Versione
29 ottobre 1971
29 ottobre 1971
Art. 1.
A favore del "fondo di rotazione", istituito con l' articolo 16 della legge 26 maggio 1965, n. 590 , sono autorizzate le seguenti anticipazioni da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste: lire 16.200 milioni per l'anno 1971, lire 31.000 milioni per l'anno 1972, lire 40.800 milioni per l'anno 1973, lire 40.700 milioni per l'anno 1974, lire 40.600 milioni per l'anno 1975 e lire 40.500 milioni per l'anno 1976.
E' autorizzata la spesa di lire 8.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1971 al 1976, quale nuovo apporto al patrimonio della Cassa per la formazione della proprieta' contadina, istituita con l' articolo 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 marzo 1948, n. 121 .
E' altresi' autorizzata la spesa di lire 50 milioni per l'anno 1971, di lire 150 milioni per l'anno 1972 e di lire 270 milioni per ciascuno degli anni dal 1973 al 1976, quale ulteriore apporto al "fondo interbancario di garanzia" istituito con la legge 2 giugno 1961, n. 454 .
A favore del "fondo di rotazione", istituito con l' articolo 16 della legge 26 maggio 1965, n. 590 , sono autorizzate le seguenti anticipazioni da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste: lire 16.200 milioni per l'anno 1971, lire 31.000 milioni per l'anno 1972, lire 40.800 milioni per l'anno 1973, lire 40.700 milioni per l'anno 1974, lire 40.600 milioni per l'anno 1975 e lire 40.500 milioni per l'anno 1976.
E' autorizzata la spesa di lire 8.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1971 al 1976, quale nuovo apporto al patrimonio della Cassa per la formazione della proprieta' contadina, istituita con l' articolo 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 marzo 1948, n. 121 .
E' altresi' autorizzata la spesa di lire 50 milioni per l'anno 1971, di lire 150 milioni per l'anno 1972 e di lire 270 milioni per ciascuno degli anni dal 1973 al 1976, quale ulteriore apporto al "fondo interbancario di garanzia" istituito con la legge 2 giugno 1961, n. 454 .
Giurisprudenza • 3
- 1. Cass. civ., sez. III, sentenza 06/10/2004, n. 19949Provvedimento: […] La stessa sentenza, ancora, ha dichiarato assorbiti il quarto motivo dei ricorso NO e il quinto motivo dei ricorsi LO e RT (violazione degli artt. 1, legge n. 817 del 1971 e 8, legge n. 590 del 1965, con particolare riguardo alla confinanza sul rilievo che se potevano essere oggetto di riscatto i terreni rimasti di proprietà dei venditori solo questi avrebbero potuto essere riscattati e non anche quelli a confine con questi ultimi e non con i fondi degli attori in primo grado, rigettati gli altri motivi.Leggi di più...
- interesse al ricorso·
- giurisdizione civile·
- art. 2697 c.c.·
- art. 7 legge 817/1971·
- omessa pronuncia·
- requisiti oggettivi·
- art. 8 legge 590/1965·
- riscatto agrario·
- requisiti soggettivi·
- prova testimoniale