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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 05/05/2025, n. 1276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1276 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1031/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE SECONDA CIVILE composta dai magistrati
Dott. Maria Elena Catalano Presidente
Dott.ssa Silvia Brat Consigliere
Dott.ssa Nicoletta Sommazzi Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta la numero di ruolo sopra riportato promossa in grado d'appello
da
elettivamente domiciliata in Milano, via Chiossetto n. 12, presso lo studio degli Parte_1
avvocati Mauro Felisari e Laura Mognaschi, che la rappresentano e difendono, in forza di procura alle lite in atti;
APPELLANTE contro
e elettivamente domiciliati in Milano, via Friuli n. 73, CP_1 Controparte_2
presso lo studio degli avvocati Paolo Campanini e Adriano Viarengo, che li rappresentano e difendono, in forza di procura alle lite in atti;
APPELLATI
PER LA RIFORMA
della sentenza n. 1861/2024 pronunciata dal Tribunale di Milano in data 13.2.2024, pubblicata in data
21.2.2024, nell'ambito del procedimento rg 33915/2018, notificata in data 14.3.2024.
pagina 1 di 19 OGGETTO: Cause di riduzione per lesione di legittima
CONCLUSIONI
Le parti all'esito dell'udienza del 15.4.2025, fissata ex artt. 127 ter e 352 cpc chiedevano rimettersi la causa in decisione sulle seguenti conclusioni:
PARTE APPELLANTE
NOTE SCRITTE CONTENENTI LA PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI PER L'APPELLANTE Parte_1
L'appellante così precisa le proprie Parte_1
c o n c l u s i o n i Voglia la Corte d'Appello di Milano, ogni contraria o diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Milano n. 1861/2024, respingere la domanda di accertamento di donazioni indirette in favore di degli immobili in Parte_1
RZ e OR (quota del 50%). Sempre in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Milano n. 1861/2024, accertare e dichiarare le avvenute donazioni indirette in piena proprietà o in nuda proprietà, da parte del sig. in favore del figlio degli immobili posti in Assago, Controparte_3 Controparte_2 via Matteotti n. 23 (piena proprietà di abitazione, due box e posto auto) e, sempre in Assago, via Matteotti n. 23 (nuda proprietà di due boxes doppi, di due box singoli e di due posti auto), in Milano, via Ettore Ponti n. 22 (nuda proprietà di un box) e in Milano, via Casale n. 3/A (nuda proprietà di un magazzino); donazioni indirettamente attuate mediante l'acquisto degli stessi da parte del sig. con denaro somministrato dal padre Controparte_2 Controparte_3 per l'effetto, dichiarare non dispensato dalla collazione, tenuto a rendere alla Controparte_2 massa ereditaria gli immobili suddetti in natura, ovvero ad imputarne il valore alla propria porzione, in quest'ultimo caso avuto riguardo al valore di ciascun immobile al tempo dell'aperta successione, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 737, 746 e 747 cod. civ.; Sempre in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Milano n. 1861/2024, accertare e dichiarare le avvenute donazioni indirette da parte del sig. in favore Controparte_3 della moglie degli immobili, posti in Milano, via Alzaia Naviglio Grande n. 44 CP_1
(appartamento e quota di metà di due negozi al foglio 473, particella 178, sub 2 e sub 3) e in Montecatini, via Monteverdi (quota di metà di una abitazione ed un box), donazioni indirettamente attuate con l'acquisto degli stessi da parte della sig.ra con denaro CP_1 somministrato dal marito per l'effetto, dichiarare non Controparte_3 CP_1 dispensata dalla collazione, tenuta a rendere alla massa ereditaria gli immobili suddetti in natura, ovvero ad imputarne il valore alla propria porzione, in quest'ultimo caso avuto riguardo al valore di ciascun immobile al tempo dell'aperta successione, ai sensi e per gli effetti di cui agli art.li 737, 746 e 747 cod. civ.; Sempre in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Milano n. 1861/2024, accertare le avvenute donazioni indirette da parte del sig. in favore del figlio Controparte_3 [...] dei veicoli Autobianchi Y10, Fiat 500, Volkswagen Golf, Aprilia Leonardo, Bmw serie CP_2
pagina 2 di 19 3, Yamaha Majestic, Chrysler Voyager, Ford Transit, Peugeot Boxer 2,2 HDI, Mercedes ML, People GT, Renault Trafic, Mitsubishi L200 e della azienda di cui all'atto notaio Persona_1
n. 64068/42025 di repertorio del 13/12/06, nonché della azienda relativa a licenza di somministrazione in chiosco in muratura sito in Milano, Ripa di Porta Ticinese n. 79 di cui all'atto di cessione di azienda notaio n. 5951/3500 di repertorio del 30/5/06, Persona_2 imputandone il valore alla propria porzione. Sempre in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Miano n. 1861/2024, accertare la avvenuta donazione indiretta da parte del sig. in favore della moglie Controparte_3 della azienda relativa ad un chiosco per attività di somministrazione di bevande CP_1 ed alimenti sito in Milano, piazza XXIV Maggio e della licenza per il commercio su aree pubbliche, imputandone il valore alla porzione di . CP_1
Sempre in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Milano n. 1861/2024, ordinare ex-art. 210 c.p.c. a di esibire in giudizio le proprie dichiarazioni dei redditi dal 1994 al Controparte_2
2018. Ordinare ex-art. 210 c.p.c. alla Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Milano di esibire in giudizio le dichiarazioni dei redditi presentate dal signor per gli anni dal 1994 Controparte_2 al 2018. Ordinare ex-art. 210 c.p.c. a di esibire in giudizio le proprie dichiarazioni dei CP_1 redditi dal 1964 al 2018. Ordinare ex-art. 210 c.p.c. alla Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Milano di esibire in giudizio le dichiarazioni dei redditi presentate dalla signora per gli anni dal 1964 CP_1 al 2018. Con il favore delle spese di entrambi i gradi di giudizio, anche di quelle relative al procedimento di mediazione. Milano, 17 dicembre 2024
PARTE APPELLATA
gli appellati e precisano le proprie CP_1 Controparte_2
C O N C L U S I O N I come segue Voglia l'Ecc.ma Corte adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvedere:
- confermare l'impugnata sentenza in ogni sua parte e, conseguentemente, respingere l'appello avverso la stessa proposto dalla sig.ra in quanto infondato in fatto ed in diritto;
Parte_1
- con vittoria di spese e compensi, oltre accessori di Legge, del doppio grado. In via istruttoria: gli appellati chiedono respingersi le istanze istruttorie della sig.ra Parte_1
in quanto inammissibili, inconferenti ed irrilevanti, ai fini dell'esito della presente
[...] impugnativa.
Milano, data di deposito. Avv. Adriano Viarengo
Avv. Paolo Campanini
pagina 3 di 19 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
In ordine allo svolgimento del processo di primo grado, dalla sentenza impugnata e dagli atti del procedimento emerge quanto segue.
e con atto di citazione ritualmente notificato in data CP_1 Controparte_2
18.7.2018, convenivano in giudizio rispettivamente figlia e sorella degli attori, Parte_1
esponendo che, in data 16.11.2016, era deceduto, senza lasciare testamento, Controparte_3
marito di e padre di e
[...] Persona_3 CP_2 Parte_1
Gli eredi legittimi erano, pertanto, il coniuge per la quota di 1/3, e i figli CP_1 [...]
e ciascuno per la quota di 1/3. CP_2 Parte_1
Il patrimonio relitto era composto da vari immobili, alcuni per la quota di 1/2, vari conti correnti, un deposito titoli e il contenuto di una cassetta di sicurezza. Uno dei conti correnti, aperto presso , era già stato diviso tra le parti. Controparte_4
Gli attori esponevano che il de cuius aveva effettuato diverse donazioni, dirette ed indirette.
In particolare, aveva donato al figlio una licenza di commercio ambulante e Controparte_2
alla figlia due pellicce di pregio e la somma complessiva di 43.000 Euro. Gli attori Parte_1
assumevano che le donazioni pecuniarie in favore di erano nulle per difetto di forma, Parte_1
con conseguente obbligo di restituzione a favore della massa ereditaria di quanto ricevuto dalla convenuta.
Con riferimento alle donazioni indirette effettuate dal defunto, gli attori assumevano che quest'ultimo aveva fornito alla figlia il denaro utilizzato per il pagamento del prezzo Parte_1
della compravendita di alcuni immobili, ubicati in RZ (TV) e in OR (MI), quest'ultimo acquistato con denaro del de cuius per la quota di metà.
Dato atto aver anticipato vari importi per l'estinzione di diverse passività ereditarie, in particolare per oneri fiscali e spese funebri, gli attori chiedevano, previa riunione fittizia, di accertare che le donazioni effettuate dal defunto alla convenuta eccedevano la disponibile.
Concludevano, pertanto, chiedendo l'accertamento della nullità delle donazioni pecuniarie a favore di per difetto della forma solenne, e della lesione della quota di legittima loro Parte_1
spettante per effetto delle donazioni indirette a quest'ultima degli immobili di RZ e OR, con conseguente necessità di procedere alla riduzione delle stesse. Domandavano anche lo scioglimento della comunione ereditaria, con collazione di tutte le donazioni accertate e l'attribuzione a ciascuno dei coeredi di beni di valore equivalente alla quota di rispettiva spettanza. pagina 4 di 19 Con comparsa depositata in data 27.11.2018 si costituiva in giudizio Parte_1
contestando le avverse pretese e sostenendo di aver pagato con denaro proprio gli immobili di RZ e
OR.
Chiedeva, inoltre, alla madre il conto della gestione degli immobili caduti in comunione, con il riconoscimento della quota di canoni a lei spettanti per quelli messi a frutto.
Assumeva che il de cuius aveva effettuato numerose donazioni indirette al figlio CP_5
aventi ad oggetto immobili, aziende e automezzi, tutti acquistati con denaro proveniente dal
[...]
padre, nonché diverse donazioni parimenti indirette anche a favore della moglie Persona_3
Concludeva chiedendo il rigetto delle domande avversarie e, in via riconvenzionale,
l'accertamento della lesione della quota di legittima a lei riservata, disponendo la riduzione delle donazioni effettuate dal defunto a favore degli attori. Aderiva, infine, alla richiesta di scioglimento della comunione, svolgendo anche una serie di domande restitutorie inerenti alla comunione.
Nel corso del procedimento di primo grado in data 11.2.2021, depositava il rendiconto CP_1
della gestione relativo ai beni immobili e, all'udienza del 18.2.2021, dichiarava di Parte_1
non avere contestazioni relative a detto rendiconto.
Si procedeva, quindi, all'interrogatorio formale di e di e CP_1 Controparte_2
venivano assunte le testimonianze di e Testimone_1 Testimone_2 Tes_3 [...]
Testimone_4
Con ordinanza in data 21.2.2022 veniva disposta c.t.u. per la stima del valore di mercato, alla data di apertura della successione, di tutti beni potenzialmente compresi nell'asse ereditario. Esaurita
l'istruzione della causa, le parti precisavano le conclusioni all'udienza del 7.6.2023.
Con sentenza parziale, in data 13.2.2024, pubblicata il 21.2.2024, definitivamente pronunciando solo su talune delle domande proposte dalle parti, il Tribunale di Milano così statuiva:
“-accerta e dichiara la nullità per difetto della forma solenne prevista dall'art. 782 c.c. della donazione pecuniaria di 40.000 Euro effettuata da in data 16.6.2009 in Controparte_3 favore di e, per l'effetto, dichiara tenuta a conferire alla massa Parte_1 Parte_1 ereditaria l'importo di 40.000 Euro;
- accerta e dichiara la natura di donazione indiretta - effettuata da in Controparte_3
favore di - del contratto di compravendita avente ad oggetto le unità immobiliari site Parte_1
in RZ (TV) - strada comunale del Canale, identificate in Catasto al (i) foglio A/6, mappale 322, subalterno 2, categoria A/2 (appartamento e giardi-no), (ii) foglio A/6 mappale 322, subalterno 1, pagina 5 di 19 categoria C/6 (box); (iii) foglio 6, map-pale 436, categoria prato;
(iv) foglio 6, mappale 436, categoria prato arbor.; (v) foglio 6, mappale 436, categoria bosco ceduo;
- accerta e dichiara la natura di donazione indiretta - effettuata da in Controparte_3
favore di - del contratto di compravendita avente ad oggetto la quota di 1/2 della Parte_1 proprietà dell'unità immobiliare sita in OR (MI) - via Vigevanese n. 9, identificata in Catasto al foglio 22, mappale 215, subalterno 52, categoria A/3;
- respinge la domanda svolta da nei confronti di di Parte_2 Controparte_2
accertamento del credito per indennità di occupazione del magazzino sito in Milano - via Casale n.
3/a, del box sito in Milano - via Ettore Ponti n. 22 nonché di due box doppi, un box e due posti auto siti in Assago - via Matteotti n. 23, in relazione al periodo antecedente all'apertura della successione;
- respinge tutte le ulteriori domande svolte da e CP_1 Controparte_2 Parte_1
di accertamento di donazioni indirette o di nullità di donazioni effettuate da
[...] Controparte_3
[...]
- respinge le domande svolte da e di CP_1 Controparte_2 Parte_1
accertamento della lesione della quota di legittima e di riduzione delle donazioni effettuate da
[...]
CP_3 Pt_1
- dichiara approvato il rendiconto depositato da l'11.2.2021, relativo alla CP_1
gestione per il periodo dal 16.11.2016 al 30.11.2018 dei beni immobili compresi nella comunione ereditaria;
- dispone la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza;
- spese al definitivo ”
In sostanza il Tribunale, per quanto rileva nel presente giudizio, sulla base delle testimonianze assunte, accertava che gli immobili di RZ e OR erano stati effettivamente acquistati da Pt_1
con denaro del padre, per cui si trattava di donazioni indirette a favore della stessa. Viceversa
[...] riteneva che non erano emersi elementi a sostegno dell'affermazione della convenuta secondo cui i numerosi beni immobili e mobili elencati da quest'ultima erano stati acquistati dalla madre e dal fratello con denaro del de cuius, per cui erano rimaste indimostrate le donazioni indirette agli attori allegate da Il Tribunale dichiarava nulla, per difetto di forma, la donazione a Parte_1 quest'ultima della somma di denaro di 40.000 euro, mentre riteneva di modico valore, e dunque valida pur in assenza di forma solenne, la dazione alla figlia di euro 3.000 da parte del defunto. Effettuata la riunione fittizia ed esclusa che vi fosse stata una lesione delle quote di riserva dei legittimari, il primo pagina 6 di 19 giudice rimetteva la causa sul ruolo per integrare la ctu, al fine di determinare l'attuale valore dei beni e procedere alla relativa divisione.
Avverso tale sentenza proponeva appello chiedendo la riforma della Parte_1
sentenza per tre motivi.
Si costituivano e contestando l'appello e CP_1 Controparte_2
chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
Alla prima udienza del 24.9.2025 il consigliere istruttore visti gli artt. 127 ter ce 352 c.p.c., fissava davanti a sé l'udienza del 25.2.2025 –poi rinviata d'ufficio al 15.4.2025- per la rimessione della causa in decisione, assegnando termine perentorio alle parti -calcolati a ritroso rispetto alla detta udienza- di giorni 60 per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, di giorni 30 per il deposito di comparse conclusionali, di giorni 15 per il deposito di note di replica.
Assegnava altresì termine perentorio sino alla data dell'udienza per il deposito di note scritte sostitutive della stessa, salvo quanto disposto dall'art. 127 ter, quarto comma, c.p.c., ricorrendone i presupposti.
Depositati gli iscritti conclusionali e le note sostitutive della udienza, la causa è stata rimessa in decisione innanzi al Collegio dell'udienza del 15.4.2025 e decisa nella camera di consiglio del
23.4.2025.
Col primo motivo di impugnazione l'appellante lamenta l'errata ricostruzione del fatto e l'errata valutazione delle prove orali da parte del Tribunale, con riferimento all'accertamento delle presunte donazioni indirette di beni immobili, che –secondo controparte- sarebbero state effettuate dal de cuius in suo favore, con violazione dell'art. 769 c.c..
Secondo l'appellante il primo giudice, errando nella complessiva interpretazione delle prove testimoniali, è giunto a ritenere provate le donazioni indirette allegate dagli attori, mentre ha ritenuto indimostrate quelle a favore della moglie e del figlio del defunto, che erano state dedotte dalla convenuta.
In particolare, relativamente alle contestate donazioni all'appellante degli immobili di RZ e di
OR, evidenzia che il Tribunale, pur basandosi sulle dichiarazioni del teste Parte_1
ha dato in realtà una lettura assolutamente parziale della deposizione. Detto testimone, marito Tes_4 dell'appellante, aveva infatti dichiarato che l'acquisto degli immobili era stato effettuato da Da Pt_1
pagina 7 di 19 Part con denaro del suocero, ma aveva anche precisato che detti acquisti erano avvenuti “perché la figlia lavorava con lui senza essere regolarizzata”.
Il medesimo teste, del resto, a giudizio dell'appellante, aveva confermato che effettivamente aveva lavorato per il padre dal 1978 al 1988, presso il chiosco per la somministrazione Parte_1
di bevande ed alimenti, sito in Milano, piazza XXIV Maggio, in qualità di barista e cassiera, tutti i giorni, compresi sabato e festivi, dalle 14.00 alle 19.00 nei mesi invernali e dalle 14.00 alle 1.30 nei mesi estivi. Il aveva, inoltre, riferito che, nei primi anni '80, era volontario in un'ambulanza Tes_4
che stazionava vicino a detto chiosco e così aveva conosciuto la futura moglie.
Dalla testimonianza del pertanto, assume l'appellante, si desume che il denaro per Tes_4
l'acquisto degli immobili di RZ e OR era effettivamente venuto dal de cuius, ma che la relativa dazione era stata effettuata senza spirito di liberalità, ma in forza di un vincolo giuridico. Il defunto, infatti, lungi dal voler arricchire la figlia, sarebbe stato consapevole di essere obbligato, sia giuridicamente che moralmente, verso la stessa, avendo l'appellante prestato gratuitamente la propria attività nell'azienda paterna per dieci anni.
Il motivo è infondato.
In primo luogo deve rilevarsi la novità delle prospettazioni dell'appellante, che solo nella comparsa conclusionale in primo grado, dopo quindi lo scadere dei termini per le preclusioni assertive, ha sostenuto, per la prima volta, che gli immobili di RZ e di OR erano stati acquistati sì con denaro del padre, ma a fronte del debito dello stesso verso la figlia, relativo all'attività lavorativa prestata da quest'ultima nell'azienda paterna, dal 1978 al 1988.
In atto di citazione gli attori avevano dedotto che gli immobili in discussione erano stati acquistati dalla convenuta con denaro del padre e che, all'epoca, era molto giovane, addirittura Parte_1 appena diciottenne alla data dell'acquisto degli immobili in RZ, e inoccupata.
In comparsa di costituzione aveva contrastato le domande attoree sostenendo di Parte_1 aver acquistato gli immobili in oggetto con denaro proprio e aveva contestato l'affermazione avversaria secondo cui, all'epoca, sarebbe stata inoccupata sostenendo invece che aveva lavorato col padre dal
1978 al 1988. Così in comparsa di costituzione: “Quanto all'immobile in RZ, lo stesso è stato acquistato dalla signora con danaro proprio. Non corrisponde al vero che la signora Parte_2 fosse “inoccupata”. In realtà la stessa ha lavorato nelle aziende di famiglia Parte_1 addirittura dall'età di tredici anni (anno 1978) sino a tutto il 1988. Allo stesso modo l'immobile in
OR, via Vigevanese, per la quota di metà è stato acquistato dalla signora sempre Parte_1 con denaro proprio” (cfr comp. cost. primo grado p. 6). Non vi era, invece, nessuna menzione in ordine alla mancata regolarizzazione di detto impiego.
pagina 8 di 19 In memoria ex art. 183, n. 1, cpc, la convenuta si concentrava sulle proprie domande riconvenzionali e non tornava più sulle prestazioni lavorative rese a favore del padre.
Gli attori, con la propria prima memoria ex art. 183 cpc, contestavano che avesse Parte_1
mai lavorato nelle aziende di famiglia e, in ogni caso, rilevavano che redditi percepiti per tale presunta attività lavorativa, anche qualora fossero stati tutti accantonati, non potevano essere di entità tale da consentirle l'acquisto dei due immobili in discussione, anche tenuto conto che i due acquisti erano intervenuti quando la convenuta aveva appena 18 e 21 anni. Nella propria memoria istruttoria gli attori chiedevano ordinarsi alla convenuta, ex art. 210 cpc, l'esibizione delle dichiarazioni dei redditi relative al periodo d'imposta dal 1978 al 1987, onde verificare di quali redditi, all'epoca, la stessa disponeva.
Solamente a fronte di tale richiesta, per la prima volta, nella sua terza memoria Parte_1
ex art. 183 cpc così deduceva: “Quanto alla richiesta di ordine di esibizione delle dichiarazioni dei redditi della convenuta per il periodo 1978/1987, si precisa che la sig.ra lavorava nelle Pt_1 aziende di famiglia senza formalizzazione del rapporto e dei relativi redditi” (cfr memoria 183 n. 3 convenuta p. 1). Null'altro.
Dagli elementi sopra riassunti emerge, pertanto, che la mancata formalizzazione del rapporto di lavoro è emersa solo nella terza memoria ex art. 183 cpc di al fine di contrastare Parte_1
l'ordine di esibizione chiesto da controparte.
Mai la convenuta aveva invece dedotto, neppure in tale memoria, che la sua prestazione lavorativa fosse stata gratuita. Anzi, il riferimento alla mancata formalizzazione non solo del rapporto ma anche “dei relativi redditi” induce a ritenere che questi ultimi ci fossero, seppure non formalmente dichiarati.
Del resto, la mancata formalizzazione del rapporto di lavoro e quindi la prestazione “in nero” di attività lavorativa è chiaramente cosa diversa dalla gratuità della prestazione.
Le allegazioni della convenuta in comparsa di costituzione e fino alla seconda memoria ex art. 183 cpc erano, peraltro, indirizzate in senso contrario a detta gratuità, dal momento che, a fronte delle domande avversarie, aveva allegato di aver acquistato i due immobili con denaro Parte_1
proprio e aveva sostenuto che non era inoccupata, avendo lavorato per dieci anni nell'azienda paterna, in tal modo lasciando intendere di aver avuto, per tale via, un proprio reddito e le risorse quindi per effettuare gli acquisti in contestazione.
Neppure mai la convenuta aveva allegato, prima della comparsa conclusionale avanti al
Tribunale, che le pretese donazioni erano state effettuate effettivamente con denaro del padre, ma per saldare il debito verso la figlia derivante dalla prestazione lavorativa non regolare effettuata nell'azienda paterna.
pagina 9 di 19 Tale allegazione, pertanto, è palesemente tardiva ed è rimasta anche del tutto indeterminata.
Posto, infatti, che non è mai emersa la completa gratuità della prestazione lavorativa in discussione, deve rilevarsi che non è stato dedotto dalla convenuta in che misura la stessa era stata retribuita “in nero” e quale, di conseguenza, fosse l'entità del presunto debito del padre per la mancata formalizzazione del rapporto. Non è, del resto, infrequente che le prestazioni lavorative non regolari vengano, comunque, retribuite anche in misura superiore ai minimi di legge, proprio per compensare il mancato riconoscimento dei contributi previdenziali e di taluni istituti propri del rapporto di lavoro subordinato. Peraltro, che la prestazione lavorativa della convenuta si inquadrasse nel rapporto di lavoro dipendente non è nemmeno scontato, dal momento che si trattava della figlia del titolare.
Ciò premesso in ordine alla novità della prospettazione dell'appellante e all'indeterminatezza del presunto credito vantato dalla stessa verso il padre per le prestazioni lavorative a suo tempo svolte, in ordine alla testimonianza del sig. marito di la Corte osserva Testimone_4 Parte_1
quanto segue.
Il testimone, in ordine agli acquisti degli immobili di RZ e OR (quest'ultimo per la quota del 50%), ha confermato che detti immobili erano stati comprati con denaro del de cuius, ma ha testualmente così aggiunto: “voleva mettersi a posto la coscienza perché la figlia lavorava con lui senza essere regolarizzata”.
In ordine a tale precisazione deve, innanzi tutto, ribadirsi quanto sopra esposto circa il fatto che il lavoro non regolarizzato non equivale al lavoro gratuito. E' esperienza comune che i lavori non regolari siano retribuiti “in nero”, anche se senza le tutele previste per il lavoro subordinato -in primis i contributi previdenziali- e spesso senza riconoscimento di tutti gli istituti previsti dal diritto del lavoro, come la tredicesima, le ferie pagate o il trattamento di fine rapporto. Tuttavia, l'effettiva conformazione, nel caso concreto, del lavoro non regolare è molto variabile, potendo taluni di tali istituti in realtà essere, comunque, monetizzati, e, nel caso di specie, l'assenza assoluta di allegazioni da parte della difesa di non consente, come detto, di determinare, neppure in modo Parte_1
approssimativo, il presunto credito della figlia verso il padre discendente dalla prestazione lavorativa in esame.
Inoltre, come osservato dal Tribunale, nell'ambito della deposizione del teste occorre Tes_4
distinguere quanto dal medesimo percepito direttamente e quanto è frutto del racconto di altri, assumendo in tale secondo caso la deposizione i caratteri della testimonianza de relato, che necessita, come tale, di essere suffragata da altri elementi oggettivi e concordanti per avere efficacia probatoria
(Cass. 569/2015, Cass. 4530/2025).
pagina 10 di 19 Sotto tale profilo, il marito dell'appellante ha riferito di aver conosciuto la sua futura moglie all'inizio degli anni '80, quando era volontario in un'ambulanza che stazionava vicino al chiosco in cui lavorava l'appellante. Più precisamente, rispondendo al capitolo di prova n. 26 della memoria istruttoria della convenuta, ha affermato di aver cominciato a frequentare la famiglia circa nel Pt_1
1983. Ne discende che la conferma da parte del teste dell'attività lavorativa dell'appellante non può riguardare i primi anni, avendo quest'ultima sostenuto di aver iniziato a lavorare nel chiosco di famiglia addirittura nel 1978, quando aveva appena tredici anni, circostanza peraltro che desta qualche perplessità, tenuto conto che, all'epoca, la signora frequentava ancora la scuola dell'obbligo, come osservato da controparte.
Inoltre il teste per scienza diretta, non ha potuto confermare neppure l'orario di lavoro Tes_4 indicato dalla moglie. Quest'ultima nel capitolo di prova n. 44 aveva così dedotto: “ dal Parte_1
1978 al 1988 ha lavorato in qualità di barista e cassiera presso il chiosco per la somministrazione di bevande e alimenti situato in Milano, Piazza XXIV Maggio con orari di lavoro, compresi sabato e festivi, dalle 14 alle 19 nei mesi invernali e dalle 14 alla 1.30 nei mesi estivi”. Il testimone ha affermato che, all'epoca, prestava servizio come volontario sull'ambulanza, a partire dalle ore 19.00 nei giorni feriali e tutto il giorno nei festivi.
Ne discende che il testimone ha potuto confermare, per propria conoscenza diretta, l'attività lavorativa della futura moglie solo dal 1983 circa in avanti e solo per i giorni festivi tutto il giorno e per i feriali dopo le 19.00, quindi, in sostanza, solo per la sera nella stagione estiva, posto che nei mesi invernali l'appellante ha allegato che lavorava solo sino alle 19.00.
Per il periodo precedente al 1983 e fuori dagli orari in cui era in loco per la propria attività di volontariato, evidentemente il testimone ha riferito quanto appreso dalla stessa appellante e, Tes_4
come noto, la testimonianza de relato actoris ha una valenza probatoria sostanzialmente nulla.
Così si è espressa, infatti, la Corte di Cassazione: “In tema di prova testimoniale, i testimoni de relato actoris sono quelli che depongono su fatti e circostanze di cui sono stati informati dal soggetto che ha proposto il giudizio, così che la rilevanza del loro assunto è sostanzialmente nulla, in quanto vertente sul fatto della dichiarazione di una parte e non sul fatto oggetto dell'accertamento, fondamento storico della pretesa” (Cass. ord. n. 4530 del 20.2.2025; Cass. n. 7746 del 8.4.2020).
Ciò premesso, deve rilevarsi che l'acquisto dell'immobile di RZ è avvenuto nel 1984 (doc. 4 atto citazione primo grado), mentre la metà di quello di OR è del 1986, posto che è intervenuto al momento del matrimonio tra l'appellate e il teste e questi, nella mail del 28.12.2016, prodotta Tes_4
dagli attori in primo grado sub doc. 13, aveva indicato il 1986 come data del matrimonio (“Ci siamo sposati nel 1986”).
pagina 11 di 19 Ribadito quanto sopra esposto circa l'assoluta indeterminatezza del credito di in Parte_1
relazione alla prestazione lavorativa svolta per il padre, per assoluta carenza di allegazione rispetto a quanto percepito come retribuzione rispetto al dovuto e mancata deduzione tempestiva della completa gratuità del lavoro prestato, peraltro rimasta indimostrata, la Corte rileva che i termini in cui il teste ha potuto confermare, per scienza diretta, la prestazione lavorativa della futura moglie, a Tes_4
favore del di lei padre, sono molto ridotti e sicuramente non tali da consentire di ritenere che vi fosse una qualche equivalenza tra il valore degli immobili acquistati dal de cuius a RZ e a OR
(quest'ultimo per la quota di metà) e il presunto credito della figlia discendente da detta attività lavorativa.
Per quanto emerso dalla testimonianza diretta del marito, infatti, la signora Parte_1
lavorava solo nei giorni festivi e la sera nei mesi estivi per i restanti giorni e, al momento del primo acquisto, era impegnata nel chiosco di famiglia da circa un anno, mentre, al momento della seconda compravendita, da circa tre anni. Tra l'altro, posto che nessuno degli altri testimoni assunti ha confermato un'attività lavorativa dell'appellante, è verosimile che l'esperienza lavorativa della stessa sia stata effettivamente piuttosto contenuta.
Pur nel difetto totale di allegazioni circa la misura del preteso credito dell'appellante verso il padre, discendente dalla prestazione lavorativa in discussione, è agevole rilevare che l'entità ridotta della prestazione lavorativa confermata dal teste, raffrontata con la tipologia e la consistenza degli immobili acquistati con denaro del de cuius, consente di affermare che il valore degli immobili sopravanzava certamente in misura significativa il preteso credito della figlia.
Dalla consulenza tecnica d'ufficio svolta in primo grado, infatti, è emerso che l'immobile di
RZ è situato in zona collinare, in un'area caratterizzata dalla presenza di villini e abitazioni immerse nel verde e gode di ampio terreno pertinenziale di circa 4.420 mq, adibito a prato e in parte a bosco ceduo. L'abitazione, corredata da autorimessa, ha una superficie convenzionale vendibile di 155,63 mq.
Il valore del complesso, stimato al 2016, data di apertura della successione, è pari ad euro 160.963,44 per l'abitazione e il box e ad euro 20.278,40 per il terreno, per un totale di euro 181.241,84.
Per quanto concerne l'appartamento di OR, da considerare per la quota di metà, dalla ctu emerge che l'unità immobiliare è sita in Via Vigevanese 9, con affaccio sul naviglio grande nella zona periferica del Comune di OR, che si estende a Sud-Ovest dal capoluogo lombardo. L'area è caratterizzata prevalentemente da edifici residenziali, con attività commerciali ubicate al piano strada.
Nelle immediate vicinanze è presente l'ingresso autostradale della tangenziale ovest di Milano (A50), oltre numerosi mezzi pubblici. L'immobile dista pochi minuti a piedi dai principali servizi (esercizi commerciali di prima necessità, negozi, ristoranti, alimentari, scuole, farmacie), i quali sono pagina 12 di 19 raggiungibili anche a piedi. L'unità immobiliare con destinazione d'uso residenziale è sita al piano settimo dello stabile condominiale. La superficie convenzionale vendibile è pari a 83,75 mq ed il valore dell'intero immobile è stato stimato nel 2016 pari ad euro 188.661,11, per cui il valore della quota di metà acquistata con denaro del defunto è di euro 94.330,55.
Al di là del valore individuato dal ctu con riferimento alla data della morte del de cuius, ai fini della riunione fittizia, deve rilevarsi, in questa sede, che la descrizione della tipologia, delle dimensioni e dell'ubicazione degli immobili in esame, che emerge dalla perizia, consente di concludere che si trattasse di immobili di un certo pregio e di valore sicuramente tale da sopravanzare il preteso -e rimasto indeterminato- credito dell'appellante per le proprie prestazioni lavorative irregolari, tenuto conto dei limiti contenuti in cui le stesse hanno potuto essere confermate dalla testimonianza del marito.
Proprio la sproporzione evidente tra il valore degli immobili acquistati dal padre e l'eventuale credito della figlia per la mancata regolarizzazione del rapporto di lavoro consente di ravvisare l'animus donandi del padre nel momento in cui ha messo a disposizione il denaro per l'acquisto di detti beni.
Sul punto, infatti, deve tenersi presente che, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, al fine di stabilire l'effettiva sussistenza di uno spirito liberale e la configurabilità di una donazione, nel momento in cui si può prospettare anche una concorrente causa onerosa, occorre tener conto della equivalenza o sproporzione tra le prestazioni in gioco.
Così, in materia di negotium mixtum cum donatione -come ad esempio nel caso di compravendita a prezzo decisamente inferiore a quello di mercato- proprio la sproporzione tra le prestazioni corrispettive consente di realizzare una finalità liberale, diversa ed ulteriore rispetto a quella di scambio, per cui il negozio può inquadrarsi tra le donazioni indirette (Cass. n. 23297 del 3.11.2009;
Cass. n. 23215 del 17.11.2010).
Analogamente, il discrimine tra donazione remuneratoria per riconoscenza o speciale remunerazione e liberalità d'uso per servizi resi, previste rispettivamente dal primo e dal secondo comma dell'art. 770 c.c., tiene conto della corrispettività tra le prestazioni e richiede, affinchè sia esclusa la donazione remuneratoria -che è una donazione vera e propria- che sussista una qual certa equivalenza economica tra il suo valore e quello dei servizi ricevuti dal disponente (Cass. n. 41480 del
24.12.2021; Cass. n. 2452 del 28.6.1976). E' stato, altresì, precisato che la sola dichiarazione del disponente di aver effettuato l'attribuzione per compensare un servizio, non vale ad inquadrare il negozio nell'ambito delle previsioni del secondo comma dell'art. 770 c.c. e quindi ad escludere la natura donativa del negozio (Cass. n. 2452 del 28.6.1976).
pagina 13 di 19 Dagli indirizzi giurisprudenziali sopra richiamati discende che la sproporzione tra le prestazioni è elemento che depone per la configurabilità dell'intento liberale e quindi della donazione.
Applicando detti principi al caso di specie, deve rilevarsi che non vi è prova di alcuna equivalenza o corrispettività tra il credito dell'appellante discendente dalla prestazione lavorativa a favore del padre e il valore degli immobili comprati dal de cuius, non avendo del resto Parte_1
mai precisato, né tanto meno dimostrato, quanto aveva percepito dal padre in nero e quale fosse la misura del proprio presunto credito, mentre non era stata né dedotta, né dimostrata la gratuità della sua attività lavorativa. In ogni caso, tenuto conto dei limiti in cui il teste ha confermato la Tes_4
prestazione lavorativa della moglie e della descrizione degli immobili emergente dalla ctu svolta in primo grado, emergono elementi che depongono per un significativo squilibrio tra le prestazioni e detta sproporzione, come visto, connota tipicamente l'animus donandi, anche nel caso in cui il beneficiario abbia reso dei servizi o comunque ci sia una causa onerosa che possa giustificare una frazione minoritaria della disposizione operata dal donante.
Pertanto, anche la lettura complessiva della testimonianza di non infirma la Testimone_4
conclusione cui è pervenuto il Tribunale secondo la quale il de cuius, fornendo alla figlia il denaro per l'acquisto degli immobili di RZ e della quota di metà di quelli di OR, ha posto in essere una donazione indiretta.
Tra l'altro, con specifico riferimento agli immobili di RZ, l'avvenuto acquisto con denaro del de cuius è stato confermato anche dal commercialista di famiglia pure sentito come teste, Tes_5
che ha riferito di disporre di copia del relativo compromesso con un assegno a favore del venditore a firma del defunto. Significativi sono, inoltre, gli indizi forniti dagli appellati e non specificamente contestati da controparte, ossia che l'immobile era stato acquistato, arredato e manutenuto nel tempo dai genitori come loro casa di villeggiatura, tanto che, alla morte del padre, l'appellante non disponeva neppure delle relative chiavi, che ha dovuto chiedere a controparte. Sono in atti la richiesta alla madre di consegna delle chiavi mediante lettera del legale di in data 19.7.2017, nonché lettera Parte_1
del 10.2.2004 del geometra che si rivolgeva a in merito a una pratica edilizia CP_6 CP_3 relativa all'immobile di RZ (docc. 14 e 15 attori).
Il motivo deve, dunque, essere rigettato.
Col secondo motivo di gravame l'appellante si duole dell'errata ricostruzione del fatto e dell'erronea valutazione delle prove relativamente al rigetto delle domande svolte dall'appellante ai fini dell'accertamento delle donazioni indirette di beni immobili, aziende ed autoveicoli, in favore di
[...]
e con mancata applicazione del principio della vicinanza della prova. CP_2 CP_1
pagina 14 di 19 Il Tribunale, a giudizio dell'appellante, avrebbe lapidariamente concluso che le donazioni indirette dedotte dalla stessa a favore degli appellati sarebbero rimaste indimostrate, conclusione da ritenersi inaccettabile alla luce delle testimonianze assunte e degli elementi presuntivi forniti. assume che il fratello era soggetto pressoché privo di reddito, avendo prestato Parte_1
una modestissima attività nelle aziende di famiglia, nonché nella azienda donatagli dal padre, e non poteva certo disporre della provvista indispensabile per l'acquisto dell'ingente patrimonio immobiliare di cui era risultato proprietario. Lo stesso nulla, del resto, aveva prodotto circa i redditi che gli avrebbero consentito di accumulare il denaro necessario per acquistare numerosi immobili, a parte il proprio libretto di lavoro. Indimostrati erano rimasti sia i redditi ricavati dal fratello dalla propria attività imprenditoriale, sia l'indennizzo che assumeva di aver, a suo tempo, percepito a titolo risarcitorio per un incidente stradale.
Il Tribunale, prosegue l'appellante, non avrebbe tenuto conto del principio di vicinanza della prova, che postulerebbe che l'onere della prova venga ripartito tenendosi conto, in concreto, della possibilità per l'uno o per l'altro dei contendenti di provare circostanze che ricadono nella rispettiva sfera di conoscenza, per cui è ragionevole gravare dell'onere probatorio la parte alla quale più è vicino il fatto da provare.
Secondo l'appellante, esclusa ogni attendibilità dei testi e maggiore credibilità e Tes_1 Tes_3
verosimiglianza avrebbe invece dovuta essere riconosciuta al teste che aveva ricordato Testimone_2 come il de cuius gli aveva “detto che stava facendo degli acquisti, in particolare di una casa, di qualche box o di magazzini…… e anche di un chiosco”.
Anche il teste pienamente attendibile, aveva confermato, a detta dell'appellante, la Tes_4
propensione del de cuius agli acquisti immobiliari. Complessivamente era emerso, pertanto, che il defunto aveva intestato al figlio maschio un cospicuo patrimonio immobiliare, ora in piena proprietà, ora in nuda proprietà.
Analogamente, la madre non aveva minimamente provati i propri redditi e si era CP_1
limitata ad affermare di avere prestato attività nelle aziende di famiglia, senza peraltro nulla dimostrare relativamente a quanto percepito a seguito di tale asserita attività.
L'appellante, pertanto, ha insistito per l'accertamento delle donazioni indirette effettuate dal de cuius a favore di moglie e figlio.
Col terzo motivo di impugnazione l'appellante lamenta il mancato accoglimento delle proprie istanze istruttorie con riferimento all'ordine di esibizione, rivolto agli appellati e all'Agenzia delle
Entrate, avente ad oggetto le dichiarazione dei redditi dal 1994 al 2018 per e dal Controparte_2
1964 al 2018 per CP_1
pagina 15 di 19 Sostiene l'appellante che il Tribunale non avrebbe speso una parola per giustificare la mancata ammissione di detta istanza istruttoria e che, fermi gli altri elementi già dedotti, sarebbe stato utile conoscere da fonte certa se i redditi degli attuali appellati fossero stati, all'epoca, di entità tale da consentire loro di effettuare gli asseriti acquisti.
Il secondo e il terzo motivo d'appello che, in quanto connessi possono essere congiuntamente trattati, sono privi di fondamento. ha chiesto di accertare le seguenti donazioni indirette del defunto: Parte_1
- a favore del fratello degli immobili posti in Assago, via Matteotti n. 23 Controparte_2
(piena proprietà di abitazione, due box e posto auto) e, sempre in Assago, via Matteotti n. 23 (nuda proprietà di due boxes doppi, di due box singoli e di due posti auto); in Milano, via Ettore Ponti n. 22
(nuda proprietà di un box) e in Milano, via Casale n. 3/A (nuda proprietà di un magazzino); dei veicoli
Autobianchi Y10, Fiat 500, Volkswagen Golf, Aprilia Leonardo, Bmw serie 3, Yamaha Majestic,
Chrysler Voyager, Ford Transit, Peugeot Boxer 2,2 HDI, Mercedes ML, People GT, Renault Trafic,
Mitsubishi L200 e della azienda di cui all'atto notaio n. 64068/42025 di repertorio del Persona_1
13/12/06, nonché della azienda relativa a licenza di somministrazione in chiosco in muratura sito in
Milano, Ripa di Porta Ticinese n. 79, di cui all'atto di cessione di azienda notaio n. Persona_2
5951/3500 di repertorio del 30/5/06;
- in favore della moglie degli immobili, posti in Milano, via Alzaia Naviglio CP_1
Grande n. 44 (appartamento e quota di metà di due negozi al foglio 473, particella 178, sub 2 e sub 3) e in Montecatini, via Monteverdi (quota di metà di una abitazione ed un box), della azienda relativa ad un chiosco per attività di somministrazione di bevande ed alimenti sito in Milano, piazza XXIV
Maggio e della licenza per il commercio su aree pubbliche.
Con riferimento a tali molteplici presunti atti donativi, il teste di parte convenuta Testimone_2 amico di famiglia, che ha iniziato a frequentare verso la fine degli anni '80 – inizio Parte_1 anni '90 (cfr risposta al cap. 44 ud. 25.11.2021), così ha riferito: “Ricordo che Controparte_3
mi aveva detto che stava facendo degli acquisti, in particolare di una casa, di qualche box o di magazzini - non ricordo con precisione a distanza di venti anni - e anche di un chiosco. CP_3
mi aveva detto di avere acquistato una pesa pubblica in disuso per trasformarla in un bar, mi aveva anche chiamato intorno al 2003 per fare un lavoretto di imbiancatura in loco, ricordo che il bar era sotto il ponte di via Valenza. ADR non mi aveva specificato se avrebbe intestato i beni da CP_3
acquistare a se stesso o ad altre persone. ADR mi aveva detto di avere una casa in CP_3 montagna, in Veneto, non so altro. Non sono in grado di riferire altro con maggiore precisione”.
pagina 16 di 19 Sebbene non vi siano ragioni per dubitare della credibilità del testimone in esame, deve rilevarsi, come osservato dal Tribunale, che effettivamente le dichiarazioni rese sono di una vaghezza e di una genericità che non consentono di qualificare donazioni indirette i molteplici atti dispositivi elencati dall'appellante e sopra riportati.
Quanto al teste marito dell'appellante, deve ribadirsi quanto già espresso dal primo Tes_4
giudice circa la natura de relato delle dichiarazioni dal medesimo rese con riferimento alle pretese donazioni agli appellati, mentre, d'altra parte, le generiche dichiarazioni del teste non Testimone_2
consentono di suffragare adeguatamente i singoli atti donativi riferiti dal Tes_4
Gli altri due testi assunti, e non ha poi fornito alcun Testimone_1 Tes_5
elemento a favore della tesi sostenuta da Parte_1
La prima, coetanea di quest'ultima e amica di famiglia da moltissimi anni, ha reso una testimonianza completamente a favore degli appellati, confermando sia che gli stessi lavoravano e disponevano di mezzi propri per l'acquisto dei beni oggetto delle pretese donazioni, sia riferendo che, al contrario, non aveva mai lavorato. Come osservato dal Tribunale, la capillare Parte_1
conoscenza da parte della teste di ogni vicenda su cui è stata interrogata, induce a dubitare Tes_1 dell'effettiva attendibilità della stessa, ma resta comunque il fatto che da detta deposizione non può ricavarsi alcun elemento a sostegno delle tesi dell'appellante.
Né elementi di riscontro rispetto a queste ultime sono pervenute dal teste Tes_3
commercialista, come suo padre, di e Quanto alle pretese donazioni CP_1 Controparte_2
agli appellati, il teste non ha saputo rispondere, ma ha comunque precisato che lavorava e CP_2
disponeva di propri redditi, come la madre CP_1
L'appellante sostiene, poi, di aver fornito elementi presuntivi circa l'assenza di adeguati redditi propri di madre e fratello che consentissero agli stessi i numerosi acquisti sopra elencati.
In realtà, detti elementi presuntivi appaiono neutralizzati da altri elementi di segno opposto.
Si è già detto che i testi e hanno riferito che e Tes_1 Tes_3 Controparte_2 CP_1
lavoravano e disponevano di redditi propri e, se per la vi possono essere ombre sulla relativa Tes_1
credibilità, non altrettanto può dirsi per il teste Tes_3
Inoltre, è la stessa che dà atto che il fratello lavorava nelle aziende di famiglia e Parte_1 nell'azienda donatagli dal padre (cfr comp. costituz. Primo gr. P. 8), sia pure sostenendo che si trattasse di una modestissima attività.
E' inoltre documentalmente provato che aveva iniziato a lavorare nel marzo Controparte_2
1989, come risulta dal libretto di lavoro che è stato dal medesimo prodotto (doc. 18 attori, primo grado).
pagina 17 di 19 Pure dimostrato è anche il gravissimo sinistro stradale di cui lo stesso era rimasto vittima da giovane e dal quale aveva ricevuto un significativo risarcimento. Dell'incidente ha riferito anche il marito dell'appellante nella citata mail del 28.12.2016, oltre che la teste e la circostanza del Tes_1
“cospicuo risarcimento” –allegata dall'attore nella prima memoria ex art. 183 cpc- non è stata specificamente contestata in primo grado da Parte_1
A fronte degli elementi sopra riassunti, l'affermazione secondo cui avrebbero dovuto gli appellati dimostrare i rispettivi redditi dell'epoca, per il principio di vicinanza della prova, condurrebbe, in realtà, a ribaltare l'onere della prova che, invero, secondo i principi generali, grava su chi invoca l'esistenza di una donazione a favore di altro erede.
Infatti, “il principio di vicinanza della prova non deroga alla regola di cui all'art. 2697 c.c. -che impone all'attore di provare i fatti costitutivi del proprio diritto e al convenuto la prova dei fatti estintivi, impeditivi o modificativi del diritto vantato dalla controparte- ma opera allorquando le disposizioni attributive delle situazioni attive non offrono indicazioni univoche per distinguere le suddette due categorie di fatti, fungendo da criterio ermeneutico alla cui stregua i primi vanno identificati in quelli più prossimi all'attore e dunque nella sua disponibilità, mentre gli altri in quelli meno prossimi e quindi più facilmente suffragabili dal convenuto, di modo che la vicinanza riguarda la possibilità di conoscere in via diretta o indiretta il fatto, e non già la possibilità concreta di acquisire la relativa prova” (Cass. n. 12910 del 22.4.2022).
Nel caso di specie, gli scarsi elementi emersi al fine di dimostrare le plurime donazioni indirette che il defunto avrebbe effettuato a favore di moglie e figlio non sono idonei a comprovare quanto dedotto e l'onere della prova sul punto grava indiscutibilmente sull'appellante, che ha invocato l'esistenza delle predette donazioni.
Parimenti inammissibile, in quanto palesemente esplorativa, è poi la richiesta di esibizione delle dichiarazioni dei redditi degli appellati per l'ampio arco temporale indicato da controparte, al dichiarato fine di verificare se gli stessi avessero o meno redditi adeguati agli acquisti operati via via nel tempo.
Sul punto è infatti insegnamento consolidato della Suprema Corte che, “in tema di poteri istruttori del giudice, l'emanazione di ordine di esibizione è discrezionale e la valutazione di indispensabilità non deve essere neppure esplicitata;
ne consegue che il relativo esercizio è svincolato da ogni onere di motivazione e il provvedimento di rigetto dell'istanza non è sindacabile in sede di legittimità, neppure sotto il profilo del difetto di motivazione, trattandosi di strumento istruttorio residuale, utilizzabile soltanto quando la prova dei fatti non possa in alcun modo essere acquisita con altri mezzi e
l'iniziativa della parte istante non abbia finalità esplorativa” (Cass. n. 27412 del 8.10.2021; Cass. 9020 del 1.4.2019; Cass. n. 4504 del 21.7.2017).
pagina 18 di 19 Conclusivamente, dunque, l'appello deve essere respinto.
SPESE DI LITE
L'esito della lite vede la soccombenza dell'appellante, che viene quindi condannata ex art 91
c.p.c. alla refusione delle spese processuali del grado in favore della controparte, liquidate come in dispositivo sulla base al D.M. n.55/2014, come modificato dal D.M. 147/22, con riferimento al valore indeterminabile della causa, dichiarato ai fini del contributo unificato giudiziale, in rapporto ai valori medi previsti in relazione alla media complessità del procedimento, escludendo dal computo la voce relativa alla fase istruttoria, assente nel presente grado.
Viene inoltre dichiarata la sussistenza degli estremi di cui all'articolo 13 comma 1- quater del d.p.r. n. 115/2002 (così come inserito dall'articolo 1 co 17. D.228/12) per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso art 13.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1
contro e , avverso la sentenza n. 1861/2024,
[...] CP_1 Controparte_2 pronunciata dal Tribunale di Milano in data 13.2.2024, pubblicata in data 21.2.2024, nell'ambito del procedimento rg 33915/2018 -ogni contraria istanza, domanda, eccezione disattesa- così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna l'appellante alla refusione delle spese processuali del grado in favore della controparte liquidate in complessivi € 8.470,00, di cui euro 2.518,00 per fase di studio, euro
1.665,00 per fase introduttiva ed euro 4.287,00 per fase decisionale, oltre il 15% per rimborso spese forfettarie e accessori di legge;
3. dichiara la sussistenza degli estremi di cui all'articolo 13 comma 1- quater del d.p.r. n. 115/2002
(così come inserito dall'articolo 1 co 17. D.228/12) per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso art 13.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 23.4.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Nicoletta Sommazzi Maria Elena Catalano
pagina 19 di 19
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE SECONDA CIVILE composta dai magistrati
Dott. Maria Elena Catalano Presidente
Dott.ssa Silvia Brat Consigliere
Dott.ssa Nicoletta Sommazzi Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta la numero di ruolo sopra riportato promossa in grado d'appello
da
elettivamente domiciliata in Milano, via Chiossetto n. 12, presso lo studio degli Parte_1
avvocati Mauro Felisari e Laura Mognaschi, che la rappresentano e difendono, in forza di procura alle lite in atti;
APPELLANTE contro
e elettivamente domiciliati in Milano, via Friuli n. 73, CP_1 Controparte_2
presso lo studio degli avvocati Paolo Campanini e Adriano Viarengo, che li rappresentano e difendono, in forza di procura alle lite in atti;
APPELLATI
PER LA RIFORMA
della sentenza n. 1861/2024 pronunciata dal Tribunale di Milano in data 13.2.2024, pubblicata in data
21.2.2024, nell'ambito del procedimento rg 33915/2018, notificata in data 14.3.2024.
pagina 1 di 19 OGGETTO: Cause di riduzione per lesione di legittima
CONCLUSIONI
Le parti all'esito dell'udienza del 15.4.2025, fissata ex artt. 127 ter e 352 cpc chiedevano rimettersi la causa in decisione sulle seguenti conclusioni:
PARTE APPELLANTE
NOTE SCRITTE CONTENENTI LA PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI PER L'APPELLANTE Parte_1
L'appellante così precisa le proprie Parte_1
c o n c l u s i o n i Voglia la Corte d'Appello di Milano, ogni contraria o diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Milano n. 1861/2024, respingere la domanda di accertamento di donazioni indirette in favore di degli immobili in Parte_1
RZ e OR (quota del 50%). Sempre in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Milano n. 1861/2024, accertare e dichiarare le avvenute donazioni indirette in piena proprietà o in nuda proprietà, da parte del sig. in favore del figlio degli immobili posti in Assago, Controparte_3 Controparte_2 via Matteotti n. 23 (piena proprietà di abitazione, due box e posto auto) e, sempre in Assago, via Matteotti n. 23 (nuda proprietà di due boxes doppi, di due box singoli e di due posti auto), in Milano, via Ettore Ponti n. 22 (nuda proprietà di un box) e in Milano, via Casale n. 3/A (nuda proprietà di un magazzino); donazioni indirettamente attuate mediante l'acquisto degli stessi da parte del sig. con denaro somministrato dal padre Controparte_2 Controparte_3 per l'effetto, dichiarare non dispensato dalla collazione, tenuto a rendere alla Controparte_2 massa ereditaria gli immobili suddetti in natura, ovvero ad imputarne il valore alla propria porzione, in quest'ultimo caso avuto riguardo al valore di ciascun immobile al tempo dell'aperta successione, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 737, 746 e 747 cod. civ.; Sempre in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Milano n. 1861/2024, accertare e dichiarare le avvenute donazioni indirette da parte del sig. in favore Controparte_3 della moglie degli immobili, posti in Milano, via Alzaia Naviglio Grande n. 44 CP_1
(appartamento e quota di metà di due negozi al foglio 473, particella 178, sub 2 e sub 3) e in Montecatini, via Monteverdi (quota di metà di una abitazione ed un box), donazioni indirettamente attuate con l'acquisto degli stessi da parte della sig.ra con denaro CP_1 somministrato dal marito per l'effetto, dichiarare non Controparte_3 CP_1 dispensata dalla collazione, tenuta a rendere alla massa ereditaria gli immobili suddetti in natura, ovvero ad imputarne il valore alla propria porzione, in quest'ultimo caso avuto riguardo al valore di ciascun immobile al tempo dell'aperta successione, ai sensi e per gli effetti di cui agli art.li 737, 746 e 747 cod. civ.; Sempre in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Milano n. 1861/2024, accertare le avvenute donazioni indirette da parte del sig. in favore del figlio Controparte_3 [...] dei veicoli Autobianchi Y10, Fiat 500, Volkswagen Golf, Aprilia Leonardo, Bmw serie CP_2
pagina 2 di 19 3, Yamaha Majestic, Chrysler Voyager, Ford Transit, Peugeot Boxer 2,2 HDI, Mercedes ML, People GT, Renault Trafic, Mitsubishi L200 e della azienda di cui all'atto notaio Persona_1
n. 64068/42025 di repertorio del 13/12/06, nonché della azienda relativa a licenza di somministrazione in chiosco in muratura sito in Milano, Ripa di Porta Ticinese n. 79 di cui all'atto di cessione di azienda notaio n. 5951/3500 di repertorio del 30/5/06, Persona_2 imputandone il valore alla propria porzione. Sempre in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Miano n. 1861/2024, accertare la avvenuta donazione indiretta da parte del sig. in favore della moglie Controparte_3 della azienda relativa ad un chiosco per attività di somministrazione di bevande CP_1 ed alimenti sito in Milano, piazza XXIV Maggio e della licenza per il commercio su aree pubbliche, imputandone il valore alla porzione di . CP_1
Sempre in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Milano n. 1861/2024, ordinare ex-art. 210 c.p.c. a di esibire in giudizio le proprie dichiarazioni dei redditi dal 1994 al Controparte_2
2018. Ordinare ex-art. 210 c.p.c. alla Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Milano di esibire in giudizio le dichiarazioni dei redditi presentate dal signor per gli anni dal 1994 Controparte_2 al 2018. Ordinare ex-art. 210 c.p.c. a di esibire in giudizio le proprie dichiarazioni dei CP_1 redditi dal 1964 al 2018. Ordinare ex-art. 210 c.p.c. alla Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Milano di esibire in giudizio le dichiarazioni dei redditi presentate dalla signora per gli anni dal 1964 CP_1 al 2018. Con il favore delle spese di entrambi i gradi di giudizio, anche di quelle relative al procedimento di mediazione. Milano, 17 dicembre 2024
PARTE APPELLATA
gli appellati e precisano le proprie CP_1 Controparte_2
C O N C L U S I O N I come segue Voglia l'Ecc.ma Corte adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvedere:
- confermare l'impugnata sentenza in ogni sua parte e, conseguentemente, respingere l'appello avverso la stessa proposto dalla sig.ra in quanto infondato in fatto ed in diritto;
Parte_1
- con vittoria di spese e compensi, oltre accessori di Legge, del doppio grado. In via istruttoria: gli appellati chiedono respingersi le istanze istruttorie della sig.ra Parte_1
in quanto inammissibili, inconferenti ed irrilevanti, ai fini dell'esito della presente
[...] impugnativa.
Milano, data di deposito. Avv. Adriano Viarengo
Avv. Paolo Campanini
pagina 3 di 19 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
In ordine allo svolgimento del processo di primo grado, dalla sentenza impugnata e dagli atti del procedimento emerge quanto segue.
e con atto di citazione ritualmente notificato in data CP_1 Controparte_2
18.7.2018, convenivano in giudizio rispettivamente figlia e sorella degli attori, Parte_1
esponendo che, in data 16.11.2016, era deceduto, senza lasciare testamento, Controparte_3
marito di e padre di e
[...] Persona_3 CP_2 Parte_1
Gli eredi legittimi erano, pertanto, il coniuge per la quota di 1/3, e i figli CP_1 [...]
e ciascuno per la quota di 1/3. CP_2 Parte_1
Il patrimonio relitto era composto da vari immobili, alcuni per la quota di 1/2, vari conti correnti, un deposito titoli e il contenuto di una cassetta di sicurezza. Uno dei conti correnti, aperto presso , era già stato diviso tra le parti. Controparte_4
Gli attori esponevano che il de cuius aveva effettuato diverse donazioni, dirette ed indirette.
In particolare, aveva donato al figlio una licenza di commercio ambulante e Controparte_2
alla figlia due pellicce di pregio e la somma complessiva di 43.000 Euro. Gli attori Parte_1
assumevano che le donazioni pecuniarie in favore di erano nulle per difetto di forma, Parte_1
con conseguente obbligo di restituzione a favore della massa ereditaria di quanto ricevuto dalla convenuta.
Con riferimento alle donazioni indirette effettuate dal defunto, gli attori assumevano che quest'ultimo aveva fornito alla figlia il denaro utilizzato per il pagamento del prezzo Parte_1
della compravendita di alcuni immobili, ubicati in RZ (TV) e in OR (MI), quest'ultimo acquistato con denaro del de cuius per la quota di metà.
Dato atto aver anticipato vari importi per l'estinzione di diverse passività ereditarie, in particolare per oneri fiscali e spese funebri, gli attori chiedevano, previa riunione fittizia, di accertare che le donazioni effettuate dal defunto alla convenuta eccedevano la disponibile.
Concludevano, pertanto, chiedendo l'accertamento della nullità delle donazioni pecuniarie a favore di per difetto della forma solenne, e della lesione della quota di legittima loro Parte_1
spettante per effetto delle donazioni indirette a quest'ultima degli immobili di RZ e OR, con conseguente necessità di procedere alla riduzione delle stesse. Domandavano anche lo scioglimento della comunione ereditaria, con collazione di tutte le donazioni accertate e l'attribuzione a ciascuno dei coeredi di beni di valore equivalente alla quota di rispettiva spettanza. pagina 4 di 19 Con comparsa depositata in data 27.11.2018 si costituiva in giudizio Parte_1
contestando le avverse pretese e sostenendo di aver pagato con denaro proprio gli immobili di RZ e
OR.
Chiedeva, inoltre, alla madre il conto della gestione degli immobili caduti in comunione, con il riconoscimento della quota di canoni a lei spettanti per quelli messi a frutto.
Assumeva che il de cuius aveva effettuato numerose donazioni indirette al figlio CP_5
aventi ad oggetto immobili, aziende e automezzi, tutti acquistati con denaro proveniente dal
[...]
padre, nonché diverse donazioni parimenti indirette anche a favore della moglie Persona_3
Concludeva chiedendo il rigetto delle domande avversarie e, in via riconvenzionale,
l'accertamento della lesione della quota di legittima a lei riservata, disponendo la riduzione delle donazioni effettuate dal defunto a favore degli attori. Aderiva, infine, alla richiesta di scioglimento della comunione, svolgendo anche una serie di domande restitutorie inerenti alla comunione.
Nel corso del procedimento di primo grado in data 11.2.2021, depositava il rendiconto CP_1
della gestione relativo ai beni immobili e, all'udienza del 18.2.2021, dichiarava di Parte_1
non avere contestazioni relative a detto rendiconto.
Si procedeva, quindi, all'interrogatorio formale di e di e CP_1 Controparte_2
venivano assunte le testimonianze di e Testimone_1 Testimone_2 Tes_3 [...]
Testimone_4
Con ordinanza in data 21.2.2022 veniva disposta c.t.u. per la stima del valore di mercato, alla data di apertura della successione, di tutti beni potenzialmente compresi nell'asse ereditario. Esaurita
l'istruzione della causa, le parti precisavano le conclusioni all'udienza del 7.6.2023.
Con sentenza parziale, in data 13.2.2024, pubblicata il 21.2.2024, definitivamente pronunciando solo su talune delle domande proposte dalle parti, il Tribunale di Milano così statuiva:
“-accerta e dichiara la nullità per difetto della forma solenne prevista dall'art. 782 c.c. della donazione pecuniaria di 40.000 Euro effettuata da in data 16.6.2009 in Controparte_3 favore di e, per l'effetto, dichiara tenuta a conferire alla massa Parte_1 Parte_1 ereditaria l'importo di 40.000 Euro;
- accerta e dichiara la natura di donazione indiretta - effettuata da in Controparte_3
favore di - del contratto di compravendita avente ad oggetto le unità immobiliari site Parte_1
in RZ (TV) - strada comunale del Canale, identificate in Catasto al (i) foglio A/6, mappale 322, subalterno 2, categoria A/2 (appartamento e giardi-no), (ii) foglio A/6 mappale 322, subalterno 1, pagina 5 di 19 categoria C/6 (box); (iii) foglio 6, map-pale 436, categoria prato;
(iv) foglio 6, mappale 436, categoria prato arbor.; (v) foglio 6, mappale 436, categoria bosco ceduo;
- accerta e dichiara la natura di donazione indiretta - effettuata da in Controparte_3
favore di - del contratto di compravendita avente ad oggetto la quota di 1/2 della Parte_1 proprietà dell'unità immobiliare sita in OR (MI) - via Vigevanese n. 9, identificata in Catasto al foglio 22, mappale 215, subalterno 52, categoria A/3;
- respinge la domanda svolta da nei confronti di di Parte_2 Controparte_2
accertamento del credito per indennità di occupazione del magazzino sito in Milano - via Casale n.
3/a, del box sito in Milano - via Ettore Ponti n. 22 nonché di due box doppi, un box e due posti auto siti in Assago - via Matteotti n. 23, in relazione al periodo antecedente all'apertura della successione;
- respinge tutte le ulteriori domande svolte da e CP_1 Controparte_2 Parte_1
di accertamento di donazioni indirette o di nullità di donazioni effettuate da
[...] Controparte_3
[...]
- respinge le domande svolte da e di CP_1 Controparte_2 Parte_1
accertamento della lesione della quota di legittima e di riduzione delle donazioni effettuate da
[...]
CP_3 Pt_1
- dichiara approvato il rendiconto depositato da l'11.2.2021, relativo alla CP_1
gestione per il periodo dal 16.11.2016 al 30.11.2018 dei beni immobili compresi nella comunione ereditaria;
- dispone la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza;
- spese al definitivo ”
In sostanza il Tribunale, per quanto rileva nel presente giudizio, sulla base delle testimonianze assunte, accertava che gli immobili di RZ e OR erano stati effettivamente acquistati da Pt_1
con denaro del padre, per cui si trattava di donazioni indirette a favore della stessa. Viceversa
[...] riteneva che non erano emersi elementi a sostegno dell'affermazione della convenuta secondo cui i numerosi beni immobili e mobili elencati da quest'ultima erano stati acquistati dalla madre e dal fratello con denaro del de cuius, per cui erano rimaste indimostrate le donazioni indirette agli attori allegate da Il Tribunale dichiarava nulla, per difetto di forma, la donazione a Parte_1 quest'ultima della somma di denaro di 40.000 euro, mentre riteneva di modico valore, e dunque valida pur in assenza di forma solenne, la dazione alla figlia di euro 3.000 da parte del defunto. Effettuata la riunione fittizia ed esclusa che vi fosse stata una lesione delle quote di riserva dei legittimari, il primo pagina 6 di 19 giudice rimetteva la causa sul ruolo per integrare la ctu, al fine di determinare l'attuale valore dei beni e procedere alla relativa divisione.
Avverso tale sentenza proponeva appello chiedendo la riforma della Parte_1
sentenza per tre motivi.
Si costituivano e contestando l'appello e CP_1 Controparte_2
chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
Alla prima udienza del 24.9.2025 il consigliere istruttore visti gli artt. 127 ter ce 352 c.p.c., fissava davanti a sé l'udienza del 25.2.2025 –poi rinviata d'ufficio al 15.4.2025- per la rimessione della causa in decisione, assegnando termine perentorio alle parti -calcolati a ritroso rispetto alla detta udienza- di giorni 60 per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, di giorni 30 per il deposito di comparse conclusionali, di giorni 15 per il deposito di note di replica.
Assegnava altresì termine perentorio sino alla data dell'udienza per il deposito di note scritte sostitutive della stessa, salvo quanto disposto dall'art. 127 ter, quarto comma, c.p.c., ricorrendone i presupposti.
Depositati gli iscritti conclusionali e le note sostitutive della udienza, la causa è stata rimessa in decisione innanzi al Collegio dell'udienza del 15.4.2025 e decisa nella camera di consiglio del
23.4.2025.
Col primo motivo di impugnazione l'appellante lamenta l'errata ricostruzione del fatto e l'errata valutazione delle prove orali da parte del Tribunale, con riferimento all'accertamento delle presunte donazioni indirette di beni immobili, che –secondo controparte- sarebbero state effettuate dal de cuius in suo favore, con violazione dell'art. 769 c.c..
Secondo l'appellante il primo giudice, errando nella complessiva interpretazione delle prove testimoniali, è giunto a ritenere provate le donazioni indirette allegate dagli attori, mentre ha ritenuto indimostrate quelle a favore della moglie e del figlio del defunto, che erano state dedotte dalla convenuta.
In particolare, relativamente alle contestate donazioni all'appellante degli immobili di RZ e di
OR, evidenzia che il Tribunale, pur basandosi sulle dichiarazioni del teste Parte_1
ha dato in realtà una lettura assolutamente parziale della deposizione. Detto testimone, marito Tes_4 dell'appellante, aveva infatti dichiarato che l'acquisto degli immobili era stato effettuato da Da Pt_1
pagina 7 di 19 Part con denaro del suocero, ma aveva anche precisato che detti acquisti erano avvenuti “perché la figlia lavorava con lui senza essere regolarizzata”.
Il medesimo teste, del resto, a giudizio dell'appellante, aveva confermato che effettivamente aveva lavorato per il padre dal 1978 al 1988, presso il chiosco per la somministrazione Parte_1
di bevande ed alimenti, sito in Milano, piazza XXIV Maggio, in qualità di barista e cassiera, tutti i giorni, compresi sabato e festivi, dalle 14.00 alle 19.00 nei mesi invernali e dalle 14.00 alle 1.30 nei mesi estivi. Il aveva, inoltre, riferito che, nei primi anni '80, era volontario in un'ambulanza Tes_4
che stazionava vicino a detto chiosco e così aveva conosciuto la futura moglie.
Dalla testimonianza del pertanto, assume l'appellante, si desume che il denaro per Tes_4
l'acquisto degli immobili di RZ e OR era effettivamente venuto dal de cuius, ma che la relativa dazione era stata effettuata senza spirito di liberalità, ma in forza di un vincolo giuridico. Il defunto, infatti, lungi dal voler arricchire la figlia, sarebbe stato consapevole di essere obbligato, sia giuridicamente che moralmente, verso la stessa, avendo l'appellante prestato gratuitamente la propria attività nell'azienda paterna per dieci anni.
Il motivo è infondato.
In primo luogo deve rilevarsi la novità delle prospettazioni dell'appellante, che solo nella comparsa conclusionale in primo grado, dopo quindi lo scadere dei termini per le preclusioni assertive, ha sostenuto, per la prima volta, che gli immobili di RZ e di OR erano stati acquistati sì con denaro del padre, ma a fronte del debito dello stesso verso la figlia, relativo all'attività lavorativa prestata da quest'ultima nell'azienda paterna, dal 1978 al 1988.
In atto di citazione gli attori avevano dedotto che gli immobili in discussione erano stati acquistati dalla convenuta con denaro del padre e che, all'epoca, era molto giovane, addirittura Parte_1 appena diciottenne alla data dell'acquisto degli immobili in RZ, e inoccupata.
In comparsa di costituzione aveva contrastato le domande attoree sostenendo di Parte_1 aver acquistato gli immobili in oggetto con denaro proprio e aveva contestato l'affermazione avversaria secondo cui, all'epoca, sarebbe stata inoccupata sostenendo invece che aveva lavorato col padre dal
1978 al 1988. Così in comparsa di costituzione: “Quanto all'immobile in RZ, lo stesso è stato acquistato dalla signora con danaro proprio. Non corrisponde al vero che la signora Parte_2 fosse “inoccupata”. In realtà la stessa ha lavorato nelle aziende di famiglia Parte_1 addirittura dall'età di tredici anni (anno 1978) sino a tutto il 1988. Allo stesso modo l'immobile in
OR, via Vigevanese, per la quota di metà è stato acquistato dalla signora sempre Parte_1 con denaro proprio” (cfr comp. cost. primo grado p. 6). Non vi era, invece, nessuna menzione in ordine alla mancata regolarizzazione di detto impiego.
pagina 8 di 19 In memoria ex art. 183, n. 1, cpc, la convenuta si concentrava sulle proprie domande riconvenzionali e non tornava più sulle prestazioni lavorative rese a favore del padre.
Gli attori, con la propria prima memoria ex art. 183 cpc, contestavano che avesse Parte_1
mai lavorato nelle aziende di famiglia e, in ogni caso, rilevavano che redditi percepiti per tale presunta attività lavorativa, anche qualora fossero stati tutti accantonati, non potevano essere di entità tale da consentirle l'acquisto dei due immobili in discussione, anche tenuto conto che i due acquisti erano intervenuti quando la convenuta aveva appena 18 e 21 anni. Nella propria memoria istruttoria gli attori chiedevano ordinarsi alla convenuta, ex art. 210 cpc, l'esibizione delle dichiarazioni dei redditi relative al periodo d'imposta dal 1978 al 1987, onde verificare di quali redditi, all'epoca, la stessa disponeva.
Solamente a fronte di tale richiesta, per la prima volta, nella sua terza memoria Parte_1
ex art. 183 cpc così deduceva: “Quanto alla richiesta di ordine di esibizione delle dichiarazioni dei redditi della convenuta per il periodo 1978/1987, si precisa che la sig.ra lavorava nelle Pt_1 aziende di famiglia senza formalizzazione del rapporto e dei relativi redditi” (cfr memoria 183 n. 3 convenuta p. 1). Null'altro.
Dagli elementi sopra riassunti emerge, pertanto, che la mancata formalizzazione del rapporto di lavoro è emersa solo nella terza memoria ex art. 183 cpc di al fine di contrastare Parte_1
l'ordine di esibizione chiesto da controparte.
Mai la convenuta aveva invece dedotto, neppure in tale memoria, che la sua prestazione lavorativa fosse stata gratuita. Anzi, il riferimento alla mancata formalizzazione non solo del rapporto ma anche “dei relativi redditi” induce a ritenere che questi ultimi ci fossero, seppure non formalmente dichiarati.
Del resto, la mancata formalizzazione del rapporto di lavoro e quindi la prestazione “in nero” di attività lavorativa è chiaramente cosa diversa dalla gratuità della prestazione.
Le allegazioni della convenuta in comparsa di costituzione e fino alla seconda memoria ex art. 183 cpc erano, peraltro, indirizzate in senso contrario a detta gratuità, dal momento che, a fronte delle domande avversarie, aveva allegato di aver acquistato i due immobili con denaro Parte_1
proprio e aveva sostenuto che non era inoccupata, avendo lavorato per dieci anni nell'azienda paterna, in tal modo lasciando intendere di aver avuto, per tale via, un proprio reddito e le risorse quindi per effettuare gli acquisti in contestazione.
Neppure mai la convenuta aveva allegato, prima della comparsa conclusionale avanti al
Tribunale, che le pretese donazioni erano state effettuate effettivamente con denaro del padre, ma per saldare il debito verso la figlia derivante dalla prestazione lavorativa non regolare effettuata nell'azienda paterna.
pagina 9 di 19 Tale allegazione, pertanto, è palesemente tardiva ed è rimasta anche del tutto indeterminata.
Posto, infatti, che non è mai emersa la completa gratuità della prestazione lavorativa in discussione, deve rilevarsi che non è stato dedotto dalla convenuta in che misura la stessa era stata retribuita “in nero” e quale, di conseguenza, fosse l'entità del presunto debito del padre per la mancata formalizzazione del rapporto. Non è, del resto, infrequente che le prestazioni lavorative non regolari vengano, comunque, retribuite anche in misura superiore ai minimi di legge, proprio per compensare il mancato riconoscimento dei contributi previdenziali e di taluni istituti propri del rapporto di lavoro subordinato. Peraltro, che la prestazione lavorativa della convenuta si inquadrasse nel rapporto di lavoro dipendente non è nemmeno scontato, dal momento che si trattava della figlia del titolare.
Ciò premesso in ordine alla novità della prospettazione dell'appellante e all'indeterminatezza del presunto credito vantato dalla stessa verso il padre per le prestazioni lavorative a suo tempo svolte, in ordine alla testimonianza del sig. marito di la Corte osserva Testimone_4 Parte_1
quanto segue.
Il testimone, in ordine agli acquisti degli immobili di RZ e OR (quest'ultimo per la quota del 50%), ha confermato che detti immobili erano stati comprati con denaro del de cuius, ma ha testualmente così aggiunto: “voleva mettersi a posto la coscienza perché la figlia lavorava con lui senza essere regolarizzata”.
In ordine a tale precisazione deve, innanzi tutto, ribadirsi quanto sopra esposto circa il fatto che il lavoro non regolarizzato non equivale al lavoro gratuito. E' esperienza comune che i lavori non regolari siano retribuiti “in nero”, anche se senza le tutele previste per il lavoro subordinato -in primis i contributi previdenziali- e spesso senza riconoscimento di tutti gli istituti previsti dal diritto del lavoro, come la tredicesima, le ferie pagate o il trattamento di fine rapporto. Tuttavia, l'effettiva conformazione, nel caso concreto, del lavoro non regolare è molto variabile, potendo taluni di tali istituti in realtà essere, comunque, monetizzati, e, nel caso di specie, l'assenza assoluta di allegazioni da parte della difesa di non consente, come detto, di determinare, neppure in modo Parte_1
approssimativo, il presunto credito della figlia verso il padre discendente dalla prestazione lavorativa in esame.
Inoltre, come osservato dal Tribunale, nell'ambito della deposizione del teste occorre Tes_4
distinguere quanto dal medesimo percepito direttamente e quanto è frutto del racconto di altri, assumendo in tale secondo caso la deposizione i caratteri della testimonianza de relato, che necessita, come tale, di essere suffragata da altri elementi oggettivi e concordanti per avere efficacia probatoria
(Cass. 569/2015, Cass. 4530/2025).
pagina 10 di 19 Sotto tale profilo, il marito dell'appellante ha riferito di aver conosciuto la sua futura moglie all'inizio degli anni '80, quando era volontario in un'ambulanza che stazionava vicino al chiosco in cui lavorava l'appellante. Più precisamente, rispondendo al capitolo di prova n. 26 della memoria istruttoria della convenuta, ha affermato di aver cominciato a frequentare la famiglia circa nel Pt_1
1983. Ne discende che la conferma da parte del teste dell'attività lavorativa dell'appellante non può riguardare i primi anni, avendo quest'ultima sostenuto di aver iniziato a lavorare nel chiosco di famiglia addirittura nel 1978, quando aveva appena tredici anni, circostanza peraltro che desta qualche perplessità, tenuto conto che, all'epoca, la signora frequentava ancora la scuola dell'obbligo, come osservato da controparte.
Inoltre il teste per scienza diretta, non ha potuto confermare neppure l'orario di lavoro Tes_4 indicato dalla moglie. Quest'ultima nel capitolo di prova n. 44 aveva così dedotto: “ dal Parte_1
1978 al 1988 ha lavorato in qualità di barista e cassiera presso il chiosco per la somministrazione di bevande e alimenti situato in Milano, Piazza XXIV Maggio con orari di lavoro, compresi sabato e festivi, dalle 14 alle 19 nei mesi invernali e dalle 14 alla 1.30 nei mesi estivi”. Il testimone ha affermato che, all'epoca, prestava servizio come volontario sull'ambulanza, a partire dalle ore 19.00 nei giorni feriali e tutto il giorno nei festivi.
Ne discende che il testimone ha potuto confermare, per propria conoscenza diretta, l'attività lavorativa della futura moglie solo dal 1983 circa in avanti e solo per i giorni festivi tutto il giorno e per i feriali dopo le 19.00, quindi, in sostanza, solo per la sera nella stagione estiva, posto che nei mesi invernali l'appellante ha allegato che lavorava solo sino alle 19.00.
Per il periodo precedente al 1983 e fuori dagli orari in cui era in loco per la propria attività di volontariato, evidentemente il testimone ha riferito quanto appreso dalla stessa appellante e, Tes_4
come noto, la testimonianza de relato actoris ha una valenza probatoria sostanzialmente nulla.
Così si è espressa, infatti, la Corte di Cassazione: “In tema di prova testimoniale, i testimoni de relato actoris sono quelli che depongono su fatti e circostanze di cui sono stati informati dal soggetto che ha proposto il giudizio, così che la rilevanza del loro assunto è sostanzialmente nulla, in quanto vertente sul fatto della dichiarazione di una parte e non sul fatto oggetto dell'accertamento, fondamento storico della pretesa” (Cass. ord. n. 4530 del 20.2.2025; Cass. n. 7746 del 8.4.2020).
Ciò premesso, deve rilevarsi che l'acquisto dell'immobile di RZ è avvenuto nel 1984 (doc. 4 atto citazione primo grado), mentre la metà di quello di OR è del 1986, posto che è intervenuto al momento del matrimonio tra l'appellate e il teste e questi, nella mail del 28.12.2016, prodotta Tes_4
dagli attori in primo grado sub doc. 13, aveva indicato il 1986 come data del matrimonio (“Ci siamo sposati nel 1986”).
pagina 11 di 19 Ribadito quanto sopra esposto circa l'assoluta indeterminatezza del credito di in Parte_1
relazione alla prestazione lavorativa svolta per il padre, per assoluta carenza di allegazione rispetto a quanto percepito come retribuzione rispetto al dovuto e mancata deduzione tempestiva della completa gratuità del lavoro prestato, peraltro rimasta indimostrata, la Corte rileva che i termini in cui il teste ha potuto confermare, per scienza diretta, la prestazione lavorativa della futura moglie, a Tes_4
favore del di lei padre, sono molto ridotti e sicuramente non tali da consentire di ritenere che vi fosse una qualche equivalenza tra il valore degli immobili acquistati dal de cuius a RZ e a OR
(quest'ultimo per la quota di metà) e il presunto credito della figlia discendente da detta attività lavorativa.
Per quanto emerso dalla testimonianza diretta del marito, infatti, la signora Parte_1
lavorava solo nei giorni festivi e la sera nei mesi estivi per i restanti giorni e, al momento del primo acquisto, era impegnata nel chiosco di famiglia da circa un anno, mentre, al momento della seconda compravendita, da circa tre anni. Tra l'altro, posto che nessuno degli altri testimoni assunti ha confermato un'attività lavorativa dell'appellante, è verosimile che l'esperienza lavorativa della stessa sia stata effettivamente piuttosto contenuta.
Pur nel difetto totale di allegazioni circa la misura del preteso credito dell'appellante verso il padre, discendente dalla prestazione lavorativa in discussione, è agevole rilevare che l'entità ridotta della prestazione lavorativa confermata dal teste, raffrontata con la tipologia e la consistenza degli immobili acquistati con denaro del de cuius, consente di affermare che il valore degli immobili sopravanzava certamente in misura significativa il preteso credito della figlia.
Dalla consulenza tecnica d'ufficio svolta in primo grado, infatti, è emerso che l'immobile di
RZ è situato in zona collinare, in un'area caratterizzata dalla presenza di villini e abitazioni immerse nel verde e gode di ampio terreno pertinenziale di circa 4.420 mq, adibito a prato e in parte a bosco ceduo. L'abitazione, corredata da autorimessa, ha una superficie convenzionale vendibile di 155,63 mq.
Il valore del complesso, stimato al 2016, data di apertura della successione, è pari ad euro 160.963,44 per l'abitazione e il box e ad euro 20.278,40 per il terreno, per un totale di euro 181.241,84.
Per quanto concerne l'appartamento di OR, da considerare per la quota di metà, dalla ctu emerge che l'unità immobiliare è sita in Via Vigevanese 9, con affaccio sul naviglio grande nella zona periferica del Comune di OR, che si estende a Sud-Ovest dal capoluogo lombardo. L'area è caratterizzata prevalentemente da edifici residenziali, con attività commerciali ubicate al piano strada.
Nelle immediate vicinanze è presente l'ingresso autostradale della tangenziale ovest di Milano (A50), oltre numerosi mezzi pubblici. L'immobile dista pochi minuti a piedi dai principali servizi (esercizi commerciali di prima necessità, negozi, ristoranti, alimentari, scuole, farmacie), i quali sono pagina 12 di 19 raggiungibili anche a piedi. L'unità immobiliare con destinazione d'uso residenziale è sita al piano settimo dello stabile condominiale. La superficie convenzionale vendibile è pari a 83,75 mq ed il valore dell'intero immobile è stato stimato nel 2016 pari ad euro 188.661,11, per cui il valore della quota di metà acquistata con denaro del defunto è di euro 94.330,55.
Al di là del valore individuato dal ctu con riferimento alla data della morte del de cuius, ai fini della riunione fittizia, deve rilevarsi, in questa sede, che la descrizione della tipologia, delle dimensioni e dell'ubicazione degli immobili in esame, che emerge dalla perizia, consente di concludere che si trattasse di immobili di un certo pregio e di valore sicuramente tale da sopravanzare il preteso -e rimasto indeterminato- credito dell'appellante per le proprie prestazioni lavorative irregolari, tenuto conto dei limiti contenuti in cui le stesse hanno potuto essere confermate dalla testimonianza del marito.
Proprio la sproporzione evidente tra il valore degli immobili acquistati dal padre e l'eventuale credito della figlia per la mancata regolarizzazione del rapporto di lavoro consente di ravvisare l'animus donandi del padre nel momento in cui ha messo a disposizione il denaro per l'acquisto di detti beni.
Sul punto, infatti, deve tenersi presente che, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, al fine di stabilire l'effettiva sussistenza di uno spirito liberale e la configurabilità di una donazione, nel momento in cui si può prospettare anche una concorrente causa onerosa, occorre tener conto della equivalenza o sproporzione tra le prestazioni in gioco.
Così, in materia di negotium mixtum cum donatione -come ad esempio nel caso di compravendita a prezzo decisamente inferiore a quello di mercato- proprio la sproporzione tra le prestazioni corrispettive consente di realizzare una finalità liberale, diversa ed ulteriore rispetto a quella di scambio, per cui il negozio può inquadrarsi tra le donazioni indirette (Cass. n. 23297 del 3.11.2009;
Cass. n. 23215 del 17.11.2010).
Analogamente, il discrimine tra donazione remuneratoria per riconoscenza o speciale remunerazione e liberalità d'uso per servizi resi, previste rispettivamente dal primo e dal secondo comma dell'art. 770 c.c., tiene conto della corrispettività tra le prestazioni e richiede, affinchè sia esclusa la donazione remuneratoria -che è una donazione vera e propria- che sussista una qual certa equivalenza economica tra il suo valore e quello dei servizi ricevuti dal disponente (Cass. n. 41480 del
24.12.2021; Cass. n. 2452 del 28.6.1976). E' stato, altresì, precisato che la sola dichiarazione del disponente di aver effettuato l'attribuzione per compensare un servizio, non vale ad inquadrare il negozio nell'ambito delle previsioni del secondo comma dell'art. 770 c.c. e quindi ad escludere la natura donativa del negozio (Cass. n. 2452 del 28.6.1976).
pagina 13 di 19 Dagli indirizzi giurisprudenziali sopra richiamati discende che la sproporzione tra le prestazioni è elemento che depone per la configurabilità dell'intento liberale e quindi della donazione.
Applicando detti principi al caso di specie, deve rilevarsi che non vi è prova di alcuna equivalenza o corrispettività tra il credito dell'appellante discendente dalla prestazione lavorativa a favore del padre e il valore degli immobili comprati dal de cuius, non avendo del resto Parte_1
mai precisato, né tanto meno dimostrato, quanto aveva percepito dal padre in nero e quale fosse la misura del proprio presunto credito, mentre non era stata né dedotta, né dimostrata la gratuità della sua attività lavorativa. In ogni caso, tenuto conto dei limiti in cui il teste ha confermato la Tes_4
prestazione lavorativa della moglie e della descrizione degli immobili emergente dalla ctu svolta in primo grado, emergono elementi che depongono per un significativo squilibrio tra le prestazioni e detta sproporzione, come visto, connota tipicamente l'animus donandi, anche nel caso in cui il beneficiario abbia reso dei servizi o comunque ci sia una causa onerosa che possa giustificare una frazione minoritaria della disposizione operata dal donante.
Pertanto, anche la lettura complessiva della testimonianza di non infirma la Testimone_4
conclusione cui è pervenuto il Tribunale secondo la quale il de cuius, fornendo alla figlia il denaro per l'acquisto degli immobili di RZ e della quota di metà di quelli di OR, ha posto in essere una donazione indiretta.
Tra l'altro, con specifico riferimento agli immobili di RZ, l'avvenuto acquisto con denaro del de cuius è stato confermato anche dal commercialista di famiglia pure sentito come teste, Tes_5
che ha riferito di disporre di copia del relativo compromesso con un assegno a favore del venditore a firma del defunto. Significativi sono, inoltre, gli indizi forniti dagli appellati e non specificamente contestati da controparte, ossia che l'immobile era stato acquistato, arredato e manutenuto nel tempo dai genitori come loro casa di villeggiatura, tanto che, alla morte del padre, l'appellante non disponeva neppure delle relative chiavi, che ha dovuto chiedere a controparte. Sono in atti la richiesta alla madre di consegna delle chiavi mediante lettera del legale di in data 19.7.2017, nonché lettera Parte_1
del 10.2.2004 del geometra che si rivolgeva a in merito a una pratica edilizia CP_6 CP_3 relativa all'immobile di RZ (docc. 14 e 15 attori).
Il motivo deve, dunque, essere rigettato.
Col secondo motivo di gravame l'appellante si duole dell'errata ricostruzione del fatto e dell'erronea valutazione delle prove relativamente al rigetto delle domande svolte dall'appellante ai fini dell'accertamento delle donazioni indirette di beni immobili, aziende ed autoveicoli, in favore di
[...]
e con mancata applicazione del principio della vicinanza della prova. CP_2 CP_1
pagina 14 di 19 Il Tribunale, a giudizio dell'appellante, avrebbe lapidariamente concluso che le donazioni indirette dedotte dalla stessa a favore degli appellati sarebbero rimaste indimostrate, conclusione da ritenersi inaccettabile alla luce delle testimonianze assunte e degli elementi presuntivi forniti. assume che il fratello era soggetto pressoché privo di reddito, avendo prestato Parte_1
una modestissima attività nelle aziende di famiglia, nonché nella azienda donatagli dal padre, e non poteva certo disporre della provvista indispensabile per l'acquisto dell'ingente patrimonio immobiliare di cui era risultato proprietario. Lo stesso nulla, del resto, aveva prodotto circa i redditi che gli avrebbero consentito di accumulare il denaro necessario per acquistare numerosi immobili, a parte il proprio libretto di lavoro. Indimostrati erano rimasti sia i redditi ricavati dal fratello dalla propria attività imprenditoriale, sia l'indennizzo che assumeva di aver, a suo tempo, percepito a titolo risarcitorio per un incidente stradale.
Il Tribunale, prosegue l'appellante, non avrebbe tenuto conto del principio di vicinanza della prova, che postulerebbe che l'onere della prova venga ripartito tenendosi conto, in concreto, della possibilità per l'uno o per l'altro dei contendenti di provare circostanze che ricadono nella rispettiva sfera di conoscenza, per cui è ragionevole gravare dell'onere probatorio la parte alla quale più è vicino il fatto da provare.
Secondo l'appellante, esclusa ogni attendibilità dei testi e maggiore credibilità e Tes_1 Tes_3
verosimiglianza avrebbe invece dovuta essere riconosciuta al teste che aveva ricordato Testimone_2 come il de cuius gli aveva “detto che stava facendo degli acquisti, in particolare di una casa, di qualche box o di magazzini…… e anche di un chiosco”.
Anche il teste pienamente attendibile, aveva confermato, a detta dell'appellante, la Tes_4
propensione del de cuius agli acquisti immobiliari. Complessivamente era emerso, pertanto, che il defunto aveva intestato al figlio maschio un cospicuo patrimonio immobiliare, ora in piena proprietà, ora in nuda proprietà.
Analogamente, la madre non aveva minimamente provati i propri redditi e si era CP_1
limitata ad affermare di avere prestato attività nelle aziende di famiglia, senza peraltro nulla dimostrare relativamente a quanto percepito a seguito di tale asserita attività.
L'appellante, pertanto, ha insistito per l'accertamento delle donazioni indirette effettuate dal de cuius a favore di moglie e figlio.
Col terzo motivo di impugnazione l'appellante lamenta il mancato accoglimento delle proprie istanze istruttorie con riferimento all'ordine di esibizione, rivolto agli appellati e all'Agenzia delle
Entrate, avente ad oggetto le dichiarazione dei redditi dal 1994 al 2018 per e dal Controparte_2
1964 al 2018 per CP_1
pagina 15 di 19 Sostiene l'appellante che il Tribunale non avrebbe speso una parola per giustificare la mancata ammissione di detta istanza istruttoria e che, fermi gli altri elementi già dedotti, sarebbe stato utile conoscere da fonte certa se i redditi degli attuali appellati fossero stati, all'epoca, di entità tale da consentire loro di effettuare gli asseriti acquisti.
Il secondo e il terzo motivo d'appello che, in quanto connessi possono essere congiuntamente trattati, sono privi di fondamento. ha chiesto di accertare le seguenti donazioni indirette del defunto: Parte_1
- a favore del fratello degli immobili posti in Assago, via Matteotti n. 23 Controparte_2
(piena proprietà di abitazione, due box e posto auto) e, sempre in Assago, via Matteotti n. 23 (nuda proprietà di due boxes doppi, di due box singoli e di due posti auto); in Milano, via Ettore Ponti n. 22
(nuda proprietà di un box) e in Milano, via Casale n. 3/A (nuda proprietà di un magazzino); dei veicoli
Autobianchi Y10, Fiat 500, Volkswagen Golf, Aprilia Leonardo, Bmw serie 3, Yamaha Majestic,
Chrysler Voyager, Ford Transit, Peugeot Boxer 2,2 HDI, Mercedes ML, People GT, Renault Trafic,
Mitsubishi L200 e della azienda di cui all'atto notaio n. 64068/42025 di repertorio del Persona_1
13/12/06, nonché della azienda relativa a licenza di somministrazione in chiosco in muratura sito in
Milano, Ripa di Porta Ticinese n. 79, di cui all'atto di cessione di azienda notaio n. Persona_2
5951/3500 di repertorio del 30/5/06;
- in favore della moglie degli immobili, posti in Milano, via Alzaia Naviglio CP_1
Grande n. 44 (appartamento e quota di metà di due negozi al foglio 473, particella 178, sub 2 e sub 3) e in Montecatini, via Monteverdi (quota di metà di una abitazione ed un box), della azienda relativa ad un chiosco per attività di somministrazione di bevande ed alimenti sito in Milano, piazza XXIV
Maggio e della licenza per il commercio su aree pubbliche.
Con riferimento a tali molteplici presunti atti donativi, il teste di parte convenuta Testimone_2 amico di famiglia, che ha iniziato a frequentare verso la fine degli anni '80 – inizio Parte_1 anni '90 (cfr risposta al cap. 44 ud. 25.11.2021), così ha riferito: “Ricordo che Controparte_3
mi aveva detto che stava facendo degli acquisti, in particolare di una casa, di qualche box o di magazzini - non ricordo con precisione a distanza di venti anni - e anche di un chiosco. CP_3
mi aveva detto di avere acquistato una pesa pubblica in disuso per trasformarla in un bar, mi aveva anche chiamato intorno al 2003 per fare un lavoretto di imbiancatura in loco, ricordo che il bar era sotto il ponte di via Valenza. ADR non mi aveva specificato se avrebbe intestato i beni da CP_3
acquistare a se stesso o ad altre persone. ADR mi aveva detto di avere una casa in CP_3 montagna, in Veneto, non so altro. Non sono in grado di riferire altro con maggiore precisione”.
pagina 16 di 19 Sebbene non vi siano ragioni per dubitare della credibilità del testimone in esame, deve rilevarsi, come osservato dal Tribunale, che effettivamente le dichiarazioni rese sono di una vaghezza e di una genericità che non consentono di qualificare donazioni indirette i molteplici atti dispositivi elencati dall'appellante e sopra riportati.
Quanto al teste marito dell'appellante, deve ribadirsi quanto già espresso dal primo Tes_4
giudice circa la natura de relato delle dichiarazioni dal medesimo rese con riferimento alle pretese donazioni agli appellati, mentre, d'altra parte, le generiche dichiarazioni del teste non Testimone_2
consentono di suffragare adeguatamente i singoli atti donativi riferiti dal Tes_4
Gli altri due testi assunti, e non ha poi fornito alcun Testimone_1 Tes_5
elemento a favore della tesi sostenuta da Parte_1
La prima, coetanea di quest'ultima e amica di famiglia da moltissimi anni, ha reso una testimonianza completamente a favore degli appellati, confermando sia che gli stessi lavoravano e disponevano di mezzi propri per l'acquisto dei beni oggetto delle pretese donazioni, sia riferendo che, al contrario, non aveva mai lavorato. Come osservato dal Tribunale, la capillare Parte_1
conoscenza da parte della teste di ogni vicenda su cui è stata interrogata, induce a dubitare Tes_1 dell'effettiva attendibilità della stessa, ma resta comunque il fatto che da detta deposizione non può ricavarsi alcun elemento a sostegno delle tesi dell'appellante.
Né elementi di riscontro rispetto a queste ultime sono pervenute dal teste Tes_3
commercialista, come suo padre, di e Quanto alle pretese donazioni CP_1 Controparte_2
agli appellati, il teste non ha saputo rispondere, ma ha comunque precisato che lavorava e CP_2
disponeva di propri redditi, come la madre CP_1
L'appellante sostiene, poi, di aver fornito elementi presuntivi circa l'assenza di adeguati redditi propri di madre e fratello che consentissero agli stessi i numerosi acquisti sopra elencati.
In realtà, detti elementi presuntivi appaiono neutralizzati da altri elementi di segno opposto.
Si è già detto che i testi e hanno riferito che e Tes_1 Tes_3 Controparte_2 CP_1
lavoravano e disponevano di redditi propri e, se per la vi possono essere ombre sulla relativa Tes_1
credibilità, non altrettanto può dirsi per il teste Tes_3
Inoltre, è la stessa che dà atto che il fratello lavorava nelle aziende di famiglia e Parte_1 nell'azienda donatagli dal padre (cfr comp. costituz. Primo gr. P. 8), sia pure sostenendo che si trattasse di una modestissima attività.
E' inoltre documentalmente provato che aveva iniziato a lavorare nel marzo Controparte_2
1989, come risulta dal libretto di lavoro che è stato dal medesimo prodotto (doc. 18 attori, primo grado).
pagina 17 di 19 Pure dimostrato è anche il gravissimo sinistro stradale di cui lo stesso era rimasto vittima da giovane e dal quale aveva ricevuto un significativo risarcimento. Dell'incidente ha riferito anche il marito dell'appellante nella citata mail del 28.12.2016, oltre che la teste e la circostanza del Tes_1
“cospicuo risarcimento” –allegata dall'attore nella prima memoria ex art. 183 cpc- non è stata specificamente contestata in primo grado da Parte_1
A fronte degli elementi sopra riassunti, l'affermazione secondo cui avrebbero dovuto gli appellati dimostrare i rispettivi redditi dell'epoca, per il principio di vicinanza della prova, condurrebbe, in realtà, a ribaltare l'onere della prova che, invero, secondo i principi generali, grava su chi invoca l'esistenza di una donazione a favore di altro erede.
Infatti, “il principio di vicinanza della prova non deroga alla regola di cui all'art. 2697 c.c. -che impone all'attore di provare i fatti costitutivi del proprio diritto e al convenuto la prova dei fatti estintivi, impeditivi o modificativi del diritto vantato dalla controparte- ma opera allorquando le disposizioni attributive delle situazioni attive non offrono indicazioni univoche per distinguere le suddette due categorie di fatti, fungendo da criterio ermeneutico alla cui stregua i primi vanno identificati in quelli più prossimi all'attore e dunque nella sua disponibilità, mentre gli altri in quelli meno prossimi e quindi più facilmente suffragabili dal convenuto, di modo che la vicinanza riguarda la possibilità di conoscere in via diretta o indiretta il fatto, e non già la possibilità concreta di acquisire la relativa prova” (Cass. n. 12910 del 22.4.2022).
Nel caso di specie, gli scarsi elementi emersi al fine di dimostrare le plurime donazioni indirette che il defunto avrebbe effettuato a favore di moglie e figlio non sono idonei a comprovare quanto dedotto e l'onere della prova sul punto grava indiscutibilmente sull'appellante, che ha invocato l'esistenza delle predette donazioni.
Parimenti inammissibile, in quanto palesemente esplorativa, è poi la richiesta di esibizione delle dichiarazioni dei redditi degli appellati per l'ampio arco temporale indicato da controparte, al dichiarato fine di verificare se gli stessi avessero o meno redditi adeguati agli acquisti operati via via nel tempo.
Sul punto è infatti insegnamento consolidato della Suprema Corte che, “in tema di poteri istruttori del giudice, l'emanazione di ordine di esibizione è discrezionale e la valutazione di indispensabilità non deve essere neppure esplicitata;
ne consegue che il relativo esercizio è svincolato da ogni onere di motivazione e il provvedimento di rigetto dell'istanza non è sindacabile in sede di legittimità, neppure sotto il profilo del difetto di motivazione, trattandosi di strumento istruttorio residuale, utilizzabile soltanto quando la prova dei fatti non possa in alcun modo essere acquisita con altri mezzi e
l'iniziativa della parte istante non abbia finalità esplorativa” (Cass. n. 27412 del 8.10.2021; Cass. 9020 del 1.4.2019; Cass. n. 4504 del 21.7.2017).
pagina 18 di 19 Conclusivamente, dunque, l'appello deve essere respinto.
SPESE DI LITE
L'esito della lite vede la soccombenza dell'appellante, che viene quindi condannata ex art 91
c.p.c. alla refusione delle spese processuali del grado in favore della controparte, liquidate come in dispositivo sulla base al D.M. n.55/2014, come modificato dal D.M. 147/22, con riferimento al valore indeterminabile della causa, dichiarato ai fini del contributo unificato giudiziale, in rapporto ai valori medi previsti in relazione alla media complessità del procedimento, escludendo dal computo la voce relativa alla fase istruttoria, assente nel presente grado.
Viene inoltre dichiarata la sussistenza degli estremi di cui all'articolo 13 comma 1- quater del d.p.r. n. 115/2002 (così come inserito dall'articolo 1 co 17. D.228/12) per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso art 13.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1
contro e , avverso la sentenza n. 1861/2024,
[...] CP_1 Controparte_2 pronunciata dal Tribunale di Milano in data 13.2.2024, pubblicata in data 21.2.2024, nell'ambito del procedimento rg 33915/2018 -ogni contraria istanza, domanda, eccezione disattesa- così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna l'appellante alla refusione delle spese processuali del grado in favore della controparte liquidate in complessivi € 8.470,00, di cui euro 2.518,00 per fase di studio, euro
1.665,00 per fase introduttiva ed euro 4.287,00 per fase decisionale, oltre il 15% per rimborso spese forfettarie e accessori di legge;
3. dichiara la sussistenza degli estremi di cui all'articolo 13 comma 1- quater del d.p.r. n. 115/2002
(così come inserito dall'articolo 1 co 17. D.228/12) per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso art 13.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 23.4.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Nicoletta Sommazzi Maria Elena Catalano
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