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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 23/01/2025, n. 223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 223 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 874/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Protezione Internazionale CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mario Ferreri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 874/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. OM DU IE e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA ANTONIO GRAMSCI 7 00189 ROMA ITALIApresso il difensore avv. OM DU IE CLAUDIA (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._2 OM DU IE e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA ANTONIO GRAMSCI 7 00189 ROMA ITALIApresso il difensore avv. OM DU IE
(C.F. , con il patrocinio Parte_3 C.F._3 dell'avv. OM DU IE e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA ANTONIO GRAMSCI 7 00189 ROMA ITALIApresso il difensore avv. OM DU IE (C.F. ), con il patrocinio Parte_4 C.F._4 dell'avv. OM DU IE e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA ANTONIO GRAMSCI 7 00189 ROMA ITALIApresso il difensore avv. OM DU IE
(C.F. , con il patrocinio Parte_5 C.F._5 dell'avv. OM DU IE e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA ANTONIO GRAMSCI 7 00189 ROMA ITALIApresso il difensore avv. OM DU IE
GUSTAVO (C.F. ), con il patrocinio Parte_6 C.F._6 dell'avv. OM DU IE e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA ANTONIO GRAMSCI 7 00189 ROMA ITALIApresso il difensore avv. OM DU IE
GUSTAVO (C.F. , con il Parte_7 C.F._7 patrocinio dell'avv. OM DU IE e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA ANTONIO GRAMSCI 7 00189 ROMA ITALIApresso il difensore avv. OM DU
IE
(C.F. , con il patrocinio Parte_8 C.F._8 dell'avv. OM DU IE e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA ANTONIO GRAMSCI 7 00189 ROMA ITALIApresso il difensore avv. OM DU IE
(C.F. ), con il patrocinio Parte_9 Parte_10 C.F._9 dell'avv. OM DU IE e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA ANTONIO GRAMSCI 7 00189 ROMA ITALIApresso il difensore avv. OM DU IE
(C.F. ), con il patrocinio Parte_11 C.F._10 dell'avv. OM DU IE e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA ANTONIO
GRAMSCI 7 00189 ROMA ITALIApresso il difensore avv. OM DU IE
pagina 1 di 7 (C.F. , con il patrocinio Parte_12 C.F._11 dell'avv. OM DU IE e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA ANTONIO GRAMSCI 7 00189 ROMA ITALIApresso il difensore avv. OM DU IE
(C.F. , con il patrocinio Parte_13 C.F._12 dell'avv. OM DU IE e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA ANTONIO GRAMSCI 7 00189 ROMA ITALIApresso il difensore avv. OM DU IE IE (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_14 C.F._13
OM DU IE e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA ANTONIO GRAMSCI 7 00189 ROMA ITALIApresso il difensore avv. OM DU IE MARIA (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._14 OM DU IE e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA ANTONIO GRAMSCI 7 00189 ROMA ITALIApresso il difensore avv. OM DU IE
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
CONVENUTO/I
TERZO CHIAMATO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note conclusionali
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note conclusionali.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione letto il ricorso volto all'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia all'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis: accertare, riconoscere e dichiarare che i SI.ri Parte_15
, ,
[...] Parte_13 Parte_11 [...]
, Parte_12 Parte_16 Parte_17
, , Parte_4 Parte_18 [...]
, Parte_8 Parte_1 Parte_19
e , sono tutti cittadini italiani dalla nascita
[...] Parte_5
in quanto discendenti da cittadino italiano che ha validamente trasmesso ai medesimi la cittadinanza italiana e, per l'effetto, ordinare al , in persona del Ministro pro tempore e per Controparte_1 esso, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente, in particolare, l'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di CASTELNUOVO DI GARFAGNANA (LU), quale comune di nascita dell'immigrante
pagina 2 di 7 italiano, di procedere alle dovute iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri di stato civile, della cittadinanza dei ricorrenti provvedendo alle eventuali comunicazioni alle Autorità
Consolari competenti. ordinare alle Autorità Consolari competenti di procedere alle dovute iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri di stato civile, della cittadinanza dei ricorrenti;
Con salvezza di ogni e ulteriore domanda, eccezione e istanza istruttoria. Con vittoria di compensi professionali e spese del presente giudizio, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario, da distrarsi in favore dell'Avv. Eduardo OM quale procuratore antistatario.” premesso che per quanto concerne l'interesse ad agire nella sede giurisdizionale, la ricorrente ha documentato l'attivazione della procedura amministrativa al fine di fissare appuntamento al Consolato di appartenenza per, poter attivare la procedura necessaria alla presentazione della domanda di cittadinanza . Inoltre la ricorrente ha dedotto e documentato di essere discendente diretta del SI.
cittadino italiano, nasceva NU di GN (LU), Persona_1 in data 7.9.1864 come dall'atto di nascita che si allega (All.1). - In data 7.5.1892 a Panama (Panama) il
SI. contraeva matrimonio con la SI.ra Persona_1 Controparte_2
come dall'atto di matrimonio che si allega (All.2). - In data 22.6.1930 ad Aguadulce
[...]
(Panama) decedeva il SI. come dall'atto di morte che si Persona_1
allega (All.3). - Il SI. non ha mai rinunciato alla cittadinanza Persona_1
italiana, in favore di quella panamense. Infatti, lo stesso non risulta registrato presso la Sottosegretaria della Direzione nazionale dell'anagrafe nel quale sono iscritti tutti i cittadini, come da certificato del
28.9.2020 (All.4). - Dal matrimonio del SI. con la SI.ra Persona_1
nasceva ad Aguadulce (Panama), in data 15.4.1898, Controparte_2 Persona_2 come dall'atto di nascita che si allega (All.5). - In data 23.9.1924 a Cocle (Panama) la
[...]
SI.ra contraeva matrimonio con il SI. Persona_3 Parte_20
cittadino panamense, come dall'atto di matrimonio che si allega (All.6) e da questo
[...]
matrimonio nasceva a Bocas del Toro (Panama), in data 27.5.1926, Persona_4 come dall'atto di nascita che si allega (All.7). - In data 7.4.1945 a Colon (Panama) la
[...]
SI.ra contraeva matrimonio con il SI. Persona_4 [...]
, come dall'atto di matrimonio che si allega (All.8) e da questo matrimonio Persona_5
nascevano i SI.ri: ( All.9) e , in data 16.2.1948, come Per_6 Persona_7 dall'atto di nascita che si allega (All.10). In data 3.1.1969 a Panama (Panama) la SI.ra
[...]
(prima figlia del matrimonio tra e Parte_21 Persona_4 [...]
) contraeva matrimonio con il SI. , Persona_5 Persona_8
pagina 3 di 7 come dall'atto di matrimonio che si allega (All.11) e da questo matrimonio nascevano gli odierni ricorrenti: , in data 23.2.1970, come dall'atto di nascita che si Parte_15 allega (All.12) e , in data 29.9.1973, come dall'atto di nascita che Parte_13
si allega (All.13). In data 4.2.1993 a Panama (Panama) il SI. Parte_15
contraeva matrimonio con la SI.ra , come dall'atto di matrimonio che Controparte_3
si allega (All.14) e da questo matrimonio nascevano altri odierni ricorrenti: Parte_11
, in data 17.9.1993, come dall'atto di nascita che si allega (All.15) e
[...] Parte_12
, in data 24.10.1997, come dall'atto di nascita che si allega (All.16). In data
[...]
23.12.2001 a Cocle (Panama) il SI. contraeva matrimonio con la Parte_13
SI.ra , come dall'atto di matrimonio che si allega (All.17) e da questo Persona_9
matrimonio nascevano altri odierni ricorrenti: in data 20.5.2005, Parte_16 come dall'atto di nascita che si allega (All.18) e in data Parte_17
28.11.2008, come dall'atto di nascita che si allega (All.19). Dall'unione della SI.ra Persona_7
(seconda figlia del matrimonio tra e
[...] Persona_4 [...]
) con il SI. , nasceva a Panama Persona_5 Parte_22
(Panama), in data 30.1.1971, , odierno ricorrente, come Parte_4 dall'atto di nascita che si allega (All.20). In data 28.2.1969 a Panama (Panama) il SI.
[...]
contraeva matrimonio con la SI.ra , Parte_4 Persona_7 come dall'atto di matrimonio( All.21) e da questo matrimonio nascevano altri odierni ricorrenti:
, in data 2.4.1973, come dall'atto di nascita che si allega Parte_18
(All.22) e , in data 16.12.1977, come dall'atto di nascita che Parte_8
si allega (All.23).In data 27.5.1999 a Panama (Panama) la SI.ra Parte_18 contraeva matrimonio con il SI. , come dall'atto
[...] Parte_23
di matrimonio che si allega (All.24) e da questo matrimonio nascevano altri odierni ricorrenti:
[...]
, in data 9.9.2002, come dall'atto di nascita che si allega (All.25), Parte_1
, in data 27.7.2004, come dall'atto di nascita che si Parte_19
allega (All.26) e , in data 28.8.2008, come dall'atto di Parte_5
nascita che si allega (All.27). rilevato che dei passaggi generazionali indicati nel ricorso è stata data prova con la documentazione, debitamente apostillata e tradotta, depositata agli atti;
l'Amministrazione convenuta non si è costituita in giudizio, nonostante la rituale notifica del ricorso, e deve dichiararsi contumace;
pagina 4 di 7 gli atti del procedimento sono stati comunicati al PM in persona del Procuratore presso il Tribunale di
Firenze per l'intervento, che non ha rassegnato le proprie conclusioni;
ritenuto che
in via preliminare, come argomentato nell'ordinanza del Tribunale di Roma del 14/02/2022, “con riferimento alla disposizione dell'art.3 del D.P.R. del 18 aprile 1994, n. 362, il decorso del termine di
730 giorni, in difetto di espressa previsione legislativa, non possa considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda.”. Deve infatti ritenersi che, anche con riferimento alla disposizione dell'art.3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana), le ipotesi di improcedibilità non possano essere oggetto di applicazione analogica o estensiva, giacché costituiscono sanzioni processuali limitative del diritto di azione;
inoltre, in via generale, la giurisprudenza ha escluso che la presentazione della domanda in via amministrativa costituisca una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale, vertendosi, per l'accertamento del diritto soggettivo alla cittadinanza, in un sistema di doppio binario (cfr. Cass SSUU, Sentenza n. 28873 del 2008);
per quanto concerne l'interesse ad agire, come sostenuto da parte ricorrente, le Autorità consolari adite si trovavano in forte ritardo nell'esaminare le istanze protocollate. Nella fattispecie in esame, si deve dare atto che risulta un concreto tentativo di adire la via amministrativa da parte ricorrente con le mail e la documentazione depositata senza che la domanda sia stata esaminata, né vi sia certezza sui tempi del procedimento;
nel merito, non risulta che l'avo italiano SI. cittadino Persona_1
italiano, nasceva NU di GN (LU), in data 7.9.1864 il quale non si è naturalizzato cittadino panamense e, quindi, non ha mai perso la cittadinanza italiana. Lo stesso vale per i suoi discendenti, fino ai ricorrenti, non rilevandosi tra i discendenti una rinuncia espressa alla cittadinanza italiana, o comunque comportamenti interpretabili in tal senso (così come precisato dalla Cassazione civile sez. un., 24/08/2022, n.25317, secondo cui “L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c.
pagina 5 di 7 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento.”);
è dunque provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano;
alla luce di quanto sopra, si ritiene, pertanto, provata la discendenza diretta degli odierni ricorrenti dal sig. SI. cittadino italiano, nasceva NU di Persona_1
GN (LU), in data 7.9.1864,, con definitivo accoglimento delle domande di parte ricorrente;
le spese seguono la soccombenza e come tali vanno poste a carico del convenuto attesa la CP_1
documentata impossibilità di ottenere il riconoscimento del diritto in via amministrativa, nei tempi previsti dalla legge o, comunque in tempi ragionevoli e certi. Non potrebbe condurre alla compensazione delle spese di lite la considerazione dei tempi necessari a valutare l'elevato numero di domande che l'Amministrazione è tenuta ad esaminare, atteso che il fondamento della liquidazione delle spese di lite non è una valutazione di colpevolezza dell'Ente ma la tutela dell'effettività del diritto di difesa per cui la parte vittoriosa, anche sotto il profilo causale, non può essere gravata delle spese sostenute per aver dovuto agire in giudizio per il riconoscimento di un diritto che le spetta, non essendole imputabili eventuali inefficienze dell'Amministrazione. I compensi possono essere liquidati con applicazione dei parametri di cui al DM 147/2022 (indeterminabile – complessità bassa), valori minimi per la fase di studio ed introduttiva, in ragione della serialità del contenzioso e dell'effettiva attività difensiva svolta, anche in considerazione della mancata costituzione da parte dell'Amministrazione;
P.Q.M.
- accerta che i sigg. , , Parte_15 Parte_13
, , Parte_11 Parte_12 Parte_16
,
[...] Parte_17 Parte_4
, , Parte_18 Parte_8 Parte_1
pagina 6 di 7 e Parte_1 Parte_19 [...]
sono cittadini italiani e, per l'effetto ordina al e, Parte_5 Controparte_1
per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- condanna il a rifondere in favore di parte ricorrente le spese di lite del presente Controparte_1 giudizio che liquida in € 1600,00 per compensi, € 545,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge con attribuzione al procuratore antistario.
Firenze, 23 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Mario Ferreri
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Protezione Internazionale CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mario Ferreri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 874/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. OM DU IE e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA ANTONIO GRAMSCI 7 00189 ROMA ITALIApresso il difensore avv. OM DU IE CLAUDIA (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._2 OM DU IE e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA ANTONIO GRAMSCI 7 00189 ROMA ITALIApresso il difensore avv. OM DU IE
(C.F. , con il patrocinio Parte_3 C.F._3 dell'avv. OM DU IE e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA ANTONIO GRAMSCI 7 00189 ROMA ITALIApresso il difensore avv. OM DU IE (C.F. ), con il patrocinio Parte_4 C.F._4 dell'avv. OM DU IE e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA ANTONIO GRAMSCI 7 00189 ROMA ITALIApresso il difensore avv. OM DU IE
(C.F. , con il patrocinio Parte_5 C.F._5 dell'avv. OM DU IE e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA ANTONIO GRAMSCI 7 00189 ROMA ITALIApresso il difensore avv. OM DU IE
GUSTAVO (C.F. ), con il patrocinio Parte_6 C.F._6 dell'avv. OM DU IE e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA ANTONIO GRAMSCI 7 00189 ROMA ITALIApresso il difensore avv. OM DU IE
GUSTAVO (C.F. , con il Parte_7 C.F._7 patrocinio dell'avv. OM DU IE e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA ANTONIO GRAMSCI 7 00189 ROMA ITALIApresso il difensore avv. OM DU
IE
(C.F. , con il patrocinio Parte_8 C.F._8 dell'avv. OM DU IE e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA ANTONIO GRAMSCI 7 00189 ROMA ITALIApresso il difensore avv. OM DU IE
(C.F. ), con il patrocinio Parte_9 Parte_10 C.F._9 dell'avv. OM DU IE e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA ANTONIO GRAMSCI 7 00189 ROMA ITALIApresso il difensore avv. OM DU IE
(C.F. ), con il patrocinio Parte_11 C.F._10 dell'avv. OM DU IE e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA ANTONIO
GRAMSCI 7 00189 ROMA ITALIApresso il difensore avv. OM DU IE
pagina 1 di 7 (C.F. , con il patrocinio Parte_12 C.F._11 dell'avv. OM DU IE e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA ANTONIO GRAMSCI 7 00189 ROMA ITALIApresso il difensore avv. OM DU IE
(C.F. , con il patrocinio Parte_13 C.F._12 dell'avv. OM DU IE e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA ANTONIO GRAMSCI 7 00189 ROMA ITALIApresso il difensore avv. OM DU IE IE (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_14 C.F._13
OM DU IE e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA ANTONIO GRAMSCI 7 00189 ROMA ITALIApresso il difensore avv. OM DU IE MARIA (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._14 OM DU IE e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA ANTONIO GRAMSCI 7 00189 ROMA ITALIApresso il difensore avv. OM DU IE
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
CONVENUTO/I
TERZO CHIAMATO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note conclusionali
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note conclusionali.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione letto il ricorso volto all'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia all'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis: accertare, riconoscere e dichiarare che i SI.ri Parte_15
, ,
[...] Parte_13 Parte_11 [...]
, Parte_12 Parte_16 Parte_17
, , Parte_4 Parte_18 [...]
, Parte_8 Parte_1 Parte_19
e , sono tutti cittadini italiani dalla nascita
[...] Parte_5
in quanto discendenti da cittadino italiano che ha validamente trasmesso ai medesimi la cittadinanza italiana e, per l'effetto, ordinare al , in persona del Ministro pro tempore e per Controparte_1 esso, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente, in particolare, l'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di CASTELNUOVO DI GARFAGNANA (LU), quale comune di nascita dell'immigrante
pagina 2 di 7 italiano, di procedere alle dovute iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri di stato civile, della cittadinanza dei ricorrenti provvedendo alle eventuali comunicazioni alle Autorità
Consolari competenti. ordinare alle Autorità Consolari competenti di procedere alle dovute iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri di stato civile, della cittadinanza dei ricorrenti;
Con salvezza di ogni e ulteriore domanda, eccezione e istanza istruttoria. Con vittoria di compensi professionali e spese del presente giudizio, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario, da distrarsi in favore dell'Avv. Eduardo OM quale procuratore antistatario.” premesso che per quanto concerne l'interesse ad agire nella sede giurisdizionale, la ricorrente ha documentato l'attivazione della procedura amministrativa al fine di fissare appuntamento al Consolato di appartenenza per, poter attivare la procedura necessaria alla presentazione della domanda di cittadinanza . Inoltre la ricorrente ha dedotto e documentato di essere discendente diretta del SI.
cittadino italiano, nasceva NU di GN (LU), Persona_1 in data 7.9.1864 come dall'atto di nascita che si allega (All.1). - In data 7.5.1892 a Panama (Panama) il
SI. contraeva matrimonio con la SI.ra Persona_1 Controparte_2
come dall'atto di matrimonio che si allega (All.2). - In data 22.6.1930 ad Aguadulce
[...]
(Panama) decedeva il SI. come dall'atto di morte che si Persona_1
allega (All.3). - Il SI. non ha mai rinunciato alla cittadinanza Persona_1
italiana, in favore di quella panamense. Infatti, lo stesso non risulta registrato presso la Sottosegretaria della Direzione nazionale dell'anagrafe nel quale sono iscritti tutti i cittadini, come da certificato del
28.9.2020 (All.4). - Dal matrimonio del SI. con la SI.ra Persona_1
nasceva ad Aguadulce (Panama), in data 15.4.1898, Controparte_2 Persona_2 come dall'atto di nascita che si allega (All.5). - In data 23.9.1924 a Cocle (Panama) la
[...]
SI.ra contraeva matrimonio con il SI. Persona_3 Parte_20
cittadino panamense, come dall'atto di matrimonio che si allega (All.6) e da questo
[...]
matrimonio nasceva a Bocas del Toro (Panama), in data 27.5.1926, Persona_4 come dall'atto di nascita che si allega (All.7). - In data 7.4.1945 a Colon (Panama) la
[...]
SI.ra contraeva matrimonio con il SI. Persona_4 [...]
, come dall'atto di matrimonio che si allega (All.8) e da questo matrimonio Persona_5
nascevano i SI.ri: ( All.9) e , in data 16.2.1948, come Per_6 Persona_7 dall'atto di nascita che si allega (All.10). In data 3.1.1969 a Panama (Panama) la SI.ra
[...]
(prima figlia del matrimonio tra e Parte_21 Persona_4 [...]
) contraeva matrimonio con il SI. , Persona_5 Persona_8
pagina 3 di 7 come dall'atto di matrimonio che si allega (All.11) e da questo matrimonio nascevano gli odierni ricorrenti: , in data 23.2.1970, come dall'atto di nascita che si Parte_15 allega (All.12) e , in data 29.9.1973, come dall'atto di nascita che Parte_13
si allega (All.13). In data 4.2.1993 a Panama (Panama) il SI. Parte_15
contraeva matrimonio con la SI.ra , come dall'atto di matrimonio che Controparte_3
si allega (All.14) e da questo matrimonio nascevano altri odierni ricorrenti: Parte_11
, in data 17.9.1993, come dall'atto di nascita che si allega (All.15) e
[...] Parte_12
, in data 24.10.1997, come dall'atto di nascita che si allega (All.16). In data
[...]
23.12.2001 a Cocle (Panama) il SI. contraeva matrimonio con la Parte_13
SI.ra , come dall'atto di matrimonio che si allega (All.17) e da questo Persona_9
matrimonio nascevano altri odierni ricorrenti: in data 20.5.2005, Parte_16 come dall'atto di nascita che si allega (All.18) e in data Parte_17
28.11.2008, come dall'atto di nascita che si allega (All.19). Dall'unione della SI.ra Persona_7
(seconda figlia del matrimonio tra e
[...] Persona_4 [...]
) con il SI. , nasceva a Panama Persona_5 Parte_22
(Panama), in data 30.1.1971, , odierno ricorrente, come Parte_4 dall'atto di nascita che si allega (All.20). In data 28.2.1969 a Panama (Panama) il SI.
[...]
contraeva matrimonio con la SI.ra , Parte_4 Persona_7 come dall'atto di matrimonio( All.21) e da questo matrimonio nascevano altri odierni ricorrenti:
, in data 2.4.1973, come dall'atto di nascita che si allega Parte_18
(All.22) e , in data 16.12.1977, come dall'atto di nascita che Parte_8
si allega (All.23).In data 27.5.1999 a Panama (Panama) la SI.ra Parte_18 contraeva matrimonio con il SI. , come dall'atto
[...] Parte_23
di matrimonio che si allega (All.24) e da questo matrimonio nascevano altri odierni ricorrenti:
[...]
, in data 9.9.2002, come dall'atto di nascita che si allega (All.25), Parte_1
, in data 27.7.2004, come dall'atto di nascita che si Parte_19
allega (All.26) e , in data 28.8.2008, come dall'atto di Parte_5
nascita che si allega (All.27). rilevato che dei passaggi generazionali indicati nel ricorso è stata data prova con la documentazione, debitamente apostillata e tradotta, depositata agli atti;
l'Amministrazione convenuta non si è costituita in giudizio, nonostante la rituale notifica del ricorso, e deve dichiararsi contumace;
pagina 4 di 7 gli atti del procedimento sono stati comunicati al PM in persona del Procuratore presso il Tribunale di
Firenze per l'intervento, che non ha rassegnato le proprie conclusioni;
ritenuto che
in via preliminare, come argomentato nell'ordinanza del Tribunale di Roma del 14/02/2022, “con riferimento alla disposizione dell'art.3 del D.P.R. del 18 aprile 1994, n. 362, il decorso del termine di
730 giorni, in difetto di espressa previsione legislativa, non possa considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda.”. Deve infatti ritenersi che, anche con riferimento alla disposizione dell'art.3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana), le ipotesi di improcedibilità non possano essere oggetto di applicazione analogica o estensiva, giacché costituiscono sanzioni processuali limitative del diritto di azione;
inoltre, in via generale, la giurisprudenza ha escluso che la presentazione della domanda in via amministrativa costituisca una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale, vertendosi, per l'accertamento del diritto soggettivo alla cittadinanza, in un sistema di doppio binario (cfr. Cass SSUU, Sentenza n. 28873 del 2008);
per quanto concerne l'interesse ad agire, come sostenuto da parte ricorrente, le Autorità consolari adite si trovavano in forte ritardo nell'esaminare le istanze protocollate. Nella fattispecie in esame, si deve dare atto che risulta un concreto tentativo di adire la via amministrativa da parte ricorrente con le mail e la documentazione depositata senza che la domanda sia stata esaminata, né vi sia certezza sui tempi del procedimento;
nel merito, non risulta che l'avo italiano SI. cittadino Persona_1
italiano, nasceva NU di GN (LU), in data 7.9.1864 il quale non si è naturalizzato cittadino panamense e, quindi, non ha mai perso la cittadinanza italiana. Lo stesso vale per i suoi discendenti, fino ai ricorrenti, non rilevandosi tra i discendenti una rinuncia espressa alla cittadinanza italiana, o comunque comportamenti interpretabili in tal senso (così come precisato dalla Cassazione civile sez. un., 24/08/2022, n.25317, secondo cui “L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c.
pagina 5 di 7 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento.”);
è dunque provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano;
alla luce di quanto sopra, si ritiene, pertanto, provata la discendenza diretta degli odierni ricorrenti dal sig. SI. cittadino italiano, nasceva NU di Persona_1
GN (LU), in data 7.9.1864,, con definitivo accoglimento delle domande di parte ricorrente;
le spese seguono la soccombenza e come tali vanno poste a carico del convenuto attesa la CP_1
documentata impossibilità di ottenere il riconoscimento del diritto in via amministrativa, nei tempi previsti dalla legge o, comunque in tempi ragionevoli e certi. Non potrebbe condurre alla compensazione delle spese di lite la considerazione dei tempi necessari a valutare l'elevato numero di domande che l'Amministrazione è tenuta ad esaminare, atteso che il fondamento della liquidazione delle spese di lite non è una valutazione di colpevolezza dell'Ente ma la tutela dell'effettività del diritto di difesa per cui la parte vittoriosa, anche sotto il profilo causale, non può essere gravata delle spese sostenute per aver dovuto agire in giudizio per il riconoscimento di un diritto che le spetta, non essendole imputabili eventuali inefficienze dell'Amministrazione. I compensi possono essere liquidati con applicazione dei parametri di cui al DM 147/2022 (indeterminabile – complessità bassa), valori minimi per la fase di studio ed introduttiva, in ragione della serialità del contenzioso e dell'effettiva attività difensiva svolta, anche in considerazione della mancata costituzione da parte dell'Amministrazione;
P.Q.M.
- accerta che i sigg. , , Parte_15 Parte_13
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[...] Parte_17 Parte_4
, , Parte_18 Parte_8 Parte_1
pagina 6 di 7 e Parte_1 Parte_19 [...]
sono cittadini italiani e, per l'effetto ordina al e, Parte_5 Controparte_1
per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- condanna il a rifondere in favore di parte ricorrente le spese di lite del presente Controparte_1 giudizio che liquida in € 1600,00 per compensi, € 545,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge con attribuzione al procuratore antistario.
Firenze, 23 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Mario Ferreri
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