Ordinanza 5 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sondrio, ordinanza 05/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sondrio |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 5 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SONDRIO SEZIONE UNICA civile
Nella causa civile iscritta al n.r.g. 120/2025 promossa da:
Parte_1
[...]
contro
[...]
Controparte_1
resistenti
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Barbara Licitra Presidente
Francesca Riccardi Giudice
Caterina Romiti Giudice
lette le note depositate, letti gli atti e i documenti di causa, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
con il reclamo in esame viene chiesta la riforma dell'ordinanza emessa dal Giudice dell'Esecuzione nell'ambito del procedimento n. 12/21 Reg. Esecuzioni, la sospensione della distribuzione della somma ricavata dalla vendita e, previa revoca del provvedimento opposto
(leggasi il provvedimento del G.E. del 2.12.2024 che ha dichiarato esecutivo il progetto di distribuzione ex art. 596 c.p.c.), la modifica del progetto di distribuzione del 02.12.2024, ammettendo nella distribuzione della somma ricavata dalla vendita del compendio immobiliare anche il credito chirografario di pari all'importo di € 15.160,38, Controparte_2
oltre interessi;
per l'effetto, la modifica dell'assegnazione delle somme di spettanza a favore di pagina1 di 3
anche la somma di € 15.160.38, oltre interessi.
[...]
La domanda si basa sulla circostanza per cui tale credito era stato riconosciuto ed ammesso dal
Giudice dell'Esecuzione con provvedimento 17 11 21.
In seguito, per un mero refuso, tale credito non era stato riportato dalla creditrice nella nota di precisazione del credito e, per tale motivo, non inserito poi nel progetto di distribuzione redatto ai sensi dell'art. 596 c.p.c., dichiarato esecutivo all'esito della udienza 2 2 24 di discussione del progetto di distribuzione stesso, ove nessuno compariva.
A mente della tesi del reclamante, l'omissione della menzione di tale credito nella nota di precisazione dei crediti vantati non equivaleva a rinuncia ed era il Professionista delegato che avrebbe dovuto provvedere a ricomprendere tutti i crediti ammessi e riconosciuti dal Giudice, tra i quali quello qui in esame.
Come argomentato dal Giudice dell'Esecuzione nell'ordinanza impugnata, per converso, la mancata menzione del credito stesso nella nota di precisazione aveva portato correttamente alla esclusione dello stesso da parte del Professionista delegato, posto che il credito stesso, non assistito da titolo esecutivo, poteva ben essere stato altrimenti soddisfatto.
La sede per avanzare doglianze avverso il progetto di distribuzione era proprio l'udienza fissata per la sua discussione e la mancata comparizione delle parti interessate, ritualmente avvisate, ha comportato per legge la sua approvazione (art. 597 CPC, anche nel testo antevigente alla novella introdotta con D.L.vo 149/2022).
Condivide il collegio il contenuto della ordinanza gravata, che viene pertanto integralmente confermata.
La mancata costituzione della parte resistente giustifica la mancata condanna alla rifusione delle spese di lite.
P.Q.M.
pagina2 di 3 rigetta il reclamo;
da atto che, per effetto dell'odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1- quater D.P.R. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-bis D.P.R. cit.;
nulla sulle spese.
Si comunichi.
Così deciso in Sondrio, nella camera di consiglio 03/04/2025
Il Giudice
Dr.ssa Barbara Licitra
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