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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 12/02/2025, n. 287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 287 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. ssa Caterina Petrosino ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4278/2023 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
, in persona del legale rapp.te l p.t., rappresentata Parte_1
e difesa dall'avv.to BARONE LUIGI, giusta mandato in calce al ricorso introduttivo
Ricorrente
E
, rappresentata e difesa dall'avv. DANIELE Controparte_1
RAFFAELE, giusta mandato in atti
Resistente
Motivi in fatto e in diritto della decisione Con ricorso depositato in data 27.07.2023 adiva il Parte_1
Tribunale di Salerno in funzione di giudice del lavoro per sentire accogliere le seguenti conclusioni: ” • accertare la legittimità/congruità della sanzione disciplinare della multa di ore quattro (4) della retribuzione nei confronti della IG.ra , o la diversa ritenuta di giustizia, e per l'effetto, Controparte_1 confermare giudizialmente la medesima sanzione disciplinare;
• condannare la IG.ra al pagamento di tutte le spese e competenze Controparte_1 del presente giudizio”. Deduceva che la IG.ra , direttore dell'Ufficio CP_1
Postale di Eboli-Santa Cecilia, si rendeva responsabile di gravi irregolarità nell'esecuzione delle attività riconducibili al suo ruolo emerse durante un controllo svolto dalla struttura denominata “Controllo Interno” presso l'ufficio di applicazione. Rappresentava che nella relazione redatta a seguito delle verifiche di legge si evidenziavano aree critiche riferibili al mancato presidio della tenuta degli archivi, a non conformità sulla gestione delle chiusure periodiche e sugli adempimenti normativi inerenti alle norme sull'antiriciclaggio o la privacy, e l'assenza di documenti contrattuali comunque giacenti in maniera disordinata sulle scrivanie, alcuni dei quali non rinvenuti. Evidenziava come nei suoi confronti fossero già state irrogate altre due sanzioni disciplinari, segnatamente una sospensione dal servizio e dalla retribuzione per 10 giorni in data 28.10.2021, ed una sospensione di 1 giorno da servizio e retribuzione in data 31.05.2022. Pertanto, sull'assunto della legittimità della sanzione irrogata, formulava le conclusioni sopra richiamate.
Instauratosi regolarmente il contraddittorio, si costituiva la lavoratrice la quale eccepiva preliminarmente la tardività e genericità della contestazione di addebito. Evidenziava che mentre la visita ispettiva si era svolta in data
21.02.2023, la contestazione, inammissibile e ingiustificatamente tardiva, era datata 22.06.2023, benchè le irregolarità fossero immediatamente verificabili. Eccepiva la nullità del ricorso per assenza degli elementi essenziali (date e nomi dei clienti per i quali non si era rinvenuta documentazione, anche sulla privacy, o lo specimen di firma, numero delle operazioni ritenute irregolari o i nomi dei dipendenti addetti agli sportelli che avrebbero compiuto le operazioni contestate). Rilevava che la genericità della contestazione aveva precluso il suo diritto di difesa. Sottolineava come nei due giorni della visita ispettiva elle fosse assente per malattia e che a marzo 2023, durante una seconda ispezione, tutta la documentazione fosse stata rinvenuta, compresa quella incompleta della visita precedente tanto che il giudizio sulla tenuta dell'ufficio recava esito “adeguato”. Deduceva infine la inconsistenza giuridica dell'addebito e/o assenza di responsabilità disciplinare. In ordine alla presunta recidiva chiariva che la contestazione dei
10 giorni di sospensione del 28.10.2021 risultava impugnata ed annullata con sentenza del Tribunale di Salerno dell'1.12.2023, mentre quella di 1 giorno risulta impugnata ma ancora pendente. Concludeva per il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
Il giudice, sulle conclusioni dei procuratori costituiti contenute nelle note scritte depositate ai sensi dell'art.127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 12.02.2025, decideva la causa come da sentenza con motivazione contestuale.
Il ricorso va disatteso per le ragioni di seguito illustrate.
1 SUI FATTI DI CAUSA
Come evidenziato nella parte narrativa della decisione, agisce Parte_1
in giudizio per vedere accertata la legittimità della sanzione disciplinare conservativa della multa di quattro ore della retribuzione, inflitta ai sensi degli artt. 52, 53, 54 e 55 del CCNL per il personale non dirigente delle del 23.06.2021, alla Parte_1 dipendente con mansioni di Direttore presso l'Ufficio Controparte_1
Postale denominato Santa Cecilia di Eboli.
Rileva preliminarmente richiamare il contenuto della contestazione disciplinare, che si si riporta qui di seguito integralmente:
“Solo di recente, a seguito delle attività di controllo svolto dalla struttura di
Controllo Interno presso l'ufficio postale (UP) Santa Cecilia di Eboli, dal
21/02/2023 al 22/02/2023, di cui al report IDC/2023/000936 del 28/04/2023 in Suo Possesso, siamo venuti a conoscenza di quanto segue.
Dall'esito delle verifiche effettuate è emerso che ella, in qualità di Direttrice dell' non ha adeguatamente svolto le attività Parte_2
riconducibili al ruolo da Lei presidiato.
Le verifiche svolte hanno evidenziato un livello di funzionamento del sistema di controllo interno non adeguato, con evidenza di aree critiche, riferibili, in sintesi, al mancato presidio della tenuta degli archivi, a non conformità sulla gestione delle chiusure periodiche e sugli adempimenti normativi
(antiriciclaggio e privacy) con assenza di documenti contrattuali.
Si evidenzia, in particolare, la conservazione della documentazione della clientela, nello spazio adibito ad archivio e sulle scrivanie, particolarmente disordinata e non in sicurezza, inclusi i mod. CH7 relativi a Libretti e Conti
Correnti, contenuti in una scatola di legno, con apposizione di numero di riferimento che rimanda a dossier anch'essi giacenti in modalità non ordinata, con rischi elevati di perdita e di sottrazione non controllata.
Al riguardo, non è stato possibile rinvenire, pur con ricerche approfondite anche da parte dei referenti di Filiale, i seguenti documenti:
Modulo di richiesta per pagamento Moneygram;
Modulo richiesta Carta PPAY debit;
Questionario di Adeguata Verificare relativamente ad Operazioni
Occasionali;
I documenti di riconoscimento da acquisire in fase di emissione di Libretti di
Risparmio; oltre alla:
Mancata istituzione del faldone raccolta Moduli “Integrazione documentazione Adeguata Verifica – Prodotti di Investimento” e della documentazione a supporto;
Non regolarità della custodia e conservazione dei documenti con dati/informazioni oggetto di trattamento gestioni adempimenti privacy.
Con riferimento al presidio delle firme depositate, si rileva la mancata corrispondenza della firma apposta dal cliente sullo specimen di firma (CH7) per diversi prodotti:
Rilascio carnet assegni;
Emissione assegni postali vidimati;
Estinzione di Libretti di Risparmio.
Inoltre, sono state rilevate le seguenti non conformità:
Per la Privacy, l'assenza della firma del cliente sul modulo Informativa e
Consensi per emissione BFP;
Per Emissione Vaglia, la mancata sottoscrizione delle sezioni relativa alle clausole vessatorie;
Non accurata compilazione di dati gestionali riguardanti i documenti identificativi del cliente con quelli registrati in QAV e ANAG (tipo documento) per Emissione Postepay e Libretti di Risparmio.
Riguardo le verifiche sulle chiusure periodiche per la giacenza di cassa – quadratura eseguita in presenza ed in contraddittorio con il sostituto DUP –
è emersa un'eccedenza tra consistenza fisica e dati registrati a sistema (€
50,00 di monete nel caveau) regolarizzate in corso di Audit.
Infine, sono risultati non ripercorribili i controlli giornalieri di Primo Livello
Conformità.
La condotta da Lei complessivamente tenuta e riportata nelle specifiche circostanze che precedono costituisce chiara violazione dei principi ispiratori del Codice etico in vigore in Azienda, che impone a ciascun dipendente di improntare il proprio comportamento ai principi di legalità, onestà, correttezza, trasparenza, riservatezza, qualità, diligenza e professionalità nei rapporti con i clienti anche in relazione al servizio di pubblica rilevanza svolto dalla Società.
La sua condotta a generato un processo difforme dalle leggi e dalle regole aziendali pregiudicando, oltre alla regolarità del servizio, anche l'immagine della Società . Parte_1
I fatti di cui sopra, per effetto del rapporto di lavoro intercorrente con questa
Azienda sono da ascriversi direttamente alla sua responsabilità, costituiscono aperta violazione degli obblighi e dei doveri su di Lei gravantiai sensi e per gli effetti degli artt. 2104 e 2105 del Codice Civile come espressamente richiamati dall'art. 52 del CCNL del 23/06/2021 che impone
a ciascun dipendente di “svolgere con assiduità, diligenza e spirito di collaborazione, le attività assegnategli”.
Inoltre, Le evidenziamo che risultano già irrogate nei Suoi confronti le seguenti sanzioni disciplinari:
1. Sospensione dal servizio e dalla retribuzione per giorni dieci (10) in data
28/10/2021;
2. Sospensione dal servizio e dalla retribuzione per giorni uno (1) in data
31/05/2022”.
2. SULLA TEMPESIVITA' DELLA CONTESTAZIONE DISCIPLINARE Ciò premesso, va esaminata l'eccezione di intempestività della contestazione disciplinare sollevata dalla lavoratrice.
Va rammentato che ai sensi dell'art. 7 comma 2 della legge n. 300 del 1970 ai fini della legittima irrogazione di una sanzione disciplinare si impone la previa contestazione dell'addebito, da intendersi come esposizione dei dati e degli aspetti essenziali del fatto materiale posto a base della sanzione da irrogare.
Valorizzando la ratio che la sorregge, dottrina e giurisprudenza di legittimità hanno individuato i requisiti fondamentali della contestazione - la cui violazione vizia il procedimento disciplinare determinando la nullità del provvedimento sanzionatorio irrogato - nella specificità, immediatezza ed immutabilità. Detti requisiti sono volti a garantire il diritto di difesa del lavoratore incolpato, diritto che sarebbe compromesso qualora si consentisse al datore di lavoro di irrogare una sanzione in relazione a condotte rispetto alle quali il dipendente non è stato messo in condizione di discolparsi, perché non tempestivamente contestate, perché diverse dalle condotte oggetto della iniziale contestazione, perchè non adeguatamente definite nelle loro modalità essenziali, ed essere così esattamente individuabili.
Quanto alla immediatezza del provvedimento espulsivo rispetto alla mancanza addotta a sua giustificazione ovvero a quello della contestazione, esso si configura quale elemento costitutivo del diritto al recesso del datore di lavoro, in quanto la non immediatezza della contestazione o del provvedimento espulsivo mira, da un lato, ad assicurare al lavoratore incolpato il diritto di difesa nella sua effettività, così da consentirgli il pronto allestimento del materiale difensivo per poter contrastare più efficacemente il contenuto degli addebiti, e, dall'altro, nel caso di ritardo della contestazione,
a tutelare il legittimo affidamento del prestatore - in relazione al carattere facoltativo dell'esercizio del potere disciplinare, nella cui esplicazione il datore di lavoro deve comportarsi in conformità ai canoni della buona fede - sulla mancanza di connotazioni disciplinari del fatto incriminabile, con la conseguenza che, ove la contestazione sia tardiva, si realizza una preclusione all'esercizio del relativo potere e l'invalidità della sanzione irrogata (cfr ex plurimis Cass 20719/2013; Cass. 1248/2016; Cass. Sez. L -
, Sentenza n. 29627 del 16/11/2018).
Tuttavia, detto requisito va inteso in senso relativo, potendo essere compatibile con un intervallo di tempo, più o meno lungo, quando l'accertamento e la valutazione dei fatti richieda uno spazio temporale maggiore ovvero quando la complessità della struttura organizzativa dell'impresa possa far ritardare il provvedimento di recesso, restando comunque riservata al giudice del merito la valutazione delle circostanze di fatto che in concreto giustificano o meno il ritardo (cfr ex plurimis
Sez. L , Ordinanza n. 14726 del 27/05/2024).
Rileva inoltre l'avvenuta conoscenza da parte del datore di lavoro della situazione contestata e non l'astratta percettibilità o conoscibilità dei fatti stessi (Cass. n. 23739 del 2008; Cass. n. 21546 del 2007), né, tanto meno,
è di per sé sanzionabile un eventuale ritardo nell'acquisizione di elementi che conducano ad accertare la responsabilità disciplinare. Il datore di lavoro, infatti, ha il potere, ma non l'obbligo, di controllare in modo continuo i propri dipendenti, atteso che un simile obbligo, non previsto dalla legge né desumibile dai principi di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., negherebbe in radice il carattere fiduciario del lavoro subordinato, sicché la tempestività della contestazione disciplinare va valutata non in relazione al momento in cui il datore avrebbe potuto accorgersi dell'infrazione (da ultimo Cass. n. 7467 del
2023), bensì l'onere di attivarsi sorge solo allorquando l'illecito viene percepito in termini circostanziati, sì da consentire l'avvio del procedimento
(cfr Cass. n. 28974 del 2017; Cass. n. 10069 del 2016; Cass. n. 21546 del
2007).
Rileva altresì evidenziare che il ritardo nella contestazione può costituire un vizio del procedimento disciplinare solo ove sia tale da determinare un ostacolo alla difesa effettiva del lavoratore, tenendo anche conto che il prudente indugio del datore di lavoro, ossia la ponderata e responsabile valutazione dei fatti, può e deve precedere la contestazione anche nell'interesse del prestatore di lavoro, che sarebbe palesemente colpito da incolpazioni avventate o comunque non sorrette da una sufficiente certezza da parte del datore di lavoro (cfr. Cass. 109/2024; Cass. n. 10688 del 2017;
Cass. n. 1101 del 2007; Cass. n. 241 del 2006; Cass. n. 5308 del 2000). Calando tali coordinate ermeneutiche al caso che ci occupa , ad avviso del giudicante, la condotta tenuta dalla società ricorrente non appare per nulla censurabile sotto il profilo della tempestività della contestazione, dal momento che le richiamate riscontrate irregolarità sono emerse nel corso degli accertamenti tesi ad individuare profili di responsabilità all'interno dell'ufficio di cui la resistente ricopre il ruolo di Direttrice, accertamenti conclusi con il report del 28.04.2023. Di qui la contestazione del 22.06.2023 dopo meno di due mesi dagli esiti degli accertamenti.
Pertanto, il tempo trascorso non integra gli estremi del disinteresse datoriale all'inadempimento del lavoratore.
La condotta sopra delineata risulta rispettosa dei principi enucleati dalla giurisprudenza della Suprema Corte, essendo pacifico – come già detto - che l'immediatezza debba essere valutata con riferimento al tempo in cui i fatti sono conosciuti dal datore di lavoro, e non a quello in cui essi sono avvenuti,
e che la conoscenza debba tradursi nella ragionevole configurabilità dei fatti oggetto dell'inadempimento, inteso nelle sue caratteristiche oggettive, nella sua gravità e nella sua addebitabilità al lavoratore (da ultimo in proposito
Cass. n. 16683 del 2015, Cass. n. 4724 del 2014, n. 7410 del 2010).
L'eccezione va dunque disattesa.
3. SULLA GENERCITA' DELLA CONTESTAZIONE
Occorre a tal punto esaminare l'eccezione di genericità della contestazione dell'addebito disciplinare.
Come visto, la contestazione disciplinare deve delineare l'addebito, come individuato dal datore di lavoro, e quindi la condotta ritenuta disciplinarmente rilevante, in modo da tracciare il perimetro della immediata attività difensiva del lavoratore. Conseguentemente per essere specifica deve fornire le indicazioni necessarie ed essenziali per individuare, nella sua materialità, il fatto o i fatti nei quali il datore di lavoro abbia ravvisato infrazioni disciplinari o comunque violazioni dei doveri di cui agli artt. 2104 e 2105 cod. civ.. La contestazione inviata al lavoratore, pur senza essere analitica, deve contenere l'esposizione dei dati e degli aspetti essenziali del fatto materiale posto a base della sanzione (cfr. tra le tante n. 3820/2022, n. 30271/2022;
Cass. 19103/2017; Cass. 21/04/2017 n. 10154, 13/06/2013 n. 14880,
06/05/2011 n. 10015) In ogni caso la specificità va intesa in modo ragionevole.
Più precisamente è stato osservato che nell'apprezzamento della sussistenza del requisito della specificità della contestazione - da condurre secondo i canoni ermeneutici applicabili agli atti unilaterali - il giudice di merito deve verificare, al di fuori di schemi rigidi e prestabiliti, se la contestazione offre le indicazioni necessarie ed essenziali per individuare, nella sua materialità, il fatto o i fatti addebitati, tenuto conto del loro contesto,
e verificare altresì se la mancata precisazione di alcuni elementi di fatto abbia determinato un'insuperabile incertezza nell'individuazione dei comportamenti imputati, tale da pregiudicare in concreto il diritto di difesa (cfr
Cass. n. 6889/2018; cfr. anche Cass. n. 9590/2018; Cass. 07/10/2022 n.
29332; più di recente: Cass. n. 10792 del 2024).
Si potrà dunque ritenere integrata la violazione della garanzia posta dall'art. 7 dello Statuto dei lavoratori soltanto nel caso in cui si sia verificata una concreta lesione del diritto di difesa del lavoratore.
Ebbene, nell'applicare tali coordinate ermeneutiche alla fattispecie che ci occupa, ad avviso del giudicante, va accolta l'eccezione di genericità della contestazione.
Ed invero, dalla disamina della richiamata contestazione disciplinare è evidente la mancanza di qualsiasi riferimento al numero e/o alla tipologia di operazioni in cui sono state riscontrate le segnalate inadempienze, e comunque l'assenza di qualsivoglia riferimento temporale con riguardo al compimento delle censurate operazioni. Tutto ciò ha impedito alla dipendente di poter identificare con esattezza le singole pratiche sulle quali sono state riscontrate le anomalie procedurali e documentali e, conseguentemente, le ha precluso la possibilità di una compiuta difesa, senza trascurare la circostanza che la stessa era anche assente per malattia nei giorni dell'espletata attività di controllo presso l'UP da lei diretto.
La contestazione disciplinare risulta dunque formulata in termini generici, recando riferimenti a fatti privi di collocazione temporale e di riconducibilità a specifiche operazioni e tale genericità si è tradotta nella lesione del diritto di difesa della lavoratrice incolpata, con conseguente illegittimità della sanzione irrogata della multa pari ad ore quattro della retribuzione.
Il ricorso, dunque, non può trovare accoglimento. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
1. rigetta il ricorso;
2. condanna la ricorrente al pagamento, in favore della resistente, delle spese processuali che liquida in euro 641,00 con aggiunta del 15% per rimborso spese forfettarie, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario
Salerno, 12.02.2025
Il Giudice
Dott.ssa Caterina Petrosino