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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 19/05/2025, n. 4948 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4948 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 28847/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE SECONDA CIVILE in composizione monocratica, nella persona del magistrato dott. Giuseppe Fiengo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 28847/2021 R.G. avente ad oggetto: contratti ed obbligazioni varie
TRA
( ), rappresentato e difeso LLavv. Gaetano Mazza Parte_1 C.F._1
), presso lo studio del quale, in Napoli, via Reggia di Portici n. 69, è C.F._2
elettivamente domiciliato
OPPONENTE
E
), in persona del procuratore , Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
mandataria di ), rappresentata e difesa LLavv. Marco Controparte_3 P.IVA_1
Pesenti ( ), elettivamente domiciliata in Napoli, via P. Mascagni n. 64, presso C.F._3
lo studio dell'avv. Paola Santoro ( ) C.F._4
OPPOSTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da rispettivi atti di costituzione.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha proposto opposizione avverso il decreto n. 7478/2021 mediante il quale Parte_1
questo Tribunale gli ha ingiunto di pagare ad quale mandataria di Controparte_1 [...]
la somma di euro 40.918,38, oltre interessi e spese del procedimento monitorio sulla Controparte_3
base di contratto di credito al consumo dal medesimo concluso con ON s.p.a. il Pt_1
16.12.2011. L'opponente ha: 1) dedotto l'inesistenza del credito, risultando il contratto alla base del pagina 1 di 7 decreto ingiuntivo sottoscritto con firma “apografa” (p. 2 dell'atto di citazione) che la parte ha disconosciuto;
2) dedotto l'inesistenza di idonea prova scritta;
3) allegato l'inesigibilità del credito azionato in sede monitoria, essendosi la controparte limitata a prospettare di “essere in possesso di un “contratto di finanziamento” (contratto che - si ribadisce - nulla prova), senza alcun cenno al rapporto causale che avrebbe originato questo suo presunto, contestato, diritto di credito, né tantomeno in relazione alla controprestazione che si sarebbe obbligata ad ottemperare con lo stesso
(non potendosi ritenere esaustiva la generica dicitura del “contratto di finanziamento”!!!)” (p. 3 dell'atto di citazione); 4) dedotto che non è stata offerta la prova dell'esecuzione del contratto.
mandataria di ha chiesto di rigettare l'opposizione Controparte_1 Controparte_3
deducendo: i) che l'eccezione alla base del disconoscimento, oltre ad essere “strumentale e pretestuosa” (p. 3 della comparsa di costituzione e risposta) risulta pure infondata atteso che: a) la controparte “non ha mai negato di aver dato spontanea esecuzione, ancorché parziale, al contratto per cui è causa, così come si evince LLestratto conto depositato in sede monitoria le cui risultanze non sono state specificamente contestate con tutto quanto ne consegue ai sensi dell'articolo 115
c.p.c.” (l'adempimento parziale è stato, in particolare, eseguito mediante addebito sul conto corrente n. c/c n. 100000001003 secondo quanto risulta dal documento 7 del fascicolo monitorio); b) che il debitore non ha contestato di avere ricevuto la comunicazione dell'avvenuta cessione del credito;
c) che la creditrice ha la disponibilità di documenti personali dell (segnatamente, Pt_1
certificazione CUD 2011 e buste paga riferite all'anno 2011 -doc. 7 del fascicolo monitorio) che può giustificarsi solo alla luce della conclusione del contratto;
d) che l'opponente non ha negato di aver sottoscritto, contestualmente al contratto di finanziamento, la polizza assicurativa facoltativa da attivare in caso di decesso, inabilità totale o malattia grave (doc. 8) e di aver chiesto l'erogazione del credito per estinguere un precedente finanziamento “così come si evince dalla richiesta di estinzione anticipata e delle relativa ricevuta di pagamento attestante l'estinzione del debito proprio in data
16-12-2011, data di sottoscrizione del contratto azionato nel presente giudizio (DOC. 9)” (p. 4 della comparsa di costituzione e risposta); e) che le sottoscrizioni apposte sul contratto risultano conformi a quella apposta sulla procura conferita per promuovere il presente giudizio;
ii) che la documentazione depositata in sede monitoria è idonea all'emissione del decreto ingiuntivo e che la controparte non ha offerto elementi alla stregua dei quali ritenere inesistente il credito azionato.
Concessa la provvisoria esecuzione al decreto opposto ed assegnati, dapprima, il termine per l'instaurazione dell'obbligatorio tentativo di mediazione (in data 18.1.2023 l'opposta ha depositato verbale negativo di mediazione) e, successivamente, i termini previsti LLart. 183, co. 6, c.p.c.
(prima del provvedimento mediante il quale sono stati concessi tali termini l ha -con nota Pt_1
pagina 2 di 7 per la trattazione scritta depositata il 17.1.2023- disconosciuto la copia del contratto di finanziamento anche ai sensi dell'art. 2719 c.c. ed ha pure “eccepito” la “carenza di legittimazione attiva dell'attrice, la quale agisce quale cessionaria di che non risulta Controparte_4 essere la titolare del presunto credito azionato” e, successivamente alla concessione dei termini per il deposito delle memorie istruttorie, mediante la memoria depositata ai sensi dell'art. 183, co. 6, n.
2 c.p.c., l'opponente “Visto il deposito del contratto in originale” ha “rinuncia(to) alla proposta eccezione di disconoscimento della sottoscrizione del contratto”), è stata fissata l'udienza per la precisazione delle conclusioni che, mutato il Giudice istruttore, si è effettivamente tenuta il
14.3.2025 allorquando la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione di termini minimi per il deposito degli scritti conclusionali.
2. L'opposizione è infondata e deve, pertanto, essere rigettata, alcuna statuizione dovendo essere adottata ai sensi dell'art. 653 c.p.c. essendo già stata concessa la provvisoria esecuzione ai sensi dell'art. 648 c.p.c.
2.1. Preliminarmente occorre dare atto che, avendo la parte opponente precisato le conclusioni come da atto di citazione (secondo quanto risulta dal verbale dell'udienza del 14.3.2025), deve ritenersi rinunziata l'eccezione di “carenza di legittimazione attiva” sollevata dall solo a partire Pt_1
dalla nota per la trattazione scritta depositata il 17.1.2023. Peraltro, precisato che -a dispetto del dato lessicale adoperato- l'opponente ha inteso, in realtà, far riferimento alla titolarità del diritto in capo alla controparte (sulla distinzione tra legittimazione attiva e titolarità del diritto v., di recente, Cass., sez. 1, ord. 29 febbraio 2024, n. 5478 e Cass., sez. 3, ord. 27 novembre 2023, n. 32814) e dato atto che la titolarità del diritto è questione rilevabile pure d'ufficio, è appena il caso di segnalare che questo Giudice ritiene insussistenti elementi alla stregua dei quali dubitare della titolarità del credito in capo all'opposta (sì che non risulta necessario effettuare alcun rilievo).
CP Infatti, per un verso, l'estratto della Gazzetta Ufficiale prodotta da in allegato alla comparsa di costituzione e risposta, fa riferimento ad una cessione di crediti dei quali è Controparte_4
titolare “anche a seguito di fusione per incorporazione o altre operazioni straordinarie poste in essere all'interno del gruppo bancario ” e non sussistono dubbi (anche alla luce del Controparte_4
contenuto del contratto oggetto del presente giudizio) che ON s.p.a. (con la quale, effettivamente, l ha concluso il contratto oggetto di lite -dovendo, a dispetto di quanto Pt_1
sostenuto LLopposta negli scritti conclusionali, ritenersi che Banco di Napoli s.p.a. sia stato intermediario per la conclusione del contratto con ON s.p.a. e non viceversa) appartenesse al gruppo Controparte_4
pagina 3 di 7 Ancora, per altro verso, il contratto di cessione di crediti in blocco prodotto LLopposta, nell'Annex
1, fa riferimento ad un rapporto asseritamente riconducibile a quello oggetto di causa con indicazione in relazione alla quale l non ha svolto alcuna, puntuale difesa. Pt_1
In ogni caso, premesso che della esistenza del contratto di cessione di crediti in blocco può essere offerta prova anche per presunzioni (tra le altre, Cass., sez. 1, ord. 29 febbraio 2024, n. 5478 e Cass., sez. 3, ord. 22 giugno 2023, n. 17944), ritiene questo Giudice che la titolarità del credito in capo all'opposta sia comprovata dai seguenti, concorrenti elementi: i) la produzione del contratto di cessione di crediti in blocco;
ii) la disponibilità, da parte dell'odierna opposta-cessionaria, del contratto di finanziamento concluso LLIO (disponibilità che, relativa a documenti per i quali non è previsto un particolare regime di pubblicità, può trovare giustificazione solo nella previsione dell'art. 1262 c.c.); iii) la mancata allegazione, da parte dell'opponente, della richiesta di pagamento da parte di soggetti terzi nonostante il lungo tempo trascorso dalla scadenza del termine di pagamento dell'ultima rata (il contratto, concluso il 16.12.2011, prevedeva la restituzione delle somme dovute mediante 72 rate mensili).
2.2. Il motivo di opposizione sopra riportato al n. 1) non deve essere esaminato atteso che, a fronte della produzione –in data 18.4.2023- del documento contrattuale da parte dell'opposta, l ha Pt_1
(si veda la memoria da tale parte depositata ai sensi dell'art. 183, co. 6, n. 2 c.p.c., nonché la memoria di replica) rinunziato al disconoscimento ex art. 214 c.p.c. Ne discende che non può dubitarsi della effettiva conclusione del contratto alla base del decreto ingiuntivo senza neppure necessità di valutare se una simile conclusione possa comunque desumersi dai plurimi, concorrenti elementi prospettati LLopposta e sopra richiamati sub i).
Pur non essendovi stata una rinunzia esplicita quale quella espressa con riferimento al disconoscimento ex art. 214 c.p.c., deve ritenersi altresì rinunziato anche il disconoscimento svolto mediante la nota per la trattazione scritta 17.1.2023, stante la precisazione delle conclusioni mediante solo rinvio a quelle riportate nell'atto di citazione in opposizione, la produzione
(successiva al 17.1.2023) dell'integrale documento contrattuale su iniziativa dell'opposta e la mancata reiterazione, negli scritti conclusionali, delle doglianze (qui in esame) svolte nella richiamata nota depositata il 17.1.2023. Doglianze peraltro formulate secondo modalità tali (“in quanto non porta nessuna segnatura sulle singole pagine, ma solo delle firme sul foglio 7 di 9, ed è mancante sia della data di sottoscrizione che del luogo. Inoltre non risulta accettato e firmato, neanche in sigla l'allegato n. 1 al contratto”) da non potere neppure ritenersi ammissibili ai sensi dell'art. 2719 c.c. atteso che gli elementi (doverosamente - tra le tante, Cass., sez. 5, ord., 26 ottobre
2020, n. 23426 e Cass., sez. 6-3, 11 ottobre 2017, n. 23902) valorizzati dalla parte non consentono di pagina 4 di 7 ritenere prodotta una copia difforme rispetto all'originale, ma, al più, sono indice di (peraltro non rilevanti ai fini della presente decisione) parziali omissioni rinvenibili pure nell'originale del contratto.
2.3. In relazione agli ulteriori motivi di opposizione (esaminabili congiuntamente) è sufficiente osservare quanto segue.
In primis, dato atto che l'eventuale accertamento della inidoneità della documentazione depositata in sede monitoria alla emissione del decreto ingiuntivo comporta solo revoca del decreto, ma non esime il giudice investito dell'opposizione LLadottare (sussistendone i presupposti) statuizione di condanna in relazione alle somme accertate come dovute (Cass., sez. 1, sent. 8 marzo 2012, n. 3649;
Cass., sez. 3, sent. 27 gennaio 2009, n. 1954; Cass., sez. 3, sent. 19 gennaio 2007, n. 1184), ritiene questo Giudice che sin dalla fase monitoria del procedimento l'odierna opposta abbia prodotto documentazione idonea alla emissione del decreto ingiuntivo.
In particolare, richiamato il principio espresso da Cass., S. U., sent. 30 ottobre 2001, n. 13533 (“In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito LLavvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento”) è qui sufficiente osservare (e la questione viene in rilievo anche quanto al rigetto del motivo di opposizione sopra indicato al n. 3) che ha provato (per quanto detto) la Controparte_3
conclusione del contratto ed ha allegato l'altrui inadempimento (la medesima parte ha, in realtà, pure depositato estratto conto -doc. 7 del fascicolo monitorio- che, a ben vedere, neppure era necessario produrre considerato che il titolo del proprio diritto è un contratto di finanziamento riconducibile al pagina 5 di 7 mutuo e non un contratto di conto corrente), mentre l non ha offerto alcun elemento alla Pt_1
stregua del quale ritenere (anche solo parzialmente) estinto il credito azionato in sede monitoria.
Quanto, infine, alla prospettata, mancata prova di esecuzione del contratto, è qui sufficiente osservare come alcuna puntuale contestazione sia stata svolta LLopponente in ordine alla deduzione dell'opposta relativa all'avvenuto pagamento di talune rate (ciò che, evidentemente, è indice dell'effettiva erogazione del finanziamento -erogazione mediante tra l'altro, secondo Parte_2
quanto documentato LLopposta e, ancora una volta, non contestato LLopponente, l ha Pt_1
pure estinto un precedente finanziamento).
2.4. Da ultimo, nella nota depositata il 17.1.2023, l'opponente ha pure osservato che “sono da ritenere “vessatorie” le clausole aggiuntive, trattandosi di contratto intercorso tra consumatore e banca”. Tale doglianza (da intendersi come riferita alla assunta vessatorietà disciplinata dal codice del consumo -in questo senso deponendo, appunto, il riferimento al contratto concluso dal consumatore fermo restando che il contratto reca specifica sottoscrizione ex art. 1341 c.c. delle clausole vessatorie riportate in apposito elenco con sintetica indicazione, per ciascuna di esse, del relativo contenuto), per come formulata, deve ritenersi inammissibile, non avendo l' Pt_1
indicato le clausole asseritamente vessatorie, né la ragione della prospettata vessatorietà.
Ciò nonostante, tenuto conto della giurisprudenza sovranazionale secondo la quale l'esame officioso della abusività (art. 33, cod. cons.) delle clausole contenute nel contratto concluso tra professionista ed imprenditore costituisce “norma procedurale gravante sugli organi giurisdizionali” (tra le altre,
Corte di giustizia, 9 aprile 2024, C-582/21, FY c. Profi Credit Polska S.A. w Bielsku Białej), questo
Giudice ritiene di dovere esaminare (escludendola) la vessatorietà di tutte le clausole rilevanti ai fini dell'oggetto del presente giudizio (Corte di giustizia, sent. 11 marzo 2020, C-511/17, CP_5
.
[...]
In particolare, quanto alle clausole relative ad elementi non essenziali del contratto, deve escludersi la vessatorietà dell'art. 5 (poiché lo stesso non comporta il riconoscimento di un vantaggio per la parte mutuante superiore al t.a.n. aumentato della maggiorazione media che, per il settore di mercato al quale va ascritto il contratto qui in esame, presentano gli interessi moratori rispetto agli interessi corrispettivi -Corte di giustizia, 26 gennaio 2017, C-421/14, Banco Primus SA, Corte di giustizia, 14 marzo 2011, C-415/11, secondo le rilevazioni statistiche a riguardo condotte dalla Persona_1
Banca d'Italia con riferimento al momento della conclusione del contratto) e dell'art. 10 (poiché non
è stata pattuita una deroga al foro del consumatore -che risulta pure, in concreto, rispettato), mentre non può ritenersi rilevante ai fini dell'oggetto del giudizio l'art. 4 (atteso che, come già osservato, il pagina 6 di 7 ricorso per decreto ingiuntivo è stato depositato allorquando risultava ampiamente scaduto il termine per il pagamento dell'ultima rata).
Ancora, occorre escludere la possibilità di effettuare il sindacato di abusività con riferimento alle clausole contenute agli artt. 1 e 2 del contratto. Tali clausole (relative “alla determinazione dell'oggetto del contratto”) sono infatti formulate in modo intellegibile sotto il profilo grammaticale ed illustrano in maniera trasparente (pur con il necessario tecnicismo del contratto alla base del ricorso monitorio) il funzionamento concreto della clausola “di modo che il consumatore è posto in grado di valutare, sul fondamento di criteri precisi ed intelligibili, le conseguenze economiche che gliene derivano” (Corte di giustizia, sent. 30 aprile 2014, C-26/13, ; un simile Persona_2
sindacato deve, in ogni caso (cfr. Corte di giustizia, sent. 12 gennaio 2023, C-395/21, D.V. c. M.A.), essere escluso poichè non risultano allo stato elementi per ritenere che tale clausola non sarebbe stata inserita ove l'imprenditore avesse contrattato secondo buona fede (Corte di giustizia, 3 ottobre
2019, C-621/17, . Per_3
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo alla luce dei valori medi previsti dal d. m. 147/2022 per i giudizi ordinari di cognizione di valore sino ad euro 52.000,00 ridotti del 25% avuto riguardo alla semplicità delle questioni esaminate
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'opposizione;
2) condanna al pagamento, in favore di in persona del Parte_1 Controparte_3
legale rappresentante p. t., delle spese del presente giudizio che liquida in euro 5.712,00, oltre
15% spese generali, c.a. ed i.v.a. come per legge.
Così deciso in Napoli, il 19 maggio 2025.
Il Giudice
dott. Giuseppe Fiengo
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE SECONDA CIVILE in composizione monocratica, nella persona del magistrato dott. Giuseppe Fiengo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 28847/2021 R.G. avente ad oggetto: contratti ed obbligazioni varie
TRA
( ), rappresentato e difeso LLavv. Gaetano Mazza Parte_1 C.F._1
), presso lo studio del quale, in Napoli, via Reggia di Portici n. 69, è C.F._2
elettivamente domiciliato
OPPONENTE
E
), in persona del procuratore , Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
mandataria di ), rappresentata e difesa LLavv. Marco Controparte_3 P.IVA_1
Pesenti ( ), elettivamente domiciliata in Napoli, via P. Mascagni n. 64, presso C.F._3
lo studio dell'avv. Paola Santoro ( ) C.F._4
OPPOSTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da rispettivi atti di costituzione.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha proposto opposizione avverso il decreto n. 7478/2021 mediante il quale Parte_1
questo Tribunale gli ha ingiunto di pagare ad quale mandataria di Controparte_1 [...]
la somma di euro 40.918,38, oltre interessi e spese del procedimento monitorio sulla Controparte_3
base di contratto di credito al consumo dal medesimo concluso con ON s.p.a. il Pt_1
16.12.2011. L'opponente ha: 1) dedotto l'inesistenza del credito, risultando il contratto alla base del pagina 1 di 7 decreto ingiuntivo sottoscritto con firma “apografa” (p. 2 dell'atto di citazione) che la parte ha disconosciuto;
2) dedotto l'inesistenza di idonea prova scritta;
3) allegato l'inesigibilità del credito azionato in sede monitoria, essendosi la controparte limitata a prospettare di “essere in possesso di un “contratto di finanziamento” (contratto che - si ribadisce - nulla prova), senza alcun cenno al rapporto causale che avrebbe originato questo suo presunto, contestato, diritto di credito, né tantomeno in relazione alla controprestazione che si sarebbe obbligata ad ottemperare con lo stesso
(non potendosi ritenere esaustiva la generica dicitura del “contratto di finanziamento”!!!)” (p. 3 dell'atto di citazione); 4) dedotto che non è stata offerta la prova dell'esecuzione del contratto.
mandataria di ha chiesto di rigettare l'opposizione Controparte_1 Controparte_3
deducendo: i) che l'eccezione alla base del disconoscimento, oltre ad essere “strumentale e pretestuosa” (p. 3 della comparsa di costituzione e risposta) risulta pure infondata atteso che: a) la controparte “non ha mai negato di aver dato spontanea esecuzione, ancorché parziale, al contratto per cui è causa, così come si evince LLestratto conto depositato in sede monitoria le cui risultanze non sono state specificamente contestate con tutto quanto ne consegue ai sensi dell'articolo 115
c.p.c.” (l'adempimento parziale è stato, in particolare, eseguito mediante addebito sul conto corrente n. c/c n. 100000001003 secondo quanto risulta dal documento 7 del fascicolo monitorio); b) che il debitore non ha contestato di avere ricevuto la comunicazione dell'avvenuta cessione del credito;
c) che la creditrice ha la disponibilità di documenti personali dell (segnatamente, Pt_1
certificazione CUD 2011 e buste paga riferite all'anno 2011 -doc. 7 del fascicolo monitorio) che può giustificarsi solo alla luce della conclusione del contratto;
d) che l'opponente non ha negato di aver sottoscritto, contestualmente al contratto di finanziamento, la polizza assicurativa facoltativa da attivare in caso di decesso, inabilità totale o malattia grave (doc. 8) e di aver chiesto l'erogazione del credito per estinguere un precedente finanziamento “così come si evince dalla richiesta di estinzione anticipata e delle relativa ricevuta di pagamento attestante l'estinzione del debito proprio in data
16-12-2011, data di sottoscrizione del contratto azionato nel presente giudizio (DOC. 9)” (p. 4 della comparsa di costituzione e risposta); e) che le sottoscrizioni apposte sul contratto risultano conformi a quella apposta sulla procura conferita per promuovere il presente giudizio;
ii) che la documentazione depositata in sede monitoria è idonea all'emissione del decreto ingiuntivo e che la controparte non ha offerto elementi alla stregua dei quali ritenere inesistente il credito azionato.
Concessa la provvisoria esecuzione al decreto opposto ed assegnati, dapprima, il termine per l'instaurazione dell'obbligatorio tentativo di mediazione (in data 18.1.2023 l'opposta ha depositato verbale negativo di mediazione) e, successivamente, i termini previsti LLart. 183, co. 6, c.p.c.
(prima del provvedimento mediante il quale sono stati concessi tali termini l ha -con nota Pt_1
pagina 2 di 7 per la trattazione scritta depositata il 17.1.2023- disconosciuto la copia del contratto di finanziamento anche ai sensi dell'art. 2719 c.c. ed ha pure “eccepito” la “carenza di legittimazione attiva dell'attrice, la quale agisce quale cessionaria di che non risulta Controparte_4 essere la titolare del presunto credito azionato” e, successivamente alla concessione dei termini per il deposito delle memorie istruttorie, mediante la memoria depositata ai sensi dell'art. 183, co. 6, n.
2 c.p.c., l'opponente “Visto il deposito del contratto in originale” ha “rinuncia(to) alla proposta eccezione di disconoscimento della sottoscrizione del contratto”), è stata fissata l'udienza per la precisazione delle conclusioni che, mutato il Giudice istruttore, si è effettivamente tenuta il
14.3.2025 allorquando la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione di termini minimi per il deposito degli scritti conclusionali.
2. L'opposizione è infondata e deve, pertanto, essere rigettata, alcuna statuizione dovendo essere adottata ai sensi dell'art. 653 c.p.c. essendo già stata concessa la provvisoria esecuzione ai sensi dell'art. 648 c.p.c.
2.1. Preliminarmente occorre dare atto che, avendo la parte opponente precisato le conclusioni come da atto di citazione (secondo quanto risulta dal verbale dell'udienza del 14.3.2025), deve ritenersi rinunziata l'eccezione di “carenza di legittimazione attiva” sollevata dall solo a partire Pt_1
dalla nota per la trattazione scritta depositata il 17.1.2023. Peraltro, precisato che -a dispetto del dato lessicale adoperato- l'opponente ha inteso, in realtà, far riferimento alla titolarità del diritto in capo alla controparte (sulla distinzione tra legittimazione attiva e titolarità del diritto v., di recente, Cass., sez. 1, ord. 29 febbraio 2024, n. 5478 e Cass., sez. 3, ord. 27 novembre 2023, n. 32814) e dato atto che la titolarità del diritto è questione rilevabile pure d'ufficio, è appena il caso di segnalare che questo Giudice ritiene insussistenti elementi alla stregua dei quali dubitare della titolarità del credito in capo all'opposta (sì che non risulta necessario effettuare alcun rilievo).
CP Infatti, per un verso, l'estratto della Gazzetta Ufficiale prodotta da in allegato alla comparsa di costituzione e risposta, fa riferimento ad una cessione di crediti dei quali è Controparte_4
titolare “anche a seguito di fusione per incorporazione o altre operazioni straordinarie poste in essere all'interno del gruppo bancario ” e non sussistono dubbi (anche alla luce del Controparte_4
contenuto del contratto oggetto del presente giudizio) che ON s.p.a. (con la quale, effettivamente, l ha concluso il contratto oggetto di lite -dovendo, a dispetto di quanto Pt_1
sostenuto LLopposta negli scritti conclusionali, ritenersi che Banco di Napoli s.p.a. sia stato intermediario per la conclusione del contratto con ON s.p.a. e non viceversa) appartenesse al gruppo Controparte_4
pagina 3 di 7 Ancora, per altro verso, il contratto di cessione di crediti in blocco prodotto LLopposta, nell'Annex
1, fa riferimento ad un rapporto asseritamente riconducibile a quello oggetto di causa con indicazione in relazione alla quale l non ha svolto alcuna, puntuale difesa. Pt_1
In ogni caso, premesso che della esistenza del contratto di cessione di crediti in blocco può essere offerta prova anche per presunzioni (tra le altre, Cass., sez. 1, ord. 29 febbraio 2024, n. 5478 e Cass., sez. 3, ord. 22 giugno 2023, n. 17944), ritiene questo Giudice che la titolarità del credito in capo all'opposta sia comprovata dai seguenti, concorrenti elementi: i) la produzione del contratto di cessione di crediti in blocco;
ii) la disponibilità, da parte dell'odierna opposta-cessionaria, del contratto di finanziamento concluso LLIO (disponibilità che, relativa a documenti per i quali non è previsto un particolare regime di pubblicità, può trovare giustificazione solo nella previsione dell'art. 1262 c.c.); iii) la mancata allegazione, da parte dell'opponente, della richiesta di pagamento da parte di soggetti terzi nonostante il lungo tempo trascorso dalla scadenza del termine di pagamento dell'ultima rata (il contratto, concluso il 16.12.2011, prevedeva la restituzione delle somme dovute mediante 72 rate mensili).
2.2. Il motivo di opposizione sopra riportato al n. 1) non deve essere esaminato atteso che, a fronte della produzione –in data 18.4.2023- del documento contrattuale da parte dell'opposta, l ha Pt_1
(si veda la memoria da tale parte depositata ai sensi dell'art. 183, co. 6, n. 2 c.p.c., nonché la memoria di replica) rinunziato al disconoscimento ex art. 214 c.p.c. Ne discende che non può dubitarsi della effettiva conclusione del contratto alla base del decreto ingiuntivo senza neppure necessità di valutare se una simile conclusione possa comunque desumersi dai plurimi, concorrenti elementi prospettati LLopposta e sopra richiamati sub i).
Pur non essendovi stata una rinunzia esplicita quale quella espressa con riferimento al disconoscimento ex art. 214 c.p.c., deve ritenersi altresì rinunziato anche il disconoscimento svolto mediante la nota per la trattazione scritta 17.1.2023, stante la precisazione delle conclusioni mediante solo rinvio a quelle riportate nell'atto di citazione in opposizione, la produzione
(successiva al 17.1.2023) dell'integrale documento contrattuale su iniziativa dell'opposta e la mancata reiterazione, negli scritti conclusionali, delle doglianze (qui in esame) svolte nella richiamata nota depositata il 17.1.2023. Doglianze peraltro formulate secondo modalità tali (“in quanto non porta nessuna segnatura sulle singole pagine, ma solo delle firme sul foglio 7 di 9, ed è mancante sia della data di sottoscrizione che del luogo. Inoltre non risulta accettato e firmato, neanche in sigla l'allegato n. 1 al contratto”) da non potere neppure ritenersi ammissibili ai sensi dell'art. 2719 c.c. atteso che gli elementi (doverosamente - tra le tante, Cass., sez. 5, ord., 26 ottobre
2020, n. 23426 e Cass., sez. 6-3, 11 ottobre 2017, n. 23902) valorizzati dalla parte non consentono di pagina 4 di 7 ritenere prodotta una copia difforme rispetto all'originale, ma, al più, sono indice di (peraltro non rilevanti ai fini della presente decisione) parziali omissioni rinvenibili pure nell'originale del contratto.
2.3. In relazione agli ulteriori motivi di opposizione (esaminabili congiuntamente) è sufficiente osservare quanto segue.
In primis, dato atto che l'eventuale accertamento della inidoneità della documentazione depositata in sede monitoria alla emissione del decreto ingiuntivo comporta solo revoca del decreto, ma non esime il giudice investito dell'opposizione LLadottare (sussistendone i presupposti) statuizione di condanna in relazione alle somme accertate come dovute (Cass., sez. 1, sent. 8 marzo 2012, n. 3649;
Cass., sez. 3, sent. 27 gennaio 2009, n. 1954; Cass., sez. 3, sent. 19 gennaio 2007, n. 1184), ritiene questo Giudice che sin dalla fase monitoria del procedimento l'odierna opposta abbia prodotto documentazione idonea alla emissione del decreto ingiuntivo.
In particolare, richiamato il principio espresso da Cass., S. U., sent. 30 ottobre 2001, n. 13533 (“In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito LLavvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento”) è qui sufficiente osservare (e la questione viene in rilievo anche quanto al rigetto del motivo di opposizione sopra indicato al n. 3) che ha provato (per quanto detto) la Controparte_3
conclusione del contratto ed ha allegato l'altrui inadempimento (la medesima parte ha, in realtà, pure depositato estratto conto -doc. 7 del fascicolo monitorio- che, a ben vedere, neppure era necessario produrre considerato che il titolo del proprio diritto è un contratto di finanziamento riconducibile al pagina 5 di 7 mutuo e non un contratto di conto corrente), mentre l non ha offerto alcun elemento alla Pt_1
stregua del quale ritenere (anche solo parzialmente) estinto il credito azionato in sede monitoria.
Quanto, infine, alla prospettata, mancata prova di esecuzione del contratto, è qui sufficiente osservare come alcuna puntuale contestazione sia stata svolta LLopponente in ordine alla deduzione dell'opposta relativa all'avvenuto pagamento di talune rate (ciò che, evidentemente, è indice dell'effettiva erogazione del finanziamento -erogazione mediante tra l'altro, secondo Parte_2
quanto documentato LLopposta e, ancora una volta, non contestato LLopponente, l ha Pt_1
pure estinto un precedente finanziamento).
2.4. Da ultimo, nella nota depositata il 17.1.2023, l'opponente ha pure osservato che “sono da ritenere “vessatorie” le clausole aggiuntive, trattandosi di contratto intercorso tra consumatore e banca”. Tale doglianza (da intendersi come riferita alla assunta vessatorietà disciplinata dal codice del consumo -in questo senso deponendo, appunto, il riferimento al contratto concluso dal consumatore fermo restando che il contratto reca specifica sottoscrizione ex art. 1341 c.c. delle clausole vessatorie riportate in apposito elenco con sintetica indicazione, per ciascuna di esse, del relativo contenuto), per come formulata, deve ritenersi inammissibile, non avendo l' Pt_1
indicato le clausole asseritamente vessatorie, né la ragione della prospettata vessatorietà.
Ciò nonostante, tenuto conto della giurisprudenza sovranazionale secondo la quale l'esame officioso della abusività (art. 33, cod. cons.) delle clausole contenute nel contratto concluso tra professionista ed imprenditore costituisce “norma procedurale gravante sugli organi giurisdizionali” (tra le altre,
Corte di giustizia, 9 aprile 2024, C-582/21, FY c. Profi Credit Polska S.A. w Bielsku Białej), questo
Giudice ritiene di dovere esaminare (escludendola) la vessatorietà di tutte le clausole rilevanti ai fini dell'oggetto del presente giudizio (Corte di giustizia, sent. 11 marzo 2020, C-511/17, CP_5
.
[...]
In particolare, quanto alle clausole relative ad elementi non essenziali del contratto, deve escludersi la vessatorietà dell'art. 5 (poiché lo stesso non comporta il riconoscimento di un vantaggio per la parte mutuante superiore al t.a.n. aumentato della maggiorazione media che, per il settore di mercato al quale va ascritto il contratto qui in esame, presentano gli interessi moratori rispetto agli interessi corrispettivi -Corte di giustizia, 26 gennaio 2017, C-421/14, Banco Primus SA, Corte di giustizia, 14 marzo 2011, C-415/11, secondo le rilevazioni statistiche a riguardo condotte dalla Persona_1
Banca d'Italia con riferimento al momento della conclusione del contratto) e dell'art. 10 (poiché non
è stata pattuita una deroga al foro del consumatore -che risulta pure, in concreto, rispettato), mentre non può ritenersi rilevante ai fini dell'oggetto del giudizio l'art. 4 (atteso che, come già osservato, il pagina 6 di 7 ricorso per decreto ingiuntivo è stato depositato allorquando risultava ampiamente scaduto il termine per il pagamento dell'ultima rata).
Ancora, occorre escludere la possibilità di effettuare il sindacato di abusività con riferimento alle clausole contenute agli artt. 1 e 2 del contratto. Tali clausole (relative “alla determinazione dell'oggetto del contratto”) sono infatti formulate in modo intellegibile sotto il profilo grammaticale ed illustrano in maniera trasparente (pur con il necessario tecnicismo del contratto alla base del ricorso monitorio) il funzionamento concreto della clausola “di modo che il consumatore è posto in grado di valutare, sul fondamento di criteri precisi ed intelligibili, le conseguenze economiche che gliene derivano” (Corte di giustizia, sent. 30 aprile 2014, C-26/13, ; un simile Persona_2
sindacato deve, in ogni caso (cfr. Corte di giustizia, sent. 12 gennaio 2023, C-395/21, D.V. c. M.A.), essere escluso poichè non risultano allo stato elementi per ritenere che tale clausola non sarebbe stata inserita ove l'imprenditore avesse contrattato secondo buona fede (Corte di giustizia, 3 ottobre
2019, C-621/17, . Per_3
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo alla luce dei valori medi previsti dal d. m. 147/2022 per i giudizi ordinari di cognizione di valore sino ad euro 52.000,00 ridotti del 25% avuto riguardo alla semplicità delle questioni esaminate
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'opposizione;
2) condanna al pagamento, in favore di in persona del Parte_1 Controparte_3
legale rappresentante p. t., delle spese del presente giudizio che liquida in euro 5.712,00, oltre
15% spese generali, c.a. ed i.v.a. come per legge.
Così deciso in Napoli, il 19 maggio 2025.
Il Giudice
dott. Giuseppe Fiengo
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