad agire della parte ricorrente ai sensi dell'art. 3 bis del decreto legge 146/2021. L inoltre, ha dedotto che i CP_1 crediti portati dagli 8 avvisi di addebito opposti sono stati oggetto di sgravio in data 29 febbraio 2024; con riferimento alle restanti domande di parte ricorrente, l' ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva e, nel CP_1 merito, ne ha chiesto la reiezione;
ha chiesto la reiezione delle CP_3 domande.
3. La causa è stata decisa senza espletamento di attività istruttoria.
4. All'udienza del 30 gennaio le parti hanno di chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere con riferimento agli otto AVA opposti.
Considerato.
5. preso atto della concorde posizione delle parti, deve essere dichiarata cessata la materia del contendere con riguardo ai crediti portati dagli otto AVA opposti, rispettivamente, nn. 410-2014-0001459438000, 410-2014-
0007309239000, 410-2014-0015489805000, 410-2015-0003878532000,
410-2016-0002997944000, 410-2016-0011050532000, 410-2017-
0005394592000, 410-2018-0005517091000.
6. Deve solo essere rilevato che lo sgravio dei relativi crediti, è stato comunicato dall' alla ricorrente in data 29.2.2024, dunque in epoca anteriore al CP_1 deposito del ricorso in esame, tramite il cassetto previdenziale bidirezionale e la circostanza non è stata contestata dalla parte ricorrente.
7. Con riferimento alle tre cartelle di pagamento opposte, tutte riguardanti crediti rivendicati dall' , parte ricorrente ne ha eccepito l'estinzione per CP_1 intervenuto decorso del termine quinquennale di prescrizione decorrente dalla data di notifica di ciascuna cartella di pagamento.
8. L'eccezione di difetto di interesse ad agire della parte ricorrente è fondata.
La presente opposizione deve essere qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., avendo la parte ricorrente contestato il diritto di credito vantato dall' deducendo un fatto estintivo CP_1 dell'obbligazione, la prescrizione, verificatosi in epoca successiva alla
2 formazione del titolo ed alla sua notificazione, senza allegare la mancata o invalida notifica delle cartelle di pagamento che, anzi, riconosce essere state ritualmente effettuate nelle date riportate nell'atto introduttivo.
9. La ricorrente nell'atto introduttivo dà atto dell'avvenuta notifica, ad opera di di tre intimazioni di pagamento, rispettivamente, nel dicembre 2017, CP_3 nel settembre 2019, mentre per l'ultima, intimazione n. 110 2022
901097278500, non indica la data di avvenuta notificazione.
10. costituendosi ha prodotto ulteriori intimazioni di pagamento le cui CP_3 notifiche sono avvenute, rispettivamente, in data 26.10.2015, in data
13.02.2017, in data 3.02.2020 ed in data 4.08.2022; ha prodotto, inoltre, una comunicazione di preavviso di fermo amministrativo
11080202300010669000 notificata in data 3.11.2023.
11. Ebbene, tutte le intimazioni di pagamento in esame erano già inefficaci all'epoca di deposito del ricorso, come si evince dalla norma contenuta nell'art. 50 c. 3 del DPR 602/1973, né risulta che alla comunicazione di preavviso di fermo amministrativo sia seguito il fermo e poi un'esecuzione.
12. La ricorrente, pertanto, come argomentato dallo locale Corte d'Appello in un analogo giudizio iscritto al n. RGL 667/2018 “ha instaurato il presente giudizio in una situazione in cui non aveva l'esigenza di ottenere un risultato giuridicamente apprezzabile, che non potesse conseguire in altro modo se non con l'intervento del giudice, ed ha convenuto in giudizio il concessionario della riscossione per un credito che questo non aveva neppure tentato di riscuotere: considerato il lungo tempo trascorso dopo la notifica delle cartelle (al giugno
2017, le cartelle più risalenti erano state notificate da 15 anni, e la più recente da 7 anni), non essendo mai stata iniziata l'esecuzione, ed avendo perso efficacia l'unica intimazione di pagamento notificatagli, la sua iniziativa giudiziaria risultava del tutto inutile, priva di un interesse concreto ed attuale a rivolgersi al giudice.”.
13. In conclusione, si impone in relazione alle tre cartelle di pagamento sopra indicate, una pronuncia di inammissibilità della domanda per difetto di interesse ad agire.
14. La regolazione delle spese di lite segue la soccombenza della parte ricorrente;
dette spese sono liquidate, ex D.M. 55/2014 e succ. mod., nella misura indicata in dispositivo in favore di ciascuna parte convenuta ed in applicazione del valore minimo del relativo scaglione (52.000/260.000), in considerazione della natura della presente decisione.
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P.Q.M.
Visto l'art. 422 c.p.c., disattesa ogni altra domanda, eccezione e deduzione,
- dichiara cessata la materia del contendere con riferimento agli avvisi di addebito nn. 410-2014-0001459438000, 410-2014-0007309239000, 410-
2014-0015489805000, 410-2015-0003878532000, 410-2016-
0002997944000, 410-2016-0011050532000, 410-2017-0005394592000,
410-2018-0005517091000;
- dichiara l'inammissibilità della domanda con riferimento alle cartelle di pagamento n. 110-2004-004751646500, n. 110-2006-0047135131000 e n.
110-2007-0065272740000;
- condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite liquidate, in favore di ciascuna parte convenuta, in euro 4.201,00, oltre spese forfettarie al 15 % per entrambe le parti convenute ed oltre iva e cpa nei confronti della sola CP_3
Torino, 27.3.2025
La Giudice
Sonia Salvatori
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