Sentenza 27 luglio 2020
Ordinanza collegiale 10 dicembre 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, ordinanza collegiale 10/12/2021, n. 1481 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 1481 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 10/12/2021
N. 00401/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il EN
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 401 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Gaetano Giandomenico, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del ministro - legale rappresentante pro tempore , legalmente rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria ex lege , con sede in Venezia, S. Marco 63;
per l'ottemperanza
del giudicato formatosi sul decreto decisorio emesso dalla -OMISSIS-, divenuto definitivo, munito di formula esecutiva il -OMISSIS-e regolarmente notificato con-OMISSIS-, per la somma di € 11.300,00, oltre interessi legali dalla domanda, e per le spese legali, che, al netto della compensazione per la metà, sono pari ad €. 610,00 (di cui 210,00 per diritti, €. 375,00 per onorari ed €. 25,00 per spese) oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista la memoria formulata ai sensi dell’art. 112, comma 5, cod. proc. amm., dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 ottobre 2021 il dott. Nicola Bardino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che questo Tribunale, con sentenza n. -OMISSIS-, ha affermato la persistenza dell’obbligo del Ministero dell'Economia e delle Finanze di ottemperare al decreto di equa riparazione pronunciato a favore del ricorrente in data -OMISSIS- successivo, in epigrafe descritto, assegnando per provvedere il termine di giorni 60, decorrenti dalla notifica ovvero dalla comunicazione in via amministrativa della decisione;
Considerato che, per il caso di inadempimento, il Tribunale ha nominato “ un commissario ad acta, nella persona del Capo Dipartimento dell'Amministrazione generale, dei Servizi e del Personale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, o di un dirigente suo delegato ”;
Rilevato che l’Amministrazione, dopo aver dato atto di non poter provvedere tempestivamente all’esecuzione del decreto, disponendo il pagamento dell’indennizzo e degli accessori nel termine assegnato, ricorre, ai sensi dell’art. 112, comma 5, cod. proc. amm., per richiedere la sostituzione del commissario ad acta nominato dal Tribunale;
Rilevato che a fondamento della propria richiesta, l’Amministrazione evidenzia che “ la legge nr.89/2001, art.5-sexies.comma-8, così come novellato dall’ art.1-co.777-L.208/2015, vieta espressamente di designare i capi dipartimento e/o i dirigenti generali come commissari ad acta nel caso di specie ” (p. 2 del ricorso);
Ritenuto che ai sensi dell’art. 5 sexies, comma 8 della legge n. 89 del 2001, “ qualora i creditori di somme liquidate a norma della presente legge propongano l'azione di ottemperanza di cui al titolo I del libro quarto del codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il giudice amministrativo nomina, ove occorra, commissario ad acta un dirigente dell'amministrazione soccombente, con esclusione dei titolari di incarichi di Governo, dei capi dipartimento e di coloro che ricoprono incarichi dirigenziali generali” ;
Ritenuto che il ricorrente nulla oppone alla sostituzione del commissario ad acta ;
Ritenuto che la figura del Capo Dipartimento dell'Amministrazione generale, dei Servizi e del Personale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, risulta, alla stregua della disposizione richiamata, incompatibile con l’assunzione del ruolo di commissario ad acta , affidatogli con la suddetta sentenza n-OMISSIS- e di dover pertanto provvedere alla sostituzione dello stesso:
Ritenuto di nominare, quale commissario ad acta , in luogo del suddetto Capo Dipartimento dell'Amministrazione generale, dei Servizi e del Personale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, il responsabile pro tempore dell’Ufficio X della Direzione centrale dei Servizi del Tesoro del Dipartimento dell’Amministrazione generale, del Personale e dei Servizi del Ministero dell’Economia e delle Finanze, con facoltà di delega ad altro funzionario dell’Ufficio che provvederà in via sostitutiva entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza a cura di parte ricorrente;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il EN (Sezione Prima), in accoglimento dell’istanza, formulata dall’Amministrazione resistente ai sensi dell’art. 112, comma 5 cod. proc. amm., nomina quale commissario ad acta , in luogo del Capo Dipartimento dell'Amministrazione generale, dei Servizi e del Personale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, il responsabile pro tempore dell’Ufficio X della Direzione centrale dei Servizi del Tesoro del Dipartimento dell’Amministrazione generale, del Personale e dei Servizi del Ministero dell’Economia e delle Finanze, con facoltà di delega ad altro funzionario dell’Ufficio, il quale provvederà in via sostitutiva entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza a cura di parte ricorrente.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 6 ottobre 2021 con l'intervento dei Magistrati:
Maddalena Filippi, Presidente
Nicola Bardino, Referendario, Estensore
Filippo Dallari, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nicola Bardino | Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.